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16.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 39/39 |
DECISIONE (UE) 2016/204 DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2016
relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE (banda ultralarga)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
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(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificarne, tra l'altro, l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione (3). Rispetto all'UE, in Islanda e in Norvegia la densità di collegamenti radio in prossimità degli aeroporti e l'intensità del loro impiego sono più elevate. Al fine di evitare interferenze dannose per i collegamenti radio degli operatori di telefonia mobile, è opportuno esentare l'Islanda e la Norvegia dall'obbligo di autorizzare l'uso della banda di frequenza 6,0-8,5 GHz da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE. |
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(5) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe basarsi pertanto sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta di modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2016
Per il Consiglio
Il presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (GU L 293 del 9.10.2014, pag. 48).
PROGETTO
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. …/2016
del …
che modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione di esecuzione 2014/702/UE della Commissione, del 7 ottobre 2014, recante modifica della decisione 2007/131/CE che autorizza l'uso armonizzato dello spettro radio da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nella Comunità (1). |
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(2) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XI dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il punto 5cw (Decisione 2007/131/CE della Commissione) dell'allegato XI dell'accordo SEE è così modificato:
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1. |
È aggiunto il testo seguente: «Ai fini del presente accordo le disposizioni della decisione si intendono adattate come in appresso: L'Islanda e la Norvegia sono esentate dall'obbligo di autorizzare l'uso della banda di frequenza 6,0-8,5 GHz da parte delle apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga a bordo di aeromobili.» |
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2. |
È aggiunto il trattino seguente:
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Articolo 2
I testi della decisione di esecuzione 2014/702/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […], a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (2).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[…]
I segretari del Comitato misto SEE
[…]
(1) GU L 293 del 9.10.2014, pag. 48.
(2) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]