12.4.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 96/46


DECISIONE (UE) 2016/566 DELLA COMMISSIONE

dell'11 aprile 2016

che istituisce il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali e che abroga la decisione 2009/584/CE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione è responsabile della gestione e dello sviluppo programmatici del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, compresi il sistema centrale SafeSeaNet, il sistema CleanSeaNet e le parti pertinenti del sistema di identificazione e di controllo a lungo raggio (LRIT), la loro integrazione e interoperabilità, e del controllo del sistema SafeSeaNet, in collaborazione con gli Stati membri.

(2)

L'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce l'istituzione di un gruppo di esperti di alto livello per quanto riguarda le questioni ivi menzionate. Il gruppo di esperti è stato istituito con la decisione 2009/584/CE della Commissione (2).

(3)

Conformemente alla modifica dell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE da parte della direttiva 2014/100/UE della Commissione (3), la presente norma stabilisce, rispetto alla situazione precedente, una serie di nuove mansioni per fornire assistenza nella gestione e nella governance del sistema e dei servizi integrati. Nella pratica ciò consente anche una maggiore razionalizzazione della governance e dei gruppi esistenti, al fine di ridurre gli oneri amministrativi e semplificare gli obblighi di dichiarazione.

(4)

Per quanto riguarda la decisione della Commissione che istituisce il gruppo di esperti di alto livello, è pertanto necessario stabilire un insieme aggiornato di mansioni.

(5)

È inoltre opportuno conferire al gruppo di esperti di alto livello alcuni altri compiti, strettamente connessi a quelli di cui alla direttiva 2002/59/CE e corrispondenti alle competenze specialistiche del gruppo. Il gruppo dovrebbe quindi assistere la Commissione nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), nell'instaurare e mantenere la collaborazione con gruppi di esperti e nel migliorare la collaborazione avviata tra le autorità coinvolte negli Stati membri, nel monitorare l'interconnessione e l'interoperabilità del sistema, oltre a realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche con tutte le parti coinvolte, compresa l'industria.

(6)

Risulta inoltre necessario analizzare gli sviluppi e i progressi tecnologici, come pure le questioni programmatiche relative agli sviluppi futuri del sistema, tenendo conto in particolare del sostegno e della facilitazione dello spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere e delle altre politiche e normative dell'Unione. Ciò può anche essere utile per lo sviluppo del processo su base volontaria relativo a un sistema comune per la condivisione delle informazioni (CISE).

(7)

A norma dell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE, il gruppo di esperti di alto livello è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione. Per ragioni di continuità è preferibile che gli attuali membri nominati a norma della decisione 2009/584/CE rimangano in carica fino al termine del loro mandato.

(8)

L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) è responsabile dell'attuazione tecnica del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, in collaborazione con gli Stati membri e la Commissione, conformemente alla direttiva 2002/59/CE, e per quanto riguarda il sostegno agli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2010/65/UE, in particolare facilitando la trasmissione elettronica di dati tramite SafeSeaNet, conformemente al regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); essa dovrebbe pertanto essere costantemente coinvolta nei lavori del gruppo di esperti di alto livello.

(9)

È opportuno stabilire disposizioni per la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.

(10)

I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).

(11)

È opportuno abrogare la decisione 2009/584/CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

È istituito il gruppo di esperti di alto livello per la governance del sistema e dei servizi marittimi digitali (di seguito «il gruppo di esperti»).

Articolo 2

Mansioni

Le mansioni del gruppo di esperti, fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri, sono:

a)

quelle stabilite nell'allegato III, punto 2.2, della direttiva 2002/59/CE;

b)

assistere la Commissione nell'adempimento delle mansioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2010/65/UE, e in particolare contribuire allo sviluppo di meccanismi tecnici di armonizzazione e coordinamento delle formalità di dichiarazione nell'Unione che favoriscano l'integrazione, il riutilizzo e la condivisione delle informazioni inserite nel sistema, permettano la dichiarazione unica e sostengano in tal modo l'agevolazione dello spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere;

c)

instaurare e mantenere la collaborazione con gruppi di esperti per mansioni specifiche riguardanti la gestione, l'utilizzo e il funzionamento del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, dell'interfaccia unica nazionale, dei sistemi nazionali SafeSeaNet o di altri sistemi elettronici e la loro interoperabilità, nell'ambito del mandato definito dal gruppo di esperti;

d)

instaurare la collaborazione tra gli organismi degli Stati membri e la Commissione per quanto riguarda:

l'articolo 23 della direttiva 2002/59/CE,

le questioni relative alle condizioni d'uso del sistema e dei servizi marittimi integrati;

e)

monitorare l'interconnessione e l'interoperabilità dell'interfaccia unica nazionale e del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, come pure di altri sistemi europei utilizzati per gestire le informazioni;

f)

realizzare uno scambio di esperienze e buone pratiche ai fini dell'articolo 20, paragrafo 3, della direttiva 2002/59/CE.

Articolo 3

Consultazione

La Commissione può consultare il gruppo di esperti su qualsiasi questione relativa alle mansioni di cui all'articolo 2 e alla gestione tecnica degli attuali e futuri sviluppi dell'interfaccia unica e del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi, a livello sia centrale sia nazionale, compreso sul suo contributo al monitoraggio e alla sorveglianza marittimi in una prospettiva globale per gli obiettivi e le finalità di cui alle direttive 2002/59/CE e 2010/65/UE.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo di esperti è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione.

2.   I membri del gruppo di esperti designati dalla Commissione sono alti funzionari.

3.   Gli Stati membri nominano ciascuno non più di due membri e un numero equivalente di sostituti. I membri supplenti sono nominati in base alle stesse condizioni valide per i membri titolari e sostituiscono automaticamente i membri titolari in caso di assenza o impedimento. I membri e i sostituti sono alti funzionari.

4.   Gli attuali membri del gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet rimangono in carica fino al termine del loro mandato, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della decisione 2009/584/CE.

5.   I membri designati in conformità del paragrafo 3 sono nominati per tre anni e restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato. Il mandato può essere rinnovato.

6.   I membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente alle deliberazioni del gruppo, che si dimettono o che non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, o all'articolo 339 del trattato, possono essere sostituiti per il restante periodo del loro mandato.

7.   Un rappresentante dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima partecipa alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatore permanente. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima è rappresentata ad alto livello.

8.   I rappresentanti degli Stati EFTA firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo possono partecipare alle riunioni del gruppo di esperti in veste di osservatori.

9.   I dati personali sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Funzionamento

1.   Il gruppo di esperti è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2.   Il rappresentante della Commissione che presiede il gruppo di esperti ha facoltà di invitare esperti aventi competenze particolari su un tema all'ordine del giorno a partecipare al dibattito del gruppo o del sottogruppo di esperti ove ciò risulti utile o necessario. Il rappresentante della Commissione può inoltre concedere lo status di osservatore a persone, organizzazioni quali definite nelle regole orizzontali per i gruppi di esperti (regola 8, paragrafo 3) e paesi candidati all'adesione.

3.   I membri e i loro rappresentanti, così come gli esperti e gli osservatori invitati, rispettano gli obblighi del segreto professionale stabiliti dai trattati e dalle relative norme di attuazione, nonché le disposizioni della Commissione in materia di sicurezza riguardanti la protezione delle informazioni classificate UE, riportate nell'allegato delle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (7) e 2015/444 (8) della Commissione. In caso di mancato rispetto di tali obblighi la Commissione può prendere tutti i provvedimenti ritenuti idonei.

4.   Il gruppo di esperti si riunisce di norma nei locali della Commissione. La Commissione provvede al segretariato del gruppo di esperti. Possono partecipare alle riunioni del gruppo anche altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

5.   Il gruppo di esperti adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno dei gruppi di esperti adottato dalla Commissione.

6.   Tutti i documenti pertinenti (quali ordini del giorno, verbali e contributi dei partecipanti) sono resi pubblici inserendoli nel registro dei gruppi di esperti o in appositi siti web collegati al registro, dove si possono reperire le informazioni. Le eccezioni alla pubblicazione sono fatte a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 6

Spese per le riunioni

1.   I partecipanti alle attività del gruppo di esperti non sono retribuiti per i servizi resi.

2.   La Commissione rimborsa le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da chi partecipa alle attività del gruppo di esperti in base alle proprie disposizioni interne.

3.   Tali spese sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili nel quadro della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 7

Abrogazione

La decisione 2009/584/CE è abrogata.

Articolo 8

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 aprile 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).

(2)  Decisione 2009/584/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che istituisce un gruppo di esperti di alto livello per SafeSeaNet (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 63).

(3)  Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d''informazione (GU L 308 del 29.10.2014, pag. 82).

(4)  Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE (GU L 283 del 29.10.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(7)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(8)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(9)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).