4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 58/50


DECISIONE DELEGATA (UE) 2016/309 DELLA COMMISSIONE

del 26 novembre 2015

che stabilisce l'equivalenza del regime di vigilanza per le imprese di assicurazione e di riassicurazione in vigore alle Bermuda al regime di cui alla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e recante modifica della decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 172, paragrafo 2, l'articolo 227, paragrafi 4 e 5, e l'articolo 260, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2009/138/CE istituisce un regime prudenziale basato sul rischio per le imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'Unione. Essa sarà pienamente applicata alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dell'UE a decorrere dal 1o gennaio 2016.

(2)

In conformità dell'articolo 311 della direttiva 2009/138/CE, la Commissione può adottare atti delegati previsti da tale direttiva anche prima della data della sua applicazione.

(3)

Oggetto dell'articolo 172 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza del regime di solvibilità di un paese terzo che si applica all'attività di riassicurazione delle imprese con sede in detto paese terzo. Una determinazione positiva dell'equivalenza consente ai contratti di riassicurazione conclusi con le imprese che hanno sede in quel paese terzo di essere considerati alla stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della suddetta direttiva.

(4)

Oggetto dell'articolo 227 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza per le imprese di assicurazione di paesi terzi facenti parte di gruppi aventi sede nell'Unione. Una determinazione positiva dell'equivalenza permette a tali gruppi, quando la deduzione e l'aggregazione sono il metodo di consolidamento utilizzato per la loro informativa di gruppo, di tenere conto del calcolo dei requisiti patrimoniali e del capitale disponibile (fondi propri) ai sensi delle norme della giurisdizione terza, anziché determinarli sulla base della direttiva 2009/138/CE, ai fini del calcolo dei requisiti di solvibilità del gruppo e dei fondi propri ammissibili.

(5)

Oggetto dell'articolo 260 della direttiva 2009/138/CE è l'equivalenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui impresa madre abbia sede al di fuori dell'Unione. Ai sensi dell'articolo 261, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, in caso di determinazione positiva dell'equivalenza, gli Stati membri si basano sulla vigilanza di gruppo equivalente esercitata dalle autorità di vigilanza di gruppo del paese terzo.

(6)

Il regime giuridico del paese terzo dev'essere considerato pienamente equivalente a quello stabilito dalla direttiva 2009/138/CE se è conforme ai requisiti che garantiscono un livello comparabile di tutela dei contraenti e dei beneficiari.

(7)

L'11 marzo 2015 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha fornito alla Commissione una consulenza sul sistema di regolamentazione e di vigilanza per le imprese e i gruppi di assicurazione e di riassicurazione vigente alle Bermuda, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Dopo l'adozione della modifica alla legislazione in materia di assicurazione da parte delle Bermuda nel luglio 2015, l'EIOPA ha aggiornato la sua consulenza il 31 luglio 2015. La consulenza dell'EIOPA si basa sul quadro legislativo pertinente delle Bermuda, inclusi l'Insurance Amendment (No 2) Act 2015 (di seguito «la legge»), adottato nel luglio 2015 e in vigore dal 1o gennaio 2016, l'Insurance Code of Conduct, che è stato modificato con effetto da luglio 2015, e le regole prudenziali assicurative riviste adottate dall'autorità monetaria delle Bermuda (di seguito «la BMA») ed in vigore dal 1o gennaio 2016. La Commissione ha fondato la propria valutazione sulle informazioni fornite dall'EIOPA.

(8)

Tenendo conto delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (3), in particolare degli articoli 378, 379 e 380, oltre che della consulenza dell'EIOPA, occorre applicare alcuni criteri per valutare l'equivalenza ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2, dell'articolo 227, paragrafo 4, e dell'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.

(9)

Tali criteri comprendono alcuni requisiti che sono comuni a due o più degli articoli 378, 379 e 380 del regolamento delegato (UE) 2015/35, che sono validi a livello delle singole imprese di assicurazione o di riassicurazione e a livello di gruppi di assicurazione o di riassicurazione. Nel presente atto si specifica se le imprese di assicurazione sono considerate a livello individuale («singole imprese») o di gruppo, in quanto le singole imprese possono essere o meno parte di gruppi. I criteri in questione riguardano gli ambiti dei poteri, della solvibilità, della governance, della trasparenza, della cooperazione tra le autorità e del trattamento delle informazioni riservate, nonché dell'impatto delle decisioni sulla stabilità finanziaria.

(10)

Riguardo ai mezzi, ai poteri e alle competenze, l'autorità di vigilanza locale, la BMA, ha il potere di vigilare efficacemente sulle attività di assicurazione o di riassicurazione e di imporre sanzioni o, se del caso, di adottare misure di enforcement tra cui revocare l'autorizzazione alle imprese o sostituirne la dirigenza, in toto o in parte. La BMA detiene le necessarie risorse umane e finanziarie, l'esperienza, le capacità e il mandato per tutelare efficacemente tutti i contraenti e i beneficiari.

(11)

Riguardo alla solvibilità, la valutazione della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di assicurazione o riassicurazione espressa nel requisito patrimoniale di solvibilità (BSCR) applicato alle Bermuda si fonda su sani principi economici e i requisiti di solvibilità sono basati su una valutazione economica di tutte le attività e passività (Economic Balance Sheet). Ciò garantisce la comparabilità tra assicuratori. Il BSCR impone alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di detenere risorse finanziarie adeguate e stabilisce criteri relativi alle riserve tecniche, agli investimenti, ai requisiti patrimoniali (compreso il livello patrimoniale minimo) e ai fondi propri, richiedendo il tempestivo intervento da parte della BMA nel caso in cui non siano rispettati i requisiti patrimoniali oppure gli interessi dei contraenti siano messi a repentaglio. I requisiti patrimoniali sono basati sul rischio e mirano a individuare i rischi quantificabili. Il principale requisito patrimoniale, l'Enhanced Capital Requirement (ECR), è volto a coprire le perdite inattese derivanti dalle attività esistenti. Inoltre, il requisito patrimoniale minimo assoluto, il margine di solvibilità minimo, non è attualmente basato sui rischi, ma la BMA lo modificherà e applicherà una soglia minima del 25 % dell'ECR a tutti gli assicuratori del ramo vita con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2017. La BMA metterà in atto tali requisiti di capitale e utili dalla fine del 2015 per tutte le classi di assicuratori, fatta eccezione per le imprese captive e gli special purpose insurer. Per quanto riguarda i modelli, le imprese di assicurazione possono utilizzare una formula standard o un modello interno.

(12)

In merito alla governance, il regime di solvibilità delle Bermuda prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione abbiano un sistema di governance efficace, che imponga loro, in particolare, una struttura organizzativa chiara, requisiti di competenza e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l'impresa e un processo efficace per la trasmissione delle informazioni all'interno delle imprese e alla BMA. Inoltre, la BMA vigila efficacemente sulle funzioni e le attività esternalizzate.

(13)

Il BSCR impone altresì alle imprese e ai gruppi di assicurazione o di riassicurazione di esercitare la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la funzione di audit interno e la funzione attuariale. Il BSCR impone inoltre l'esistenza di un sistema di gestione del rischio capace di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare i rischi e un sistema di controllo interno efficace.

(14)

Il regime in vigore alle Bermuda prevede che i cambiamenti apportati alla strategia aziendale o alla dirigenza delle imprese o dei gruppi di assicurazione o di riassicurazione o alle partecipazioni qualificate in tali imprese o gruppi siano coerenti con una gestione sana e prudente. In particolare, le acquisizioni, le modifiche al piano aziendale o alle partecipazioni qualificate delle imprese di assicurazione o di riassicurazione o dei gruppi assicurativi sono notificate alla BMA, che può adottare sanzioni appropriate, purché giustificate, quali il divieto di acquisizione. In particolare, la legge include norme che ampliano gli obblighi a carico degli azionisti di notificare la cessione delle azioni di società pubbliche e private.

(15)

Con riferimento alla trasparenza, le imprese e i gruppi di assicurazione o di riassicurazione sono tenuti a trasmettere alla BMA qualsiasi informazione necessaria alla vigilanza, oltre che a pubblicare, perlomeno annualmente, una relazione sulla loro solvibilità e sulla loro condizione finanziaria. I tipi di informazioni qualitative e quantitative che devono essere comunicate sono in linea con la direttiva 2009/138/CE. Gli obblighi a carico degli assicuratori e dei gruppi di pubblicare una relazione rispecchiano in larga misura le disposizioni della direttiva 2009/138/CE. Possono essere concesse esenzioni se la pubblicazione può tradursi in uno svantaggio competitivo per le imprese. Tuttavia, anche in questo caso le regole delle Bermuda prevedono la pubblicazione delle informazioni essenziali sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria.

(16)

In merito al segreto d'ufficio e alla cooperazione e scambio di informazioni, il regime in vigore alle Bermuda prevede obblighi in materia di segreto d'ufficio per tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per la BMA, compresi i revisori e gli esperti incaricati dalla BMA. Tali obblighi prevedono anche che le informazioni riservate non siano divulgate, se non in forma sommaria o aggregata, senza pregiudizio per i casi rilevanti per il diritto penale. Inoltre, la BMA utilizzerà le informazioni riservate ottenute da altre autorità di vigilanza soltanto per svolgere le proprie mansioni e per gli scopi previsti dalla legge. Il regime in vigore alle Bermuda stabilisce altresì che nel caso in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate possono essere divulgate purché non riguardino terzi implicati nei tentativi di salvataggio. La BMA può condividere informazioni riservate ricevute da un'altra autorità di vigilanza con autorità, organi o soggetti vincolati dal segreto d'ufficio alle Bermuda solo con l'esplicito consenso della suddetta autorità di vigilanza. La BMA ha sottoscritto memorandum d'intesa con l'International Association of Insurance Supervisors e con tutti gli Stati membri dell'Unione per coordinare la cooperazione internazionale, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni riservate.

(17)

Quanto all'impatto delle sue decisioni, la BMA e le altre autorità delle Bermuda che hanno il mandato di garantire il corretto funzionamento dei mercati finanziari hanno gli strumenti per valutare in che modo le decisioni influenzeranno la stabilità dei sistemi finanziari globalmente, soprattutto nelle situazioni di emergenza, e per tener conto dei loro potenziali effetti prociclici quando si verifichino turbolenze eccezionali sui mercati finanziari. Nell'ambito del regime in vigore alle Bermuda, si tengono riunioni periodiche tra le suddette autorità per lo scambio di informazioni sui rischi per la stabilità finanziaria e per un coordinamento degli interventi. Lo stesso accade a livello internazionale, dove le autorità delle Bermuda scambiano informazioni, per esempio, con i collegi delle autorità di vigilanza degli Stati membri dell'Unione e l'EIOPA in materia di stabilità finanziaria.

(18)

Gli articoli 378 e 380 del regolamento delegato (UE) 2015/35 definiscono altresì criteri specifici in materia di equivalenza per le attività di riassicurazione e per la vigilanza di gruppo.

(19)

Per quanto concerne i criteri specifici per le attività di riassicurazione ai sensi dell'articolo 378 del regolamento delegato (UE) 2015/35, l'accesso alle attività di riassicurazione è subordinato ad un'autorizzazione preliminare da parte della BMA.

(20)

Quanto ai criteri specifici per la vigilanza di gruppo di cui all'articolo 380 del regolamento delegato (UE) 2015/35, la BMA ha il potere di determinare quali imprese sono soggette alla vigilanza a livello di gruppo e di vigilare sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo. La BMA vigila su tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione sulle quali un'impresa partecipante ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE esercita un'influenza dominante o notevole.

(21)

La BMA è in grado di valutare il profilo di rischio, la posizione finanziaria e la solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione che fanno parte di un gruppo e la strategia operativa di tale gruppo.

(22)

Le norme di segnalazione e contabili consentono il monitoraggio delle transazioni infragruppo e delle concentrazioni dei rischi, che i gruppi di assicurazione o di riassicurazione devono segnalare perlomeno con cadenza annuale.

(23)

La BMA limita l'uso di fondi propri di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione se tali fondi non possono essere effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale dell'impresa partecipante per la quale è calcolata la solvibilità di gruppo. Il calcolo della solvibilità di gruppo produce risultati quanto meno equivalenti a quelli ottenuti con i metodi di calcolo descritti agli articoli 230 e 233 della direttiva 2009/138/CE, senza il doppio computo dei fondi propri e dopo aver eliminato la creazione infragruppo di capitale tramite finanziamenti reciproci.

(24)

Di conseguenza, poiché soddisfa tutti i criteri di cui agli articoli 378, 379 e 380 del regolamento delegato (UE) 2015/35, si ritiene che il regime di regolamentazione e di vigilanza in vigore alle Bermuda per le imprese e i gruppi di assicurazione o di riassicurazione soddisfi i criteri per la piena equivalenza riportati all'articolo 172, paragrafo 2, all'articolo 227, paragrafo 4, e all'articolo 260, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione delle regole sulle imprese captive e sugli special purpose insurer, che sono soggetti ad un regime diverso.

(25)

La direttiva 2009/138/CE si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. La presente decisione dovrebbe pertanto concedere l'equivalenza al regime di solvibilità e prudenziale in vigore alle Bermuda a decorrere da tale data.

(26)

La decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione (4) ha concesso l'equivalenza provvisoria per quanto riguarda i regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti. Per motivi di certezza del diritto e visto che il regime di solvibilità in vigore alle Bermuda per imprese e gruppi di assicurazione o di riassicurazione, ad eccezione delle norme sulle imprese captive e sugli special purpose insurer, soddisfa i criteri per la piena equivalenza, è necessario modificare tale decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di solvibilità in vigore alle Bermuda che si applica alle attività di riassicurazione delle imprese aventi sede alle Bermuda è considerato equivalente al regime di cui al titolo I della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione delle norme sulle imprese captive e sugli special purpose insurer.

Articolo 2

Il regime di vigilanza in vigore alle Bermuda che si applica alle attività di assicurazione delle imprese aventi sede alle Bermuda è considerato equivalente al regime di cui al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione delle norme sulle imprese captive e sugli special purpose insurer.

Articolo 3

Il regime prudenziale in vigore alle Bermuda che si applica alla vigilanza delle imprese di assicurazione o di riassicurazione appartenenti ad un gruppo è considerato equivalente al regime di cui al titolo III della direttiva 2009/138/CE, ad eccezione delle norme sulle imprese captive e sugli special purpose insurer.

Articolo 4

La decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi, è modificata come segue:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi»;

2)

l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

I regimi di solvibilità in vigore in Australia, Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi sono considerati provvisoriamente equivalenti al regime di cui al titolo I, capo VI, della direttiva 2009/138/CE.»

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Fatto a Bruxelles, il 26 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(4)  Decisione delegata (UE) 2015/2290 della Commissione, del 5 giugno 2015, sull'equivalenza provvisoria dei regimi di solvibilità in vigore in Australia, alle Bermuda, in Brasile, Canada, Messico e negli Stati Uniti e applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel territorio di tali paesi (GU L 323 del 9.12.2015, pag. 22).