5.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 60/78 |
DECISIONE (PESC) 2016/319 DEL CONSIGLIO
del 4 marzo 2016
che modifica la decisione 2013/183/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la decisione 2013/183/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea e che abroga la decisione 2010/800/PESC (1), in particolare l'articolo 19, paragrafi 1 e 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/183/PESC. |
(2) |
Il 2 marzo 2016 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 2270 (2016) aggiungendo 16 persone e 12 entità all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive, ed ha aggiornato le informazioni identificative relative ad una persona e a due entità soggette a misure restrittive. |
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I della decisione 2013/183/PESC. |
(4) |
Le voci relative ad una persona e a sette entità elencate nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC dovrebbero essere soppresse poiché sono state elencate nell'allegato I di tale decisione. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II della decisione 2013/183/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli allegati I e II della decisione 2013/183/PESC sono modificati come figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2016
Per il Consiglio
Il presidente
A.G. KOENDERS
(1) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 52.
ALLEGATO
(1) |
Le persone e le entità elencate in appresso sono aggiunte all'elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/183/PESC. A. Persone
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2) |
La voce relativa alla persona elencata in appresso, riportata nell'allegato I della decisione 2013/183/PESC del Consiglio, è sostituita dalla seguente:
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3) |
Le entità elencate in appresso sono inserite nell'elenco delle entità soggette a misure restrittive riportato nell'allegato I della decisione 2013/183/PESC del Consiglio: B. Entità
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4) |
Le voci relative alle entità elencate in appresso, riportate nell'allegato I della decisione 2013/183/PESC del Consiglio, sono sostituite dalle seguenti:
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5) |
La persona e le entità elencate in appresso sono cancellate dall'elenco che figura nell'allegato II della decisione 2013/183/PESC del Consiglio I. Persone ed entità responsabili dei programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa, o persone che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, ovvero entità da esse possedute o controllate. B. Entità
II. Persone ed entità che forniscono servizi finanziari che potrebbero contribuire ai programmi della RPDC legati alle armi nucleari, ai missili balistici o ad altre armi di distruzione di massa. A. Persone
B. Entità
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