4.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 199/3


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 2 giugno 2016

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare KBB, situata a Brunsbüttel nel Land dello Schleswig-Holstein, Germania

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2016/C 199/02)

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 28 agosto 2015 la Commissione europea ha ricevuto dal governo tedesco, conformemente all’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali riguardanti il piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare KKB.

Sulla base di tali dati e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 10 novembre 2015 e trasmesse dalle autorità tedesche il 9 febbraio 2016 e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie la Danimarca, è di 100 km.

2.

Durante le normali operazioni di smantellamento, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro, tenuto conto dei limiti di dose stabiliti dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

3.

I rifiuti radioattivi solidi sono temporaneamente immagazzinati sul posto in attesa di essere trasferiti nei centri di trattamento o smaltimento situati in Germania.

I rifiuti solidi non radioattivi e i materiali residui che soddisfano i livelli di esenzione saranno esonerati dal controllo regolamentare per lo smaltimento come rifiuti convenzionali o per il loro reimpiego o riciclo. Ciò avverrà nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

4.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di incidenti del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero rilevanti sotto il profilo sanitario, tenuto conto dei livelli di riferimento stabiliti nelle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

In conclusione, la Commissione è del parere che l’attuazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dallo smantellamento della centrale nucleare di Brunsbüttel, ubicata nel Land dello Schleswig-Holstein, Germania, non è tale da comportare, né in condizioni operative normali, né in caso di incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, una contaminazione radioattiva, rilevante sotto il profilo sanitario, delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro, tenuto conto delle disposizioni stabilite dalle nuove norme fondamentali di sicurezza (direttiva 2013/59/Euratom).

Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2016

Per la Commissione

Miguel ARIAS CAÑETE

Membro della Commissione


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.