16.1.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 11/8 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/41 DELLA COMMISSIONE
del 14 gennaio 2016
che modifica l'allegato II della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell'elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi dai quali l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati è autorizzata, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità
[notificata con il numero C(2016) 41]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (1), in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1, primo comma, l'articolo 8, punto 4, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2007/777/CE della Commissione (2) stabilisce le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati («i prodotti»). |
(2) |
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE istituisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione dei prodotti nell'Unione, a condizione che essi siano stati sottoposti al trattamento pertinente di cui alla parte 4 del medesimo allegato. L'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE stabilisce un trattamento generico «A» e trattamenti specifici da «B» a «F», enumerati in ordine decrescente di rigorosità. |
(3) |
Il Messico figura nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE in quanto paese terzo dal quale è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici. |
(4) |
A seguito di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H7N3 sul territorio messicano nel gennaio 2013, la voce relativa a tale paese terzo nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è stata modificata dalla decisione di esecuzione 2013/217/UE della Commissione (3), al fine di precisare che i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici possono essere autorizzati all'introduzione nell'Unione dal Messico solo dopo essere stati sottoposti al trattamento specifico «B» di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE. |
(5) |
In data 8 maggio 2015 il Messico ha presentato informazioni sulla sua situazione in materia di HPAI. Il Messico ha attuato una politica di abbattimento totale e provveduto alla sorveglianza dell'influenza aviaria, non riscontrando alcuna ulteriore circolazione del virus. |
(6) |
Tali informazioni sono state valutate dai servizi della Commissione. Sulla base di tale valutazione e delle garanzie fornite dal Messico è opportuno modificare la voce relativa al Messico nell'elenco di cui all'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE per quanto riguarda il trattamento specifico prescritto per i prodotti ottenuti da pollame, selvaggina da penna di allevamento, ratiti e volatili selvatici. Al fine di tener conto della situazione sanitaria favorevole in Messico, i suddetti prodotti possono essere autorizzati all'introduzione nell'Unione a condizione che siano stati sottoposti al trattamento specifico «D». |
(7) |
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE dovrebbe essere modificato di conseguenza. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(1) GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.
(2) Decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE (GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49).
(3) Decisione di esecuzione 2013/217/UE della Commissione, dell'8 maggio 2013, che modifica la decisione 2007/777/CE per quanto riguarda la voce relativa al Messico nell'elenco dei paesi terzi o delle loro parti dai quali è autorizzata l'importazione nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati (GU L 129 del 14.5.2013, pag. 38).
ALLEGATO
Nell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE, la voce relativa al Messico è sostituita dalla seguente:
«MX |
Messico |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
A |
D |
D |
XXX |
A |
D |
XXX» |