10.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 34/132 |
DECISIONE (UE) 2016/153 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2015
relativa all'aiuto di Stato SA.31883 — 2015/N, 2011/C cui l'Austria ha dato esecuzione e intende dare ulteriore esecuzione a favore di Österreichischen Volksbanken-AG e del Volksbanken Verbund e che modifica la decisione 2013/298/UE
[notificata con il numero C(2015) 4635]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),
dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),
considerando quanto segue:
1. PROCEDIMENTO
(1) |
Il 9 dicembre 2008 (2) (in appresso «la decisione del 2008») la Commissione ha approvato un piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco, che è stato successivamente prorogato quattro volte (3) ed è infine scaduto il 30 giugno 2011. |
(2) |
Nell'aprile 2009 Österreichische Volksbanken AG (in appresso «ÖVAG») è stata oggetto di una ricapitalizzazione del valore di 1 miliardo di EUR nell'ambito del piano di aiuti a favore del sistema bancario austriaco. Inoltre, nell'ambito dello stesso piano, ÖVAG ha effettuato tre emissioni garantite dallo Stato del valore di 1 miliardo di EUR ciascuna, rispettivamente in data 9 febbraio, 18 marzo e 14 settembre 2009. L'Austria ha concesso gli aiuti partendo dall'ipotesi che ÖVAG fosse un istituto finanziario sano e ha presentato un piano di redditività in data 29 settembre 2009. |
(3) |
A seguito di un'ulteriore verifica, la Commissione è tuttavia giunta alla conclusione che, in base ai criteri illustrati nella comunicazione della Commissione — La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza (4) (in appresso «la comunicazione sulla ricapitalizzazione»), non era possibile ritenere che al momento della ricapitalizzazione la banca fosse sana ai sensi di detta comunicazione. L'Austria, pur continuando a ritenere che la banca fosse sana, ha nondimeno presentato un piano di ristrutturazione per ÖVAG il 2 novembre 2010. |
(4) |
Con lettera del 9 dicembre 2011 (5) la Commissione ha informato l'Austria della decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso «il TFUE») in merito alla ricapitalizzazione di 1 miliardo di EUR e alla garanzia dell'ammontare di 3 miliardi di EUR concesse a ÖVAG dall'Austria e ha chiesto a quest'ultima di trasmettere un piano di ristrutturazione modificato, la cui versione finale è stata presentata il 4 settembre 2012 (in appresso «il piano di ristrutturazione del 2012»). |
(5) |
Il 19 settembre 2012 la Commissione, a conclusione del procedimento di indagine formale, ha adottato la decisione 2013/298/UE (in appresso «la decisione del 2012») (6), in cui dichiarava che l'aiuto alla ristrutturazione concesso a ÖVAG, comprese le misure di cui al precedente considerando 2, il conferimento di capitale del valore di 250 milioni di EUR sotto forma di azioni ordinarie e di una garanzia sugli attivi che ha aumentato il capitale di 100 milioni di EUR erano compatibili con il mercato interno. Tale decisione si fondava sul piano di ristrutturazione del 2012 e sugli impegni di cui all'allegato della decisione del 2012 (in appresso «gli impegni del 2012»). |
(6) |
La decisione del 2012 si fondava su un piano di riorganizzazione del Volksbanken-Verbund in Austria (in appresso «il Verbund») in quanto associazione con responsabilità solidale (Haftungsgemeinschaft). Del gruppo facevano parte 51 banche di credito cooperativo locali indipendenti (in appresso «le banche primarie») e ÖVAG. La responsabilità delle banche primarie verso ÖVAG era limitata, mentre ÖVAG era pienamente responsabile nei confronti del Verbund (7). |
(7) |
Il 26 ottobre 2014 le risultanze della valutazione complessiva eseguita dalla Banca centrale europea e dall'Autorità bancaria europea (in appresso «la valutazione complessiva della BCE/ABE») hanno evidenziato una perdita del capitale primario di classe 1 (core equity tier 1, in appresso «il CET1») sia nello scenario di base che nello scenario di stress a livello di Verbund, compresa ÖVAG. |
(8) |
Le autorità austriache hanno pubblicamente annunciato di non essere intenzionate a concedere ulteriori aiuti al Verbund. Le misure individuate all'epoca dal Verbund per ovviare alla perdita di capitale, in particolare la vendita delle controllate che non svolgono attività essenziali e l'ulteriore riduzione delle attività ponderate per il rischio (risk-weighted assets, in appresso «le RWA»), da sole non sarebbero state sufficienti a rimediare alla perdita di capitale entro i margini di tempo previsti dal meccanismo di vigilanza unico. |
(9) |
L'assemblea generale straordinaria di ÖVAG del 23 dicembre 2014 ha deciso di adottare i provvedimenti necessari per mettere ÖVAG in liquidazione (Abbaugesellschaft), previa approvazione da parte delle autorità di regolamentazione nazionali, del meccanismo di vigilanza unico e della Commissione, e di trasferire le funzioni essenziali di ÖVAG in quanto organizzazione centrale del Verbund a una delle banche primarie nel contesto di un nuovo piano di ristrutturazione del Verbund (in appresso «il nuovo piano di ristrutturazione») che prevedeva un sistema di responsabilità pienamente solidale. |
(10) |
Considerato che il nuovo piano di ristrutturazione è fondamentalmente diverso dal piano di ristrutturazione del 2012, si rende necessaria una decisione di modifica da parte della Commissione. |
(11) |
Nel periodo compreso tra ottobre 2014 e giugno 2015 il nuovo piano di ristrutturazione è stato oggetto di una serie di conversazioni telefoniche e comunicazioni scritte intercorse tra la Commissione, le autorità austriache, il meccanismo di vigilanza unico e il Verbund. La Commissione ha incontrato rappresentanti di ÖVAG e dell'Austria il 18 dicembre 2014 e rappresentanti del Verbund il 7 maggio 2015. |
(12) |
Nel corso di una riunione svoltasi il 28 maggio 2015 gli azionisti di ÖVAG hanno approvato il trasferimento delle sue funzioni essenziali a Volksbank Wien-Baden (in appresso «VBWB») e l'istituzione di un'unità di liquidazione per le funzioni residue ai sensi della sezione 162 della legge austriaca sul risanamento e la liquidazione di banche (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken, in appresso «la BaSAG»). |
(13) |
Nel corso di una riunione svoltasi il 29 maggio 2015 gli azionisti di VBWB hanno approvato il trasferimento delle funzioni essenziali di ÖVAG e un aumento di capitale del valore di 113 milioni di EUR. |
(14) |
Sempre il 29 maggio 2015 banche primarie rappresentanti il 97,83 % delle RWA del Verbund hanno sottoscritto un accordo di associazione bancaria (Verbundvertrag) e un accordo di cooperazione (Zusammenarbeitsvertrag). |
(15) |
Il 23 giugno 2015 il Verbund ha trasmesso la versione finale del nuovo piano di ristrutturazione. |
(16) |
Il 25 giugno 2015 l'Austria ha trasmesso il catalogo di impegni allegato alla presente decisione. |
(17) |
Poiché la presente decisione è adottata in virtù dei poteri conferiti alla Commissione in materia di aiuti di Stato, non pregiudica eventuali obblighi di controllo delle concentrazioni cui possono essere soggette le diverse parti interessate dalle transazioni. |
2. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELLE MISURE PASSATE E FUTURE
2.1. IL BENEFICIARIO E LE SUE DIFFICOLTÀ
(18) |
Il Verbund è attualmente composto da: i) 51 banche primarie giuridicamente indipendenti, di cui 41 banche cooperative regionali, cinque banche speciali, quattro cooperative di credito e una società di credito edilizio (Bausparkasse); ii) l'organizzazione centrale (ÖVAG); iii) il sistema di garanzia dei depositi previsto dalla legge (Volksbank Haftungsgenossenschaft eG). ÖVAG è l'organizzazione centrale del Verbund e in quanto tale fornisce alle banche primarie servizi di amministrazione centralizzata e attività di gestione della liquidità. Le banche primarie svolgono piccole operazioni bancarie (hanno uno stato patrimoniale compreso tra 65 e 3 600 milioni di EUR) e forniscono servizi bancari perlopiù a clienti privati e società locali e regionali. |
(19) |
Il Verbund detiene una quota di circa il 6 % del mercato austriaco e serve una clientela composta da circa 900 000 soggetti privati e 80 000 imprese. Le banche primarie hanno oltre 500 filiali e 4 900 dipendenti. Il volume totale dei crediti verso la clientela ammonta a circa 30 miliardi di EUR e quello dei debiti verso la clientela è di circa 27 miliardi di EUR. |
(20) |
I membri del Verbund sono legati tra loro da un accordo di associazione che prevede la responsabilità solidale e un trasferimento di liquidità. Nell'ambito del sistema vigente, l'organizzazione centrale (ÖVAG) è illimitatamente responsabile delle banche primarie, mentre la responsabilità delle banche primarie per l'organizzazione centrale è limitata alla misura necessaria a evitare che la percentuale di fondi propri di una banca primaria scenda al di sotto dei requisiti normativi minimi. |
(21) |
Il 51,6 % di ÖVAG è attualmente detenuto dalle banche primarie tramite la sua finanziaria Volksbanken Holding. L'Austria detiene il 43,3 % di ÖVAG. Altri azionisti rilevanti sono DZ Bank AG (3,8 %) e Raiffeisen Zentralbank (0,9 %), mentre il 0,4 % è detenuto da altri soggetti. |
(22) |
Sebbene il mercato geografico più importante per il Verbund sia l'Austria, ÖVAG era attiva anche in una serie di paesi dell'Europa centrale e orientale, nei quali però deteneva solamente una piccola quota di mercato, a eccezione della Romania. |
(23) |
Le cause delle difficoltà di ÖVAG erano molteplici: l'esposizione ai paesi dell'Europa centrale e orientale attraverso le sue controllate operanti nel settore delle attività bancarie al dettaglio, raggruppate in VB International AG (in appresso «VBI»); l'attività di finanziamento alle amministrazioni comunali e alle infrastrutture; le attività immobiliari; un portafoglio di investimenti comprendente anche strumenti emessi da Lehman Brothers e da banche islandesi; la dipendenza da rifinanziamenti sul mercato interbancario (8). Tali fattori sono stati all'origine delle perdite significative subite da ÖVAG nel 2008 e hanno portato all'adozione delle misure di sostegno concesse dall'Austria alla banca nel 2009 (9). A causa dell'entità delle perdite registrate nel 2011 sono state adottate ulteriori misure di aiuto di Stato (10). Nonostante l'avvio del processo di ristrutturazione, nel 2014 la valutazione complessiva della BCE/ABE ha rilevato un'altra perdita di capitale a livello del Verbund (compresa ÖVAG), dovuta principalmente ai rischi e alle debolezze di ÖVAG (11). |
2.2. LE MISURE DI AIUTO DEL 2009 E LA SUCCESSIVA RISTRUTTURAZIONE
Le misure di aiuto
(24) |
Nell'aprile 2009 l'Austria ha sottoscritto a favore di ÖVAG certificati di partecipazione (Partizipationsscheine) per un valore di 1 miliardo di EUR (in appresso «la ricapitalizzazione del 2009»). Questo strumento, pur non conferendo allo Stato diritti di voto, gli ha tuttavia attribuito una cedola preferenziale e un'opzione di conversione. Ha durata illimitata ed è tuttora trattato come capitale primario di classe 1. I certificati di partecipazione assorbono le perdite in misura proporzionale al capitale complessivo di assorbimento delle perdite. ÖVAG aveva il diritto di riscattare del tutto o in parte i certificati di partecipazione in qualsiasi momento; lo Stato aveva il diritto di convertirli in azioni ordinarie di ÖVAG, ma non si è avvalso di tale facoltà. |
(25) |
ÖVAG ha beneficiato altresì di garanzie statali nell'ambito del regime austriaco di aiuti alle banche e nel 2009 ha emesso 3 miliardi di EUR di obbligazioni garantite dallo Stato con scadenza nel 2012 e nel 2013. |
La ristrutturazione
(26) |
Già nel 2009 ÖVAG aveva avviato un processo di ristrutturazione, mirato tra l'altro a trasferire al di fuori della banca le attività che costituivano la fonte principale dei suoi problemi. Tuttavia, nel 2011 taluni rischi derivanti dal vecchio portafoglio della banca l'hanno messa nuovamente in difficoltà. Tali rischi comprendevano:
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2.3. LE MISURE DI AIUTO DEL 2012 E LA SUCCESSIVA RISTRUTTURAZIONE
Le misure di aiuto
(27) |
L'entità delle perdite registrate da ÖVAG nel 2011 ha indotto lo Stato a concedere ulteriori misure di aiuto consistenti in un conferimento di capitale del valore di 250 milioni di EUR sotto forma di azioni ordinarie (in appresso la «ricapitalizzazione del 2012») e in una garanzia sulle attività. |
(28) |
La ricapitalizzazione del 2012 è avvenuta in due fasi. Nella prima, il capitale della banca è stato ridotto del 70 % a titolo di compensazione delle perdite accumulate. Questa riduzione ha interessato proporzionalmente anche i certificati di partecipazione apportati dall'Austria nel 2009, cosicché la partecipazione dello Stato al capitale di ÖVAG ammonta ora a 300 milioni di EUR. Nella seconda fase, ÖVAG ha ricevuto nuovi conferimenti di capitale per un ammontare complessivo di 484 milioni di EUR, di cui 250 milioni di EUR sottoscritti dall'Austria e il resto da Volksbanken Holding a un prezzo di 2,181 EUR per azione. |
(29) |
In seguito a tali operazioni lo Stato ha acquisito una quota pari al 43,4 % del capitale di ÖVAG, diventandone il secondo maggiore azionista dopo Volksbanken Holding (che deteneva all'epoca una quota pari al 50,2 %). In tal modo si sono indebolite le quote degli altri azionisti che non hanno partecipato alla ricapitalizzazione, ossia DZ-Bank con il 3,8 %, ERGO con l'1,5 %, RZB con lo 0,9 % e la quota flottante dello 0,1 %. |
(30) |
La garanzia sulle attività ha aumentato il capitale di ÖVAG di 100 milioni di EUR attraverso la copertura delle perdite sul portafoglio assicurato dei prestiti in sofferenza. ÖVAG può ricorrere alla garanzia sulle attività soltanto a determinate condizioni la cui esistenza sarà verificata il 31 dicembre 2015 (12). La garanzia è remunerata a un tasso del 10 % annuo (come una ricapitalizzazione) e scade il 1o gennaio 2016. |
La ristrutturazione
(31) |
In relazione alle misure di aiuto del 2012 ÖVAG ha rivisto il proprio piano di ristrutturazione originario optando per una ristrutturazione profonda. Le misure sono state approvate con la decisione del 2012. Il piano di ristrutturazione del 2012, su cui si fondava la decisione citata, prevedeva quanto segue:
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(32) |
Tra il 2012 e il 2014 ÖVAG è riuscita a ridurre il proprio stato patrimoniale e le RWA nei segmenti delle attività non essenziali e delle attività essenziali più velocemente rispetto alla tempistica stabilita nella decisione del 2012. Alla data del 31 dicembre 2014 il suo stato patrimoniale ammontava complessivamente a 15,1 miliardi di EUR, le RWA erano pari a 8,7 miliardi di EUR e il coefficiente del capitale proprio primario era del 6,21 %. |
2.4. LA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA BCE/ABE
(33) |
Nel 2014 la Banca centrale europea e l'Agenzia bancaria europea hanno eseguito una valutazione complessiva per analizzare la qualità dello stato patrimoniale e la resilienza finanziaria delle 130 maggiori banche della zona euro. I risultati della valutazione complessiva sono stati pubblicati il 26 ottobre 2014. Il Verbund è stato valutato su base consolidata, ÖVAG compresa, ai sensi dell'articolo 10 del regolamento sui requisiti patrimoniali (13) e dell'articolo 30 della legge bancaria austriaca (14). Il Verbund è stata una delle 25 banche che non hanno soddisfatto i requisiti minimi per i fondi propri negli scenari tendenziali: il suo coefficiente CET1 per il 2016 era del 7,2 % (soglia: 8 %) nello scenario di base e del 2,1 % (soglia: 5,5 %) nello scenario di stress. La differenza massima tra il risultato della valutazione e la soglia corrisponde a un requisito patrimoniale aggiuntivo per il CET1 di 865 milioni di EUR. |
(34) |
La BCE ha dato tempo al Verbund fino al 26 giugno 2015 per soddisfare detto requisito patrimoniale e conseguire un coefficiente CET1 del 14,63 %. |
2.5. IL NUOVO PIANO DI RISTRUTTURAZIONE NOTIFICATO PER IL 2015
(35) |
A seguito delle difficoltà su illustrate, il Verbund ha avviato d'intesa con lo Stato austriaco un piano di trasformazione fondamentale basato sui seguenti principi:
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(36) |
Le misure previste dal piano di trasformazione, in particolare la liquidazione di ÖVAG, la rinuncia alla sua licenza bancaria e il suo deconsolidamento dal Verbund, permetteranno a quest'ultimo di conseguire immediatamente un coefficiente CET1 del [9-11] (15) %. Inoltre, il Verbund ha avviato una serie di misure aggiuntive per liberare capitali; tali misure comprendono la riduzione dell'esposizione del Verbund nel settore societario e immobiliare (con un effetto cumulativo sul CET1 pari a [100-200] milioni di EUR da gennaio 2014 a dicembre 2017), la vendita di società prodotto ([100-200] milioni di EUR) e la vendita di titoli ([50-100] milioni di EUR). Tuttavia, nel periodo fino alla fine del 2017 il capitale liberato grazie a queste misure ammonterà a soli [450-550] milioni di EUR, ossia un importo insufficiente per coprire una perdita di capitale pari a 865 milioni di EUR. |
Il trasferimento della funzione di organizzazione centrale
(37) |
VBWB assumerà la funzione di organizzazione centrale del Verbund svolta finora da ÖVAG. Le attività richieste per esercitare tale funzione saranno trasferite a VBWB, insieme alle relative passività di ÖVAG, il 30 giugno 2015 con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2015. Il totale delle attività e quello delle passività da trasferire ammontano ciascuno a poco meno di 8,6 miliardi di EUR. Tale somma comprende tutte le attività che la decisione del 2012 ha assegnato al segmento delle attività essenziali, ad eccezione di tre controllate più piccole — VB Factoring, VB Mobilienleasing e VB Investments — che resteranno in ÖVAG e rappresentano meno del 10 % del totale complessivo. |
Il deconsolidamento e la liquidazione di ÖVAG
(38) |
Dopo il trasferimento dell'organizzazione centrale e delle attività e passività rilevanti, il 4 luglio 2015 ÖVAG sarà posta in liquidazione e convertita in un'entità in liquidazione (Abbaugesellschaft) ai sensi della sezione 162 della BaSAG. La nuova entità assumerà la denominazione immigon portfolioabbau ag (in appresso «Immigon»). Le attività rimanenti, per un valore di 7,4 miliardi di EUR, saranno liquidate entro il 31 dicembre 2017; esse comprendono tutte le attività che la decisione del 2012 ha attribuito al segmento delle attività non essenziali nonché le partecipazioni in VB Factoring, VB Mobilienleasing e VB Investments citate al considerando 37. |
(39) |
Conformemente al piano attuale, i proventi della liquidazione delle attività saranno sufficienti per coprire interamente le passività rimanenti. In tale contesto, il capitale proprio e la quota di partecipazione al capitale di ÖVAG subiranno una riduzione del 96,65 %, che sarà applicata anche alla quota residua di partecipazione al capitale detenuta dallo Stato, pari a 300 milioni di EUR. |
(40) |
L'attuale garanzia sulle attività sarà mantenuta in ÖVAG/Immigon, ma subirà modifiche. Attualmente tutte le attività di cui può essere chiesto il rimborso a fronte della garanzia devono essere registrate entro il 31 dicembre 2015 e il loro importo sarà liquidato entro il 31 luglio 2016. Conformemente al contratto di garanzia modificato, la data ultima di registrazione delle richieste di rimborso nell'ambito della garanzia rimane fissata al 31 dicembre 2015, ma la liquidazione dei relativi importi può essere chiesta in qualsiasi momento tra il 31 dicembre 2015 e la fine del periodo di liquidazione nel 2017. Contemporaneamente, la soglia patrimoniale al di sotto della quale può essere chiesto il rimborso sarà abbassata da un valore inferiore al 10 % del coefficiente CET a un valore di capitale inferiore a zero; ciò significa che le somme richieste a fronte della garanzia potranno essere liquidate soltanto se, diversamente, ÖVAG/Immigon diventerebbe insolvente durante il processo di liquidazione. Il tasso di remunerazione per la proroga del periodo di liquidazione della garanzia rimane fissato al 10 % annuo. |
(41) |
Affinché il suddetto processo di trasformazione possa apportare un vantaggio in termini patrimoniali, il Verbund deve compiere due azioni importanti:
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(42) |
Il 10 dicembre 2014 ÖVAG ha sottoscritto un contratto con la banca rumena Banca Transilvania per la vendita della propria quota del 51 % in Volksbank Romania SA, rimuovendo così il principale ostacolo alla restituzione della licenza bancaria. L'operazione è stata conclusa il 7 aprile 2015 e ha altresì consentito a ÖVAG di soddisfare una delle condizioni previste dal piano di ristrutturazione del 2012. Inoltre, nel settembre 2014 ÖVAG ha concluso la vendita di VB Malta e ha deciso di liquidare IK Malta, adempiendo in tal modo i relativi requisiti previsti dalla decisione del 2012. |
(43) |
Per deconsolidare Immigon, il Verbund deve ridurre la propria quota in tale società a una partecipazione di minoranza. A questo scopo trasferirà l'8,5 % del capitale azionario detenuto da Volksbanken Holding, pari al 51,6 %, a un soggetto terzo indipendente, GPVAUBEOE Beteiligungen GmbH, che è una società veicolo. |
(44) |
Il trasferimento dell'organizzazione centrale comporta il trasferimento a VBWB di una parte sostanziale delle passività di ÖVAG nei confronti del Verbund. Tuttavia, dopo il deconsolidamento di ÖVAG il Verbund manterrà un'esposizione nei confronti di Immigon pari a [700-800] milioni di EUR sotto forma di vari strumenti finanziari utilizzati per finanziare ÖVAG. |
(45) |
Al fine di neutralizzare il rischio derivante da questa esposizione residua nei confronti di Immigon, il Verbund ha adottato le seguenti misure:
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La trasformazione del Verbund
(46) |
Attualmente il Verbund consta di 51 banche primarie che, conformemente al piano di trasformazione, saranno fuse per costituire dieci banche di maggiori dimensioni: otto banche regionali con valori totali dello stato patrimoniale compresi tra 1,9 miliardi di EUR e 5,3 miliardi di EUR, che opereranno in varie zone dell'Austria, e due banche speciali: Sparda Bank Austria (0,8 miliardi di EUR) e Ärzte-/Apothekerbank (1,1 miliardi di EUR). Le fusioni saranno effettuate entro la fine del 2017. È probabile che start:bausparkasse grouping, che riunisce le società di credito edilizio (Bausparkassen) del Verbund, sia ceduta. |
(47) |
I rapporti tra le banche primarie all'interno del Verbund sono disciplinati da due accordi: l'accordo di associazione ai sensi della sezione 30a della BWG (Verbundvertrag) e l'accordo di cooperazione. |
(48) |
L'accordo di associazione è concluso tra l'organizzazione centrale (VBWB), le banche primarie del Verbund e Volksbank Haftungsgenossenschaft eG. Le sue disposizioni principali sono le seguenti:
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(49) |
L'accordo di cooperazione (Zusammenarbeitsvertrag) disciplina le aree che non sono oggetto dell'accordo di associazione. Le parti contrenti sono le banche primarie del Verbund e Volksbank Haftungsgenossenschaft eG. L'accordo di cooperazione ha lo scopo di creare sinergie all'interno del Verbund attuando le fusioni previste e rafforzando la cooperazione tra i membri. I poteri decisionali nelle aree oggetto dell'accordo di cooperazione sono trasferiti a Volksbank Haftungsgenossenschaft, le decisioni del cui consiglio di amministrazione sono vincolanti per le parti contraenti. L'accordo di cooperazione disciplina, in particolare, le aree del marketing, la strategia unica di vendita, la politica dei prodotti (compresi i contratti quadro con fornitori terzi), il controllo delle vendite, l'ottimizzazione e la standardizzazione dei processi aziendali, l'acquisizione di risorse informatiche e la rappresentanza legale. |
(50) |
In caso di controversie l'organizzazione centrale decide se una misura prevista dall'accordo di cooperazione costituisce un'inammissibile ingerenza nelle responsabilità che le sono attribuite dall'accordo di associazione. Qualora l'organismo di regolamentazione chieda modifiche dell'accordo di associazione, una clausola contenuta nell'accordo di cooperazione consente di modificare anche quest'ultimo di conseguenza. |
(51) |
Il piano di trasformazione ha lo scopo di costituire una struttura formata da otto banche regionali forti, assieme a un'organizzazione centrale, e due banche speciali. Gli uffici locali si occuperanno principalmente delle vendite e dei servizi alla clientela locale, mentre i compiti amministrativi saranno concentrati presso le banche regionali e l'organizzazione centrale. |
(52) |
Il Verbund opererà principalmente con la clientela austriaca, riservando particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ai lavoratori autonomi, ai clienti privati, ai finanziamenti per l'edilizia abitativa e ai clienti facoltosi. |
La pianificazione finanziaria
(53) |
Conformemente al nuovo piano di ristrutturazione il Verbund ha trasmesso alla Commissione le previsioni relative all'andamento atteso degli indicatori finanziari chiave nei prossimi cinque anni. Le previsioni sono state predisposte per due scenari: uno scenario di base e uno scenario di stress. |
(54) |
La pianificazione finanziaria trasmessa tiene conto dell'impatto della neutralizzazione dell'esposizione verso Immigon (16) e dei previsti flussi di pagamento da parte del Verbund legati al diritto di partecipazione agli utili (Genussrecht) conferito all'Austria ai sensi del catalogo di impegni. |
(55) |
Lo scenario di base presuppone una crescita economica moderata del mercato essenziale, ossia l'Austria, di valore nominale pari allo 0,8 % nel 2015, all'1,5 % nel 2016 e all'1,7 % negli anni successivi fino al 2019, con un tasso di inflazione annuo compreso tra l'1,1 % e il 2,2 % e una crescita del tasso Euribor a tre mesi dallo 0,1 % nel 2015 all'1,9 % nel 2019. Sulla scorta di tali ipotesi, il Verbund prevede perdite nel 2015, ma con un rendimento del capitale proprio (return on equity, in appresso «il RoE») positivo pari all'[8-9] % nel 2019. Si prevede che il coefficiente CET1 aumenti dal [9-11] % nel 2015 all'[11-13] % nel 2019. Per l'andamento degli altri dati chiave si rimanda al calcolo dei profitti e delle perdite e alle tabelle dello stato patrimoniale riportati di seguito. Tabella 1 Dati finanziari nello scenario di base […] |
(56) |
Lo scenario di stress si fonda sull'ipotesi di una contrazione del credito dovuta alle debolezze del settore bancario europeo cui i finanziatori (donatori) esteri e la BCE non sono in grado di porre rimedio. La crescita economica reale è leggermente negativa, con un lenta ripresa a partire dal 2017. Nel 2015 e 2016 il tasso d'inflazione è negativo e negli anni successivi marginalmente positivo. I tassi d'interesse restano straordinariamente bassi e il franco svizzero si apprezza ulteriormente rispetto all'euro. Sulla scorta di tali ipotesi il Verbund prevede che il RoE resti negativo nel 2015 e 2016 e successivamente cresca al [5-8] % nel 2019, mentre il coefficiente CET1 dovrebbe aumentare dall'[8-10] % nel 2015 al [10-12] % nel 2019. Per l'andamento degli altri dati chiave si rimanda al calcolo dei profitti e delle perdite e alle tabelle dello stato patrimoniale riportati di seguito. Tabella 2 Dati finanziari nello scenario di stress […] |
I nuovi impegni e le misure di compensazione da parte dell'Austria
(57) |
Le autorità austriache hanno assunto una serie di impegni per quanto riguarda l'attuazione del nuovo piano di ristrutturazione; tali impegni sono riportati in un documento separato allegato alla presente decisione. |
(58) |
La sezione 5 della comunicazione sulla ristrutturazione prevede l'obbligo di presentare relazioni periodiche per consentire alla Commissione di verificare la corretta attuazione del nuovo piano di ristrutturazione. L'Austria nominerà un fiduciario di controllo che aiuterà la Commissione ad adempiere il compito di garantire la corretta attuazione della decisione. Il fiduciario presenterà una relazione di controllo a cadenza semestrale. È opportuno che la prima di queste relazioni sia presentata entro sei mesi dall'approvazione del piano di ristrutturazione. La Commissione ritiene che tale impegno possa garantire il corretto controllo dell'attuazione del piano di ristrutturazione. |
Approvazione prudenziale del piano
(59) |
Il nuovo piano di ristrutturazione notificato alla Commissione corrisponde al piano di raccolta di capitale sottoposto alla BCE/al meccanismo di vigilanza unico e persegue l'obiettivo principale di trasformare il Verbund in modo tale da rimediare alla perdita di capitale individuata dalla BCE/ABE nella loro valutazione complessiva. |
(60) |
Il meccanismo di vigilanza unico ha stabilito un requisito patrimoniale prudenziale del 14,63 % da conseguire entro il 26 luglio 2015. In quella data il meccanismo procederà alla revisione del requisito patrimoniale prudenziale tenendo conto anche dell'attuazione del piano di raccolta di capitale. L'attuazione del piano è iniziata con l'iscrizione nel registro delle imprese austriaco delle misure indicate al considerando 35, lettere da a) a c). Il meccanismo di vigilanza unico ha approvato tali misure affinché i tribunali austriaci ne potessero approvare l'iscrizione nel registro delle imprese. |
3. IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE FORMALE
(61) |
La Commissione ricorda di aver avviato un procedimento di indagine formale che ha portato all'adozione della decisione del 2012 (2013/298/UE). Si è reso necessario modificare tale decisione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (17). |
4. POSIZIONE DELL'AUSTRIA
(62) |
L'Austria ha pubblicamente escluso la concessione di nuovi aiuti a favore del Verbund e ritiene che il piano di ristrutturazione presentato non costituisca un nuovo aiuto. |
(63) |
L'Austria riconosce, tuttavia, che il nuovo piano di ristrutturazione modifica in misura significativa il piano di ristrutturazione del 2012, motivo per cui può essere attuato solo previa adozione di una decisione di modifica da parte della Commissione. Pertanto l'Austria ha notificato il nuovo piano alla Commissione. |
(64) |
L'Austria riconosce altresì che, sotto il profilo delle norme sugli aiuti di Stato, il Verbund deve essere considerato il successore di ÖVAG e in quanto tale è oggetto della presente decisione di modifica. |
(65) |
Nel contempo l'Austria ribadisce che il nuovo piano di ristrutturazione, con il suo catalogo di impegni, mantiene l'equilibrio della decisione del 2012 e, di conseguenza, la compatibilità originaria dell'aiuto. |
5. VALUTAZIONE DELLE MISURE
5.1. AIUTO DI STATO
Presenza di un aiuto di Stato esistente e successione economica
(66) |
Per quanto riguarda le misure che aveva approvato come aiuto alla ristrutturazione a favore di ÖVAG nel 2009 e 2012, la Commissione ha già concluso che esse costituivano un aiuto di Stato. Pertanto, nel contesto della presente decisione non è necessario procedere a una nuova valutazione del carattere di aiuto di Stato delle misure citate. |
(67) |
Un elemento centrale del piano di ristrutturazione del 2012, su cui si fondava la decisione del 2012, era la necessità che ÖVAG si concentrasse sulla sua nuova funzione di organizzazione centrale integrata in un regime di responsabilità solidale assieme alle banche primarie. In tale struttura ÖVAG era responsabile, in qualità di organizzazione centrale, di tutti gli obblighi del Verbund, mentre le singole banche primarie erano responsabili soltanto nella misura ciò non violava il loro coefficiente patrimoniale individuale. |
(68) |
Alcuni degli impegni assunti dall'Austria nel 2012 riguardavano anche le banche primarie nel senso che proteggevano determinati flussi di entrate di ÖVAG in quanto istituzione centrale (impegno n. 9) e obbligavano le banche primarie a concorrere al rimborso della quota di partecipazione al capitale di ÖVAG nella misura consentita dai requisiti normativi minimi (impegno n. 11.2). Visto il particolare regime di responsabilità vigente all'interno del Verbund, questi impegni erano necessari per poter considerare l'aiuto compatibile. Inoltre, proprio tali impegni, insieme al particolare regime di responsabilità, hanno permesso alla Commissione di trattare ÖVAG separatamente dal Verbund. |
(69) |
Conformemente al nuovo piano di ristrutturazione, l'attività economica essenziale di ÖVAG sarà svolta da una delle banche primarie, ossia VBWB, che, più specificamente, assumerà il ruolo di ÖVAG in quanto organizzazione centrale del Verbund. Pertanto, tutte le funzioni e attività rilevanti necessarie saranno trasferite da ÖVAG a VBWB. Il trasferimento riguarderà complessivamente 8,6 miliardi di EUR di attività e passività, comprese tutte le funzioni essenziali di ÖVAG così come definite nella decisione del 2012, ad eccezione di tre controllate minori, ossia VB Factoring (con uno stato patrimoniale di 86 milioni di EUR), VB Mobilienleasing (700 milioni di EUR) e VB Investments (30 milioni di EUR), che resteranno nell'entità in liquidazione Immigon. |
(70) |
Diversamente dalla struttura asimmetrica di distribuzione della responsabilità tra le banche primarie e l'organizzazione centrale, il nuovo piano di ristrutturazione prevede l'integrazione del Verbund in un sistema di responsabilità pienamente solidale. A causa degli ulteriori cambiamenti strutturali all'interno del Verbund (considerando 49), la nuova organizzazione centrale (VBWB), non può più essere considerata separatamente dalle banche primarie. Questo parere è corroborato dall'approccio consolidato adottato dal meccanismo di vigilanza unico nel contesto della valutazione complessiva e dal fatto che il requisito patrimoniale è stato formulato a livello aggregato (di Verbund). |
(71) |
Per tali motivi la Commissione considera il Verbund il successore economico dell'entità beneficiaria dell'aiuto ai sensi della decisione del 2012, ossia ÖVAG. Pertanto il Verbund è il beneficiario dell'aiuto di Stato esistente. |
Nessun nuovo aiuto di Stato a favore di ÖVAG, Immigon, VBWB o del Verbund
(72) |
In aggiunta alla questione del trasferimento dell'aiuto di Stato esistente al successore economico, la Commissione deve valutare se il nuovo piano di ristrutturazione preveda la concessioni di nuovi aiuti. |
(73) |
La Commissione rileva che, secondo l'Austria, nell'ambito del nuovo piano di ristrutturazione non saranno concessi ulteriori di Stato. |
(74) |
Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, per aiuti di Stato si intendono «nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». Una misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi della disposizione citata se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; b) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; c) tale vantaggio deve essere selettivo; d) la misura deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere potenzialmente in grado di incidere sugli scambi tra Stati membri. |
(75) |
Il nuovo piano di ristrutturazione non conferisce nuovi vantaggi a ÖVAG o a Immigon. ÖVAG cessa di esistere e tutte le sue attività e passività essenziali sono trasferite a VBWB, mentre quelle residue sono liquidate in Immigon. Secondo il piano attuale, si prevede che il capitale di Immigon sia utilizzato quasi interamente per la liquidazione, senza tuttavia ricorrere alla garanzia sulle attività. Ciò significa che è prevista la materializzazione dei rischi immanenti negli strumenti CET1 di ÖVAG, compresa la perdita della partecipazione detenuta dall'Austria nel capitale di ÖVAG, pari a 250 milioni di EUR, e della quota di partecipazione al capitale ancora da rimborsare, di importo nominale pari a 300 milioni di EUR. |
(76) |
ÖVAG/Immigon continua a beneficiare della garanzia sulle attività. Conformemente all'accordo contrattuale vigente, la garanzia può essere attivata il 31 dicembre 2015 soltanto in relazione alle richieste di rimborso registrate fino a tale data e per l'importo necessario a sostenere un coefficiente CET1 del 10 %. Secondo le informazioni fornite dall'Austria, sono già stati registrati titoli ammissibili al risarcimento a fronte della garanzia per un importo totale superiore al valore massimo della garanzia, pari a 100 milioni di EUR. L'ammissibilità delle richieste di rimborso registrate sarà stabilita appena il 31 dicembre 2015, ma i dirigenti di Immigon, visto il loro obbligo giuridico di tutelare gli interessi dei proprietari, non hanno altra scelta se non registrare tutte le possibili richieste di liquidazione alla fine del 2015. |
(77) |
Alla data del 31 dicembre 2015 Immigon, in quanto entità in liquidazione, non sarà più tenuta a soddisfare requisiti patrimoniali. Pertanto è difficile valutare la condizione che fa dipendere la liquidazione della garanzia da un coefficiente CET1. Tuttavia, considerato che tale valutazione è una questione che rientra interamente nel diritto nazionale, la Commissione accoglie la posizione dell'Austria secondo cui la prosecuzione di ÖVAG sotto forma di un'entità in liquidazione ai sensi dell'articolo 162 della BaSAG non produce effetti sulla continuazione della validità della garanzia. Tenendo conto di questa posizione e dato che, alla data considerata, Immigon avrà subito una riduzione di capitale del 96,65 %, la condizione per cui la liquidazione è possibile solo se il coefficiente CET1 è inferiore al 10 % sarà soddisfatta e di conseguenza dovranno essere liquidate tutte le richieste di rimborso ammissibili al 31 dicembre 2015. |
(78) |
A queste condizioni, le modifiche apportate all'accordo di garanzia — che a) estendono il periodo di liquidazione dei pagamenti a fronte della garanzia senza consentire la registrazione di ulteriori richieste di rimborso dopo il 31 dicembre 2015 e b) permettono di effettuare i pagamenti a titolo di liquidazione soltanto se diversamente il capitale scenderebbe sotto lo zero — riducono effettivamente il rischio per il prestatore della garanzia che essa sia attivata. Inoltre, i pagamenti della remunerazione applicabile, in misura pari al 10 % annuo, saranno effettuati ancora per due anni. Ne consegue che le nuove condizioni della garanzia sulle attività non fanno altro che rafforzare la posizione del prestatore della garanzia e non conferiscono un ulteriore vantaggio a ÖVAG/Immigon. |
(79) |
Il nuovo piano di ristrutturazione non conferisce nuovi vantaggi nemmeno al Verbund, compresa la sua organizzazione centrale VBWB. Come spiegato in precedenza (18), il Verbund è il beneficiario dell'aiuto esistente; più specificamente, in base alla decisione del 2012 le banche primarie erano tenute a concorrere alla restituzione del capitale di partecipazione ancora da rimborsare, pari a 300 milioni di EUR, entro la fine del 2017 nella misura consentita dai rispettivi requisiti normativi minimi. Va ricordato che la valutazione complessiva ha analizzato la perdita di capitale non a livello della sola ÖVAG bensì a livello del Verbund nel suo complesso. |
(80) |
Mentre la quota di partecipazione al capitale di rischio è utilizzata per la liquidazione di ÖVAG/Immigon, i nuovi impegni presentati dall'Austria prevedono tra l'altro che il Verbund versi all'Austria un importo di 300 milioni di EUR tramite conferimento di un diritto di partecipazione agli utili. Il Verbund si impegna a rispettare uno schema di pagamento per un importo cumulativo di 300 milioni di EUR entro la fine del [2020-2025], con soglie di versamento intermedie nel […], […] e […]. |
(81) |
Assumendo questo nuovo impegno di versare 300 milioni di EUR allo Stato, il Verbund ricostituisce un diritto di rimborso di importo equivalente al rimborso richiesto originariamente, che andrebbe perduto nella liquidazione di ÖVAG qualora si materializzassero i rischi immanenti. Mentre il nuovo schema di pagamento comporterà un considerevole ritardo dei pagamenti rispetto all'impegno originario, va considerato che, in caso di una semplice liquidazione di ÖVAG (nonché nello scenario controfattuale della risoluzione dell'intero Verbund), tutti i diritti di rimborso, il capitale proprio e la quota di partecipazione al capitale detenuti dallo Stato cesserebbero di esistere. |
(82) |
Inoltre, il nuovo impegno è vincolante per il Verbund sebbene i pagamenti relativi al diritto di partecipazione agli utili restino dipendenti dai profitti conseguiti. Nel contempo, l'impegno garantisce che il diritto vantato dall'Austria su tali pagamenti è di rango superiore a qualsiasi distribuzione di dividendi. Inoltre, per qualsiasi distribuzione di dividendi a soggetti esterni al Verbund consolidato l'Austria riceverà un pagamento compensativo di pari importo, in aggiunta al pagamento relativo al diritto di partecipazione agli utili. |
(83) |
L'Austria riceverà altresì una quota del 25 % più una azione di VBWB a titolo di garanzia reale per i pagamenti relativi al diritto di partecipazione agli utili. Qualora il Verbund non effettui i pagamenti conformemente alle soglie di versamento previste dallo schema di pagamento, gli azionisti di VBWB cederanno gratuitamente ulteriori azioni all'Austria, aumentando così la sua quota di partecipazione in VBWB al [26-40] %. Inoltre, in tale circostanza l'Austria potrà entrare in possesso della garanzia reale. |
(84) |
Per questi motivi il nuovo impegno, pur differenziandosi dall'impegno originario sotto alcuni aspetti, è equivalente a quest'ultimo e dunque non si può ritenere che conferisca un vantaggio a ÖVAG, Immigon, VBWB o al Verbund. |
(85) |
A eccezione del nuovo impegno di pagare un importo equivalente al valore originario della quota di partecipazione al capitale di ÖVAG in virtù di un diritto di partecipazione agli utili di VBWB di nuova istituzione, il nuovo piano di ristrutturazione non comporta altre modifiche sostanziali per quanto riguarda lo Stato austriaco che potrebbero essere interpretate come il conferimento di un vantaggio a VBWB o al Verbund. |
(86) |
Dato che il nuovo piano di ristrutturazione non conferisce un vantaggio a ÖVAG, Immigon, VBWB o al Verbund, non è necessario eseguire la valutazione dei criteri cumulativi per gli aiuti di Stato. Alla luce di ciò la Commissione ritiene che le misure previste dal nuovo piano di ristrutturazione non soddisfino le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e dunque non costituiscano un nuovo aiuto di Stato a favore di ÖVAG, Immigon, VBWB o del Verbund ai sensi della disposizione citata. |
5.2. VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ GIURIDICA DELLE MISURE
(87) |
Come spiegato nella sezione 5.1, il nuovo piano di ristrutturazione non prevede nuovi aiuti e l'aiuto a favore di ÖVAG approvato con la decisione del 2012 è trasferito al Verbund in quanto successore economico di ÖVAG. |
(88) |
Pertanto, sulla base della decisione del 2012 la Commissione deve stabilire se le misure di aiuto del 2012 restino compatibili con il mercato interno nel contesto del nuovo piano di ristrutturazione e del nuovo catalogo di impegni. Tale valutazione deve avvenire sulla stessa base giuridica applicata alla decisione del 2012, ossia la comunicazione sulla ricapitalizzazione e la comunicazione di proroga del 2011 (19) nonché la comunicazione sulla ristrutturazione (20). |
(89) |
I considerando da 83 a 92 della decisione del 2012 relativi alla valutazione della compatibilità dell'aiuto del 2012 sulla base della comunicazione sulla ricapitalizzazione e della comunicazione di proroga del 2011 continuano ad applicarsi senza modifiche. La ricapitalizzazione di 250 milioni di EUR concessa a ÖVAG e la quota residua di partecipazione al capitale, del valore di 300 milioni di EUR, resteranno presso Immigon e, conformemente al piano, saranno utilizzate integralmente per la liquidazione entro il 2017. |
(90) |
Come spiegato nel considerando 93 della decisione del 2012, la comunicazione sulla ristrutturazione stabilisce che la ristrutturazione di un istituto finanziario nel contesto dell'attuale crisi è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE soltanto se consente di ripristinare la redditività della banca, comprende un contributo proprio sufficiente del beneficiario e un'adeguata condivisione degli oneri e prevede anche misure sufficienti a limitare le distorsioni della concorrenza. Per quanto riguarda tutti e tre questi elementi, la Commissione deve verificare in quale misura le modifiche presentate nel piano di ristrutturazione e nel catalogo di impegni mantengono la compatibilità delle misure stabilite con la decisione del 2012. |
Fattibilità nello scenario di base
(91) |
Come spiegato nel considerando 71, l'aiuto del 2012 è trasferito al Verbund, che è sottoposto anch'esso interamente al piano di ristrutturazione. In questa sede è necessario esaminare se la redditività a lungo termine del Verbund, nella sua nuova forma prevista dal piano di ristrutturazione, sarà ripristinata entro il 2019. |
(92) |
A tal fine l'Austria ha presentato un piano finanziario valido fino al 2019 che comprende uno scenario di base e uno scenario di stress per l'intero Verbund e che ha costituito la base dell'analisi della Commissione. |
(93) |
La trasformazione della struttura del Verbund attraverso la fusione delle banche primarie locali in istituzioni organizzate a livello regionale può essere considerata un vantaggio nella misura in cui le differenze esistenti all'interno del Verbund per quanto concerne l'apporto e la redditività del capitale saranno in qualche modo ripianate e sarà possibile sfruttare economie di scala e potenziali sinergie. Il grafico che segue mostra chiaramente la riduzione del differenziale del coefficiente patrimoniale CET1 e del RoE che risulta dal confronto tra il Verbund vecchio e quello nuovo.
|
(94) |
La Commissione valuta positivamente il fatto che potenziali sinergie abbiano influenzato la pianificazione finanziaria soltanto nell'area dei costi, che sono più facilmente quantificabili rispetto alle entrate e sono stati inclusi solo in misura pari al [70-80] % del potenziale già individuato. Considerato che le spese annue per il personale sono inferiori al [10-20] % e le spese annue non per il personale sono inferiori al [5-10] %, la Commissione ritiene che sia stato adottato un metodo alquanto prudente e che potrebbero essere disponibili ulteriori sinergie, diverse da quelle già incluse nel piano. |
(95) |
La strategia aziendale del Verbund nella sua nuova forma rimane sostanzialmente immutata. L'attenzione è posta chiaramente sulla clientela locale e regionale nei segmenti sia dei clienti privati che dei clienti commerciali, nonché sulle operazioni con le piccole e medie imprese. Queste attività aziendali costituiscono già adesso la maggior parte del portafoglio, sono redditizie e non sono state giudicate problematiche nella decisione del 2012. Nello scenario di base, le attività fruttifere nelle aree citate aumentano di circa il [5-7] % fino al 2019, ossia meno della metà della crescita economica reale di circa il 15 % prevista per lo stesso periodo di tempo (21). Tassi di crescita più elevati sono previsti soltanto in aree di attività speciali quali, per esempio, i servizi di investimento in titoli. Tali ipotesi di tassi di crescita più elevata sono giustificate dalle dimensioni iniziali molto limitate di queste attività. |
(96) |
Per quanto riguarda le passività, va sottolineata la particolare rilevanza delle operazioni sui depositi di clienti privati (che rappresentano circa l'80 % di tutte le passività). Questo tipo di finanziamento è classificato da Basilea III come particolarmente affidabile e quindi occupa una posizione di rilievo tra gli indicatori dei finanziamenti, come il coefficiente di copertura della liquidità e il coefficiente netto di finanziamento stabile. Inoltre, il Verbund ha fornito prove della particolare stabilità delle operazioni di deposito persino durante la crisi, motivo per cui la Commissione ritiene che la situazione dei finanziamenti del Verbund sia particolarmente solida. Anche nel settore delle attività di deposito la crescita prevista entro il 2019 è di circa il [5-7] % e inferiore di oltre il 50 % alla crescita economica reale prevista. |
(97) |
Le ipotesi sui rischi dei diversi portafogli di credito appaiono plausibili. Nello scenario di base, i valori programmati per gli accantonamenti e i deprezzamenti relativi ai rischi corrispondono a tassi standard del costo dei rischi di circa [7-15] punti base per le operazioni dei clienti privati e di [30-45] punti base per le operazioni dei clienti commerciali. Queste ipotesi, per quanto non prudenti, appaiono tuttavia adeguate alla situazione economica del settore del credito austriaco. |
(98) |
Nello scenario di base, il piano permetterà al Verbund di passare da un RoE al netto delle imposte negativo con un coefficiente CET1 del [9-11] % nel 2015 a un RoE al netto delle imposte dell'[8-9] % con un coefficiente CET1 dell'[11-13] % nel 2019. In considerazione del moderato profilo di rischio del modello aziendale del Verbund, il RoE al netto delle imposte programmato può essere considerato una remunerazione del capitale adeguata. |
(99) |
Sulla base delle considerazioni formulate nei considerando da 94 a 98 in merito alla pianificazione finanziaria per quanto riguarda la crescita, la liquidità, i costi, la gestione dei rischi e la redditività, la Commissione ritiene di poter concludere che tale pianificazione è solida, che è stata calcolata sulla base di ipotesi sostanzialmente prudenti e che è probabilmente tale da garantire la redditività a lungo termine del Verbund e quindi la sua capacità di accedere al mercato dei capitali. |
Fattibilità nello scenario di stress
(100) |
Questa valutazione della redditività e dell'efficienza economica a lungo termine è confermata anche dallo scenario di stress, presentato contemporaneamente. L'ipotesi alla base dello scenario di stress è che vi sarà uno stress simultaneo dovuto a a) una situazione di tassi di interesse bassi per un periodo più lungo rispetto a quello attualmente previsto e a b) una crisi del credito. Mentre una durata più lunga dei tassi di interesse bassi erode il margine di interesse, anche la crisi del credito deve essere finanziata contemporaneamente attraverso maggiori accantonamenti e deprezzamenti relativi ai rischi nonché un generale aumento della ponderazione del rischio delle consistenze dei prestiti, con conseguente aumento dei requisiti patrimoniali. |
(101) |
A causa del calo dei rendimenti e dell'aumento degli accantonamenti e dei deprezzamenti relativi ai rischi, si prevede che il Verbund registri perdite significative nel 2015 e ulteriori perdite, più leggere, nel 2016. È tuttavia evidente che tali perdite, anche in assenza di contromisure quali un programma di riduzione dei costi o un corrispondente aggiustamento dei margini di prezzo, possono essere fronteggiate dal Verbund grazie al coefficiente del capitale primario del momento considerato e comprometteranno il suo rendimento a lungo termine solo in misura limitata. In questo scenario il coefficiente del capitale primario non scende al di sotto dell'[8-10] % e nel 2019 il Verbund ottiene comunque una redditività al netto delle imposte del [5-8] %. |
Requisiti prudenziali
(102) |
A causa della perdita di capitale individuata dalla valutazione complessiva effettuata nel 2014 dalle autorità di vigilanza, al Verbund è stato posto l'obiettivo di conseguire un coefficiente del capitale primario CET1 del 14,63 % entro il 26 luglio 2015. L'attuale pianificazione finanziaria non consentirà di conseguire tale coefficiente patrimoniale. |
(103) |
La Commissione rileva altresì che le misure adottate per neutralizzare il rischio derivante per il Verbund dall'esposizione a Immigon (22) hanno un impatto negativo sul coefficiente CET1 in misura pari a circa lo [0-2] %. Inoltre, la pianificazione presentata si fonda sull'ipotesi che l'esposizione a Immigon possa essere ridotta nel […] e […] mediante ulteriori vendite, che determinerebbero una perdita attesa complessiva dovuta all'esposizione pari a [0-200] milioni di EUR, con un ulteriore rischio di evoluzione negativa per altri [0-100] milioni di EUR qualora sia impossibile effettuare le vendite e la tranche di prima perdita pari a [0-200] milioni di EUR sia interamente utilizzata. Ulteriori perdite per [0-100] milioni di EUR ridurrebbero il coefficiente CET1 di altri [0-2] punti percentuali. |
(104) |
Dall'altro canto, il Verbund ha anche individuato misure volte a ridurre ulteriormente le proprie RWA, in aggiunta a quelle già previste dalla pianificazione finanziaria. Altre misure possibili comprendono una struttura di cartolarizzazione per un portafoglio crediti di piccole e medie imprese nonché la vendita di start:bausparkasse e IMMO-Bank, che potrebbero aumentare il coefficiente del capitale primario fino al [10-15] % tenendo conto del necessario pagamento soglia relativo al diritto di partecipazione agli utili dell'Austria. A tale proposito la Commissione rileva che l'attuazione contemporanea di tutte queste misure — ove necessaria — potrebbe avere un impatto negativo sulla redditività futura della banca. |
(105) |
Tuttavia, in considerazione dell'esiguità dei rischi di evoluzione negativa e della portata delle misure già individuate per le RWA, la Commissione ritiene che il piano contenga ammortizzatori sufficienti per limitare l'impatto sull'efficienza economica. Questo parere è ulteriormente corroborato dalla decisione positiva adottata dall'autorità di vigilanza riguardo all'approvazione delle misure di cui al considerando 35, lettere da a) a c), allo scopo di consentirne l'iscrizione nel registro delle imprese austriaco. Tale decisione positiva del meccanismo di vigilanza unico si fondava sullo stesso piano di ristrutturazione cui fa riferimento la presente decisione, motivo per cui la Commissione ritiene che il meccanismo di vigilanza unico considererà il Verbund — anche tenendo conto dei rischi insiti nel piano — capace di soddisfare i necessari requisiti patrimoniali prudenziali applicabili dopo la revisione prudenziale del 26 luglio 2015. |
Contributo proprio e condivisione degli oneri
(106) |
La Commissione deve valutare se il nuovo catalogo di impegni sia un sostituto adeguato degli impegni del 2012 nel senso di garantire la compatibilità dell'aiuto esistente a favore del Verbund, che è il successore economico di ÖVAG. Occorre pertanto verificare se il contributo proprio del Verbund e la condivisione degli oneri sono adeguati. |
(107) |
Per quanto riguarda il contributo proprio e la condivisione degli oneri, il catalogo di impegni allegato alla decisione del 2012 comprendeva disposizioni sulla remunerazione e il rimborso a) della garanzia sulle attività e b) della quota di partecipazione al capitale, nonché il divieto di distribuire dividendi. |
(108) |
Per quanto riguarda le modifiche apportate alla garanzia sulle attività, l'attuale piano di liquidazione non prevede pagamenti in contanti a fronte della garanzia per una liquidazione solvente. Se tutte le ipotesi si concretizzeranno secondo le previsioni e la liquidazione resterà solvente anche senza la garanzia, un pagamento eccezionale a fronte della garanzia in misura corrispondente alla liquidazione di tutte le richieste di rimborso ammissibili nel luglio 2016 servirà in concreto solo ad aumentare la massa finale della liquidazione di Immigon disponibile per la quota di partecipazione al capitale e le quote di capitale proprio. L'attuale piano, che limita la possibilità di effettuare il pagamento della garanzia al caso in cui ciò sia necessario per evitare l'insolvenza di Immigon, è finalizzato a ridurre al minimo il rischio che l'aiuto di Stato sia utilizzato per risarcire i detentori di strumenti dei fondi propri. |
(109) |
Per quanto riguarda la quota di partecipazione al capitale, conformemente al catalogo di impegni allegato alla decisione del 2012 (23) ÖVAG era tenuta a rimborsare 300 milioni di EUR entro la fine del 2017 e il Verbund vi doveva concorrere nella misura consentita dai requisiti normativi minimi. Dalla formulazione degli impegni si evinceva chiaramente che, nel caso del Verbund, tale impegno costituiva una dichiarazione d'intenti, più che un requisito giuridicamente vincolante. |
(110) |
Il nuovo catalogo di impegni introduce a carico del Verbund un requisito giuridicamente vincolante. Più specificamente, il Verbund si impegna a mettere a disposizione dell'Austria un nuovo strumento finanziario sotto forma di un diritto di partecipazione agli utili (Genussrecht) che sarà di valore nominale esiguo e consentirà all'Austria di ricevere utili distribuiti in base ai profitti conseguiti. Questa distribuzione di utili sarà di rango superiore a tutte le altre distribuzioni di strumenti ibridi o di dividendi. Entro il [2020-2025] le distribuzioni di utili basate su un diritto di partecipazione agli utili ammonteranno a 300 milioni di EUR, dedotti eventuali pagamenti ricevuti a seguito della liquidazione di ÖVAG. |
(111) |
Il flusso di cassa corrispondente al diritto di partecipazione agli utili sarà ulteriormente garantito dal fatto che l'Austria riceverà a) una partecipazione azionaria in VBWB pari al 25 % più una azione (minoranza di blocco) a titolo di garanzia reale e b) il diritto di nominare metà dei membri del consiglio di vigilanza di VBWB. |
(112) |
Il diritto di partecipazione agli utili prevede le seguenti soglie di pagamento cumulative: [0-50] milioni di EUR nel […], [0-100] milioni di EUR nel […], [0-200] milioni di EUR nel […] e 300 milioni di EUR nel [2020-2025]. In caso di mancato adempimento di una di queste soglie di pagamento, l'Austria acquisirà il diritto di proprietà relativo alla partecipazione azionaria detenuta come garanzia reale, che diversamente, ad avvenuto ricevimento dell'intero importo di 300 milioni di EUR, tornerebbe a essere di proprietà del Verbund. Inoltre, in caso di mancato adempimento delle soglie di pagamento l'Austria riceverà un ulteriore [1-15] % di tutte le azioni e il diritto di entrare in possesso di questa garanzia reale. Ove tale ipotesi si realizzi, il Verbund dovrà presentare un nuovo piano di ristrutturazione che l'Austria dovrebbe poi notificare alla Commissione. |
(113) |
La Commissione ha valutato gli effetti del nuovo accordo di rimborso sul piano di ristrutturazione, concludendo che esso è sufficientemente solido da consentire l'esecuzione del rimborso nelle modalità previste, senza che ciò comporti un onere indebito per il coefficiente del capitale primario. La soglia di pagamento di [0-50] milioni di EUR nel […] rimane fattibile anche nello scenario di stress. Tuttavia la Commissione ha osservato che l'attuazione contemporanea di tutte le misure individuate per ridurre le RWA (24) avrebbe un effetto negativo sulla redditività della banca, tale da compromettere anche il piano di rimborso. |
(114) |
La Commissione ritiene che il nuovo impegno relativo al rimborso dell'aiuto assicuri la compatibilità dell'aiuto esistente per i seguenti motivi:
|
(115) |
Per quanto riguarda il divieto di distribuire dividendi, il relativo impegno (26) allegato alla decisione del 2012 rimane valido, sia pure con modifiche. Conformemente al nuovo impegno, i dividendi possono essere distribuiti a investitori esterni a condizione che:
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(116) |
La Commissione ritiene che la combinazione della natura prioritaria dell'obbligo di rimborso, il pagamento compensativo e la raccolta di nuovo capitale primario esterno siano sufficienti per garantire che l'aiuto non sarà utilizzato per pagare rendimenti sul capitale e che eventuali dividendi saranno pagati esclusivamente a fronte di plusvalenze. |
(117) |
Nel complesso la Commissione ritiene che il nuovo catalogo di impegni assicuri la compatibilità dell'aiuto esistente per quanto riguarda il contributo proprio e la condivisione degli oneri. |
Misure per limitare le distorsioni della concorrenza
(118) |
La Commissione deve valutare se il nuovo catalogo di impegni possa adeguatamente sostituire gli impegni del 2012 nel senso di garantire la compatibilità futura dell'aiuto esistente a favore del Verbund. Occorre pertanto esaminare se le distorsioni della concorrenza dovute all'aiuto a favore del Verbund sono quanto più possibile limitate. |
(119) |
Gli impegni del 2012 comprendevano le seguenti misure relative a ÖVAG, volte a limitare le distorsioni della concorrenza: i) riduzione dello stato patrimoniale e delle RWA; ii) limitazione delle attività aziendali alle «operazioni collegate all'associazione» di ÖVAG in quanto organizzazione centrale del Verbund; iii) divieto di effettuare acquisizioni; iv) divieto di esercitare un'influenza predominante sui prezzi, applicabile alla controllata di ÖVAG che opera sul mercato bancario online, ossia Live Bank; v) divieto di pubblicizzare l'aiuto di Stato ricevuto; vi) misure comportamentali per i sistemi di remunerazione e gestione dei rischi. |
(120) |
Il nuovo catalogo di impegni, allegato alla presente decisione, mantiene l'equilibrio originario in termini di limitazione delle distorsioni della concorrenza. In particolare, la questione della riduzione dello stato patrimoniale e delle RWA è risolta nel contesto della liquidazione di ÖVAG, mentre la questione della concentrazione sulle funzioni dell'organizzazione centrale del Verbund è risolta con il loro trasferimento a VBWB. Inoltre, il nuovo catalogo di impegni mantiene i divieti di esercitare un'influenza predominante sui prezzi, di effettuare acquisizioni e di pubblicizzare l'aiuto di Stato ricevuto, nonché le misure comportamentali esistenti. |
(121) |
Per quanto riguarda l'esercizio di un'influenza predominante sui prezzi, a Live Bank non sarà consentito offrire ai clienti tassi di interesse, per tutte le scadenze, superiori a quelli offerti dal terzo miglior concorrente sul mercato bancario diretto online. |
(122) |
Per quanto riguarda le acquisizioni, al Verbund non sarà consentito acquisire partecipazioni di controllo o di minoranza né lotti di attività. Le uniche eccezioni a tale divieto sono a) le acquisizioni necessarie per mantenere la stabilità finanziaria o la stabilità a livello del Verbund oppure quelle effettuate nell'interesse di un efficace sistema di concorrenza, a condizione che siano state prima autorizzate dalla Commissione, e b) le acquisizioni che rientrano nella normale attività del Verbund relativamente alla gestione degli obblighi esistenti nei confronti dei clienti in difficoltà finanziarie. |
(123) |
Per quanto riguarda la pubblicità, al Verbund non sarà consentito pubblicizzare la concessione delle misure di aiuto di Stato né eventuali vantaggi da esse derivanti. |
(124) |
Per quanto riguarda le misure comportamentali, il Verbund manterrà adeguati sistemi di remunerazione e gestione dei rischi. Più specificamente, i sistemi di remunerazione del Verbund saranno trasparenti, basati su incentivi per la prevenzione di rischi inadeguati e coerenti con obiettivi aziendali di lungo termine orientati alla sostenibilità. Il sistema di gestione dei rischi del Verbund sarà ulteriormente sviluppato allo scopo di perseguire una politica commerciale prudente, sana e orientata alla sostenibilità. |
(125) |
In considerazione di quanto sopra esposto la Commissione ritiene che il nuovo catalogo di impegni limiti adeguatamente le distorsioni della concorrenza dovute all'aiuto di Stato esistente a favore del Verbund, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Le misure contenute nel piano di ristrutturazione del 23 giugno 2015 e il relativo catalogo di impegni non costituiscono un nuovo aiuto di Stato.
2. Le misure contenute nel piano di ristrutturazione del 23 giugno 2015 e il relativo catalogo di impegni sono idonei a garantire la compatibilità futura con il mercato interno delle misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione 2013/298/UE.
Articolo 2
1. L'articolo 2 della decisione 2013/298/UE è sostituito dal testo seguente:
«Articolo 2
L'Austria garantisce la completa attuazione del piano di ristrutturazione presentato il 23 giugno 2015, compresi gli impegni di cui all'allegato della presente decisione.»
2. L'allegato della decisione 2013/298/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 3
La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2015
Per la Commissione
Margrethe VESTAGER
Membro della Commissione
(1) GU C 46 del 17.2.2012, pag. 3.
(2) Decisione della Commissione del 9 dicembre 2008 nel caso sull'aiuto di Stato N 557/2008 — Misure ai sensi della legge per la stabilità dei mercati finanziari e il rafforzamento del mercato interbancario per gli istituti di credito e le compagnie assicurative (GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 2).
(3) L'autorizzazione della prima proroga del regime di aiuti, comprensiva di specifici emendamenti, è avvenuta in data 30 giugno 2009 (GU C 172 del 24.7.2009, pag. 4), della seconda proroga in data 17 dicembre 2009 (GU C 28 del 4.2.2010, pag. 6), della terza proroga in data 25 giugno 2010 (GU C 250 del 17.9.2010, pag. 4) e della quarta proroga in data 16 dicembre 2010 (GU C 20 del 21.1.2011, pag. 3).
(4) Cfr. il punto 13 e l'allegato della comunicazione della Commissione (GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2).
(5) Decisione della Commissione del 9 dicembre 2011 nel caso sull'aiuto di Stato SA.31883 (2011/C) (ex N516/2010) — Ristrutturazione di Österreichische Volksbanken-AG (GU C 46 del 17.2.2012, pag. 3).
(6) Decisione 2013/298/UE della Commissione, del 19 settembre 2012, relativa all'aiuto di Stato SA.31883 (2011/C) (ex N516/2010) cui l'Austria ha dato esecuzione o intende dare esecuzione a favore di Österreichische Volksbanken-AG (GU L 168 del 20.6.2013, pag. 30).
(7) Per ulteriori informazioni sul Verbund si rimanda ai considerando 18 e seguenti.
(8) Cfr. i considerando 13 e 14 della decisione del 2012.
(9) Cfr. i considerando 24 e 25.
(10) Per ulteriori informazioni dettagliate cfr. i considerando da 27 a 30 e la decisione del 2012.
(11) La perdita di capitale è descritta più in particolare al considerando 33.
(12) Per informazioni dettagliate si vedano i considerando da 24 a 29 della decisione del 2012.
(13) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
(14) Bankwesengesetz (in appresso «la BWG»).
(15) Informazioni riservate.
(16) Cfr. il considerando 45.
(17) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).
(18) Cfr. i considerando da 66 a 71.
(19) Cfr. il considerando 82 della decisione del 2012.
(20) Cfr. il considerando 93 della decisione del 2012.
(21) Tutte le ipotesi relative alla crescita economica e al tasso di inflazione sono ricavate dalla relazione della Commissione della primavera 2015.
(22) Cfr. il considerando 45.
(23) Punto 11.2 del catalogo di impegni allegato alla decisione del 2012.
(24) Queste misure sono descritte più in dettaglio al considerando 100.
(25) Cfr. il considerando 115.
(26) Punto 9.3 del catalogo di impegni allegato alla decisione del 2012.
ALLEGATO
«ALLEGATO
CATALOGO DEGLI IMPEGNI RELATIVO ALL'AIUTO DI STATO SA.31883 ÖSTERREICHISCHE VOLKSBANKEN AG
PREAMBOLO
La decisione della Commissione del 19 settembre 2012 ha considerato compatibile con il mercato interno l'aiuto di Stato SA.31883 (2011/C) cui l'Austria ha dato esecuzione a favore di Österreichische Volksbanken AG (ÖVAG).
Vista la necessità di procedere a una nuova ristrutturazione del settore delle banche primarie, è stato stilato il presente catalogo di impegni tenendo conto del catalogo precedente e del pertinente piano di ristrutturazione e liquidazione di ÖVAG (in appresso “il piano di ristrutturazione”). Pertanto non sono più vigenti le disposizioni contenute nel catalogo di impegni precedente allegato alla decisione della Commissione del 19 settembre 2012.
Il piano di ristrutturazione modificato non prevede ulteriori misure di aiuto di Stato a favore di ÖVAG. La riduzione del capitale azionario di ÖVAG, compresa la quota detenuta dalla Repubblica d'Austria pari al 43,3 % (corrispondente all'incirca a 250 milioni di EUR), e la contemporanea riduzione del 96,65 % della quota di partecipazione al capitale detenuta dalla Repubblica d'Austria, pari a 300 milioni di EUR, non costituiscono un nuovo aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio (1).
Con il presente documento la Repubblica d'Austria assume gli impegni elencati di seguito per quanto riguarda Österreichische Volksbanken-Aktiengesellschaft (in appresso “ÖVAG”) e il Volksbanken-Verbund, rappresentato da Volksbank Wien-Baden AG (in appresso “VBWB”) nella sua qualità di nuova organizzazione centrale del Verbund, affinché la Commissione europea possa constatare con decisione ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea che gli aiuti concessi a ÖVAG sono compatibili con il mercato interno.
Il presente testo deve essere interpretato nel contesto generale del diritto dell'Unione europea con riferimento al regolamento (CE) n. 659/1999 e alla decisione, alla quale sono allegati gli impegni sotto forma di impegni e/o condizioni e obblighi.
1. Informazioni generali
1.1. La Repubblica d'Austria si impegna a garantire che il piano di ristrutturazione di ÖVAG presentato alla fine di giugno 2015 sarà attuato correttamente e integralmente.
1.2. La Repubblica d'Austria si impegna a garantire che gli impegni di seguito elencati (in appresso “gli impegni”) saranno integralmente rispettati durante l'attuazione del piano di ristrutturazione.
1.3. La fase di ristrutturazione termina alla data dell'assemblea generale di VBWB che delibererà sul bilancio per l'esercizio fiscale 2019 e in ogni caso entro il 30 giugno 2020. I seguenti impegni si applicano durante la fase di ristrutturazione, salvo altrimenti disposto.
2. Piano di ristrutturazione e liquidazione
2.1. Il capitale azionario di ÖVAG, del valore di 577 328 623,46 EUR (compresa la quota della Repubblica d'Austria, pari al 43,3 %), sarà ridotto a 19 335 951,23 EUR. La quota di partecipazione al capitale detenuta dallo Stato, del valore di 300 milioni di EUR, sarà ridotta nella stessa misura, ossia del 96,65 %.
2.2. La funzione di organizzazione centrale e istituzione centrale di ÖVAG sarà trasferita da quest'ultima in qualità di impresa cedente a VBWB in qualità di impresa ricevente, con effetto retroattivo dal 31 dicembre 2014, a condizione che la società cedente continui a esistere e in cambio dell'emissione di azioni.
2.3. Con effetto dal 4 luglio 2015 ÖVAG recederà dal Verbund con il consenso della competente autorità di vigilanza (BCE) e a partire da tale data, previa approvazione prudenziale, opererà in qualità di entità di liquidazione ai sensi della sezione 162 della legge federale sul risanamento e la liquidazione di banche (Bundesgesetz über die Sanierung und Abwicklung von Banken, BaSAG); in tale veste non avrà più una licenza bancaria ai sensi della sezione 1 della legge bancaria (Bankwesengesetz, BWG). Il nome dell'entità di liquidazione sarà modificato in “immigon portfolioabbau ag”.
2.4. In conformità dell'accordo relativo a una garanzia sulle attività del 15 marzo 2013, modificato dal progetto di accordo del 25 giugno 2015 (in appresso “l'accordo di modifica della garanzia”), è consentito chiedere rimborsi alla Repubblica federale nella sua qualità di prestatrice di una garanzia sulle attività fino alla concorrenza dell'importo di 100 milioni di EUR in qualsiasi momento tra il 31 dicembre 2015 e il giorno (compreso) di approvazione del bilancio di ÖVAG per l'esercizio finanziario 2017.
2.5. È consentito fare eventualmente ricorso alla garanzia sulle attività in caso di irrecuperabilità parziale o totale delle attività interessate ovvero in caso di insolvenza formale del debitore, purché il rimborso a fronte della garanzia sia necessario per evitare un eccessivo indebitamento di ÖVAG conformemente alla legge fallimentare e avvenga nel rispetto di tutte le altre condizioni applicabili ai sensi dell'accordo di modifica della garanzia. La data di riferimento per la valutazione dei crediti garantiti nel fondo ai sensi dell'allegato 1 dell'accordo relativo alla garanzia del 15 marzo 2013, modificato dal progetto di accordo relativo alla garanzia, è il 31 dicembre 2015. Dopo tale data non saranno accettate altre richieste di rimborso a fronte della garanzia.
2.6. Lo scopo del piano di liquidazione di ÖVAG è di liquidare integralmente tutte le attività entro il 31 dicembre 2017. Il piano prevede altresì che rimanga un valore residuo positivo. A titolo di parziale compensazione della riduzione del capitale azionario detenuto dalla Repubblica d'Austria in ÖVAG, il Verbund e Volksbanken Holding eGen trasferiranno alla Repubblica d'Austria i diritti loro spettanti in relazione alle entrate derivanti dalla liquidazione di ÖVAG; inoltre, il Verbund si è impegnato a fare del proprio meglio affinché anche altri azionisti di ÖVAG trasferiscano alla Repubblica d'Austria i rispettivi diritti.
3. Cessione delle partecipazioni di ÖVAG
In attuazione del progetto dell'accordo di ristrutturazione con la Repubblica d'Austria del 23 giugno 2015 che è stato presentato (in appresso “l'accordo di ristrutturazione”), ÖVAG cederà integralmente tutte le azioni detenute in RZB (in appresso “signing”) entro il 31 dicembre 2017.
4. Misure da parte di RZB
L'Austria si impegna a garantire che le misure previste da Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (in appresso “RZB”) volte a ridurre il capitale proprio di ÖVAG nelle modalità previste dall'accordo di ristrutturazione del 26 aprile 2012, con un valore residuo attuale di [0-20] milioni di EUR, siano attuate entro il […].
5. Futura distribuzione di utili da parte del Verbund
5.1. In linea di principio, le distribuzioni di utili da parte di entità consolidate nell'associazione di istituti di credito (Kreditinstituteverbund) delle banche primarie conformemente alla sezione 30a(1) della BWG, versione modificata, a soggetti terzi (persone fisiche o giuridiche) saranno consentite soltanto previo adempimento delle condizioni di cui ai punti da 5.2 a 5.6 del presente accordo.
5.2. La Repubblica d'Austria esercita il proprio diritto di partecipazione agli utili nelle modalità stabilite dall'accordo di ristrutturazione; in particolare, in caso di mancato rispetto delle soglie previste da tale accordo la Repubblica d'Austria potrà cedere le azioni di VBWB trasferitele conformemente all'accordo di ristrutturazione.
5.3. La Repubblica d'Austria esercita il proprio diritto di partecipazione agli utili previsto dall'accordo di ristrutturazione preferibilmente in misura non inferiore all'importo distribuito.
5.4. L'importo complessivo di tutte le distribuzioni sarà limitato a [5-8] milioni di EUR all'anno.
5.5. La Repubblica d'Austria riceverà un pagamento compensativo indipendente da quanto disposto al punto 5.3 di valore pari all'importo distribuito. Le distribuzioni di utili relative a elementi dei fondi propri individuati dopo il 29 giugno 2015 per rafforzare e sostenere il risanamento del Verbund non comportano per la Repubblica d'Austria alcun diritto a pagamenti compensativi.
5.6. Il Verbund raccoglierà nuovo capitale primario di classe 1 esterno (netto, previa deduzione dei rimborsi) per un importo non inferiore al totale annuo delle distribuzioni e dei pagamenti compensativi (compensazione per utili non distribuiti).
6. Divieto di distribuzione di dividenti da parte di ÖVAG
ÖVAG non distribuirà dividendi fino alla fine del periodo di liquidazione. Sono fatti salvi i pagamenti destinati alla remunerazione delle misure di aiuto, purché giuridicamente separabili.
7. Divieto di esercitare un'influenza dominante sui prezzi
Per quanto riguarda i servizi di deposito, fino alla fine del periodo di liquidazione a Live Bank non è consentito offrire senza il preventivo consenso della Commissione condizioni di tassi di interesse (per tutte le scadenze) più favorevoli del concorrente che offre le terze migliori condizioni sul mercato austriaco nel settore dei servizi bancari diretti online.
8. Rappresentanza della Repubblica d'Austria in Volksbank Wien-Baden AG nella sua qualità di organizzazione centrale del Verbund
8.1. Con effetto dal frazionamento di ÖVAG e dal trasferimento della funzione di organizzazione centrale del Verbund a VBWB, la Repubblica d'Austria riceverà dal Verbund a titolo gratuito una quota pari al 25 % più una azione (in appresso “il 25 % + 1”).
8.2. Qualora il Verbund non adempia i propri obblighi di rimborso di cui al punto 9.3, la Repubblica d'Austria riceverà dal Verbund a titolo gratuito azioni aggiuntive di VBWB fino alla concorrenza di una quota complessiva del [26-40] %. Inoltre, alla Repubblica d'Austria sarà concesso il diritto di disporre della sua intera partecipazione conformemente alle disposizioni dell'accordo di ristrutturazione.
8.3. Il Verbund concederà alla Repubblica d'Austria un diritto di rappresentanza in base al quale la metà dei membri del consiglio di vigilanza di VBWB sarà nominata dai proprietari.
9. Remunerazione delle misure di aiuto
9.1. La garanzia sulle attività del valore di 100 milioni di EUR prestata dalla Repubblica d'Austria a ÖVAG sarà remunerata a un tasso del 10 % annuo non legato agli utili.
9.2. Per il periodo del frazionamento, VBWB concede alla Repubblica d'Austria un diritto di partecipazione agli utili a titolo di compensazione per la riduzione, prevista dall'accordo di ristrutturazione, della quota di partecipazione dello Stato al capitale di ÖVAG, di importo pari a 300 milioni di EUR. Dal valore complessivo del pagamento dovuto a titolo del diritto di partecipazione agli utili sarà dedotta qualsiasi quota di partecipazione al capitale detenuta dallo Stato che sarà mantenuta durante il periodo del frazionamento e debitamente rimborsata.
9.3. Il pagamento effettuato in relazione al diritto di partecipazione agli utili dovrà essere di almeno [0-50] milioni di EUR al momento dell'approvazione del bilancio di VBWB per il […] e di almeno [0-100] milioni di EUR al momento dell'approvazione del bilancio di VBWB per il […]. In caso di mancato raggiungimento di una di queste soglie, dovrà essere notificato un nuovo piano di ristrutturazione. Occorre rilevare che l'accordo di ristrutturazione prevede una soglia di pagamento di almeno [0-200] milioni di EUR entro la data di approvazione del bilancio di VBWB per il […] e il pagamento integrale entro la data di approvazione del bilancio di VBWB per il [2020-2025].
10. Altri obblighi comportamentali
10.1. ÖVAG e il Verbund si impegnano ad astenersi dall'effettuare acquisizioni. Tale divieto riguarda sia la rilevazione di imprese con personalità giuridica propria e quote di imprese, sia lotti di attività che costituiscono un'operazione commerciale o un ramo di attività. Il divieto non si applica, invece, alle acquisizioni che devono essere effettuate al fine di mantenere la stabilità finanziaria e/o la stabilità a livello dell'associazione ovvero nell'interesse di un efficace sistema di concorrenza, a condizione che siano state autorizzate in precedenza dalla Commissione. Il divieto non si applica neppure alle acquisizioni che rientrano nella normale attività di una banca relativamente alla gestione degli obblighi esistenti nei confronti dei clienti in difficoltà finanziarie.
10.2. ÖVAG e il Verbund non sono autorizzati a pubblicizzare le misure di aiuto ricevute o i vantaggi da esse derivanti.
10.3. ÖVAG e il Verbund devono verificare l'effetto incentivante e l'adeguatezza dei rispettivi sistemi di remunerazione e garantire, nell'ambito delle possibilità offerte dalla disciplina civilistica, che tali sistemi non comportino l'esposizione a rischi eccessivi, siano trasparenti e perseguano obiettivi aziendali sostenibili e a lungo termine.
10.4. Il Verbund deve continuare a espandere le proprie operazioni di monitoraggio dei rischi e condurre una politica commerciale prudente, sana e orientata alla sostenibilità.
11. Il fiduciario di controllo
11.1. La Repubblica d'Austria deve garantire il controllo costante della completa e corretta attuazione del piano di ristrutturazione di ÖVAG e del Verbund nonché della completa e corretta attuazione di tutti gli impegni previsti dal presente catalogo da parte di un fiduciario indipendente, adeguatamente qualificato e tenuto all'obbligo di riservatezza.
11.2. La nomina, i compiti, gli obblighi e l'esonero dalle responsabilità del fiduciario di controllo devono essere conformi alle procedure descritte nell'allegato “Fiduciario”.
11.3. La Repubblica d'Austria deve garantire che durante l'attuazione della decisione la Commissione o il fiduciario possano accedere illimitatamente a tutte le informazioni necessarie per controllare l'attuazione della presente decisione. La Commissione o il fiduciario possono chiedere a ÖVAG e al Verbund di fornire spiegazioni e chiarimenti. La Repubblica d'Austria, ÖVAG e il Verbund devono collaborare pienamente con la Commissione e il fiduciario di controllo in merito a tutte le richieste relative al controllo dell'attuazione della presente decisione.»
(1) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato CE, (GU L 83, del 27.3.1999, pag. 1).