29.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 23/63


DECISIONE (PESC) 2016/118 DEL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA

del 20 gennaio 2016

relativa all'attuazione, da parte di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA, della risoluzione 2240 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA/1/2016)

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 38, terzo comma,

vista la decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio, del 18 maggio 2015, relativa a un'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione (PESC) 2015/778 dispone che l'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) («operazione») sia condotta in diverse fasi.

(2)

Il 14 settembre 2015 il Consiglio ha concluso che erano soddisfatte tutte le condizioni per il passaggio a una parte della seconda fase dell'operazione in alto mare. Il 28 settembre 2015 il comitato politico e di sicurezza ha adottato la decisione (PESC) 2015/1772 (2), relativa alla transizione di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA alla seconda fase dell'operazione, secondo il disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2015/778, che approva anche le regole di ingaggio adattate per tale fase dell'operazione.

(3)

Il 9 ottobre 2015 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2240 (2015). Tale risoluzione rafforza l'autorità per adottare misure contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani dal territorio della Libia e al largo delle sue coste. In particolare, ai punti 7, 8 e 10 la risoluzione autorizza gli Stati membri a ispezionare, agendo a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali impegnate nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, per un periodo di un anno, le imbarcazioni che navigano in alto mare al largo delle coste libiche qualora abbiano ragionevoli motivi di sospettare che siano usate per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani dal territorio della Libia, a condizione che tali Stati membri e organizzazioni regionali cerchino in buona fede di ottenere il consenso dello Stato di bandiera dell'imbarcazione prima di avvalersi dell'autorità conferita dal punto 7 della risoluzione. La risoluzione autorizza altresì a sequestrare le imbarcazioni ispezionate in virtù dell'autorità conferita dal punto 7 di cui hanno la conferma che siano usate per il traffico di migranti o la tratta di esseri umani dal territorio della Libia e sottolinea che saranno prese misure complementari riguardo alle imbarcazioni ispezionate in virtù dell'autorità conferita dal punto 7, compresa la loro distruzione, conformemente al diritto internazionale in vigore e tenendo adeguatamente conto degli interessi di eventuali terzi che agiscano in buona fede; la risoluzione autorizza inoltre a utilizzare tutte le misure commensurate alle circostanze specifiche per lottare contro i trafficanti di migranti o di esseri umani nel condurre le attività di cui ai punti 7 e 8, rispettando pienamente il pertinente diritto internazionale dei diritti umani.

(4)

Il 16 ottobre 2015 il comandante di EUNAVFOR MED operazione SOPHIA ha dichiarato che l'operazione era pronta ad attuare l'UNSCR 2240 (2015).

(5)

In seguito all'accordo da parte del comitato politico e di sicurezza in data 18 gennaio 2016, il Consiglio ha concluso che erano soddisfatte le condizioni per l'attuazione, da parte dell'operazione, dell'autorità conferita dall'UNSCR 2240 (2015) in alto mare, al largo delle coste libiche, conformemente alla decisione (PESC) 2015/778 del Consiglio.

(6)

L'operazione dovrebbe essere pertanto autorizzata a procedere a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dall'UNSCR 2240 (2015) e a tal fine dovrebbero essere approvate regole di ingaggio adattate.

(7)

La transizione alle fasi successive dell'operazione, comprese le misure nelle acque territoriali e interne di uno Stato costiero a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), punto ii), della decisione (PESC) 2015/778, sarà oggetto di un'ulteriore valutazione da parte del Consiglio volta a verificare se le condizioni di tale transizione siano soddisfatte, tenendo conto di eventuali risoluzioni dell'UNSC applicabili e del consenso degli Stati costieri interessati, nonché della decisione del comitato politico e di sicurezza su quando effettuare la transizione, in conformità della decisione (PESC) 2015/778 e della decisione (PESC) 2015/972 del Consiglio (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centromeridionale (EUNAVFOR MED operazione SOPHIA) è autorizzata a procedere a fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta di esseri umani, alle condizioni previste dall'UNSCR 2240 (2015), conformemente alla decisione (PESC) 2015/778, per il periodo stabilito in tale risoluzione, comprese le eventuali proroghe successive di tale periodo stabilite dal Consiglio di sicurezza.

Articolo 2

Sono approvate le regole di ingaggio adattate al fine di attuare l'autorizzazione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2016

Per il comitato politico e di sicurezza

Il presidente

W. STEVENS


(1)  GU L 122 del 19.5.2015, pag. 31.

(2)  GU L 258 del 3.10.2015, pag. 5.

(3)  GU L 157 del 23.6.2015, pag. 51.