1.6.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/21 |
DECISIONE (UE) 2017/935 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 16 novembre 2016
sulla delega del potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità e sulla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (ECB/2016/42)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e),
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), e in particolare l'articolo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La Banca centrale europea (BCE), quale autorità competente per gli enti vigilati significativi, ha la responsabilità di assicurare, in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e degli articoli 93 e 94 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (3), che i membri degli organi di amministrazione di tali enti siano in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità. |
(2) |
L'articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) richiede che: (a) i membri degli organi di amministrazione siano sempre in possesso dei requisiti di onorabilità e possiedano le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle loro funzioni e che l'organo di amministrazione possieda complessivamente conoscenze, competenze ed esperienza adeguate per poter comprendere le attività dell'ente; (b) tutti i membri dell'organo di amministrazione dedichino tempo sufficiente all'esercizio delle loro funzioni in seno all'ente e che, tenuto conto delle circostanze personali e della natura, dell'ampiezza e della complessità delle attività dell'ente, il numero di incarichi di amministratore ricoperto da ciascun membro dell'organo di amministrazione non superi un certo numero; (c) ciascun membro dell'organo di amministrazione agisca con onestà, integrità e indipendenza di giudizio; e (d) i soggetti vigilati predispongano una politica che promuova la diversità in seno all'organo di amministrazione. |
(3) |
In conformità all'articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE è tenuta ad applicare tutto il pertinente diritto dell'Unione e, se tale diritto dell'Unione è composto da direttive, la legislazione nazionale di recepimento di tali direttive. La BCE è anche soggetta alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione elaborate dall'ABE e adottate dalla Commissione, a norma degli articoli da 10 a 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La BCE è tenuta a compiere ogni sforzo per ottemperare agli orientamenti e alle raccomandazioni formulati dall'ABE ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e al manuale di vigilanza europeo predisposto dall'ABE conformemente a tale regolamento. |
(4) |
Secondo l'orientamento ABE/GL/2012/06 dell'Autorità bancaria europea (6) nel verificare l'idoneità di un membro, oltre ai criteri relativi alla sua onorabilità ed esperienza, dovrebbe tenersi conto anche dei criteri pertinenti al funzionamento dell'organo di amministrazione. La verifica dovrebbe includere anche potenziali conflitti di interessi dei membri, la sufficiente disponibilità di tempo, la capacità di esercitare le sue funzioni in modo indipendente senza l'indebita influenza da parte di altre persone, la composizione complessiva dell'organo di amministrazione e le conoscenze e l'esperienza complessive ad esso richieste. Ciò non pregiudica la verifica dell'attuazione dei dispositive di governance dell'ente ai fini dell'articolo 88 della direttiva 2013/36/UE. |
(5) |
Oltre alla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE, una decisione della BCE in materia di professionalità e onorabilità dovrebbe assicurare il rispetto dei requisiti stabiliti in ogni altra normativa nazionale applicabile. Pertanto, la possibilità di adottare una decisione per delega dovrebbe essere valutata facendo salva la verifica del possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ai sensi della normativa applicabile. |
(6) |
Alla BCE, in quanto autorità competente, si richiede di adottare ogni anno un numero considerevole di decisioni in materia di professionalità e onorabilità. Al fine di permettere ai suoi organi decisionali di funzionare, è necessaria una decisione di delega per l'adozione di tali decisioni. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri è necessaria per permettere a un'istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali (7). |
(7) |
La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito. |
(8) |
La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2014/17) chiarisce la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull'esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi. |
(9) |
Ove i criteri per l'adozione di una decisione delegata stabiliti nella presente decisione non siano soddisfatti, le decisioni in materia di professionalità e onorabilità dovrebbero essere adottate con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 (8). |
(10) |
Se si ritiene che un membro non sia in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità, la decisione in materia di professionalità e onorabilità non dovrebbe essere adottata con decisione delegata, ma piuttosto con la procedura di non obiezione. È necessario, pertanto, ove non sia possibile predeterminare se sia consentita l'adozione di una decisione delegata, prevedere un tempo sufficiente per la procedura di non obiezione. Per questo motivo, se un'autorità nazionale competente non presenta alla BCE un progetto di decisione delegata 20 giorni lavorativi prima della scadenza del termine per l'adozione della decisione in materia di professionalità e onorabilità ai sensi della normativa nazionale applicabile, la decisione dovrebbe essere adottata con la procedura di non obiezione. Inoltre, se i capi delle unità operative nutrono dubbi in merito al possesso da parte del membro dei requisiti di professionalità e onorabilità a causa dell'insufficienza delle informazioni fornite dall'autorità nazionale competente o della complessità della verifica, dovrebbe essere utilizzata anche in questo caso la procedura di non obiezione. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) |
per «requisiti di professionalità e onorabilità» si intendono i requisiti di cui i membri dell'organo di amministrazione di un soggetto vigilato significativo devono costantemente essere in possesso in conformità all'articolo 91 della Direttiva 2013/36/UE e di ogni altra normativa applicabile; |
2) |
per «decisione in materia di professionalità e onorabilità» si intende una decisione della BCE che stabilisce se un singolo è possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità; |
3) |
per «normativa applicabile» si intende il pertinente diritto dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e qualsivoglia normativa nazionale rilevante per la verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità; |
4) |
per «Stato membro partecipante» si intende uno Stato membro partecipante secondo la definizione di cui al punto 1 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013; |
5) |
per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 16) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); |
6) |
per «soggetto vigilato» si intende un soggetto vigilato secondo la definizione di cui al punto 20) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); |
7) |
per «gruppo vigilato significativo» si intende un gruppo vigilato significativo secondo la definizione di cui al punto 22) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17); |
8) |
per «decisione delegata» si intende una decisione adottata sulla base di una delega di poteri da parte del Consiglio direttivo ai sensi della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40); |
9) |
per «organo di amministrazione» si intende un organo con funzioni di amministrazione secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), della direttiva 2013/36/UE, salvo l'articolo 3, paragrafo 2, della medesima; |
10) |
per «membro» si intende un membro di un organo di amministrazione, di cui sia proposta la nomina o designato, ovvero, se del caso, un membro del personale che rivesta ruoli chiave (key function holder) come definito in conformità alla normativa applicabile; |
11) |
per «capi di unità operative» si intendono i capi di unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare congiuntamente decisioni in materia di professionalità e onorabilità; |
12) |
per «autorità nazionale competente» si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui al punto 2 dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013; |
13) |
per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE72004/2; |
14) |
per «Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità» si intende un documento così intitolato, adottato e di volta in volta modificato con procedura di non obiezione e pubblicato sul sito internet della BCE, contenente indicazioni sulle modalità di verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità; |
15) |
per «ente creditizio» si intende un ente creditizio come definito al punto 1) dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9); |
Articolo 2
Delega delle decisioni in materia di professionalità e onorabilità
1. In conformità all'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2014/40), il Consiglio direttivo delega il potere di adottare decisioni in materia di professionalità e onorabilità ai capi delle unità operative nominati dal Comitato esecutivo in conformità all'articolo 5 di tale decisione.
2. I capi delle unità operative adottano le decisioni delegate in conformità alla presente decisione e alla normativa applicabile.
Articolo 3
Ambito della delega
1. Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se il soggetto vigilato interessato è uno di quelli di seguito indicati:
a) |
il soggetto vigilato al massimo livello di consolidamento di un gruppo vigilato significativo all'interno degli Stati membri partecipanti; |
b) |
l'ente creditizio con il valore totale delle attività più elevato in un gruppo vigilato significativo se tale soggetto è diverso da quello di cui alla lettera a); |
c) |
un soggetto vigilato significativo che non fa parte di un gruppo vigilato significativo. |
2. Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se la decisione in materia di professionalità e onorabilità:
a) |
stabilisce che il membro non è in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità; o |
b) |
impone condizioni, tranne che le tali condizioni siano necessarie ad assicurare che il membro soddisfi i requisiti di professionalità e onorabilità ed esse siano state convenute per iscritto. |
3. Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se, sulla base delle informazioni fornite alla BCE:
a) |
il membro è attualmente sottoposto a procedimento penale dinanzi a un'autorità giudiziaria o ha subito una condanna per un illecito penale in primo grado o in via definitiva; o |
b) |
nei confronti del membro sono state condotte o sono in corso indagini o risultano pendenti o irrogate azioni esecutive o sanzioni amministrative per violazione di disposizioni legislative o regolamentari in materia di servizi finanziari. |
4. Una decisione in materia di professionalità e onorabilità non può essere adottata con decisione delegata se:
a) |
l'autorità nazionale competente non presenta alla BCE un progetto di decisione delegata 20 giorni prima della scadenza del termine per l'adozione di una decisione in materia di professionalità e onorabilità ai sensi della normativa nazionale applicabile; o |
b) |
informazioni insufficienti o la complessità della valutazione richiedono che la decisione in materia di professionalità e onorabilità sia adottata con procedura di non obiezione. |
5. Ove, ai sensi dei paragrafi da 1 a 4, un decisione in materia di professionalità e onorabilità non possa essere adottata con decisione delegata, essa è adottata in conformità alla normativa applicabile e con procedura di non obiezione.
6. Ai fini dei paragrafi da 2 a 4 se la verifica del possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità interessa più di un membro dell'organo di amministrazione e in relazione a uno o più di loro una decisione non può essere adottata con decisione delegata, la verifica dà luogo a due decisioni in materia di professionalità e onorabilità. Una decisione è adottata in conformità alla normativa applicabile e alla procedura di non obiezione; l'altra è adottata con decisione delegata.
Articolo 4
Verifica in materia di professionalità e onorabilità
La verifica dei requisiti in materia di professionalità e onorabilità è effettuata in conformità alla normativa applicabile tenendo conto della Guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità (capitolo sui criteri di valutazione) che comprende i seguenti criteri:
a) |
Esperienza. Il membro possiede le conoscenze, le competenze e l'esperienza necessarie per l'esercizio delle sue funzioni. |
b) |
Onorabilità. Il membro soddisfa sempre i requisiti di onorabilità in modo da garantire la sana e prudente gestione del soggetto vigilato. Alla verifica dell'onorabilità non si applica il principio di proporzionalità. |
c) |
Potenziali conflitti di interessi e indipendenza di giudizio. Il membro ha la capacità di operare in modo indipendente. La valutazione di potenziali conflitti di interessi e dell'indipendenza di giudizio include una valutazione dei dispositivi di governance del soggetto vigilato diretti ad assicurare la comunicazione, l'attenuazione, la gestione e la prevenzione del conflitto di interessi. |
d) |
Disponibilità di tempo. Il membro ha la capacità di dedicare tempo sufficiente all'esercizio delle sue funzioni in seno al soggetto vigilato. La valutazione può dipendere da diversi fattori come il numero di incarichi di amministratore ricoperti dal membro, la natura, la scala e la complessità delle attività del soggetto vigilato, e gli altri impegni rilevanti. |
e) |
Idoneità complessiva. Il membro è valutato in relazione al requisito di idoneità complessiva al momento della verifica iniziale di professionalità e onorabilità, tenendo conto della vigilanza in corso sulla governance del soggetto vigilato, nonché dell'autovalutazione dell'organo di amministrazione, in particolare con riguardo alla composizione e alle esigenze di idoneità complessiva. |
Articolo 5
Disposizioni transitorie
La presente decisione non si applica alle proposte di decisione in materia di professionalità e onorabilità presentate da un'autorità nazionale competente alla BCE prima dell'entrata in vigore di tale decisione.
Articolo 6
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2016
Il presidente della BCE
Mario DRAGHI
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.
(2) Cfr. pag. 14 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).
(4) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la Direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(5) Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).
(6) Orientamenti ABE/GL/2012/06 dell'Autorità bancaria europea, del 22 novembre 2012, sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo gestorio e del personale che riveste ruoli chiave.
(7) Sentenze della Corte di giustizia del 23 settembre 1986, AKZO Chemie BV ed AKZO Chemie UK Ltd contro Commissione delle Comunità europee, causa 5/85, ECLI:EU:C:1986:328, punto 37, e del 26 maggio 2005, Carmine Salvatore Tralli contro BCE, C--301/02 P, ECLI:EU:C:2005:306, punto 59.
(8) Decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea, (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33).
(9) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il Regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).