22.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/1 |
DECISIONE (UE) 2016/414 DEL CONSIGLIO
del 10 marzo 2016
che autorizza la Repubblica d'Austria a firmare e ratificare e Malta ad aderire, nell'interesse dell'Unione europea, alla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziali in materia civile o commerciale («convenzione») semplifica i mezzi di trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali tra Stati contraenti. Pertanto, essa facilita la cooperazione giudiziaria nelle controversie transfrontaliere civili e commerciali. |
(2) |
Molti paesi, compresi gli Stati membri a eccezione della Repubblica d'Austria e Malta, sono parti della convenzione. La Repubblica d'Austria e Malta hanno espresso il proprio interesse a diventare parti della convenzione. È nell'interesse dell'Unione che tutti gli Stati membri siano parti della convenzione. Inoltre, nel contesto della politica estera dell'Unione nel settore della giustizia civile, l'Unione promuove l'adesione alla convenzione e la sua ratifica da parte di Stati terzi. |
(3) |
L'Unione ha competenza esterna per quanto riguarda la convenzione nella misura in cui le sue disposizioni incidono sulle norme stabilite in talune disposizioni della legislazione dell'Unione o nella misura in cui l'adesione di altri Stati membri alla convenzione modifichi l'ambito di applicazione di talune disposizioni della legislazione dell'Unione, come l'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
(4) |
La convenzione non consente la partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica quali l'Unione. Di conseguenza l'Unione non è nella posizione di aderire alla convenzione. |
(5) |
Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare la Repubblica d'Austria a firmare e ratificare, e Malta ad aderire alla convenzione nell'interesse dell'Unione. Gli Stati membri mantengono le rispettive competenze nei settori della convenzione che non incidono sulle norme dell'Unione o non ne modificano la portata, conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. |
(6) |
Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il Consiglio autorizza la Repubblica d'Austria a firmare e ratificare e Malta ad aderire nell'interesse dell'Unione alla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
1. La Repubblica d'Austria adotta le misure necessarie affinché i propri strumenti di ratifica della convenzione siano depositati entro un termine ragionevole e al più tardi il 31 dicembre 2017.
2. La Repubblica d'Austria informa il Consiglio e la Commissione della data di deposito del proprio strumento di ratifica.
Articolo 3
1. Dopo che la presente decisione ha effetto, Malta notifica al ministero degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi la data in cui la convenzione diventerà applicabile a Malta.
2. Allo stesso modo Malta informa il Consiglio e la Commissione in merito alla data di cui al paragrafo 1.
Articolo 4
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Malta e la Repubblica d'Austria sono destinatarie della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
K.H.D.M. DIJKHOFF
(1) Non ancora pubblicata sulla Gazzetta ufficiale.
(2) Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).