14.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 98/4 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/575 DELLA COMMISSIONE
del 29 marzo 2016
che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
[notificata con il numero C(2016) 1702]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (1), in particolare l'articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/502/CE della Commissione (2) prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia. |
(2) |
La decisione 2006/502/CE è stata adottata in conformità alle disposizioni dell'articolo 13 della direttiva 2001/95/CE, che limita la validità di tali decisioni a un periodo non superiore a un anno e ne consente la conferma per ulteriori periodi, ciascuno dei quali non superiore a un anno. |
(3) |
La validità della decisione 2006/502/CE è stata prorogata di anno in anno dalle decisioni seguenti (in ordine cronologico): decisione 2007/231/CE della Commissione (3) fino all'11 maggio 2008, decisione 2008/322/CE della Commissione (4) fino all'11 maggio 2009, decisione 2009/298/CE della Commissione (5) fino all'11 maggio 2010, decisione 2010/157/UE della Commissione (6) fino all'11 maggio 2011, decisione 2011/176/UE della Commissione (7) fino all'11 maggio 2012, decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione (8) fino all'11 maggio 2013, decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione (9) fino all'11 maggio 2014, decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione (10) fino all'11 maggio 2015 e decisione di esecuzione (UE) 2015/249 della Commissione (11) fino all'11 maggio 2016. |
(4) |
Vengono tuttora immessi sul mercato accendini che non sono a prova di bambino. Un rafforzamento delle attività di sorveglianza del mercato dovrebbe ridurre ulteriormente il numero di tali prodotti presenti sul mercato. |
(5) |
In mancanza di altri provvedimenti soddisfacenti in materia di accendini a prova di bambino, occorre prorogare la validità della decisione 2006/502/CE per ulteriori dodici mesi. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2006/502/CE. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dalla direttiva 2001/95/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 6 della decisione 2006/502/CE, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. La presente decisione si applica fino all'11 maggio 2017.»
Articolo 2
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione entro l'11 maggio 2016 e rendono pubbliche tali misure. Essi informano senza indugio la Commissione delle misure adottate.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2016
Per la Commissione
Věra JOUROVÁ
Membro della Commissione
(1) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.
(2) Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 198 del 20.7.2006, pag. 41).
(3) Decisione 2007/231/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, recante modifica della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 99 del 14.4.2007, pag. 16).
(4) Decisione 2008/322/CE della Commissione, del 18 aprile 2008, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 109 del 19.4.2008, pag. 40).
(5) Decisione 2009/298/CE della Commissione, del 26 marzo 2009, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 81 del 27.3.2009, pag. 23).
(6) Decisione 2010/157/UE della Commissione, del 12 marzo 2010, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 67 del 17.3.2010, pag. 9).
(7) Decisione 2011/176/UE della Commissione, del 21 marzo 2011, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 99).
(8) Decisione di esecuzione 2012/53/UE della Commissione, del 27 gennaio 2012, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE la quale fa obbligo agli Stati membri di adottare provvedimenti atti a garantire che vengano commercializzati solo accendini a prova di bambino e che sia proibita la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 27 del 31.1.2012, pag. 24).
(9) Decisione di esecuzione 2013/113/UE della Commissione, del 1o marzo 2013, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 61 del 5.3.2013, pag. 11).
(10) Decisione di esecuzione 2014/61/UE della Commissione, del 5 febbraio 2014, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 38 del 7.2.2014, pag. 43).
(11) Decisione di esecuzione (UE) 2015/249 della Commissione, del 10 febbraio 2015, che proroga la validità della decisione 2006/502/CE che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia (GU L 41 del 17.2.2015, pag. 41).