4.3.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 59/87


DECISIONE (UE) 2016/288 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2015

relativa al regime di aiuti SA.34775 (13/C) (ex 12/NN) cui il Regno Unito ha dato esecuzione — Tassa sugli aggregati

[notificata con il numero C(2015) 2141]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente alle suddette disposizioni (1), e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera datata 20 dicembre 2001 (protocollata il 28 dicembre 2001), le autorità del Regno Unito (in prosieguo «le autorità britanniche») hanno notificato alla Commissione un regime di aiuti denominato «Introduzione per fasi della tassa sugli aggregati in Irlanda del Nord»(Phased introduction of the aggregates levy in Northern Ireland). Nella notifica, le autorità britanniche informavano la Commissione circa l'intenzione di introdurre, con effetto dal 1o aprile 2002, una tassa sugli aggregati. La tassa sarebbe stata introdotta dal Finance Act 2001 (legge finanziaria per il 2001), parte 2, sezioni da 16 a 49 e allegati da 4 a 10. Nella descrizione, il regime di aiuti in sé consisteva nell'introduzione della tassa in diverse fasi in Irlanda del Nord, in modo da preservare la competitività internazionale delle società nell'Irlanda del Nord che producono prodotti lavorati, quali cemento e asfalto, derivati dagli aggregati. L'introduzione graduale della tassa per l'Irlanda del Nord sarebbe stata introdotta dal Finance Act 2002.

(2)

Oltre alla notifica, la Commissione ha ricevuto, in data 27 settembre 2001, una denuncia da parte di due società attive nell'estrazione e lavorazione degli aggregati e il 15 aprile 2002 un'ulteriore denuncia trasmessa dalla British Aggregates Association (in prosieguo la «BAA»). A detta dei denuncianti, il Finance Act 2001 comportava un aiuto di Stato per i prodotti e i processi di fabbricazione esentati dal pagamento della tassa sugli aggregati (in prosieguo l'«AGL»); essi ritenevano inoltre che le deroghe concernenti l'Irlanda del Nord costituissero un aiuto incompatibile con il mercato interno.

(3)

Sulla base dei complementi di informazione comunicati il 21 febbraio 2002, la Commissione ha adottato, il 24 aprile 2002, la decisione di non sollevare obiezioni contro l'AGL (2), ritenendo che le esenzioni previste Finance Act 2001 fossero giustificate dalla logica del sistema fiscale e che il Finance Act 2001 non comportasse aiuti di Stato. Peraltro la Commissione ha ritenuto che l'introduzione per fasi dell'AGL in Irlanda del Nord costituisse un aiuto compatibile con il mercato interno.

(4)

Il 12 luglio 2002, la BAA ha proposto un ricorso inteso a far annullare la decisione della Commissione del 24 aprile 2002, registrato col numero T-210/02. Il 13 settembre 2006, il Tribunale ha respinto il ricorso in toto. Il 27 novembre 2006, la BAA ha proposto un'impugnazione dinanzi alla Corte intesa a far annullare la sentenza del Tribunale. Con la sentenza del 22 dicembre 2008 nella causa C-487/06 P, la Corte ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale stesso.

(5)

In data 7 marzo 2012, con la sentenza nella causa T-210/02 RENV, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione di cui al considerando 3 di cui sopra. Il Tribunale ha ritenuto che la Commissione non fosse riuscita a dimostrare sufficientemente che la differenziazione fiscale associata all'esenzione fosse giustificata in forza del principio di tassazione normale sotteso all'AGL o sulla base dell'obiettivo ambientale dell'AGL. Il Tribunale ha ritenuto nello specifico che la Commissione avesse omesso di tener conto di tale principio di tassazione normale per determinare il carattere selettivo di eventuali vantaggi generati dall'AGL. Al riguardo, il Tribunale ha rilevato le incoerenze nella terminologia utilizzata dalla Commissione nella sua decisione, e segnatamente per quanto concerne i termini di aggregati «vergini», «primari» e «secondari», che non corrispondono ai termini utilizzati nel Finance Act 2001 e successive modifiche. La Commissione ha altresì omesso di illustrare nella decisione le ragioni per le quali taluni materiali esentati (utilizzati come aggregati, come gli aggregati di argilla) non fossero in situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati.

(6)

A seguito dell'annullamento della decisione della Commissione del 24 aprile 2002, la Commissione è stata invitata a rivalutare se le esenzioni, le esclusioni e gli sgravi fiscali previsti dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007 costituissero aiuti di Stato. La Commissione ha registrato il fascicolo con il numero di riferimento NN, poiché l'AGL è in vigore dal 1o aprile 2002. La questione della compatibilità dell'introduzione per fasi dell'AGL in Irlanda del Nord è stata oggetto di un'altra procedura [cfr. il caso SA.18859 (11/C) — Regno Unito — Esenzione da un prelievo sui granulati in Irlanda del Nord].

(7)

Oltre alle osservazioni e alla documentazione trasmessa nel corso del procedimento dinnanzi alle giurisdizioni dell'Unione, i denuncianti hanno presentato ulteriori osservazioni e informazioni alla Commissione in data 13 giugno 2012 e 26 ottobre 2012. Tali osservazioni sono state trasmesse al Regno Unito il 15 maggio 2013. In data 27 settembre 2012 e 27 maggio 2013, le autorità britanniche hanno fornito ulteriori informazioni sull'AGL.

(8)

Con lettera datata 31 luglio 2013, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 108, paragrafo 2 del trattato riguardo alle esenzioni, esclusioni e agli sgravi fiscali stabiliti nelle sezioni 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii), nella sezione 17(4)(a) (nella misura in cui il materiale esentato consista interamente di carbone, lignite, scisto, ardesia utilizzati come aggregati o consista principalmente di carbone, lignite, scisto e ardesia), nella sezione 17(4)(c)(i) e (ii) (qualora consista interamente di scarti), nella sezione 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla), nella sezione 18(2)(b) (nella misura in cui concerne un processo di fabbricazione esente relativo a materiali utilizzati come aggregati) e nella sezione 30(1)(b) (nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b) relativa a materiali utilizzati come aggregati) del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007. La Commissione non ha sollevato obiezioni in merito alle esenzioni, esclusioni e agli sgravi fiscali di cui alle sezioni 17(2)(b), (17(2)(c), (17)(2)(d), 17(3)(b), 17(3)(c), 17(3)(d) e 17(3)(da), 17(4)(d) e 17(4)(e), alla sezione 17(4)(a) (nella misura in cui il materiale esentato consista interamente di carbone, lignite, scisto, ardesia e non sia utilizzato come aggregato), alla sezione 17(4)(c) (qualora consista interamente di scarti), alla sezione 17(4)(f) (eccetto l'argilla), alla sezione 18(2)(a), 18(2)(b) (nella misura in cui il materiale non sia utilizzato come aggregato), alla sezione 18(2)(c), alla sezione 30(1)(a), alla sezione 30(1)(b) (nella misura in cui il processo di fabbricazione sia esente ai sensi della sezione 18(2)(a) e (c)], alla sezione 30(1)(b) [(nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b), relativa a materiali non utilizzati come aggregati) e alla sezione 30(1)(c) del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007, in quanto non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

(9)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) (in prosieguo «la decisione di avvio»). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito all'aiuto.

(10)

Fra il 20 dicembre 2013 e il 17 gennaio 2014, sono pervenute alla Commissione ampie osservazioni da parte di sedici parti interessate, informazioni supplementari da parte di un membro della British Aggregates Association in data 10 febbraio 2014 e dalla British Aggregates Association il 5 marzo 2014, che sono state trasmesse al Regno Unito in data 27 maggio 2014 e 13 giugno 2014 affinché potesse replicare. Il Regno Unito ha presentato le proprie controdeduzioni con lettera datata 30 giugno 2014, presentando altresì le proprie osservazioni sulla decisione di avvio in data 1o ottobre 2013, 31 ottobre 2013 e 28 febbraio 2014.

(11)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alle autorità britanniche il 14 luglio 2014, il 1o settembre 2014, l'8 settembre 2014 e il 28 novembre 2014. Il Regno Unito ha trasmesso le informazioni richieste in data 29 agosto 2014, 9 settembre 2014, 18 settembre 2014 e l'8 e 9 dicembre 2014.

(12)

A seguito di un incontro tripartito tenutosi il 15 luglio 2014, in data 18 luglio 2014 la Commissione ha invitato il Regno Unito e la BAA a presentare congiuntamente ulteriori informazioni. Tali informazioni sono state trasmesse alla Commissione in data 8 settembre 2014. La BAA ha presentato ulteriori informazioni in risposta alle domande formulate dalla Commissione il 15 settembre 2014. Le informazioni presentate sono state quindi trasmesse alle autorità britanniche il 17 ottobre 2014, che hanno replicato il 12 novembre 2014, il 14 novembre 2014 e il 17 novembre 2014.

(13)

La Commissione ha chiesto ulteriori informazioni alla BAA il 10 luglio 2014 e il 16 ottobre 2014. La BAA ha trasmesso dette informazioni in data 6 novembre 2014 e 21 novembre 2014. Le informazioni sono state inviate alle autorità britanniche il 2 dicembre 2014, le quali hanno replicato il 18 dicembre 2014.

2.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLA MISURA

2.1.   NOZIONE DI AGGREGATI

(14)

Gli aggregati sono impiegati nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici. Sono materiali generalmente (4) granulari o particellari che, essendo fisicamente e chimicamente inerti, si prestano a essere utilizzati (soli o mescolati a cemento, calce o bitume) come calcestruzzo (5), pietrame stradale, asfalto o strati drenanti (6), o come materiali da riporto o per massicciate (7). Gli aggregati possono essere naturali, artificiali o riciclati (8). La decisione di avvio descrive nel dettaglio la nozione di aggregati e di uso degli aggregati nei considerando da 8 a 13.

(15)

La definizione di aggregati è intrinsecamente connessa ai possibili usi, in campo edile, di alcuni materiali di cava granulari o particellari, come indicato in precedenza al considerando 14, poiché è questo ciò che distingue principalmente la nozione di aggregati da quella di minerali.

(16)

Gli aggregati naturali sono aggregati presenti in natura che possono essere utilizzati senza essere sottoposti a trattamento industriale, come sabbie, ghiaie e pietrisco (9) estratti da cave, cave di ghiaia o derivanti dal dragaggio dei fondali marini.

(17)

Gli aggregati riciclati sono ottenuti dal ritrattamento di materiali precedentemente impiegati nel settore delle costruzioni, comprese le macerie derivanti da opere di costruzione e demolizione (10).

(18)

Gli aggregati artificiali sono generalmente aggregati leggeri e ad alta densità prodotti per scopi speciali. Essi sono prodotti mediante trattamento industriale (generalmente un trattamento termico), come ad esempio nel caso degli aggregati di scorie di altoforno, di argilla espansa, di perlite espansa e il polistirene espanso in perle (11).

(19)

I materiali idonei ad essere impiegati come aggregati possono anche essere utilizzati per la fabbricazione di altri prodotti. In tal senso, in ambito industriale si opera una distinzione fra l'uso come aggregati di sabbie, ghiaie e inerti frantumati, e il loro impiego per usi diversi (12). Ad esempio, per usi diversi si intende l'impiego di rocce, sabbie e ghiaie per la fabbricazione di cemento, vetro e per altri utilizzi industriali (13) o agricoli (14).

2.2.   FATTI ALL'ORIGINE DELL'AGL E SUO OBIETTIVO

(20)

Gli aggregati sono una risorsa naturale limitata in riferimento ai siti dai quali possono essere ragionevolmente estratti (15). La coltivazione di aggregati comporta l'occupazione del suolo nel medio-lungo periodo ed è causa di danni ambientali e inquinamento.

(21)

A seguito di una serie di azioni volte ad affrontare le preoccupazioni di carattere ambientale derivanti dalla coltivazione di aggregati descritte nei considerando da 15 a 18 della decisione di avvio, nell'aprile del 2002 è stata introdotta l'AGL, al fine di incoraggiare un più efficiente utilizzo degli aggregati nel settore delle costruzioni:

integrando nel prezzo degli aggregati alcuni dei costi ambientali generati dall'attività estrattiva, come immissioni sonore, polveri, alterazioni del paesaggio e perdita di biodiversità. In tal senso, l'AGL dovrebbe incoraggiare un'efficiente estrazione degli aggregati e un loro utilizzo oculato, nonché la riduzione di materiali di scarto in cantiere,

promuovendo un dirottamento della domanda dagli aggregati estratti verso sostituti quali:

gli aggregati riciclati,

gli scarti o i sottoprodotti di altri processi di fabbricazione, compresa l'estrazione di altri minerali (scarti risultanti dall'estrazione di argilla e carbone, o dalla fabbricazione di vetro e pneumatici) (16).

(22)

A tal riguardo, in occasione della decisione di avvio le autorità britanniche avevano spiegato che gli aggregati impiegati nel settore delle costruzioni sono prodotti di valore relativamente basso, specialmente se paragonati con i costi totali dei progetti di costruzione per i quali tali aggregati sono impiegati come materie prime. Gli aggregati possono essere estratti dal terreno in modo relativamente semplice. Pertanto, senza ulteriori segnali a livello di prezzi, come quello dato dall'AGL, non vi è alcun incentivo particolare a utilizzare gli aggregati in modo efficiente.

(23)

Inoltre, in assenza dei suddetti ulteriori segnali a livello di prezzi, riciclare aggregati non sarebbe economicamente vantaggioso. Le autorità britanniche hanno ritenuto che incentivare l'utilizzo di aggregati riciclati, seppure non privo di costi ambientali legati al consumo di energia e alla produzione di immissioni sonore, sia un aspetto importante della riduzione dei costi ambientali associati all'attività estrattiva (come l'impatto a lungo termine sulla biodiversità). Infatti, l'uso di materiali riciclati non implica lo sfruttamento di nuovi terreni o dei fondali marini.

(24)

Oltre ad incoraggiare l'uso di aggregati riciclati come sostituti del materiale di nuova estrazione, la struttura dell'AGL mira anche a ridurre l'attività estrattiva specifica per l'impiego di sabbia, ghiaia e roccia come aggregati, incentivando l'uso di altri materiali che altrimenti sarebbero scartati. Generalmente, si ritiene che i sottoprodotti, il materiale di sterro e gli scarti derivanti da altri procedimenti di estrazione o industriali siano di qualità inferiore, e con minori specifiche tecniche rispetto ai materiali appositamente estratti per essere usati come aggregati. Essi possono avere impieghi e applicazioni leggermente diversi. Per esempio, a causa della minor densità o della forma irregolare, potrebbe non essere sicuro utilizzarli per la costruzione di determinate coperture stradali, o in altri casi in cui gli aggregati siano sottoposti a elevata sollecitazione e usura. Tuttavia, in molte situazioni i sottoprodotti, il materiale di sterro e gli scarti possono ancora rappresentare un valido sostituto degli aggregati di qualità più elevata. I sottoprodotti, il materiale di sterro e gli scarti oggetto del Finance Act 2001, in assenza dell'AGL sarebbero inviati in discarica. Poiché essi costituiscono un sottoprodotto inevitabile di numerosi processi che forniscono importanti materiali per il settore edile (come le tegole ottenute dall'ardesia), o per altri settori industriali (come il feldspato per l'industria vetraria), tuttavia, le autorità britanniche hanno ritenuto più efficace, dal punto di vista ambientale, incoraggiarne l'utilizzo come aggregati, anziché trattarli come rifiuti da inviare in discarica. In questo modo, utilizzando un prodotto già estratto che diversamente verrebbe scartato e inviato in discarica, si evitano ulteriori danni ambientali, a fronte dell'eventuale (ulteriore) estrazione di altri aggregati e ulteriori costi supplementari a carico dell'ambiente, non necessari, causati dal pregiudizio arrecato ad altri terreni. Inoltre, ciò permetterebbe anche di ripristinare i terreni già deturpati da grandi cumuli di scarti e di materiale di sterro. Le autorità britanniche hanno aggiunto che l'applicazione dell'AGL a tali materiali potrebbe avere l'effetto indesiderato di scoraggiare il già ridotto utilizzo che si fa di detti materiali, col risultato di far aumentare, invece che ridurre, l'accumulo dei materiali di scarto. Il considerando 23 della decisione di avvio presenta un resoconto dettagliato delle stime sui possibili materiali sostituti disponibili.

(25)

Stando alle proiezioni iniziali, l'AGL ridurrebbe mediamente la domanda di aggregati vergini di 20 milioni di tonnellate l'anno.

(26)

Le autorità britanniche hanno indicato che poiché l'obiettivo è promuovere l'estrazione e l'utilizzo più efficiente degli aggregati vergini, «la tassa grava su coloro che svolgono l'attività estrattiva allo scopo di sfruttare per fini commerciali gli aggregati» (17). In tal senso, le autorità britanniche hanno precisato che seppure l'estrazione di materiali ad alte prestazioni destinati all'uso nel settore dell'edilizia produca anche materiali di qualità inferiore e quindi di prezzo inferiore, in pratica non è possibile esentare questi ultimi come avviene per i sottoprodotti di processi industriali o di altre attività estrattive. In primo luogo, la proporzione fra aggregati di elevata qualità e aggregati di scarsa qualità varia da una cava all'altra, a causa dei fattori geologici. Tuttavia detta proporzione non è un valore immutabile per una determinata cava, poiché attività di cava più efficienti possono contribuire a ridurre la parte di aggregati di scarsa qualità. Inoltre, il termine aggregato di scarsa qualità è, in una certa misura, un termine soggettivo. Ciò che un gestore di cava considererebbe materiale di scarsa qualità potrebbe far parte della gamma di materiali di elevata qualità di un altro gestore. Esentare gli aggregati di scarsa qualità potrebbe portare quindi a una disparità di trattamento degli operatori e indurre l'elusione o l'evasione fiscale. La vasta consultazione pubblica tenuta con i rappresentanti del settore, condotta all'epoca dell'introduzione dell'AGL, non ha consentito di giungere a una definizione valida per distinguere fra materiali di elevata qualità — che sarebbero soggetti alla tassazione — e i sottoprodotti di scarsa qualità derivanti dall'estrazione di aggregati di pregio. Le autorità britanniche hanno altresì osservato che tassare gli aggregati di scarsa qualità riflette anche il desiderio di considerare i costi ambientali prodotti dalla coltivazione degli aggregati, indipendentemente dal fatto che il prodotto estratto sia considerato di maggiore o minore qualità.

(27)

Infine, le autorità britanniche hanno rilevato che l'AGL non è da intendersi come una tassa generica sull'estrazione mineraria, ma come tassa sull'estrazione di rocce, sabbie e ghiaie utilizzate come aggregati nel settore dell'edilizia e dei lavori pubblici e soggette a sfruttamento commerciale nel Regno Unito. Le autorità britanniche hanno precisato che per quanto l'estrazione di altri materiali possa avere un simile impatto ambientale, non per tutti esistono valide alternative praticabili per ridurre l'intensità di estrazione mediante l'impiego di materiali di sostituzione, come i materiali riciclati e gli scarti. Inoltre, l'estrazione di aggregati ha rappresentato la più importante attività di estrazione mineraria del Regno Unito (nel 2002, essa costituiva circa il 70 % del totale dell'attività mineraria in termini di tonnellate estratte) e pertanto ha rappresentato la fonte principale dei danni ambientali causati dall'attività estrattiva nel Regno Unito nel suo complesso. L'ambito di applicazione della tassa è stato definito per conseguire il maggior beneficio ambientale sotto forma di riduzione dell'estrazione di aggregati e in termini di conservazione delle risorse strategiche, evitando al contempo di far gravare un onere fiscale secco su materiali per i quali non sussiste alternativa.

2.3.   IL FINANCE ACT 2001, ENTRATA IN VIGORE, MODIFICHE E DURATA

(28)

La legislazione primaria che disciplina l'AGL è contenuta nel Finance Act 2001, sezioni da 16 a 49 e allegati da 4 a 10. Il Finance Act 2001è stato adottato l'11 maggio 2001 e ha subito svariate modifiche, come indicato nei considerando 28 e 29 della decisione di avvio, che fanno riferimento alle successive modifiche del Finance Act 2001. L'AGL è entrata in vigore il 1o aprile 2002 ed è ancora d'applicazione. La legge non prevede un limite temporale all'applicazione dell'AGL.

(29)

A seguito della decisione di avvio, le autorità britanniche hanno modificato il Finance Act 2001 sospendendo le esenzioni per i materiali per i quali la Commissione aveva espresso perplessità il 1o aprile 2014.

(30)

Le autorità britanniche hanno spiegato che nel predisporre la necessaria legislazione per la sospensione, sulla base delle osservazioni pervenute dal settore interessato, sono arrivate alla conclusione che sarebbe stato piuttosto difficile determinare se certi materiali fossero stati «estratti per l'uso come aggregati». Di conseguenza, hanno elaborato un nuovo criterio, «per scopi di costruzione», in conformità con le definizioni utilizzate dalla legislazione vigente. Tuttavia, al fine di ottenere, con l'applicazione dell'ultimo criterio, gli stessi obiettivi auspicati dalla decisione di avvio, la legislazione sospensiva prevede altresì che: i) l'argilla (comprese l'argilla plastica, il caolino e l'argilla refrattaria) e lo scisto utilizzati per la produzione di prodotti ceramici per l'edilizia; e ii) il gesso impiegato per la produzione di intonaco e cartongesso sono da considerarsi processi di fabbricazione esentati, in quanto possono essere annoverati fra i materiali estratti «per scopi di costruzione» pur non essendo destinati all'utilizzo come aggregati dei rispettivi materiali.

2.4.   STRUTTURA DELL'AGL ED EVENTI CHE HANNO PORTATO ALL'IMPOSIZIONE DELLA TASSA

(31)

Ai sensi della sezione 16(1) del Finance Act 2001 «una tassa, denominata tassa sugli aggregati, sarà applicata ai sensi della presente parte sugli aggregati soggetti a sfruttamento commerciale». La sezione 16(2) recita come segue: «l'assoggettamento alla tassa avrà inizio non appena un quantitativo di aggregati soggetti a tassazione siano soggetti a sfruttamento commerciale nel Regno Unito, a partire dalla data di entrata in vigore della legge».

(32)

Ai sensi della sezione 17(1), per «aggregati si intende (fatto salvo quanto disposto alla sezione 18 di seguito) la roccia, la ghiaia o la sabbia, nonché tutti i materiali che vi sono provvisoriamente incorporati o naturalmente mescolati».

(33)

La sezione 18(1) dispone che: «Nella presente parte i riferimenti agli aggregati: a) includono i riferimenti a materiali di sterro, scarti, residui di lavorazione e altri sottoprodotti derivanti dall'applicazione di qualsivoglia processo di fabbricazione esentato a qualsivoglia aggregato; b) ma non comprendono i riferimenti a quant'altro derivi dall'applicazione di qualsivoglia processo di lavorazione di qualsivoglia altro aggregato».

(34)

Conformemente alla sezione 18(2), sono processi di fabbricazione esentati:

«a)

il taglio di qualsiasi roccia per la produzione di materiale lapideo con una o più superfici piane;

b)

qualsiasi processo mediante il quale una determinata sostanza è estratta o altrimenti separata da un qualsivoglia aggregato (come parte del processo di estrazione dal terreno o di altri processi);

c)

qualsiasi processo per la produzione di calce o cemento dal calcare, o dal calcare e qualsivoglia altro materiale.»

(35)

La sezione 18(3) stila l'elenco delle sostanze pertinenti, segnatamente (a) anidride; (b) argilla plastica; (c) barite; (e) caolino; (f) feldspato; (g) argilla refrattaria; (i) fluorite; (j) argilla smectica; (k) gemme e pietre semipreziose; (l) gesso; (m) qualsiasi metallo o il minerale grezzo di qualsiasi metallo; (n) muscovite; (o) perlite; (p) potassio; (q) pomice; (r) fosfato naturale; (s) cloruro di sodio; (t) talco; (u) vermiculite. Le sottosezioni (3)(d) e (h) della sezione 18 sono state omesse con effetto retroattivo in data 1o aprile 2002 a seguito delle modifiche introdotte dal Finance Act 2002.

(36)

La sezione 16(2) del Finance Act 2001 in combinato disposto con la sezione 19(1) e (2) dispone che l'imposizione dell'AGL sia attivata al primo attuarsi di uno dei seguenti quattro casi di sfruttamento commerciale all'interno del Regno Unito:

a)

quando il materiale è rimosso dal suo luogo di origine, o da qualsiasi luogo registrato a nome di una persona che è il gestore del sito di origine (18), ovvero qualunque altro sito in cui sia stata rimossa una certa quantità di aggregato da destinare a un processo di fabbricazione esentato in detto sito, ma a cui tale processo non è stato applicato;

b)

esso è oggetto di accordi di fornitura a terzi (19);

c)

qualora sia destinato all'uso per scopi di costruzione (20); o

d)

è miscelato, al di fuori dei casi consentiti (21), con qualsiasi altro materiale diverso dall'acqua.

(37)

Ai fini dell'AGL, il Finance Act 2001 distingue essenzialmente tre tipi di luoghi di origine:

a)

il porto o gli altri luoghi di sbarco nei quali gli aggregati ottenuti dai fondali marini britannici vengono sbarcati per la prima volta [sezione 20(1)(a)];

b)

il sito in cui ha avuto luogo un processo di fabbricazione esentato [sezione 20(1)(b)]. Quanto sopra si riferisce ai casi in cui sia stato applicato un processo di fabbricazione esentato, la sostanza esentata sia stata estratta e siano rimasti ancora degli aggregati oggetto di sfruttamento. Il sito in cui è stata estratta la sostanza esentata diventa il luogo di origine degli aggregati;

c)

il sito in cui gli aggregati sono ottenuti dal terreno [sezione 20(1)(d)].

(38)

In conseguenza del concetto di sfruttamento commerciale, l'AGL è applicata sia agli aggregati estratti nel Regno Unito sia a quelli importati. Gli aggregati importati non sono soggetti all'AGL al loro sbarco nel Regno Unito (22) ma quando questi diventano oggetto di contratto (e gli aggregati si trovano già nel Regno Unito), o sono da utilizzarsi nelle costruzioni (nel Regno Unito), o sono miscelati (nel Regno Unito) con qualunque altro materiale o sostanza diversa dall'acqua, salvo nei casi consentiti (23).

(39)

La sezione 19(3) del Finance Act 2001 contiene ulteriori dettagli circa il concetto di sfruttamento commerciale. Alla lettera (e) indica che non sussiste sfruttamento commerciale qualora — senza che siano sottoposti ad alcun processo che implica la miscelazione con qualunque sostanza o materiale (salvo acqua) — gli aggregati diventino nuovamente parte del terreno dal quale erano stati estratti (24).

(40)

Le sezioni 21 e 22 stabiliscono chi è il gestore di un sito e se sia il gestore del sito, o un'altra persona, il responsabile dello sfruttamento (e quindi soggetto d'imposta tenuto al pagamento dell'AGL) in una determinata situazione.

2.5.   NOZIONE DI AGGREGATI TASSABILI — ESENZIONI DALL'AGL E CREDITI D'IMPOSTA

(41)

Ai sensi della sezione 17(2) del Finance Act 2001, un aggregato non è tassabile nei quattro casi indicati di seguito:

a)

se ne è espressamente esentato;

b)

se è stato precedentemente destinato all'uso per scopi di costruzione (precedentemente o successivamente alla data di entrata in vigore della legge);

c)

se è già stato assoggettato a una tassa sugli aggregati, o se deriva da un aggregato già tassato;

d)

se è stato rimosso dal suo luogo di origine prima dell'entrata in vigore della legge.

(42)

Si ritiene che un aggregato sia utilizzato per scopi di costruzione quando viene usato come materia prima o supporto nella costruzione, o per il miglioramento, di qualsiasi struttura (comprese strade, sentieri, tracciati attuali o futuri di strade ferrate, terrapieni, edifici e ponti) ovvero quando viene mescolato ad altre sostanze come parte del processo di produzione di malte, calcestruzzi, asfalti, conglomerati bituminosi o qualunque altro materiale da costruzione analogo (25).

(43)

La sezione 17(3), specifica che un aggregato è esentato dall'AGL, qualora:

«b)

consista interamente di aggregati ottenuti mediante rimozione dal terreno sul sito di qualsivoglia edificio esistente o previsto, nel corso di scavi eseguiti legalmente: i) in relazione alla modifica o alla costruzione di un edificio; e ii) esclusivamente con lo scopo di gettare le fondamenta o posare tubi o cavi;

c)

consista interamente di aggregati ottenuti: i) da rimozione dal letto di qualsiasi fiume, canale o corso d'acqua (naturale o artificiale) o da un qualsiasi canale di accesso a porti o strutture portuali (naturali o artificiali); e ii) durante l'esecuzione di qualsiasi opera di dragaggio intrapresa unicamente allo scopo di creare, ripristinare, migliorare o conservare detto fiume, canale, corso d'acqua, canale o via d'accesso;

d)

consista interamente di aggregati ottenuti mediante rimozione dal terreno dove si trova un'autostrada, o ne è prevista la costruzione, durante l'esecuzione di scavi effettuati: i) al fine di migliorare o effettuare opere di manutenzione dell'autostrada o costruire l'autostrada proposta; e ii) non allo scopo di estrarre detto aggregato;

(da)

consista interamente di aggregati ottenuti mediante rimozione di terreno sul tracciato, attuale o futuro, di una linea ferroviaria, di una linea tranviaria o di una monorotaia, durante l'esecuzione di scavi effettuati: i) al fine di migliorare o effettuare opere di manutenzione della linea ferroviaria, della linea tranviaria o della monorotaia, o per la costruzione della linea ferroviaria, della linea tranviaria o della monorotaia proposta; e ii) non allo scopo di estrarre detto aggregato;

e)

consista interamente di materiali di sterro, prodotti di scarto o altri sottoprodotti, escluso il materiale di copertura derivante dall'estrazione, o da altri processi di separazione, da un certo quantitativo di aggregati di caolino o argilla plastica; ovvero

f)

consista interamente di scarti derivanti dal un qualsivoglia processo mediante il quale: i) carbone, lignite, ardesia o scisto; o ii) una delle sostanze elencate di seguito nella sezione 18(3), sono stati separati da altre rocce dopo l'estrazione o sono stati estratti insieme alle suddette rocce.»

(44)

La sottosezione (3)(da) della sezione 17 inserita ai sensi della sezione 22(3) del Finance Act 2007 è in vigore dal 1o agosto 2007.

(45)

Inoltre, la sottosezione (4) della sezione 17 prevede l'esenzione degli aggregati che consistono interamente o principalmente di uno o più dei seguenti materiali, o sono parte di qualsivoglia materiale così costituito, e segnatamente:

«a)

carbone, lignite, ardesia o scisto;

c)

il materiale di sterro, i prodotti di scarto o altri sottoprodotti di: i) qualsivoglia processo di combustione industriale, o: ii) della fusione e raffinazione dei metalli;

d)

i detriti di perforazione risultanti da attività svolte conformemente a una concessione rilasciata in virtù del Petroleum Act 1998 [ovvero il Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964];

e)

tutto ciò che risulta dalle opere eseguite nell'esercizio dei poteri che occorre esercitare in conformità con le disposizioni del New Roads and Street Works Act del 1991, il Roads (Northern Ireland) Order 1993 o lo Street Works (Northern Ireland) Order 1995;

f)

argilla, materia organica del suolo, vegetale o di diversa origine.»

(46)

Secondo la comunicazione AGL 1, per «interamente» si intende che il 100 % del materiale in questione è uno dei materiali esentati. Per «principalmente» si intende che più del 50 % del materiale è uno dei materiali esentati. Le miscele di aggregati ottenute artificialmente e contenenti una quantità maggiore di materiale esentato non saranno considerate miscele esentate, ma si intenderà che l'AGL è dovuta sull'aggregato al momento della miscelazione.

(47)

La sezione 30(1) del Finance Act 2001 definisce le norme che stabiliscono il diritto di un soggetto a beneficiare di un credito d'imposta qualora:

a)

l'aggregato che è stato soggetto all'AGL sia esportato dal Regno Unito sotto forma di aggregato;

b)

l'aggregato che è stato soggetto all'AGL subisca un processo di lavorazione esentato;

c)

l'aggregato che è stato soggetto all'AGL sia utilizzato in un processo di fabbricazione industriale o agricolo previsto;

d)

l'aggregato che è stato soggetto all'AGL sia smaltito in modo tale da non potersi usare per scopi di costruzione, come potrebbe essere previsto (26); ovvero

e)

la totalità o parte di un debito dovuto a una persona responsabile dell'utilizzo dell'aggregato ai fini dello sfruttamento commerciale sia cancellata dai registri contabili dello stesso in quanto posizione debitoria inesigibile.

(48)

La sezione 30(1)(b) del Finance Act 2001 prevede uno sgravio fiscale qualora un processo esente ai sensi di quanto disposto dalla sezione 18(2)(a), (b) e (c) del Financial Act 2001 sia stato applicato al materiale quando il materiale è già stato assoggettato all'AGL, rispecchiando in tal senso le esenzioni di cui alla sezione 18(2).

(49)

I processi di fabbricazione industriale e agricola che possono beneficiare dello sgravio fiscale ai sensi della sezione 30(1)(c) sono elencati nell'allegato Industrial and Agricultural Processes (processi industriali e agricoli) della norma 13 delle Aggregates Levy (General) Regulations 2002. La comunicazione AGL 2 (27) descrive con maggior dettaglio il tipo di processi di cui trattasi, fra cui:

Processi industriali:

Codice 001: Produzione e fusione di ferro, acciaio e metalli non ferrosi, compresi processi di fonderia, microfusione, impianti di sinterizzazione e trafilatura

Codice 002: Leghe — Alligazione

Codice 003: Riduzione delle emissioni disperse in atmosfera, nel suolo e nelle acque

Codice 004: Filtraggio e depurazione di acqua potabile, aria e olio

Codice 005: Trattamento delle acque reflue

Codice 006: Produzione di energia

Codice 007: Processi ceramici

Codice 008: Processi refrattari

Codice 009: Produzione di vetro e prodotti di vetro

Codice 010: Produzione di fibra di vetro

Codice 011: Fibre sintetiche o artificiali

Codice 012: Produzione e trasformazione di alimenti e bevande

Codice 013: Produzione di plastica, gomma e PVC

Codice 014: Produzione di sostanze chimiche quali, ad esempio, carbonato di sodio, magnesia marina, allumina, silice

Codice 015: Produzione di carbonato di calcio precipitato

Codice 016: Produzione di prodotti farmaceutici, candeggine, prodotti detergenti e per l'igiene personale

Codice 017: Processi di aerazione

Codice 018: Produzione di filler per rivestimenti, sigillanti, adesivi, pitture, malte da iniezione, mastici, stucchi e altri materiali leganti o modificatori

Codice 019: Produzione di pigmenti, vernici e inchiostri

Codice 020: Produzione di substrati di coltivazione e materiali per la tracciatura di campi e altri impianti sportivi

Codice 021: Incenerimento

Codice 022: Produzione di essiccanti

Codice 023: Produzione di rivestimenti, fondi e schiume per tappeti

Codice 024: Lavorazione di resine

Codice 025: Produzione di additivi per lubrificanti

Codice 026: Concia del cuoio

Codice 027: Produzione di carta

Codice 028: Realizzazione di materiali artistici

Codice 029: Produzione di sabbia da gioco, ad esempio nelle aree per bambini

Codice 030: Produzione di materiali per il tiro al piattello

Codice 031: Trattamenti abrasivi: sabbiatura specializzata, macinazione in assenza di ferro (mulini a biglie) e fabbricazione di carta abrasiva

Codice 032: Uso come agenti di sostegno nella prospezione (o produzione) petrolifera, per esempio, sabbie di fratturazione e fluidi per la perforazione

Codice 033: Desolforazione e depurazione dei gas di combustione

Codice 034: Produzione di soppressori di miniera

Codice 035: Produzione di estintori

Codice 036: Produzione di materiali usati per l'ignifugazione

Codice 037: Neutralizzazione degli acidi

Codice 038: Produzione di materiali sottoposti a usura, per esempio, pezzi di ricambio per automobili

Processi agricoli

Codice 039: Produzione di additivi per il terreno

Codice 040: Produzione di mangimi per animali

Codice 041: Produzione di materiali per lettiere

Codice 042: Produzione di fertilizzanti

Codice 043: Produzione di pesticidi ed erbicidi

Codice 044: Produzione di substrati di coltivazione, compreso il compost, unicamente per uso agricolo e in orticoltura

Codice 045: Trattamento del suolo, compresa l'aggiunta di minerali e la riduzione dell'acidità

2.6.   ENTITÀ DELLA TASSA

(50)

Originariamente l'AGL era applicata nella misura di 1,60 GBP per tonnellata. La tassa è stata portata a 1,95 GBP per ogni tonnellata di aggregati oggetto di sfruttamento commerciale a far data dal 1o aprile 2008. L'importo attualmente applicato è di 2 GBP per tonnellata (dal 1o aprile 2009).

2.7.   MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE

(51)

Come illustrato nel considerando 170 della decisione di avvio, la Commissione ha espresso dei dubbi sul fatto che le esenzioni e le esclusioni citate nel considerando 139 della decisione di avvio (28) (in prosieguo le «esenzioni oggetto di indagine») fossero giustificate dai principi generali e dalla logica dell'AGL. Le esenzioni e le esclusioni di cui trattasi sembrava sollevassero i beneficiari dall'obbligo di assolvere una tassa che normalmente essi avrebbero dovuto versare e costituissero aiuti al funzionamento. Non disponendo di elementi sufficienti per determinare se la misura soddisfacesse le condizioni previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (29) (in prosieguo l'«EAG 2001») e dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente del 2008 (30) (in prosieguo «l'EAG 2008»), la Commissione nutriva dubbi in merito alla compatibilità con il mercato interno delle esenzioni ed esclusioni oggetto di indagine.

3.   OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(52)

Come già menzionato nel considerando 10, la Commissione ha ricevuto osservazioni circostanziate dalle parti interessate in seguito alla pubblicazione della decisione di avvio.

(53)

Le osservazioni delle parti interessate riguardavano: i) la decisione di avvio stessa; ii) la logica dell'AGL; iii) le esenzioni che già nella decisione di avvio si era ritenuto non costituissero aiuti di Stato; e iv) le esenzioni oggetto di indagine.

(54)

Per comodità di esposizione, questa sezione illustrerà le osservazioni ricevute in merito alla decisione di avvio. Le restanti tipologie di osservazioni ricevute sono riportate nelle sezioni di pertinenza della suddetta decisione.

3.1.   OSSERVAZIONI CONCERNENTI IL CONTENUTO DELLA DECISIONE DI AVVIO

a)   Osservazioni ricevute da Richard Bird della BAA, il 20 e 23 dicembre 2013

(55)

Il sig. Bird ha fornito alla Commissione il suo contributo alla consultazione pubblica promossa dalle autorità britanniche in merito all'intenzione di sospendere le esenzioni dall'AGL, rispetto a cui la Commissione aveva espresso dubbi nella decisione di avvio.

(56)

Il sig. Bird sostiene altresì che nella decisione di avvio vi siano numerose inesattezze, ad esempio:

i)

sono stati identificati diversi siti di estrazione per dimostrare che non vi è alcun rischio che le riserve di aggregati del Regno Unito si esauriscano;

ii)

gli aggregati derivati da scorie, gli aggregati di ardesia frantumata e la sabbia silicea risultante dalla produzione di caolino sono sempre stati una fonte importante di aggregati;

iii)

gli aggregati esentati e quelli riciclati non possono sostituire gli aggregati di buona qualità richiesti in edilizia e ingegneria civile, che vengono estratti insieme con quelli di qualità inferiore (una tonnellata di aggregati di buona qualità per tonnellata di aggregati di qualità inferiore). A causa di questi materiali si sono creati nuovi cumuli di scarti;

iv)

si stanno verificando una serie di abusi relativamente all'AGL;

v)

cfr sono state avviate attività di cava semplicemente per produrre aggregati esentati (31). Il sig. Bird sostiene che vi siano cave che producono unicamente roccia di ardesia, ma non ardesia per manti di copertura. A titolo di esempio il sig. Bird fornisce il nome di due cave;

vi)

le cave di aggregati di scisto producono e vendono aggregati non tassati. È stato impiegato un milione di tonnellate di scisto per la costruzione di una strada nelle vicinanze di Edimburgo;

vii)

la decisione di avvio ignorerebbe cosa siano gli aggregati: rocce di piccole dimensioni, frantumate o meno, incluse le sabbie e le ghiaie naturali. Il pietrame per scogliere utilizzato per le opere di difesa costiera, le pietre utilizzate per la protezione dei tratti fluviali, le pietre da costruzione, i rivestimenti per camini, le pietre per canalizzazioni, i ciottoli per opere stradali e le pietre di riempimento per frangiflutti sono tutti tassati come aggregati, se per loro caratteristiche geologiche non sono definiti ardesia o scisto;

viii)

l'AGL è priva di senso in quanto le pietre selezionate per le opere murarie non sono tassate;

ix)

solo l'ardesia proveniente dal Galles del nord può essere utilizzata come manto di copertura. L'ardesia proveniente da altri distretti dell'ardesia del Regno Unito non è utilizzata come manto di copertura, ma come pietra per opere murarie o per pavimentazioni. La pietra arenaria e le pietre per opere murarie e pavimentazioni sono tassate. Lo scisto non è impiegato come manto di copertura. Sono state aperte cave di ardesia e scisto perché detti materiali sono esentati dal pagamento della tassa (32);

x)

l'AGL ha asseritamente e di fatto avuto un impatto ambientale negativo poiché le attività di riciclo degli aggregati sono altrettanto dannose per l'ambiente, a causa delle maggiori distanze percorse per il trasporto dei materiali esenti;

xi)

la sabbia silicea derivante dalla lavorazione del caolino è sempre stata una fonte di aggregati. In Cornovaglia la sabbia è presente in scarse quantità, pertanto la sabbia proveniente dalle cave di caolino non causa una minor estrazione di sabbie naturali, essendo in realtà una fonte importante di sabbia in quest'area. Questa sabbia falsa il mercato degli inerti a granulometria fine che sono un sottoprodotto delle cave dove si estraggono aggregati di roccia dura, il cui obiettivo principale è la produzione di pietrisco per calcestruzzo, asfalto e opere di costruzione;

xii)

i sottoprodotti del caolino sono esentati dal pagamento della tassa, mentre i sottoprodotti del calcare sono tassati anche nel caso in cui il calcare sia usato per processi agricoli o industriali. Essi producono il 20 % di sottoprodotti di scarto;

xiii)

stando a quanto affermato, una serie di vecchie cave di caolino dismesse sarebbero state riaperte unicamente per lo sfruttamento degli aggregati esentati, in quanto l'attività di cava del caolino è già esaurita. D'altro canto, se qualcuno volesse sfruttare una vecchia discarica di granito dovrebbe pagare la tassa;

xiv)

i sottoprodotti derivanti dalla raffinazione e fusione di metalli non sono, in effetti, considerati come aggregati naturali, ma non sono mai stati ritenuti scarti e hanno un ottimo mercato. Il sig. Bird sostiene che l'AGL dovrebbe applicarsi ai sottoprodotti che non sono scarti;

xv)

il sig. Bird ritiene che sia impossibile sostituire gli aggregati di qualità con aggregati provenienti dalla maggior parte delle attività di lavorazione dell'ardesia, dello scisto e del caolino.

(57)

In data 10 febbraio 2014 il sig. Bird ha integrato queste informazioni con documentazione inerente l'uso di aggregati derivati dalle scorie come sottoprodotto dell'industria siderurgica. La documentazione mira a dimostrare che le scorie non sono uno scarto di lavorazione, ma un aggregato di prim'ordine che può essere impiegato come materiale di sostituzione del cemento.

b)   Osservazioni ricevute dalla BAA il 10 gennaio 2014

(58)

La BAA ritiene che il concetto di aggregato non debba essere usato per determinare se l'AGL si configuri o no come aiuto di Stato, poiché non esiste una definizione chiara di aggregato che corrisponda all'ambito di applicazione della tassa. Nella decisione di avvio, la Commissione definisce aggregati le«rocce, ghiaie e sabbie estratte allo scopo di fornire massa volumetrica alle opere di costruzione», per quanto molti materiali soggetti a tassazione dell'AGL sarebbero invece utilizzati per scopi diversi dall'«apportare massa volumetrica alle opere di costruzione», come è il caso della pietra da costruzione non tagliata impiegata per le murature, il pietrame per scogliere, le massicciate ferroviarie, la pietra ad elevato coefficiente di levigabilità accelerata («CLA») per asfalto anti slittamento, e via di seguito. La BAA riferisce che l'autorità britannica garante della concorrenza ha esaminato il mercato degli aggregati in numerose occasioni e, in generale, è giunta alla conclusione che materiali speciali come le massicciate delle strade ferrate e la pietra CLA siano scambiati su mercati diversi tra loro, così come è diverso il mercato degli «aggregati per l'edilizia» in quanto vengono destinati a utilizzi diversi e non vi è intercambiabilità, né dal lato della domanda, né dal lato dell'offerta (33).

(59)

La BAA ritiene che tre delle esenzioni per le quali la Commissione ha concluso positivamente l'esame nella decisione di avvio siano selettive, e segnatamente: l'esenzione degli scarti di costruzione riciclati; degli aggregati derivanti dagli scavi eseguiti per la costruzione di strade, linee ferroviarie, edifici ecc., e degli scarti/sottoprodotti industriali. La BAA afferma che per quanto riguarda l'obiettivo di «dirottare la domanda» queste tre categorie di materiali esentati si trovano in posizione analoga, fra gli altri, degli scarti/sottoprodotti del caolino, dell'ardesia e del carbone, riguardo ai quali la Commissione ha espresso i propri dubbi nella decisione di avvio.

c)   Osservazioni ricevute da Lantoom Quarry il 16 gennaio 2014

(60)

Lantoom Quarry sostiene che la decisione di avvio ha creato incertezza e ha avuto un impatto sugli investimenti e l'occupazione.

4.   OSSERVAZIONI PERVENUTE DAL REGNO UNITO

(61)

Le autorità britanniche hanno fornito osservazioni circostanziate in merito ai dubbi sollevati nella decisione di avvio e informazioni supplementari, nonché motivi di compatibilità per le esenzioni oggetto di indagine.

(62)

Non è pervenuta alcuna osservazione da parte delle autorità britanniche in merito al contenuto della decisione di avvio in sé. Per comodità di esposizione, le osservazioni e le informazioni ricevute sono riportate nelle sezioni di pertinenza della presente decisione.

5.   VALUTAZIONE DELLA MISURA

(63)

La Commissione ha già deciso con l'adozione della decisione di avvio di non sollevare alcuna obiezione in merito alle esenzioni, alle esclusioni e agli sgravi fiscali stabiliti nelle sezioni 17(2)(b), 17(2)(c), 17(2)(d), 17(3)(b), 17(3)(c), 17(3)(d) e 17(3)(da), 17(4)(d) e 17(4)(e), nella sezione 17(4)(a) (nella misura in cui il materiale esentato consista interamente di carbone, lignite, scisto o ardesia e non sia utilizzato come aggregato), nella sezione 17(4)(c) (qualora consista interamente di scarti), nella sezione 17(4)(f) (eccetto l'argilla), nella sezione 18(2)(a), nella sezione 18(2)(b) (nella misura in cui il materiale non sia utilizzato come aggregato), nella sezione 18(2)(c), nella sezione 30(1)(a), nella sezione 30(1)(b) (nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b) relativa a materiali non utilizzati come aggregati) e nella sezione 30(1)(c) del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007, in riferimento all'AGL, poiché la Commissione ha ritenuto che essi non configurano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Pertanto, la Commissione non valuterà detti esenzioni, esclusioni e sgravi fiscali previsti dal Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007, in riferimento all'AGL, e limiterà la sua valutazione alle esenzioni oggetto d'indagine.

5.1.   VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE IN MERITO AL CONTENUTO DELLA DECISIONE DI AVVIO

(64)

Come sopra riportato nel considerando 59, la BAA è dell'avviso che l'esenzione degli scarti di costruzione riciclati, degli aggregati derivanti dagli scavi eseguiti per la costruzione di strade, linee ferroviarie, edifici ecc., e degli scarti/sottoprodotti industriali non rientri nella logica dell'AGL, se si considera l'obiettivo di «dirottare la domanda».

(65)

Nella decisione di avvio, la Commissione è giunta alla conclusione che gli aggregati riciclati e gli aggregati di recente estrazione non si trovano in una situazione analoga alla luce dell'obiettivo dell'AGL, e la distinzione operata fra aggregati riciclati e aggregati di recente estrazione deriva dalla natura e dalla logica dell'AGL. È chiaro che l'uso di aggregati riciclati, quand'anche il processo di riciclo fosse meno rispettoso dell'ambiente a fronte dell'estrazione di nuovi aggregati, evita che sia estratta la medesima quantità di nuovi aggregati. Inoltre, incentivare l'uso di materiali di risulta di alcune attività che in ogni caso verrebbero effettuate contribuisce chiaramente a ridurre l'accumulo di scarti ed evita che venga estratta la medesima quantità di nuovi aggregati.

(66)

Pertanto, i tre casi di esenzione di cui sopra, contribuiscono a ottenere un maggiore beneficio per l'ambiente evitando ulteriori attività di estrazione.

(67)

Varie parti interessate hanno osservato a questo proposito che ci sono stati casi di intensificazione dell'attività estrattiva al solo fine di ottenere aggregati da destinare alla vendita. Tuttavia, questi sono chiari casi di abuso che dovrebbero essere segnalati e disciplinati dal diritto britannico e non rientrano nella fattispecie oggetto della normativa sugli aiuti di Stato.

(68)

Le ragioni all'origine dei dubbi espressi dalla Commissione nella decisione di avvio in merito, tra l'altro, agli scarti/sottoprodotti del caolino, dell'ardesia e del carbone, non influiscono sulla valutazione delle suddette tre esenzioni. Essenzialmente, i dubbi sollevati dalla Commissione non precludono i risultati finali del procedimento di indagine formale e i materiali oggetto delle esenzioni sono diversi e danno luogo a circostanze diverse.

(69)

Il sig. Bird evidenzia come alcuni materiali esentati dall'AGL siano utilizzati come aggregati, il che prova che le esenzioni da detta tassa aiutano a perseguire la sua finalità di tutela ambientale, dal momento che essi sostituiscono efficacemente gli aggregati di recente estrazione.

(70)

I dati forniti dalle autorità britanniche, di seguito esposti al considerando (143) mostrano che il numero delle cave che producono materiali esenti non è aumentato in seguito all'introduzione dell'AGL, ma è di fatto diminuito.

(71)

Una delle cave elencate dal sig. Bird fra quelle che avrebbero prodotto soltanto roccia di ardesia e non ardesia per manti di copertura, in effetti, e stando a quanto indicato dal suo stesso sito web, sarebbe un produttore di ardesia per manti di copertura. Per quanto concerne l'altra cava, le autorità britanniche si sono impegnate a indagare sul materiale realmente prodotto e, in base all'esito dell'indagine, procederanno all'applicazione della normativa nazionale.

(72)

Le autorità britanniche e la BAA hanno affermato di non avere informazioni sulla riapertura di vecchie cave di caolino dismesse. Le autorità britanniche non sono a conoscenza di alcun permesso concesso in tal senso, e ai due produttori di caolino e argilla plastica non risultano le suddette riaperture.

5.2.   AIUTI DI STATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO (EX ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE)

(73)

Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, una misura costituisce aiuto di Stato se risultano soddisfatte quattro condizioni: la misura conferisce un vantaggio ai beneficiari, favorisce talune imprese o talune produzioni (selettività), è finanziata dallo Stato ovvero mediante risorse statali, rischia di incidere sugli scambi tra Stati membri e di falsare la concorrenza nel mercato interno.

(74)

Secondo una costante giurisprudenza, il concetto di aiuto è più ampio di quello di sovvenzione. Esso vale a designare non soltanto prestazioni positive, ma anche interventi i quali, in varie forme, alleviano gli oneri che normalmente gravano sul bilancio di un'impresa e che di conseguenza, senza essere sovvenzioni in senso stretto, ne hanno la stessa natura e producono identici effetti (34).

(75)

Per quanto riguarda il criterio della selettività del vantaggio, si deve esaminare se, nell'ambito di un dato regime giuridico, un provvedimento statale sia idoneo a favorire talune imprese o talune produzioni ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE rispetto ad altre imprese che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga alla luce dell'obiettivo perseguito dal provvedimento di cui trattasi (35).

(76)

Tuttavia, non soddisfa tale condizione di selettività un provvedimento che, sebbene costitutivo di un vantaggio per il suo beneficiario, sia giustificato dalla natura o dalla struttura generale del sistema nel quale si inserisce (36). Uno Stato membro può quindi dimostrare che tale misura discende direttamente dai principi informatori o basilari del suo sistema tributario.

(77)

Per valutare il carattere selettivo del vantaggio concesso dal provvedimento di cui trattasi, è importante determinare il contesto di riferimento, dal momento che l'esistenza stessa di un vantaggio può essere accertata solo rispetto a detto contesto di riferimento (37).

(78)

In sintesi, la selettività può essere valutata seguendo un approccio in tre fasi:

i)

determinare il sistema di riferimento (o sistema di tassazione normale) nel quale si identificano il principio di tassazione normale dell'AGL e il suo obiettivo (ambientale);

ii)

stabilire se la differenziazione fiscale costituisca una deroga al regime normale di tassazione in quanto introduce differenziazioni tra gestori che si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga; e

iii)

in caso di situazione di fatto e di diritto analoga, la differenziazione fiscale non costituisce deroga se può essere giustificata dall'obiettivo del regime fiscale. In assenza di tale giustificazione la misura dovrebbe essere ritenuta, di fatto, selettiva. Nel giustificare la differenziazione fiscale si può invocare unicamente il meccanismo intrinseco al regime fiscale necessario al raggiungimento dell'obiettivo perseguito. A questo proposito, non possono essere presi in considerazione obiettivi estranei al regime fiscale.

(79)

Come confermato dal Tribunale (38), il quadro di riferimento, alla luce del quale debbono essere determinate la tassazione normale e l'esistenza di eventuali vantaggi selettivi, è costituito dall'AGL in quanto tale, la quale ha istituito un regime fiscale specifico applicabile al settore degli aggregati nel Regno Unito. È quindi in rapporto a tale regime di tassazione normale e al principio dell'AGL che si deve valutare se le differenziazioni fiscali sono giustificate.

(80)

La Commissione ha esaminato il Finance Act 2001, modificato con effetto retroattivo dal Finance Act 2002. Poiché l'AGL è una tassa con carattere permanente, la Commissione ha anche preso in esame l'esenzione prevista nella sezione 17(3)(da), introdotta dal Finance Act 2007.

5.3.   TASSAZIONE NORMALE AI SENSI DELL'AGL E SUO OBIETTIVO

(81)

L'AGL è una tassa sugli aggregati. La sezione 16, sottosezioni (1) e (2), del Finance Act 2001 istituisce una tassa sugli aggregati tassabili che siano oggetto di sfruttamento commerciale nel Regno Unito, a partire dalla data di entrata in vigore della legge.

(82)

L'AGL è entrata in vigore il 1o aprile 2002. La sezione 19 definisce cosa costituisce sfruttamento commerciale. Sono previsti quattro tipi di sfruttamento commerciale: a) la rimozione dell'aggregato dal suo luogo di origine; b) la stipula di un contratto di fornitura; c) l'uso per scopi di costruzione; o d) la miscelazione con qualsivoglia materiale o sostanza diversi dall'acqua.

(83)

Per quanto attiene la nozione di aggregati, le autorità britanniche hanno confermato in numerose occasioni che l'AGL non è concepita come una tassa su tutti i minerali o persino su tutte le rocce, ghiaie e sabbie estratte, ma soltanto sulle rocce, ghiaie e sabbie estratte allo scopo di dare massa volumetrica alle opere in costruzione.

(84)

Ciò è ulteriormente confermato dai lavori preparatori dell'AGL (39). Detti lavori confermano che sin dal principio, l'AGL intendeva essere una tassa sugli aggregati e non su qualsiasi minerale estratto. Questo è stato anche riconosciuto dal Tribunale (40).

(85)

Come sopra indicato al considerando 14, gli aggregati sono materiali generalmente granulari o particellari che, essendo fisicamente e chimicamente inerti, si prestano a essere utilizzati — soli o mescolati a cemento, calce o bitume, come calcestruzzo, pietrame stradale, asfalto o strati drenanti, o come materiali da riporto o per massicciate. Gli aggregati naturali sono le rocce, le sabbie o le ghiaie, per quanto, i materiali usati come aggregati possano anche servire ad altri scopi. In altri termini, ai fini dell'applicazione dell'AGL il fatto che un determinato materiale sia considerato o no un aggregato dipenderà dall'uso che se ne fa e non dalla sua composizione geologica.

(86)

Durante la stesura della legislazione sull'AGL, le autorità britanniche si sono rese conto che sarebbe stato difficile definire l'ambito di applicazione della tassa in base all'utilizzo del materiale da tassare, poiché l'uso previsto per il prodotto avrebbe potuto variare dopo la data di esigibilità della tassa (41). Al fine di risolvere tale difficoltà, le autorità britanniche hanno optato per un'altra tecnica. Piuttosto che adottare una definizione precisa del termine «aggregato» o criteri generali di tassazione, il Finance Act 2001 comincia sottoponendo a tassazione le sabbie, le ghiaie e le rocce, ma poi ne limita l'ambito di applicazione e la portata, prevedendo esclusioni, esenzioni e sgravi fiscali per le rocce, le sabbie e le ghiaie che sono usate per taluni scopi o che sono sottoposte a taluni trattamenti.

(87)

L'obiettivo perseguito dall'AGL è garantire che l'impatto ambientale dell'estrazione degli aggregati (in particolare i danni alla biodiversità e il degrado visivo) si ripercuota sui prezzi in modo da promuovere un'estrazione e un utilizzo più efficiente degli aggregati. L'AGL è anche intesa a incoraggiare un dirottamento della domanda dagli aggregati di prima estrazione verso aggregati di sostituzione, come gli aggregati riciclati e gli aggregati che sono sottoprodotti o prodotti di scarto di certi processi estrattivi o industriali. Il dirottamento della domanda, a sua volta, ridurrebbe il fabbisogno di aggregati di nuova estrazione, limitando in tal modo i danni ambientali associati all'attività estrattiva.

(88)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha ritenuto che fosse necessario determinare l'obiettivo perseguito dal regime fiscale dell'AGL senza fare riferimento alla terminologia di aggregati vergini o primari, ma in base al suo contenuto. La terminologia è descritta dettagliatamente nei considerando 64 e 65 della decisione di avvio.

(89)

A prescindere dalla terminologia usata, le autorità britanniche operano una distinzione fra gli aggregati (di nuova estrazione) estratti ai fini del loro utilizzo come aggregati, e altri materiali non appositamente estratti come aggregati o che sono il risultato inevitabile di altre attività non finalizzate all'estrazione di aggregati, ma che comunque possono fungere da prodotti di sostituzione all'uso di materiali specificamente estratti a tale scopo.

(90)

Tenendo conto dei chiarimenti forniti dalle autorità britanniche, nella decisione di avvio la Commissione è giunta alla conclusione che il principio di tassazione normale dell'AGL consiste nel tassare le rocce, le sabbie e le ghiaie (di nuova estrazione) destinate ad essere utilizzate come aggregati e che dal 1o aprile 2002 sono destinate allo sfruttamento commerciale nel Regno Unito.

(91)

Per quanto concerne il suo obiettivo, la Commissione ha osservato che l'AGL è intesa a integrare i costi ambientali nel prezzo degli aggregati per rendere il loro utilizzo più efficiente. Inoltre, essa mira a spostare la domanda dagli aggregati di rocce, ghiaie e sabbie estratti per lo sfruttamento nell'industria delle costruzioni, verso aggregati riciclati o aggregati che sono sottoprodotti o prodotti di scarto di taluni processi estrattivi o industriali.

(92)

La Commissione ha ricevuto osservazioni circostanziate dalle parti interessate in merito al principio di tassazione normale e all'obiettivo dell'AGL.

5.4.   OSSERVAZIONI RICEVUTE SUL PRINCIPIO DI TASSAZIONE NORMALE E SULL'OBIETTIVO DELL'AGL

a)   Osservazioni ricevute dalla BAA il 15 settembre 2014

(93)

La BAA ha ribadito le dichiarazioni esposte nelle precedenti comunicazioni in merito all'intrinseca illogicità dell'AGL. La BAA sostiene che non esiste una definizione chiara di aggregati che spieghi l'ambito di applicazione della tassa. La BAA afferma che l'AGL è applicata a svariati materiali che esulano dall'ambito della definizione prevista nella decisione di avvio, ossia materiali utilizzati per scopi diversi dall'«apportare massa volumetrica alle opere in costruzione», o usati come calcestruzzo, pietrame stradale, asfalto o strati drenanti, o come materiali da riporto o per massicciate. La BAA ritiene che il pietrame utilizzato per le opere di difesa costiera, che è soggetto a tassazione, non sia utilizzato per dare massa volumetrica alle opere in costruzione ed è molto più grande e pesante degli aggregati usati per il calcestruzzo o per gli altri usi elencati. Inoltre, la pietra da costruzione non tagliata è tassata dall'AGL pur essendo usata per la costruzione di murature in edifici e muretti a secco tradizionali (ossia muri usati come confine nei campi) anziché per gli altri usi elencati. A detta della BAA, non si può affermare che i suddetti materiali siano «aggregati» e che l'ardesia per manti di copertura, la pietra da costruzione tagliata o l'argilla usata per la fabbricazione di laterizi non lo siano. Tutti questi materiali sono rocce estratte dal suolo, ma utilizzate per scopi diversi e non sono intercambiabili. Inoltre, si presume che non vi sia una motivazione di tipo ambientalistico per definire alcuni di questi materiali come «aggregati» e altri no.

(94)

La BAA sostiene che basare le esenzioni sulla composizione geologica dei materiali sia problematico, poiché in termini geologici argilla, ardesia e scisto coprono un'ampia varietà geologica di rocce estratte da cave che non potrebbero produrre tegole in ardesia per manti di copertura o prodotti ceramici. Tuttavia, dal punto di vista geologico questi materiali sono comunque classificati come argilla, ardesia e scisto esenti. La BAA ha trasmesso alcune dichiarazioni della geologa Rachel Hardie, specialista in materia, secondo la quale la scelta dei termini geologici usati per differenziare le rocce è stata inadeguata. Inoltre, le esenzioni previste per i materiali composti principalmente da determinati gruppi geologici aggiungono persino maggiori difficoltà. A questo proposito, la BAA ha presentato una relazione stilata nel 2003 dalla British Geological Society, su richiesta delle autorità fiscali britanniche, al fine di fornire assistenza ai funzionari incaricati di applicare le esenzioni per l'ardesia, lo scisto e l'argilla secondo criteri geologicamente corretti (in prosieguo la «relazione»). La relazione ha lo scopo di fornire una definizione di ardesia, scisto e argilla in base alle loro caratteristiche e all'origine geologica utile per le autorità fiscali del Regno Unito. Tuttavia, in essa si legge che «la scelta originale di detti termini ai fini dell'applicazione della legge si ritiene sia basata sul loro utilizzo come materie prime minerali dal punto di vista economico, piuttosto che come entità geologiche» e che «l'argilla, l'ardesia, l'argillite e lo scisto sono presenti in ampie aree del Regno Unito» e spesso l'ardesia è «intercalata con filoni di arenarie».

(95)

La BAA sostiene che le autorità britanniche hanno considerato l'ardesia e l'argillite come sinonimi e che, di conseguenza, l'intera famiglia di rocce sia stata considerata esente. Inoltre, la BAA reputa che le definizioni dei tre materiali identificati dalla relazione siano molto restrittive e che anche altri minerali potrebbero essere classificati come ardesia, scisto o argilla. Ad esempio le rocce di ardesia con il «clivaggio» necessario per la fabbricazione di tegole sono relativamente rare, mentre si possono trovare maggiori quantità di rocce con un clivaggio ardesiaco minore che le rende inadatte allo sfaldamento, per quanto siano comunque classificate come ardesia. La BAA aggiunge, in parte citando la relazione, che l'ardesia viene anche estratta come materiale per decorazioni in architettura, ossia come pietra decorativa, rivestimenti murali, pavimentazioni, davanzali, camini, piani per tavoli e oggetti ornamentali per la casa o il giardino, per i quali il clivaggio ardesiaco conterebbe meno del taglio e della levigatura. La BAA fa l'esempio di una cava di ardesia che estrae un tipo di ardesia diversa da quella destinata ai manti di copertura, per la quale non è chiaro se detto materiale dovrebbe essere classificato come ardesia.

(96)

La BAA sostiene che, sulla base dell'esperienza acquisita, si ricorre al parere di un geologo specializzato per verificare il tipo di roccia presente in una cava ai fini dell'applicazione dell'AGL e se questa rientri nei casi di esenzione previsti dalla legge.

(97)

La BAA dichiara che sebbene non abbia alcuna informazione riguardo all'evoluzione dei cumuli dei residui di ardesia e scisto dopo l'introduzione dell'AGL, i cumuli dei sottoprodotti della lavorazione degli aggregati tassati sono aumentati. La BAA cita l'esempio di tre cave nelle quali si sono formati cumuli di sottoprodotti. Una cava ha dovuto smaltire oltre un milione di tonnellate di sottoprodotti, mentre un'altra ha dovuto investire due milioni di GBP nella costruzione di un nuova struttura per poter procedere alla lavorazione e alla vendita dei propri sottoprodotti.

b)   Osservazioni ricevute dalla BAA il 17 gennaio2014

(98)

A detta della BAA, quando le autorità britanniche hanno sospeso le esenzioni dall'AGL, per le quali la Commissione aveva espresso dei dubbi nella decisione di avvio, di fatto hanno introdotto due nuove esenzioni, ossia l'esenzione per l'argilla e l'ardesia utilizzate per la fabbricazione di prodotti ceramici per l'edilizia e quella per il gesso impiegato per intonaci e cartongesso. La BAA ritiene che alla luce della logica ambientalistica dell'AGL, i suddetti materiali non possano essere considerati diversamente da altri materiali oggetto di tassazione. La BAA afferma che i suddetti materiali debbano essere trattati alla stessa stregua delle rocce, sabbie e ghiaie estratte per scopi di costruzione ed è del parere che queste ulteriori esenzioni costituiscano aiuti di Stato che la Commissione non potrebbe considerare compatibili, in quanto non soddisfano le relative condizioni.

(99)

Secondo la BAA, l'estrazione di argilla e ardesia utilizzate per la fabbricazione di prodotti ceramici per l'edilizia potrebbe essere ridotta utilizzando prodotti per la fabbricazione del calcestruzzo ottenuti dagli scarti/sottoprodotti dell'attività estrattiva (che spesso è tassata).

(100)

La BAA ritiene che il fatto che l'argilla subisca una trasformazione chimica quando viene utilizzata nella fabbricazione di laterizi e altri prodotti ceramici per l'edilizia sia irrilevante sotto il profilo ambientale.

c)   Osservazioni ricevute da Cloburn Quarry il 17 gennaio 2014

(101)

Cloburn Quarry dichiara di estrarre granito e grovacca. Quest'ultima è utilizzata per gli aggregati antislittamento con coefficiente di levigabilità accelerata (CLA) superiore a 70. Poiché non esiste alcuna esenzione per i sottoprodotti di questo materiale, si stanno formando grandi accumuli di polvere di grovacca che in futuro costituiranno un grosso problema.

(102)

Cloburn Quarry dichiara che recentemente i volumi delle vendite della cava sono scesi da 1,3 milioni di tonnellate negli anni 2007/2008 a 0,5 milioni di tonnellate. Il calo nelle vendite sarebbe dovuto più alla vendita di materiali esenti da parte delle cave concorrenti che agli effetti della recessione.

(103)

Secondo Cloburn Quarry, l'AGL riduce la possibilità che i materiali estratti nelle cave possano competere a livello nazionale con gli aggregati d'importazione, dato che i loro sottoprodotti sono venduti altrove senza che siano sottoposti a tassazione, e sui mercati esteri rispetto alle cave che non devono pagare una tassa analoga.

(104)

Cloburn Quarry sostiene che l'AGL ha dato origine a un mercato depresso, ossia a prezzi bassi per gli aggregati, e che le cave che beneficiano del regime di esenzione possono trasportare i loro materiali su maggiori distanze.

(105)

Secondo Cloburn Quarry, nel 2013 si è verificato un calo delle vendite pari a 50 000 tonnellate di aggregati dovuto all'attività delle cave che operano in regime di esenzione. Esiste un problema specifico riguardo ai giacimenti di ardesia che sono oggetto di sfruttamento in grandi cantieri edili, in particolare lungo il corridoio Glasgow-Edimburgo. Sono state utilizzate circa un milione di tonnellate di ardesia per la costruzione di strade. Ciò ha avuto delle ripercussioni sulla competitività, perché le altre cave non potevano vendere i loro sottoprodotti di basso valore. Inoltre, gli aggregati di colore rosso chiaro della cava sono in concorrenza con l'ardesia decorativa color rosso prugna, che è esente.

(106)

Il suddetto gestore sostiene di essersi confrontato con la concorrenza e di aver perso delle gare di appalto a vantaggio di cave che sospetta beneficino di un'esenzione dall'AGL. A suo dire, uno degli appalti è stato aggiudicato a una cava che aveva ricevuto la concessione per coltivare un giacimento di ardesia esente per l'estrazione di aggregati. Secondo la stessa cava, vi era la disponibilità di almeno 800 000 tonnellate di ardesia che avrebbero potuto essere vendute a termine all'appaltatore principale.

(107)

La cava ha inoltre presentato un elenco di osservazioni generali sull'assenza di finalità ambientaliste dell'AGL.

d)   Osservazioni ricevute da Blinkbonny Quarry (Borders) Ltd. (in prosieguo «Blinkbonny Quarry») l'8 gennaio 2014

(108)

Blinkbonny Quarry riferisce di dover affrontare la concorrenza di una cava che, probabilmente, vende materiale esente aggiunto al calcestruzzo premiscelato e che quindi sarebbe in grado di praticare prezzi inferiori. Essa ritiene che se non fosse stato per l'esenzione, la cava concorrente non avrebbe aperto e non sarebbe stata in grado di competere sul mercato. Blinkbonny Quarry sostiene che l'esenzione consentirebbe ai suoi concorrenti di trasportare il proprio materiale su distanze maggiori con conseguenti danni ambientali.

(109)

Blinkbonny Quarry ha inoltre fornito una serie di osservazioni in risposta alla decisione di avvio. Essa sostiene che la misura in questione favorisca coloro che beneficiano delle esenzioni, consentendo loro di vendere i propri prodotti sul mercato libero senza dover sostenere gli stessi costi che gravano su chi non beneficia di detto vantaggio.

(110)

Blinkbonny Quarry ritiene che l'AGL sia venuta meno al suo obiettivo ambientale poiché ha dato luogo alla creazione di un materiale più economico che viene trasportato su distanze maggiori e che incentiva l'estrazione di aggregati esenti al solo fine di produrre materiali più economici che non sono sottoprodotti o prodotti di scarto. Inoltre, Blinkbonny Quarry sostiene che lo scisto e l'ardesia esenti sono venduti come aggregati per scopi di costruzione e che, a causa dell'esenzione, si stiano estraendo maggiori quantità di scisto e ardesia destinati ad essere utilizzati come aggregati.

e)   Osservazioni ricevute da Kinegar Quarries Ltd (in prosieguo «Kinegar Quarries») il 15 gennaio 2014

(111)

Kinegar Quarries sostiene che tutte le cave producono aggregati di scarso valore. A suo avviso, non fa alcuna differenza che il prodotto sia ardesia che viene esportata in tutto il mondo o un aggregato ordinario impiegato nel raggio di 15 miglia dalla cava. Kinegar Quarries afferma che poiché gli aggregati sono prodotti secondari, questi possono essere utilizzati in svariati modi e hanno sempre avuto un prezzo basso. Kinegar Quarries aggiunge altresì che il costo degli aggregati è contenuto perché si tratta dei sottoprodotti di materiali di maggior valore, e che per mantenere l'equilibrio delle scorte il prezzo viene stabilito in funzione della domanda e dell'offerta. Tuttavia, fino al momento dell'introduzione dell'AGL, gli aggregati avevano sempre generato reddito. Successivamente, gli aggregati secondari hanno dovuto competere con gli aggregati che beneficiano dell'esenzione e, in determinate circostanze, non ci sono riusciti. Tuttavia, la produzione di aggregati secondari non è calata perché esiste una richiesta di prodotti di alta qualità. Semplicemente, non possono essere venduti nella stessa misura. Ciò porterebbe all'aumento degli accumuli di aggregati secondari. Kinegar Quarries ritiene anche che non vi siano benefici ambientali a causa del maggior traffico di aggregati trasportati.

(112)

Kinegar Quarries sostiene che il governo britannico aveva cercato di assicurarsi che i produttori di materiali diversi dagli aggregati potessero vendere i loro sottoprodotti come aggregati esenti, limitando le giacenze di sottoprodotti. Si ritiene che tale obiettivo sia stato raggiunto tramite le esenzioni concesse ai produttori di materiali diversi dagli aggregati (e a un numero crescente di produttori di aggregati) per prodotti che di fatto dovrebbero essere chiamati aggregati, poiché sono venduti per gli stessi scopi dei materiali venduti dai produttori di aggregati. Ad ogni buon conto, ora i sottoprodotti non sono più accumulati dai produttori di materiali diversi dagli aggregati, ma dai produttori di aggregati che sono oggetto di tassazione.

(113)

Kinegar Quarries menziona il fatto che a seguito dell'introduzione dell'AGL il volume di vendite dei suoi aggregati secondari ha subito un calo, passando da oltre 50 000 tonnellate nel 2007 a 9 000 tonnellate nel 2013, fatto che non può essere attribuito unicamente alla recessione economica. Ritiene di non essere più in grado di competere con gli aggregati esentati perché le sue quotazioni sono superiori di 1,5- 2,0 GBP rispetto a quelle dei concorrenti.

f)   Osservazioni ricevute da Torrington Stone Ltd. (Beam Quarry & Vyse Quarry) (in prosieguo «Torrington Stone» ) il 17 gennaio 2014

(114)

Torrington Stone dichiara che oggi, se le sue due cave non appartenessero allo stesso proprietario, a causa dell'introduzione dell'AGL non potrebbero essere competitive. Ritiene che i clienti basino la scelta dei loro acquisti sulla descrizione dei materiali, ad esempio la qualità e le dimensioni, piuttosto che sulla geologia dei materiali. I clienti non sanno se un materiale è tassato o meno.

(115)

Una delle cave produce principalmente scisto con sottoprodotti di argillite, mentre l'altra cava produce principalmente arenaria a grossi grani con residui di scisto. Tutti i suddetti materiali sono venduti come aggregati. Il sottoprodotto di argillite non può essere venduto con profitto e quindi viene inviato in discarica.

g)   Osservazioni ricevute dalla Mineral Products Association Ltd. (in prosieguo la «Mineral Products Association») il 2 gennaio 2014

(116)

La Mineral Products Association afferma che la capacità di alcuni gestori di estrarre materiali esenti, per esempio scisto e ardesia, allo scopo di approvvigionare il mercato degli aggregati sia contraria ai principi originari dell'AGL. L'associazione sostiene che i materiali estratti per essere utilizzati come aggregati dovrebbero essere soggetti all'AGL e che le esenzioni dovrebbero essere limitate agli aggregati non usati come tali.

(117)

L'associazione afferma che i materiali derivanti da specifici processi di combustione, o di fusione e raffinazione dei metalli sono autentici sottoprodotti di detti processi e dovrebbero essere esentati perché soddisfano l'obiettivo che sottende all'AGL: incentivare l'uso di materiali riciclati e la gestione razionale delle risorse. Al contrario, le esenzioni concesse allo scisto, all'ardesia e ad altri materiali estratti hanno provocato distorsioni sul mercato locale perché hanno portato alla sostituzione dei materiali tassati con quelli non tassati.

h)   Osservazioni ricevute dalla BAA il 10 gennaio2014

(118)

La BAA sostiene che l'obiettivo ambientale dell'AGL sia quello di dirottare la domanda verso gli scarti/sottoprodotti piuttosto che l'applicazione del principio «chi inquina paga», come stabilito dalla Commissione nella decisione di avvio. Questo obiettivo primario, ossia il principio «chi inquina paga», se fosse di fatto applicato, comporterebbe un approccio selettivo ai materiali (al «settore degli aggregati» ma non alle altre attività di estrazione mineraria), che inevitabilmente costituirebbe aiuto di Stato. Di converso, l'obiettivo ambientale dell'AGL intende promuovere il ricorso ad aggregati che costituiscono sottoprodotti o scarti derivanti da taluni processi di fabbricazione, o ad aggregati riciclati per ridurre in tal modo il ricorso agli aggregati di cava (logica del dirottamento della domanda).

(119)

La BAA afferma che l'effetto di una pretesa logica del «dirottamento della domanda» significherebbe, in pratica, limitare l'AGL a rocce, sabbie e ghiaie usate per aggiungere massa volumetrica alle opere di costruzione e, che in vista di tale obiettivo, solo i sottoprodotti o i prodotti di scarto in grado di sostituire i materiali di prima estrazione dovrebbero beneficiare dell'esenzione. Tuttavia, la BAA sottolinea che tale limitazione non è il principio guida della tassazione dell'AGL che consente di tassare i materiali che non possono essere sostituiti.

(120)

La BAA ritiene che anche se venissero eliminate le esenzioni oggetto di indagine, l'ambito di applicazione dell'AGL non sarebbe coerente con la sua logica ambientale, ossia la logica del «dirottamento della domanda». Secondo la BAA, l'eliminazione delle esenzioni per i sottoprodotti/scarti renderebbe l'AGL meno in linea col suo obiettivo ambientale. Al contrario, la BAA sostiene che l'eliminazione delle esenzioni per i materiali estratti per «l'uso come aggregati», come l'ardesia e lo scisto, sarebbe in linea con l'obiettivo ambientale dell'AGL.

(121)

La BAA ritiene che a riprova del fatto che l'ambito di applicazione dell'AGL non corrisponda al suo obiettivo ambientale di «dirottamento della domanda», i sottoprodotti/scarti della calce, della pietra da taglio per opere di costruzione e i materiali impiegati per le massicciate delle strade ferrate e la pietra CLA, per i quali non vi sono materiali sostitutivi, sono tassati.

(122)

La BAA sostiene che l'ambito di applicazione dell'AGL sia troppo distante dalla sua logica ambientale. Questo sarebbe dovuto al fatto che alcuni dei materiali non tassati potrebbero essere sostituiti da sottoprodotti o prodotti di scarto. A titolo di esempio, si cita l'argilla usata per la fabbricazione di laterizi e l'argilla plastica impiegata per la produzione di tegole.

i)   Osservazioni ricevute dalla BAA il 17 gennaio2014

(123)

La BAA ha presentato una copia della Cornish Building Stone and Slate Guide 2007 (Guida sulle pietre e l'ardesia da costruzione della Cornovaglia 2007) e ha fatto osservare che in questa pubblicazione diverse cave di granito e ardesia pubblicizzano la propria attività di produttori di pietre similari e pietre da costruzione. La BAA sostiene che la guida evidenzia che le esenzioni dall'AGL non sono coerenti con la sua logica, vale a dire ottenere il dirottamento della domanda dai materiali estratti per essere usati come aggregati verso prodotti di scarto utilizzabili in quanto aggregati.

(124)

La BAA ritiene che vi siano prove del fatto che la disponibilità di esenzioni per i sottoprodotti/scarti delle cave di caolino abbia incoraggiato l'intensificazione dell'estrazione rispetto al materiale richiesto al solo scopo di beneficiare delle esenzioni per i presunti sottoprodotti, ossia granito di alta qualità (42). La BAA sostiene altresì che vi siano prove del fatto che alcuni gestori di cave di caolino concentrano la loro attività sull'estrazione di questi presunti sottoprodotti, piuttosto che sul caolino originale (43). La BAA fa riferimento al messaggio di posta elettronica inviatole da un gestore di cava (44) secondo il quale dopo l'entrata in vigore dell'AGL la sua impresa avrebbe affrontato gravi difficoltà nel competere con gli aggregati prodotti dalle cave di caolino, perché gli aggregati provenienti da queste cave sono più economici e hanno conquistato il mercato. Secondo il messaggio di posta elettronica, gli aggregati venduti dalle cave di caolino sono pietre che hanno un valore elevato e non un prodotto secondario o un sottoprodotto. La produzione della cava di proprietà del suddetto gestore si è dimezzata e da nove anni non consegue utili. I materiali di scarto prodotti non hanno mercato.

(125)

La BAA ritiene che il metodo di applicazione dell'AGL nel contesto dell'estrazione della calce sia problematico. L'estrazione della calce in sé non è tassata, mentre i suoi prodotti di scarto o sottoprodotti lo sono. Inoltre, l'AGL si applica ai materiali a granulometria fine, ai sottoprodotti o ai prodotti di scarto di determinate cave che potrebbero essere utilizzati per la fabbricazione di mattoni in calcestruzzo a blocco forato, utilizzabili in sostituzione dei mattoni prodotti con argilla non tassata.

j)   Osservazioni ricevute da Quarry Products Association Northern Ireland Limited (in prosieguo «QPANI») l'8 gennaio 2014

(126)

QPANI dichiara di rappresentare circa il 95 % delle imprese operanti nella fornitura di prodotti di cava al settore delle costruzioni nell'Irlanda del Nord. QPANI sostiene che, sin dal principio, l'AGL ha avuto un impianto difettoso, poiché i materiali avrebbero dovuto essere tassati in base al loro uso, e non in base alla loro natura geologica.

(127)

QPANI ritiene che non dovrebbe esserci l'esenzione dalla tassa sugli aggregati per lo scisto e l'ardesia impiegati come aggregati. L'ardesia e lo scisto sono usati come aggregati nei mercati delle costruzioni del Regno Unito e possono avere ripercussioni importanti sui mercati locali nei quali vengono commercializzati come aggregati. Ciò vale in particolare per l'Irlanda del Nord. Sebbene l'approvvigionamento di ardesia e scisto utilizzati come aggregati possa essere costituito da materiali che sono, in effetti, i sottoprodotti dell'estrazione di materiali destinati ad utilizzi diversi da quelli come aggregati (ad esempio, l'estrazione di ardesia per la produzione di manti di copertura in ardesia), tali materiali vengono anche estratti, principalmente, per l'approvvigionamento dei mercati degli aggregati.

(128)

QPANI avanza dubbi anche sull'esenzione di materiali che sono composti «principalmente» da carbone, lignite, ardesia o scisto. Secondo QPANI sarebbe più semplice e coerente se si facesse una semplice distinzione fra materiali usati come aggregati, da un lato, e quelli usati per scopi diversi, dall'altro. I materiali usati come aggregati dovrebbero essere soggetti all'AGL, mentre quelli usati per scopi diversi non dovrebbero essere soggetti a tassazione.

(129)

QPANI ritiene che l'AGL abbia dato luogo a danni ambientali dovuti alla possibilità di trasportare su maggiori distanze i materiali esenti.

(130)

QPANI afferma che in Irlanda del Nord siano state importate centinaia di migliaia di tonnellate di scisto provenienti da Donegal, in Irlanda. Lo scisto proveniente dall'Irlanda viene venduto sui mercati delle costruzioni in tutta l'Irlanda del Nord. In alcuni progetti di costruzione lungo il confine con l'Irlanda sono stati utilizzati aggregati esenti classificati come scisto, provenienti dall'Irlanda.

(131)

QPANI inoltre fa riferimento alla pietra che viene definita scisto e che pertanto beneficia indebitamente dell'esenzione.

k)   Osservazioni delle autorità britanniche

(132)

Le autorità britanniche ribadiscono la loro posizione secondo la quale le esenzioni e gli sgravi non costituiscono aiuti di Stato. In particolare, sostengono che le distinzioni fatte dalla tassa sono giustificate dalla natura o dall'impianto generale del sistema fiscale e, quindi, non soddisfano la condizione di selettività.

(133)

Le autorità britanniche riconoscono la descrizione di aggregati di cui al considerando 8 della decisione di avvio. Concordano, inoltre, con la logica dell'AGL così come descritta nel considerando 67 della decisione di avvio.

(134)

Le autorità britanniche riferiscono che il Tribunale, al punto 55 della sentenza del 7 marzo 2012, afferma che: «il principio di tassazione normale sotteso all'AGL riposa solo sulla nozione dello sfruttamento commerciale nel Regno Unito di un materiale assoggettato in quanto “aggregato”». Le autorità britanniche ribadiscono che poiché l'AGL non mira a tassare le rocce, le sabbie o le ghiaie sfruttate per l'uso in processi industriali o agricoli, qualunque tassa pagata sui materiali usati per scopi diversi dall'uso come aggregati sarà recuperabile come credito d'imposta. Secondo la stessa logica, le rocce, le sabbie o le ghiaie estratte, ma non sfruttate per fini commerciali (conformemente alla legislazione) non rientrano nel campo di applicazione della tassa.

(135)

Il Regno Unito, citando la sentenza del Tribunale, ha spiegato che l'obiettivo dell'AGL: «[…] consiste essenzialmente nel promuovere, nel settore della costruzione, il ricorso ad aggregati che costituiscono sottoprodotti o scarti derivati da taluni procedimenti (aggregati detti anche “secondari”), o ad aggregati riciclati per ridurre in tal modo il ricorso agli aggregati estratti dalle cave (aggregati detti anche “primari”), risorse naturali non rinnovabili, e, quindi, nel limitare i danni all'ambiente legati a tale processo estrattivo (in prosieguo: “l'obiettivo di dirottamento della domanda” o “l'obiettivo ambientale dell'AGL”).»

(136)

Le autorità britanniche ribadiscono che, sin dal principio, la logica della tassa era stabilita nella Valutazione dell'impatto normativo: «L'obiettivo principale dell'opzione scelta dal governo sarebbe quello di ridurre i costi ambientali dell'attività estrattiva che ricadono sui singoli e più in generale sulle aziende, e incentivare il riciclo.»

(137)

Le autorità britanniche sostengono che L'AGL intende raggiungere il suo obiettivo ambientale in due modi distinti, ma interconnessi. In primo luogo, l'imposizione della tassa aiuta a integrare il costo di alcuni dei danni causati dall'estrazione e dal trasporto degli aggregati. La tassa porta così alla riduzione della domanda di aggregati di prima estrazione a seguito dell'aumento dei costi. In secondo luogo, le esenzioni e gli sgravi sono concessi per gli scarti e i materiali riciclati al fine di favorire il dirottamento della domanda dagli aggregati di prima estrazione verso i suddetti materiali, senza scoraggiare la produzione di materiali che non siano aggregati. Per conseguire l'obiettivo ambientale dell'AGL, si è inteso garantire che vi fossero alternative economicamente vantaggiose agli aggregati di prima estrazione, sottoposti a tassazione.

(138)

Le autorità britanniche ribadiscono che, attraverso le esenzioni, l'AGL mira a incentivare l'uso di materiali riciclati o sottoprodotti (risultanti da un processo non finalizzato alla produzione di aggregati), in modo da ridurre la domanda di aggregati vergini e, di conseguenza, i danni ambientali associati alla loro estrazione. Le deroghe all'ambito di applicazione della tassa possono rientrare in due categorie: gli aggregati riciclati e i prodotti di scarto o sottoprodotti la cui produzione sia inevitabile. Questi ultimi possono essere definiti come materiali oggetto di sfruttamento commerciale nel Regno Unito, usati come aggregati nel settore delle costruzioni, che costituiscono, tuttavia, la conseguenza inevitabile di un processo produttivo che non è deliberatamente effettuato per produrre aggregati. A loro volta tali prodotti rientrano in due categorie: a) materiali che inevitabilmente derivano dall'estrazione di un minerale che non sia un aggregato; o b) materiali che inevitabilmente derivano da opere di scavo o dragaggio non finalizzate all'estrazione di alcun materiale che sia oggetto di sfruttamento commerciale.

(139)

Le autorità britanniche ribadiscono che i materiali che sono estratti per lo sfruttamento commerciale come aggregati, o che sono sottoprodotti di un processo finalizzato alla produzione di aggregati per lo sfruttamento commerciale, si trovano in una situazione di fatto diversa da quella dei materiali esentati.

(140)

Le autorità britanniche sostengono che, ai sensi delle deroghe di cui sopra, le esenzioni dalla tassa distinguano fra materiali di scarto che costituiscono il sottoprodotto dell'estrazione di un minerale non considerato aggregato, che sono esenti; e materiali di scarto che sono il sottoprodotto dell'estrazione di aggregati (come ad esempio gli scarti di calcare), che rimangono soggetti a tassazione. Tale distinzione, a loro avviso, trae origine dall'obiettivo di scoraggiare l'estrazione di calcare da impiegare come aggregato, senza scoraggiare la produzione di materiali che non siano aggregati. L'AGL scoraggia l'estrazione di aggregati dalla roccia naturale, incentivando, al contempo, l'uso di fonti alternative di aggregati.

(141)

Le autorità britanniche affermano che le esenzioni dalla tassa sono decisive per raggiungere la finalità ambientale dell'AGL, poiché riducono i danni provocati da nuove attività estrattive. Esse sostengono che sia la differenza di prezzo fra materiali esenti e materiali tassati a dirottare la domanda dai prodotti di nuova estrazione verso altre alternative. Le esenzioni sono coerenti con l'obiettivo ambientale dell'AGL nella misura in cui l'uso di materiali esenti riduce ulteriormente la domanda di aggregati di prima estrazione e i danni ambientali che ne derivano.

(142)

Le autorità britanniche ritengono che vi siano numerosi esempi di materiali esentati che sostituiscono gli aggregati di alta qualità. Per esempio, per la costruzione del Parco olimpico nel 2012 sono state necessarie più di un milione di tonnellate di aggregati utilizzati come materiale di riporto. I sottoprodotti del caolino provenienti dalla Cornovaglia sono stati usati insieme con gli aggregati riciclati al posto degli aggregati di alta qualità, come ad esempio la calce o il granito di prima estrazione. Scarti di ardesia provenienti da una cava di ardesia di […] (*1) sono stati utilizzati come sottofondo per la posa di tubazioni nel […]. Questa ardesia frantumata è stata usata come alternativa ad altri aggregati di inerti frantumati. I sottoprodotti dell'ardesia provenienti dalla stessa cava sono stati usati anche in opere edili presso […] in alternativa agli aggregati di alta qualità.

(143)

Le autorità britanniche, mostrano che il numero delle cave che producono materiali esenti non è aumentato in seguito all'introduzione dell'AGL, come illustrato nella seguente tabella che presenta il numero delle cave attive in un determinato momento:

 

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Argilla plastica

20

20

22

18

18

18

Caolino

17

17

17

17

15

15

Calcare

348

348

359

336

340

319

Roccia ignea e roccia metamorfica

211

211

210

204

213

199

Ardesia

43

43

44

43

40

35

Argilla e scisto

177

177

180

172

169

172

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Argilla plastica

18

18

18

18

18

18

Caolino

13

12

16

17

16

15

Calcare

338

335

324

331

317

322

Roccia ignea e roccia metamorfica

208

203

207

195

204

191

Ardesia

36

37

32

33

33

32

Argilla e scisto

175

165

156

159

155

155

(144)

Nel 2009, gli inerti frantumati costituivano il 59,4 % delle vendite di aggregati primari nel Regno Unito. La parte restante di dette vendite riguardava sabbia e ghiaia. Il calcare era di gran lunga la fonte più importante di aggregati di inerti frantumati, rappresentando il 66 % del totale, seguito dalle rocce ignee come il granito (24 %) e l'arenaria (9 %). Il calcare, le rocce ignee e l'arenaria sono tutti impiegati per usi diversi, per esempio come pietre da costruzione, o nel caso del calcare, per la produzione di calce industriale.

(145)

Nel 2012, il prezzo di vendita degli aggregati di calcare poteva variare fra 7,16 e 11,70 GBP per tonnellata. Il prezzo di vendita del granito era compreso fra 6,12 e 12,82 GBP per tonnellata. Il prezzo di vendita degli aggregati di ardesia era compreso fra 2 e 8 GBP per tonnellata.

(146)

Per quanto riguarda gli aggregati per usi decorativi, le autorità britanniche e la BAA hanno trasmesso congiuntamente informazioni nelle quali ritengono che essi rappresentino un uso atipico degli aggregati. Quelli utilizzati per scopi paesaggistici sono usati in modeste quantità e selezionati in base alle loro caratteristiche estetiche, per esempio il colore e la forma; mentre le caratteristiche tecniche come la resistenza hanno un ruolo secondario, diversamente da quanto avviene per gli altri utilizzi degli aggregati. Date le modeste quantità interessate, gli aggregati per usi decorativi rappresentano una piccola parte della domanda sul mercato degli aggregati nel Regno Unito.

5.5.   VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI RICEVUTE

(147)

Nella decisione di avvio, la Commissione, era già giunta alla conclusione che il principio di tassazione normale dell'AGL può essere sintetizzato come la tassazione di rocce, sabbie e ghiaie appositamente estratte/di nuova estrazione da impiegarsi come aggregati e che dal 1o aprile 2002 sono destinate allo sfruttamento commerciale nel Regno Unito.

(148)

Oltre alle osservazioni di cui sopra formulate dalle autorità britanniche in merito al principio di tassazione sotteso all'AGL, la Commissione osserva quanto segue.

(149)

Numerosi terzi interessati hanno osservato che l'AGL non tratta i materiali in modo coerente, in quanto i sottoprodotti di altri materiali esentati (la roccia usata per produrre pietre con una o più superfici piane — in prosieguo «pietra da taglio» -, la calce), la pietra a CLA elevato, il pietrame per scogliere usato per le opere di difesa costiera, le pietre per opere murarie e i sottoprodotti/scarti derivanti dall'estrazione di aggregati primari di alta qualità non sono esentati. Questi si troverebbero in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella in cui si trovano, attualmente, i sottoprodotti esentati dei materiali che non siano aggregati o dei materiali per usi specializzati che non sono tassati.

(150)

La stessa Commissione, nella decisione di avvio, ha sollevato la questione del perché si ritenga giustificato concedere le esenzioni per i sottoprodotti dell'argilla plastica, del caolino, del carbone, della lignite, dello scisto e dell'ardesia, e non per i sottoprodotti della calce usata in agricoltura e della pietra da taglio.

5.5.1.   TASSAZIONE DEI SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DALL'ESTRAZIONE DELLA PIETRA DA TAGLIO E DELLA CALCE

(151)

A seguito dell'ampia informativa ricevuta da soggetti terzi e dalle autorità britanniche, la Commissione evidenzia che i prodotti di scarto o sottoprodotti derivanti dall'estrazione di pietra da taglio e calcare consistono dello stesso tipo di roccia di cui sono composti la pietra da taglio e il calcare stessi: i) gli scarti risultanti dall'estrazione del calcare usato per la produzione di calce, probabilmente, sono costituiti anche da calcare; e ii) gli scarti derivanti dall'estrazione di roccia destinata alla produzione di pietra da taglio è probabile che siano costituiti, principalmente, da pietrisco dello stesso tipo di roccia dalla quale viene tagliata la pietra.

(152)

Le esenzioni dall'AGL distinguono fra materiali di scarto che costituiscono il sottoprodotto del materiale estratto da impiegarsi per scopi diversi dagli aggregati (come gli scarti derivanti dall'estrazione di caolino, argilla plastica, carbone, lignite e ardesia), che sono esenti, e materiali di scarto che sono il sottoprodotto di materiali appositamente estratti per essere usati come aggregati (come ad esempio gli scarti di calcare), che rimangono soggetti alla tassazione.

(153)

Tale distinzione nell'applicazione della tassa trae origine dall'obiettivo di scoraggiare la nuova estrazione di calcare, granito, arenaria ecc. da impiegarsi come aggregati, senza influire negativamente sulla produzione di materiali che non siano aggregati.

(154)

Come precisato dalle autorità britanniche, il calcare, l'arenaria e il granito sono i materiali più comunemente estratti per essere utilizzati come aggregati. Il riconoscimento di un'esenzione dall'AGL a favore dei sottoprodotti della pietra da taglio e del calcare estratti per la produzione di calce, avrebbe come risultato il mantenimento, se non addirittura l'intensificazione del loro volume di estrazione.

(155)

Inoltre, ottenere la pietra da taglio e la calce dai materiali principali estratti non comporta costi di trasformazione supplementari. A differenza di quanto accade, ad esempio, per l'estrazione dell'argilla plastica e del caolino per i quali il processo di separazione di questi materiali dagli scarti è molto oneroso.

(156)

Le autorità britanniche hanno spiegato che sia la roccia utilizzata per la pietra da taglio, sia il calcare impiegato per la produzione di calce sono appositamente estratti per essere usati come aggregati. Inoltre, i loro sottoprodotti e i loro prodotti di scarto possono essere venduti separatamente, anche senza il materiale da cui sono originati, in quanto costituiscono essi stessi materiale di buona qualità per l'uso come aggregati. A sostegno di quanto affermato, le autorità britanniche hanno presentato un'informativa sui prezzi che effettivamente mostrava come i prezzi della calce e della pietra da taglio, nella maggior parte dei casi, non sono molto più elevati dei prezzi dei rispettivi sottoprodotti. Il costo del calcare da calce varia da 12,50 a 19,50 GBP per tonnellata, mentre il prezzo dei suoi sottoprodotti è compreso fra 7,16 e 11,70 GBP per tonnellata. La roccia ignea (compreso il granito), anch'essa utilizzata per la produzione di pietra da taglio, ha un costo che varia da 5,51 a 12,91 GBP per tonnellata, mentre i suoi sottoprodotti sono venduti a un prezzo compreso fra 6,12 e 12,82 GBP per tonnellata. Ciò significa che, in assenza di domanda di prodotti specializzati di alta qualità, la cava procederebbe comunque con nuove estrazioni, poiché è economicamente vantaggioso vendere il materiale di prima estrazione e i suoi sottoprodotti come aggregati. Non si può escludere che l'esenzione dei sottoprodotti potrebbe quindi incentivare nuove attività estrattive compromettendo, in tal modo, la logica ambientale dell'AGL.

(157)

Inoltre, non esiste un metodo obiettivo per distinguere fra il calcare che è un sottoprodotto della produzione di calce agricola e il calcare appositamente estratto per essere usato come aggregato. Lo stesso dicasi del granito, dell'arenaria e dei sottoprodotti della pietra da taglio. Pertanto, questi materiali di prima estrazione e i loro sottoprodotti sono intercambiabili ed è il gestore della cava a decidere, in base alla domanda, se vendere entrambi per lo stesso «uso come aggregati».

(158)

Sulla base delle osservazioni esposte in particolare ai considerando da 151 a 157 supra, la Commissione ritiene che i sottoprodotti dell'estrazione della calce e della pietra da taglio non si trovino in una situazione di fatto e di diritto diversa dai prodotti di nuova estrazione. Inoltre, qualsivoglia possibile esenzione per gli scarti derivanti dall'estrazione di calcare/roccia utilizzati per la produzione di pietra da taglio o per scopi diversi dall'uso come aggregati, servirebbe soltanto a far intensificare l'estrazione di nuove rocce e calcare, e non contribuirebbe al dirottamento della domanda.

5.5.2.   PIETRA A CLA ELEVATO, PIETRAME PER SCOGLIERE UTILIZZATO NELLE OPERE DI DIFESA COSTIERA, PER OPERE MURARIE, AGGREGATI PRIMARI DI ALTA QUALITÀ E LORO SOTTOPRODOTTI/SCARTI

(159)

I materiali usati per la pietra a CLA elevato, il pietrame per scogliere utilizzato nelle opere di difesa costiera, per opere murarie e gli aggregati primari di alta qualità rappresentano, effettivamente, usi specializzati dei rispettivi materiali, o usi nei quali i medesimi non possono essere sostituiti da aggregati riciclati o dai prodotti di scarto dei materiali non sottoposti a tassazione.

(160)

Tuttavia, tutti i materiali usati per la pietra a CLA elevato, il pietrame per scogliere, per opere murarie e gli aggregati primari di alta qualità e i loro sottoprodotti sono costituiti dello stesso tipo di roccia. Ad esempio, il pietrame per scogliere è prodotto dallo stesso tipo di roccia da cui deriva il pietrisco di aggregati di minori dimensioni che costituiscono il suo sottoprodotto.

(161)

In genere, queste rocce sono idonee ad essere impiegate come aggregati e il gestore della cava ha la possibilità di scegliere come vendere o sfruttare il prodotto in funzione della domanda.

(162)

Per i motivi illustrati ai considerando da 151 a 157 supra, per quanto riguarda i sottoprodotti della pietra da taglio e della calce, la Commissione non può escludere che l'esenzione per la pietra a CLA elevato, il pietrame per scogliere utilizzato nelle opere di difesa costiera, per opere murarie, gli aggregati primari di alta qualità e i loro sottoprodotti/scarti, possa intensificare l'estrazione di detti materiali da impiegare come aggregati.

(163)

Per quanto riguarda le riserve avanzate dalle parti interessate sulla logica dell'AGL in vista del fatto che la pietra a CLA elevato e il pietrame per scogliere sono tassati, mentre l'argilla impiegata per le opere di difesa contro le inondazioni o i materiali per altri usi specializzati non lo sono, le autorità britanniche e la BAA hanno presentato una informativa indicante che gli aggregati CLA (che è un indice della resistenza di un aggregato alla levigabilità), con un elevato CLA sono utilizzati nelle miscele bituminose posate sulla superficie stradale per garantire un elevato livello di resistenza allo slittamento. Gli aggregati con i CLA più alti sono utilizzati nelle curve e nelle aree di frenata, e sono indicati per il loro CLA e per il valore di resistenza all'abrasione superficiale dell'aggregato (AAV). Queste proprietà sono intrinseche ai giacimenti di roccia e sono rafforzate dal processo di fabbricazione. Tali materiali sono comunque ancora degli aggregati e questo uso è classificato come tale ai sensi dell'AGL.

(164)

Il pietrame per scogliere è utilizzato per proteggere le coste britanniche dall'erosione. I requisiti delle specifiche tecniche dipendono dalle particolari condizioni in cui versano gli ambienti marini. Le proprietà indicate includono la densità e la resistenza all'abrasione dell'aggregato. É classificato come uso come aggregato ai sensi dell'AGL poiché è impiegato per conferire resistenza e massa.

(165)

Inoltre, il fatto che un materiale usato per un determinato scopo sia intercambiabile o meno non influisce sulla logica dell'AGL e sulle esenzioni concesse ad altri materiali. Infatti, la Commissione osserva che l'AGL si applica a una gamma di usi diversi che non sono intercambiabili. Tuttavia, fino a quando detti materiali possono essere, e sono ampiamente usati come aggregati e il loro uso in quanto tali è economicamente vantaggioso l'esenzione di tali materiali, anche solo per taluni utilizzi, comprometterebbe l'obiettivo dell'AGL.

(166)

Varie parti interessate hanno evidenziato il fatto che gli aggregati esentati sostituiscono prodotti di aggregati secondari e non i prodotti di maggior valore. La Commissione osserva, in primo luogo, che questa considerazione non mette in dubbio il fatto che l'AGL stia raggiungendo le sue finalità ambientali, poiché i materiali esentati che costituiscono i sottoprodotti inevitabili del materiale estratto per usi diversi dagli aggregati stanno sostituendo gli aggregati di nuova estrazione. Non è rilevante che sostituiscano aggregati di maggiore o minor valore, fintanto che si riducono le nuove estrazioni. Inoltre, la Commissione ritiene che, a volte, i materiali esentati potrebbero persino sostituire gli aggregati di maggior valore come descritto dalle autorità britanniche al considerando 142.

(167)

La Commissione riconosce i problemi inerenti l'applicazione dell'AGL e delle sue esenzioni basate sulla natura geologica dei materiali. Tuttavia, la Commissione fa altresì osservare che sarebbe stato più difficile basare le esenzioni sui diversi usi dei materiali, in quanto ciò avrebbe potuto comportare difficoltà nell'applicazione della tassa e avrebbe lasciato più spazio agli abusi. Inoltre, risulta che le autorità britanniche abbiano ottenuto la relazione a sostegno dell'applicazione dell'AGL e che ne seguano le definizioni e le analisi dei materiali in essa stabilite. La stessa BAA riconosce che le autorità britanniche sono ricorse a una geologa specializzata per determinare i materiali prodotti dalle cave.

(168)

Per quanto riguarda l'esclusione dalla sospensione dell'AGL per l'argilla e l'ardesia utilizzate per i prodotti ceramici, la Commissione osserva che si tratta di un procedimento di lavorazione industriale esente che è già stato preso in considerazione nella decisione di avvio e che si è ritenuto non costituire aiuto di Stato.

(169)

Per quanto attiene al contenuto della Cornish Building Stone and Slate Guide 2007, presentata dalla BAA, la Commissione ritiene che non possa essere fatta valere come fonte accurata di informazioni per il quadro completo di tutti i prodotti di cava. Si tratta di una guida rivolta al settore delle costruzioni, pubblicata a fini promozionali, nella quale le cave pubblicizzano i propri prodotti. La Commissione ritiene pertanto che le cave che compaiono nella Cornish Building Stone and Slate Guide 2007 abbiano presentato prodotti in linea con le proprie strategie commerciali nel settore delle costruzioni. Le autorità britanniche affermano che consentono alle cave di pubblicizzare i propri prodotti come desiderano, indipendentemente dalla composizione geologica dei rispettivi materiali e non ritengono che tali descrizioni promozionali siano rilevanti per la classificazione dei materiali ai sensi dell'AGL.

(170)

Da ciò consegue che la tassazione della pietra a CLA elevato, del pietrame per scogliere utilizzato nelle opere di difesa costiera, per opere murarie, gli aggregati primari di alta qualità e i loro sottoprodotti/scarti rientra nel principio di tassazione normale dell'AGL ed è giustificata dall'obiettivo perseguito.

5.5.3.   CONCLUSIONI SULLA TASSAZIONE NORMALE AI SENSI DELL'AGL E SUL SUO OBIETTIVO

(171)

La Commissione ritiene che le osservazioni ricevute da tutte le parti interessate non forniscano motivi per discostarsi dalle conclusioni della decisione di avvio in merito al principio di tassazione normale ai sensi dell'AGL e sulla base del suo obiettivo.

(172)

Il principio di tassazione normale dell'AGL consiste nel tassare le rocce, le sabbie e le ghiaie definite aggregati ai sensi della sezione 17(1) che dal 1o aprile 2002 sono destinate allo sfruttamento commerciale nel Regno Unito, così come definito nella sezione 19 (45).

(173)

Conformemente alla descrizione fornita dalle autorità britanniche prima della decisione di avvio e come confermato dai lavori preparatori dell'AGL (46), la Commissione considera nella decisione di avvio (47) che gli aggregati sono materiali generalmente granulari o particellari che, essendo fisicamente e chimicamente inerti, si prestano a essere utilizzati — soli o mescolati a cemento, calce o bitume — come calcestruzzo, pietrame stradale, asfalto o strati drenanti, o come materiali da riporto o per massicciate («uso come aggregati»).

(174)

Tutte le parti interessate e le autorità britanniche hanno riconosciuto il termine «uso come aggregati» nelle loro comunicazioni e, su tale base, hanno presentato le proprie osservazioni. La BAA ha in realtà presentato delle osservazioni tese a dimostrare che l'AGL è priva di logica poiché determinati materiali che non soddisfano questa definizione sono tassati. La Commissione ha esaminato in dettaglio queste osservazioni ai considerando da 151 a 158 e da 159 a 165.

(175)

Pertanto, in altri termini, il principio di tassazione normale dell'AGL è la tassazione di rocce, sabbie e ghiaie qualora siano estratte per «uso come aggregati»/estratte per lo sfruttamento commerciale come precedentemente descritto.

(176)

La suddetta descrizione è anche coerente con l'obiettivo dell'AGL di integrare i costi ambientali nel prezzo degli aggregati per rendere il loro utilizzo più efficiente. Come ribadito anche dal Tribunale (48), l'obiettivo dell'AGL consiste essenzialmente nel promuovere, nel settore della costruzione, il ricorso ad aggregati che costituiscono sottoprodotti o scarti derivati da taluni procedimenti (aggregati detti anche «secondari»), o ad aggregati riciclati per ridurre in tal modo il ricorso agli aggregati estratti dalle cave (aggregati detti anche «primari»), risorse naturali non rinnovabili, e, quindi, nel limitare i danni all'ambiente legati a tale processo estrattivo (l'«obiettivo di dirottamento della domanda»).

5.6.   DIFFERENZIAZIONI FISCALI

(177)

Inizialmente, il Finance Act 2001 stabilisce un'ampia base di applicazione dell'AGL. Il campo di applicazione è quindi ridotto tramite una serie di esclusioni ed esenzioni. Il Finance Act 2001 prevede inoltre taluni sgravi fiscali. La Commissione valuterà nuovamente se le esclusioni, esenzioni e gli sgravi fiscali sui quali ha formulato alcuni dubbi nella decisione di avvio siano in linea con i principi di tassazione normale, alla luce dell'obiettivo dell'AGL.

(178)

Al fine di valutare la differenziazione fiscale prevista dall'AGL, il quadro di riferimento/principio di tassazione normale utilizzato dalla Commissione è quello relativo alla imposizione dell'AGL sui materiali sfruttati commercialmente nel Regno Unito come aggregati (49). Come descritto in precedenza nel considerando 173, «l'uso come aggregato» è legato intrinsecamente allo sfruttamento commerciale di roccia, ghiaia e sabbia per il settore delle costruzioni, ossia al loro utilizzo come materia prima o supporto nella costruzione o per il miglioramento di qualsiasi struttura (comprese strade, sentieri, tracciati attuali o futuri di strade ferrate, terrapieni) ovvero mescolati ad altre sostanze come parte del processo di produzione di malte, calcestruzzi, asfalti, conglomerati bituminosi o qualunque altro materiale da costruzione analogo (50).

(179)

Inoltre, la nozione dell'uso come aggregati, come sopra definita, è data alla sezione 30(1)(d) del Finance Act 2001, che prevede il diritto di qualsiasi soggetto a richiedere un credito d'imposta qualora «l'aggregato soggetto all'AGL sia destinato a un uso tale da non costituire un uso per scopi di costruzione come previsto».

(180)

Qualora un materiale esente sia estratto per l'uso come aggregato o sia oggetto di sfruttamento commerciale per scopi di costruzione come summenzionato, esso dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione della normale tassazione ai sensi dell'AGL, in quanto si trova in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati e una sua eventuale esenzione sarebbe giustificata solo alla luce dell'obiettivo perseguito dall'AGL.

(181)

Per quanto concerne le esenzioni in esame riguardanti i sottoprodotti, il materiale di scarto o i materiali di sterro risultanti da altri materiali o processi, la Commissione adotterà gli stessi criteri di valutazione usati nella decisione di avvio. Nelle sue valutazioni, la Commissione terrà conto del fatto che i rispettivi materiale di scarto, materiali di sterro o sottoprodotti siano il risultato inevitabile di un'attività non correlata con l'estrazione deliberata di materiali da impiegare come aggregati, siano cioè il risultato dell'estrazione di un materiale che non è estratto appositamente per essere usato come aggregato oppure di un processo che non ha relazione alcuna con l'estrazione di aggregati. L'estrazione del materiale principale destinato a un uso diverso da quello degli aggregati offre un'indicazione del fatto che l'esenzione del materiale di scarto, dei materiali di sterro o dei sottoprodotti possa contribuire all'obiettivo che sta alla base dell'AGL.

(182)

Per quanto riguarda i sottoprodotti, il materiale di scarto o i materiali di sterro derivanti dall'estrazione di materiali da impiegarsi come aggregati, la Commissione valuterà se l'eventuale esenzione possa comportare una riduzione delle nuove estrazioni di materiali da impiegarsi come aggregati e quindi contribuire all'obiettivo dell'AGL.

(183)

I criteri di valutazione di cui sopra sono conformi con i principi di tassazione normale dell'AGL nel determinare se i materiali esentati si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati e tengono conto delle considerazioni formulate dalle autorità britanniche, secondo le quali l'AGL non sarebbe d'applicazione per i processi non correlati con l'estrazione ai fini della produzione di aggregati.

5.6.1.   ESCLUSIONI E SGRAVI FISCALI PER TALUNI MINERALI [SEZIONE 18(2)(b) (51) E SEZIONE 30(1)(b)] (52) IN QUANTO RELATIVI A UN PROCESSO ESENTATO CHE RIGUARDA MATERIALI UTILIZZATI COME AGGREGATI

(184)

Nel contesto della documentazione trasmessa prima della decisione di avvio, le autorità britanniche avevano indicato che nessuna delle sostanze esentate ai sensi della sezione 18 (53) viene coltivata in miniere a cielo aperto o in cave per essere impiegata come aggregato.

(185)

Fintanto che i minerali in oggetto non sono utilizzati per apportare massa volumetrica nel settore delle costruzioni, la Commissione ha ritenuto che la loro esclusione dall'ambito di applicazione dell'AGL fosse in linea con i principi di tassazione normale (54).

(186)

La Commissione ha concluso al considerando 74 della decisione di avvio che fintanto che i minerali in oggetto non sono utilizzati come aggregati, la loro esenzione/esclusione dall'AGL non comporta un vantaggio selettivo ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1 TFUE.

(187)

Tuttavia, la Commissione ha altresì rilevato che taluni di detti minerali sono talvolta estratti per essere utilizzati come aggregati. Per esempio, la vermiculite e la perlite sono impiegate per la produzione di aggregati artificiali leggeri (55). L'esclusione di tali minerali, dal momento che vengono estratti per produrre aggregati leggeri e come tali sono utilizzati, è stata considerata non coerente con i principi di tassazione normale dell'AGL. Non è pertanto risultato chiaro alla Commissione il motivo per cui tali minerali si trovino in situazione non analoga a quella di altri aggregati soggetti a tassazione.

(188)

Poiché la Commissione non disponeva delle informazioni pertinenti necessarie alla valutazione, essa ha formulato dei dubbi riguardo al fatto che l'esenzione generica di tali materiali, che non sembra tener conto del loro utilizzo come aggregati, sia in linea con i principi di tassazione normale che sottendono all'AGL.

(189)

Le autorità britanniche hanno presentato un elenco indicante gli utilizzi di ciascuno dei materiali elencati alla sezione 18(3) del Finance Act 2001, specificando se questi siano o possano essere usati come aggregati. Sulla base di tale elenco, gli unici materiali che potrebbero essere utilizzati come aggregati, fra i materiali indicati alla sezione 18(3) sono la perlite, la pomice e la vermiculite.

(190)

Poiché il resto dei materiali elencati alla sezione 18(3) del Finance Act 2001 non è utilizzato come aggregato o non è idoneo ad essere utilizzato a tal fine, tali materiali non sono in situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli aggregati imponibili.

(191)

Stando alle autorità britanniche, vi sono giacimenti di perlite in Irlanda del Nord, ma la sua estrazione è cessata prima dell'introduzione della tassa sugli aggregati. Questo materiale continua ad essere importato nel Regno Unito ed è utile per le sue proprietà isolanti e la leggerezza dopo la lavorazione.

(192)

Le autorità britanniche sostengono che la perlite possa essere utilizzata nella produzione di materiali da costruzione leggeri (intonaci, malte, materiale isolante, controsoffittature) e come ammendante dei suoli. La perlite si espande notevolmente se sottoposta al calore e non è, di conseguenza, un aggregato naturale. La perlite può essere utilizzata come aggregato leggero, ad esempio nel calcestruzzo o nel cemento Portland. Tuttavia, prima di poter essere impiegata in tal modo, la perlite è sottoposta a processi di trasformazione fisica che vanno al di là della semplice frantumazione e vagliatura. Le sue particolari proprietà precluderebbero inoltre la possibilità che venga sostituita con materiali riciclati o sottoprodotti della produzione di materiali non destinati ad essere utilizzati come aggregati.

(193)

Secondo le autorità britanniche, non si conoscono nel Regno Unito giacimenti naturali di pomice, che viene importata. La sua natura particellare conferisce a questo materiale una bassa densità che le consente di galleggiare sull'acqua. Può essere impiegata come sostanza abrasiva e nella produzione di materiali leggeri da costruzione. Essa è molto più leggera del materiale aggregato sottoposto a tassazione.

(194)

Le autorità britanniche sostengono che vi siano le prove che la pomice è utilizzata Regno Unito come aggregato leggero nel settore delle costruzioni e della produzione di calcestruzzo leggero, preformato e in blocchi. Il suo utilizzo in queste circostanze è dovuto alla densità particolarmente bassa di questo materiale. Come nel caso di perlite e vermiculite, le particolari proprietà e gli usi specifici precluderebbero la possibilità di sostituire la pomice con altri materiali riciclati o sottoprodotti della produzione di materiali non destinati all'uso come aggregati.

(195)

La Commissione ha preso in considerazione l'ipotesi di paragonare la pomice alle rocce ad elevato coefficiente di levigabilità accelerata («CLA») o al pietrame per scogliere, che è egualmente un materiale speciale che non può essere sostituito con un materiale esentato. Tuttavia, sembra che la pomice sia diversa dalle rocce a CLA elevato o dal pietrame per scogliere, perché quando viene impiegata come aggregato, può essere utilizzata soltanto in questo ambito specializzato, come aggregato leggero. D'altra parte, i materiali utilizzati per produrre pietrame a CLA elevato e per scogliere sono e possono essere utilizzati diffusamente come aggregati anche quando non impiegati in circostanze speciali.

(196)

Secondo le autorità britanniche, la vermiculite è una forma di mica che, come la perlite, possiede l'insolita proprietà di espandersi notevolmente se sottoposta al calore. Nel Regno Unito non vi sono giacimenti di questo materiale, che viene importato.

(197)

Le autorità britanniche sostengono che la vermiculite, come la perlite, possa essere utilizzata come aggregato leggero negli intonaci e nei calcestruzzi e come ammendante dei suoli. Tuttavia, prima di poter essere impiegata in tal modo, la vermiculite è sottoposta a processi di trasformazione fisica che vanno al di là della semplice frantumazione e vagliatura. Le sue particolari proprietà precluderebbero inoltre la possibilità che venga sostituita con materiali riciclati o sottoprodotti della produzione di materiali non destinati ad essere utilizzati come aggregati.

(198)

Le autorità britanniche riportano di seguito le quantità importate di perlite e vermiculite; i dati statistici sui volumi delle importazioni sono indicati congiuntamente a partire dal 2010:

 

2008

2009

2010

2011

2012

Perlite

(tonnellate)

45 064

36 315

58 456

98 437

66 298

Vermiculite

(tonnellate)

29 200

25 515

Pomice

(tonnellate)

2 259

1 668

2 062

2 067

1 255

(199)

Le autorità britanniche affermano che la pomice importata avesse un prezzo medio pari a 408 GBP per tonnellata nel 2012 e la vermiculite e perlite un costo medio pari a 128 GBP per tonnellata. I prezzi elevati rispecchiano le applicazioni specialistiche di questi minerali e indicano che essi non sarebbero utilizzati in sostituzione di aggregati estratti nel Regno Unito.

(200)

Le autorità britanniche sostengono che la perlite, la pomice e la vermiculite non sono sfruttate commercialmente come aggregati nel Regno Unito e non si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli aggregati sottoposti a tassazione, alla luce dell'obiettivo ambientale perseguito dall'AGL.

(201)

La Commissione ritiene che, giacché la perlite e la vermiculite sono sottoposte a trasformazione fisica che va al di là del semplice processo di frantumazione e vagliatura per poterle utilizzare come aggregati, esse non sono paragonabili ai materiali tassabili che non sono soggetti a tali trasformazioni.

(202)

Le proprietà naturali di perlite, pomice e vermiculite le differenziano dal resto degli aggregati. Inoltre, questi tre materiali non sono aggregati naturali, ma fungono da aggregati leggeri speciali che non possono sostituire altri materiali o essere sostituiti da questi. Il prezzo ne rispecchia l'uso specialistico, oltre al fatto che questi materiali non potrebbero sostituire gli aggregati estratti nel Regno Unito.

(203)

Di più, nessuno di questi materiali è attualmente soggetto ad estrazione nel Regno Unito, in quanto l'estrazione della perlite è cessata prima dell'introduzione dell'AGL.

(204)

La Commissione non ha ricevuto alcuna osservazione su questi materiali da parte di soggetti interessati.

(205)

La Commissione conclude che la perlite, la pomice e la vermiculite non si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli aggregati tassabili alla luce dell'obiettivo dell'AGL.

(206)

La Commissione ritiene dunque che l'esclusione e lo sgravio fiscale di taluni minerali di cui alla sezione 18(2)(b) e alla sezione 30(1)(b) del Finance Act 2001 non comportino un vantaggio selettivo a favore di tali materiali.

5.6.2.   ESENZIONE DI MATERIALI CHE CONSISTONO INTERAMENTE O PRINCIPALMENTE, O SONO PARTE DI UN QUALSIASI MATERIALE COMPOSTO DA CARBONE, LIGNITE, ARDESIA O SCISTO [SEZIONE 17(4)(a)] NELLA MISURA IN CUI IL MATERIALE ESENTATO CONSISTE INTERAMENTE DI CARBONE, LIGNITE, ARDESIA, SCISTO UTILIZZATI COME AGGREGATI OVVERO COMPOSTO PRINCIPALMENTE DA CARBONE, LIGNITE, ARDESIA E SCISTO

(207)

La Commissione ha osservato che tutti questi materiali sono classificabili come rocce e si configurano pertanto come aggregati ai sensi della sezione 17(1) del Finance Act 2001.

(208)

Per quanto riguarda l'ardesia e lo scisto, questi sono spesso tagliati con una o più superfici piane. In tal caso, potrebbero anche beneficiare di sgravi dall'AGL conformemente a quanto disposto dalla sezione 18(2)(a) (esenzione del processo di fabbricazione della pietra da taglio). Il credito d'imposta per i materiali che beneficiano di un'esenzione è in linea con i principi di tassazione normale che sottendono all'AGL.

(209)

Nel contesto delle informazioni trasmesse prima della decisione di avvio, le autorità britanniche avevano indicato che l'estrazione di carbone, lignite, ardesia e scisto non avviene principalmente per il loro uso come aggregati. Tradizionalmente, l'ardesia viene estratta e impiegata come materiale da costruzione specialistico (per esempio per manti di copertura o pavimentazioni). In alcune regioni si incentiva il ricorso a questo materiale per preservare il patrimonio culturale. Lo scisto è un minerale fissile ad alto contenuto di argilla. Con l'esaurimento dei giacimenti di argilla, lo scisto è utilizzato sempre di più nella produzione di laterizi e piastrelle e può anche fungere da componente nella produzione del cemento. Il carbone è una roccia sedimentaria composta principalmente da carbonio. La lignite ha un tenore di carbonio molto inferiore rispetto al carbone e un tenore di umidità molto elevato. Entrambi sono utilizzati nel settore dell'energia.

(210)

La Commissione ha concluso che l'esclusione di tali materiali, quando essi sono utilizzati per fini diversi dagli aggregati, è in linea con il principio di tassazione normale sotteso all'AGL.

(211)

La Commissione ha osservato (56) che, stando alle prove documentali presentate dalla BAA e allegate alla risposta presentata al Tribunale nella causa T-210/02, l'ardesia e lo scisto sono impiegati come aggregati (57). Questo non è il caso del carbone e della lignite.

(212)

La Commissione ha concluso al considerando 84 della decisione di avvio che un'esenzione generale dell'ardesia e dello scisto, anche quando sono usati come aggregati o per apportare massa volumetrica alle costruzioni, non sembra essere in linea con i principi di tassazione normale che sottendono all'AGL e non sembra discendere dalla natura e dalla logica a fondamento della tassa stessa.

(213)

La Commissione ha anche ritenuto, al considerando 85 della decisione di avvio che l'argomentazione secondo cui l'ardesia e lo scisto non sarebbero impiegate nella maggior parte dei casi come aggregati, non ne giustifica l'esenzione generale dall'AGL. Proprio perché era difficile determinare ex ante l'uso dei materiali, il Regno Unito ha deciso di concedere un credito d'imposta nel caso in cui alcuni dei materiali soggetti a imposizione fossero utilizzati a fini industriali o agricoli. La Commissione ha considerato che, piuttosto che concedere una esenzione generica, sarebbe stato più appropriato estendere lo sgravio fiscale all'ardesia e allo scisto.

(214)

La Commissione ha inoltre espresso i suoi dubbi in merito alla giustificazione addotta per estendere l'esenzione ai materiali che sono composti principalmente (ossia oltre il 50 %) da carbone, lignite, scisto o ardesia.

(215)

La Commissione ha concluso che un'esenzione generica di questi materiali, particolarmente l'ardesia e lo scisto, anche quando sono utilizzati come aggregati, ossia per apportare massa volumetrica per scopi di costruzione, non sarebbe in linea con i principi di tassazione normale che sottendono all'AGL.

(216)

A seguito della pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto al riguardo numerose osservazioni dalle parti interessate.

5.6.2.1.    Ardesia

a)   Osservazioni ricevute dalla BAA il 15 settembre 2014

(217)

La BAA concorda con le autorità britanniche riguardo all'uso dei sottoprodotti dell'ardesia come aggregati, compreso il fatto che questi costituiscono un'alternativa agli aggregati di nuova estrazione nella produzione di calcestruzzo e di applicazioni ingegneristiche di media solidità.

(218)

La BAA sostiene che l'ardesia e lo scisto (e l'argilla), siano sempre stati utilizzati (quindi, anche prima della introduzione dell'AGL) «come aggregati» quando ciò era possibile in base allo scopo specifico e se il materiale era disponibile a un prezzo adeguato. Ad esempio, per costruire la strada A55 Angor Bypass negli anni 1980-1981 e 1990-1991 sono state utilizzate circa 230 000 tonnellate di aggregati di ardesia.

(219)

Con riferimento alle dichiarazioni della geologa Rachel Hardie, specialista nella materia, la BAA ribadisce che esistono cave a geologia mista, in cui i giacimenti di roccia qualificata come argilla o ardesia sono caratterizzati da strati intermedi di altre tipologie di roccia. Secondo quando dichiarato, vi sarebbero alcune cave in Scozia e altre regioni del Regno Unito dove la maggior parte degli aggregati estratti è soggetta all'AGL, per quanto gli strati rocciosi presentino tipologie di rocce esenti. La produzione di queste cave comprende scorte di rocce di tipologie esenti, in tutto o principalmente, come lo scisto e l'ardesia (58).

(220)

La BAA sostiene che in diverse cave di ardesia il materiale non ha un clivaggio ardesiaco sufficiente per la produzione di tegole, per quanto sia comunque classificato come ardesia. La BAA ha fornito un elenco di sette cave di ardesia, tratto dalla pubblicazione della British Geological Survey (in prosieguo «BGS»), Directory of Mines and Quarries 2010 (Elenco delle miniere e cave 2010). Tali cave sono indicate esclusivamente come siti di produzione di aggregati, quali gli aggregati da impiegare nelle costruzioni, per i muretti a secco, come pietre da costruzione non tagliate, e cave che producono soltanto quantitativi ridotti di pietre da costruzione da taglio. Stando alla BAA, queste cave non sono affatto diverse dalle cave di granito o arenaria che producono anche pietre da costruzione. Nonostante la produzione di entrambi i tipi di cava sia della stessa natura, le cave di ardesia sono esenti e le altre non lo sono.

(221)

Riguardo alla natura delle cave che producono le rocce oggetto di tassazione, la BAA sostiene che le cave di produzione delle pietre vendono quantità variabili di blocchi di pietra non tagliata. Secondo la BAA, se la cava lavora una pietra che si trova in natura sotto forma di blocchi ed è facile da tagliare, la cava probabilmente ne venderà una certa quantità in tale forma, a seconda della domanda del mercato locale (ad esempio, per usi residenziali, o per i centri florovivaistici) e del colore dei blocchi di pietra estratta.

(222)

La BAA ha trasmesso informazioni in merito alle vendite di ardesia e alla proporzione di vendite di tegole di ardesia rispetto all'impiego del materiale per altri usi, ossia come aggregato. La BAA ha inoltre trasmesso informazioni sulle cave di arenaria, da cui si evince che le vendite di calce agricola sono molto superiori alle vendite dei sottoprodotti da impiegarsi come aggregati. Nel 2013 le due tipologie di vendita avevano un rapporto di 4,2:1. Secondo la BAA, tale rapporto è dato dal fatto che a causa dell'AGL la vendita dei sottoprodotti del calcare non è più competitiva. La BAA ha trasmesso i prezzi di vendita della calce agricola di una cava (il prezzo franco fabbrica per l'esportazione varia dalle 5,02 GBP alle 5,92 GBP per tonnellata) e il prezzo dell'aggregato dei sottoprodotti (dalle 5 GBP alle 8,5 GBP per tonnellata, comprensivo dell'AGL). La BAA ha inoltre fornito i prezzi della polvere di carbonato di calcio ad alto tenore di purezza estratta in un'altra cava (da 25 GBP a 55 GBP per tonnellata franco fabbrica e fino a 1 000 GBP per tonnellata per alcuni prodotti specialistici), per il calcare di elevata qualità utilizzato nell'industria vetraria (23 GBP per tonnellata franco fabbrica), per la calce agricola (11 GBP per tonnellata) e per il materiale di scarto/i sottoprodotti (da 2 GBP a 7,5 GBP per tonnellata senza considerare l'AGL).

(223)

Secondo la BAA, i prezzi dell'ardesia inizialmente trasmessi dalle autorità britanniche sono eccessivi e non rispecchiano i valori di mercato. La BAA sostiene che i prezzi dei sottoprodotti hanno subìto un calo da 6 a 3 GBP. Nel 2010, il prezzo dell'ardesia importata per manti di copertura sarebbe stato pari a 390 GBP per tonnellata e quello dell'ardesia esportata per manti di copertura pari a 618 GBP per tonnellata.

b)   Commenti ricevuti da Welsh Slate Ltd. (in prosieguo «Welsh Slate») il 20 dicembre 2013

(224)

Il Regno Unito produce attualmente meno del 10 % della domanda nazionale di manti di copertura in ardesia naturale.

(225)

L'attività principale di Welsh Slate consiste nella produzione e vendita di ardesia per manti di copertura. L'azienda afferma che l'ardesia per tetti rappresenta circa il 65 % del fatturato, il 30 % della produzione è costituito dal pietrisco di ardesia, mentre il resto è rappresentato da componenti per l'architettura e altri prodotti. L'estrazione del pietrisco di ardesia è una fase necessaria per accedere al materiale per la produzione di manti di copertura. I sottoprodotti che derivano dall'estrazione dell'ardesia per manti di copertura rappresentano una percentuale significativa della produzione (attualmente il 95 % di tutto il materiale estratto).

(226)

Secondo Welsh Slate, il pietrisco di ardesia proviene dalle seguenti fonti: materiale di risulta delle cave (31 %), scarti di separazione (12 %), discariche storiche (31 %) e attività di perforazione e brillamento (27 %). Il costo di produzione degli aggregati di ardesia è maggiore di quello sostenuto da una comune cava per l'estrazione di aggregati. Il costo di produzione dei comuni aggregati, che non comprende i costi aggiuntivi specifici della società di cui trattasi, varia da […] GBP a […] GBP per tonnellata, il che significa che la tassa causerebbe una variazione […] dei costi. Attualmente il prezzo degli aggregati varia da […] GBP a […] GBP per tonnellata. L'ardesia per manti di copertura è venduta ad un prezzo medio pari a […] GBP per tonnellata, mentre il suo valore massimo supera le […] GBP per tonnellata.

c)   Osservazioni ricevute dalla BAA il 10 gennaio 2014

(227)

La BAA ha trasmesso la Cornish Building Stone and Slate Guide 2007 stilata dal Consiglio della Contea di Cornovaglia, contenente informazioni su una serie di cave che producono materiali da costruzione, comprese le cave di ardesia.

d)   Osservazioni ricevute dalla Mineral Products Association il 2 gennaio 2014

(228)

Secondo la Mineral Products Association, nel Regno Unito l'ardesia e lo scisto sono utilizzati come aggregati. Sebbene l'ardesia e lo scisto destinati ad essere impiegati come aggregati possono essere sottoprodotti dell'estrazione di materiale per altri scopi, ad esempio dell'estrazione di ardesia per manti di copertura, tali materiali sono estratti principalmente anche per rifornire i mercati degli aggregati.

e)   Osservazioni ricevute da Lantoom Quarry il 16 gennaio 2014

(229)

Lantoom Quarry afferma che nella contea di Cornovaglia si trovano grandi quantità di aggregati in forma di sottoprodotto proveniente dalle industrie di estrazione dell'ardesia e del caolino. Attualmente si registra una forte eccedenza di tali materiali, nonostante siano esenti dall'AGL. I mercati sono molto sensibili al prezzo e non sarebbe possibile ricaricare eventuali aumenti di prezzo sui consumatori.

(230)

Secondo tali osservazioni, la tipologia di aggregati per i quali Lantoom Quarry dovrebbe pagare la tassa, qualora l'esenzione si configurasse come aiuto di Stato incompatibile, ha attualmente un prezzo di mercato pari a 2 GBP per tonnellata (il prezzo franco fabbrica varia tra 1,5 GBP e 3 GBP). Ciò significa che la tassa ne raddoppierebbe il prezzo.

(231)

Lantoom Quarry aggiunge che l'esenzione dall'AGL è stata utile nello stimolare il mercato degli aggregati costituiti dai materiali esentati. Gli scarti, sostiene Lantoom Quarry, possono rappresentare fino al 75 % dei minerali estratti. I sottoprodotti degli aggregati di ardesia estratti in questa cava sono venduti esclusivamente entro un raggio di 30 miglia dalla cava stessa.

(232)

Secondo Lantoom Quarry, l'ardesia non è un materiale particolarmente adatto all'uso come aggregato perché è più morbida e non può essere utilizzata per la produzione di calcestruzzo o macadam bituminoso.

f)   Osservazioni ricevute da Burlington Slate Limited (in prosieguo «BSL») il 10 gennaio 2014

(233)

L'attività principale di BSL è la produzione di elementi in ardesia tagliati su misura quali tegole, rivestimenti, pavimenti, pavimentazioni e prodotti per l'architettura.

(234)

BSL ritiene che le esenzioni dell'ardesia non costituiscano un aiuto di Stato, in quanto giustificate e del tutto coerenti con la natura e la logica degli obiettivi ambientali dell'AGL. Tradizionalmente l'ardesia non è estratta per essere impiegata come aggregato, bensì come materiale da costruzione per manti di copertura, rivestimenti, pavimenti e pavimentazioni, oltre ad essere utilizzata spesso per gli interventi conservativi volti a preservare gli edifici storici appartenenti al patrimonio culturale del Regno Unito.

(235)

BSL afferma che gli scarti di ardesia si trovano in una situazione di fatto diversa da quella degli aggregati estratti specificamente a tal fine, in quanto gli aggregati che derivano dall'estrazione dell'ardesia sono un sottoprodotto necessario e inevitabile dei processi di fabbricazione degli articoli in ardesia tagliati su misura.

(236)

BSL sostiene che le esenzioni incentivino il riciclo dei materiali di scarto delle cave di ardesia come aggregati. Se le cave di ardesia smettessero di riciclare gli scarti impiegandoli come aggregati, quantità ben maggiori di materiale di scarto e di sterro provenienti dall'estrazione di ardesia sarebbero inviate in discarica o andrebbero ad accumularsi come scarti.

(237)

Secondo BSL, il processo di estrazione dell'ardesia è estremamente costoso, tenuto conto della profondità a cui occorre scavare, degli aspetti controproducenti dati da talune formazioni geologiche che si potrebbero incontrare in questo tipo di coltivazione, nonché degli aspetti geotecnici e ingegneristici della progettazione della cava, necessari per garantire la stabilità del fronte di cava e quindi un ambiente di lavoro sicuro. L'ardesia è estratta dalla cava sotto forma di lastre di dimensioni variabili, che vanno da 1 m × 0,5 m, fino a 3,5 m × 1,5 m, il cui peso generalmente varia da 500 kg a 12 tonnellate per lastra. La lavorazione dipende dalla natura del prodotto finale: tegole, rivestimenti, pavimenti o altri prodotti per l'architettura. Normalmente la pietra è inizialmente tagliata, quindi spaccata, rifinita, per poi subire un ulteriore taglio o assumere la forma definitiva. Circa il 50 % delle vendite di prodotti per l'architettura di BSL è destinato all'esportazione.

(238)

BSL dimostra che, in ogni fase di produzione, le scorie e gli scarti di ardesia sono un sottoprodotto inevitabile. BSL stima che soltanto il 4 % del materiale estratto è lavorato come prodotto finito e tagliato a misura (utilizzato principalmente per produrre tegole, pavimentazioni o rivestimenti per pavimenti), il che sta a indicare che il restante 96 % è materiale di scarto. Il riciclo degli scarti e delle scorie di ardesia come aggregati riduce la quantità di materiale di scarto che BSL sarebbe costretta a inviare in discarica o smaltire in cava. Il riciclo di parte degli scarti e delle scorie di ardesia contribuisce a compensare alcuni dei costi di estrazione dell'ardesia, ma si tratta comunque di vendite meramente accessorie rispetto all'attività primaria di estrazione dell'ardesia per la produzione e la vendita di materiale lapideo su misura.

(239)

Stando a BSL, una cava di ardesia non ha alcun incentivo ad estrarre il materiale per produrre esclusivamente aggregati, in quanto il costo dell'estrazione è di gran lunga superiore e ben più complesso (in senso ingegneristico) di quello che caratterizza una comune cava per l'estrazione di aggregati (che è una cava a cielo aperto); dal punto di vista commerciale, non avrebbe alcun senso effettuare l'attività di cava se tutto il materiale estratto fosse destinato ad essere impiegato come aggregato.

(240)

Secondo quanto asserito da BSL, la società ha ottenuto la concessione in quanto estrae materiale lapideo utilizzato come materia prima nelle costruzioni «tipiche» locali. Considerata la vicinanza del sito al Parco nazionale del distretto dei Laghi, sarebbe molto improbabile ottenere una concessione per la sola estrazione degli aggregati.

(241)

Secondo BSL, l'esenzione concessa per gli aggregati prodotti a seguito dell'estrazione di ardesia non ha causato un incremento dell'attività estrattiva degli aggregati stessi.

(242)

BSL gestisce anche due cave di calcare. La società afferma che occorre operare una distinzione fra gli scarti derivanti dall'estrazione di ardesia e i materiali derivanti dall'estrazione di calcare per la produzione di calce. A differenza dell'ardesia, infatti, il calcare è estratto principalmente come materia prima per la produzione di aggregati per le costruzioni, e non risulterebbe economico fare altro che non sia coltivare calcare in superficie, mentre l'ardesia è una roccia sedimentaria che comporta un'attività di cava in profondità. L'attività di estrazione del calcare, rispetto all'ardesia, è più similare ai tipi di aggregati non esenti estratti unicamente per essere utilizzati come tali. Secondo BSI, esiste soltanto un numero molto limitato di miniere di calcare in cui la qualità del materiale estratto potrebbe essere tale da risultare economicamente vantaggioso nell'estrazione di «materiale tagliato su misura» (ad esempio, lastre per pavimentazione).

g)   Osservazioni ricevute da Eunomia Research and Consulting Ltd. (in prosieguo «Eunomia») il 17 gennaio 2014

(243)

Le osservazioni di Eunomia sono state trasmesse per conto di un consorzio di produttori di aggregati secondari (ardesia, sterili di miniera e ceneri di combustione degli inceneritori) del Regno Unito.

(244)

La generazione di materiale utilizzabile soltanto come aggregato è una componente inevitabile del processo di estrazione dell'ardesia destinata alla produzione di manti di copertura o altri materiali pregiati. Il prezzo ottenuto per il materiale sotto forma di aggregato è molto inferiore e non costituisce, di per sé, un incentivo tale da giustificare l'estrazione. Welsh Slate ha indicato che l'ardesia per manti di copertura ha un prezzo medio di vendita pari a […] GBP/tonnellata, con un valore massimo che può raggiungere le […] GBP per tonnellata. Di converso, gli aggregati secondari sono venduti a un prezzo compreso tra […] GBP per tonnellata e […] GBP per tonnellata. Ne consegue che l'esenzione non ha causato nessuna intensificazione delle attività di estrazione primaria, né questa è stata in alcun modo incentivata dall'esistenza dell'esenzione.

(245)

La presenza di discariche di materiale di sterro derivato dall'estrazione di ardesia prima dell'introduzione dell'AGL precluderebbe altresì la necessità di incrementare l'estrazione di ardesia da destinarsi all'uso come aggregato.

(246)

Eunomia ritiene che se venisse cancellata l'esenzione a favore dell'ardesia, l'AGL risulterebbe in un […] dei costi delle fasi di produzione successive all'estrazione degli aggregati di ardesia, che sono compresi tra […] GBP e […] GBP.

h)   Osservazioni ricevute da Wincilate Ltd (in prosieguo «Wincilate») il 7 gennaio 2014

(247)

Wincilate è una cava di ardesia che si dichiara a favore dell'esenzione dell'ardesia dall'AGL. In questa cava, si specifica, oltre alle normali attività estrattive vengono frantumati materiali di ardesia provenienti da discariche create più di 100 anni fa. Stando a Wincilate l'esenzione è necessaria, se si vuole ridurre le discariche e sostituire l'estrazione di aggregati primari.

i)   Osservazioni ricevute da Torrington Stone il 17 gennaio 2014

(248)

Stando a Torrington Stone, una delle sue cave, in cui si estrae come prodotto primario l'arenaria a grossi grani, offre anche prodotti in pietra naturale come lastre per rivestimenti murali, conci per muretti e pietrame per gabbioni di sostegno. L'arenaria a grossi grani tassata è quindi in diretta concorrenza con le cave di ardesia che offrono esattamente lo stesso prodotto. Poiché le lastre per rivestimenti murali sono selezionate a mano e non sono tagliate, esse non beneficiano dell'esenzione dall'AGL. La pietra viene poi tagliata in situ dallo scalpellino, quando oramai l'AGL è già stata pagata.

(249)

Torrington Stone sostiene inoltre che l'ardesia, d'altro canto, è per sua natura di forma irregolare e deve essere tagliata (segata) prima di poter essere utilizzata, anche per ottenere lo spessore di un solo strato.

j)   Osservazioni ricevute da Berwyn Slate il 9 gennaio 2014

(250)

La cava di Berwyn Slate produce lastre di ardesia finite che generano scarti come sottoprodotto. Storicamente, poiché l'estrazione di ardesia ha avuto inizio dai 200 ai 300 anni fa, gli scarti venivano scaricati vicino alla miniera. Stando a quanto indicato, la cava ha l'intenzione di lavorare tali materiali di scarto per venderli come aggregati. Cancellare l'AGL potrebbe comportare l'accantonamento del progetto.

k)   Osservazioni ricevute dalla Mineral Products Association Ltd il 2 gennaio 2014

(251)

L'associazione sostiene che l'esenzione non dovrebbe essere estesa ai materiale costituiti principalmente da carbone, lignite, ardesia e scisto, se tali materiali sono venduti sui mercati degli aggregati o utilizzati per tali scopi.

l)   Osservazioni da parte delle autorità britanniche

(252)

Le autorità britanniche hanno sottolineato che il Tribunale ha statuito, con la sentenza del 7 marzo 2012 nella causa T-210/02 RENV che i materiali quali l'argilla, l'ardesia e lo scisto soddisfano, in linea di principio, il criterio di tassazione normale della tassa, in quanto costituiscono «aggregati» ai sensi del Finance Act 2001 (sezione 71) e «nella misura in cui sono utilizzati e sfruttati commercialmente in quanto tali», si trovano in una situazione analoga a quella di altri aggregati di sostituzione tassati (sezione 72). Secondo le autorità britanniche, il Tribunale ha chiarito che l'«eventuale» inserimento di detti materiali nell'ambito di applicazione della tassa «dipende solo dal loro sfruttamento effettivo e realizzatosi in quanto aggregati».

(253)

Le autorità britanniche sostengono che non ci siano prove certe, neanche fra la documentazione presentata dalla BAA in sede giudiziaria, che dimostrino che ardesia, scisto, carbone o lignite siano estratti deliberatamente per essere impiegati come aggregati nel Regno Unito.

(254)

Per quanto concerne l'ardesia, le autorità britanniche comunicano che l'ardesia è una roccia che può essere ridotta in lastre sottili. È utilizzata principalmente per le coperture dei tetti, ma anche come rivestimento decorativo e come pietra monumentale. I siti di produzione si trovano nel Galles settentrionale, nel distretto dei Laghi, in Devon e in Cornovaglia.

(255)

Secondo le autorità britanniche, l'ardesia è esente dall'AGL perché il materiale di qualità elevata è utilizzato per la produzione di manti di copertura e pavimentazioni e l'ardesia è apprezzata come materiale da decorazione, piuttosto che come aggregato. Fra gli impieghi dell'ardesia vi sono i manti di copertura, gli arredi, i prodotti per l'architettura (davanzali e cornici, piani da lavoro per la cucina e il bagno, banconi, rivestimenti per camini, focolari, rivestimenti murali, insegne, lapidi commemorative e piastrelle per pavimenti) e ornamentali (in prosieguo definiti collettivamente «prodotti specialistici per l'architettura»). Tuttavia, il pietrisco e gli sfridi derivanti dall'attività di estrazione e lavorazione dell'ardesia di qualità possono essere utilizzati come sostituti degli aggregati di recente estrazione. Le esenzioni pertanto incentivano l'utilizzo degli scarti di ardesia e di altri sottoprodotti associati e danno luogo a un chiaro beneficio ambientale, in quanto riducono i danni ambientali che sarebbero stati causati da un'intensificazione delle attività di nuova estrazione degli aggregati.

(256)

Secondo le autorità britanniche, le cave che offrono aggregati e pietrisco di ardesia da impiegare come aggregati, nelle pubblicità sottolineano l'elevata qualità dei loro prodotti di ardesia, come i manti di copertura, i piani da lavoro, i focolari, le pavimentazioni e le lapidi commemorative, che sono il vero cuore dell'attività estrattiva (59).

(257)

Le autorità britanniche sostengono che l'ardesia non sia idonea ad essere impiegata come aggregato perché tende ad assumere forme piatte, «lastroidi» e diseguali, piuttosto che forme cuboidi, preferibili nella maggior parte delle applicazioni degli aggregati. L'ardesia di alta qualità non viene utilizzata come aggregato perché le sue proprietà fisiche e/o chimiche la rendono poco adatta a tali scopi, oltre ad essere venduta per finalità di maggior valore.

(258)

Le autorità britanniche stimano che ciascuna tonnellata di ardesia estratta produce il 95 % di frammenti rocciosi di scarto e circa il 5 % di ardesia idonea ad essere impiegata per usi di pregio, come le tegole o i rivestimenti murali (60). Gran parte della roccia contenente ardesia di buona qualità ha un clivaggio meno perfetto, il che la rende poco adatta al taglio in lastre sottili. La produzione di lastre identiche per taglio e spaccatura dal materiale di alta qualità, inoltre, genera un grande volume di scarti. Ne consegue che storicamente, nei siti di lavorazione dell'ardesia, si sono formate vaste discariche di frammenti di ardesia. Le autorità britanniche hanno trasmesso informazioni in merito a ricerche condotte sull'argomento e hanno sottolineato il fatto che la produzione di scarti di ardesia è ancora in eccesso rispetto alla domanda di mercato per il loro impiego come aggregati, tanto che si formano ancora mucchi di scarti di tale materiale. La produzione di ardesia è in calo dal 2000, a causa del declino della produzione di manti di copertura in ardesia. Dalla sospensione dell'AGL nell'aprile 2014, i produttori di ardesia hanno osservato un calo della domanda per gli scarti di ardesia e questo materiale è andato a formare ulteriori cumuli.

(259)

Secondo le autorità britanniche, i sottoprodotti dell'ardesia possono essere utilizzati come aggregati di minor qualità, come materiale da riporto o come aggregati decorativi, e dopo un'attenta selezione e frantumazione possono soddisfare i criteri di base per essere impiegati nelle costruzioni stradali (61). Sebbene gli scarti di ardesia non abbiano le caratteristiche di resistenza di altri aggregati, è stato stabilito che possono garantire prestazioni adeguate per i criteri di base e in quanto tali rappresentano un sostituto degli aggregati di nuova estrazione da impiegare nella produzione di calcestruzzo e applicazioni ingegneristiche di media resistenza. Parte degli scarti di ardesia sono ridotti in polvere e granulato per usi industriali e nella produzione di manti di copertura bitumati per tetti e vernici bituminose. Tramite il meccanismo di esenzione dell'ardesia, la tassa incentiva l'uso degli scarti di ardesia, riducendo di conseguenza il danno prodotto agli habitat naturali e quello visivo causato dai cumuli di scarti, oltre a incentivare la realizzazione di progetti simili a quello della circonvallazione A55 Bangor citato dalla BAA.

(260)

Secondo le autorità britanniche, dopo la sospensione di alcune esenzioni nell'aprile 2014, […] ha dovuto a vendere gli scarti di ardesia registrando una perdita del 3 %, il che dimostra che senza l'esenzione non ci sarebbe un mercato degli scarti di ardesia.

(261)

Le autorità britanniche ritengono che sebbene soltanto il 5 % del materiale estratto dalle cave di ardesia sia di alta qualità, il relativo valore delle lastre di ardesia di dimensioni adeguate da vendersi sotto forma di manti di copertura o tegole, rivestimenti murari, piastrelle o altri tipi di finiture e decorazioni ne giustifica l'estrazione. L'ardesia di pregio è venduta a un prezzo compreso tra 727 GBP e 1 076 GBP per tonnellata. Le autorità britanniche hanno trasmesso i prezzi forniti da un produttore di ardesia, che sono i seguenti (in GBP/tonnellata):

Anno

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Manti di copertura […]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Materiale per architettura

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Le autorità britanniche sostengono che un altro produttore di ardesia ha venduto i manti di copertura prodotti al prezzo di circa 700 GBP per tonnellata. I prezzi dei prodotti in ardesia destinati all'architettura sono indicati di seguito:

Anno

2008

2009

2010

2011

2012

2013

GBP/m2

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

(262)

Secondo le autorità britanniche, il costo di produzione dei sottoprodotti dell'ardesia è compreso tra 5,7 e 6,5 GBP per tonnellata (62). Tuttavia, nel corso degli anni i prezzi hanno subito variazioni, passando da un massimo di 7,36 GBP per tonnellata ad un prezzo minimo di 4,10 GBP per tonnellata. Un altro produttore di ardesia vendeva aggregati di ardesia per l'edilizia a un prezzo compreso tra 4,40 GBP e 6,42 GBP. Il valore elevato dell'ardesia di buona qualità la rende l'attività principale dei siti in cui si trovano i giacimenti di ardesia. Dal punto di vista economico, sarebbe irrazionale per il gestore estrarre l'ardesia per venderla come aggregato, piuttosto che considerare la produzione degli aggregati come un mezzo per ricavare ardesia di qualità elevata.

(263)

Le autorità britanniche hanno trasmesso i dati estrapolati dalle informazioni finanziarie dei produttori di ardesia, da cui si evince che i proventi derivanti dai prodotti per l'architettura sono la maggiore fonte di reddito di tali società. In termini di reddito, il rapporto tra l'ardesia trasformata in manti di copertura rispetto a quella per aggregati è variato nel corso del tempo tra 2,54 e 3,52.

(264)

Riguardo alle informazioni sui prezzi dell'ardesia fornite dalla BAA e basate sui prezzi delle importazioni, le autorità britanniche hanno dimostrato che i prodotti in ardesia per l'architettura importati sono diversi da quelli prodotti nel Regno Unito e concorrono su mercati differenti. Pertanto, i dati relativi ai prezzi delle importazioni non sarebbero accurati per effettuare un confronto dei prezzi.

(265)

Le autorità britanniche ritengono che l'ardesia prodotta per scopi decorativi sia un sottoprodotto dell'estrazione di ardesia di qualità elevata. Il suo prezzo si aggira intorno a 15 GBP per tonnellata. Anche se superiore al prezzo di vendita degli aggregati utilizzati come materiale da riporto per le costruzioni, come sopra indicato, questa quotazione è comunque ben al di sotto di quella dell'ardesia per manti di copertura (oltre 200 GBP per tonnellata). Il prezzo dell'ardesia per scopi decorativi è paragonabile a quello di altri aggregati venduti al dettaglio nel Regno Unito e impiegati per gli stessi scopi. La logica ambientale dell'esenzione dell'ardesia non viene meno, in quanto l'ardesia per scopi decorativi è un inevitabile sottoprodotto della produzione di ardesia di qualità elevata, mentre il mercato dei materiali decorativi è il mercato per eccellenza dei produttori di calcare o granito.

(266)

Le autorità britanniche ritengono che l'esenzione dell'ardesia e dei sottoprodotti dell'ardesia sia coerente con l'obiettivo ambientale dell'AGL, affinché si creino incentivi all'uso di tali sottoprodotti di scarto come prodotti di sostituzione degli aggregati di nuova estrazione.

(267)

Le autorità britanniche sostengono che, come avviene nel caso dello scisto, anche l'ardesia sia presente in natura associata a diverse altre tipologie di roccia. Spesso la si ritrova intercalata con arenaria e/o calcare. Con il termine «principalmente» si intende indicare composti formati soprattutto, ma non interamente, dal materiale esente, in quanto questo è lo stato in cui si trovano in natura. Quando i composti consistono principalmente di scisto o ardesia, le loro proprietà fisiche li rendono meno adatti all'uso come aggregato, rispetto al caso di composti formati principalmente da materiali da impiegare come aggregati.

(268)

Secondo le stime del Regno Unito, ogni anno si producevano 6,33 milioni di tonnellate di scarti di ardesia e le scorte storiche accumulate utilizzabili ammontavano a 277 milioni di tonnellate di cui, prima dell'introduzione dell'AGL, erano stati venduti soltanto 0,66 milioni di tonnellate da utilizzarsi come aggregati (63). Il resto era impiegato come materiale da riporto o lasciato a formare cumuli di scarti.

(269)

Le autorità britanniche sostengono che l'esenzione concessa ai sottoprodotti dell'ardesia non rappresenta un incentivo a intensificare le attività di estrazione di ardesia, in quanto i gestori delle cave hanno già difficoltà a reperire un mercato per i prodotti di scarto generati dall'attività di cava in atto. Esse affermano altresì che il numero totale di cave/siti di lavorazione dell'ardesia sia rimasto pressoché invariato dopo l'introduzione della tassa sugli aggregati, essendo pari a 50 nel 2000 e a 49 nel 2010.

(270)

Il Regno Unito sostiene che sia corretto sottoporre a trattamento gli scarti di ardesia in quanto sottoprodotto inevitabile del processo di estrazione che non ha lo scopo di produrre aggregati, bensì di ricavare ardesia di qualità elevata per la fabbricazione di tegole, lastre di rivestimento e altri prodotti pregiati.

(271)

Le autorità britanniche affermano che non sia possibile discernere fra i sottoprodotti derivati dal taglio dell'ardesia da quelli prodotti appositamente per essere impiegati come aggregato.

(272)

Le autorità britanniche contestano quanto asserito dalla BAA in sede di procedimento giudiziale dinnanzi al Tribunale nella causa T-210/02 RENV e nelle osservazioni trasmesse alla Commissione, secondo le quali vi sarebbero cave di ardesia che estraggono il materiale al solo scopo di venderlo come aggregato. Dopo aver condotto delle ricerche su tutte le cave citate dalla BAA nel corso del procedimento, le autorità britanniche hanno ribadito le medesime conclusioni, esprimendo altresì perplessità sulle prove fornite, in quanto per alcune delle cave menzionate si fa riferimento allo sfruttamento sia per la produzione di manti di copertura che per la produzione di aggregati primari.

(273)

Per quanto attiene a BGS, le autorità britanniche affermano che i dati si basano sulle descrizioni fornite dalle cave in merito ai materiali e i loro utilizzi finali. Fanno altresì osservare che le cave possono descrivere un materiale in modo diverso rispetto a come sarebbe classificato ai fini dell'AGL e che i materiali prodotti da una cava possono mutare nel tempo. Pertanto, i dati forniscono l'elenco più accurato sulle cave presenti nel Regno Unito e gli utilizzi finali dei materiali, ma non è possibile affermare che si tratti effettivamente di un elenco esaustivo e accurato delle cave presenti nel Regno Unito e degli utilizzi finali dei materiali estratti. Le autorità britanniche dichiarano inoltre che i dati non sono aggiornati, e di essere consapevoli che talune cave presenti in elenco hanno cessato l'attività. Le autorità britanniche affermano inoltre che l'elenco presenta società che possono avere una concessione per lo sfruttamento della cava in corso di validità, eppure di fatto non effettuare o non avere mai effettuato attività estrattive.

(274)

Le autorità britanniche hanno dimostrato che dell'elenco totale di cave che la BAA ha indicato come produttrici di ardesia, scisto e argilla ai fini del solo sfruttamento come aggregati, è stato riscontrato che otto di tali cave o non hanno mai effettuato lo sfruttamento commerciale degli aggregati, conducendo altre attività non soggette all'AGL, o sono inattive da prima dell'introduzione dell'AGL. Talune di queste cave sono utilizzate come discariche.

(275)

Inoltre, le autorità britanniche hanno dimostrato di essersi basate sulle definizioni fornite dalla relazione stilata a tal fine nel 2003 per assistere le autorità fiscali nell'applicazione dell'AGL. Il criterio oggettivo utilizzato dalle autorità britanniche per operare una distinzione fra tipologie di roccia molto simili prevede che il materiale classificato come ardesia «si possa fendere solo con uno scalpello affinché si sfaldi in lame e lastre ben definite». Se il materiale non ha questo clivaggio ardesiaco, non viene trattato alla stregua dell'ardesia ai fini dell'AGL, ossia non viene esentato. I materiali ai quali si riferisce la BAA sarebbero classificati come argillite e soggetti a tassazione.

(276)

Le autorità britanniche hanno preso nota delle informazioni trasmesse da diverse parti interessate, in riferimento a eventuali erronee dichiarazioni da parte di una cava particolare sui suoi prodotti, indicati come ardesia. Le autorità britanniche sostengono che se il materiale risponde al criterio utilizzato per determinare la presenza di ardesia, ossia si fende con lo scalpello, sia corretto classificarlo come ardesia ai fini dell'AGL. Tuttavia, le autorità britanniche fanno osservare che nel sito web della stessa cava è indicato che i prodotti normalmente ottenuti dall'ardesia che si sfaldano con lo scalpello sono prodotti d'importazione. La natura geologica del materiale di tale sito non è ancora stata verificata dalle autorità fiscali del Regno Unito (in prosieguo Her Majesty's Revenue and Customs o «HMRC»).

(277)

Poiché le modalità di ispezione dell'HMRC si basano su un approccio improntato alla valutazione del rischio e sono attivate qualora vi siano informazioni indicanti che una cava potrebbe non conformarsi correttamente al regime di tassazione, le autorità britanniche si sono impegnate a indagare sul caso e su tutti gli altri casi in cui la ricerca finalizzata al reperimento di elementi probatori per la Commissione desti perplessità sull'eventuale possibile erronea classificazione dei materiali. L'HRMC si è impegnata a richiedere o prelevare campioni geologici da tali siti. Se il materiale dovesse rivelarsi diverso dall'ardesia, questo sarà sottoposto a tassazione e si potrebbe configurare anche l'ipotesi di irrogare una sanzione per erronea descrizione del materiale.

(278)

Le autorità britanniche hanno inoltre dimostrato che nelle descrizioni commerciali delle rocce destinate alla vendita le cave possono scegliere di utilizzare una descrizione non corrispondente al criterio oggettivo seguito dall'HRMC ai fini fiscali.

(279)

Le autorità britanniche hanno verificato sia le informazioni riservate di natura fiscale che quelle di pubblico dominio relative a ciascuna delle cave che, a detta della BAA, producevano ardesia solo per l'uso come aggregato o che avrebbero classificato erroneamente i propri prodotti come ardesia allo scopo di beneficiare delle esenzioni fiscali. I risultati dell'indagine sono stati presentati alla Commissione e dimostrano che in effetti, potrebbero esserci stati dei problemi relativi all'attuazione del regime di tassazione nel caso di una cava in particolare. Le autorità britanniche si sono impegnate a verificare quali siano i materiali prodotti dalla cava in questione e se siano classificati correttamente come ardesia. Tuttavia, per quanto riguarda le restanti cave di cui si è rilevata l'attività, attuale o nel recente passato, non vi sono indicazioni che queste estraggano deliberatamente l'ardesia da impiegare come aggregato.

(280)

Va detto che la Commissione, nell'esaminare le informazioni trasmesse dalle autorità britanniche, ha tenuto conto del fatto che i prodotti speciali in ardesia per l'architettura sono tagliati su misura. Pertanto la Commissione ha ritenuto che le cave di ardesia dove la pietra da taglio sembra essere il prodotto principale vendono prodotti speciali per l'architettura (e quindi non aggregati), principalmente perché gli aggregati di ardesia sono il risultato dell'attività di frantumazione.

(281)

Le autorità britanniche hanno fornito dati statistici per corroborare quanto asserito, ovvero che l'ardesia non è andata a sostituire nelle vendite gli aggregati secondari, e che mentre la domanda di inerti frantumati, sabbie e ghiaie di qualità elevata ha subito un calo durante il periodo di imposizione della tassa sugli aggregati, le vendite di ardesia, argilla e scisto per la costruzione non sono aumentate dello stesso ordine di grandezza. Evidentemente, la proporzione delle vendite della prima è in linea con il calo della domanda. Le autorità britanniche hanno tratto la conclusione che l'ardesia, l'argilla e lo scisto non hanno sostituito su vasta scala gli inerti frantumati, le sabbie o le ghiaie di qualità elevata.

5.6.2.2.    Scisto

a)   Osservazioni ricevute da parte della BAA il 15 settembre 2014

(282)

Secondo la BAA, lo scisto può essere utilizzato come aggregato, ovvero impiegato come aggregato di bassa qualità, come indicato nella relazione (64). Scisto, argilla e argillite possono essere presenti come strato di copertura (overburden) dei giacimenti di roccia da destinare a inerti e possono essere venduti come materiale da riporto di scarsa qualità.

(283)

Secondo la BAA, lo scisto e l'argilla possono essere utilizzati come aggregati per fini specifici in cui non sono disponibili altre rocce, o non lo sono altrettanto, come ad esempio il rivestimento e la copertura di discariche o il rivestimento di laghetti e canali. La BAA aggiunge inoltre che gli impieghi portati ad esempio sono modi di utilizzare l'argilla e lo scisto come aggregati, proprio come lo sono i materiali utilizzati come strati drenanti o per la costruzione di opere di difesa marittima. La BAA sostiene che mentre lo scisto è estratto come sottoprodotto di argilla e carbone, esistono delle vaste zone del Regno Unito in cui giacimenti di scisto più duro e più maturo sono intercalati da filoni di arenaria.

(284)

La BAA sostiene che la varietà di scisto più dura, simile alle roccia dura, è sempre stata usata come aggregato, anche prima dell'introduzione dell'AGL. La BAA ha fornito l'esempio di una cava di scisto in attività dal 1981, che produce pietra da costruzione e per opere murarie, pietre da giardino e lastricati, oltre che materiale di risulta.

(285)

La BAA ha trasmesso un elenco di 20 cave di scisto e argilla ricavato dalla pubblicazione della British Geological Survey, la Directory of Mines and Quarries 2010 (Elenco delle cave e miniere 2010), le quali sfrutterebbero materiale esclusivamente come aggregati.

(286)

La BAA sostiene inoltre che alcune cave classificate come cave di «arenaria» nella Directory of Mines and Quarries 2010 pubblicata dalla BGS beneficiano effettivamente di un'esenzione dall'AGL in quanto si tratta delle cave di scisto che fanno parte del bacino scistoso della zona di Caithness in Scozia.

(287)

La BAA indica la presenza di molte cave a geologia mista, comprendenti lo scisto, che beneficiano dell'esenzione per quei materiali che consistono principalmente di scisto, in quanto lo scisto è frequente nel Regno Unito ed è spesso intercalato da giacimenti di altre rocce. La BAA cita l'esempio di una cava di estrazione di soli aggregati che grazie a ciò può beneficiare dell'esenzione.

(288)

LA BAA sostiene che le autorità britanniche non divulgano i nomi delle cave che beneficiano dell'esenzione dall'AGL, poiché producono principalmente ardesia o scisto. Tuttavia, per ragioni di riservatezza tali informazioni non potevano essere trasmesse alla BAA.

b)   Osservazioni ricevute da parte di Robert Durward della BAA il 17 gennaio 2014

(289)

LA BAA ritiene che l'argilla e lo scisto impiegati per prodotti ceramici e gesso non possano essere considerati materiali che si trovano in una situazione diversa da quelli soggetti a tassazione ai sensi dell'AGL alla luce delle sue finalità ambientali. La BAA afferma che tali materiali sono paragonabili a rocce, sabbie o ghiaie estratte per scopi di costruzione, in quanto sono state estratte a tal fine, e l'argilla e lo scisto sono rocce. Grandi quantità di argilla e scisto sarebbero impiegate per la fabbricazione di prodotti ceramici per l'edilizia. Si potrebbe ridurre l'estrazione di argilla usata per produrre laterizi utilizzando il calcestruzzo per l'edilizia prodotto con i sottoprodotti/materiali di scarto delle cave, che sono spesso soggetti a tassazione. Stando alla BAA, non tassare argilla e scisto utilizzati per i prodotti ceramici per l'edilizia intacca le finalità dell'AGL.

c)   Osservazioni ricevute da parte di Torrington Stone il 17 gennaio 2014

(290)

Secondo Torrington Stone, una delle cave di sua proprietà produce scisto come sottoprodotto dell'arenaria a grossi grani, il quale è di buona qualità e può essere impiegato per apportare massa volumetrica e come materiale di riporto. Una seconda cava estrae scisto come prodotto principale e arenaria come prodotto secondario, soggetto a tassazione. Torrington Stone sembra suggerire che i prodotti venduti (pietrisco, sottofondi, materiale derivante dall'asportazione di strati superficiali o riempimenti) possono essere ottenuti da tutti i materiali che estrae.

(291)

Dopo l'introduzione dell'AGL, le forze del mercato hanno provocato un aumento dei prezzi dello scisto.

(292)

Torrington Stone ha fornito altresì informazioni concernenti la cava di Venn, il cui sottoprodotto è uno scisto perfetto come materiale di riporto per i terrapieni, in concorrenza con un sottoprodotto tassato di una delle cave di Torrington Stone. Il prezzo del suddetto scisto alla consegna era di circa 3,50 GBP, comprensivo del trasporto che si stima pari a 3,00 GBP.

d)   Osservazioni ricevute da parte di Eunomia il 17 gennaio 2014

(293)

Le osservazioni ricevute da parte di Eunomia sono state trasmesse per conto di un consorzio di produttori britannici di aggregati secondari (ardesia, sterili di miniera e ceneri di combustione degli inceneritori).

(294)

Stando a Eunomia, gli sterili di miniera (di norma costituiti da scisto) da riutilizzare provengono da miniere situate in profondità, ancora attive, oppure da miniere situate in profondità che sono state chiuse/hanno cessato la produzione. Gli sterili di miniera sono prodotti derivati dal carbone estratto con metodi di coltivazione in profondità. Le caratteristiche qualitative degli sterili di miniera variano notevolmente da una miniera all'altra e a seconda delle fasi di estrazione, in base alla geologia degli strati al momento dell'estrazione. Data la non omogeneità delle caratteristiche degli sterili di miniera, il materiale è di bassa qualità e ha uno scarso valore di riutilizzo.

(295)

Eunomia sostiene che con gli sterili di miniera di norma non si ottiene un prezzo positivo. Tuttavia, poter collocare il materiale consente alla miniera di produzione di operare, preservando il territorio rurale dal degrado delle discariche. Secondo Eunomia, se non vi fosse la possibilità di commercializzare sterili di miniera a costo zero o a un prezzo competitivo, che rispecchia la qualità più scadente del materiale, non sussisterebbero altre opzioni finanziariamente valide per movimentare lo scisto di miniera e facilitare lo sviluppo edilizio. Eunomia indica inoltre che il costo di produzione degli sterili di miniera generati dall'estrazione, ipotizzando che vengano consegnati entro 5 km dal sito di estrazione, è pari a […] GBP per tonnellata per le miniere situate in profondità e ancora in attività, e di […] GBP per tonnellata per le miniere situate in profondità chiuse o che hanno cessato la produzione. Pertanto, l'imposizione dell'AGL pari a 2 GBP per tonnellata […] i costi. Risulterebbe pertanto economicamente più vantaggioso inviare lo scisto di miniera in discarica.

e)   Osservazioni ricevute dalla autorità britanniche

(296)

Le autorità britanniche ritengono che la logica che sottende all'esenzione dello scisto è che gran parte dello scisto non è utilizzata come aggregato. Invero, la maggior parte dello scisto non è generalmente adatta all'uso in quanto aggregato. Lo scisto di miglior qualità è impiegato nella produzione di laterizi, che essendo un processo ceramico, è esente dall'AGL. Qualsiasi sottoprodotto dello scisto estratto per la produzione di laterizi sarebbe dunque il sottoprodotto di un materiale estratto per usi diversi da quello come aggregato.

(297)

Le autorità britanniche ritengono che lo scisto faccia parte della stessa classe di rocce dell'argilla. Le argilliti possono trovarsi in forme che variano dalla tipologia morbida e plastica a quella dura. Sono le caratteristiche fisico-chimiche e la composizione mineralogica a determinarne l'uso più appropriato. A seconda del grado di fissilità (65), può essere difficile distinguere tra scisto e argilla, ad un estremo dello spettro, e tra scisto e ardesia, all'estremo opposto.

(298)

Le autorità britanniche affermano che lo scisto sia strettamente connesso con l'estrazione dell'argilla e che sia generato anche dall'estrazione del carbone. Come l'argilla, anche lo scisto può essere utilizzato nella produzione di laterizi per facciate a vista, rivestimenti e strutture (il 90 % della domanda di argilla per laterizi concerne la produzione di mattoni da destinare alla realizzazione di facciate a vista del mercato immobiliare nazionale), elementi di copertura per tetti e rivestimenti e per la produzione di canalizzazioni vetrificate per gli scarichi e le fognature. Se ne utilizzano enormi volumi per la produzione di cemento. Altri possibili usi comprendono il rivestimento e la copertura delle discariche, il rivestimento degli alvei di canali e laghetti, l'uso come materiale da riporto per la sistemazione delle aree verdi, nella produzione di aggregati leggeri per la produzione di blocchetti e come materiale di riempimento in generale nel settore edile.

(299)

Le autorità britanniche sostengono che lo scisto può essere impiegato come aggregato di scarsa qualità, nel caso più comune come materiale di ripiena e per apportare massa volumetrica negli strati di fondazione delle opere stradali. Alcuni tipi di scisto sono adatti anche alla produzione di aggregati leggeri, ma soltanto dopo un processo di lavorazione che prevede che il materiale sia sottoposto ad alte temperature. In alcune circostanze, le condizioni geologiche (la pressione e il calore) hanno dato luogo alla formazione di scisto più duro che, se soggetto a frantumazione, forma dei granuli più squadrati, che possono essere impiegati come aggregato di bassa qualità per talune applicazioni, come ad esempio il materiale di riempimento per costruzioni.

(300)

Stando alle autorità britanniche, essendo geologicamente simili, nelle statistiche nazionali del Regno Unito lo scisto e l'argilla sono raggruppati in un'unica categoria. Nel 2000, dei 10,838 milioni di tonnellate di argilla e scisto vendute nel Regno Unito, 7,880 milioni di tonnellate sono state utilizzate per la produzione di mattoni, tubature e piastrelle, mentre e 2,958 milioni di tonnellate di argilla e scisto sono state vendute per altri usi. Nel 2012, dei 5,497 milioni di tonnellate di argilla e scisto vendute in Gran Bretagna, 3,569 milioni di tonnellate sono state utilizzate per la produzione di mattoni, tubature e piastrelle. Le autorità britanniche affermano che giacché l'estrazione di argilla e scisto si è dimezzata tra il 2000 e il 2012 e la vendita di argilla e scisto per usi diversi dalla produzione di mattoni, tubature e piastrelle si è ridotta del 35 % nel 2012 rispetto al 2002, è difficile che l'introduzione della tassa abbia provocato un aumento dell'estrazione di scisto da impiegarsi specificamente come aggregato.

(301)

Le autorità britanniche sostengono che lo scisto ottenuto come materiale di scarto dall'estrazione del carbone è un sottoprodotto non voluto e non desiderabile. Di norma, esso è adatto all'impiego come materiale di riempimento per le costruzioni stradali o gli argini di contenimento e per questo è venduto a un prezzo irrisorio. Il prodotto di scarto viene generalmente smaltito in siti consolidati per la discarica oppure impiegato come materiale di ripiena supplementare, qualora sia presente una coltivazione a cielo aperto nelle vicinanze. Mentre lo stesso carbone è venduto approssimativamente a 50 GBP per tonnellata, lo scisto è venduto normalmente ad un prezzo molto basso, in media non più di 1 o 2 GBP per tonnellata, se la domanda proviene da luoghi prossimi al sito di estrazione. Si stima che i costi di produzione si aggirino fra 0,50 GBP e 2 GBP per tonnellata. A volte lo scisto viene ceduto gratuitamente agli acquirenti, purché questi si occupino del trasporto.

(302)

Analoghe considerazioni valgono per altri sterili di miniera, di norma utilizzati solo come aggregati di scarso valore, qualora la domanda provenga da luoghi prossimi al sito di estrazione.

(303)

Le autorità britanniche affermano che parte dello scisto ottenuto come sottoprodotto da altre attività di estrazione sia venduto come aggregato, ma generalmente il suo impiego come aggregato è economicamente vantaggioso solo quando la domanda proviene da luoghi prossimi al sito di estrazione, a causa dei costi di trasporto. Poiché lo scisto non è stato estratto per essere sfruttato commercialmente come aggregato, aggiungono le autorità britanniche, ed esso comprime la domanda di aggregati di nuova estrazione, l'esenzione sarebbe in linea con gli obiettivi ambientali, la natura e la logica stesse dell'AGL.

(304)

Le autorità britanniche riferiscono che argilla e scisto sono considerati appartenere a un'unica classe dalla BGS e dall'United Kingdom Minerals Yearbook (Annuario dei minerali del Regno Unito), la raccolta di dati effettuata ogni anno nel Regno Unito. Il prezzo medio di vendita, secondo l'Istituto nazionale di statistica, varia tra 2,52 GBP e 2,88 GBP per tonnellata. Nel 2012 i prezzi oscillavano tra 3,34 e 4,44 GBP per tonnellata.

(305)

Le autorità britanniche hanno fornito informazioni concernenti una cava di produzione di arenaria a grossi grani utilizzata per la produzione di asfalto per manti stradali. La cava produce e vende anche lo scisto che si trova frammisto agli strati di arenaria a grossi grani. La cava ha stimato che il costo di produzione dei prodotti derivati dallo scisto è pari a 6,31 GBP per tonnellata.

(306)

Per quanto concerne lo scisto utilizzato nei processi ceramici, le autorità britanniche hanno trasmesso le informazioni ricevute dalla British Ceramic Confederation (in prosieguo «BCC»), l'associazione di categoria del settore manifatturiero ceramico del Regno Unito. La BCC fa osservare che esiste una notevole variabilità nei costi di produzione dello scisto, in ragione di una serie di fattori. In generale, si stima che i costi varino tra […] e […] GBP per tonnellata di materiale estratto.

(307)

La BCC stima che il prezzo di vendita dello scisto da impiegare come aggregato sia compreso tra […] e […] GBP per tonnellata, e precisa inoltre che lo scisto potrebbe essere venduto sottocosto, in quanto la sua estrazione consentirebbe di esporre minerali di qualità elevata, idonei alla produzione di laterizi, ubicati al di sotto del giacimento di scisto in questione.

(308)

La BCC precisa inoltre che gran parte della produzione di laterizi ha luogo in siti collegati alle cave, e dunque il materiale non è prezzato. Tuttavia, in caso di vendita a terzi, il costo stimato sarebbe compreso tra […] e […] GBP per tonnellata, più i costi di trasporto. La BCC fa osservare che il prezzo di vendita dello scisto sarebbe inferiore a quello delle argille di qualità elevata.

(309)

Per quanto concerne l'esenzione dei materiali che consistono principalmente di carbone, lignite, ardesia e scisto, le autorità britanniche affermano che tale esenzione è necessaria, dal momento che questi minerali in natura non si presentano puri al 100 %.

(310)

Le autorità britanniche ritengono che lo scisto non sia estratto esclusivamente per essere impiegato come aggregato, precisando di aver indagato questo aspetto a seguito delle prime affermazioni avanzate dalla BAA a tal riguardo in occasione dei procedimenti tenutisi dinnanzi alle giurisdizioni dell'Unione. Le autorità britanniche sostengono di aver rilevato che lo scisto continua ad essere prodotto come sottoprodotto di altre attività estrattive, in particolare argilla, carbone e calcare. Stando alle autorità britanniche, nessuno dei documenti presentati dalla BAA alle istanze giuridiche dell'Unione o alla Commissione, prima dell'adozione della decisione di avvio, avrebbe comprovato l'esistenza di cave che estraggono lo scisto e l'argilla come aggregati primari.

(311)

La Commissione ha invitato le autorità britanniche a trasmettere informazioni relative ai prodotti di quattro cave menzionate nelle osservazioni di una parte interessata, le quali si sarebbero aggiudicate diversi contratti unicamente grazie all'esenzione, e che forniscono lo stesso tipo di prodotti che le cave della parte interessata, soggette alla tassa, avrebbero potuto fornire. Una di queste quattro cave avrebbe altresì ottenuto la concessione per lo sfruttamento dello scisto. Le autorità britanniche hanno appurato che tutte le quattro cave erano state registrate ai fini dell'AGL e hanno pagato la tassa fin dal momento della sua introduzione, nel 2002. Tali cave venderebbero (66) pietre, sabbia, ghiaia, aggregati che comprendono prodotti riciclati e prodotti del calcestruzzo, aggregati di roccia dura, aggregati e filler, materiali da costruzione, aggregati decorativi e lastre di arenaria e, rispettivamente, sabbia, ghiaia e altri aggregati. Non è stata riscontrata alcuna indicazione che tali cave abbiano beneficiato di un'esenzione per lo scisto.

(312)

Le autorità britanniche hanno inoltre preso in considerazione le otto cave citate nella banca dati della BGS come esempio di cave che estraggono lo scisto da impiegarsi come aggregato. Esse affermano che almeno alcune di tali cave estraggono altri prodotti oltre allo scisto. Pertanto, sembra che le autorità britanniche non siano state in grado di individuare in via definitiva cave che estraessero scisto da utilizzare esclusivamente come aggregato.

(313)

Le autorità britanniche precisano che lo scisto beneficia dell'esenzione anche quando è un sottoprodotto di aggregati soggetti a tassazione. Lo scisto, ad esempio, può essere ricavato come sottoprodotto inevitabile dell'estrazione di calcare o arenaria a grossi grani. Le autorità britanniche sostengono che lo scisto sia un materiale meno pregiato del calcare, e che non sia idoneo per una vasta gamma di usi come aggregato. Le autorità britanniche ritengono che lo scisto ottenuto come sottoprodotto sia stato esentato, in linea con l'obiettivo ambientale della tassa, per consentire alle cave che lo producono come sottoprodotto di venderlo come sostituto di altri aggregati di nuova estrazione, per quella gamma limitata di applicazioni per cui è idoneo. Se il materiale fosse stato originariamente tassato come il calcare, le cave non avrebbero potuto vendere lo scisto di scarto.

(314)

Stando alle autorità britanniche, poiché generalmente lo scisto può essere utilizzato solo per alcune limitate e specifiche applicazioni in quanto aggregato ed è economicamente vantaggioso impiegarlo come tale solo quando la domanda proviene da luoghi vicini al sito di estrazione, è altamente improbabile che nei pressi di una cava che estrae principalmente altri tipi di aggregato (ad esempio, l'arenaria a grossi grani) si crei una domanda di scisto tale da incentivare l'estrazione di un altro aggregato soggetto a tassazione per accedere al sottoprodotto dello scisto non tassato. Le autorità britanniche sostengono di non essere a conoscenza di alcun caso in cui si sia verificata tale circostanza o di siti in cui potrebbe verificarsi in futuro.

(315)

Per replicare alle osservazioni trasmesse alla Commissione da una parte interessata, secondo cui i materiali primari estratti nel sito di Vyse Quarry, nel Devon settentrionale (di proprietà di Torrington Stone) sarebbero argillite e scisto da impiegare come aggregati, le autorità britanniche si interrogano sul fatto che lo scisto sia effettivamente il materiale primario di detta cava, in quanto il loro sito web descrive in dettaglio i prodotti di arenaria di qualità elevata, specificando che «Braunton Aggregates è universalmente riconosciuta per la straordinaria qualità e durata della gamma di prodotti di arenaria che fornisce: dai pezzi speciali in pietra lavorata, i conci per muretti, il pietrisco per giardini e pietre per i giardini di roccia, ai materiali fini di vaglio e grossi, da ripiena.» Nell'elenco delle miniere e cave del 2010 pubblicato dalla British Geological Survey, Beam Quarry figura come produttore di «arenaria, formazioni carbonifere di Bude». Le autorità britanniche non concordano sul fatto che Vyse Quarry sia pertanto una prova del fatto che lo scisto sia estratto deliberatamente per essere impiegato come aggregato.

(316)

Stando alle autorità britanniche, per quanto riguarda lo scisto, l'HMRC segue il criterio descritto nella relazione, secondo cui tale materiale deve «sfaldarsi facilmente (con un temperino) in lamelle di qualche millimetro di spessore». I materiali che si sfaldano in lastre di qualche centimetro (e sono quindi più adatti ad essere impiegati come aggregati) sono classificati come argillite e soggetti a tassazione. LA BAA sostiene nelle proprie osservazioni che diverse cave estraggono esclusivamente del materiale classificato come scisto ai fini fiscali, che poi vendono come aggregato. Le autorità britanniche indicano che qualora vi fossero prove documentali sostanziali di un'erronea descrizione della roccia come scisto ai fini dell'esenzione dall'AGL, l'HMRC avvierebbe delle indagini per un'eventuale frode fiscale.

(317)

Stando alle autorità britanniche, tutte le attività di verifica fiscale avviate da HMRC si basano sul rischio, il che sta a indicare che i controlli non sono effettuati per tutte le imprese registrate presso l'HMRC fintanto che non sussistano ragioni per chiedere chiarimenti in merito alle dichiarazioni dei redditi presentate all'HMRC. Le autorità britanniche sono consapevoli del rischio che alcune cave possano trarre beneficio dalle esenzioni dall'AGL descrivendo in modo non corretto i materiali che producono. L'HMRC effettua dei controlli per verificare che l'AGL venga applicata correttamente e conduce delle indagini qualora vi siano prove di una non corretta descrizione dei materiali.

(318)

Le autorità britanniche hanno condotto un esame della documentazione fiscale riservata, e delle informazioni di pubblico dominio relative alle cave che, secondo la BAA produrrebbero argilla e scisto da utilizzare unicamente come aggregati o che avrebbero descritto erroneamente i propri prodotti come scisto per beneficiare dell'esenzione, trasmettendo quindi alla Commissione le risultanze dei controlli effettuati su ognuna delle cave in oggetto. Dai controlli è emerso che per una cava potrebbero effettivamente essersi verificati dei problemi relativi all'attuazione del regime di tassazione e le autorità britanniche si sono impegnate a indagare su questo aspetto. Per quanto riguarda le restanti cave di cui si è rilevata l'attività, attuale o nel recente passato, non vi sono indicazioni che queste estraggano appositamente lo scisto o l'argilla da impiegare come aggregati. Tuttavia, dalle informazioni pervenute alla Commissione emerge che almeno quattro o cinque cave (67) beneficiano dell'esenzione, benché il loro prodotto principale sia la pietra da taglio e lo scisto rappresenti un prodotto di cava supplementare.

5.6.2.3.    Carbone

a)   Osservazioni ricevute dalle autorità britanniche

(319)

Stando alle autorità britanniche, il carbone è una roccia sedimentaria combustibile. Il carbone britannico presenta un elevato tenore di zolfo ed è utilizzato quasi esclusivamente per alimentare le centrali elettriche a carbone dotate di sistemi di desolforazione dei gas di combustione, anche se esiste un limitato consumo interno. Tutto il carbone da coke (impiegato negli altiforni per la produzione di acciaio) è attualmente d'importazione. Il carbone non è adatto all'uso come aggregato.

(320)

Stando alle autorità britanniche, nelle miniere di carbone a cielo aperto, l'overburden (68) e gli strati di materiale presenti fra un filone di carbone e l'altro sono estratti separatamente dalle vene carbonifere e dalle argille refrattarie presenti alla base di alcuni filoni. L'argilla refrattaria, che è un sottoprodotto dell'estrazione del carbone, è ricavata separatamente e venduta a un prezzo pari a circa il 10 % del prezzo del carbone, principalmente come colorante per la fabbricazione di laterizi. In tutti i casi, l'overburden, il materiale di sterro estratto fra una filone e l'altro e gli scarti di lavorazione dei materiali (ad esempio, per abbattere il tenore di ceneri o di altre impurità) vengono ricollocati nel punto di estrazione.

(321)

Le autorità britanniche affermano che tutte le miniere sotterranee lavorano il carbone estratto negli impianti di separazione gravimetrica. Gli scarti di lavorazione sono quindi inviati in discarica e consolidati. Le discariche storiche sono in generale oggetto di riqualificazione del paesaggio e ricoperte di vegetazione per ridurre l'impatto visivo. Qualora siano presenti nelle vicinanze coltivazioni a cielo aperto di carbone e/o altri minerali, il materiale di scarto a volte è utilizzato come ulteriore materiale di ripiena dei vuoti lasciati dall'attività estrattiva.

(322)

Stando alle autorità britanniche, parte del materiale di sterro o di scarto della produzione di carbone può essere impiegata come aggregato a basso tenore, ad esempio come materiale di riempimento per apportare massa volumetrica o per la costruzione di argini di contenimento. Gli scarti hanno una granulometria fine che non li rende adatti, dal punto di vista ingegneristico, all'impiego in edilizia.

(323)

Le autorità britanniche affermano che non vi siano prove documentali che le cave britanniche estrarrebbero carbone al solo scopo di ottenere degli aggregati. Esse precisano che l'AGL è stata concepita per garantire che il materiale costituito interamente dagli scarti derivanti dall'estrazione del carbone non sia tassato. I filoni di soli aggregati oggetto di coltivazione da parte del gestore per raggiungere il giacimento di carbone producono materiale che è soggetto all'AGL.

5.6.2.4.    Lignite

a)   Osservazioni ricevute dalle autorità britanniche

(324)

Stando alle autorità britanniche, la lignite è un materiale intermedio fra la torba e il carbone. L'unico giacimento importante di lignite in Gran Bretagna si trova nel Devon, dove è estratta come sottoprodotto della coltivazione di argilla plastica. Se ne vendono piccole quantità da impiegare in orticoltura. Vi sono importanti giacimenti di lignite nell'Irlanda del Nord, che però non sono oggetto di sfruttamento commerciale a causa di una forte opposizione a livello locale. La lignite non è adatta all'uso come aggregato, soprattutto in ragione dell'alto tenore di umidità e di materiale volatile.

5.6.2.5.    Valutazione della Commissione

5.6.2.5.1.   Ardesia

(325)

Sebbene l'ardesia sia un aggregato ai sensi della sezione 17(1) del Financial Act 2001, dalle osservazioni delle autorità britanniche e delle parti interessate si evince che l'ardesia è estratta per ottenere prodotti per l'architettura e pezzi tagliati su misura che hanno prezzi molto più alti rispetto al materiale venduto come aggregato. Dal punto di vista economico non avrebbe senso coltivare le cave al solo fine di estrarre ardesia da impiegare come aggregato, poiché questo materiale, in ragione delle sue proprietà, non è adatto nella maggior parte dei casi ad essere impiegato come aggregato di qualità elevata, bensì come aggregato di scarsa qualità. I metodi di estrazione, inoltre, sono molto più onerosi rispetto a quelli normalmente impiegati per l'estrazione degli aggregati, e voler produrre aggregati con una modalità così onerosa sarebbe privo di logica economica. A titolo di esempio, il costo di produzione degli aggregati di ardesia è compreso tra 5,7 GBP e 6,5 GBP per tonnellata, mentre il prezzo di vendita arriva fino a 6,42 GBP per tonnellata.

(326)

Il materiale utilizzato per produrre ardesia di qualità elevata presenta un fronte di taglio che corrisponde alle modalità di estrazione: le pesanti lastre di ardesia sono ricavate tramite taglio intergranulare a sega per ottenere le dimensioni volute, quindi vengono di norma sfaldate a mano lungo il piano naturale della roccia (con scalpello e mazza). In tal caso, l'ardesia beneficia di una procedura di esenzione ai sensi della sezione 18(2)(a) del Finance Act 2001, nonché di un credito d'imposta ai sensi della sezione 30.

(327)

LA BAA e varie altre parti interessate sostengono che i piani per tavoli, le pietre murarie e i conci per muretti sono impieghi degli aggregati e che le cave che producono tali materiali come prodotti principali dovrebbero essere soggette a tassazione. La logica di questa posizione è che la struttura dei prodotti di tali cave non è diversa da quella delle cave di roccia (quali il granito o l'arenaria) che producono egualmente pietre murarie in via prioritaria e quindi gli aggregati secondari di scarso valore.

(328)

A differenza di altri aggregati, come il calcare, l'ardesia comporterebbe un processo di estrazione in profondità, il che la renderebbe più onerosa rispetto ai costi affrontati da una normale attività di cava. Le autorità britanniche e le parti interessate hanno sottolineato che esiste una differenza significativa tra le normali cave di aggregati (come il granito, l'arenaria e il calcare) e le cave di ardesia e che il diverso regime fiscale è pienamente giustificato.

(329)

LA BAA e diverse parti interessate sostengono che vi siano cave di ardesia che non producono prodotti speciali per l'architettura ma che sfruttano appositamente l'ardesia per la produzione di aggregati. Esisterebbero inoltre cave che rivendicano l'esenzione in quanto produttrici di ardesia ma che, di fatto estraggono un materiale che non possiede le caratteristiche di clivaggio ardesiaco o è classificato in modo errato.

(330)

A questo proposito la Commissione fa osservare, in primo luogo, che stando alle autorità britanniche non vi sono indicazioni dell'esistenza di cave che estraggano appositamente l'ardesia da impiegare come aggregato. Invero, salvo chiara prova contraria, non ci si sarebbe potuti aspettare che le autorità britanniche dimostrassero la non sussistenza di un fatto, ossia che non vi sono cave che estraggono appositamente l'ardesia da impiegare come aggregato. Nei casi in cui la Commissione ha ricevuto indicazioni di cave che sfrutterebbero l'ardesia appositamente da impiegare come aggregato, ha chiesto alle autorità britanniche di trasmettere informazioni in merito alle stesse cave. Tali informazioni dimostrano che nessuna delle cave sfrutta appositamente e principalmente l'ardesia per impiegarla come aggregato. Le informazioni hanno unicamente sollevato incertezze in merito alla classificazione dei prodotti che una particolare cava ha indicato come ardesia, su cui le autorità britanniche si sono impegnate a indagare. L'eventuale classificazione erronea dei materiali costituirebbe un abuso rispetto all'AGL e non una questione inerente gli aiuti di Stato.

(331)

In secondo luogo, come summenzionato al considerando (169), la Commissione ritiene che i messaggi pubblicitari con cui le cave descrivono i propri prodotti per attrarre clientela non siano del tutto pertinenti per la valutazione dell'utilizzo dei materiali ai fini dell'AGL. Le stesse autorità britanniche non tengono conto di tali descrizioni nell'applicazione del regime fiscale.

(332)

Il criterio adottato dalle autorità britanniche per verificare se il materiale estratto da una particolare cava sia effettivamente ardesia, sulla base di quanto previsto dalla relazione (69), è la verifica che questo «si possa fendere solo con uno scalpello affinché si sfaldi in lame e lastre ben definite». Di conseguenza, qualora vi fossero cave che sostengono di produrre ardesia e per questo beneficiano dell'esenzione, ma che in realtà producono materiale che non presenta il clivaggio ardesiaco necessario, come asserito dalla BAA, tali cave avrebbero abusivamente omesso di dichiarare la loro assoggettabilità ai fini del pagamento dell'AGL. Ciò costituirebbe un problema rispetto all'attuazione del regime di tassazione sul quale l'HMRC dovrebbe indagare nell'ipotesi di frode. Le autorità britanniche si sono impegnate a indagare sulla cava summenzionata e su tutti gli altri casi in cui la ricerca finalizzata al reperimento di elementi probatori per la Commissione desti perplessità sull'eventuale possibile erronea classificazione dei materiali. Se il materiale dovesse rivelarsi diverso dall'ardesia, questo sarà sottoposto a tassazione e al pagamento di una sanzione.

(333)

In conformità con le risultanze del Tribunale (70), l'inserimento di taluni materiali nel campo di applicazione della tassa dipende «solo dal loro sfruttamento effettivo e realizzatosi in quanto aggregati». Per quanto riguarda l'ardesia di nuova estrazione, tale principio può essere interpretato nel senso che, se non sussistono prove documentali di cave che estraggono appositamente l'ardesia da impiegare come aggregato, l'ardesia non è paragonabile ai materiali sottoposti a tassazione e quindi l'esenzione relativa all'ardesia rientra nei principi generali dell'AGL.

(334)

È stato dimostrato alla Commissione che l'ardesia non viene estratta appositamente per essere impiegata come aggregato, ma per ottenere prodotti decorativi e elementi tagliati su misura.

(335)

La Commissione conclude pertanto che l'ardesia di recente estrazione si trova in una situazione di fatto e di diritto diversa da quella dei materiali tassati e quindi non rientra nell'ambito di applicazione della tassa secondo i principi che sottendono all'AGL.

(336)

Mentre si evince dalle osservazioni trasmesse che solo una piccola parte (circa il 5 %) del materiale estratto dalle cave di ardesia risponde ai requisiti di qualità per essere utilizzato nella produzione di lastre tagliate su misura destinate all'impiego in architettura e quindi non da utilizzarsi come aggregato, la parte restante di materiale estratto è un sottoprodotto o uno scarto dell'ardesia, che può quindi essere utilizzato come aggregato (l'esenzione dei residui di ardesia è valutata nella sezione 5.6.4 di seguito).

(337)

Tuttavia, poiché il sottoprodotto di ardesia derivato dall'estrazione è un fenomeno inevitabile del processo di estrazione dell'ardesia di qualità elevata da utilizzare per la produzione di elementi decorativi e pezzi tagliati su misura per il settore edilizio, che non può essere generato con l'estrazione di altri materiali, la sua esenzione contribuisce al conseguimento dell'obiettivo dell'AGL. Essa può in effetti contribuire a dirottare la domanda di materiali da usare come aggregati dal materiale di recente estrazione verso il sottoprodotto di ardesia. Inoltre, non sussiste il rischio che l'esenzione possa incentivare nuove attività estrattive dell'ardesia, considerati gli alti costi dell'estrazione che possono essere recuperati soltanto qualora l'ardesia venga utilizzata a fini decorativi e per tagli su misura. Ciò è stato confermato anche dalla diminuzione del numero di cave di ardesia in attività dall'introduzione dell'AGL (da 43 a 32), come indicato dalle autorità britanniche (71).

(338)

La Commissione fa osservare che potrebbe presentarsi in natura un'ardesia che non sia pura al 100 % e che comunque soddisfi il criterio di fendersi solo con uno scalpello affinché si sfaldi in lame e lastre ben definite. Le autorità britanniche hanno ritenuto l'esenzione dovesse riguardare anche il materiale consistente principalmente di ardesia.

(339)

La Commissione considera pertanto che dal momento che non sono state fornite prove documentali che tale materiale composto principalmente di ardesia sia estratto appositamente per l'impiego come aggregato, lo stesso ragionamento addotto per i materiali che consistono interamente di ardesia sia d'applicazione anche per i materiali che consistono principalmente di ardesia e che si trovano nella situazione descritta al considerando 338.

(340)

Pertanto, l'esenzione di cui alla sezione 17(4)(a) del Finance Act 2001 concessa al materiale che consiste interamente o principalmente di ardesia, o che fa parte di qualsivoglia materiale composto di ardesia, non deroga ai principi di tassazione normale dell'AGL.

5.6.2.5.2.   Scisto

(341)

Poiché lo scisto è una roccia e quindi un aggregato ai sensi della sezione 17(1) del Finance Act 2001, la sua esenzione dall'AGL non costituisce una deroga al principio di tassazione normale sotteso all'AGL, qualora lo scisto non sia estratto appositamente per essere impiegato come aggregato. In quest'ultimo caso, l'esenzione sarebbe giustificata solo nel caso in cui esso contribuisse al conseguimento dell'obiettivo ambientale dell'AGL, ossia operare un dirottamento della domanda.

(342)

Le osservazioni delle parti interessate e quelle delle autorità britanniche hanno messo in evidenza diverse modalità di utilizzo dello scisto come aggregato, principalmente come aggregato di scarsa qualità da utilizzare come materiale di riempimento o per apportare massa volumetrica alle fondazioni sotto il manto stradale o come materiale da riporto per gli argini.

(343)

Inoltre, la Commissione fa osservare che lo scisto è spesso intercalato all'arenaria o altri materiali tassati. In questi casi si può ritenere che lo scisto sia estratto appositamente insieme con i suddetti materiali per essere sfruttato commercialmente come aggregato.

(344)

Le stesse autorità britanniche hanno affermato che i materiali estratti per essere utilizzati come aggregati, o che sono generati come sottoprodotti di un processo che mira alla produzione di aggregati per lo sfruttamento commerciale, si trovano in una situazione di fatto diversa da quella dei materiali esentati. Pertanto, lo scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato si trova in una situazione di fatto diversa da quella dei materiali esentati, così come tutti i materiali di nuova estrazione soggetti a tassazione. Pertanto, non sussisterebbero motivazioni a sostegno dell'esenzione di un dato materiale dall'AGL, qualora questo fosse estratto deliberatamente per essere usato come aggregato.

(345)

Le autorità britanniche hanno dimostrato che la maggior parte dello scisto estratto non è usato come aggregato, in quanto in gran parte non è in genere adatto a tale scopo. L'uso di maggior valore dello scisto è quello della fabbricazione di laterizi, che è un processo ceramico.

(346)

Sulla base delle informazioni ricevute dalle parti interessate, la Commissione fa rilevare che lo scisto di recente estrazione può essere utilizzato come aggregato, sebbene non diffusamente, e al contrario di quanto accade nell'estrazione di ardesia, non vi sono prodotti speciali di valore elevato derivanti dalla lavorazione dello scisto che potrebbero comportare un'esenzione. Inoltre, lo scisto stesso è un materiale le cui caratteristiche variano notevolmente da un sito di estrazione all'altro.

(347)

La Commissione prende atto di quanto asserito dalle autorità britanniche, come riportato al considerando 297, secondo cui lo scisto fa parte della stessa classe di rocce dell'argilla, per quanto la tipologia di scisto più duro possa essere ricondotta alla stessa classe dell'ardesia.

(348)

Inoltre, a differenza dell'argilla, alcuni tipi di scisto possono essere e sono utilizzati per apportare massa volumetrica nelle opere di costruzione senza subire processi di trasformazione fisica (considerando 299).

(349)

In primo luogo, le osservazioni delle parti interessate ricevute dalla Commissione dimostrano che lo scisto può essere ed è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato. Il prezzo dello scisto può variare fra […] GBP e 4,44 GBP (cfr. i considerando 292, 304 e 307), di cui in taluni casi, 3 GBP costituiscono il costo del solo trasporto dello scisto. La Commissione osserva tuttavia di non aver ricevuto informazioni relativamente alla formazione del prezzo dello scisto estratto come prodotto principale dell'attività di cava, ma soltanto per quello dello scisto estratto come sottoprodotto di altri materiali.

(350)

Per quanto concerne le attività di nuova estrazione dello scisto, la Commissione ha ricevuto prove documentali concernenti almeno quattro o cinque cave (72) a riprova del fatto che queste estrarrebbero scisto principalmente per l'uso come aggregato. Come indicato al considerando 318, per replicare all'elenco di cave che, secondo la Directory of Mines and Quarries 2010 pubblicata dalla BGS e trasmessa dalla BAA, estrarrebbero principalmente lo scisto per lo sfruttamento commerciale di aggregati di scisto, la Commissione ha invitato le autorità britanniche a trasmettere informazioni relative a tali cave sulla base di documentazione fiscale riservata. Ciò ha permesso di rilevare che quattro o cinque (72) cave sono registrate come beneficiarie dell'esenzione dello scisto pur producendo pietre da taglio e scisto da utilizzare come aggregato. Le autorità britanniche hanno spiegato che poiché le cave producono pietre da taglio, lo scisto deve intendersi come sottoprodotto delle pietre da taglio e quindi può correttamente beneficiare dell'esenzione. Tuttavia, la Commissione non può accogliere tale motivazione. Come indicato nei considerando da 151 a 158, i sottoprodotti della pietra da taglio non sono esenti da tassazione ai sensi dell'AGL. Inoltre, tutte le cave di aggregati produrrebbero pietre da taglio se sussistesse la domanda e la roccia consentisse questo tipo di lavorazione. Eppure, ciò non significa che posto che vi fosse la domanda e un senso dal punto di vista economico, le stesse cave non produrrebbero principalmente aggregati nel caso non ci fosse la domanda di pietra da taglio. Pertanto tali cave andranno considerate cave che estraggono appositamente lo scisto da usare come aggregato.

(351)

La Commissione rileva una discrepanza nella documentazione ricevuta. Le osservazioni trasmesse da Torrington Stone si riferiscono alle attività di estrazione e commercializzazione di aggregati di scisto come prodotto primario di una delle cave di sua proprietà (Vyse Quarry). Eppure, secondo le autorità britanniche detta cava non produce affatto scisto, stando a come la stessa presenta i prodotti nel suo sito web. La Commissione fa osservare che lo scisto è menzionato nel sito web di Vyse Quarry, non nella descrizione dei suoi prodotti, ma nelle specifiche tecniche dei diversi prodotti estratti (73).

(352)

Inoltre, trattandosi di osservazioni trasmesse dalla stessa cava, la Commissione è tenuta a prenderle in considerazione. Il materiale prodotto dalla cava potrebbe essere stato erroneamente classificato come scisto, ma è la cava stessa a dichiarare di beneficiare dell'esenzione per lo scisto. Le autorità britanniche hanno altresì dichiarato in diverse occasioni di non tener conto, ai fini dell'AGL, del modo in cui una cava presenta i propri prodotti al pubblico. Non si è fatta menzione alcuna di eventuali prove geologiche effettuate presso la cava in questione.

(353)

Sulla base delle informazioni e delle prove documentali disponibili, la Commissione ritiene che lo scisto di recente estrazione si trovi in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altri materiali soggetti a tassazione.

(354)

Le autorità britanniche non hanno dimostrato che l'esenzione dello scisto di recente estrazione da utilizzare come aggregato possa essere giustificata con l'obiettivo del «dirottamento della domanda» dell'AGL. In effetti, l'esenzione consente quanto meno di continuare a estrarre lo scisto da utilizzare come aggregato, e in questo senso va in deroga al principio di tassazione normale dell'AGL e quindi è contraria agli obiettivi della stessa.

(355)

L'esenzione degli scarti derivanti dall'estrazione di scisto è valutata di seguito nella sezione 5.6.4.

(356)

La Commissione fa osservare, tuttavia, che lo scisto generato come sottoprodotto dell'estrazione di carbone beneficia non solo dell'esenzione ai sensi della sezione 17(4)(a), ma anche di un'esenzione ai sensi della sezione 17(3)(f) del Finance Act 2001. Come meglio indicato di seguito al considerando 367 della presente decisione, il carbone non è un aggregato e non può essere utilizzato come tale.

(357)

Lo scisto generato come sottoprodotto inevitabile dell'estrazione del carbone è adatto all'uso come aggregato e pertanto rientra nell'ambito di applicazione della tassazione normale ai sensi dell'AGL. La sua esenzione può essere però giustificata dall'obiettivo di «dirottare la domanda» dell'AGL. Inoltre, in ragione del suo valore, sembra molto improbabile che lo scisto esentato in quanto sottoprodotto possa provocare un'intensificazione dei volumi di carbone estratti, in quanto ciò non avrebbe alcun senso dal punto di vista economico.

(358)

Inoltre, poiché lo scisto, come l'argilla, è utilizzato soprattutto nella produzione di tubature, piastrelle e laterizi, che sono prodotti ceramici, esso ha diritto al credito fiscale riconosciuto ai prodotti ceramici ai sensi della sezione 30(1)(c) del Finance Act 2001. Non trattandosi in questo caso di uso come aggregato e poiché i materiali usati nei processi ceramici subiscono notevoli trasformazioni dal punto di vista fisico, ossia vengono fusi per ottenere un prodotto duro, duraturo e resistente agli agenti atmosferici, lo scisto utilizzato nei processi ceramici dovrebbe beneficiare dell'esenzione dall'AGL. Nella decisione di avvio, la Commissione ha già indicato di ritenere che le esenzioni relative a processi industriali e agricoli (di cui alla sezione 30(1)(c)] sono coerenti con i principi di tassazione normale dell'AGL (considerando 137).

(359)

La Commissione rileva che la BAA e altre parti interessate hanno indicato nelle loro osservazioni che i materiali usati per la produzione di laterizi non dovrebbero beneficiare dell'esenzione. Le autorità britanniche, tuttavia, hanno dimostrato che i laterizi e altri prodotti derivanti dai processi ceramici non sono destinati ad essere impiegati come aggregati. I laterizi sono il risultato di un lungo processo di fabbricazione, tramite il quale nei forni lo scisto o l'argilla sono portati a temperature molto elevate (oltre i 1 000 °C) che ne modificano la struttura e consentono di ottenere un manufatto solido e duraturo. Altri prodotti ceramici sono sottoposti ad analogo trattamento termico all'interno di un forno, per ottenere prodotti di forme diverse, ad esempio tubature o piastrelle.

(360)

La produzione di laterizi non è finalizzata ad apportare massa volumetrica come avviene con gli inerti frantumati: essi sono prodotti per essere impilati in modo ordinato per la costruzione di una parete.

(361)

Sulla base delle considerazioni suesposte, la Commissione conclude che l'uso dello scisto in un processo ceramico può godere di esenzione dall'AGL, in quanto esso non rappresenta un uso dello scisto come aggregato.

(362)

Lo scisto può inoltre sostituire l'argilla, le scorie o altri materiali come fonte di silicati di alluminio nella produzione di cemento. Esso è miscelato con il calcare in un processo esente dall'AGL. L'uso del calcare, o del calcare con altri materiali per la produzione di cemento è esente dalla tassa ai sensi della sezione 18(2)(c) del Finance Act 2001, in quanto le proprietà chimiche del materiale sono rilevanti a tale fine (con il calcare che apporta il silicato di calcio e l'argilla o lo scisto che apportano i silicati di alluminio). Di conseguenza, lo scisto usato nella produzione di cemento insieme al calcare dovrebbe beneficiare dell'esenzione ai sensi di detta sezione del Finance Act 2001. Nella decisione di avvio, la Commissione ha già ritenuto che le esenzioni relative a tale processo fossero in linea con i principi di tassazione normale dell'AGL (considerando 90).

(363)

Per richiedere l'esenzione dall'AGL, i produttori di scisto devono dimostrare quali usi avessero i materiali composti interamente o principalmente di scisto.

(364)

Lo scisto, per esempio, è anche un sottoprodotto inevitabile dell'estrazione dell'argilla. In questo caso, e qualora lo scisto non benefici già di un'altra esenzione o di uno sgravio, si potrebbe valutare se lo scisto generato non possa beneficiare di un'esenzione ai sensi dell'AGL, non essendo stato estratto appositamente per essere impiegato come aggregato. L'esenzione sarebbe in linea con i principi dell'AGL, in quanto si applicherebbe allo scisto generato come sottoprodotto inevitabile di un materiale che non è un aggregato, né è utilizzato come tale, e che potrebbe essere utilizzato per sostituire aggregati di recente estrazione.

(365)

Per quanto concerne lo scisto generato come sottoprodotto dell'estrazione recente di altri materiali tassati, come ad esempio l'arenaria a grossi grani o il calcare, la Commissione rileva che l'esenzione opera una distinzione fra lo scisto e altri materiali soggetti a tassazione. Va chiarito, tuttavia, se questa differenziazione fiscale possa essere giustificata dall'obiettivo dell'AGL. Per quanto l'esenzione possa comportare un incremento dell'utilizzo dello scisto come sottoprodotto da impiegare come aggregato a scapito di altri sottoprodotti non esentati, la Commissione non ha ricevuto da parte delle autorità britanniche o delle parti interessate alcuna prova documentale a sostegno del fatto che l'esenzione contribuisca al conseguimento dell'obiettivo dell'AGL, volto alla riduzione dell'estrazione di nuovo materiale da utilizzare come aggregato.

(366)

La Commissione ritiene pertanto che i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto e che sono appositamente estratti per essere utilizzati come aggregati, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati, si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli altri aggregati soggetti a tassazione alla luce del principio di tassazione normale dell'AGL e del suo obiettivo ambientale. Pertanto, l'esenzione è selettiva de facto.

5.6.2.5.3.   Carbone

(367)

La documentazione ricevuta congiuntamente da parte delle autorità britanniche e della BAA, insieme con le informazioni trasmesse in altre occasioni dalle autorità britanniche, confermano che il carbone non è un aggregato, né può essere utilizzato come tale. Il carbone non si trova quindi in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altri materiali soggetti all'AGL in linea con gli obiettivi della stessa. Lo stesso dicasi per i materiali composti principalmente da carbone, per quei casi in cui il carbone estratto non presenta una composizione geologica pura.

5.6.2.5.4.   Lignite

(368)

La documentazione ricevuta congiuntamente da parte delle autorità britanniche e della BAA, insieme con le informazioni trasmesse in altre occasioni dalle autorità britanniche, confermano che la lignite non è un aggregato, né può essere utilizzata come tale. La lignite non si trova quindi in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altri materiali soggetti alla tassa dell'AGL, in linea con gli obiettivi della stessa. Lo stesso dicasi per i materiali composti principalmente da lignite, per quei casi in cui la lignite estratta non presenta una composizione geologica pura.

5.6.3.   ESENZIONE DI AGGREGATI CHE CONSISTONO INTERAMENTE DI SCARTI, MATERIALE DI SCARTO O ALTRI SOTTOPRODOTTI, FATTA ECCEZIONE PER L'OVERBURDEN, DERIVATI DALL'ESTRAZIONE, O DA ALTRE FORME DI SEPARAZIONE DA QUALSIVOGLIA QUANTITÀ DI CAOLINO O ARGILLA PLASTICA [SEZIONE 17(3)(e) E SEZIONE 17(3)(f)(ii)].

(369)

Con la documentazione trasmessa alla Commissione prima della decisione di avvio, le autorità britanniche hanno precisato che il caolino (noto anche come china clay(74) e l'argilla plastica (75) sono minerali pregiati. Essi di norma non sono estratti per essere utilizzati come aggregati. Gli scarti, composti da rocce residue e sabbia, sono un sottoprodotto inevitabile del processo di estrazione. Gli scarti di caolino possono essere utilizzati nella costruzione di argini e come materiale generico da riporto, nella produzione di materiali bituminosi da utilizzare nelle costruzioni stradali e possono fungere da aggregato di sostituzione di altri materiali fini nella produzione del calcestruzzo. Gli scarti di argilla plastica possono essere venduti anche come aggregati per il settore dell'edilizia.

(370)

Le autorità britanniche avevano posto l'accento sul fatto che essendo gli scarti di argilla plastica e caolino immediatamente disponibili dopo l'estrazione e considerando che tali scarti possono fungere da sostituto di vari materiali quali sabbie, ghiaie e rocce estratte specificamente per essere utilizzate come aggregati, l'esenzione contribuisce a ridurre le quantità di sabbia, ghiaia e roccia estratte specificamente per essere utilizzate come aggregati e, in ultima analisi, a ridurre l'impatto ambientale risultante dall'estrazione di aggregati. Le autorità britanniche hanno trasmesso informazioni concernenti il materiale di scarto generato dall'estrazione di argille plastiche e caolino e i cumuli di materiale di scarto accumulato.

(371)

Al considerando 106 della decisione di avvio, la Commissione si è posta la questione se tali materiali potessero trovarsi in una situazione analoga a quella degli aggregati non esenti, ma ha rilevato che potrebbero esserci delle differenze tra materiali esentati e materiali non esentati, date dal fatto che i materiali esentati sono costituiti dagli scarti dell'estrazione del caolino e dell'argilla plastica. Si tratta infatti di un sottoprodotto inevitabile di questo tipo di attività estrattiva, il cui fine è in generale la coltivazione di caolino e argilla plastica, non necessariamente la produzione di aggregati. In effetti, tanto il caolino quanto l'argilla plastica possiedono delle proprietà specifiche difficilmente riproducibili.

(372)

Al considerando 107 della decisione di avvio, la Commissione si è posta la questione se tale differenza fosse sufficiente a dimostrare che l'esenzione fiscale è giustificata dalla natura e dalla logica dell'AGL, indicando di avere bisogno di ulteriori informazioni.

(373)

A seguito della pubblicazione della decisione di avvio, la Commissione ha ricevuto dalle parti interessate svariati documenti al riguardo.

5.6.3.1.    Osservazioni ricevute dalla commissione

a)   Osservazioni ricevute da Sibelco Europe il 16 gennaio 2014

(374)

Stando ai documenti trasmessi, Sibelco è una società attiva nell'estrazione, nella lavorazione e nella commercializzazione di caolino (china clay) e argilla plastica. La maggior parte della produzione di argilla plastica e caolino, dall'80 % al 90 % è oggetto di esportazione. Sibelco afferma che lo scopo primario dello sfruttamento delle sue cave è l'estrazione di argilla plastica e caolino. Gli altri materiali, necessariamente estratti, possono essere considerati materiali secondari che possono essere o no idonei ad essere impiegati come aggregati, a seconda degli elementi che li compongono e dell'eventuale processo di lavorazione.

(375)

Sibelco afferma che il caolino e l'argilla plastica, nonché i prodotti da questi derivati non possano essere utilizzati come aggregati. Si tratta di minerali industriali specifici, che hanno unicamente applicazione e utilizzo finali diversi dagli aggregati. Il caolino e l'argilla plastica si distinguono per le loro caratteristiche fisico-chimiche uniche e per la loro rarità e sono, pertanto, materiali particolarmente pregiati.

(376)

Stando a Sibelco, gli scarti derivanti dall'estrazione di questi minerali non costituiscono un materiale estratto specificamente per essere utilizzato come aggregato. Il materiale di sterro derivante dall'estrazione di caolino e argilla plastica è una conseguenza necessaria di tale attività. I sottoprodotti generati hanno caratteristiche completamente diverse da quelle dell'argilla plastica e del caolino e i loro impieghi non sono analoghi né in alcun modo intercambiabili. Inoltre, Sibelco sostiene che se non vi fosse l'estrazione dell'argilla plastica e del caolino in queste cave, non sarebbe disponibile il materiale da immettere eventualmente come aggregato sul mercato, in quanto le cave non potrebbero essere mantenute in attività da un punto di vista economicamente vantaggioso se non fosse in ragione dello sfruttamento di argilla plastica e caolino. Il valore di vendita del caolino e dell'argilla plastica è notevolmente più elevato di quello degli aggregati secondari derivati prodotti nel sito. In effetti, il valore di vendita è di circa da […] a […] volte superiore per il caolino e di circa da […] a […] volte superiore per l'argilla plastica. Sibelco afferma che durante l'estrazione del caolino si genera un volume di scarti da 8 a 10 volte superiore a quello del caolino e che insieme con l'argilla plastica vengono prelevati quantitativi di altri materiali in misura doppia rispetto all'argilla plastica.

(377)

Sibelco ritiene che considerata l'ubicazione e la distribuzione dei siti di estrazione del caolino e dell'argilla plastica, le condizioni geologiche particolari e i notevoli investimenti capitali necessari per avviare un'attività di cava in quelle zone, senza l'estrazione del caolino e dell'argilla non vi sarebbe nessuna attività estrattiva del materiale di sterro in nessuno di tali siti.

(378)

Secondo Sibelco tutte le vendite di aggregati derivati dai sottoprodotti dell'estrazione del caolino e dell'argilla plastica contribuiscono direttamente a ridurre il volume dei materiali accatastati in cumuli presso il sito d'estrazione.

(379)

Sulla base delle informazioni fornite da Sibelco, nei giacimenti di caolino, il minerale argilloso (il caolino) si forma a seguito della decomposizione e parziale decomposizione dei minerali di feldspato contenuti nel granito. Questo processo è noto col nome di caolinizzazione; pur variando la proporzione e le caratteristiche del caolino da un giacimento all'altro, la resa complessiva di questo materiale rispetto alla massa rocciosa nel suo complesso è di norma del 10 %. Pur essendo possibile applicare taluni elementi di estrazione selettiva, per la maggior parte è necessario estrarre l'intera massa rocciosa nel suo complesso (interburden) affinché si possa operare la separazione del caolino. Il processo di separazione del caolino, tramite trattamento idrico, per gravità e svariate fasi di vagliatura e classificazione granulometrica, ha come risultato un sottoprodotto composto da granito che ha subito o meno un processo di degradazione, stent (materiale roccioso), quarzo e mica. Questo materiale derivato non è idoneo, nella forma in cui viene estratto, ad essere utilizzato come aggregato. È necessario sottoporlo a lavorazione affinché talune sue parti possano essere adatte all'impiego come aggregato.

(380)

Stando a Sibelco, nei giacimenti di argilla plastica, l'argilla è anche essenzialmente un minerale di caolino, che si è però depositato a seguito di processi geologici sedimentari che hanno prodotto una sovrapposizione spesso ben distinta di strati. La stratificazione interpone strati di argilla plastica, argilla plastica legata con le ligniti e filoni di sabbia. Si rivela necessario pertanto estrarre i filoni che si trovano nell'interburden al fine di poter raggiungere i successivi filoni di argilla plastica. I filoni di argilla plastica e di certo anche i filoni dell'interburden devono essere selezionati con cura, per garantire che l'argilla plastica non sia contaminata da altri materiali, o che i filoni delle varie qualità di argilla plastica non si miscelino inavvertitamente. L'interburden normalmente rappresenta oltre il 50 % del volume estratto. Dopo l'estrazione dal filone, l'argilla plastica è miscelata in precise proporzioni, a seconda dell'uso specifico cui è destinata.

(381)

Stando a Sibelco, la differenza principale fra le cave di caolino e argilla plastica e quelle di aggregati è che nelle cave di aggregati il materiale di scarto o i sottoprodotti dell'estrazione sono essenzialmente lo stesso materiale. Nelle cave di argilla plastica e caolino i sottoprodotti generati sono materiali prettamente differenti dalle argille oggetto di coltivazione come minerale primario.

(382)

Sibelco sostiene che l'attuale esenzione a favore degli aggregati venduti a seguito di idoneo processo di lavorazione del materiale derivato quale inevitabile sottoprodotto dell'estrazione del caolino e dell'argilla plastica non avrà come conseguenza un aumento delle attività di coltivazione di caolino e argilla plastica. Sono la domanda e l'offerta di caolino e argilla plastica a orientare lo sviluppo della cava. Anche se taluni sottoprodotti derivati dall'estrazione di caolino e argilla plastica sono successivamente sottoposti a lavorazioni e resi idonei per l'uso finale come aggregati, la maggior parte dei sottoprodotti generati dall'attività di cava è ancora ammassata in cumuli. Ciò perché pur non esistendo un'ulteriore domanda di aggregati (a prescindere dall'attuale esenzione dalla tassa), l'attività estrattiva nelle cave deve continuare, per produrre il volume richiesto dal mercato di caolino e argilla plastica. Attualmente il volume dei materiali di sterro, degli scarti e dei sottoprodotti gestito nelle cave di caolino e argilla plastica di Sibelco è di circa cinque volte maggiore del volume di aggregati venduti. Ciò dimostra che anche l'attuale esenzione dalla tassa non può incentivare ulteriormente l'estrazione del materiale da utilizzare come aggregati. Inoltre, sembra che le vendite delle argille e quelle degli aggregati seguano un modello completamente diverso. Nella produzione di aggregati, si stipula un contratto di fornitura che concerne un progetto specifico e che dura un periodo di tempo relativamente breve, mentre l'industria di estrazione dell'argilla plastica e del caolino deve rifornire i produttori di ceramiche con una miscela costante di materiale per un periodo di molti anni.

(383)

Oltre ai documenti presentati, Sibelco ha anche fornito alla Commissione una panoramica della geologia, dell'estrazione e della lavorazione dell'argilla plastica e del caolino.

b)   Osservazioni ricevute da Imerys Minerals Limited (in prosieguo «IML») il 17 gennaio 2014

(384)

IML possiede un sito di estrazione di caolino e argilla plastica che si estende su oltre 5 000 ettari di territorio fra Cornovaglia, Devon e Dorset, nell'Inghilterra sudoccidentale.

(385)

IML afferma che il Regno Unito è fra i maggiori produttori ed esportatori di argilla plastica di alta qualità a livello mondiale con oltre l'80 % della produzione destinata all'esportazione. L'argilla plastica è utilizzata soprattutto come materia prima per la produzione di ceramiche (in particolare, articoli sanitari, rivestimenti ceramici per pavimenti e pareti, stoviglie). Fra gli altri impieghi si annoverano la produzione di smalti e lacche, laterizi, materiali refrattari, filler e sigillanti. Le caratteristiche fisiche dell'argilla plastica non la rendono idonea per l'utilizzo come aggregato, in quanto generalmente è necessario che gli aggregati siano composti da materiali duri e granulari, mentre l'argilla plastica è morbida e fine. Anche il valore relativo dell'argilla plastica ne precluderebbe l'utilizzo come aggregato. Si tratta infatti di un materiale relativamente raro e importante, con un valore franco fabbrica che può raggiungere le […] GBP per tonnellata, a seconda della qualità e del livello della domanda sul mercato.

(386)

Stando a IML, il Regno Unito è uno dei maggiori produttori ed esportatori di caolino a livello mondiale, con oltre il 90 % della produzione destinata all'esportazione.

(387)

IML sostiene che il valore del caolino discende dalle caratteristiche di bianchezza, granulometria fine e piatta delle particelle, morbidezza e non abrasività della sua struttura, nonché per il fatto di essere chimicamente inerte. Gli utilizzi principali sono nella fabbricazione della carta, come carica, e come pigmento per i rivestimenti, per la produzione di articoli sanitari e di stoviglieria. Fra le applicazioni più specialistiche vi sono quella di filler per le vernici, gli adesivi, le plastiche, la gomma e i sigillanti, oltre che per la produzione di fibra di vetro e prodotti farmaceutici.

(388)

Stando a IML, le caratteristiche fisiche del caolino non lo rendono adatto per l'uso come aggregato. Anche il valore relativo del caolino ne precluderebbe l'utilizzo come aggregato. Il caolino è un prodotto particolarmente raro, sia a livello nazionale che internazionale. Data la sua rarità e importanza, e tenuto conto della domanda per l'utilizzo in una serie di industrie, esso ha una quotazione relativamente elevata. Un prodotto di qualità inferiore per un'applicazione di base si venderebbe a circa […] GBP franco fabbrica, mentre un prodotto specifico altamente raffinato da utilizzare in un'applicazione tecnologica potrebbe raggiungere una quotazione superiore a […] GBP per tonnellata.

(389)

Stando a IML, la società percepisce una modesta royalty, mediamente di circa […] GBP per tonnellata di materiale venduto come aggregati secondari. Stando a IML, l'estrazione di argilla plastica e caolino avrebbe luogo a prescindere da ogni altro fattore, e non si può evitare di generare materiale di scarto. Il suo uso come aggregato produce benefici di gran lunga maggiori per l'ambiente rispetto all'estrazione di aggregati primari. Se non esistesse un mercato stabile per il materiale di scarto, una maggiore quantità di materiale dovrebbe essere inviata in discarica.

(390)

Stando a IML, degli 8,47 milioni di tonnellate estratte in totale, circa 6,5 milioni rientrano nella categoria di materiale che potrebbe essere utilizzato per la produzione di aggregati. Breccia, inerti frantumati, ghiaia, interburden, roccia e stent possono essere sottoposti a lavorazione e frantumati per produrre vari tipi di aggregati, dai pezzi dello stesso calibro al materiale di sottofondo/di riempimento. Il processo di frantumazione produrrà egualmente ghiaie e sabbie. Queste ultime sono generate anche durante il processo di separazione a benna del caolino. Non da tutti i 6,5 milioni di tonnellate di materiale estratto si possono ottenere tramite lavorazione aggregati secondari commerciabili, e il volume del materiale di scarto varia a seconda della natura della zona di estrazione del caolino. Una società che attualmente lavora i materiali di scarto del caolino calcola che di norma la resa è del 65 %, il che significa che dei 6,5 milioni di tonnellate di sterili di miniera estratti ogni anno, si possono produrre oltre 4 milioni di tonnellate di prodotto vendibile.

(391)

Stando a IML, in media la sabbia per calcestruzzo prodotta con la «vagliatura a secco» ha una quotazione di […] GBP franco fabbrica e un prodotto frantumato (aggregati) di […] GBP franco fabbrica. Le vendite non sono effettuate da IML direttamente, ma da una società di trasformazione degli scarti del caolino.

(392)

IML sostiene che l'esenzione dall'AGL non potrebbe in alcun modo causare una maggiore produzione di argilla plastica/caolino nell'intento di generare una maggiore quantità di materiale esentato dalla tassa. IML manda in discarica già più materiale di scarto di quanto ne fornisca per la lavorazione degli aggregati, il che dimostra che il livello di estrazione dipende completamente dal mercato e dalla domanda di questo per il minerale primario: caolino/argilla plastica.

(393)

IML sostiene che il processo di estrazione produce già più scarti di quelli che vengono attualmente assorbiti dal mercato e sarebbe illogico estrarre ancor più caolino/argilla plastica per ricavarne il sottoprodotto secondario per la produzione di aggregati.

(394)

Stando a IML, per la produzione di aggregati commerciabili è necessaria un'ulteriore fase di lavorazione. IML afferma che un impianto di vagliatura a secco per la produzione di sabbia costa circa 0,75 milioni di GBP, un impianto per la frantumazione del minerale costa attorno ai 2 milioni di GBP e un impianto di arricchimento per la produzione di sabbia da malta costerebbe fino a 1,5 milioni di GBP. Utilizzando i prezzi di vendita medi della sabbia, pari a […] GBP per tonnellata e degli aggregati prodotti dalla frantumazione, pari a […] GBP per tonnellata, di norma i costi di produzione sarebbero pari al 35 % per la sabbia e al 50 % per gli aggregati frantumati.

(395)

Stando a IML, se non ci fosse da ricavare il tenore di caolino contenuto nel materiale estratto, non sarebbe economicamente vantaggioso effettuare un'attività estrattiva nei siti solo per il loro potenziale di produzione degli aggregati. I materiali che potrebbero essere trasformati in aggregati sono disponibili sul mercato unicamente in virtù dell'attività di estrazione del caolino e dell'argilla plastica, in quanto senza di questa le cave non sarebbero economicamente vantaggiose. Dati gli elevati costi di estrazione dei minerali, e la qualità relativamente bassa dei sottoprodotti ricavati dalla lavorazione rispetto agli aggregati primari, i siti non produrrebbero nessun aggregato, se non fosse per il tenore di minerale in questi contenuto.

(396)

Stando a IML, le esenzioni dall'AGL operano una distinzione fra i materiali di scarto derivanti dai sottoprodotti dell'estrazione di minerali non destinati alla produzione di aggregati (come gli scarti provenienti dall'estrazione di caolino/argilla plastica) che sono esentati, e i materiali di scarto che sono un sottoprodotto dell'estrazione degli aggregati (come gli scarti del calcare), che rimangono assoggettati all'AGL.

(397)

IML sostiene che i sottoprodotti dell'attività di cava del calcare e della pietra da taglio sono appositamente estratti per la produzione e l'impiego come aggregati, mentre i sottoprodotti dell'estrazione del caolino o dell'argilla plastica sono inevitabili conseguenze dell'estrazione di tali materiali.

(398)

IML ha anche trasmesso alla Commissione uno studio di un caso pubblicato da «Construction News» in merito all'uso degli aggregati riciclati e secondari derivanti dall'estrazione del caolino nel calcestruzzo in un importante cantiere londinese.

c)   Osservazioni ricevute da Kaolin and Ball Clay Association il 17 gennaio 2014

(399)

Secondo la Kaolin and Ball Clay Association, quale parte dello sfruttamento delle cave di caolino e argilla plastica, altri materiali di cui non si può evitare l'estrazione possono essere considerati come materiali «secondari», che possono o no essere idonei per l'utilizzo come aggregati. Le attuali esenzioni dall'AGL a favore di tali materiali secondari sono state introdotte per incentivare il loro utilizzo e ridurre la quantità di tali materiali inviati in discarica. La Kaolin and Ball Clay Association, sostiene che il caolino e l'argilla plastica non possono essere impiegati come aggregati e non sono mai estratti a tal scopo.

(400)

Stando alla Kaolin and Ball Clay Association, se non fosse praticata l'estrazione del caolino e dell'argilla plastica, i materiali derivati dalla loro coltivazione non sarebbero mai disponibili sul mercato, semplicemente perché il costo del processo di separazione del caolino e dell'argilla plastica dagli aggregati, e il valore degli aggregati stessi renderebbero tale operazione del tutto impraticabile dal punto di vista economico. I prezzi di vendita del caolino e dell'argilla plastica sono notevolmente maggiori di quelli degli aggregati, ragion per cui l'attività estrattiva finalizzata al loro sfruttamento in quanto tale risulta economicamente redditizia.

(401)

La Kaolin and Ball Clay Association sostiene che un'ulteriore riprova di ciò è il fatto che attualmente, anche con l'esenzione dalla tassa sugli aggregati, solo un terzo circa del materiale che potrebbe essere lavorato e trasformato in aggregati è sottoposto a lavorazione.

(402)

Stando alla Kaolin and Ball Clay Association le vendite di sottoprodotti subiranno certamente un calo se la tassa sarà applicata anche ai minerali attualmente esentati, come è dimostrato stia già avvenendo per i progetti con inizio nell'aprile 2014.

d)   Osservazioni ricevute dalla BCC il 17 gennaio 2014

(403)

La BCC sostiene che lo scopo primario dello sviluppo delle cave di caolino e argilla plastica è l'estrazione e la lavorazione di detti materiali, che sono prodotti specifici che si distinguono per rarità e caratteristiche fisico-chimiche uniche. Stando alla BCC, il caolino e l'argilla plastica e i prodotti da questi derivati non possono essere utilizzati come aggregati e non sono mai estratti a tal fine. Altri materiali che non si può far a meno di estrarre possono essere considerati come materiali secondari, eventualmente più o meno idonei ad essere utilizzati come aggregati. Secondo la BCC, non verrebbero estratti in sé per essere utilizzati come aggregati e sono resi disponibili solo tramite l'estrazione di caolino o argilla plastica, altrimenti l'attività di cava non sarebbe economicamente vantaggiosa.

(404)

La BCC ritiene che l'argilla plastica abbia un prezzo di vendita di almeno da 5 a 6 volte superiore e il caolino di almeno da 10 a 12 volte superiore a quello del sottoprodotto che può essere eventualmente venduto come aggregato secondario. Tanto le ragioni economiche quanto i vincoli del sito di estrazione non permetterebbero che si verifichi una situazione di incremento dell'estrazione di caolino e argilla plastica rispetto alle quantità che sarebbe possibile piazzare sul mercato al solo fine di ottenere sottoprodotti supplementari per la produzione di aggregati. Anche con l'esenzione, la maggior parte (una quantità cinque volte maggiore) dei sottoprodotti del caolino e dell'argilla plastica rimane ancora invenduta e viene ammassata in cumuli nel sito.

(405)

Stando alla BCC, vi è una notevole differenza fra cave di produzione di materiali esentati e non esentati. Le cave in cui si estraggono aggregati non esentati producono il medesimo materiale, che sia prodotto primario e materiale di scarto o sottoprodotti. Nelle cave di caolino e argilla plastica, invece, il materiale di scarto è differente dai materiali principali: questi cono composti da feldspato, mentre il primo è principalmente a base di sabbie silicee.

(406)

La BCC sostiene che le vendite del sottoprodotto delle cave di caolino e argilla plastica subiranno un calo qualora si dovesse estendere anche a loro l'ambito di applicazione della tassa. Per far fronte alla domanda, sarà necessario estrarre nuovi aggregati vergini.

e)   Osservazioni ricevute dalla BAA il 15 settembre 2014

(407)

La BAA ha trasmesso informazioni giunte dai propri associati in Cornovaglia in merito ai prezzi del caolino, che possono registrare sensibili variazioni e passare da 50 a 5 000 GBP per tonnellata, a seconda del tenore e della qualità del materiale.

f)   Osservazioni da parte delle autorità britanniche

(408)

Le autorità britanniche sostengono che non solo le caratteristiche fisiche del caolino e dell'argilla plastica non consentono il loro impiego come aggregati, anche il valore relativo dell'argilla plastica e del caolino ne precluderebbe l'uso. Le autorità britanniche sostengono che, di fatto, l'argilla plastica e il caolino non sono effettivamente sfruttati per la produzione di aggregati. Di conseguenza, la sintesi della Commissione in merito alla differenza fra la posizione del materiale di sterro, gli scarti o i sottoprodotti dell'estrazione di tali materiali è assolutamente del tutto corretta. L'esenzione dei sottoprodotti che inevitabilmente sono generati dai materiali che non possono e non vengono utilizzati come aggregati è del tutto conforme con l'obiettivo ambientale dell'AGL.

(409)

Le autorità britanniche hanno trasmesso una descrizione dettagliata dell'argilla plastica e del caolino, illustrando la ragione per cui questi materiali non sono impiegati come aggregati, né possono esserlo. Inoltre, entrambi i materiali hanno quotazioni elevate. Stando alle autorità britanniche, l'argilla plastica è un materiale relativamente raro, con un valore che può arrivare a 100 GBP per tonnellata, a seconda del particolare tenore dell'argilla plastica richiesta e del livello della domanda sul mercato. Il caolino è un materiale molto raro che ha quotazioni molto elevate sul mercato, che vanno da 70 a 400 GBP per tonnellata. Stando alle autorità britanniche, i costi di produzione del caolino e dell'argilla plastica sono egualmente molto elevati rispetto a quelli di altri tipi di aggregati. Le autorità britanniche hanno trasmesso informazioni raccolte da società che operano nel settore. Una società ha trasmesso i dati medi pari a […] GBP per tonnellata di caolino, con un ventaglio da […] GBP a […] GBP per i diversi prodotti derivati dal caolino. Un'altra società ha indicato il dato di […] GBP per tonnellata. Per una tonnellata di argilla plastica il costo medio di produzione è di […] GBP nel Dorset e di […] GBP nel Devon. Un'altra società ha indicato il dato di […] GBP per tonnellata.

(410)

Stando alle autorità britanniche, attualmente sono due le società che forniscono argilla plastica e caolino nel Regno Unito. Le autorità britanniche hanno trasmesso l'esempio di un contratto di fornitura per i sottoprodotti del caolino e dell'argilla plastica in cui il prezzo per il 2012 era di […] GBP per tonnellata. Nel caso di un altro contratto, il prezzo era pari a […] GBP per tonnellata venduta di materiale di scarto del caolino. Gli scarti di argilla plastica avevano un prezzo di […] GBP. Nessuna delle due società vende direttamente il materiale di sterro, né i sottoprodotti inevitabilmente generati dalle loro attività agli utilizzatori finali di tali aggregati nel settore delle costruzioni. Di converso, entrambe le società hanno stipulato degli accordi con terzi (specializzati nella vendita di aggregati) per fornire fino a un certo quantitativo di aggregati a prezzo fisso, a prescindere dalla quantità effettivamente fornita. Di conseguenza, poiché il prezzo non è determinato direttamente per ciascuna tonnellata di aggregato prodotta, le cave di argilla plastica e caolino non sono incentivate ad aumentare le quantità di materiale di sterro che rimuovono oltre il livello che è stato fissato per contratto. Successivamente, i terzi vendono gli aggregati agli utilizzatori finali. Stando alle autorità britanniche, a causa della crisi economica non è possibile collocare sul mercato nemmeno tutta la quantità di aggregati.

(411)

Le autorità britanniche sostengono che la produzione di caolino non può essere separata da quella del materiale di scarto dello stesso. La natura del procedimento di estrazione umida è tale che le pompe non possono che separare il caolino desiderato dagli scarti di lavorazione. Tradizionalmente la prima fase dell'estrazione o attività di cava del caolino consisteva nel rimuovere lo strato di copertura (overburden) ed esporre la roccia contenente le argille. La seconda fase del procedimento prevedeva che il gestore della cava sottoponesse l'argilla esposta o il fronte di coltivazione a getti d'acqua ad alta pressione. Stando alle autorità britanniche, questo procedimento rimuoverebbe il caolino, insieme con gli altri prodotti a cui è mischiato (sabbia e mica).

(412)

Secondo le autorità britanniche, lo strato di copertura che risulta dall'estrazione è soggetto all'AGL. Il restante materiale che non è evitabile nel processo di estrazione del caolino è coperto dall'esenzione.

(413)

Le autorità britanniche affermano che l'argilla plastica è estratta completamente con metodi di coltivazione a cielo aperto. L'attività di coltivazione a cielo aperto comporta l'utilizzo di escavatori idraulici e camion a cassone ribaltabile per scavare selettivamente, caricare e consegnare le argille di ogni singola produzione alle strutture di stoccaggio e miscelazione. Il rapporto totale argilla/materiale di scarto per l'industria è di circa 1/1,5.

(414)

Stando alle autorità britanniche, qualora un gestore non fosse in grado di ottenere il prodotto, caolino o argilla plastica di valore elevato, non vi sarebbe alcun incentivo ad estrarre i sottoprodotti in sé, in particolare a causa del loro basso valore economico. La presenza di caolinite o di ogni altro tipo di argilla nella roccia riduce la resistenza del materiale e pertanto ha un effetto negativo sulla sua eventuale prestazione come aggregato. Anche se il gestore non volesse ottenere il materiale di valore elevato, dovrebbe comunque farsi carico degli alti costi necessari per rimuovere e smaltire i materiali fini, come la caolinite, altri tipi di argilla e la mica. Di conseguenza, sarebbe illogico eliminare prodotti di alto valore e smaltirli per ottenere dei sottoprodotti di basso valore da utilizzare come aggregati. Stando alle autorità britanniche, anche con l'esenzione dalla tassa, non sarebbe razionale, da un punto di vista economico, avviare attività estrattive in un sito per ottenere materiale di sterro, a meno che non si estraggano anche il caolino e l'argilla plastica, materiali di valore elevato.

(415)

Stando alle autorità britanniche, i sottoprodotti generati inevitabilmente dall'estrazione di argilla plastica e caolino sono idonei all'impiego per alcuni usi come aggregati.

(416)

Le autorità britanniche hanno presentato le proprie osservazioni sulla distinzione fra l'estrazione di calcare per la produzione di calce e pietra da taglio e i sottoprodotti generati inevitabilmente dall'estrazione di argilla plastica e caolino. Esse affermano che la pietra da taglio e il calcare sono estratti per essere utilizzati come aggregati, nonché per quegli utilizzi diversi dagli aggregati. La pietra da taglio è derivata dall'arenaria o dal granito — che sono entrambi estratti per l'impiego come aggregati. Il materiale di sterro, gli scarti o i sottoprodotti derivati dalla produzione di pietra da taglio e calcare possono essere utilizzati anche come aggregati.

(417)

Stando alle autorità britanniche, il fatto che sia il calcare che i suoi sottoprodotti possano essere utilizzati come aggregati è in parte spiegato dalle loro caratteristiche fisiche. Gli scarti derivanti dall'estrazione del calcare, che viene utilizzato nella produzione della calce, saranno probabilmente composti non da un altro materiale di scarto, quanto piuttosto da altro calcare. Le autorità britanniche sostengono che in un numero ridotto di casi, gli «scarti» di calcare che derivano dall'estrazione di calcare per la produzione di calce possono non essere chimicamente adatti alla produzione di calce. Tuttavia, nella maggior parte dei casi il calcare potrebbe benissimo essere utilizzato sia come aggregato che come materia prima per la produzione di calce. L'utilizzo finale del calcare sarà determinato più dalla domanda locale che dalla composizione chimica del materiale.

(418)

Inoltre, stando a quando affermato dalle autorità britanniche, il materiale di scarto generato dall'estrazione di roccia per la produzione di pietra da taglio probabilmente sarà composto in larga misura dal materiale frantumato della stessa roccia estratta. A differenza dell'argilla plastica e del caolino, non vi sono costi aggiuntivi per separare il materiale a più alto tenore da quello con tenore meno elevato.

(419)

Le autorità britanniche affermano, citando la BGS, che sia il materiale di recente estrazione che i suoi sottoprodotti sono estratti e utilizzati appositamente come aggregati (76). L'attività di cava del calcare e della roccia per la produzione di pietra da taglio genera aggregati di alta qualità che potrebbero anche essere estratti ai fini della vendita in sé, anche se non vi fosse una domanda locale di calcare o pietra da taglio. Il costo del calcare per la produzione di calce va da circa 12,50 GBP a 19,50 GBP per tonnellata, mentre il prezzo dei suoi sottoprodotti va da 7,16 GBP a 11,70 GBP per tonnellata. Il prezzo di una tonnellata di arenaria e della quarzite utilizzate per la produzione di pietra da taglio oscilla da 45,76 GBP a 82,42 GBP, mentre il costo del suo sottoprodotto aggregato va da circa 6,58 GBP a 10,04 GBP.

(420)

Stando alle autorità britanniche, una cava di granito produrrebbe proporzioni variabili di pietra da taglio per pavimenti, uffici, cucine domestiche ecc. e aggregati. La roccia ignea (incluso il granito) che viene impiegata anche per la produzione di pietra da taglio, ha un costo che si aggira fra 5,51 GBP e 12,91 GBP per tonnellata, mentre i suoi sottoprodotti aggregati si vendono fra 6,12 GBP e 12,82 GBP per tonnellata.

(421)

Stando alle autorità britanniche, il fatto che i prezzi di calcare/pietra da taglio e del materiale di sterro (che in ogni caso è lo stesso materiale) siano abbastanza simili rappresenta un incentivo a estrarre entrambi, a seconda della domanda locale. Le autorità britanniche sostengono che la differenza fra gli inevitabili sottoprodotti di caolino e argilla plastica e i sottoprodotti del calcare e della pietra da taglio è giustificabile e qualsiasi altro trattamento fiscale porterebbe ad abusi incontrollabili e sarebbe di difficile applicazione.

(422)

Le autorità britanniche dimostrano peraltro che esso è del tutto coerente con l'obiettivo della tassa: incoraggiare l'uso degli inevitabili sottoprodotti dell'estrazione di caolino e argilla plastica, in quanto possono essere utilizzati come aggregati. Poiché sia calcare/pietra da taglio che i sottoprodotti generati dalla loro estrazione possono essere utilizzati come aggregati, e sono estratti a tal fine, l'esenzione del materiale di sterro derivante dall'estrazione di calcare/roccia utilizzati per la produzione di pietra da taglio non farebbe che incentivare l'estrazione di nuovi aggregati e non consentirebbe di dirottare la domanda dagli aggregati di recente estrazione verso gli aggregati riciclati e i sottoprodotti di scarto.

(423)

Le autorità britanniche sostengono che il calcare è un aggregato di alta qualità per il quale esiste anche una domanda di mercato. Vi è un mercato del calcare estratto esclusivamente per essere impiegato come aggregato (88 cave nel Regno Unito, come illustrato nella documentazione trasmessa congiuntamente dalla BAA e dalle autorità britanniche), e in quanto tale vi è una logica ambientale nel sostituire questo materiale con i sottoprodotti di altre attività di cava. Non vi sarebbe un modo obiettivo per distinguere fra il calcare prodotto come sottoprodotto della produzione di calce agricola e quello estratto specificamente per essere utilizzato come aggregato.

(424)

Una parte interessata ha menzionato l'esistenza di attività estrattive di caolino e argilla plastica riaperte a seguito dell'introduzione della tassa unicamente per poter estrarre aggregati esentati. Le autorità britanniche hanno ricevuto conferma da parte dei due produttori nazionali di argilla plastica e caolino che non è questo il caso e hanno dichiarato di non essere a conoscenza di autorizzazioni concesse per la riapertura con questi fini.

(425)

Per quanto concerne le osservazioni di una parte interessata che la sabbia silicea (un sottoprodotto dell'estrazione del caolino) è sempre stata usata come fonte di aggregati in Cornovaglia e l'esenzione non riduce l'estrazione di nuova sabbia dalle cave, le autorità britanniche hanno verificato e fornito dati parziali sulle vendite di sabbia in Devon e Cornovaglia, da cui si evince che nessuna di queste produzioni potrebbe essere attribuita ai sottoprodotti dell'estrazione di caolino.

5.6.3.2.    Valutazione della Commissione

(426)

La documentazione presentata dai produttori di argilla plastica e caolino, dalle rispettive associazioni di categoria e dalle autorità britanniche dimostra chiaramente che i sottoprodotti non sono generati intenzionalmente e non possono essere evitati. Il costoso e complicato processo di estrazione dell'argilla plastica e del caolino e il fatto che sono prodotti più scarti che caolino e argilla plastica per i quali i produttori siano capaci di trovare un mercato, dimostra che l'argilla plastica e il caolino non sono estratti intenzionalmente per produrre i sottoprodotti esentati destinati a diventare aggregati.

(427)

Inoltre, l'attività commerciale delle cave di argilla plastica e caolino è diversa da quella delle cave che producono aggregati per l'industria delle costruzioni, in quanto le prime devono onorare contratti a lungo termine per garantire una produzione constante dei rispettivi prodotti finali. Ciò significa che non possono estrarre né di più né di meno di quanto abbiano necessità di produrre per ottenere la quantità di argilla plastica e caolino stabilita per contratto, pertanto la quantità di sottoprodotti dell'estrazione rimarrebbe la stessa. L'introduzione dell'AGL per i sottoprodotti di argilla plastica e caolino andrebbe a colpire soltanto la situazione finanziaria delle rispettive attività senza ottenere alcun beneficio per l'ambiente.

(428)

A differenza dei sottoprodotti del calcare e della pietra da taglio, non si estrarrebbero mai sottoprodotti di argilla plastica e caolino in sé, al fine di produrre una quantità maggiore di aggregati esentati. L'esenzione dei sottoprodotti di argilla plastica e caolino non induce a estrarre maggiori quantità di argilla plastica e caolino e il valore di mercato del loro sottoprodotti è molto più basso. I rispettivi prezzi non sono vicini, come nel caso del calcare e della pietra da taglio e di fatto la differenza di prezzo è molto maggiore. Pertanto, non vi sono rischi che l'esenzione possa portare a un deliberato aumento delle attività di cava. L'esenzione dei sottoprodotti derivati dall'estrazione di argilla plastica e caolino incentiva l'impiego in sostituzione dell'estrazione di nuovi aggregati ed è in linea con i principi che stanno alla base dell'AGL.

5.6.4.   ESENZIONE DI AGGREGATI COMPOSTI INTERAMENTE DAGLI SCARTI DI QUALSIVOGLIA PROCEDIMENTO TRAMITE CUI CARBONE, LIGNITE, ARDESIA O SCISTO SONO STATI SEPARATI DA ALTRE ROCCE DOPO ESSERE STATI ESTRATTI O RICAVATI CON QUELL'ALTRA ROCCIA O DAGLI SCARTI DI OGNI ALTRO PROCEDIMENTO IN CUI LE SOSTANZE DI CUI ALLA SEZIONE 18(3) DEL FINANCE ACT 2001 SONO STATE SEPARATE DA ALTRA ROCCIA DOPO L'ESTRAZIONE O RICAVATE CON DETTA ALTRA ROCCIA [SEZIONE 17(3)(f)(i) E (ii)]

(429)

Carbone, lignite, ardesia e scisto e le sostanze elencate alla sezione 18(3) del Finance Act 2001 di norma non sono estratti per l'impiego come aggregati, ma per altri scopi. Prima dell'adozione della decisione di avvio, le autorità britanniche avevano spiegato che l'esenzione è intesa a incentivare l'utilizzo piuttosto che lo smaltimento degli scarti. Ciò migliora l'aspetto visivo del paesaggio e riduce l'esigenza di estrarre altro materiale da impiegare come aggregati.

(430)

Nella decisione di avvio, la Commissione ha osservato in primo luogo che può sussistere una differenza fra il materiale esentato e il materiale non esentato, nel senso che i materiali esentati costituiscono gli scarti dell'estrazione di carbone, lignite, ardesia, scisto e delle sostanze elencate alla sezione 18(3). Si tratta dei sottoprodotti inevitabili dell'attività di estrazione, che generalmente viene effettuata non per ottenere materiale da utilizzare come aggregati, ma per estrarre i materiali e le sostanze di cui trattasi che non sono (generalmente) impiegati come aggregati. Su tale base, gli scarti derivanti dall'estrazione di carbone, lignite, ardesia, scisto e le sostanze di cui alla sezione 18(3) non sembrano trovarsi in una situazione analoga a quella degli aggregati tassati alla luce degli obiettivi dell'AGL.

(431)

La Commissione ha espresso i suoi dubbi, tuttavia, sul fatto che tale differenza fosse sufficiente per dimostrare come l'esenzione fiscale sia giustificata dai principi che stanno alla base dell'AGL. Essa ha ritenuto che la differenza rispetto agli aggregati tassati sia giustificata soltanto qualora l'esenzione si limiti agli scarti inevitabili generati dall'estrazione di tali sostanze. La Commissione ha ritenuto che fosse questo il caso, in quanto l'esenzione è limitata al materiale che costituisce la totalità degli scarti del processo di separazione.

(432)

La Commissione ha sollevato dei dubbi sulla diversa situazione in cui si troverebbero i materiali esentati rispetto a quelli non esentati generati sotto forma di scarti del calcare quando questo è estratto per la produzione di calce o rispetto agli scarti dell'estrazione di roccia per la produzione di pietra da taglio con una o più superfici piane. Inoltre, la Commissione si è chiesta se l'esenzione possa essere giustificata alla luce dell'obiettivo assegnato all'AGL qualora, ad esempio, l'ardesia e lo scisto o un'altra delle sostanze elencate alla sezione18(3) venissero estratti per essere utilizzati come aggregati.

(433)

La Commissione ha ricevuto osservazioni circostanziate dalle parti interessate, presentate nelle rispettive sezioni in relazione alle esenzioni per carbone, lignite, ardesia o scisto.

5.6.4.1.    Osservazioni ricevute dalla Commissione

a)   Osservazioni da parte delle autorità britanniche

(434)

Le autorità britanniche sostengono che le esenzioni dall'AGL operano una distinzione fra i materiali di scarto derivanti dai sottoprodotti dell'estrazione di minerali non destinati alla produzione di aggregati (come gli scarti provenienti dall'estrazione di caolino/argilla plastica) che sono esentati, e i materiali di scarto che rappresentano un sottoprodotto dell'estrazione degli aggregati (come gli scarti del calcare), che sono ancora sottoposti a tassazione.

(435)

Per quanto concerne il materiale di sterro derivante dall'estrazione del carbone, le autorità britanniche sostengono che il prezzo degli scarti prodotti dall'estrazione dello scisto e degli sterili di miniera, trascurabile, dimostra come vi siano ben pochi incentivi all'estrazione di ulteriore minerale al fine di ottenere maggiori quantità di sottoprodotti, a prescindere dal fatto che tale sottoprodotto sia o no esentato dalla tassa.

(436)

Stando alle autorità britanniche, l'esenzione degli scarti derivati dall'estrazione dell'ardesia non causa un aumento dell'attività estrattiva dell'ardesia ai fini di ottenere maggiori quantità di pietrisco, in particolare perché la produzione di ardesia produce già grandi quantità di pietrisco come residuo di lavorazione, di cui solo il 10 % è attualmente utilizzato come aggregato e perché non sarebbe economicamente vantaggioso effettuare un'attività di cava per tali scopi.

(437)

Le autorità britanniche sostengono che la distinzione fra i rifiuti di ardesia da una parte e quelli della pietra da taglio e del calcare dall'altra sorge dall'obiettivo di disincentivare l'ulteriore nuova estrazione di calcare da utilizzare come aggregato, non disincentivando al contempo la produzione di materiale non destinato all'impiego come aggregato. Anche qualora il calcare sia estratto non per l'utilizzo come aggregato o la roccia sia estratta per la produzione di pietra da taglio, gli scarti prodotti sono al contempo estratti appositamente per essere impiegati come aggregati e sono idonei a tal scopo. L'attività di cava produce aggregati di qualità elevata che potrebbero essere estratti e venduti in sé, anche se non vi fosse una domanda locale di calcare o pietra da taglio. Lo stesso non sembrerebbe potersi affermare per quanto concerne gli scarti di ardesia, scisto, carbone, lignite, argilla e i materiali di cui alla sezione 18(3). Le autorità britanniche asseriscono che non vi siano prove che le cave estraggano ardesia, scisto, carbone, lignite, argilla o le sostanze di cui alla sezione 18(3) appositamente per ottenere scarti da utilizzare come aggregati. Inoltre, stando alle autorità britanniche, l'esenzione non incentiva ulteriori attività di cava al fine di ottenere materiale di sterro da utilizzare come aggregati esentati.

(438)

Tuttavia, stando alle autorità britanniche, l'esenzione degli scarti dell'estrazione del calcare (che si tratti di materiale da impiegarsi in seguito per fini diversi da quello come aggregati, ad esempio la produzione di calce) e della roccia per la produzione di pietra da taglio potrebbe incentivare l'ulteriore attività di cava per ottenere materiale di sterro da utilizzare come aggregati esentati. Questo perché gli scarti sono composti dalla stessa sostanza del materiale principale di estrazione, hanno un prezzo relativamente vicino a quello del materiale principale e sono idonei ad essere utilizzati come aggregati di alta qualità. Esentare tali materiali dalla tassa probabilmente incentiverebbe l'attività di cava e sarebbe in contrasto con la logica ambientale dell'AGL.

(439)

Le autorità britanniche affermano di aver ponderato, in un dato momento, l'eventualità di introdurre un'esenzione a favore dei prodotti di scarto derivati dalla produzione di aggregati primari o dalla produzione degli aggregati di qualità più elevata. Tuttavia, dalle consultazioni con le imprese del settore è emerso che ciò non sarebbe fattibile, in quanto la gamma di prodotti di cava varia in modo significativo e ciò che in talune cave è considerato un aggregato ad alto tenore in altre sarebbe invece il prodotto di scarto generato dall'estrazione. Le autorità britanniche ritengono che a parte il notevole rischio dell'elusione fiscale, prevedere un'esenzione per i «prodotti di scarto» derivanti dall'attività di estrazione degli aggregati pertanto potrebbe essere anche contrario alla logica e al primario scopo ambientale dell'AGL. In effetti, potrebbe contribuire a ridurre il prezzo degli aggregati di minor valore, facendone quindi aumentare la domanda e causando un eventuale incremento dell'attività di estrazione degli aggregati (e del danno ambientale ad essa associato) nei siti interessati.

(440)

Stando alle autorità britanniche, una cava di ardesia produrrebbe materiali di alta qualità destinati all'impiego in architettura che potrebbero essere venduti a più di 200 GBP per tonnellata. Circa il 5 % dell'ardesia estratta è idonea allo scopo, in ragione della formazione geologica dell'ardesia, e questo contribuisce alla produzione di grandi quantità di scarti di questo materiale. Essi sono adatti e possono essere venduti come aggregati per taluni scopi, e una piccola quantità degli scarti prodotti è venduta fra 2 e 8 GBP per tonnellata, mentre il materiale rimanente viene ammassato in cumuli. Le autorità britanniche sostengono che il costo di produzione per ciascuna tonnellata di prodotto da impiegare come aggregato è maggiore di quello dell'estrazione degli aggregati tramite generalmente perforazione e brillamento, che potrebbe effettuarsi in una cava di calcare o di granito, in quanto l'ardesia è estratta con vari processi di lavorazione e maneggiata molte volte prima di passare alla fase di frantumazione. La strategia commerciale è volta a ottimizzare il valore della risorsa a disposizione, aumentando la resa di un materiale di grande valore.

5.6.4.2.    Valutazione della Commissione

(441)

La Commissione ha già concluso al considerando 366 di cui sopra che essendo stato dimostrato che lo scisto è stato estratto appositamente per essere utilizzato come aggregato almeno in una cava, la sua esenzione ai sensi della sezione 17(4)(a) del Finance Act 2001 non è giustificata dai principi che sottendono all'AGL.

(442)

La Commissione ha altresì già stabilito, ai summenzionati considerando 205, 333, 367 e 368 che carbone, lignite, ardesia e le sostanze elencate alla sezione 18(3) non possono essere o non sono oggetto di nuova estrazione per l'uso come aggregati e pertanto non si trovano nella situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali soggetti a tassazione.

(443)

Inoltre, la Commissione ha valutato la differenza fra tali esenzioni e il materiale di sterro derivante dall'estrazione del calcare quando il calcare è estratto per la produzione di calce o quando è messo a confronto con gli scarti dell'estrazione di roccia per la produzione di pietra da taglio con una o più superfici piane nel contesto della definizione dei principi che stanno alla base dell'AGL, come illustrato in dettaglio ai considerando da 149 a 158.

(444)

Per quanto concerne gli scarti dell'estrazione di ardesia, che potrebbero essere utilizzati come aggregato e sono composti anche da ardesia, la Commissione osserva che non verrebbe effettuata appositamente una nuova attività di cava per l'estrazione dell'ardesia al fine di ottenere tali prodotti, in ragione del loro basso valore (cfr. considerando 226 e 237-240). Gli scarti dell'estrazione dell'ardesia raggiungono una quotazione che va da […] GBP a […] GBP per tonnellata. I prodotti di ardesia di alta qualità impiegati in architettura partirebbero da un prezzo di 200 GBP per tonnellata che può superare 1 000 GBP per tonnellata. Solo una piccola porzione degli scarti dell'estrazione di ardesia può effettivamente trovare un mercato ed essere venduta, anche con l'esenzione dall'AGL. Inoltre, l'estrazione di ardesia è un processo estremamente costoso, per il quale si debbono sostenere costi supplementari rispetto al caso di una normale attività di cava. Stando alle autorità britanniche, il costo di produzione degli scarti di ardesia oscilla fra 5,7 GBP e 6,5 GBP per tonnellata (considerando 263), il che sta a dimostrare che non ha senso, dal punto di vista economico, estrarre appositamente l'ardesia esclusivamente per beneficiare dell'esenzione prevista su tale materiale. Pertanto, è improbabile che tale esenzione possa essere all'origine di un incremento di nuove estrazioni.

(445)

Sulla base del reddito tipo generato dalle cave di ardesia, i prodotti speciali da utilizzarsi in architettura, pur rappresentando solo il 5 % della produzione apportano all'attività estrattiva redditi che sono fra 2,54 e 3,52 volte superiori a quelli originati dagli scarti di ardesia (cfr. considerando 263).

(446)

Dato che gli scarti dell'estrazione di ardesia possono essere e sono utilizzati come aggregati, è possibile considerare che si trovino in una situazione di diritto e di fatto paragonabile a quella di altri materiali soggetti a tassazione.

(447)

La Commissione pertanto conclude che l'esenzione dall'AGL per gli scarti dell'estrazione di ardesia rappresenta, in primo luogo, un'esenzione per gli scarti dell'estrazione di un materiale che non è di nuova estrazione per l'utilizzo come aggregato e, in secondo luogo, non causa ulteriore nuova attività estrattiva, ma può far incrementare l'impiego come aggregato di un prodotto che altrimenti verrebbe scartato o accumulato come materiale di scarto. Pertanto l'esenzione è giustificata dall'obiettivo di «dirottare la domanda» dell'AGL.

(448)

Lo stesso dicasi per il materiale di sterro di carbone, lignite e delle sostanze elencate alla sezione 18(3) del Finance Act 2001 che non sono aggregati né sono estratti per essere destinati alla produzione di aggregati.

(449)

In primo luogo, l'estrazione di lignite produce materiale di sterro. Secondo le informazioni trasmesse dalle autorità britanniche, la stessa lignite è un sottoprodotto dell'attività estrattiva delle cave di argilla in Devon. I giacimenti di lignite dell'Irlanda del Nord non sono sfruttati.

(450)

In secondo luogo, come indicato dalle parti interessate e dalle autorità britanniche, il materiale di sterro proveniente dall'estrazione del carbone, che può comprendere scisto, o non è adatto ad essere usato come aggregato (come nel caso dell'argilla refrattaria, ad esempio) o è messo a discarica e compattato. Taluni materiali di sterro o di scarto provenienti dall'estrazione del carbone sono adatti all'uso come aggregati e possono pertanto sostituire gli aggregati di nuova estrazione.

(451)

Le informazioni relative alla formazione del prezzo del carbone (50 GBP) a fronte di quello di vendita del materiale di sterro dello stesso materiale (da 1 a 2 GBP), qualora vi sia la domanda per tali prodotti, dimostra che l'esenzione a favore del materiale di sterro del carbone non può causare un incremento dell'attività estrattiva del carbone solo per ottenere i materiali esentati.

(452)

L'esenzione dall'AGL per il materiale di sterro dell'estrazione del carbone contribuisce a conseguire la logica ambientale dell'AGL.

(453)

In terzo luogo, come indicato alla sezione 5.6.2., le sostanze elencate alla sezione 18(3) del Finance Act 2001 non sono estratte appositamente per essere utilizzate come aggregati, in quanto la maggior parte non sono aggregati o non sono idonei a tal scopo. Le sole sostanze idonee alla formazione di aggregati leggeri sono la perlite, la pomice e la vermiculite, che non sono estratte nel Regno Unito. Inoltre, le autorità britanniche hanno dimostrato che le sostanze di cui alla sezione 18(3) del Finance Act 2001 o non producono scarti da impiegare come aggregati, sono esse stesse gli scarti dell'estrazione di qualche altro materiale, oppure non sono più oggetto di coltivazione. Pertanto, l'esenzione a favore degli scarti delle sostanze elencate alla sezione 18(3) del Finance Act 2001, se del caso, non può causare un incremento dell'attività estrattiva del materiale principale al fine di ottenere gli aggregati oggetto di esenzione.

(454)

Pertanto, la Commissione può ora concludere che l'esenzione di aggregati composti interamente da scarti provenienti da qualsivoglia processo di lavorazione tramite il quale carbone, lignite o ardesia siano stati separati da altre rocce dopo essere stati estratti o ricavati con dette rocce, o da scarti di qualsivoglia processo di lavorazione in cui le sostanze di cui alla sezione18(3) sono state separate da altre rocce dopo l'estrazione o ricavate con dette rocce è una situazione di fatto e di diritto diversa da quella dei materiali tassati ai sensi dell'AGL alla luce dell'obiettivo perseguito dalla tassa stessa.

(455)

Gli scarti dell'estrazione di scisto, quando questo è estratto appositamente per l'impiego come aggregato, sono paragonabili agli scarti dell'estrazione di qualsiasi altro materiale tassato (ad esempio, calcare, granito e arenaria a grossi grani). La Commissione fa osservare di aver ricevuto scarne informazioni relativamente al costo dell'estrazione dello scisto e sul prezzo che questo materiale può raggiungere quando viene estratto come prodotto primario di cava. Essa ha ricevuto talune informazioni in merito alle quotazioni dello scisto che viene utilizzato per la produzione di laterizi, dello scisto utilizzato come sottoprodotto di un altro materiale, ovvero quando è in combinazione con l'argilla. Tuttavia, il fatto che si verifichi che lo scisto sia estratto appositamente per essere impiegato come aggregato (cfr. considerando 350 e 351) solleva delle perplessità sul conseguimento della finalità ambientale dell'AGL tramite tale esenzione, come constatato anche dal Tribunale (77).

(456)

Gli scarti del procedimento di separazione dello scisto da altre rocce possono ancora essere utilizzati come aggregati. La possibilità di vendere gli scarti derivanti dall'estrazione dello scisto come aggregati esenti dall'AGL conferisce un'ulteriore effetto leva ai produttori di scisto e potrebbe portare a un'ulteriore intensificazione dell'estrazione di scisto da impiegare come aggregato primario, come evidenziato dal Tribunale (78). In quanto prodotto primario, sembra che lo scisto in talune situazioni sia estratto appositamente per essere utilizzato come aggregato. Gli scarti del procedimento di lavorazione dello scisto potrebbero anche eventualmente essere venduti come aggregati. Pertanto, non vi sono garanzie che l'esenzione degli scarti di scisto, estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato non portino a un'ulteriore intensificazione dell'estrazione dello scisto, vanificando pertanto l'obiettivo ambientale dell'AGL.

(457)

Gli scarti dell'estrazione di scisto, qualora questo materiale sia estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, rientrano nell'ambito di applicazione della normale regola di tassazione dell'AGL e non si trovano in una situazione di fatto e di diritto diversa da quella dei materiali tassati ai sensi dell'AGL alla luce dell'obiettivo ambientale della tassa stessa. Inoltre, l'esenzione a favore di tali scarti non può essere giustificata in ragione della natura e della logica dell'AGL, come illustrato in precedenza al considerando (456).

(458)

Con riferimento agli scarti di scisto prodotti dall'attività di estrazione dello scisto per usi diversi da quelli degli aggregati (ad esempio, la produzione di laterizi) la Commissione ritiene, sulla base delle informazioni disponibili, che per quanto si trovino in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altri materiali tassati, non può essere dimostrato che l'esenzione di tali scarti possa comportare un'intensificazione dell'attività di estrazione dello scisto da destinarsi a usi diversi da quelli degli aggregati. Considerato il prezzo relativamente basso a cui è venduto lo scisto sotto forma di sottoprodotto da impiegare come aggregato (da […] GBP a 4,4 GBP per tonnellata inclusi i costi di trasporto), è alquanto improbabile che l'esenzione degli scarti provenienti dall'estrazione dello scisto possa causare un'intensificazione dell'attività di cava per questo materiale. Ad ogni buon conto, l'eventuale intensificazione dell'attività estrattiva dello scisto per utilizzi diversi da quelli degli aggregati non sarebbe contraria all'obiettivo dell'AGL.

(459)

I produttori di scisto sono tenuti a dimostrare quali fossero gli usi dello scisto prodotto per poter ottenere di beneficiare dell'esenzione dall'AGL prevista per gli scarti, cioè se questi fossero sfruttati commercialmente come aggregati.

5.6.5.   AGGREGATI COMPOSTI PRINCIPALMENTE, O CHE COSTITUISCONO PARTE DI QUALSIASI ALTRO MATERIALE COMPOSTO PRINCIPALMENTE DA MATERIALE DI STERRO O DI SCARTO, OVVERO I SOTTOPRODOTTI DERIVANTI DA QUALSIVOGLIA PROCESSO DI COMBUSTIONE INDUSTRIALE O DALLA FUSIONE O RAFFINAZIONE DEI METALLI [SEZIONE 17(4)(c)(i) E (ii)]

(460)

Prima dell'adozione della decisione di avvio, le autorità britanniche avevano indicato che lo scopo primario dei processi industriali di cui trattasi (ad esempio, la produzione di energia elettrica con centrali a carbone, le fonderie per la produzione di acciaio) è la produzione di materiali che non sono utilizzati come aggregati. Gli scarti, il materiale di scarto e i sottoprodotti di cui trattasi sono ad esempio le scorie industriali (le scorie degli altiforni, le scorie di acciaio degli altiforni ad ossigeno basico, le scorie di acciaio e le ceneri di combustione dei forni ad arco voltaico).

(461)

Lo scopo dell'esenzione è quello di promuovere l'uso piuttosto che l'invio in discarica (dirottamento della domanda). Oltre a migliorare l'aspetto visivo del paesaggio, ciò riduce l'esigenza di estrarre altro materiale vergine da utilizzare come aggregati.

(462)

La Commissione ha espresso le sue perplessità sul fatto che l'applicazione dell'esenzione a materiali che sono principalmente (cioè al 50 %) composti da scarti o materiale di scarto o dai sottoprodotti di qualsivoglia processo di combustione industriale o della fusione o raffinazione dei metalli sarebbero ancora conformi alla natura e alla logica dell'AGL.

(463)

A tal riguardo, la Commissione ha ricevuto svariate osservazioni dalle parti interessate.

5.6.5.1.    Osservazioni ricevute dalla Commissione

a)   Osservazioni ricevute da parte della Mineral Products Association il 2 gennaio 2014

(464)

La Mineral Products Association suffraga le conclusioni della Commissione nella decisione di avvio, secondo cui tali materiali non si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali soggetti a tassazione. La motivazione è evidente per i materiali che sono composti interamente da scarti o materiale di scarto. Tuttavia, per i materiali composti principalmente da scarti o materiale di scarto, l'esenzione sarebbe giustificata solamente qualora vi fosse una piccola quantità di residui di altro materiale miscelata con il materiale esentato.

b)   Osservazioni ricevute da parte di QPANI l'8 gennaio 2014

(465)

Stando alla QPANI, una parte consistente dei materiali immessi nel mercato degli aggregati deriva dai sottoprodotti dei processi di combustione o di fusione o raffinazione di metalli quali le scorie della fabbricazione di ferro e acciaio e le ceneri di combustione degli inceneritori. L'associazione si esprime a favore della conclusione del considerando 124 secondo cui tali materiali «non si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali soggetti a tassazione alla luce dell'obiettivo perseguito dall'AGL». Vi è una chiara motivazione per quei materiali che sono «interamente» scarti o materiale di scarto o sottoprodotti di quei processi, tanto che il loro sfruttamento commerciale è esentato dal pagamento dell'AGL.

c)   Osservazioni ricevute da parte della BAA il 17 gennaio 2014

(466)

La BAA ha trasmesso una lettera da parte di Hart Quarry, una cava che estrae calce agricola, in cui si evidenziano le difficoltà incontrate dalla cava nel far competere i propri prodotti secondari con gli aggregati derivati dalle scorie prodotte dalle acciaierie dei dintorni. Gli aggregati prodotti infatti sono esenti, per quanto l'impatto ambientale delle acciaierie sia ben maggiore rispetto a Hart Quarry. L'AGL avrebbe impedito a questa cava di competere sul mercato degli aggregati. Stando alla BAA, la cava vende tutta la sua produzione di calce e la quantità di aggregati derivanti come sottoprodotto in proporzione alla produzione totale è rimasta costante, in quanto non può né aumentare né diminuire. Pertanto, non sono stati costituiti grossi cumuli di aggregati invenduti durante il periodo d'imposizione dell'AGL. La cava non potrebbe aumentare la sua produzione di calce per far fronte alla domanda all'esportazione a causa dei sottoprodotti invenduti.

d)   Informazioni supplementari ricevute da parte del sig. Bird della BAA il 10 febbraio 2014

(467)

Il sig. Bird sostiene che gli aggregati derivati dalle scorie di lavorazione non sono un prodotto di scarto dell'industria siderurgica, bensì un sottoprodotto che può essere usato come aggregato. Il sig. Bird ha trasmesso informazioni in merito alle scorie contenute nella relazione finale stilata dalla Commissione britannica sulla concorrenza nei mercati degli aggregati e del cemento nel Regno Unito. Stando al sig. Bird, le scorie possono essere ridotte in polvere e fungere da additivo o da prodotto di sostituzione del comune cemento Portland, il che ne fa un materiale importante, in grado di costituire un aggregato di prima classe.

e)   Osservazioni da parte delle autorità britanniche

(468)

Le autorità britanniche affermano che l'esenzione si applica alle sostanze chimiche aggiunte ai materiali prodotti a seguito di qualsivoglia processo di combustione industriale o della fusione o raffinazione del metallo, affinché possano essere utilizzati come aggregati.

(469)

Stando alle autorità britanniche, per una varietà di ragioni i sottoprodotti dei processi di combustione industriale non sono sempre di qualità idonea o sufficiente, di per sé, a renderli utilizzabili come aggregati. Tuttavia, aggiungendo un altro materiale, è possibile migliorare l'idoneità a tale utilizzo. Ad esempio, il processo di fabbricazione dell'acciaio inossidabile produce silicato di calcio durante la fase di raffreddamento. Questa sostanza trasforma le scorie (denominate scorie AOD) (79) in una polvere che causa problemi di polverosità che non rendono adatto il suo utilizzo come aggregato per il settore delle costruzioni o altro. Tuttavia, se l'impianto siderurgico aggiunge il tetraborato di sodio anidro (Borax) alle scorie fuse dopo la fase di fusione nell'altoforno, il prodotto chimico avrà come effetto la stabilizzazione delle scorie. Addizionando le scorie con questa sostanza si elimina il problema della polverosità e si ottiene la formazione di una materiale stabilizzato, del tipo roccia cristallina, che può quindi subire un processo di recupero del metallo, essere frantumato, vagliato e sottoposto a degradazione ed è quindi utilizzabile per taluni tipi di aggregato, ad esempio nella preparazione dei materiali per la produzione di asfalto.

(470)

Le autorità britanniche ribadiscono che l'aggiunta di una sostanza chimica al sottoprodotto del processo di combustione industriale non rende l'esenzione incoerente con l'obiettivo della tassa, poiché il materiale che ne deriva non è un aggregato tassabile.

5.6.5.2.    Valutazione della Commissione

(471)

La Commissione ha già concluso nel considerando 124 della decisione di avvio che gli aggregati composti interamente o che sono parte di qualsiasi materiale composto principalmente dagli scarti o dal materiale di scarto o dai sottoprodotti di qualsivoglia processo di combustione industriale o della fusione o raffinazione dei metalli (in prosieguo «sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli») non si trovano nella situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati, alla luce dell'obiettivo perseguito dall'AGL.

(472)

Sia le autorità britanniche che la Mineral Products Association hanno dimostrato che gli aggregati composti principalmente da sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli non si trovano nella situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati, alla luce dell'obiettivo perseguito dall'AGL.

(473)

Invero, la Commissione ha ricevuto documentazione comprovante che i sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli hanno un valore elevato come aggregati e possono essere impiegati in vario modo. La BAA ha presentato l'esempio di una cava di calcare che produce soprattutto calce agricola, ma che è in concorrenza con i sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli sul mercato dei suoi prodotti secondari, ovvero gli aggregati di calcare. Il documento dimostra che l'esenzione a favore dei sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli è tanto più giustificata, in quanto un sottoprodotto inevitabile come questo sta effettivamente sostituendo altri aggregati di recente estrazione, come gli aggregati di calcare.

(474)

La Commissione ha già esaminato la differenza fra i sottoprodotti dell'estrazione del calcare per la produzione di calce agricola e i sottoprodotti esentati dei processi per la produzione di materiali diversi dagli aggregati ai considerando da 151 a 158.

(475)

La BAA sostiene che i sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli non dovrebbero beneficiare di un'esenzione dall'AGL, poiché l'impatto ambientale delle acciaierie è ben maggiore di quello dell'estrazione degli aggregati. Ciò può essere vero, ma il processo di produzione di un'acciaieria non ha alcun collegamento con l'AGL. L'esenzione relativa ai sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli concerne meramente la vendita di tali materiali come aggregati, allo scopo di fare in modo che questi possano sostituire gli eventuali aggregati di nuova estrazione.

(476)

Pertanto, la Commissione ritiene che le osservazioni ricevute non costituiscano una ragione per discostarsi dalla sua valutazione iniziale formulata nella decisione di avvio (considerando 124).

(477)

Relativamente all'esenzione che si estende a materiali che sono principalmente, ma non interamente, sottoprodotti dei processi di combustione industriale o della fusione o raffinazione di metalli, le autorità britanniche hanno indicato che le sostanze chimiche aggiunte sono talvolta necessarie per stabilizzare il materiale e renderlo idoneo ad essere utilizzato come aggregato.

(478)

La Commissione fa osservare che la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (80) definisce all'articolo 3, paragrafo 3) «rifiuto inerte» i rifiuti che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa e pertanto non comportano rischi di inquinamento. L'esempio portato dalle autorità britanniche (al considerando 469) relativo all'uso del «Borax» potrebbe essere interpretato come relativo a un esempio di aggiunta di una sostanza chimica che potrebbe far aumentare il rischio d'inquinamento, a seconda delle quantità utilizzate, della concentrazione e delle aree eventualmente colpite (suolo, corpi d'acqua ecc.). Ciononostante, l'uso di Borax non rientra nell'ambito di applicazione della presente decisione.

(479)

La Mineral Products Association ha proposto di considerare l'assoggettabilità in proporzione alla quantità di materiale tassabile contenuto nella miscela, qualora i materiali siano miscelati con altri materiali soggetti alla tassa. Tale criterio è già ricompreso nella forma stessa dell'AGL. Il materiale aggregato che è stato «miscelato con un altro materiale diverso dall'acqua» si considera come sottoposto a sfruttamento commerciale, e in quanto tale sarebbe già soggetto a tassazione [sezione 19(1)(d)] della legge.

(480)

La Commissione conclude pertanto che l'esenzione di cui alla sezione 17(4)(c)(i) e (ii) del Financial Act rientra nel novero dei principi che stanno alla base dell'AGL e non costituisce un vantaggio selettivo.

5.6.6.   ESENZIONE DI MATERIALE COMPOSTO INTERAMENTE O PRINCIPALMENTE DA ARGILLA [SEZIONE 17(4)(f)]

(481)

Per quanto concerne l'argilla, le autorità britanniche hanno precisato, prima dell'adozione della decisione di avvio, che a causa delle sue proprietà plastiche l'argilla non viene di norma considerata una roccia. L'esenzione chiarisce questo punto ed evita la necessità di individuare e applicare l'AGL su qualsivoglia sabbia o pietra che si trova in natura nei composti che contengono l'argilla.

(482)

La Commissione ha tuttavia fatto osservare che, in termini geologici, l'argilla è considerata una roccia e può essere utilizzata come aggregato (81). Nella misura in cui un materiale consistente interamente o principalmente di argilla è stato estratto per essere utilizzato come aggregato, per la Commissione non è chiaro in che modo l'esenzione possa essere giustificata sulla base dei principi di tassazione normale o in che misura si potrebbe ritenere si configuri una situazione diversa da quella dei materiali tassati, alla luce dell'obiettivo dell'AGL.

(483)

La Commissione ha ricevuto le seguenti osservazioni da parte della BAA.

5.6.6.1.    Osservazioni ricevute dalla Commissione

a)   Osservazioni ricevute dalla BAA il 15 settembre 2014

(484)

La BAA sostiene che l'argilla può essere utilizzata come aggregato senza subire alterazioni dal punto di vista chimico o fisico. Essa aggiunge altresì che l'argilla rientra nella definizione di aggregati fornita dalla decisione di avvio. L'argilla può essere impiegata per vari tipi di aggregato, incluso quello di materiale da riporto o per massicciate. La BAA ha trasmesso il capitolo di un libro concernente l'utilizzo dell'argilla in ingegneria civile e in edilizia. Stando alla BAA, l'argilla è utilizzata in grandi quantità anche dall'Ente autostrade britannico (UK Highways Agency) per le opere stradali. La BAA sostiene che questo utilizzo rientra fra gli scopi degli aggregati. L'argilla rientra in una delle categorie di materiali accettabili indicate nelle Specifiche per le opere stradali nel Regno Unito. Può essere utilizzata come materiale da riporto coerente per le opere di costruzione stradale. La BAA ha fornito esempi di cave che estrarrebbero argilla idonea ad essere impiegata nelle opere di costruzione stradale. Inoltre, l'argilla si presta all'uso per taluni impieghi specifici degli aggregati per cui le altre rocce non sono adatte, ad esempio per rivestire e ricoprire i siti delle discariche, o per il rivestimento di laghetti e canali.

(485)

La BAA ha fornito un elenco di otto cave che estrarrebbero argilla da impiegare in seguito come aggregato. L'elenco è stato tratto dalla pubblicazione della BGS Directory of Mines and Quarries 2010. Inoltre, la BAA ha fornito esempi di due cave che estraggono argilla adatta per la costruzione di dighe marittime, presidi di difesa dalle alluvioni, progetti d'ingegneria, opere di ripiena di discariche, rivestimenti di laghetti, materiale di riempimento e per le opere di bonifica fondiaria che presumibilmente, costituirebbero tutti usi come aggregati. Il materiale estratto rientra altresì nella categoria del materiale coerente adatto per le opere di costruzione stradale. La BAA fornisce altresì un esempio dell'utilizzo dell'argilla proveniente da una delle cave, utilizzata per la costruzione di una strada.

(486)

La BAA sostiene pertanto che vi sono numerose cave che producono e vendono argilla da impiegare come aggregato, e non solo per la fabbricazione di prodotti ceramici. Stando alla BAA, vi è anche un certo numero di cave in cui gli strati di argilla sono intercalati da altri materiali da cui il materiale composto principalmente di argilla dovrebbe essere esentato.

b)   Osservazioni da parte delle autorità britanniche

(487)

Le autorità britanniche sostengono che l'argilla si distingue immediatamente da altri tipi di roccia sedimentaria a piccolissima granulometria in quanto plastica, agevole da tagliare e da plasmare con un coltello o una cazzuola (definizione tratta dalla relazione (82)). Queste proprietà plastiche dell'argilla la rendono inadatta per la maggior parte degli utilizzi di un aggregato, in quanto trasuda l'acqua incamerata e, una volta asciugata, si spacca.

(488)

Stando alle autorità britanniche, la maggior parte dell'argilla è morbida, non granulare e senza trasformazione chimica o fisica è adatta unicamente ad essere utilizzata come materiale da riporto nelle opere civili, ad esempio per rivestire i siti di discarica e per la costruzione di opere di presidio contro le alluvioni. L'argilla non viene generalmente utilizzata nella preparazione degli strati di fondazione degli edifici essendo poco resistente, soggetta a fenomeni di compressione, ritiro e dilatazione; per questa ragione è altamente probabile che possa far muovere la costruzione oltre i limiti ammessi, causando fratture e cedimenti. Per le fondazioni è preferibile impiegare un aggregato granulare duro, che consenta di ottenere un massetto molto più stabile per l'edificio. Pertanto, le argille non trattate di solito sono considerate non idonee per il «tipico uso come aggregati» (come materiali di fondazione per gli edifici, la fabbricazione di calcestruzzo, o di pietrisco o malte per opere stradali). Questi utilizzi rappresentano la maggioranza degli usi cui è destinata la produzione nel Regno Unito. Il «tipico uso come aggregati» comporta che i materiali soddisfino caratteristiche granulometriche e di durezza — come nel caso delle sabbie, delle ghiaie e/o degli inerti di roccia dura come il calcare, le rocce ignee o l'arenaria, o del materiale granulare riciclato proveniente dalle macerie delle demolizioni o del rifacimento degli assi viari. La sola circostanza in cui l'argilla può essere idonea per «il tipico uso come aggregato» è a seguito di un processo di pellettizzazione in cui l'argilla viene sottoposta a trattamento termico con temperature superiori ai 1 000 °C nel corso di un procedimento industriale volto alla produzione di un pellet duro leggero che può essere utilizzato come aggregato granulare nel calcestruzzo per talune applicazioni particolari ma di minor entità. Le autorità britanniche affermano di non essere state in grado di individuare le cave in cui sarebbe avvenuta un'estrazione specifica di argilla destinata all'uso come aggregato.

(489)

Tuttavia, stando alle autorità britanniche, le proprietà dell'argilla ne fanno un prodotto adatto per applicazioni diverse dagli aggregati, nelle quali l'argilla rimane idratata e la sua impermeabilità all'acqua è un requisito fondamentale. Le autorità britanniche non reputano che il materiale utilizzato per rivestire e colmare i siti destinati a discarica si possa considerare un aggregato — non è infatti l'aspetto volumetrico del materiale che è necessario, ma l'impermeabilità all'acqua e agli agenti di lisciviazione. Fra gli usi particolari dell'argilla si annoverano i rivestimenti per discariche, corsi d'acqua, laghi o laghetti o come presidio contro le alluvioni. L'argilla utilizzata a tali scopi non è considerata un aggregato, in quanto piuttosto che l'aspetto volumetrico di riempimento del materiale, che deve possedere necessarie proprietà di durezza e granulosità, l'argilla, non possedendo tali caratteristiche, viene invece utilizzata per creare una barriera che limita il passaggio dei liquidi.

(490)

In risposta alle osservazioni della BAA in merito al fatto che l'argilla può essere utilizzata per le opere di costruzione stradale, le autorità britanniche fanno osservare che l'Ente autostrade ha trasmesso informazioni sull'uso dell'argilla alle autorità britanniche. Queste ritengono che l'argilla estratta dal cantiere di un progetto di costruzione stradale possa essere utilizzata, in ragione della sua permeabilità, per l'esecuzione dei lavori di movimento terra, come materiale da riporto per massicciate e terrapieni, che non comportano un trasporto (vale a dire che l'argilla non è estratta specificamente a tal scopo, ma è un sottoprodotto dell'attività di costruzione della strada). L'argilla può essere trattata con la calce o il cemento per migliorare la sua capacità di tenuta del piano stradale. Può essere utilizzata nei canali di drenaggio, come rivestimento (dove la sua permeabilità è importante) oppure come materiale da ripiena per strutture di minore importanza in cui non sono necessarie proprietà di resistenza a carichi elevati. Le autorità britanniche fanno osservare che i residui dell'argilla estratta nel cantieri stradali possono essere inviati a discarica come materiale di risulta e occasionalmente le aziende del settore possono sottoporli a trattamenti termici per produrre aggregati leggeri per le costruzioni stradali.

(491)

Le autorità britanniche, citando l'Ente autostrade, hanno indicato che i materiali prodotti dal movimento terra si dividono in due categorie: granulari (classe 1) e coerenti (classe 2). La categoria dei granulari comprende gli aggregati — materiali utilizzati per fornire un volume stabile di riempimento. I materiali coerenti non sono aggregati, ma comprendono materiali di granulometria inferiore, che produce un effetto di coerenza, rendendoli aderenti e con una limitata permeabilità all'acqua.

(492)

Stando alle autorità britanniche, l'argilla può essere utilizzata come materiale granulare solo previo trattamento termico e di pellettizzazione. Tuttavia, può essere utilizzata anche come materiale coerente senza trattamento termico. Per tali fini l'argilla non può essere sostituita da materiali aggregati come inerti di granito o di calcare, in quanto si tratta di materiali granulari. L'argilla può essere sostituita con ceneri volanti polverizzate (provenienti, ad esempio, dalle centrali alimentate a carbone), in virtù delle proprietà di coerenza delle stesse.

(493)

Stando alle autorità britanniche, a differenza dell'argilla il pietrame per scogliere per la costruzione di opere di difesa costiera è composto da aggregati. Infatti, i suoli più malleabili sono protetti dall'erosione del mare proprio dalle caratteristiche volumetriche di questa massa stabile costituita da pezzi di roccia dura, non tagliata e irregolare. Le costruzioni di presidio costiero in pietrame per scogliere presentano caratteristiche molto diverse da quelle dell'argilla utilizzata per la costruzione di presidi contro le inondazioni; il pietrame per scogliere resiste all'erosione causata dall'acqua, più che contenere l'acqua in virtù delle sue proprietà impermeabili. I criteri indicati nella specifica tecnica dipendono dalle condizioni dell'ambiente marino, ma la densità e il valore di abrasione dell'aggregato rappresentano proprietà fondamentali.

(494)

Le autorità britanniche sostengono che non vi siano prove certe, anche nella documentazione reperita dalla Commissione o in quella trasmessa dalla BAA al Tribunale che dimostrino che l'argilla è estratta per essere impiegata come aggregato nel Regno Unito. Quanto statuito dal Tribunale è stato espressamente definito «salvo prova contraria» (cfr. punti 86-91 nella sentenza della causa T-210/02 RENV). Le autorità britanniche hanno esaminato le asserzioni formulate dalla BAA in merito alle cave che estrarrebbero l'argilla unicamente per l'uso come aggregato, e hanno concluso affermando che ciò non si verifica. Le informazioni tratte da documentazione fiscale riservata sono state presentate alla Commissione.

(495)

Le autorità britanniche hanno contattato una cava che, a detta della BAA, avrebbe utilizzato l'argilla prodotta per costruire una strada. Stando alle autorità britanniche, il gestore della cava avrebbe spiegato che l'argilla è utilizzata nei cantieri stradali come strato stabile non permeabile al fine di innalzare il livello del piano stradale dal terreno alluvionale sul quale sono posati l'aggregato (pietrisco) e l'asfalto. Non è pertanto utilizzata per sostituire tali aggregati, in quanto non adatta allo scopo senza previo trattamento.

(496)

Le autorità britanniche sostengono che in virtù delle caratteristiche fisiche e del pregio di questo materiale, estrarre l'argilla da utilizzare come aggregato risulta per sua stessa natura improbabile.

(497)

Stando alle autorità britanniche, l'argilla, il suolo o la materia organica che si incontrano in natura non sono puri al 100 %. Per poter definire i materiali di argilla, suolo, materia organica vegetale o di altra natura esenti dalla tassa sugli aggregati, è stato pertanto necessario inserire anche i materiali che, nella loro composizione, sono costituiti principalmente da tali componenti.

5.6.6.2.    Valutazione della Commissione

(498)

Le parti interessate e le autorità britanniche dissentono sull'utilizzo dell'argilla come aggregato. Solo qualora fosse stabilito tale utilizzo, infatti, l'argilla si troverebbe in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassati.

(499)

L'argilla si distingue dagli altri materiali in quanto plastica, agevole da tagliare e da plasmare con un coltello o una cazzuola e non permeabile, caratteristiche che la rendono inadatta per la maggior parte degli utilizzi di un aggregato, in quanto trasuda l'acqua incamerata e, una volta asciugata, si spacca.

(500)

La BAA sosteneva che utilizzare l'argilla per il rivestimento di discariche, opere di presidio contro le inondazioni e come materiale coerente per le opere stradali comporta il suo utilizzo come aggregato. Le autorità britanniche, tuttavia, sostengono che in questi contesti l'argilla non viene utilizzata come aggregato. Dato che tutti questi impieghi si basano sulle qualità specifiche di non permeabilità e plasticità dell'argilla e non sulle capacità del materiale di apportare massa volumetrica alle costruzioni, la Commissione è dell'avviso che le autorità britanniche a buon diritto considerino che l'argilla utilizzata per il rivestimento di discariche, opere di presidio contro le inondazioni e materiale coerente per le opere stradali sia utilizzata per scopi diversi da quelli di un aggregato.

(501)

La Commissione ha chiesto alle autorità britanniche di avere accesso alla documentazione fiscale riservata delle otto cave di argilla che, stando alla BAA avrebbero estratto l'argilla per utilizzarla come aggregato. Le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità britanniche dimostrano che nessuna di tali cave sfrutta l'argilla come aggregato. Alcuni dei siti non erano nemmeno cave, bensì discariche.

(502)

A seguito delle informazioni ricevute, la Commissione fa rilevare che l'argilla non è estratta per essere utilizzata come aggregato. Non è utilizzata, né potrebbe esserlo come aggregato a meno che non sia sottoposta a processi di trasformazione fisica, cioè di pellettizzazione in cui l'argilla viene sottoposta a trattamento termico con temperature superiori ai 1 000 °C nel corso di un procedimento industriale volto alla produzione di un pellet duro e leggero.

(503)

La Commissione conclude pertanto che l'argilla non può essere utilizzata e non è estratta per essere utilizzata come aggregato e, pertanto, si trova in una situazione di fatto e di diritto differente rispetto ai materiali tassabili in vista dell'applicazione delle normali disposizioni fiscali dell'AGL.

(504)

Inoltre, poiché l'argilla non si presenta in natura pura al 100 %, i materiali che sono composti principalmente di argilla si trovano egualmente in una situazione di fatto e di diritto diversa rispetto a quella dei materiali tassabili in vista dell'applicazione delle normali disposizioni fiscali dell'AGL.

5.7.   CONCLUSIONI IN MERITO ALLA SELETTIVITÀ

(505)

Sulla base di quanto sopra, la Commissione conclude che: i) il materiale che consiste interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ottenuto come sottoprodotto dalla nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella degli aggregati tassati in vista delle disposizioni fiscali e dell'obiettivo dell'AGL e le esenzioni di tali materiali non possono essere spiegate dalla natura e dalla logica dell'AGL. Pertanto tali esenzioni sono selettive.

(506)

La Commissione conclude altresì che le esenzioni, esclusioni e gli sgravi di cui alle sezioni 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii) (eccetto i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato), alla sezione 17(4)(a) (eccetto i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati), alla sezione17(4)(c)(i) e (ii), 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla), 18(2)(b) e 30(1)(b) (nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b)] del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007 concernono materiali che non si trovano nella situazione di fatto e di diritto analoga a quella dei materiali tassabili in vista dell'obiettivo dell'AGL e sono pertanto non selettivi.

5.8.   VANTAGGIO

(507)

Accordando le esenzioni per: i) i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, invece di sottoporli a tassazione, il Regno Unito sta rinunciando a delle risorse e sollevando i beneficiari di tali esenzioni dall'onere di una tassa che sarebbero di norma tenuti a versare. Pertanto, la misura comporta un vantaggio selettivo per i beneficiari delle esenzioni per: i) i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che è appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato.

5.9.   RISORSE STATALI E IMPUTABILITÀ

(508)

La misura è finanziata con risorse statali in quanto lo Stato sta rinunciando a delle risorse. La misura è altresì imputabile allo Stato, in quanto è stata stabilita tramite una legislazione.

5.10.   DISTORSIONE DELLA CONCORRENZA ED EFFETTO SUGLI SCAMBI

(509)

Nel settore degli aggregati si effettuano degli scambi fra gli Stati membri e i produttori degli aggregati esentati sono in concorrenza con altri produttori di aggregati. La Commissione ha inoltre ricevuto documentazione circostanziata sulla distorsione della concorrenza causata dall'esenzione dal pagamento dell'AGL. Inoltre, il Regno Unito ha un confine naturale con l'Irlanda e gli scambi di aggregati attraverso questo confine sono numerosi (83).

(510)

Pertanto, le esenzioni dall'AGL per: i) i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato possono falsare la concorrenza e avere un effetto sugli scambi.

5.11.   CONCLUSIONI CIRCA LA PRESENZA DI AIUTO

(511)

La Commissione conclude che le esenzioni dall'AGL per: i) i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto dell'a nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato costituiscono aiuti di Stato.

(512)

La Commissione conclude che le esenzioni, esclusioni e gli sgravi di cui alle sezioni 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii) (eccetto i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato), alla sezione 17(4)(a) (eccetto i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati), alla sezione17(4)(c)(i) e (ii), 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla), 18(2)(b) e 30(1)(b) (nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b)] del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007 non costituiscono aiuti di Stato.

6.   LEGALITÀ DELL'AIUTO

(513)

Benché l'AGL sia stata notificata dalle autorità britanniche prima della sua attuazione, il Regno Unito non ha ottemperato alla clausola sospensiva di cui all'articolo 108, paragrafo 3, in quanto l'AGL è entrata in vigore il 1o aprile 2002, prima che la Commissione adottasse la decisione del 24 aprile 2002 con la quale indicava di non sollevare obiezioni. La decisione della Commissione è stata contestata nei tempi e infine annullata dal Tribunale in data 7 marzo 2012 (T-210/02 RENV). Pertanto, tale decisione deve essere considerata nulla e non avvenuta rispetto a tutti gli amministrati a decorrere dalla data della sua adozione. Dato che l'annullamento della decisione della Commissione ha posto fine retroattivamente all'applicazione della presunzione di legittimità, l'attuazione dell'aiuto in questione dal 1o aprile 2002 deve essere considerata illegittima (84). Secondo la giurisprudenza non avendo alcuna certezza in ordine alla legittimità dell'aiuto prospettato, il beneficiario non può nutrire un legittimo affidamento, poiché la decisione della Commissione di non sollevare obiezioni in merito alla misura è stata contestata per tempo debito dinnanzi al Tribunale (85).

7.   VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ DEGLI AIUTI DI STATO

7.1.   BASE GIURIDICA

(514)

Posto l'obiettivo ambientale dell'AGL, la Commissione ha esaminato, nella decisione di avvio, la compatibilità con il mercato interno delle esenzioni e degli sgravi dell'AGL alla luce di quanto previsto dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE e alla luce della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente.

(515)

Come indicato al considerando 513 di cui sopra, a seguito dell'annullamento della decisione della Commissione, l'aiuto deve considerarsi illegittimo. Ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (86), il punto 82 dell'EAG 2001 e il punto 205 dell'EAG 2008, la Commissione ha valutato la compatibilità delle esenzioni e degli sgravi fiscali alla luce dell'EAG 2001, nella misura in cui sono stati applicati fra il 1o aprile 2002 e il 31 marzo 2008 e alla luce dell'EAG 2008 nella misura in cui sono stati applicati dal 2 aprile 2008 e fino al 31 marzo 2014, data della sospensione delle esenzioni.

(516)

La Commissione ha ricevuto osservazioni dalla BAA e argomentazioni da parte delle autorità britanniche in merito alla compatibilità delle esenzioni dall'AGL. La Commissione presenterà e tratterà unicamente le osservazioni concernenti le esenzioni dall'AGL per lo scisto e i prodotti composti principalmente da scisto quando questi sono utilizzati come aggregati e i residui di scisto quando questi sono estratti insieme con lo scisto destinato ad essere utilizzato come aggregato.

(517)

È d'uopo altresì menzionare che tanto le osservazioni da parte della BAA quanto le argomentazioni presentate dalle autorità britanniche concernono in larga misura tutte o alcune delle esenzioni che sono state oggetto delle perplessità sollevate dalla Commissione nella decisione di avvio e vi sono pochi argomenti specifici concernenti esclusivamente lo scisto.

(518)

Inoltre, le informazioni ricevute da parte delle autorità britanniche si basano sull'ipotesi che lo scisto non venga appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato e non presentano alcuna motivazione di compatibilità specifica della situazione in parola in cui la Commissione abbia potuto individuare le circostanze in cui lo scisto è appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato.

7.1.1.   OSSERVAZIONI RICEVUTE DALLA COMMISSIONE

a)   Osservazioni ricevute da parte della BAA il 17 gennaio 2014

(519)

La BAA ritiene che le esenzioni, esclusioni e gli sgravi fiscali dell'AGL non possano ritenersi compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE e della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale. La BAA sostiene che l'applicazione di tali esenzioni compromette l'obiettivo ambientale perseguito dall'AGL, e segnatamente dirottare la domanda verso fonti sostitutive di aggregati.

(520)

Le autorità britanniche sostengono che nessuna delle esenzioni in esame concerne materiali che sono appositamente estratti per essere utilizzati come aggregati. Esse affermano che le esenzioni nei confronti delle quali la Commissione ha sollevato le proprie perplessità nella decisione di avvio si estendono unicamente a materiali ricavati in modo non intenzionale e inevitabile nel corso dell'estrazione dei materiali diversi dagli aggregati. Come asserito dalle autorità britanniche, non è stato rilevato alcun riscontro che i materiali esentati siano appositamente estratti per essere utilizzati come aggregati.

(521)

Le autorità britanniche sono dell'avviso che l'uso di sottoprodotti o scarti generati in modo non intenzionale come aggregati è, dal punto di vista ambientale, preferibile all'intensificazione dell'attività estrattiva. Esse ritengono che le esenzioni non si configurino come aiuti di Stato. Ciascuna esenzione oggetto di esame porta a un miglioramento della tutela ambientale, in almeno uno dei due seguenti modi:

i)

l'esenzione aiuta a dirottare la domanda dall'estrazione di ulteriori quantità di aggregati; e/o

ii)

l'esenzione favorisce la riduzione degli scarti accumulati.

(522)

Il Regno Unito sostiene che qualora una qualsivoglia delle esenzioni oggetto d'esame dovesse configurarsi come aiuto di Stato, tale misura sarebbe comunque compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), anche alla luce di quanto disposto dalla disciplina comunitaria del 2001 e del 2008 degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e/o sulla base dell'applicazione diretta degli articoli 107, paragrafo 3, lettere b) o c) TFUE.

(523)

Le autorità britanniche sostengono che le esenzioni dall'AGL non rientrano nello stretto ambito di applicazione della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale e che la loro compatibilità andrebbe valutata direttamente ai sensi degli articoli 107, paragrafo 3, lettera b) o c) TFUE. Le autorità britanniche citano altresì il caso N 629/2008 in relazione al regime di impegni a ridurre i livelli di carbonio del Regno Unito. La Commissione ha ritenuto che, poiché il relativo regime e le sue modalità sono stati concepiti con l'intento di tutelare l'ambiente tramite la ridistribuzione delle risorse a favore delle imprese che tutelano maggiormente l'ambiente, la disciplina comunitaria in materia non era d'applicazione ed hanno proceduto direttamente a una valutazione ai sensi di quanto disposto dal trattato.

(524)

Le autorità britanniche sostengono che l'EAG 2008, al capo concernente le esenzioni fiscali, tratti dei casi in cui un'impresa è esentata dall'ambito di applicazione dell'imposta ambientale in ragione di: a) preoccupazioni sull'impatto dell'imposizione sulla concorrenza di talune imprese; b) altre preoccupazioni economiche; e c) l'incapacità degli Stati membri di imporre la tassa con un'aliquota superiore senza concedere talune esenzioni a talune imprese. Esse sostengono altresì che la disciplina comunitaria è concepita per garantire che le esenzioni dalla fiscalità ambientale contribuiscano, quanto meno indirettamente, allo scopo ambientale della tassa da introdurre e che tali esenzioni non compromettano l'obiettivo ambientale generale perseguito.

(525)

Le autorità britanniche ritengono che l'obiettivo dell'AGL nel suo complesso sia la tutela dell'ambiente e le esenzioni accordate che esulano dall'ambito di applicazione dell'AGL sono deliberatamente concepite per conseguire il doppio obiettivo di: a) dirottare la domanda dagli aggregati di recente estrazione verso gli scarti e altri sottoprodotti; e b) ridurre l'accumulo degli scarti inviati in discarica. Pertanto, le esenzioni contribuiscono al conseguimento dell'obiettivo dell'AGL e ne garantiscono la riuscita. Sono una delle modalità fondamentali per il conseguimento dell'obiettivo ambientale dell'AGL. Pertanto, le autorità britanniche affermano che questo potrebbe essere il caso in cui né l'EAG 2001 né l'EAG 2008 sono applicabili alla misura.

(526)

Rimandando quindi direttamente all'articolo 107, paragrafo 3 TFUE, il Regno Unito afferma che lo scopo di qualsivoglia aiuto derivante dalle esenzioni in esame può essere classificato: i) o come un aiuto destinato a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo, vale a dire la tutela dell'ambiente [articolo 107, paragrafo 3 lettera b) TFUE]; o ii) come un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, (il ricorso ad aggregati riciclati o prodotti di scarto come aggregati) sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse [articolo 107, paragrafo 3 lettera c) TFUE].

(527)

Le autorità britanniche sostengono che le esenzioni sono un mezzo necessario e proporzionato per conseguire l'obiettivo ambientale dell'AGL e qualsiasi aiuto derivante dall'esenzione causerebbe una minima distorsione se non addirittura nessuna distorsione della concorrenza. Le esenzioni pertanto non incidono negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(528)

La Commissione valuterà la misura ai sensi dell'EAG 2001, dell'EAG 2008 ed effettuerà una valutazione alternativa direttamente ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3 lettera c) TFUE. Come indicato in precedenza, la Commissione ritiene che l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE non possa essere applicato alla situazione in esame.

7.2.   VALUTAZIONE AI SENSI DELL'EAG 2001

(529)

Il punto 47 dell'EAG 2001 dispone che: «Nell'adottare imposte gravanti su determinate attività e giustificate da motivi di tutela ambientale (ecotasse), gli Stati membri possono considerare necessarie deroghe temporanee a favore di talune imprese, in particolare laddove non esista un'armonizzazione a livello europeo o vi siano rischi temporanei di perdita di competitività internazionale per determinate imprese. Siffatte deroghe configurano in genere aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE. Nell'analizzare tali misure occorre accertare se l'imposta tragga origine da una decisione comunitaria o da una decisione autonoma dello Stato

(530)

Il punto 48 in seguito dispone che: «Se l'imposta dipende da una decisione autonoma dello Stato, le imprese interessate possono incontrare rilevanti difficoltà nell'adeguarsi rapidamente ai nuovi oneri fiscali. In tal caso può giustificarsi una deroga temporanea per talune imprese, affinché queste possano adeguarsi alla nuova situazione

(531)

A tal riguardo, la Commissione ha osservato al considerando (149) della decisione di avvio che l'AGL è una tassa che grava sull'estrazione di aggregati per ragioni di tutela ambientale. La Commissione ha altresì rilevato che l'AGL sarebbe stata applicata a seguito di una decisione autonoma da parte delle autorità britanniche.

(532)

I denuncianti avevano (87) sostenuto che alcune delle esenzioni erano state concesse per tutelare la competitività internazionale dei produttori dei materiali esentati. Ciò indicherebbe che talune imprese possono avere delle difficoltà nell'adeguarsi rapidamente al nuovo onere fiscale e, in tal caso, l'esenzione dall'AGL potrebbe ricadere nell'ambito di applicazione dei punti 47 e 48 dell'EAG 2001.

(533)

All'epoca della decisione di avvio, le autorità britanniche non avevano fornito alcun fondamento di compatibilità della misura e la Commissione non aveva elementi sufficienti per concludere se sussistessero le condizioni di cui ai punti 47 e 48 dell'EAG 2001, né la Commissione ha sufficienti elementi per concludere se le esenzioni possano essere considerate compatibili con il mercato interno sulla base di altre disposizioni a parte i punti 47 e 48 dell'EAG 2001.

(534)

La BAA sostiene che le esenzioni dall'AGL non potrebbero configurarsi come compatibili ai sensi dell'EAG 2001. Stando alla BAA, le esenzioni per lo scisto, l'ardesia e l'argilla non apportano un contributo significativo alla tutela dell'ambiente (punti 50 e 51, paragrafo 2, lettera a)]. Le esenzioni, per loro stessa natura, compromettono gli obiettivi generali perseguiti e non hanno un impatto positivo apprezzabile in termini di tutela ambientale.

(535)

La BAA ritiene che le esenzioni per lo scisto, l'ardesia e l'argilla non costituiscano esenzioni temporanee giustificabili ai sensi dei punti 47 e 48. Essa sostiene che l'AGL mira a rendere competitivo un materiale come lo scisto estratto per essere utilizzato come aggregato.

(536)

La BAA afferma che le deroghe non costituiscono un aiuto al funzionamento che può essere autorizzato ai sensi del punto 51. Non è stato concluso alcun accordo ai sensi del quale le imprese beneficiarie si impegnano a conseguire gli obiettivi di tutela ambientale durante il periodo di esenzione. Inoltre, stando alla BAA, la condizione alternativa ai sensi del punto 51, paragrafo 1, lettera b) non è stata soddisfatta, in quanto le imprese aventi diritto alla riduzione non hanno pagato una parte significativa dell'AGL.

(537)

Le autorità britanniche affermano che il risultato dell'applicazione dell'AGL ai materiali esentati comporterebbe l'aumento dei costi di produzione per i gestori negli specifici settori di mercato, il cui onere non si ripercuoterebbe sulla clientela. Ciò comporterebbe una diminuzione sul mercato delle quantità di scarti e sottoprodotti in vendita e destinati ad essere utilizzati come aggregati, e a una corrispondente intensificazione dell'attività di estrazione di nuovi aggregati.

(538)

Le autorità britanniche sostengono che l'effetto dell'applicazione dell'AGL ai materiali esentati potrebbe compromettere l'obiettivo ambientale della legge, in quanto non opererebbe il dirottamente della domanda verso scarti e sottoprodotti inevitabili, generati dall'estrazione di tali materiali.

7.2.1.   VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE

(539)

Le autorità britanniche rimandano unicamente ai punti 47 e 48 dell'EAG 2001 per giustificare la compatibilità delle misure in questione.

(540)

Sembra che esse sostengano che le cave di estrazione degli aggregati esentati incontreranno serie difficoltà nell'ottemperare agli oneri fiscali, come riassunto al considerando 537 supra.

(541)

La Commissione, tuttavia, osserva che l'EAG 2001 permette esclusivamente deroghe temporanee che consentano alle imprese di adattarsi alla nuova situazione, il che non è il caso delle esenzioni previste per l'AGL. Le esenzioni di cui trattasi non sono limitate nel tempo e sono applicate ormai da 12 anni. L'applicazione delle esenzioni è stata temporaneamente sospesa in ragione della procedura d'indagine formale della Commissione, tuttavia la legislazione sospensiva menziona espressamente che tutte le esenzioni saranno reintrodotte, una volta che l'indagine della Commissione sarà terminata e qualora le risultanze fossero favorevoli.

(542)

La Commissione conclude pertanto che i punti 47 e 48 dell'EAG 2001 non potrebbero fungere da base per dichiarare compatibili con il mercato interno le esenzioni dall'AGL dello scisto e dei prodotti composti principalmente da scisto quando utilizzati come aggregati e dei residui di scisto quando estratti insieme con lo scisto da impiegarsi come aggregato.

(543)

La Commissione fa altresì osservare che nessun'altra disposizione dell'EAG 2001 potrebbe fungere da base per la determinazione della compatibilità dell'AGL in quanto i produttori di scisto non pagano una parte significativa dell'imposta [punto 51, paragrafo 1, lettera b)] e non sono stati conclusi accordi fra le autorità britanniche e i produttori di scisto [punto 51, paragrafo 1, lettera a)].

(544)

Sulla scorta di quanto sopra, la Commissione conclude che le esenzioni dall'AGL per: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) gli scarti di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato non possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno sulla base dell'EAG 2001.

7.3.   VALUTAZIONE AI SENSI DELL'EAG 2008

(545)

Posto lo scopo ambientale dell'AGL, in occasione della decisione di avvio la Commissione aveva esaminato anche le esenzioni e le esclusioni fiscali di cui al capo 4 dell'EAG 2008, recante disposizioni sugli aiuti al funzionamento sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali.

(546)

Le imposte ambientali sono definite al punto (70)(14) dell'EAG 2008 come «qualsiasi imposta la cui specifica base imponibile abbia manifesti effetti negativi sull'ambiente o che sia intesa a gravare su determinate attività o determinati beni e servizi in modo tale che il prezzo dei medesimi possa includere i costi ambientali o in modo tale che i produttori e i consumatori si orientino verso attività più rispettose dell'ambiente

(547)

La Commissione ha riconosciuto di non contestare il fatto che l'estrazione degli aggregati abbia un impatto negativo sull'ambiente, in particolare sotto forma di danno alla biodiversità, produzione di polveri, immissioni sonore e perdita dell'attrattività. Questo aspetto è ulteriormente corroborato dagli studi commissionati dalle autorità britanniche cui si fa riferimento nel considerando 17 della decisione di avvio. L'AGL pertanto costituisce un'imposta ambientale ai sensi del punto 70(14) dell'EAG 2008 e le esenzioni fiscali potrebbero essere valutate ai sensi del capo 4 dell'EAG 2008 nella misura in cui sono state applicate a far data dal 2 aprile 2008.

7.3.1.   BENEFICIO AMBIENTALE

(548)

In conformità con il punto 151 dell'EAG 2008, gli aiuti sotto forma di sgravi o esenzioni da imposte ambientali sono compatibili con il mercato interno purché contribuiscano, almeno indirettamente, a migliorare il livello di tutela ambientale e a condizione che gli sgravi o le esenzioni fiscali non compromettano gli obiettivi generali perseguiti. Come indicato al punto 57 dell'EAG 2008, gli sgravi e le esenzioni da imposte ambientali riguardanti determinati settori o categorie di imprese sono ammessi ai sensi del capo 4 dell'EAG 2008 se possono consentire l'introduzione di misure fiscali più rigorose per altre imprese, migliorando così il livello generale di internalizzazione dei costi e creando ulteriori incentivi per potenziare la tutela ambientale. La Commissione ha ritenuto che gli aiuti di questo tipo possono rivelarsi necessari per ovviare indirettamente alle esternalità negative, permettendo di introdurre o tenere in vita più agevolmente imposte ambientali nazionali di livello maggiore.

(549)

La Commissione ha ritenuto che, in questo caso, la possibilità di concedere esenzioni per taluni materiali possa aver permesso al Regno Unito di introdurre l'AGL.

(550)

La BAA sostiene che le esenzioni non soddisfano i criteri sanciti dall'EAG 2008 e non potrebbero essere ritenute compatibili su questa base.

(551)

La BAA afferma che le esenzioni non contribuiscono a migliorare il livello di tutela ambientale e, di fatto, compromettono l'obiettivo generale perseguito (punto 151 dell'EAG 2008).

(552)

La BAA fa riferimento alla cava menzionata nella Cornish Building Stone and Slate Guide 2007, indicata come cava di ardesia e scisto che produce pietre per opere murarie, per rilevare che le cave sono esentate proprio in quanto producono scisto e ardesia, compromettendo in tal modo l'obiettivo della tassa, dato che creano una domanda perfino maggiore per tali materiali nel settore edilizio. Dalla documentazione trasmessa, la BAA (88) risulta essere a conoscenza del fatto che in talune circostanze i gestori delle cave hanno avviato attività per l'estrazione di ardesia e scisto semplicemente a seguito dell'introduzione dell'AGL e per poter beneficiare dei vantaggi derivanti dalle esenzioni che la tassa prevede. Inoltre, le cave soggette all'AGL hanno attraversato un periodo di notevole calo delle vendite di prodotti o scarti di basso valore, come i materiali derivanti dall'asportazione degli strati superficiali e i materiali fini di cava. I cumuli di questi materiali hanno subito un aumento superiore al 500 %. Stando alla BAA, ciò dimostra che l'AGL ha completamente mancato l'obiettivo ambientale in quanto taluni cumuli sono stati sostituiti da altri.

(553)

La BAA presenta esempi di cave di calce (il cui prodotto primario è una calce agricola esentasse) che hanno accumulato una quantità tale di detriti e sottoprodotti invenduti che la produzione della calce agricola ne risulta ostacolata, seppur a fronte di una domanda crescente.

(554)

La BAA sostiene che il punto 158, lettere b) e c) dell'EAG 2008 è volto a impedire che un'impresa si trovi in una condizione svantaggiata nei confronti della concorrenza a causa della tassazione cui è soggetta, mentre i suoi diretti concorrenti non lo sono. Tuttavia, stando alla BAA, in tale contesto è chiaro che i concorrenti dei produttori che beneficiano dell'esenzione sono di fatto soggetti a tassazione e non sono in grado di vendere i loro prodotti a causa degli svantaggi causati dalle esenzioni dall'AGL.

(555)

La BAA sostiene che l'esenzione per lo scisto non è necessaria né proporzionata (punti da 155 a 159). La BAA asserisce che le esenzioni per l'ardesia, l'argilla e lo scisto non sarebbero basate su criteri obiettivi e che il trattamento riservato ai gestori che estraggono il medesimo materiale è molto diverso, a seconda della natura geologica della zona di riferimento. Inoltre, nessuno dei criteri di proporzionalità è soddisfatto e le esenzioni sono concesse per un periodo superiore ai dieci anni.

(556)

La BAA ha fornito alla Commissione una lettera ricevuta separatamente da una cava in merito agli effetti dell'AGL sulle sue vendite di prodotti a basso valore (aggregati secondari), ossia sottofondi, materiali derivanti dall'asportazione degli strati superficiali, sterili di frantumazione, materiali fini di cava, che hanno subito un calo dei due terzi.

(557)

La BAA ha trasmesso alla Commissione uno studio relativo agli effetti sulla produzione degli aggregati dall'introduzione dell'AGL nel 2002, redatto da BDS Marketing Research Ltd nel febbraio 2014 su incarico della BAA.

(558)

Le risultanze dello studio sono le seguenti:

(559)

Una tassa sugli aggregati pari a 2 GBP per tonnellata può rappresentare per il cliente la metà o un terzo del costo totale degli aggregati di minor valore.

(560)

La conclusione dello studio è che l'effetto principale dell'AGL è stato un incremento del ricorso agli aggregati esenti (prodotti primari e sottoprodotti) a scapito dei sottoprodotti tassati derivati da materiali tassati di maggior valore. Le società che effettuano attività di cava hanno riscontrato difficoltà — a volte insormontabili — a reperire mercati per questi materiali residui a basso valore. Di conseguenza, le società di estrazione si sono trovate costrette a inviare in discarica i materiali. Si è pertanto prodotto un netto mutamento, in quanto è aumentato l'uso generalizzato di aggregati non tassati (primari e sottoprodotti) a scapito degli aggregati provenienti da sottoprodotti tassati che in precedenza avevano un mercato, ma che attualmente sono materiale di scarto. Un materiale di scarto è stato semplicemente sostituto con un altro materiale di scarto. In talune occasioni ciò ha comportato la sterilizzazione di riserve di buona qualità.

(561)

La relazione indica che dal 2001 a causa della recessione le vendite di aggregati primari (di qualità elevata) hanno subito un calo del 24,9 %. Dall'introduzione dell'AGL nel 2002, le vendite di aggregati di sottoprodotti tassati sono diminuite del 60 %, equivalente a un totale di 31,5 milioni di tonnellate. Le vendite di sottoprodotti tassati ammontavano nel 2001 a 52 190 e nel 2011 a 20 648 e le vendite di aggregati tassati primari (di valore elevato) sono diminuite da 188 843 nel 2001 a 141 754 nel 2011. Il calo delle vendite è rappresentato anche dal grafico seguente: Proporzione delle vendite di sottoprodotti tassati dal 2001 — Totale

Image 1

Proporzione delle vendite di sottoprodotti tassati dal 2001 — Totale

.

(562)

Sono inclusi tre grafici dettagliati per quanto concerne l'evoluzione delle vendite di sottoprodotti tassati nelle seguenti categorie: roccia dura, arenaria, calcare, sabbie e ghiaie. Mentre per le sabbie e le ghiaie sembra che le vendite si siano mantenute su un livello costante, registrando recentemente una leggera ripresa, le vendite dei primi tre materiali avrebbero subito un decremento.

(563)

Dall'introduzione dell'AGL, i volumi di aggregati esenti venduti sarebbero aumentati, passando da meno di 5 milioni di tonnellate a quasi 30 milioni di tonnellate. Questi dati non comprendono le cave che producono solo aggregati esenti, in quanto questi siti non sono tenuti a produrre utili. Pertanto, secondo lo studio l'aumento totale dei volumi esenti sarebbe più che sestuplicato, come suggeriscono le cifre. Lo studio dimostra che ogni anno si è prodotto un costante aumento nel volume delle vendite di aggregati esenti, concludendo che un numero sempre maggiore di cave sta ottenendo esenzioni totali o parziali, cioè delle vendite tassabili sono convertite in vendite esenti.

(564)

La domanda di aggregati riciclati è aumentata solo leggermente dall'introduzione dell'AGL, nel 2002. A seguito dell'introduzione della tassa sulle discariche, nel 1996, si è verificato un aumento nella domanda di aggregati riciclati. Stando a BDS, gli aggregati di scarso valore tassati sono stati sostituiti dagli aggregati di scarso valore che godono dell'esenzione, come illustrato nella tabella che segue: Stime BDS sul mercato degli aggregati di scarso valore, per tipo di aggregato

Stime BDS sul mercato degli aggregati di scarso valore, per tipo di aggregato

 

2001

2012

Modifica (%)

MT

%

MT

%

Cave

(solo materiali di scarso valore tassati)

52,2

51,1

19

19,8

(63,6)

Aggregati riciclati

45

44,0

47

49,0

4,4

Aggregati esenti

5

4,9

30

31,2

500,0

 

Totale

102,2

100,0

96

100,0

(6,1)

(565)

Il Regno Unito sostiene che qualora le esenzioni si configurassero come aiuti di Stato, sarebbero compatibili con l'EAG 2008 in quanto:

i)

contribuiscono, almeno indirettamente, a un miglioramento del livello di tutela ambientale; e/o

ii)

hanno consentito al Regno Unito di introdurre l'AGL in quanto le esenzioni hanno consentito di introdurre imposte ambientali più rigorose per altre imprese impegnate nella produzione di aggregati, creando ulteriori incentivi per il conseguimento dell'obiettivo ambientale dell'AGL e migliorando il livello generale dell'internalizzazione dei costi.

(566)

Le autorità britanniche sostengono che tramite le esenzioni, l'AGL intende incentivare l'uso di materiale riciclato o sottoprodotti (generati dai procedimenti non intesi a produrre aggregati), al fine di ridurre la domanda di aggregati vergini e quindi il danno ambientale associato con l'estrazione di aggregati.

(567)

Le autorità britanniche sostengono che ciascuna esenzione oggetto di esame porta a un miglioramento della tutela ambientale in almeno uno dei seguenti modi: i) favorisce il dirottamento della domanda da un'intensificazione dell'estrazione di aggregati; e/o ii) aiuta a ridurre l'accumulo del materiale di scarto.

(568)

L'esenzione per lo scisto soddisfa i criteri di cui al capo 4 dell'EAG 2008. Lo scisto è idoneo ad essere utilizzato come aggregato in taluni casi, ma la sua composizione fisica e le forme lastroidi lo rendono inadatto per utilizzi finali più specialistici. Le autorità britanniche sostengono che poiché lo scisto non è noto come prodotto estratto ai fini specifici dello sfruttamento commerciale come aggregato, esso è ottenuto unicamente in quanto sottoprodotto inevitabile. L'uso dello scisto riduce la domanda di aggregati di nuova estrazione e pertanto la sua esenzione dall'AGL riduce il danno ambientale associato con l'estrazione degli aggregati. La sua esenzione dalla tassa aiuta anche a ridurre l'accumulo dei mucchi di scarti di materiale e riduce l'impatto visivo associato a questo fenomeno.

(569)

Inoltre, per quanto concerne i rifiuti dell'estrazione di scisto, le autorità britanniche sostengono che incentivando l'utilizzo del materiale di sterro prodotto non intenzionalmente e in modo inevitabile, l'esenzione dirotta la domanda dagli aggregati di prima estrazione, riducendo pertanto il danno ambientale prodotto dagli stessi.

(570)

Stando alle autorità britanniche, anche se la Commissione dovesse individuare la prova che i materiali estratti lo sono appositamente per l'uso come aggregati, le esenzioni concesse a tali materiali contribuirebbero ancora direttamente al conseguimento dell'obiettivo ambientale dell'AGL. Esse affermano altresì che se sussiste una prova che eventuali materiali esentati siano in effetti appositamente estratti per essere utilizzati come aggregati, al massimo ciò avverrebbe su scala molto ridotta e in un numero molto limitato di cave. Stando alle autorità britanniche, posto che si sia verificata l'estrazione deliberata di una quantità molto limitata di materiali esentati da utilizzare come aggregati, ciò non modificherebbe il fatto che vi sia una giustificazione oggettiva per l'esenzione dei materiali pertinenti e nello specifico che: a) i materiali non sono normalmente estratti per essere utilizzati come aggregati; e b) la coltivazione di tali materiali genera una grande quantità di sottoprodotti e scarti inevitabili che possono essere utilizzati come aggregati quando sono presenti incentivi commerciali adeguati.

(571)

Le autorità britanniche replicano che anche se un piccolo numero di cave dovesse effettuare deliberatamente l'estrazione di materiale esente da destinare all'uso come aggregati, le esenzioni rimangono giustificate, se possono consentire l'introduzione di misure fiscali più rigorose per altre imprese, migliorando così il livello generale di internalizzazione dei costi e creando ulteriori incentivi al conseguimento dell'obiettivo ambientale dell'AGL.

(572)

Le autorità britanniche hanno esposto delle argomentazioni in proposito per quanto attiene agli sterili provenienti dall'estrazione dello scisto.

7.3.1.1.    Valutazione della Commissione

(573)

La Commissione ha già stabilito che l'AGL è una tassa che persegue un obiettivo ambientale.

(574)

Tuttavia, un'esenzione generale per lo scisto pare compromettere l'obiettivo ambientale dell'AGL in quanto ha il potenziale di incentivare l'estrazione di scisto e di residui di scisto, come anche statuito dal Tribunale (89).

(575)

Lo scisto è un materiale che può essere utilizzato come aggregato, benché in talune occasioni circoscritte come aggregato di scarsa qualità, e che viene utilizzato come aggregato ed estratto specificamente per essere usato come tale, come dimostrano le informazioni trasmesse dalle parti interessate e le prove ricevute dalla Commissione. Lo scisto estratto specificamente per l'uso come aggregato è, infatti, un materiale di nuova estrazione e un'esenzione incentiva semplicemente l'intensificazione dell'attività estrattiva.

(576)

Pertanto, poiché la Commissione ha individuato casi in cui lo scisto è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, un'esenzione generale per il solo scisto rende la sua estrazione più concorrenziale e incentiva l'intensificazione dell'attività estrattiva.

(577)

Inoltre, lo scisto attualmente è esentato qualora sia estratto come sottoprodotto di un materiale tassato (come arenaria a grossi grani, arenaria e calcare). La Commissione ha osservato, al considerando 365, che l'esenzione opera una distinzione fra lo scisto e altri materiali soggetti a tassazione, quali altri sottoprodotti dell'estrazione principale di arenaria a grossi grani, arenaria e calcare. La Commissione ha altresì considerato se tale differenziazione fiscale potesse essere giustificata dall'obiettivo dell'AGL. Tuttavia, la Commissione non ha ricevuto da parte delle autorità britanniche o dalle parti interessate prove a sostegno del fatto che tale esenzione contribuisca al conseguimento dell'obiettivo dell'AGL, che è ridurre la nuova estrazione di materiale da impiegare come aggregato.

(578)

Inoltre, l'esenzione non aiuta a ridurre l'accumulo di scarti in generale, in quanto semplicemente sostituisce l'accumulo di mucchi di scisto con l'accumulo di mucchi di aggregati di bassa qualità tassati che non trovano più un acquirente.

(579)

Le autorità britanniche sostengono che l'esenzione dello scisto ha consentito l'introduzione di misure fiscali più rigorose per altre imprese; tuttavia non hanno fornito argomentazioni a sostegno di quanto asserito affinché la Commissione potesse tener conto di tale giustificazione nella propria valutazione. La sola argomentazione fornita dalle autorità britanniche a tal fine concerne gli sterili di miniera, per i quali la Commissione aveva già ritenuto che l'esenzione non costituisse aiuti di Stato.

(580)

Le autorità britanniche sostengono che anche se la Commissione dovesse riscontrare prove a sostegno del fatto che lo scisto è estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, l'esenzione andrebbe ancora a sostegno dell'obiettivo ambientale, in ragione della quantità limitata di materiale estratto a tal fine. Tuttavia, la Commissione ha rilevato che solo le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato costituiscono aiuti di Stato, e non in generale l'esenzione di scisto e del materiale di sterro proveniente dall'estrazione dello scisto. Pertanto, la valutazione della Commissione differenzia già lo scisto in vista dell'estrazione deliberata per lo sfruttamento commerciale come aggregato e non concerne le grandi quantità di scisto e di inevitabili residui dello stesso materiale quando non è deliberatamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato. Pertanto, la giustificazione delle autorità britanniche basata sullo sfruttamento limitato come aggregato non può fungere da base per una valutazione comune di tutto lo scisto e di tutti i residui di scisto.

(581)

In linea con le risultanze del Tribunale (90), laddove vi sono cave che estraggono appositamente scisto per lo sfruttamento come aggregato, non vi è più alcuna garanzia che l'esenzione non porti a una maggiore nuova estrazione del materiale esentato.

(582)

La Commissione conclude pertanto che un'esenzione generale per lo scisto e i residui di scisto compromette l'obiettivo ambientale generale perseguito dall'AGL in quanto può incentivare nuova attività estrattiva di tale materiale.

7.3.2.   PROPORZIONALITÀ

(583)

La tassazione degli aggregati non è stata armonizzata al livello dell'Unione e la Commissione ha pertanto analizzato la proporzionalità della misura proposta alla luce del punto 159 dell'EAG 2008.

(584)

Con riferimento alla proporzionalità, ogni beneficiario di una riduzione o esenzione, in osservanza del punto 159 dell'EAG 2008, è tenuto a soddisfare uno dei seguenti criteri:

a)

corrispondere una parte dell'imposta nazionale complessivamente equivalente alle prestazioni ambientali di ciascun beneficiario paragonate a quelle ottenute con la tecnica più vantaggiosa all'interno del SEE. I beneficiari possono beneficiare di una riduzione pari all'aumento dei costi di produzione indotto dall'imposta utilizzando la tecnica più vantaggiosa e che non è possibile far gravare sul consumatore;

b)

corrispondere almeno il 20 % dell'imposta nazionale, a meno che non sia giustificata un'aliquota inferiore;

c)

concludere accordi tra lo Stato membro in forza dei quali il beneficiario si impegna a conseguire obiettivi di tutela ambientale aventi effetti equivalenti a quelli in applicazione delle lettere a) o b) o del livello comunitario minimo di imposizione.

(585)

Le autorità britanniche sostengono che mentre le esenzioni non garantiscono che il beneficiario corrisponda almeno il 20 % dell'imposta nazionale, un'esenzione completa può essere giustificata dalla limitata distorsione della concorrenza.

(586)

Stando alle autorità britanniche, anche considerati nel loro insieme, i materiali esenti oggetto d'esame costituiscono solo una fetta molto ridotta del mercato degli aggregati nel Regno Unito. Le autorità britanniche affermano, corroborate dai dati messi a disposizione dall'Istituto nazionale di statistica del Regno Unito (Office for National Statistics) dal Department for Local Communities and Government e dal Department for Business, Innovation and Skills, che dei 205 milioni di tonnellate di aggregati totali vendute in Gran Bretagna ogni anno, solo 6 milioni provengono dai materiali oggetto dell'indagine della Commissione, di cui 3 milioni ricavati dal materiale di sterro del caolino e dell'argilla plastica. Secondo la Mineral Products Association, la principale organizzazione commerciale che riunisce i produttori di aggregati nel Regno Unito, le esenzioni oggetto di indagine non rappresenterebbero più del 3 % del mercato degli aggregati britannico.

(587)

Le autorità britanniche affermano che l'impatto dei materiali esenti sulla concorrenza è limitato dai costi del trasporto degli aggregati. Esse sostengono altresì che i costi di trasporto ammontano a 8,55 centesimi di GBP per tonnellata. In media, quindi, l'esenzione dalla tassa di 2 GBP per tonnellata accorderebbe al produttore del materiale esente un vantaggio competitivo soltanto entro un raggio di 23 miglia. Stando alle autorità britanniche, considerando i costi di andata e rientro del mezzo, il materiale esente potrebbe essere trasportato ancora per altre 11,6 miglia. Inoltre, le autorità britanniche sostengono che le quantità fornite sono in generale molto ridotte, in quanto i materiali esenti sono adatti per l'impiego come aggregati di basso valore. Qualora un progetto richiedesse il ricorso ad aggregati più tradizionali, non vi sarebbe alcuna distorsione della concorrenza.

7.3.2.1.    Valutazione della Commissione

(588)

Dalle informazioni ricevute dalla Commissione emerge che l'esenzione dello scisto falsa notevolmente la concorrenza.

(589)

Numerose parti interessate hanno dichiarato che lo scisto è utilizzato come aggregato e ha un impatto significativo sui mercati locali, in particolare in Irlanda del Nord, dove parrebbe che centinaia di migliaia di tonnellate di scisto siano state importate dal Donegal, in Irlanda. Lo scisto proveniente dall'Irlanda è venduto sui mercati edili in tutta l'Irlanda del Nord. I progetti di costruzione lungo il confine con l'Irlanda hanno utilizzato gli aggregati esenti provenienti dall'Irlanda e classificati come scisto.

(590)

Le parti interessate hanno altresì fatto riferimento a un particolare problema con i giacimenti di scisto che sono oggetto di sfruttamento in grandi cantieri edili, in particolare lungo il corridoio Glasgow-Edimburgo. Sono state utilizzate circa un milione di tonnellate di scisto per la costruzione di strade. Ciò ha avuto delle ripercussioni sulla concorrenza fra diverse cave e ha impedito ad altre cave di vendere i propri sottoprodotti di basso valore.

(591)

Inoltre, la Commissione fa osservare che il mercato degli aggregati di scisto è piuttosto un mercato a livello locale e che il mercato nazionale degli aggregati nel Regno Unito non costituisce una base di valutazione adeguata. In ragione dei bassi prezzi degli aggregati di scisto e dei costi di trasporto elevati, come precisato anche dalle autorità britanniche, il trasporto dei materiali da consegnare alla clientela può avvenire solo su brevi distanze per poter essere competitivi con altri produttori di aggregati di scarso valore. Pertanto, una valutazione di questo tipo sarebbe più pertinente a livello locale. Le informazioni trasmesse alla Commissione dalle parti interessate sottolineano il fatto che beneficiando dell'esenzione lo scisto viene venduto al posto degli aggregati di basso valore tassati con cui è in concorrenza a livello locale.

(592)

La Commissione pertanto conclude che un'esenzione generale per lo scisto e i residui di scisto falsa la concorrenza sui mercati degli aggregati a livello locale. Le argomentazioni delle autorità britanniche riguardo alla limitata distorsione della concorrenza dell'esenzione dello scisto non possono essere accettate. Pertanto, tali giustificazioni non possono andare a sostegno dell'esclusione del pagamento del 20 % dell'AGL.

(593)

La misura risulta pertanto non essere proporzionale, come previsto dal punto 159 dell'EAG 2008.

(594)

La Commissione conclude, senza considerare di essere tenuta a valutare anche la necessità della misura, che le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati, e: ii) residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato non sono compatibili con il mercato interno sulla base dell'EAG 2008.

7.4.   VALUTAZIONE ALTERNATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA b) TFUE — AIUTO CHE MIRA A PROMUOVERE L'ESECUZIONE DI UN IMPORTANTE PROGETTO DI COMUNE INTERESSE EUROPEO

(595)

Come sopra riportato, le autorità britanniche affermano che l'esenzione per i prodotti costituiti interamente o principalmente da scisto e da residui di scisto potrebbe essere compatibile con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE poiché promuove la tutela ambientale in quanto progetto di comune interesse europeo. Le autorità britanniche non hanno fornito alcuna argomentazione per la valutazione della compatibilità delle misure su tale base.

(596)

Al punto 147 dell'EAG 2008 la Commissione ha definito le condizioni in cui potrebbe considerare che l'aiuto sia compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE.

(597)

Si tratta delle seguenti condizioni:

a)

la proposta di aiuti concerne un progetto specifico e chiaramente definito per quanto riguarda i termini di attuazione, compresi partecipanti, obiettivi, effetti e mezzi per la realizzazione. La Commissione può anche considerare che un gruppo di progetti costituisca un unico progetto;

b)

deve trattarsi di un progetto di comune interesse europeo: esso deve fornire un contributo concreto, esemplare e identificabile con la realizzazione degli interessi dell'Unione in materia di tutela ambientale, ad esempio rivestendo una grande centralità ai fini della strategia ambientale dell'Unione europea. I vantaggi insiti negli obiettivi del progetto non devono limitarsi allo Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano ma si estendono all'intera Unione. Il progetto deve contribuire in modo sostanziale agli obiettivi dell'Unione. La sua realizzazione ad opera di imprese di diversi Stati membri non costituisce una condizione sufficiente;

c)

gli aiuti devono essere necessari e fungere da incentivo all'esecuzione del progetto, che deve comportare un elevato grado di rischio;

d)

il progetto riveste una grande importanza per quanto riguarda il volume: esso deve essere di notevoli dimensioni e produrre effetti ambientali sostanziali.

(598)

Inoltre, affinché la Commissione possa procedere a un'adeguata valutazione di questo tipo di progetti, il comune interesse europeo deve essere dimostrato in termini pratici: ad esempio, va dimostrato che il progetto permette di compiere progressi significativi verso la realizzazione di specifici obiettivi ambientali dell'Unione. (punto 148, EAG 2008).

(599)

La Commissione osserva che mentre l'AGL è utile a una determinata politica di un dato Stato membro, non sembra essere in relazione con un progetto e a fortiori non un progetto che sarebbe «specifico e chiaramente definito per quanto riguarda i termini di attuazione».

(600)

Inoltre, non sembra possibile che la misura si configuri come progetto di interesse comune europeo, in quanto rimane una politica nazionale nella sua portata.

(601)

Inoltre, poiché le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che è appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) degli scarti di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato non sembrano avere in sé alcun beneficio ambientale, in quanto semplicemente incentivano l'estrazione di tale materiale, non si può definire in che misura tali esenzioni contribuiscano a incrementare la tutela ambientale.

(602)

Aspetto ancora più importante, come precisato dal Tribunale nelle cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani, «un provvedimento di aiuti può beneficiare della deroga di cui all'articolo [107, paragrafo 3, lettera b) del trattato], solo se non avvantaggia principalmente gli operatori economici di uno Stato membro, bensì rappresenta un vantaggio per la Comunità nel suo complesso» (91). Tale criterio non è soddisfatto quando il regime di aiuti nazionale ricerca meramente di migliorare la concorrenza delle imprese interessate, nel caso in esame di incentivare l'utilizzo di un tipo di aggregato.

(603)

Di conseguenza, la Commissione ritiene che le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) gli scarti di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato non possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno sulla base dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b) TFUE nella promozione della tutela ambientale come progetto di comune interesse europeo.

7.5.   VALUTAZIONE ALTERNATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA c) TFUE — SVILUPPO DI TALUNE ATTIVITÀ ECONOMICHE O DI TALUNE REGIONI ECONOMICHE

(604)

Ai fini della valutazione della misura di aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato, occorre esaminare se l'aiuto in parola

a)

centri un obiettivo di interesse comune ben definito;

b)

sia necessario, appropriato e proporzionato rispetto allo specifico obiettivo perseguito;

c)

non alteri la concorrenza e gli scambi fra Stati membri in misura contraria all'interesse comune.

(605)

Come osservazione preliminare, la Commissione osserva che le misure che comportano aiuti al funzionamento sono, in linea di principio, incompatibili ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c).

(606)

L'AGL contribuisce alla tutela ambientale come già stabilito in precedenza al considerando (87) conformemente con le risultanze del Tribunale. La tutela ambientale potrebbe essere considerata un obiettivo di interesse comune europeo.

(607)

Stando alle autorità britanniche, le esenzioni dall'AGL concesse a favore di prodotti che consistono interamente o principalmente di scisto e residui di scisto perseguono anche l'obiettivo della tutela ambientale tramite il dirottamento della domanda dalla nuova estrazione di aggregati verso lo scisto (interamente o principalmente) e i residui di scisto. Le autorità britanniche sostengono che tali materiali non sono tradizionalmente estratti per essere utilizzati come aggregati e che non hanno indicazioni che questi siano appositamente estratti per essere utilizzati come tali.

(608)

Le autorità britanniche hanno trasmesso informazioni in merito allo stato del settore degli aggregati prima dell'introduzione dell'AGL e la necessità di introdurre una tassa che potesse ridurre le nuove attività di cava ai fini della produzione di aggregati fornendo al contempo validi sostituti.

(609)

La Commissione osserva che, in linea di principio, le esenzioni dall'AGL fungono da ulteriore strumento per conseguire la sua finalità ambientale.

(610)

Vi sono anche indicazioni che l'obiettivo stesso di ridurre l'estrazione di nuovi aggregati non avrebbe potuto essere raggiunto senza l'AGL e le sue esenzioni. A tal riguardo, svariate fra le osservazioni pervenute dalle parti interessate sottolineano il fatto che i materiali esentati dall'AGL hanno sostituito con successo i prodotti appositamente estratti per essere venduti come aggregati. Gli aggregati primari, prodotti di alta qualità, così come in particolare gli aggregati secondari di qualità più scadente sono stati sostituiti dai materiali esentati. Ciò non comprende: i) i materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che è appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato.

(611)

Sembra che lo scisto abbia svariati utilizzi come aggregato e possa anche essere estratto specificamente per la produzione di aggregati, come indicato nel dettaglio al considerando 341.

(612)

Pertanto, un'esenzione per lo scisto e i residui di scisto estratto appositamente rende la sua estrazione solo più concorrenziale e rischia di incoraggiare ulteriori attività di estrazione dello scisto. Come illustrato ai considerando da 575 a 580, lo scisto che è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato è simile ai materiali tassati di nuova estrazione destinati ad essere impiegati come aggregati. Lo stesso dicasi per lo scisto estratto come sottoprodotto dei materiali tassabili, che è il medesimo di altri sottoprodotti di materiali tassabili, che sono soggetti a tassazione. Le esenzioni rendono soltanto una categoria di materiale di nuova estrazione (scisto) meno costosa degli altri. Ciò può incentivare l'intensificazione dell'estrazione di scisto. Tale conclusione è suffragata dalle risultanze del Tribunale (92).

(613)

Lo scisto è una roccia e la sua coltivazione ha effetti ambientali analoghi a quella dell'estrazione di altri minerali. Le autorità britanniche non hanno rilasciato dichiarazioni volte a dimostrare che lo scisto è un sostituto più rispettoso dell'ambiente rispetto ad altre fonti di aggregati, anche se esso è ottenuto specificamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato. Le parti interessate hanno inoltre sostenuto che l'esenzione dall'AGL danneggia l'ambiente anche in misura maggiore del processo di estrazione in sé, in quanto l'esenzione consente di trasportare lo scisto su distanze maggiori ed essere sempre competitivo rispetto ad altri materiali tassati. Il trasporto è effettuato da camion che inquinano l'atmosfera e danneggiano le strade a causa del loro peso. La Commissione fa rilevare che il costo del trasporto rappresenta una parte molto importante del costo di vendita dello scisto (cfr. considerando 292) il che sta a significare che i produttori di scisto usano il margine consentito dall'AGL per trasportare il materiale su distanze maggiori rispetto a quelle percorse abitualmente e poter essere in concorrenza con altre cave su un territorio più esteso.

(614)

Inoltre, per quanto si possa argomentare in linea di principio che le esenzioni oggetto del presente esame mirino ad aiutare a ridurre l'accumulo di materiale di scarto, le autorità britanniche non hanno dato prova del fatto che le esenzioni considerate aiuti di Stato rispetto allo scisto possano effettivamente contribuire a tale riduzione. La Commissione ritiene che tali esenzioni, piuttosto semplicemente, sostituiscano l'ammasso di cumuli di materiale di sterro proveniente dalla nuova estrazione di scisto destinato ad essere impiegato come aggregato e dello scisto come sottoprodotto dell'estrazione di materiali tassati, con l'ammasso di cumuli di aggregati di bassa qualità tassati che non hanno più un mercato.

(615)

La Commissione pertanto conclude che anche se la tutela ambientale è un obiettivo di interesse comune, un'esenzione generale per lo scisto e i residui di scisto di nuova estrazione, come attualmente avviene, rischia effettivamente di compromettere questo interesse e non rappresenta uno strumento appropriato per conseguire tale obiettivo.

(616)

La Commissione osserva altresì, come anche indicato ai considerando 589 e 590, la natura altamente distorsiva dell'aiuto al funzionamento concesso ai produttori di scisto i quali, conformemente con quanto esposto dalle parti interessate, ha spinto fuori dal mercato altri produttori di aggregati, o ha sostituito altri aggregati di scarso valore normalmente in concorrenza con lo scisto, in quanto non più in grado di competere con i prezzi bassi che sono in grado di offrire i produttori di scisto.

(617)

Poiché la Commissione ha ritenuto che la situazione di fatto e di diritto dei: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto che sono appositamente estratti per lo sfruttamento commerciale come aggregati, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, è paragonabile a quello degli aggregati tassati dall'AGL, l'esenzione fiscale di tali materiali può essere giustificata solo conformemente agli obiettivi ambientali dell'AGL, qualora fosse dimostrato che gli obiettivi ambientali dell'AGL possono comunque essere perseguiti da tali materiali.

(618)

Tuttavia, come indicato ai considerando da 611 a 615 supra e in linea con le risultanze del Tribunale (93), la Commissione ritiene che dal momento che lo scisto è specificamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato e che non vi sono indicazioni che sarebbe più rispettoso dell'ambiente di altri aggregati, gli obiettivi ambientali dell'AGL non possono essere perseguiti dalle esenzioni concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato.

(619)

La Commissione non ha ricevuto da parte delle autorità britanniche alcuna motivazione a supporto della compatibilità che avrebbe lo scisto o i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato che essa potesse prendere in considerazione nella propria valutazione sulla compatibilità di dette esenzioni dall'AGL con il mercato interno.

(620)

Sulla scorta di quanto sopra, la Commissione conclude che le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato non possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) TFUE.

8.   CONCLUSIONE E RECUPERO

(621)

La Commissione conclude che le esenzioni dall'AGL concesse a favore di: i) materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e ii) i residui di scisto appositamente estratto per lo sfruttamento commerciale come aggregato, cui è stata data esecuzione illegittimamente, costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno.

(622)

Ai sensi del trattato e della giurisprudenza consolidata, la Commissione, qualora abbia accertato l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune, è competente a decidere che lo Stato interessato deve abolire o modificare tale aiuto (94). Secondo costante giurisprudenza della Corte, inoltre, nei casi in cui gli aiuti siano dichiarati dalla Commissione incompatibili con il mercato interno, l'obbligo di abolire l'aiuto, incombente allo Stato membro, ha l'obiettivo di ripristinare la situazione preesistente (95).

(623)

In tale contesto, la Corte ha stabilito al riguardo che tale obiettivo è raggiunto quando il beneficiario ha rimborsato gli importi concessi a titolo di aiuti illegittimi, perdendo quindi il vantaggio di cui aveva fruito sul mercato rispetto ai suoi concorrenti, e la situazione esistente prima della corresponsione dell'aiuto è ripristinata (96).

(624)

In linea con la giurisprudenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 659/1999 (97)«nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l'aiuto dal beneficiario […]».

(625)

Pertanto, poiché è stata data esecuzione alle esenzioni dall'AGL concesse a favore del materiale specificato al considerando 620 della presente decisione in violazione dell'articolo 108 del trattato ed esse si configurano come un aiuto illegittimo e incompatibile, dovranno essere recuperate al fine di ristabilire la situazione esistente sul mercato precedente alla loro concessione. Il recupero deve avere effetto dal momento in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario (ossia il giorno in cui il beneficiario sarebbe stato tenuto al pagamento dell'AGL qualora le esenzioni illegittime incompatibili non fossero state poste in essere) fino al momento in cui ha cessato di esistere il vantaggio del beneficiario. Gli aiuti da recuperare comprendono gli interessi fino all'effettivo recupero.

(626)

Poiché le esenzioni costituiscono dei mancati introiti da parte delle autorità britanniche, il recupero dell'aiuto comporta che i beneficiari delle esenzioni paghino l'AGL, per il periodo della sua applicazione, corredata degli interessi maturati fino al momento dell'effettivo recupero.

(627)

La Commissione riconosce che il materiale di scisto che: i) è estratto come sottoprodotto della coltivazione del carbone; ovvero ii) è utilizzato nei processi ceramici; ovvero iii) è utilizzato al posto dell'argilla, dell'ardesia o di altri materiali come fonte di alluminosilicato nella produzione del cemento; o iv) è altrimenti utilizzato in modo dimostrabile per altri scopi diversi da quello come aggregato, non sarà considerato impiegato ai fini dello sfruttamento commerciale come aggregato e pertanto sarà escluso dal recupero.

(628)

Non correrà obbligo di recupero dell'aiuto che sia stato accordato nell'ambito del regime che soddisfa tutte le condizioni di cui al regolamento De minimis o del regolamento sulle esenzioni per categoria adottati conformemente agli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio (98) ma applicabile all'epoca in cui è stato concesso l'aiuto.

(629)

Poiché il cumulo è escluso per le medesime spese ammissibili, qualora l'importo totale dell'aiuto ricevuto da un beneficiario fosse superiore a EUR 200 000, le autorità britanniche sono tenute al recupero nella sua totalità, in quanto non è prevista la possibilità di far intervenire le norme De minimis attuate sulla base dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 che erano d'applicazione all'epoca in cui l'aiuto è stato concesso.

(630)

Al fine di definire i beneficiari dell'aiuto illegittimo e incompatibile e i rispettivi importi di aiuto, le autorità britanniche devono in primo luogo individuare tutte le società che hanno prodotto scisto e prodotti composti principalmente da scisto durante il periodo compreso fra il 1o aprile 2002 e la data odierna (in prosieguo i «produttori di scisto»). Quindi, tramite tutte le fonti d'informazione disponibili, incluse le informazioni di pubblico dominio e quelle riservate di natura fiscale, definire gli importi di materiale di scisto specificati al considerando 621 della presente decisione e sfruttate commercialmente da detti produttori di scisto. Qualora non fosse possibile definire tali quantità sulla base delle informazioni disponibili, le autorità britanniche chiederanno ai produttori di scisto di dimostrare in che misura il materiale di scisto da questi prodotto sia (o non sia) il materiale di cui al considerando 621 della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il regime di aiuti consistente nelle esenzioni dalla tassa sugli aggregati stabilita dalla sezione 17(4)(a) e 17(3)(f)(i) del Finance Act 2001 modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007 concesse a favore di:

a)

materiali che consistono interamente o principalmente di scisto estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato, ivi compreso lo scisto ricavato come sottoprodotto della nuova estrazione di altri materiali tassati; e

b)

aggregati che consistono interamente degli scarti di qualsivoglia processo di fabbricazione tramite il quale lo scisto che è estratto appositamente per lo sfruttamento commerciale come aggregato è stato separato da altre rocce dopo essere stato estratto o ricavato da tale altra roccia;

cui il Regno Unito ha dato esecuzione in violazione dell'articolo 108, paragrafo 3 TFUE è incompatibile con il mercato interno.

2.   Le esenzioni, esclusioni e gli sgravi stabiliti nelle seguenti disposizioni del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007:

sezione 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii) (eccetto i materiali elencati all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione);

sezione 17(4)(a) (eccetto i materiali elencati all'articolo 1, paragrafo 1 della presente decisione), sezione 17(4)(c)(i) e (ii), sezione 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla);

sezione 18(2)(b) e

sezione 30(1)(b) [nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b)]

non costituiscono aiuti di Stato.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord deve sopprimere il regime di aiuti nella misura in cui esso concerne i materiali di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1 non costituiscono aiuto se soddisfano le condizioni materiali di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 994/98 e applicabili al momento della concessione degli aiuti.

Articolo 4

Gli aiuti individuali concessi nel quadro del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1 che soddisfano le condizioni di cui al regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 e applicabili al momento della concessione degli aiuti o da qualsivoglia altro regime di aiuti approvato sono compatibili con il mercato interno.

Articolo 5

1.   Il Regno Unito procede al recupero, presso i beneficiari, dell'aiuto incompatibile erogato nell'ambito del regime di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

2.   Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino a quella del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell'interesse composto a norma del capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione (99).

Articolo 6

1.   Il recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è immediato ed effettivo.

2.   Il Regno Unito attua la decisione entro quattro mesi dalla data di notifica della presente decisione.

Articolo 7

1.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, il Regno Unito trasmetterà le seguenti informazioni alla Commissione:

a)

un elenco di tutti i soggetti che producono il materiale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 fra il 1o aprile 2002 e la data di presentazione dell'elenco;

b)

per ciascuno dei soggetti di cui alla lettera a) di cui sopra:

i)

le quantità totali di materiale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 oggetto di sfruttamento commerciale dal 1o aprile 2002;

ii)

l'importo complessivo (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario;

c)

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

d)

i documenti attestanti che al beneficiario è stato ingiunto di rimborsare l'aiuto.

2.   Il Regno Unito farà ricorso a tutte le possibili fonti di informazione per stilare l'elenco dei produttori di scisto e delle quantità totali di materiale di cui all'articolo 1, paragrafo 1 oggetto di sfruttamento commerciale da parte degli stessi dal 1o aprile 2002, dalle informazioni di pubblico dominio a quelle riservate di natura fiscale, quali: documenti fiscali, di vendita e di altro genere in possesso delle stesse società, documentazione fiscale comprendente le dichiarazioni dei redditi, i libri contabili delle società, i registri catastali, i dati statistici, le autorizzazioni/concessioni per lo sfruttamento delle cave, i dati in possesso degli enti locali e dei consigli delle contee compresi, ma non solo, i dati registrati dall'Her Majesty's Revenues and Customs ai fini della riscossione della tassa sugli aggregati prima e dopo il 1o aprile 2014, i dati delle Mineral Planning Authorithies (Enti di pianificazione dell'estrazione mineraria), dell'Annual Minerals Raised Inquiry (Indagine annuale sui minerali), la base di dati BritPits e i dati della British Geological Survey, lo UK Minerals Yearbook (annuario statistico britannico sui minerali) e la Cornish Building Stone and Slate Guide 2007.

3.   Il Regno Unito informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l'esecuzione della presente decisione fino al completo recupero dell'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Esso trasmette immediatamente, dietro semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione.

Fornisce inoltre informazioni dettagliate riguardo all'importo dell'aiuto e degli interessi già recuperati presso i beneficiari.

Articolo 8

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione

Margrethe VESTAGER

Membro della Commissione


(1)   GU C 348 del 28.11.2013, pag. 162.

(2)   GU C 133 del 5.6.2002, pag. 11.

(3)  Idem 1.

(4)  Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_aggregate (29 maggio 2013); FAOterm: http://termportal.fao.org/faoterm/search/pages/termUrl.do?id=204 (29 maggio 2013), European Standard BSEN 12620:2002; James H. Maclean e John S. Scott, Dictionary of Building, Penguin Books, quarta edizione; Christopher Gorse, David Johnston e Martin Pritchard, Oxford Dictionary of Construction, Surveying & Civil Engineering, Oxford University Press 2012; British Standard Institution, Glossary of Building and Civil Engineering Terms, Blackwell Scientific Publications, 1993, 100-4403; http://www.uepg.eu/what-are-aggregates. Cfr. causa T-210/02 RENV del 7 marzo 2012, British Aggregates Association/Commissione, ECLI:EU:T:2012:110, punto 1.

(5)  Il calcestruzzo è una miscela di aggregati, cemento e acqua. La funzione degli aggregati all'interno di questa miscela è quella di fungere da struttura di irrigidimento e ridurre lo spazio occupato dalla pasta cementizia.

(6)  Gli aggregati sono ampiamente utilizzati nei lavori di drenaggio in virtù della loro elevata conduttività idraulica.

(7)  Gli aggregati sono usati come materiali di base e massetti per fondamenta, strade e linee ferroviarie. In questi casi, il loro scopo è quello di aiutare a colmare i vuoti e proteggere le tubazioni (i tubi posati per convogliare le acque di trattamento, o i cavidotti devono essere protetti dagli oggetti acuminati presenti nel terreno e quindi vengono ricoperti con uno strato di aggregati fini, prima di procedere al riempimento degli scavi). Gli aggregati sono utilizzati anche per ottenere superfici rigide, in quanto impediscono l'assestamento irregolare di strade, edifici e linee ferroviarie. Le strade sterrate e le aree di parcheggio sono ricoperte da uno strato superficiale di aggregati che garantisce una superficie più solida per i veicoli, dalle biciclette ai mezzi pesanti, il che impedisce che i veicoli sprofondino nel terreno, specialmente in caso di pioggia. Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Construction_aggregate (29 maggio 2013); http://sustainableaggregates.com/overview/uses.htm (29 maggio 2013).

(8)  Norma europea UNI EN 12620:2002.

(9)  UEPG, http://www.uepg.eu/what-are-aggregates, sito consultato il 28/03/2013. Cfr. anche http://www.bgs.ac.uk/planning4minerals/assets/downloads/86210_P4M_A_Guide_On_Aggregates.pdf pag. 6.

(10)  http://www.bgs.ac.uk/planning4minerals/Resources_1.htm (29 maggio 2013); http://sustainableaggregates.com/sourcesofaggregates/recycled/rib_introduction.htm (29 maggio 2013); http://www.uepg.eu/what-are-aggregates (29 maggio 2013).

(11)  British Standard Institution, Glossary of Building and Civil Engineering Terms, Blackwell Scientific Publications, 1993, 630- 3.

(12)  http://sustainableaggregates.com/overview/uses.htm (29 maggio 2013); HM Customs & Excises, Consultation on a Potential Aggregates TaxSummary of Replies (Consultazione in merito a un'eventuale tassa sugli aggregati — Sintesi delle risposte), aprile 1999, paragrafo 18.

(13)  Ad esempio, la sabbia, generalmente la sabbia silicea, è impiegata per fabbricare gli stampi di fonderia. Un altro esempio è il calcare, o carbonato di calcio, che ridotto in polvere sottile è usato come sbiancante o carica nella produzione di carta, adesivi, pitture, plastica, PVC, dentifrici, compresse medicinali e detergenti. Viene altresì utilizzato per fornire un supplemento di calcio negli integratori di minerali e vitamine, nella farina e nei mangimi. La sabbia silicea è inoltre il principale mezzo di filtrazione utilizzato dall'industria del trattamento delle acque per separare la componente solida dalle acque reflue.

(14)  La calce è assorbita dalle piante (colture foraggere o adibite a pascolo) e dagli alberi ma si disperde anche nel terreno a seguito del dilavamento causato dall'acqua piovana e dall'uso di fertilizzanti. Questo può causare un aumento dell'acidità, la diminuzione della fertilità e, in taluni casi, può avere un effetto nocivo sulla struttura del suolo. Per ristabilire l'equilibrio, i campi vengono trattati con «calce agricola» per conservare le opportune condizioni di crescita delle colture foraggere o adibite a pascolo. La calce può consistere semplicemente di calcare o dolomite (che contiene anche magnesio) macinati, ovvero di calcare (o dolomite) calcinati, prodotti tramite la cottura del materiale in forni di calcinazione.

(15)  MPG6, Guidelines for Aggregates Provision in England 1994 (Orientamenti per la fornitura di aggregati in Inghilterra 1994), paragrafo 6 -123 23.

(16)   Budget announcement March 2000Prudent for a Purpose: Working for a Stronger and Fairer BritainChapter 6: Protecting the environmentRegenerating our cities/protecting our countrysideWaste; Aggregates, paragrafo 6.91; Pre-Budget ReportNovember 2001Chapter 7: Protecting the environmentProtecting Britain's countrysideAggregates quarryingThe aggregates levy, paragrafo 7.71; Budget announcementMarch 2001Chapter 6: Protecting the environment, paragrafo 6.91 (Previsione di bilancio marzo 2000 — Cautele mirate: lavorare per un Regno Unito più forte e più equo — capitolo 6: Tutela dell'ambiente — Rigenerare le nostre città/tutelare le nostre campagne — Rifiuti; Aggregati, paragrafo 6.91; Relazione preliminare di bilancio — novembre 2001 — capitolo 7: Tutela dell'ambiente — Tutela del paesaggio rurale britannico — Estrazione di aggregati — La tassa sugli aggregati, paragrafo 7.71; Previsione di bilancio marzo 2001 — capitolo 6: Tutela dell'ambiente, paragrafo 6.91).

(17)  Lettera datata 19 febbraio 2002, protocollata il 21 febbraio 2002 col numero A/31371, paragrafo 4.10.

(18)  Questa disposizione si applica ai casi in cui gli aggregati vengono trasferiti da un sito a un altro di proprietà dello stesso gestore. Normalmente, il trasferimento da sito a sito non è soggetto all'AGL, cfr. sezione 19(3)(b) del Finance Act 2001.

(19)  Le autorità britanniche hanno indicato che gli aggregati sono oggetto di un contratto di fornitura quando viene stipulato il contratto, o quando avviene il trasferimento di proprietà delle merci e viene emesso un documento. La sezione 19(6) del Finance Act 2001 indica che gli aggregati sono oggetto di contratto nel momento in cui sono identificabili separatamente. Inoltre, essa dispone che, ai fini della tassa, il trasferimento della proprietà del suolo sul quale si trovano gli aggregati non equivale automaticamente anche alla fornitura di aggregati.

(20)  Cfr. sezione 48(2) del Finance Act 2001: per aggregati «per scopi di costruzione» si intendono gli aggregati utilizzati come materia prima o supporto nella costruzione, o per il miglioramento, di qualsiasi struttura (comprese strade, sentieri, tracciati attuali o futuri di strade ferrate, terrapieni) ovvero mescolati ad altre sostanze come parte del processo di produzione di malte, calcestruzzi, asfalti, conglomerati bituminosi o qualunque altro materiale da costruzione analogo.

(21)  Le circostanze consentite sono definite nella sottosezione (7) della sezione 19 e concernono il caso in cui l'aggregato è miscelato con aggregati tassabili che non sono stati precedentemente assoggettati all'AGL, e l'intero processo di miscelazione avviene in un sito che rappresenta il sito di origine, un sito registrato con il medesimo nome del sito di origine o un sito da cui l'aggregato è stato rimosso per essere destinato al procedimento di fabbricazione esentato ma al quale non è stato sottoposto.

(22)  Il porto di sbarco degli aggregati corrisponde al sito di origine soltanto nel caso di aggregati estratti dalle acque e dai fondali marini britannici.

(23)  Cfr. anche Notice AGL 1: Aggregates Levy, (Comunicazione AGL 1: tassa sugli aggregati), aprile 2011, punto 8.1.

(24)  Quest'ultima disposizione si riferisce al caso in cui l'aggregato venga ricollocato nel suolo dal quale era stato prelevato e sia nelle stesse condizioni in cui era stato estratto. In tal caso non sussiste alcuna fornitura di aggregati assoggettabile a tassazione.

(25)  Cfr. Notice AGL 1.

(26)  Le Aggregates Levy (General) Regulations (Norme (generali) sulla tassa sugli aggregati) del 2002 (SI 2002/761) disciplinano i casi in cui l'invio in discarica degli aggregati può comportare uno sgravio fiscale. Ai sensi della norma 13, un soggetto ha diritto a un credito d'imposta rispetto all'eventuale AGL dovuta qualora l'aggregato oggetto di tassazione in questione sia smaltito (tramite messa in discarica o altrimenti) con una delle seguenti modalità:

«i)

sia riportato senza ulteriori lavorazioni al sito d'origine o qualsivoglia sito che non sia quello d'origine ma registrato con lo stesso nome;

ii)

sia inviato in discarica;

iii)

si tratti di ghiaia o sabbia utilizzate per il ripascimento di spiagge in un sito che non sia il sito d'origine

(27)   Notice AGL2: Industrial and Agricultural Processes Relief (Comunicazione AGL 2: sgravio a favore di processi industriali e agricoli), disponibile sul sito web dell'HM Revenue and Customs — HMRC (Agenzia delle entrate fiscali e doganali britannica).

(28)  Le esenzioni e le esclusioni di cui alle sezioni 17(3)(e), 17(3)(f)(i) e (ii), alla sezione 17(4)(a) (nella misura in cui il materiale esentato consista interamente di carbone, lignite, scisto o ardesia utilizzati come aggregati o consista principalmente di carbone, lignite, scisto o ardesia), alla sezione 17(4)(c)(i) e (ii) (qualora consista principalmente di scarti), alla sezione 17(4)(f) (per quanto riguarda l'argilla), alla sezione 18(2)(b) (nella misura in cui l'esenzione riguardi materiali utilizzati come aggregati) e alla sezione 30(1)(b) (nella misura in cui il processo sia esente ai sensi della sezione 18(2)(b) relativa a materiali utilizzati come aggregati) del Finance Act 2001, modificato dal Finance Act 2002 e dal Finance Act 2007.

(29)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).

(30)  Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente (GU C 82 dell'1.4.2008, pag. 1).

(31)  Il sig. Bird non fornisce alcun esempio o prova al riguardo.

(32)  Cfr. nota a piè di pagina 31.

(33)  Cfr. ad esempio, Competition Commission Aggregates Cement and Ready-mix Concrete Market Investigation, Market Definition (Indagine della commissione per la concorrenza sul mercato degli aggregati per la produzione di cemento e di calcestruzzo premiscelato, definizione di mercato) documento di lavoro del 1o novembre 2011, paragrafo 19 e Provisional Findings Report (Relazione sulle conclusioni provvisorie) del 21 maggio 2013, paragrafo 5.5(b), 5.6(b) e 5.24; Decisione OFT del 2 novembre 2011, Proposed JV between Anglo American PLC and Lafarge SA (Proposta di joint venture fra Anglo American PLC e Laarge SA) ME/5007/11, paragrafo 72.

(34)  Cfr. cause riunite C-328/99 e C-399/00, Italia e SIM 2 Multimedia/Commissione, Racc. 2003, pag. I-4035, punto 35; causa C-222/04, Cassa di Risparmio di Firenze et al., Racc. 2006, pag. I-289, punto 131; cause riunite C-393/04 e C-41/05, Air Liquide Industries Belgium, Racc. 2006, pag. I-5293, punto 29 e la giurisprudenza citata.

(35)  Causa C-143/99, Adria-Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I-8365, punto 41; cfr. anche causa C-172/03, Heiser, Racc. 2005, pag. I-1627, punto 40; cause riunite C-182/03 e C-217/03, Belgio e Forum 187/Commissione, Racc. 2006, pag. I-5479, punto 119; causa C-88/03, Portogallo/Commissione, Racc. 2006, pag. I-7115, punto 54; e cause riunite da C-428/06 a C-434/06, UGT-Rioja et al., Racc. 2008, pag. I-6747, punto 46; causa T-210/02 RENV, British Aggregates Association/Commissione, ECLI:EU:T:2012:110, punto 47; causa C-487/06 P, British Aggregates Association/Commissione, Racc. 2008, pag. I-10515, punto 82.

(36)   Adria-Wien Pipeline, citata in precedenza alla nota 35, punto 42, e Portogallo/Commissione, citata in precedenza alla nota 35, punto 52; causa C-487/06 P, British Aggregates Association/Commissione, Racc. 2008, pag. I-10515, punto 83.

(37)   Portogallo/Commissione, citata alla nota 35, punto 56, e causa T-308/00, Salzgitter/Commissione Racc. 2004, pag. II-1933, punto 81; causa T-210/02 RENV, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punto 49.

(38)  Causa T-201/02 RENV, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punto 51.

(39)  Cfr. Economic and Fiscal Strategy Report and Financial Statement and Budget Report 1999 — Chapter 5: Building A Fairer Society — Tackling tax abuse; Protecting the environment (Relazione sulla strategia economica e fiscale e relazione sullo stato finanziario e il bilancio di previsione 1999 — capitolo 5: Costruire una società più equa — Combattere gli abusi fiscali; Tutela dell'ambiente) pag. 27: «Il governo pubblicherà a breve un progetto di legge per una tassa sull'estrazione di rocce, sabbie e ghiaie usate come aggregati». Cfr. anche Budget announcement March 2000 — Prudent for a Purpose: Working for a Stronger and Fairer Britain –- Chapter 6: Protecting the environment — Regenerating our cities/protecting our countryside — Waste; Aggregates, paragrafo 6.91; Pre-Budget Report — November 2001 — Chapter 7: Protecting the environment — Protecting Britain's countryside — Aggregates quarrying — The aggregates levy, paragrafo 7.71; Budget announcement March 2001 — Chapter 6: Protecting the environment, paragrafo 6.91 (Previsione di bilancio marzo 2000 — Cautele mirate: lavorare per un Regno Unito più forte e più equo — capitolo 6: Tutela dell'ambiente — Rigenerare le nostre città/tutelare le nostre campagne — Rifiuti; Aggregati, paragrafo 6.91; Relazione preliminare di bilancio — novembre 2001 — capitolo 7: Tutela dell'ambiente — Tutela del paesaggio rurale britannico — Estrazione di aggregati — La tassa sugli aggregati, paragrafo 7.71; Previsione di bilancio marzo 2001 — capitolo 6: Tutela dell'ambiente, paragrafo 6.91); a dimostrazione del fatto che le autorità britanniche avevano previsto una specifica tassa sui soli aggregati.

(40)  Causa T-201/02 P, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punto 66.

(41)  HM Customs and Excises, Consultation on a Potential Aggregates TaxSummary of Replies (Consultazione su un'eventuale tassa sugli aggregati — Sintesi delle risposte), aprile 1999, paragrafo 13.

(42)  La Commissione non ha ricevuto elementi di prova in tal senso.

(43)  Cfr. nota a piè di pagina 42.

(44)  La Commissione ha ricevuto la copia del messaggio di posta elettronica.

(*1)  Segreto aziendale

(45)  Il Tribunale nella sentenza T-210/12 RENV ha statuito che «il principio di tassazione normale sotteso all'AGL riposa solo sulla nozione dello sfruttamento commerciale nel Regno Unito di un materiale assoggettato in quanto “aggregato” ». La Commissione ritiene che una tale definizione del principio di tassazione normale richiede che venga ulteriormente stabilito quando «il materiale è “tassabile” come aggregato». Poiché la sezione 17(2) del Finance Act 2001 non contiene una vera e propria definizione di «aggregati tassabili», ma li definisce come aggregati che non sono esentati e gli aggregati descritti alle lettere da b) a d), il principio di tassazione normale sotteso all'AGL così come definito dal Tribunale dipende, inevitabilmente, dalla determinazione di quando «un materiale è usato come aggregato».

(46)  Cfr. nota a piè di pagina 39.

(47)  Considerando 58 e 59 della decisione di avvio.

(48)  Cfr. T-210/02 RENV — British Aggregates/Commissione, ECLI:EU:T:2012:110, punto 64.

(49)  Cfr. T-210/02 RENV — British Aggregates/Commissione, ECLI:EU:T:2012:110, punto 55.

(50)  Cfr. sezione 48(2) del Finance Act 2001.

(51)  Sezione 18(2)(b): qualsivoglia processo tramite il quale una sostanza pertinente è estratta o altrimenti separata (sia come parte del processo tramite il quale è ricavata dal terreno o di altro processo) da qualsiasi aggregato. La sezione 18(3) inserisce nell'elenco delle sostanze pertinenti: (a) anidrite; (b) argilla plastica; (c) barite; (e) caolino; (f) feldspato; (g) argilla refrattaria; (i) fluorite; (j) argilla smectica; (k) gemme e pietre semi-preziose; (l) gesso; (m) qualsiasi metallo o minerale metallifero; (n) muscovite; (o) perlite; (p) potassio; (q) pomice; (r) fosfati naturali; (s) cloruro di sodio; (t) talco; (u) vermiculite. Il paragrafo (3)(d) e (h), della sezione 18 è stato omesso retroattivamente dal 1o aprile 2002 con le modifiche introdotte dal Finance Act 2002.

(52)  La sezione 30(1)(b) del Finance Act 2001 prevede sgravi fiscali nel caso in cui un materiale sia sottoposto a un processo esentato ai sensi della sezione 18(2)(a)(b) e (c) del Financial Act 2001, quando lo stesso materiale è stato già soggetto all'AGL. In tal modo l'articolo riprende le esenzioni di cui alla sezione 18(2).

(53)  Tali sostanze beneficiano anche di uno sgravio fiscale qualora la tassa sia stata già assolta e il processo di esenzione si sia verificato successivamente [sezione 30(1)(b)]. La valutazione dell'esclusione si applica per analogia allo sgravio fiscale.

(54)  Considerando 73 della decisione di avvio.

(55)  Cfr. Glossary of Building and Civil Engineering Terms, British Standard Institution, Blackwell Scientific Publications, 1993, 630-3007 e 630-3013.

(56)  Considerando 83 della decisione di avvio.

(57)  Estratti tratti (in data 30 ottobre 2002) dal sito di Alfred McAlpine.

Pubblicato su: http://www.amslate.com/applications/ima/ima.sbtml; Estratti tratti da Construction Raw Materials Policy and Supply Practices in Northwestern EuropeFacts and FiguresEngland, Scotland and Wales (Great Britain) (Politiche e pratiche di approvvigionamento dei materiali da costruzione nell'Europa nordoccidentale — Fatti e cifre — Inghilterra, Scozia e Galles — Gran Bretagna), relazione della British Geological Survey CR/02/082N commissionata dall'Istituto di ingegneria idraulica e stradale del ministero dei Lavori pubblici e della gestione delle acque dei Paesi Bassi, pag. 50; documento di Geoff Topham, di Aggregate Industries, sull'attività di cava a Holme Park Quarry, 19 giugno 2002.

(58)  Non sono stati forniti esempi specifici di cava.

(59)  Cfr., ad. esempio, http://www.honister.com/; http://www.callywithquarry.co.uk/quarry

(60)   Survey of Arisings and Use of Secondary Materials as Aggregates in England and Wales in 2001 (Indagine sulla produzione di scarti e l'uso di materiali secondari come aggregati in Inghilterra e Galles nel 2011) Symonds Group, novembre 2002.

(61)  Per la costruzione della circonvallazione A55 Bangor sono stati impiegati aggregati di ardesia invece che aggregati di prima qualità (con 150 000 tonnellate di scarti di ardesia), e gli aggregati di ardesia sono spesso utilizzati nel Galles settentrionale come materiale da riporto e per la costruzione di terrapieni.

(62)  […] stima che il costo di produzione degli aggregati di ardesia è pari a 6,50 GBP per tonnellata, di cui circa 5 GBP per tonnellata sono rappresentati dai costi di frantumazione. […] ha stimato che i costi di produzione di una tonnellata di aggregato di ardesia sono pari a 5,69 GBP.

(63)  Cfr. nota a piè di pagina 60.

(64)  Relazione stilata nel 2003 dalla British Geological Society per le autorità fiscali del Regno Unito al fine di fornire assistenza nell'applicazione delle esenzioni per l'ardesia, lo scisto e l'argilla secondo criteri geologicamente corretti.

(65)  Corrispondente alla facilità con cui il materiale può fendersi in lamine parallele e contigue.

(66)  Informazioni tratte da fonti di pubblico dominio, come ad esempio Internet.

(67)  Dalle informazioni fornite non è chiaro quale materiale produca effettivamente una cava in particolare, benché essa figuri nell'elenco delle cave che producono scisto.

(68)  L'overburden è lo strato superficiale che ricopre il minerale oggetto dell'attività di estrazione della cava.

(69)  Cfr. nota a piè di pagina 64.

(70)  Causa T-210/02 RENV, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punto 72.

(71)  Cfr. la tabella al considerando 143.

(72)  Cfr. nota a piè di pagina 67.

(73)  Le informazioni sono reperibili al sito: http://www.brauntonaggregates.co.uk/technical-details.html, visitato in data 11 marzo 2015.

(74)  Stando alle informazioni fornite dal Regno Unito, i caolini sono argille sedimentarie a granulometria fine composte da caolinite, utilizzate per la produzione di porcellane, carta lucida, farmaci e cosmetici.

(75)  Le argille plastiche sono argille sedimentarie caolinitiche comunemente composte per il 20-80 % da caolinite, per il 10-25 % di mica e per il 6-65 % di quarzo, utilizzate nell'industria dei prodotti ceramici, cui conferiscono plasticità e robustezza senza che sia necessario sottoporli a cottura.

(76)  British Geological Survey, Mineral Planning Factsheet, Construction aggregates (Scheda sul piano di estrazione mineraria, aggregati da costruzione), pag. 3.

(77)  Causa T-210/02 RENV, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punti 89 — 90.

(78)  Cfr. nota a piè di pagina 77.

(79)  Decarburazione dell'ossigeno di argon.

(80)  Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE — Dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15).

(81)  Cfr. Glossary of Building and Civil Engineering Terms, British Standard Institution, Blackwell Scientific Publications, 1993, 630-3006; cfr. anche le prove documentali trasmesse dalla British Aggregates Association nelle sue repliche al Tribunale nella causa T-210-02: Construction Raw Materials Policy and Supply Practices in Northwestern Europe — Facts and Figures — England, Scotland and Wales (Politiche e pratiche di approvvigionamento dei materiali da costruzione nell'Europa nordoccidentale — Fatti e cifre — Inghilterra, Scozia e Galles — Gran Bretagna), relazione della British Geological Survey CR/02/082N commissionata dall'Istituto di ingegneria idraulica e stradale del ministero dei Lavori pubblici e della gestione delle acque dei Paesi Bassi, pag. 50.

(82)  Cfr. nota a piè di pagina 64.

(83)  Cfr. la decisione SA.18859 Esenzione di un prelievo sui granulati in Irlanda del Nord (ex N 2/04), http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/241379/241379_1594138_163_2.pdf

(84)  Cfr. causa C-199/06 CELF Racc. 2008 pag. I-469, punti 61 e 64.

(85)  Cfr. causa C-199/06 CELF Racc. 2008 pag. I-469, punti 63 e da 66 a 68.

(86)  Comunicazione della Commissione relativa alla determinazione delle norme applicabili alla valutazione degli aiuti di Stato illegalmente concessi (GU C 119 del 22.5.2002, pag. 22).

(87)  Considerando 150 della decisione di avvio.

(88)  Non è stata fornita alcuna prova di quanto asserito.

(89)  Cfr. nota a piè di pagina 77.

(90)  Cfr. nota a piè di pagina 77.

(91)  Cause riunite T-254/00, T-270/00 e T-277/00, Hotel Cipriani et al., ECLI:EU:T:2008:537, punto 337.

(92)  Causa T-201/02 P, British Aggregates Association, ECLI:EU:T:2012:110, punto 89.

(93)  Cfr. nota a piè di pagina 77.

(94)  Cfr. causa C-7072, Commissione/Germania, Racc. 1973, pag. 813, punto 13.

(95)  Cfr. cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione, Racc. 1994, pag. I-4103, punto 75.

(96)  Cfr. causa C-75/97, Belgio/Commission e Racc. 1999, pag. I-3671, punti 64 e 65.

(97)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1).

(98)  Regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1).

(99)  Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).