21.3.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/22


STATUTO DEL FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

adottato il 14 giugno 1994 e modificato dall’assemblea generale il 19 giugno 2000, il 30 novembre 2007, l’8 marzo 2012 e il 27 maggio 2014

(2015/C 95/10)

Articolo 1

Creazione

È istituito un Fondo europeo per gli investimenti, in appresso denominato «Fondo», dotato di personalità giuridica e di autonomia finanziaria.

Articolo 2

Missione e attività

1.   La missione del Fondo è di contribuire al perseguimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Il Fondo persegue la sua missione mediante attività che consistono:

nell’accordare garanzie nonché altri strumenti analoghi per finanziamenti e altre obbligazioni finanziarie, sotto qualsiasi forma ammessa dalle leggi vigenti,

nell’assumere, detenere, gestire e cedere partecipazioni in qualsivoglia impresa, alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, punto i), dello statuto.

2.   Il Fondo può inoltre svolgere altre attività connesse o derivanti dalla sua missione, specificata in questo articolo. Le attività del Fondo possono comprendere operazioni di raccolta.

3.   Per le sue attività, il Fondo si attiene a sani principi bancari o, secondo i casi, ad altri sani principi e prassi commerciali. Fatte salve le disposizioni dell’articolo 28, il Fondo svolge le suddette attività in stretta cooperazione con i suoi soci fondatori o, secondo i casi, con quelli che al momento sono i suoi soci effettivi.

Articolo 3

Sede

Il Fondo ha sede a Lussemburgo.

Articolo 4

Soci

1.   I soci fondatori del Fondo sono:

l’Unione europea, in appresso denominata «Unione», rappresentata dalla Commissione europea, in appresso denominata «Commissione»,

la Banca europea per gli investimenti, in appresso denominata «Banca»,

le istituzioni finanziarie la cui lista figura in allegato al presente statuto (allegato I), in appresso denominate «Istituzioni finanziarie».

2.   Possono diventare soci del Fondo, ai termini e alle condizioni definiti dal consiglio di amministrazione su decisione dell’assemblea generale, altre entità giuridiche del settore finanziario aventi un oggetto sociale atto a favorire la realizzazione della missione del Fondo.

Articolo 5

Capitale

1.   Il capitale autorizzato del Fondo è di quattro miliardi e cinquecento milioni di EUR, suddiviso in 4 500 quote del valore nominale di un milione di EUR ciascuna, che sono offerte in sottoscrizione ai soci del Fondo conformemente alle disposizioni dell’articolo 6 dello statuto.

2.   Il capitale autorizzato può essere aumentato per decisione dell’assemblea generale assunta con una maggioranza dell’85 % dei voti espressi.

3.   In caso di aumento del capitale ciascun socio ha facoltà, alle condizioni fissate dall’assemblea generale, di sottoscrivere una percentuale dell’aumento pari al rapporto che esisteva tra le quote da esso sottoscritte e il capitale del Fondo prima dell’aumento.

4.   I soci del Fondo sono responsabili delle obbligazioni del Fondo solo sino a concorrenza della loro quota del capitale sottoscritto e non versato.

Articolo 6

Sottoscrizione delle quote

1.   I soci fondatori del Fondo sottoscrivono alla pari il numero di quote indicato nell’allegato II dello statuto.

2.   Ogni successiva sottoscrizione avviene alle condizioni fissate dall’assemblea generale, fermo restando che il prezzo delle quote non può essere inferiore alla pari.

Articolo 7

Quote

1.   Le quote del capitale iniziale sottoscritto sono da versare a concorrenza del 20 %, in quattro versamenti annuali di eguale importo.

2.   In caso di aumento del capitale sottoscritto, le modalità di versamento vengono decise dall’assemblea generale.

3.   L’assemblea generale, su proposta del consiglio di amministrazione, può esigere il versamento del capitale sottoscritto e non ancora versato, nella misura necessaria per far fronte alle obbligazioni del Fondo verso i suoi creditori. Il versamento deve avvenire entro 90 giorni dalla decisione dell’assemblea generale.

4.   I versamenti sono da effettuare in euro.

5.   Salvo previo consenso scritto del consiglio di amministrazione, le quote non possono essere costituite in garanzia né essere gravate da qualsivoglia vincolo.

6.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 4, dello statuto, i soci non rispondono, in quanto tali, delle obbligazioni del Fondo.

7.   Le disponibilità di cui il Fondo non abbia necessità per svolgere le attività di cui all’articolo 2 possono essere investite sui mercati finanziari. Nella gestione di tali investimenti, il Fondo non effettua arbitraggi in cambi che non siano strettamente necessari per lo svolgimento delle sue operazioni o per onorare gli impegni assunti.

8.   I soci del Fondo possono cedere le proprie quote mediante trasferimento ad altri soci o a terzi a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dello statuto. Il socio che desideri cedere le proprie quote le offre alla Banca ovvero, con il consenso di questa, ad un altro socio del Fondo o a terzi che rispondano ai criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dello statuto.

Articolo 8

Diritti risultanti dalle quote

Alle condizioni definite agli articoli 27 e 33 del presente statuto, ogni quota dà diritto — nella proprietà degli attivi del Fondo, nella ripartizione del risultato netto e, se del caso, nell’avanzo di liquidazione — a una percentuale proporzionale al numero di quote esistenti.

Articolo 9

Direzione e amministrazione del Fondo

Il Fondo è diretto e amministrato dai tre organi seguenti:

l’assemblea generale,

il consiglio di amministrazione,

l’amministratore unico.

Articolo 10

Assemblea generale

1.   L’assemblea generale dei soci del Fondo si tiene almeno una volta l’anno ed è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione. Essa si tiene presso la sede del Fondo o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione.

2.   L’assemblea generale può inoltre essere convocata su richiesta di uno dei soci del Fondo e previa decisione del consiglio di amministrazione. L’assemblea generale deve essere convocata ove ne sia fatta richiesta, motivata, da soci che detengano quote pari almeno al 13 % del capitale sottoscritto.

3.   L’assemblea generale può deliberare con procedura scritta, alle condizioni e secondo le norme fissate nel regolamento interno.

Articolo 11

Partecipazione - Rappresentanza — Quorum — Maggioranza

1.   Tutti i soci del Fondo hanno il diritto di partecipare alle assemblee generali.

2.   L’Unione è rappresentata da uno dei membri della Commissione, o da altra persona all’uopo autorizzata.

3.   La Banca è rappresentata dal suo presidente o da un vicepresidente, o da altra persona all’uopo autorizzata.

4.   Le Istituzioni finanziarie sono rappresentate da una persona per ciascuna istituzione finanziaria.

5.   Ciascun socio del Fondo dispone di un numero di voti pari al numero di quote da esso sottoscritte.

6.   I soci possono votare per corrispondenza scritta, compresa quella elettronica, o farsi rappresentare da un altro socio.

7.   Il quorum richiesto per la validità delle assemblee generali si ritiene raggiunto quando sono presenti o rappresentati soci che detengano almeno il 50 per cento del capitale sottoscritto.

8.   Salvo disposizione diversa contenuta nello statuto, le decisioni dell’assemblea generale sono adottate a maggioranza dei voti espressi.

Articolo 12

Poteri dell’assemblea generale

1.   I soci del Fondo esercitano i loro diritti attraverso l’assemblea generale.

2.   L’assemblea generale:

i.

prende tutte le decisioni che autorizzano il Fondo ad effettuare le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, dello statuto;

ii.

approva il regolamento interno del Fondo;

iii.

decide sull’ammissione di nuovi soci;

iv.

approva la relazione annuale presentata dal consiglio di amministrazione;

v.

approva lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite;

vi.

decide la destinazione e la distribuzione degli utili netti del Fondo;

vii.

nomina i membri del collegio sindacale del Fondo;

viii.

esercita i poteri di cui all’articolo 34 dello statuto per eventuali emendamenti da apportare a quest’ultimo;

ix.

decide sull’aumento del capitale autorizzato del Fondo nonché sui richiami del capitale sottoscritto e non versato;

x.

alle condizioni di cui all’articolo 26 dello statuto, decide sull’aumento del massimale degli impegni del Fondo;

xi.

decide sulla sospensione o sulla decadenza dalla qualità di socio;

xii.

decide in merito alla cessazione definitiva delle operazioni del Fondo e alla ripartizione degli attivi;

xiii.

nomina i membri del consiglio di amministrazione e gli eventuali sostituti tra le persone designate a norma dell’articolo 15, paragrafi 1 e 3, dello statuto;

xiv.

revoca il membro del consiglio di amministrazione che non sia più in grado di assolvere i suoi compiti o si sia macchiato di grave scorrettezza;

xv.

esercita tutti i poteri che le sono attribuiti dalle altre disposizioni dello statuto.

3.   Le modalità di funzionamento dell’assemblea generale sono definite nel regolamento interno.

Articolo 13

Presidenza dell’assemblea generale

L’assemblea generale è presieduta dal rappresentante del socio che detiene il maggior numero di quote del Fondo.

Articolo 14

Processi verbali — Estratti

I lavori dell’assemblea generale constano da processo verbale. Il processo verbale è redatto dal segretariato del Fondo, il quale provvede a rilasciarne ai soci copie o estratti certificati.

Articolo 15

Consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è formato da sette membri nominati dall’assemblea generale tra quelli designati dai soci del Fondo conformemente alla procedura indicata nel regolamento interno. L’assemblea generale può modificare il numero dei componenti del consiglio di amministrazione.

2.   Nell’assolvere le proprie funzioni, i membri del consiglio di amministrazione operano in autonomia e nel migliore interesse del Fondo. Essi rispondono esclusivamente all’assemblea generale. Ciascun membro del consiglio di amministrazione può essere assistito da un supplente che, in sua assenza, ne fa le veci, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed è investito degli stessi poteri del consigliere di cui fa le veci.

3.   I membri del consiglio di amministrazione e gli eventuali supplenti sono designati secondo le modalità definite nel regolamento interno. Questo può prevedere che un membro designato possa svolgere le funzioni di consigliere prima ancora che la sua nomina sia decisa dall’assemblea generale. In tal caso, le disposizioni che si applicano ai consiglieri in carica valgono anche per il membro designato.

4.   I membri del consiglio di amministrazione sono nominati per due anni e il loro mandato è rinnovabile.

5.   Se la relazione annuale presentata all’assemblea generale dal consiglio di amministrazione non viene approvata, il consiglio si dimette.

6.   Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate nel regolamento interno.

Articolo 16

Poteri del consiglio di amministrazione

1.

Oltre ad avere i poteri che gli sono conferiti dalle altre disposizioni dello statuto, il consiglio di amministrazione:

i.

decide in merito a tutte le operazioni del Fondo, con facoltà di delegare, in tutto o in parte, i propri poteri decisionali nella misura che ritiene opportuna;

ii.

adotta orientamenti e direttive per le operazioni e la direzione del Fondo;

iii.

prepara le proposte da presentare all’assemblea generale;

iv.

fissa le condizioni generali per l’assunzione di partecipazioni;

v.

fissa, per le operazioni del Fondo, i criteri di redditività;

vi.

determina gli obiettivi e i limiti delle operazioni di raccolta di cui all’articolo 2, paragrafo 2, dello statuto;

vii.

nomina, in base alle proposte avanzate dai soci del Fondo conformemente alle procedure fissate dal regolamento interno, l’amministratore unico e il suo eventuale supplente, con facoltà di revocare l’uno e l’altro;

viii.

esercita la supervisione sull’operato dell’amministratore unico e del suo supplente per assicurarsi che il Fondo sia diretto in conformità con le disposizioni dello statuto e con gli orientamenti e le direttive fissati dal consiglio di amministrazione;

ix.

presenta ogni anno all’assemblea generale il bilancio e la relazione annuale sulle attività del Fondo;

x.

convoca le assemblee generali del Fondo;

xi.

fatti salvi i poteri riservati all’assemblea generale, decide su ogni altra questione che non rientri nella competenza dell’amministratore unico.

Articolo 17

Presidenza del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione è presieduto da uno dei suoi membri, designato conformemente alle disposizioni del regolamento interno.

2.   In caso di impedimento del presidente, il consiglio di amministrazione è presieduto da un altro dei suoi membri, designato conformemente alle disposizioni del regolamento interno.

Articolo 18

Consiglio di amministrazione — Riunioni — Quorum

1.   Il consiglio di amministrazione si riunisce ogniqualvolta l’interesse del Fondo lo esiga e almeno con cadenza trimestrale. Le riunioni sono convocate dal presidente e gli ordini del giorno sono compilati conformemente al regolamento interno. Il presidente è tenuto a convocare una riunione del consiglio di amministrazione ove ne faccia richiesta motivata uno dei consiglieri. Le riunioni si tengono presso la sede del Fondo o in altro luogo scelto dal presidente.

2.   Il consiglio di amministrazione può deliberare con procedura scritta, alle condizioni e nell’osservanza delle regole previste dal regolamento interno.

3.   Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

4.   Le delibere del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza, eccetto eventuali proposte di cui all’articolo 23, paragrafo 2, che sono adottate all’unanimità.

Articolo 19

Processi verbali

I lavori del consiglio di amministrazione constano da processo verbale. Il processo verbale è redatto dal segretariato del Fondo, il quale provvede a rilasciarne ai soci copie o estratti certificati.

Articolo 20

Amministratore unico

1.   Il Fondo è diretto da un amministratore unico, il quale agisce in autonomia, nel miglior interesse del Fondo, e nell’espletamento dei suoi compiti rende conto esclusivamente al consiglio di amministrazione.

2.   L’amministratore unico è nominato per un periodo fino a 5 anni e la sua nomina può essere rinnovata.

3.   L’amministratore unico può farsi assistere da un supplente che in sua assenza ne fa le veci ed è investito degli stessi poteri.

4.   Le modalità di presentazione di proposte per la nomina dell’amministratore unico e del suo supplente sono definite nel regolamento interno.

Articolo 21

Poteri dell’amministratore unico

1.   L’amministratore unico è responsabile dell’ordinaria amministrazione del Fondo, nell’osservanza delle disposizioni dello statuto nonché degli orientamenti e delle direttive adottati dal consiglio di amministrazione.

2.   In particolare, l’amministratore unico:

opera in linea con gli orientamenti e le direttive adottati dal consiglio di amministrazione, conformemente all’articolo 16 dello statuto,

presenta al consiglio di amministrazione la relazione annuale del Fondo,

redige, sotto la propria responsabilità ed entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio finanziario, il bilancio d’esercizio del Fondo e lo presenta al consiglio di amministrazione,

fornisce al consiglio di amministrazione tutti gli ulteriori documenti e relazioni previsti dal regolamento interno o richiesti dal consiglio.

3.   L’amministratore unico rappresenta il Fondo nei suoi rapporti con i terzi e in giudizio.

4.   I documenti relativi al Fondo e a tutti gli impegni assunti a suo nome sono firmati dall’amministratore unico o da persona da questi debitamente autorizzata.

5.   All’amministratore unico spetta la responsabilità del personale del Fondo, con potere di assumere e licenziare.

Articolo 22

Revisione contabile

1.   La contabilità del Fondo è verificata ogni anno da un collegio sindacale composto di tre sindaci nominati dall’assemblea generale, la quale può portarne il numero a un massimo di cinque. Le nomine avvengono secondo le modalità fissate dal regolamento interno.

2.   I membri del collegio sindacale operano secondo i principi abituali della loro professione. Il collegio sindacale ha il compito di confermare che lo stato patrimoniale e il conto profitti e perdite del Fondo rappresentano fedelmente la sua situazione finanziaria, sia all’attivo che al passivo, e i risultati delle sue operazioni per l’esercizio finanziario in esame.

Articolo 23

Ambito geografico

1.   Il Fondo ha facoltà di svolgere le proprie attività nel territorio degli Stati membri dell’Unione, nei paesi candidati e in quelli potenziali dell’Unione e nei Paesi appartenenti all’Associazione europea di libero scambio (EFTA).

2.   In deroga al paragrafo precedente l’assemblea generale ha facoltà di decidere, su proposta del consiglio di amministrazione e in rapporto a un qualsiasi compito affidato al Fondo da parte di terzi in conformità dell’articolo 28 dello statuto, che il Fondo può condurre attività correlate a detto compito al di fuori dei territori specificati nel primo paragrafo del presente articolo.

Articolo 24

Remunerazione del Fondo

Il livello di remunerazione o altro reddito del Fondo a titolo delle sue attività previste dallo statuto è determinato in modo tale da rispecchiare i rischi incorsi, da coprire le spese di funzionamento, da permettere la creazione di riserve commisurate ai suddetti rischi e da assicurare un rendimento adeguato delle sue risorse.

Articolo 25

Limiti delle operazioni del Fondo

Per quanto riguarda la concessione di garanzie, i limiti degli impegni del Fondo sono fissati dal consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 16 dello statuto.

Riguardo all’assunzione di partecipazioni in imprese, i limiti corrispondenti degli impegni del Fondo sono specificati nelle relative decisioni di cui all’articolo 12, paragrafo 2, punto i), dello statuto.

Articolo 26

Massimale degli impegni globali del Fondo

Gli impegni globali del Fondo, esclusi quelli assunti per conto di terzi, non possono superare:

per le operazioni di garanzia: tre volte l’importo del capitale sottoscritto; questo massimale può essere elevato con decisione dell’assemblea generale fino ad un massimo di cinque volte il capitale sottoscritto. Se le riserve del Fondo sono pari o superiori al 7,5 % del capitale sottoscritto, questo massimale può essere elevato con decisione dell’assemblea generale fino ad un massimo di otto volte il capitale sottoscritto,

per le partecipazioni: l’importo deciso dall’assemblea generale a norma dell’articolo 12 dello statuto.

Articolo 27

Destinazione e distribuzione dell’utile netto

1.   L’assemblea generale fissa almeno una volta all’anno la quota dell’utile netto del Fondo da destinare alle riserve o ad altri impieghi, oppure da distribuire ai soci del Fondo.

Prima di procedere ad una distribuzione ai soci del Fondo, viene prelevato ogni anno sull’utile netto un importo pari almeno al 20 % da destinare alle riserve. Il prelievo cessa quando le riserve raggiungono il 10 % del capitale sottoscritto e viene ripreso se le riserve scendono sotto questa percentuale.

2.   Le distribuzioni ai soci del Fondo sono proporzionali al numero di quote detenute dal socio.

Articolo 28

Cooperazione con terzi

1.   Il Fondo può accettare di gestire risorse speciali di terzi purché ciò sia compatibile con la sua missione statutaria, e purché tali risorse siano oggetto di una contabilità separata e diano luogo ad una remunerazione adeguata.

2.   Nei limiti dello statuto, il Fondo può cooperare con tutte le organizzazioni internazionali che svolgano la loro attività in settori analoghi ai suoi.

3.   Il Fondo può concludere accordi con le suddette organizzazioni nonché con organismi nazionali e istituti bancari degli Stati membri dell’Unione o di paesi terzi, al fine di perseguire i suoi obiettivi e di realizzare la sua missione.

Articolo 29

Sospensione o decadenza dalla qualità di socio

1.   Se un socio del Fondo non adempie ad uno qualsiasi degli obblighi di socio previsti dallo statuto può essere sospeso con decisione dell’assemblea generale.

2.   Il socio sospeso resta tenuto ad adempiere agli obblighi risultanti dalla sua qualità di socio del Fondo; tuttavia, egli non può esercitare nessuno dei diritti previsti dal presente statuto.

3.   Se, dopo sei mesi dalla decisione di sospensione presa dall’assemblea generale, il socio sospeso si trova ancora nella situazione di inadempienza che ha dato luogo alla suddetta decisione, l’assemblea generale può dichiararlo decaduto dalla sua qualità di socio.

Articolo 30

Liquidazione dei conti con i soci decaduti

1.   La perdita della qualità di socio comporta una liquidazione parziale dei conti con il socio in questione.

2.   Le quote del socio decaduto sono cedute conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 8, dello statuto. Se le quote non sono riacquistate dalla Banca o da un altro socio del Fondo, l’assemblea generale può autorizzarne la vendita ad entità che soddisfino i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, dello statuto.

Se le quote non sono riacquistate dagli altri soci o da entità che soddisfino i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, esse sono riacquistate dal Fondo.

3.   Ferme le disposizioni del paragrafo 2 che precede, il Fondo riacquista le quote del socio decaduto al valore nominale oppure, se inferiore, al valore contabile calcolato alla data alla quale il socio del Fondo cessa di essere tale.

Nonostante la decadenza dalla qualità di socio del Fondo, l’ex socio resta tenuto ad adempiere agli obblighi diretti nonché ad impegni condizionali verso il Fondo fino a quando sussistano garanzie accordate, o partecipazioni assunte anteriormente alla perdita della sua qualità di socio. L’ex socio non è più tenuto, tuttavia, ad adempiere agli obblighi risultanti dalle garanzie accordate, o dalle partecipazioni assunte successivamente dal Fondo e non partecipa più né agli utili né alle spese del Fondo stesso.

4.   Il pagamento delle quote del socio decaduto riacquistate dal Fondo viene effettuato secondo le modalità seguenti:

non si procede ad alcun pagamento prima di sei mesi a decorrere dalla data alla quale il socio è decaduto. Il pagamento è limitato alla differenza tra il prezzo di riacquisto e quanto dovuto dall’ex socio al Fondo per le operazioni da quest’ultimo effettuate,

qualora il Fondo subisca delle perdite sulle garanzie o sulle partecipazioni assunte, in essere alla data in cui il socio è decaduto, e l’importo di tali perdite superi quello della riserva costituita a copertura delle perdite, quale risultante alla data in cui il socio è decaduto, questi è tenuto a rimborsare al Fondo, su richiesta, l’importo di cui sarebbe stato decurtato il prezzo di riacquisto delle sue quote se all’atto della determinazione di tale prezzo si fosse tenuto conto delle perdite. L’ex socio resta inoltre tenuto a rispondere all’eventuale richiamo del capitale sottoscritto e non versato, nella misura in cui avrebbe dovuto rispondere se la diminuzione del capitale del Fondo e il richiamo si fossero verificati il giorno in cui è stato fissato il prezzo di riacquisto delle sue quote.

Articolo 31

Cessazione delle operazioni

1.   Il consiglio di amministrazione può, se le circostanze lo richiedono, sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo. Esso investe della decisione l’assemblea generale per ogni ulteriore deliberazione. L’assemblea generale può decidere, a maggioranza qualificata dell’85 % dei voti espressi, la cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, che in tal caso cessa tutte le attività ad eccezione di quelle relative alla propria liquidazione.

2.   La cessazione definitiva delle operazioni del Fondo comporta la sua liquidazione. L’assemblea generale nomina i liquidatori che procederanno alle operazioni necessarie per la liquidazione.

Articolo 32

Responsabilità dei soci del Fondo

1.   In caso di cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, i creditori del Fondo sono tacitati mediante le seguenti risorse, nell’ordine di priorità sotto indicato:

attivo del Fondo,

importi dovuti al Fondo per il capitale sottoscritto ma non versato.

2.   Il consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per la ripartizione dell’attivo tra i creditori diretti e i creditori condizionati, in misura proporzionale ai loro rispettivi diritti di legge.

Articolo 33

Distribuzione dell’attivo

1.   In caso di cessazione delle attività del Fondo, non si procede alla distribuzione dell’attivo ai soci a titolo del capitale del Fondo da essi sottoscritto finché:

tutte le obbligazioni nei confronti dei creditori del Fondo non siano state soddisfatte,

l’assemblea generale non abbia preso la decisione di procedere alla distribuzione dell’attivo.

2.   L’attivo del Fondo viene distribuito ai soci proporzionalmente al rispettivo apporto del socio al capitale del Fondo.

3.   Spetta al consiglio di amministrazione fissare le modalità della distribuzione.

Articolo 34

Emendamenti

1.   Il presente statuto può essere modificato con decisione dell’assemblea generale su proposta del consiglio di amministrazione. Per eventuali modifiche agli articoli 2 e 3 occorre la maggioranza dell’85 % dei voti espressi.

2.   Salvo decisione diversa dell’assemblea generale, gli emendamenti approvati entrano in vigore tre mesi dopo la data della loro notifica ai soci del Fondo.

Articolo 35

Regime giuridico

1.   Le controversie tra il Fondo da una parte e i beneficiari dei suoi interventi dall’altra, che si tratti di Istituzioni finanziarie in veste di beneficiarie o di altri beneficiari, sono deferite alle giurisdizioni nazionali competenti.

2.   A tal fine il Fondo deve eleggere domicilio in ciascuno degli Stati membri dell’Unione. Tuttavia esso può, in un contratto, procedere ad una elezione speciale di domicilio oppure prevedere una procedura arbitrale.

3.   Ai sensi e nei limiti previsti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (1) (articolo 28, paragrafo 5, dello statuto della Banca), le controversie concernenti le misure adottate dagli organi del Fondo sono di competenza della Corte di giustizia dell’Unione europea.

Articolo 36

Privilegi e immunità

Le disposizioni del protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea si applicano anche al Fondo, ai membri dei suoi organi ed al suo personale nei termini e alle condizioni previsti dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea (2) (articolo 28, paragrafo 4, dello statuto della Banca).

Articolo 37

Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore alla data decisa dall’assemblea generale.


(1)  Precedentemente noto come trattato che istituisce la Comunità europea.

(2)  Precedentemente noto come trattato che istituisce la Comunità europea.


ALLEGATO I

Istituzioni finanziarie — Soci fondatori del Fondo

(articolo 4, paragrafo 1 dello statuto)

Gli allegati I e II e le informazioni riguardanti l’attuale azionariato del Fondo europeo per gli investimenti sono disponibili sul sito web all’indirizzo: www.eif.org


ALLEGATO II

Sottoscrizioni iniziali di quote di capitale autorizzato

(articolo 6, paragrafo 1 dello statuto)

Gli allegati I e II e le informazioni riguardanti l’attuale azionariato del Fondo europeo per gli investimenti sono disponibili sul sito web all’indirizzo: www.eif.org