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29.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 342/7 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2462 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2015
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (1), in particolare gli articoli 58, 60, 101, 103, 104, 104 bis, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 124, 131, 138, 139, 190, 191, 204 e 209,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 è stato modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per allinearlo alla direttiva modificata 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici (3) e alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (4) e rafforzare il sistema di protezione del bilancio dell'Unione. È pertanto necessario aggiornare il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (5). |
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(2) |
L'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito «il TFUE») stabilisce che un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi unicamente per integrare o modificare determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo. |
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(3) |
È necessario allineare il contenuto degli accordi di delega con le entità incaricate dell'esecuzione del bilancio nell'ambito della gestione indiretta agli obblighi ampliati stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 per notificare e irrogare sanzioni amministrative agli operatori economici in caso di irregolarità o frodi. |
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(4) |
È necessario limitare e assoggettare a condizioni l'assimilazione delle organizzazioni senza scopo di lucro a organizzazioni internazionali, che consente l'applicazione delle pertinenti norme specifiche in materia di gestione indiretta. È pertanto opportuno stabilire le procedure da seguire e i criteri da applicare per siffatta assimilazione. |
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(5) |
A fini di chiarezza e di coerenza, è necessario aggiungere nuove definizioni e apportare chiarimenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 corrisponda per quanto possibile a quella delle direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE. |
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(6) |
È opportuno che le procedure di appalto destinate alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea siano conformi alle informazioni previste per i bandi e gli avvisi dalla direttiva 2014/24/UE e che tali bandi e avvisi siano trasmessi per via elettronica. Poiché tali bandi e avvisi devono essere pubblicati in tutte le lingue dell'UE, è necessario adeguare il termine per la ricezione delle offerte prolungando il termine tra la spedizione e la pubblicazione a livello dell'Unione oltre quello previsto dalla direttiva 2014/24/UE. |
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(7) |
È opportuno semplificare la pubblicazione delle aggiudicazioni di appalti che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE e che tale pubblicazione avvenga principalmente sul sito Internet dell'amministrazione aggiudicatrice anziché nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, cosi come avviene per la pubblicità ex ante. |
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(8) |
La procedura competitiva con negoziazione dovrebbe essere considerata la procedura standard e sostituire la precedente procedura negoziata con pubblicazione preliminare. È pertanto opportuno limitare la relazione annuale sulle procedure eccezionali alla procedura negoziata senza previa pubblicazione. |
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(9) |
È necessario garantire che il partenariato per l'innovazione sia utilizzato solo quando il prodotto desiderato non esiste sul mercato. È pertanto opportuno disporre la necessità di effettuare un'analisi di mercato preliminare prima di ricorrere al partenariato per l'innovazione. |
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(10) |
È necessario disciplinare tutti i possibili acquisti, compresi quelli che non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/24/UE. Per tali acquisti, compresi taluni servizi legali, alcune categorie di servizi finanziari, i prestiti e le reti pubbliche di comunicazione, dovrebbe quindi essere utilizzata la procedura negoziata senza previa pubblicazione. |
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(11) |
Poiché le organizzazioni internazionali possono fornire servizi in veste di operatori economici è opportuno prevedere la possibilità che partecipino alle procedure di appalto. È inoltre necessario prevedere la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per alcune organizzazioni internazionali il cui statuto vieta loro di partecipare a gare. Il conseguente contratto dovrebbe essere adattato rispetto alla legislazione e giurisdizione applicabili. |
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(12) |
A fini di armonizzazione e di semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti pubblici dovrebbero essere applicate anche ai contratti di concessione, compresa la procedura competitiva con negoziazione. Questa disposizione risponde alle condizioni della direttiva 2014/23/UE sulle concessioni che stabilisce obblighi in materia di pubblicità ex ante ed ex post. Di conseguenza, la soglia per le concessioni di servizi dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi. |
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(13) |
A fini di armonizzazione e di semplificazione, le procedure standard applicabili agli appalti pubblici dovrebbero essere applicate anche agli acquisti disciplinati dal regime alleggerito della direttiva 2014/24/UE, compresa la procedura competitiva con negoziazione. Di conseguenza, la soglia per gli acquisti rientranti nel regime alleggerito dovrebbe essere allineata a quella per gli appalti di servizi. |
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(14) |
A fini di chiarezza e di semplificazione, la durata di un invito a manifestare interesse e il termine per la ricezione delle domande di partecipazione dovrebbero essere allineati a quelli previsti nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, dato che i due sistemi sono molto simili sotto tutti gli altri punti di vista. |
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(15) |
Ai fini della semplificazione amministrativa e per incoraggiare la partecipazione delle piccole e medie imprese, è opportuno prevedere procedure negoziate per gli appalti di valore medio. |
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(16) |
Occorre adattare talune disposizioni al fine di agevolare l'uso delle procedure di appalto elettroniche, compresa la presentazione elettronica delle offerte. In particolare, i documenti di gara, compreso il capitolato d'oneri completo, devono essere messi a disposizione per via elettronica sin dall'inizio della procedura, anche nel caso delle procedure a due fasi, tranne in casi giustificati. Inoltre, l'esito di una procedura dovrebbe essere comunicato per via elettronica e gli offerenti e candidati dovrebbero accettare tale modalità di comunicazione al momento della presentazione dell'offerta o della domanda di partecipazione e a tal fine dovrebbero fornire un indirizzo di posta elettronica valido. |
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(17) |
Dovrebbe essere imposto ai contraenti il rispetto degli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. |
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(18) |
Per i criteri di esclusione e di selezione l'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe accettare il documento di gara unico europeo (DGUE) definito nella direttiva 2014/24/UE come dichiarazione standardizzata ogniqualvolta fattibile, o, in mancanza di questa, una dichiarazione sull'onore. L'amministrazione aggiudicatrice dovrebbe esigere i documenti giustificativi soltanto dagli aggiudicatari o, in casi specifici, da tutti gli offerenti o candidati. |
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(19) |
Al fine di garantire il corretto funzionamento della banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione, è necessario stabilire norme in materia di accesso alle informazioni contenute nella banca dati e di trasmissione delle stesse. |
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(20) |
Nella prospettiva della semplificazione e della riduzione dell'onere amministrativo, ai fini del sistema di individuazione precoce e di esclusione è opportuno utilizzare l'attuale sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione per la segnalazione di irregolarità e frodi in conformità della normativa settoriale. |
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(21) |
È necessario stabilire norme dettagliate relative all'organizzazione e alla composizione dell'istanza istituita per garantire che il sistema di imposizione delle sanzioni amministrative sia efficace e coerente. |
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(22) |
È necessario definire i criteri di selezione sia per un unico operatore economico che per un gruppo di operatori economici nei documenti di gara, garantendo nel contempo la proporzionalità e la parità di trattamento. |
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(23) |
Ai fini della certezza del diritto, è necessario chiarire che i criteri di selezione sono strettamente connessi alla valutazione dei candidati od offerenti e che i criteri di aggiudicazione sono strettamente connessi alla valutazione delle offerte. In particolare, i titoli e l'esperienza del personale incaricato di eseguire l'appalto dovrebbero essere utilizzati solo come criterio di selezione e non come criterio di aggiudicazione, perché altrimenti si determinerebbe un rischio di sovrapposizione e doppia valutazione dello stesso elemento. Inoltre, qualsiasi variazione del personale incaricato di eseguire l'appalto, anche se giustificata da malattia o un cambiamento di mansioni, potrebbe rimettere in discussione le condizioni alle quali è stato aggiudicato l'appalto e creare quindi incertezza giuridica. |
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(24) |
A fini di semplificazione, è opportuno collegare i requisiti relativi alla commissione di apertura e al comitato di valutazione al livello di analisi dei rischi da parte dell'ordinatore. |
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(25) |
È opportuno che, all'atto della comunicazione dell'esito di una procedura, i candidati e gli offerenti siano informati delle ragioni su cui si fonda la decisione e ricevano una motivazione dettagliata sulla base del contenuto della relazione di valutazione. |
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(26) |
È necessario prevedere l'opzione della garanzia di esecuzione per i lavori, le forniture e i servizi complessi, al fine di garantire il rispetto degli obblighi contrattuali sostanziali e assicurare la corretta esecuzione per tutta la durata del contratto. È altresì necessario prevedere una ritenuta di garanzia a copertura del periodo di responsabilità contrattuale, in conformità delle prassi consuete in tali settori. |
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(27) |
Dovrebbe essere prevista la possibilità per determinati organi amministrativi di agire in veste di centrale di committenza per gli acquisti all'ingrosso o gli appalti centralizzati. |
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(28) |
È necessario rinviare l'applicazione della modifica del termine tra la spedizione e la pubblicazione di un bando o avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di adattare il sistema utilizzato per la traduzione dei bandi e degli avvisi. |
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(29) |
È necessario rinviare l'applicazione della disposizione sulla disponibilità, nella banca dati del sistema di individuazione precoce e di esclusione, delle informazioni sulle frodi e le irregolarità contenute nel sistema informativo automatizzato della Commissione (il sistema di gestione delle irregolarità) fino a quando la banca dati potrà ricevere tali informazioni. |
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(30) |
Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea al fine di garantire che esso possa applicarsi a decorrere dall'inizio dell'esercizio finanziario, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 è così modificato:
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1) |
all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «Ferma restando la qualifica di attività illegale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, lettera d), del regolamento finanziario, l'atto che potrebbe essere interessato da un conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento finanziario può assumere, tra le altre, una delle forme seguenti:»; |
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2) |
il titolo dell'articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Contenuto dell'accordo che affida compiti di esecuzione del bilancio a entità e persone (Articolo 60, paragrafo 3, e articolo 61, paragrafo 3, del regolamento finanziario)»; |
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3) |
all'articolo 40, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
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4) |
all'articolo 40, lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente:
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5) |
all'articolo 40, sono aggiunti i commi seguenti: «Nel caso di cui al primo comma, lettera f), ai fini dell'articolo 106, paragrafo 5, del regolamento finanziario un paese terzo è considerato inadempiente, tra l'altro, se la legislazione nazionale non permette di escludere un operatore economico da tutte le procedure di aggiudicazione e attribuzione finanziate dall'UE ai sensi dell'articolo 106 del regolamento finanziario. Gli accordi di delega specificano i casi in cui un paese terzo è considerato inadempiente. Ai fini del primo comma, lettera h), punto i), nel caso dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali tali accordi precisano i casi in cui il paese terzo e l'organizzazione internazionale prevengono, individuano, rettificano e notificano le irregolarità e le frodi conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento finanziario.»; |
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6) |
l'articolo 43 è sostituito dal seguente: «Articolo 43 Disposizioni specifiche per la gestione indiretta con le organizzazioni internazionali (Articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), e articolo 188 del regolamento finanziario) 1. Le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario sono le organizzazioni internazionali del settore pubblico istituite mediante accordi internazionali e le agenzie specializzate istituite da tali organizzazioni. Prima che la Commissione affidi compiti di esecuzione del bilancio, gli accordi di cui al primo comma sono sottoposti all'ordinatore responsabile per la valutazione ex ante di cui all'articolo 39. 2. Sono assimilate alle organizzazioni internazionali le seguenti organizzazioni:
3. La Commissione può adottare una decisione debitamente motivata che assimila un'organizzazione senza scopo di lucro a un'organizzazione internazionale purché questa soddisfi le seguenti condizioni:
4. Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione indiretta con organizzazioni internazionali, si applicano gli accordi di verifica conclusi con esse.»; |
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7) |
l'articolo 53 è sostituito dal seguente: «Articolo 53 Relazione sulle procedure negoziate (Articolo 66 del regolamento finanziario) Gli ordinatori delegati registrano, per ogni esercizio, i contratti d'appalto conclusi mediante le procedure negoziate di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettere da a) a f), e all'articolo 266 del presente regolamento. Se la proporzione di procedure negoziate rispetto al numero di appalti aggiudicati dal medesimo ordinatore delegato aumenta sensibilmente rispetto agli esercizi precedenti, o se questa proporzione è notevolmente più elevata della media registrata al livello dell'istituzione, l'ordinatore responsabile riferisce alla suddetta istituzione, esponendo le misure eventualmente adottate per invertire tale tendenza. Ogni istituzione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle procedure negoziate. Per quanto riguarda la Commissione, la relazione è allegata alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario.»; |
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8) |
alla parte prima, l'intestazione del titolo V è sostituita dalla seguente: «TITOLO V APPALTI PUBBLICI E CONCESSIONI»; |
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9) |
alla parte prima, titolo V, capo 1, le sezioni 1, 2 e 3 sono sostituite dalle seguenti:
Articolo 121 Ambito di applicazione e definizioni (Articolo 101, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. Gli appalti immobiliari riguardano l'acquisto, l'enfiteusi, l'usufrutto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di terreni, fabbricati o altri beni immobili. 2. Gli appalti di forniture riguardano l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Un appalto di forniture può includere, a titolo accessorio, lavori di posa in opera e di installazione. 3. Gli appalti di lavori riguardano l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l'esecuzione di lavori o di un'opera relativi a una delle attività di cui all'allegato II della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera corrispondente alle esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice che esercita un'influenza determinante sul tipo o sulla progettazione dell'opera. Per “opera” si intende il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. 4. Gli appalti di servizi hanno per oggetto tutte le prestazioni intellettuali e non intellettuali non contemplate dagli appalti di forniture, di lavori e dagli appalti immobiliari. 5. Nel caso di appalti misti che constano di forniture e servizi, l'oggetto principale è determinato raffrontando i valori rispettivi delle forniture e dei servizi. Un contratto riguardante una tipologia di appalto (lavori, forniture o servizi) e concessioni (lavori o servizi) è aggiudicato secondo le disposizioni applicabili all'appalto pubblico. 6. Ogni riferimento alle nomenclature nel contesto degli appalti pubblici è effettuato sulla base del “Vocabolario comune per gli appalti pubblici (Common Procurement Vocabulary — CPV)” di cui al regolamento (CE) n. 2195/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). 7. Ai fini della presentazione di un'offerta o di una domanda di partecipazione, l'amministrazione aggiudicatrice non può esigere che un raggruppamento di operatori economici abbia una forma giuridica specifica, ma al raggruppamento selezionato può essere imposto di assumere una forma giuridica specifica una volta che gli sia stato aggiudicato l'appalto, nella misura in cui tale trasformazione sia necessaria ai fini della buona esecuzione dell'appalto. 8. Tutte le comunicazioni con gli operatori economici, comprese la stipulazione dei contratti e ogni loro modificazione, possono avvenire tramite sistemi elettronici istituiti dall'amministrazione aggiudicatrice. 9. Tali sistemi elettronici soddisfano i seguenti requisiti:
10. Ai dati inviati o ricevuti tramite siffatto sistema si applica la presunzione giuridica dell'integrità dei dati e dell'esattezza della data e dell'ora di invio o ricezione indicata dal sistema. Un documento inviato o notificato tramite siffatto sistema è considerato equivalente a un documento cartaceo, è ammissibile come prova in un procedimento giudiziario, è considerato originale e a esso si applica la presunzione giuridica di autenticità e integrità, purché non contenga elementi dinamici in grado di modificarlo automaticamente. La firma elettronica di cui al paragrafo 9, lettera b), ha effetto legale equivalente alla firma autografa. Articolo 122 Contratti quadro e contratti specifici (Articolo 101, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. La durata di un contratto quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati, in particolare dall'oggetto del contratto quadro. I contratti specifici basati su contratti quadro sono aggiudicati secondo le condizioni stabilite nel contratto quadro. In sede di aggiudicazione dei contratti specifici le parti non possono apportare modifiche sostanziali al contratto quadro. 2. Quando un contratto quadro è concluso con un unico operatore economico i contratti specifici sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nel contratto quadro. In circostanze debitamente giustificate le amministrazioni aggiudicatrici possono consultare per iscritto l'operatore economico, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 3. Quando un contratto quadro è concluso con più operatori economici (“contratto quadro multiplo”) esso può assumere la forma di contratti distinti firmati con ciascun contraente e contenenti le medesime condizioni. I contratti specifici basati su contratti quadro conclusi con più operatori economici sono eseguiti secondo una delle modalità seguenti:
I documenti di gara di cui al secondo comma, lettera c), precisano anche quali condizioni possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. 4. Un contratto quadro multiplo con la riapertura del confronto competitivo è concluso con almeno tre operatori economici, purché vi sia un numero sufficiente di offerte ammissibili di cui all'articolo 158, paragrafo 4. In sede di aggiudicazione di un contratto specifico tramite la riapertura del confronto competitivo tra i contraenti, l'amministrazione aggiudicatrice li consulta per iscritto e fissa un termine sufficiente per presentare l'offerta specifica. Le offerte specifiche sono presentate per iscritto. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica ogni contratto specifico all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara per il contratto quadro. 5. Nei settori soggetti a una rapida evoluzione dei prezzi e della tecnologia, i contratti quadro che non prevedono un nuovo confronto competitivo comprendono una clausola che prescrive un riesame a medio termine oppure un sistema di parametri di riferimento. Dopo il riesame a medio termine, se le condizioni stabilite inizialmente non sono più consone all'andamento dei prezzi o agli sviluppi tecnologici, l'amministrazione aggiudicatrice non può fare uso del contratto quadro in questione e prende i provvedimenti adeguati per risolverlo. 6. I contratti specifici basati su contratti quadro sono preceduti da un impegno di bilancio.
Articolo 123 Pubblicità delle procedure di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o degli appalti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE (Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE. 2. L'amministrazione aggiudicatrice può rendere nota l'intenzione di programmare appalti per l'esercizio finanziario pubblicando un avviso di preinformazione. Tale avviso copre un periodo pari o inferiore a 12 mesi dalla data del suo invio all'Ufficio delle pubblicazioni. L'amministrazione aggiudicatrice può pubblicare l'avviso di preinformazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o sul suo profilo di committente. In quest'ultimo caso, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea viene annunciata la pubblicazione sul profilo di committente. 3. Il bando di gara è il mezzo utilizzato per avviare una procedura il cui valore stimato è pari o superiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, fatta eccezione per la procedura di cui all'articolo 134 del presente regolamento. 4. L'amministrazione aggiudicatrice invia all'Ufficio delle pubblicazioni un avviso di aggiudicazione che riporta i risultati della procedura entro 30 giorni dalla firma del contratto o del contratto quadro di valore pari o superiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Tuttavia, gli avvisi relativi a contratti basati su un sistema dinamico di acquisizione possono essere raggruppati per trimestre. In tal caso l'amministrazione aggiudicatrice invia l'avviso entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre. Non sono pubblicati avvisi di aggiudicazione per i contratti specifici basati su un contratto quadro. 5. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso di aggiudicazione:
6. Nei casi di cui all'articolo 114 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario l'amministrazione aggiudicatrice pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea un avviso di modifica del contratto nel corso della sua durata quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario. 7. In caso di procedura interistituzionale, l'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura è incaricata delle misure di pubblicità applicabili. Articolo 124 Pubblicità delle procedure di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o che non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2014/24/UE (Articolo 103, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. Le procedure relative ad appalti il cui valore stimato è inferiore alle soglie previste all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario formano oggetto di adeguata pubblicità. Tale pubblicità comporta un'idonea pubblicità ex ante su Internet o un bando di gara oppure, per gli appalti aggiudicati in conformità della procedura stabilita all'articolo 136 del presente regolamento, la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea di un avviso di invito a manifestare interesse. Questo obbligo non si applica alla procedura stabilita all'articolo 134 del presente regolamento e alla procedura negoziata per appalti di valore molto modesto di cui all'articolo 137, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. Per gli appalti aggiudicati in conformità dell'articolo 134, lettere g) e i), del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice invia al Parlamento europeo e al Consiglio l'elenco dei contratti entro il 30 giugno dell'esercizio successivo. Se l'amministrazione aggiudicatrice è la Commissione, essa allega l'elenco alla sintesi delle relazioni annuali di attività di cui all'articolo 66, paragrafo 9, del regolamento finanziario. 3. Le informazioni sull'aggiudicazione dell'appalto comprendono il nome del contraente, l'importo aggiudicato e l'oggetto e, nel caso di contratti diretti e contratti specifici, devono essere conformi all'articolo 21, paragrafo 3. L'amministrazione aggiudicatrice pubblica l'elenco dei contratti sul proprio sito Internet, entro il 30 giugno dell'esercizio finanziario successivo, per:
Ai fini del secondo comma, lettera e), le informazioni pubblicate possono essere aggregate per contraente per lo stesso oggetto. 4. In caso di contratti quadro interistituzionali, ciascuna amministrazione aggiudicatrice è responsabile della pubblicità dei propri contratti specifici e delle relative modifiche, alle condizioni di cui al paragrafo 3. Articolo 125 Pubblicazione dei bandi e degli avvisi (Articolo 103, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice redige e trasmette i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 123 e 124 per via elettronica all'Ufficio delle pubblicazioni. 2. L'Ufficio delle pubblicazioni pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i bandi e gli avvisi di cui agli articoli 123 e 124 entro:
3. L'amministrazione aggiudicatrice deve essere in grado di fornire la prova della data di spedizione. Articolo 126 Altre forme di pubblicità (Articolo 103, paragrafo 2, del regolamento finanziario) Oltre alle forme di pubblicità di cui agli articoli 123 e 124, le procedure di appalto possono essere oggetto di qualsiasi altra forma di pubblicità, in particolare in forma elettronica. Dette altre forme di pubblicità fanno rinvio all'eventuale bando o avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, al quale non possono essere anteriori e che è il solo facente fede. Dette forme di pubblicità non possono introdurre discriminazioni tra i candidati od offerenti, né contenere informazioni diverse da quelle contenute nell'eventuale bando di gara.
Articolo 128 Numero minimo di candidati e modalità di negoziazione (Articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario) 1. Nella procedura ristretta e nelle procedure di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 136 bis, il numero minimo di candidati è cinque. 2. Nella procedura competitiva con negoziazione, nel dialogo competitivo, nel partenariato per l'innovazione, nell'indagine del mercato locale a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera g), e nella procedura negoziata per gli appalti di valore modesto a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, il numero minimo di candidati è tre. 3. Il disposto dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applica nei casi seguenti:
4. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione è inferiore al numero minimo previsto ai paragrafi 1 e 2, l'amministrazione aggiudicatrice può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice non può includere altri operatori economici che inizialmente non avevano chiesto di partecipare o non erano stati invitati. 5. Nel corso della negoziazione l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti. La negoziazione può svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nei documenti di gara. L'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara se si avvale di tale facoltà. 6. Per le procedure stabilite all'articolo 134, paragrafo 1, lettere d) e g), e agli articoli 136 bis e 137, l'amministrazione aggiudicatrice invita almeno tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a seguito della pubblicità ex ante di cui all'articolo 124, paragrafo 1, dell'indagine del mercato locale o di un concorso di progettazione. Articolo 129 Partenariato per l'innovazione (Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto dei lavori, delle forniture o dei servizi che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici e i partner. Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la realizzazione dei lavori, la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che i partner devono raggiungere. In base a questi obiettivi intermedi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene. 2. Prima di avviare un partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice svolge consultazioni del mercato conformemente all'articolo 137 bis per accertarsi che l'opera, la fornitura o il servizio non esiste sul mercato né come attività di sviluppo vicino al mercato. Sono applicate le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice identifica l'esigenza di lavori, forniture o servizi innovativi che non può essere soddisfatta acquistando lavori, forniture o servizi già disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi. Le informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura. L'amministrazione aggiudicatrice può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento finanziario. 3. Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel quadro del partenariato per l'innovazione, l'amministrazione aggiudicatrice non rivela agli altri partner le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner senza l'accordo dello stesso. L'amministrazione aggiudicatrice assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato dei lavori, delle forniture o dei servizi non è sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo. Articolo 130 Concorso di progettazione (Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Al concorso di progettazione si applicano le norme in materia di pubblicità stabilite all'articolo 123; esso può comprendere l'assegnazione di premi. Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di candidati, l'amministrazione aggiudicatrice stabilisce criteri di selezione chiari e non discriminatori. Il numero dei candidati invitati a partecipare deve permettere un'effettiva concorrenza. 2. La commissione giudicatrice è nominata dall'ordinatore responsabile. È composta esclusivamente da persone fisiche indipendenti dai candidati al concorso di progettazione. Se ai candidati a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere tale qualifica o una qualifica equivalente. La commissione giudicatrice è autonoma nei suoi pareri. Essa si esprime su progetti presentati in modo anonimo dai candidati ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso. 3. La commissione giudicatrice iscrive in un verbale, firmato dai suoi membri, le proprie proposte, fondate sui meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e classificazione. L'anonimato dei candidati è preservato fino al parere della commissione giudicatrice. La commissione giudicatrice può invitare i candidati a rispondere alle domande iscritte nel verbale, allo scopo di chiarire un progetto. Viene redatto il verbale integrale del dialogo che ne consegue. 4. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi una decisione di attribuzione nella quale precisa il nome e l'indirizzo del candidato prescelto motivando la scelta in base ai criteri preventivamente indicati nel bando di concorso, in particolare se si discosta dalle proposte presentate nel parere della commissione giudicatrice. Articolo 131 Sistema dinamico di acquisizione (Articolo 104, paragrafo 6, del regolamento finanziario) 1. Il sistema dinamico di acquisizione è un processo interamente elettronico per acquisti di uso corrente, aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di lavori, forniture o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. In tal caso devono essere definiti criteri di selezione per ciascuna categoria. 2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti e tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico di acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento. 3. L'amministrazione aggiudicatrice accorda a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema. Essa completa la valutazione di tali domande entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Tale termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in casi giustificati. L'amministrazione aggiudicatrice può tuttavia prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. L'amministrazione aggiudicatrice comunica al più presto al candidato se è stato ammesso o no al sistema dinamico di acquisizione. 4. L'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati ammessi al sistema nella categoria in questione a presentare un'offerta entro un termine ragionevole. L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte. 5. L'amministrazione aggiudicatrice indica nel bando di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. L'amministrazione aggiudicatrice non può ricorrere a detto sistema in modo da ostacolare, limitare o falsare la concorrenza. Articolo 132 Dialogo competitivo (Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice specifica le proprie esigenze e i requisiti, i criteri di aggiudicazione e un termine indicativo nel bando di gara o in un documento descrittivo. Essa aggiudica l'appalto all'offerta che presenta il miglior rapporto qualità/prezzo. 2. L'amministrazione aggiudicatrice avvia con i candidati che soddisfano i criteri di selezione un dialogo per individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie esigenze. Nella fase del dialogo essa può discutere con i candidati selezionati tutti gli aspetti dell'appalto ma non le proprie esigenze, i requisiti e i criteri di aggiudicazione come stabilito al paragrafo 1. Nel corso del dialogo l'amministrazione aggiudicatrice garantisce la parità di trattamento di tutti gli offerenti e non rivela le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un offerente, salvo che questi acconsenta a rinunciare alla riservatezza. Il dialogo competitivo può svolgersi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere, applicando i criteri di aggiudicazione annunciati, se tale possibilità è prevista nel bando di gara o nel documento descrittivo. 3. L'amministrazione aggiudicatrice prosegue il dialogo finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le sue esigenze. Dopo aver informato gli offerenti rimanenti della conclusione del dialogo, l'amministrazione aggiudicatrice invita ciascuno di loro a presentare la sua offerta finale in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte comprendono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto. Su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, tali offerte finali possono essere chiarite, precisate e perfezionate purché ciò non comporti modifiche sostanziali dell'offerta o dei documenti di gara. L'amministrazione aggiudicatrice può condurre negoziazioni con l'offerente che risulta aver presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo al fine di confermare gli impegni contenuti nell'offerta, a condizione che da ciò non consegua la modifica di aspetti sostanziali dell'offerta e che non si rischi di falsare la concorrenza o creare discriminazioni. 4. L'amministrazione aggiudicatrice può prevedere pagamenti ai candidati selezionati che partecipano al dialogo. Articolo 133 Procedure interistituzionali (Articolo 104 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario) Nel caso di una procedura interistituzionale, un'amministrazione aggiudicatrice gestisce la procedura e il successivo contratto diretto o contratto quadro agendo per proprio conto e per conto delle altre amministrazioni aggiudicatrici interessate. Nel bando di gara sono indicate le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 104 bis, paragrafo 1, del regolamento finanziario che partecipano alla procedura di appalto, l'istituzione responsabile della procedura e il volume totale degli appalti per l'insieme delle amministrazioni aggiudicatrici. Articolo 134 Ricorso a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (Articolo 104, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara applica le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere alla procedura negoziata, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi:
2. Un'offerta è considerata inappropriata se non è connessa con l'oggetto dell'appalto; una domanda di partecipazione è considerata inappropriata se l'operatore economico si trova in una situazione di esclusione ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento finanziario o non soddisfa i criteri di selezione. 3. Le eccezioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punti ii) e iii), si applicano solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri all'atto della definizione dell'appalto. 4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), il progetto di base indica l'entità degli eventuali nuovi servizi o lavori e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di avvalersi della procedura negoziata è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo per il progetto di base e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione per l'applicazione delle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o all'articolo 265, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 269, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento nel campo delle azioni esterne. Quando le istituzioni aggiudicano appalti per proprio conto, il ricorso a questa procedura è limitato all'esecuzione dell'appalto iniziale e al massimo al triennio successivo alla firma del contratto. Articolo 135 Ricorso a una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo (Articolo 104, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. Quando l'amministrazione aggiudicatrice ricorre alla procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo applica le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a tali procedure, a prescindere dal valore stimato dell'appalto, nei seguenti casi:
2. Un'offerta è considerata irregolare in qualsivoglia dei casi seguenti:
3. Un'offerta è considerata inaccettabile in qualsivoglia dei casi seguenti:
4. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice non deve pubblicare il bando di gara se include nella procedura competitiva con negoziazione tutti gli offerenti rispondenti ai criteri di esclusione e di selezione, tranne quelli che hanno presentato un'offerta giudicata anormalmente bassa. Articolo 136 Procedura a seguito di invito a manifestare interesse (Articolo 104, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. Per gli appalti di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario o all'articolo 265, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, e fatti salvi gli articoli 134 e 135 del presente regolamento, l'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere a un invito a manifestare interesse per:
2. L'elenco risultante da un invito a manifestare interesse è valido per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 124, paragrafo 1. L'elenco di cui al primo comma può comprendere sottoelenchi. Ogni operatore economico interessato può manifestare interesse in qualsiasi momento del periodo di validità dell'elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo. 3. Qualora sia previsto di aggiudicare un appalto, l'amministrazione aggiudicatrice invita tutti i candidati o potenziali offerenti figuranti nel pertinente elenco o sottoelenco a:
Articolo 136 bis Appalti di valore medio (Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario) Un appalto di valore medio, ossia di valore inferiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, può essere aggiudicato con procedura negoziata secondo le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. A tali procedure si applicano l'articolo 124, paragrafo 1, e l'articolo 128, paragrafi 1 e 4, del presente regolamento. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale. Articolo 137 Appalti di valore modesto (Articolo 104, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Un appalto di valore modesto, ossia di valore non superiore a 60 000 EUR, può essere aggiudicato con procedura negoziata secondo le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. A tali procedure si applicano l'articolo 124, paragrafo 1, e l'articolo 128, paragrafi 2 e 4, del presente regolamento. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale. 2. Un appalto di valore molto modesto, ossia di valore non superiore a 15 000 EUR, può essere aggiudicato con procedura negoziata secondo le modalità di negoziazione stabilite all'articolo 104, paragrafo 4, del regolamento finanziario e all'articolo 128, paragrafo 5, del presente regolamento. A tali procedure si applica l'articolo 128, paragrafo 3, del presente regolamento. Solo i candidati invitati simultaneamente e per iscritto dall'amministrazione aggiudicatrice possono presentare un'offerta iniziale. 3. I pagamenti relativi a spese d'importo non superiore a 1 000 EUR possono essere effettuati semplicemente in base alle relative fatture, senza l'accettazione preliminare di un'offerta. Articolo 137 bis Consultazione preliminare di mercato (Articolo 105, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Ai fini della consultazione preliminare di mercato l'amministrazione aggiudicatrice può sollecitare o accettare consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici. Tali consulenze possono essere utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza. 2. Qualora un operatore economico abbia fornito una consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate conformemente all'articolo 142 per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione dell'operatore economico in questione. Articolo 138 Documenti di gara (Articolo 105, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. I documenti di gara comportano quanto segue:
Il primo comma, lettera d), non si applica nei casi in cui, a causa di circostanze eccezionali e debitamente giustificate, il modello di contratto non può essere utilizzato. 2. L'invito a presentare offerte precisa quanto segue:
3. Il capitolato d'oneri precisa quanto segue:
4. Il progetto di contratto precisa quanto segue:
Ai fini del primo comma, lettera g), se il contratto prevede la revisione dei prezzi, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare:
Per i contratti firmati a norma dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera m), è possibile rinunciare ad applicare il primo comma, lettere c) e d). Articolo 139 Specifiche tecniche (Articolo 105, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. Le specifiche tecniche consentono pari accesso degli operatori economici alle procedure di appalto e non comportano la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza. Le specifiche tecniche comprendono le caratteristiche richieste dei lavori, delle forniture o dei servizi, compresi i requisiti minimi, in modo che rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. 2. Le caratteristiche di cui al paragrafo 1 possono includere, ove opportuno:
3. Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti:
4. Quando l'amministrazione aggiudicatrice si avvale della possibilità di riferirsi alle specifiche di cui al paragrafo 3, lettera a), non può respingere un'offerta in quanto non conforme a dette specifiche allorché l'offerente prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che la soluzione proposta soddisfa in maniera equivalente i requisiti definiti nelle specifiche tecniche. 5. Quando si avvale della facoltà, prevista al paragrafo 3, lettera b), di definire le specifiche tecniche in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, l'amministrazione aggiudicatrice non può respingere un'offerta conforme ad una norma nazionale che recepisce una norma europea, ad una omologazione tecnica europea, ad una specifica tecnica comune, ad una norma internazionale o a sistemi tecnici di riferimento adottati da un organismo europeo di normalizzazione, se tali specifiche contemplano le prestazioni o i requisiti funzionali da essa prescritti. L'offerente è tenuto a provare, con qualunque mezzo appropriato, che i lavori, le forniture o i servizi conformi alla norma ottemperano alle prestazioni e ai requisiti funzionali stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice. 6. L'amministrazione aggiudicatrice che intende acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo può imporre un'etichettatura specifica o requisiti specifici di un'etichettatura purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
L'amministrazione aggiudicatrice può esigere che gli operatori economici presentino, come mezzi di prova di conformità ai documenti di gara, una relazione di prova o un certificato di un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o di un organismo di valutazione della conformità equivalente. 7. L'amministrazione aggiudicatrice accetta qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, diverso da quelli di cui al paragrafo 6, quale una documentazione tecnica del fabbricante, se l'operatore economico non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova, o non aveva la possibilità di ottenerli o di ottenere un'etichettatura specifica entro i termini richiesti, per motivi non imputabili all'operatore economico stesso e purché l'operatore economico interessato dimostri che i lavori, le forniture o i servizi da prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dall'amministrazione aggiudicatrice. 8. Salvo che siano giustificate dall'oggetto dell'appalto, le specifiche tecniche non possono menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare caratteristico dei prodotti o dei servizi forniti da un operatore economico specifico, né far riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare taluni prodotti od operatori economici. Tale menzione o riferimento sono autorizzati, in via eccezionale, nel caso in cui non sia possibile descrivere in modo sufficientemente preciso e intelligibile l'oggetto dell'appalto. Una siffatta menzione o un siffatto riferimento sono accompagnati dall'espressione “o equivalente”. Articolo 141 Dichiarazione e prova dell'assenza di situazioni di esclusione (Articoli 106 e 107 del regolamento finanziario) 1. Ai fini dell'articolo 106, paragrafo 10, del regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui alla direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, una dichiarazione sull'onore, firmata e datata, attestante che l'operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 107 del regolamento finanziario, o che rientra in uno dei casi di cui all'articolo 106, paragrafo 7, lettera a), del regolamento finanziario. L'operatore economico può riutilizzare il DGUE utilizzato in una procedura precedente purché confermi che le informazioni ivi contenute sono tuttora valide. Quando l'amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutti i candidati presentano i mezzi di prova di cui al paragrafo 3 del presente articolo. In base alla propria valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non richiedere il DGUE o la dichiarazione sull'onore nei seguenti casi:
2. L'aggiudicatario è tenuto fornire, prima della firma del contratto ed entro la scadenza fissata dall'amministrazione aggiudicatrice, il mezzo di prova di cui al paragrafo 3, a conferma del DGUE o della dichiarazione sull'onore, nei seguenti casi:
3. Come prova sufficiente del fatto che un operatore economico non si trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettere a), c), d) o f), del regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice accetta un estratto recente del casellario giudiziale o, in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato di recente da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato in cui l'operatore è stabilito, da cui risulti che l'operatore non si trova in una di tali situazioni. Come prova sufficiente del fatto che un operatore economico non si trova nella situazione di cui all'articolo 106, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento finanziario, l'amministrazione aggiudicatrice accetta un certificato rilasciato di recente dall'autorità competente dello Stato interessato. Se lo Stato interessato non rilascia il certificato, l'operatore economico può presentare una dichiarazione giurata resa dinanzi a un'autorità giudiziaria o a un notaio o, in mancanza di questa, una dichiarazione solenne pronunciata dinanzi a un'autorità amministrativa o a un organismo professionale qualificato dello Stato in cui l'operatore è stabilito. 4. L'amministrazione aggiudicatrice esenta un operatore economico dall'obbligo di presentare le prove documentali di cui al paragrafo 3 nel caso delle organizzazioni internazionali, se può accedervi gratuitamente in una banca dati nazionale o se le sono già state presentate ai fini di un'altra procedura, purché la documentazione sia stata emessa in data non anteriore a un anno e sia ancora valida. In questo caso l'operatore economico dichiara sull'onore che la prova documentale è già stata presentata per una precedente procedura e conferma che la sua situazione non è cambiata. Articolo 142 Misure volte a evitare la distorsione della concorrenza (Articolo 107, paragrafo 1, del regolamento finanziario) Le misure di cui all'articolo 107, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario includono la comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel quadro della partecipazione del candidato o dell'offerente alla preparazione della procedura od ottenute a seguito di tale partecipazione, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte. Il candidato od offerente interessato è escluso dalla procedura unicamente nel caso in cui non vi siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. Prima di tale eventuale esclusione, ai candidati od offerenti è offerta la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di appalto non è un elemento in grado di falsare la concorrenza. Articolo 143 Funzionamento della banca dati per il sistema di individuazione precoce e di esclusione (Articolo 108, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 12, del regolamento finanziario) Ai fini del funzionamento della banca dati di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento finanziario, le istituzioni, gli uffici, gli organismi, le agenzie e le entità di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), del regolamento finanziario designano le persone autorizzate. Se del caso, tali persone autorizzate forniscono le informazioni di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del regolamento finanziario. È loro riconosciuto l'accesso a norma dell'articolo 108, paragrafi 4 e 12, del regolamento finanziario. Per le finalità dell'articolo 108, paragrafo 12, del regolamento finanziario si può fare ricorso alle persone autorizzate già designate dalle entità di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario in conformità della normativa settoriale. Le informazioni richieste alle entità di cui all'articolo 108, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario sono trasmesse esclusivamente attraverso il sistema di gestione delle irregolarità, che è il sistema informativo automatizzato istituito dalla Commissione attualmente in uso per la segnalazione di irregolarità e frodi, in conformità della normativa settoriale. Ai fini dell'articolo 108, paragrafo 4, del regolamento finanziario, la Commissione mette a disposizione le informazioni trasmesse attraverso tale sistema informativo automatizzato nella banca dati di cui all'articolo 108, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Articolo 144 Istanza (Articolo 108, paragrafo 6, del regolamento finanziario) 1. Il presidente dell'istanza è nominato dalla Commissione. Viene scelto tra gli ex membri della Corte dei conti, della Corte di giustizia o gli ex funzionari che hanno ricoperto almeno la qualifica di direttore generale in un'istituzione dell'Unione diversa dalla Commissione. È selezionato in funzione delle sue qualità personali e professionali, deve possedere una vasta esperienza in materia giuridica e finanziaria e dare prova di competenza, indipendenza e integrità. Il suo mandato ha durata quinquennale e non è rinnovabile. Il presidente è nominato consigliere speciale ai sensi dell'articolo 5 del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Il presidente presiede tutte le sessioni dell'istanza. Esercita le sue funzioni in piena indipendenza. Non deve sussistere conflitto d'interessi tra le sue funzioni di presidente dell'istanza e altri eventuali incarichi ufficiali. 2. La Commissione designa due membri permanenti. Un altro membro rappresenta l'amministrazione aggiudicatrice richiedente ed è designato conformemente alla sua organizzazione interna. 3. Il segretariato permanente dell'istanza provvede a:
4. Ciascun membro dell'istanza esamina ciascun caso presentato conformemente alle norme e alle procedure stabilite dal presente regolamento, al regolamento finanziario e alle altre norme applicabili stabilite dalla Commissione. Prima di essere designato, e nel corso del suo servizio, ciascun membro dell'istanza ha l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali atti che potrebbero costituire un conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 57 del regolamento finanziario e dell'articolo 32 del presente regolamento. I membri dell'istanza ricusano di trattare casi in cui hanno un conflitto d'interessi effettivo. 5. La Commissione adotta il regolamento interno dell'istanza. Articolo 146 Criteri di selezione (Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i criteri di selezione, i livelli minimi di capacità e gli elementi richiesti a prova di tale capacità. Tutti i requisiti sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto. L'amministrazione aggiudicatrice specifica nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici devono ottemperare ai criteri di selezione tenuto conto del paragrafo 6. Per gli appalti divisi in lotti l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire livelli minimi di capacità per ciascun lotto. Inoltre, può fissare ulteriori livelli minimi di capacità qualora più lotti vengano aggiudicati allo stesso contraente. 2. Per quanto riguarda la capacità di esercitare l'attività professionale, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che un operatore economico soddisfi almeno una delle seguenti condizioni:
3. Al ricevimento delle domande di partecipazione o delle offerte, l'amministrazione aggiudicatrice accetta il DGUE o, in mancanza di questo, una dichiarazione sull'onore attestante che il candidato od offerente soddisfa i criteri di selezione. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere a offerenti e candidati, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare una dichiarazione aggiornata oppure tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura. L'amministrazione aggiudicatrice esige dai candidati o dall'aggiudicatario la presentazione di documenti complementari aggiornati, salvo qualora li abbia già ricevuti ai fini di un'altra procedura e purché i documenti siano ancora aggiornati oppure vi possa accedere gratuitamente in una banca dati nazionale. 4. In funzione della sua valutazione dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici nei seguenti casi:
Quando l'amministrazione aggiudicatrice decide di non esigere la prova della capacità giuridica, normativa, finanziaria, economica, tecnica e professionale degli operatori economici, sono esclusi prefinanziamenti. 5. Un operatore economico può, se del caso e per un determinato appalto, fare affidamento sulle capacità di altri soggetti, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Deve, in tal caso, provare all'amministrazione aggiudicatrice che per l'esecuzione dell'appalto disporrà delle risorse necessarie, presentando l'impegno di tali soggetti in questo senso. Con riguardo ai criteri tecnici e professionali, un operatore economico può fare affidamento sulle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono i lavori o i servizi per cui tali capacità sono richieste. Se un operatore economico si affida alle capacità di altri soggetti per quanto riguarda i criteri relativi alla capacità economica e finanziaria, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che l'operatore economico e i soggetti di cui sopra siano solidalmente responsabili dell'esecuzione del contratto. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'offerente informazioni sulle parti dell'appalto che intende subappaltare e sull'identità dei subappaltatori. Nel caso di lavori o servizi forniti presso un impianto sotto la supervisione dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima impone al contraente di indicare nome, recapito e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, compresa l'eventuale variazione dei subappaltatori. 6. L'amministrazione aggiudicatrice verifica se i soggetti sulla cui capacità l'operatore economico intende fare affidamento e i futuri subappaltatori, quando il subappalto costituisce una parte considerevole dell'appalto, soddisfano i pertinenti criteri di selezione. L'amministrazione aggiudicatrice impone che l'operatore economico sostituisca un soggetto o un subappaltatore che non soddisfa un pertinente criterio di selezione. 7. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di forniture, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dall'offerente stesso o, nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento. Articolo 147 Capacità economica e finanziaria (Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere, in particolare, che:
Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, che l'amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara. Ai fini del primo comma, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti. 2. Nel caso dei sistemi dinamici di acquisizione, il fatturato annuo massimo è calcolato sulla base del valore massimo atteso degli appalti specifici da aggiudicare nell'ambito di tale sistema. 3. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità economica e finanziaria. Essa può esigere, in particolare, uno o più dei seguenti documenti:
L'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze chieste dall'amministrazione aggiudicatrice è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice. Articolo 148 Capacità tecnica e professionale (Articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice verifica che i candidati od offerenti soddisfano i criteri minimi di selezione relativi alla capacità tecnica e professionale conformemente ai paragrafi da 2 a 5. 2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara i mezzi di prova che l'operatore economico deve fornire a dimostrazione della sua capacità tecnica e professionale. Essa può esigere uno o più dei seguenti documenti:
Ai fini del primo comma, lettera b), punto i), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa ad analoghe forniture consegnate o ad analoghi servizi prestati più di tre anni prima. Ai fini del primo comma, lettera b), punto ii), se necessario per assicurare un livello adeguato di concorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può precisare che sarà presa in considerazione la prova relativa a lavori analoghi realizzati più di cinque anni prima. 3. Qualora le forniture o i servizi siano di natura complessa o, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare, la capacità tecnica e professionale può essere documentata mediante una verifica eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, da un organismo ufficiale competente dello Stato in cui l'operatore economico è stabilito, purché tale organismo acconsenta. La verifica verte sulla capacità tecnica del prestatore di servizi e sulle capacità di produzione del fornitore e, se necessario, sugli strumenti di studio e di ricerca di cui essi dispongono, nonché sulle misure che adottano per controllare la qualità. 4. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, anche per quanto riguarda l'accessibilità per le persone con disabilità, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati. L'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dall'operatore economico che dimostra di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, a condizione che l'operatore economico dimostri che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. 5. Quando chiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o norme di gestione ambientale, l'amministrazione aggiudicatrice fa riferimento al sistema di ecogestione e audit dell'Unione o ad altri sistemi di gestione ambientale riconosciuti conformemente all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) ovvero ad altre norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali e certificate da organismi accreditati. Qualora l'operatore economico abbia dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini per motivi a lui non imputabili, l'amministrazione aggiudicatrice accetta parimenti altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, a condizione che l'operatore economico dimostri che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. 6. Un'amministrazione aggiudicatrice può concludere che un operatore economico non possiede le capacità professionali richieste per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità quando essa abbia accertato che l'operatore economico ha conflitti d'interessi che possono influire negativamente sull'esecuzione. Articolo 149 Criteri di aggiudicazione (Articolo 110, paragrafo 3, del regolamento finanziario) 1. I criteri di qualità possono comprendere elementi quali il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali, l'accessibilità, la progettazione adeguata per tutti gli utenti, le caratteristiche sociali, ambientali e innovative, il processo di produzione, prestazione e commercializzazione nonché ogni altro processo specifico in qualsiasi fase del ciclo di vita, l'organizzazione del personale incaricato di eseguire l'appalto, i servizi post-vendita, l'assistenza tecnica e le condizioni di consegna quali data di consegna, procedura di consegna e termine di consegna o di esecuzione. 2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa nei documenti di gara la ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, tranne i casi in cui applica il metodo del prezzo più basso. Tale ponderazione può essere espressa mediante una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere appropriato. La ponderazione del criterio del prezzo o costo rispetto agli altri criteri non deve far sì che il criterio del prezzo o costo sia neutralizzato. Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice indica i criteri in ordine decrescente di importanza. 3. L'amministrazione aggiudicatrice può eventualmente stabilire livelli minimi di qualità. Le offerte al di sotto di tali livelli di qualità sono respinte. 4. I costi del ciclo di vita comprendono, nella misura in cui sono pertinenti, tutti i seguenti costi, o parti di essi, legati al ciclo di vita dei lavori, delle forniture o dei servizi:
5. Quando valuta i costi utilizzando un sistema di costi del ciclo di vita, l'amministrazione aggiudicatrice indica nei documenti di gara i dati che gli offerenti sono tenuti a fornire e il metodo che essa impiegherà al fine di determinare i costi del ciclo di vita sulla base di tali dati. Il metodo impiegato per la valutazione dei costi imputati alle esternalità ambientali soddisfa le seguenti condizioni:
Se del caso, l'amministrazione aggiudicatrice applica i metodi comuni obbligatori per il calcolo dei costi del ciclo di vita stabiliti all'allegato XIII della direttiva 2014/24/UE. Articolo 150 Ricorso alle aste elettroniche (Articolo 110, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice può ricorrere ad aste elettroniche, che presentano nuovi prezzi, modificati al ribasso, o nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice struttura l'asta elettronica come un processo elettronico per fasi successive, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte e consente di classificarle sulla base di un trattamento automatico. 2. Nelle procedure aperte, ristrette o competitive con negoziazione, l'amministrazione aggiudicatrice può decidere che l'aggiudicazione di un appalto pubblico sia preceduta da un'asta elettronica quando i documenti di gara possono essere fissati in maniera precisa. Essa può ricorrere all'asta elettronica in occasione della riapertura del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, di cui all'articolo 122, paragrafo 3, lettera b), e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 131. L'asta elettronica si fonda su uno dei metodi di aggiudicazione di cui all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento finanziario. 3. L'amministrazione aggiudicatrice che decide di ricorrere a un'asta elettronica lo indica nel bando di gara. I documenti di gara comprendono le seguenti informazioni:
4. Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente, per via elettronica, a partecipare all'asta elettronica utilizzando le modalità di connessione conformi alle istruzioni. L'invito specifica la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica può svolgersi in più fasi successive. Essa non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti. 5. L'invito è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta in questione. L'invito precisa altresì la formula matematica che determinerà, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nei documenti di gara. A tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un determinato valore. Qualora siano autorizzate le varianti, per ciascuna variante deve essere fornita una formula separata. 6. Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice comunica in tempo reale a tutti gli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Essa può inoltre, se ciò è stato precedentemente indicato, comunicare altre informazioni riguardanti altri prezzi o valori presentati nonché annunciare il numero di partecipanti alla fase specifica dell'asta. Non può, tuttavia, rendere nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento delle fasi dell'asta elettronica. 7. L'amministrazione aggiudicatrice dichiara conclusa l'asta elettronica secondo una o più delle seguenti modalità:
8. Dopo aver dichiarato conclusa l'asta elettronica, l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica. Articolo 151 Offerte anormalmente basse (Articolo 110, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. Se, per un determinato appalto, il prezzo o costo proposto in un'offerta appare anormalmente basso, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per iscritto le precisazioni ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi del prezzo o costo e dà all'offerente la possibilità di presentare osservazioni. L'amministrazione aggiudicatrice può in particolare prendere in considerazione osservazioni riguardanti quanto segue:
2. L'amministrazione aggiudicatrice può respingere l'offerta solo se gli elementi di prova forniti non giustificano sufficientemente il basso livello dei prezzi o costi proposti. L'amministrazione aggiudicatrice respinge l'offerta se ha accertato che l'offerta è anormalmente bassa perché non rispetta gli obblighi applicabili in materia di diritto ambientale, sociale e del lavoro. 3. L'amministrazione aggiudicatrice che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può respingere tale offerta unicamente per questo motivo soltanto se l'offerente non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice, che l'aiuto in questione era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del TFUE. Articolo 152 Termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione (Articolo 111, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice stabilisce i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione. Nel fissare i termini, l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte. I termini sono superiori ai termini minimi stabiliti dal presente articolo quando le offerte possono essere preparate soltanto a seguito di un sopralluogo o dopo consultazione in loco dei documenti che corroborano i documenti di gara. I termini sono prorogati di cinque giorni nei casi seguenti:
2. Nelle procedure aperte il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni dalla data d'invio del bando di gara. 3. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nelle procedure competitive con negoziazione, nei sistemi dinamici di acquisizione e nei partenariati per l'innovazione il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni dalla data d'invio del bando di gara. 4. Nelle procedure ristrette e nelle procedure competitive con negoziazione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte. 5. Nel sistema dinamico di acquisizione il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte. 6. Nelle procedure successive a un invito a manifestare interesse di cui all'articolo 136, paragrafo 1, il termine minimo è:
7. Nelle procedure aperte o ristrette l'amministrazione aggiudicatrice può ridurre di cinque giorni i termini per la ricezione delle offerte se accetta che le offerte possano essere presentate per via elettronica. Articolo 153 Accesso ai documenti di gara e termine per la comunicazione di informazioni supplementari (Articolo 111, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice offre accesso gratuito diretto, per via elettronica, ai documenti di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara oppure, per le procedure senza bando di gara o quelle a norma dell'articolo 136, a decorrere dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte. In casi giustificati l'amministrazione aggiudicatrice può trasmettere i documenti di gara con altri mezzi se precisa che l'accesso diretto per via elettronica non è possibile per ragioni tecniche o che i documenti di gara contengono informazioni riservate. In tali casi si applica l'articolo 152, paragrafo 1, terzo comma, salvo in caso d'urgenza conformemente all'articolo 154, paragrafo 1. L'amministrazione aggiudicatrice può imporre agli operatori economici condizioni intese a proteggere la riservatezza delle informazioni contenute nei documenti di gara. Essa rende note tali condizioni, nonché le modalità di accesso ai documenti di gara in questione. 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni supplementari connesse ai documenti di gara contemporaneamente e per iscritto a tutti gli operatori economici interessati non appena possibile. L'amministrazione aggiudicatrice non è tenuta a rispondere alle richieste di informazioni supplementari presentate meno di sei giorni lavorativi prima del termine ultimo per la ricezione delle offerte. 3. L'amministrazione aggiudicatrice proroga il termine per la ricezione delle offerte qualora:
Articolo 154 Termini in casi urgenti (Articolo 111, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. Qualora un'urgenza debitamente motivata renda impossibile rispettare i termini minimi previsti all'articolo 152, paragrafi 2 e 3, per le procedure aperte o ristrette, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare i seguenti termini:
2. Nei casi urgenti il termine di cui all'articolo 153, paragrafo 2, primo comma, e all'articolo 153, paragrafo 3, lettera a), è di quattro giorni. Articolo 155 Modalità di presentazione delle offerte (Articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice determina le modalità di presentazione delle offerte e delle domande di partecipazione e può scegliere a tale scopo un mezzo esclusivo di comunicazione. I mezzi di comunicazione prescelti permettono di garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
2. Tranne che per gli appalti di valore inferiore alle soglie stabilite all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione garantiscono, mediante procedure e mezzi tecnici appropriati, che:
3. Quando l'amministrazione aggiudicatrice autorizza la presentazione per via elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, i documenti elettronici inviati tramite tali sistemi sono considerati essere gli originali. 4. Quando l'offerta o la domanda di partecipazione sono presentate in forma di lettera, gli offerenti o i candidati scelgono fra le seguenti modalità:
5. Presentando una domanda di partecipazione o un'offerta, i candidati od offerenti accettano di ricevere comunicazione dell'esito della procedura per via elettronica. Articolo 155 bis Cataloghi elettronici (Articolo 111, paragrafo 7, del regolamento finanziario) 1. Nel caso in cui sia richiesto l'uso di mezzi di comunicazione elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere che le offerte siano presentate sotto forma di catalogo elettronico o che includano un catalogo elettronico. 2. Quando la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice:
3. Quando un contratto quadro multiplo è concluso dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati, utilizzando uno dei seguenti metodi:
4. Quando utilizza il metodo di cui al paragrafo 3, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice comunica ai contraenti la data e l'ora in cui intende procedere alla raccolta delle informazioni necessarie per costituire offerte adeguate ai requisiti del contratto specifico in questione e dà ai contraenti la possibilità di rifiutare tale raccolta di informazioni. L'amministrazione aggiudicatrice prevede un adeguato lasso di tempo tra la comunicazione e l'effettiva raccolta delle informazioni. Prima dell'aggiudicazione del contratto specifico, l'amministrazione aggiudicatrice presenta le informazioni raccolte al contraente interessato, in modo da offrire la possibilità di contestare o confermare che l'offerta così costituita non contiene errori materiali. Articolo 156 Garanzie dell'offerta (Articolo 111, paragrafo 3, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere la costituzione di una garanzia dell'offerta, a norma dell'articolo 163, nella misura dall'1 % al 2 % del valore totale dell'appalto. 2. Se l'offerta viene ritirata prima della firma del contratto, l'amministrazione aggiudicatrice riscatta la garanzia dell'offerta. L'amministrazione aggiudicatrice svincola la garanzia dell'offerta:
Articolo 157 Apertura delle offerte e delle domande di partecipazione (Articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario) 1. Nelle procedure aperte, rappresentanti autorizzati degli offerenti possono assistere alla seduta di apertura. 2. Nel caso di appalti di valore pari o superiore alle soglie indicate all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario l'ordinatore responsabile nomina una commissione di apertura delle offerte. In funzione di un'analisi dei rischi l'ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro e nei casi previsti all'articolo 134, paragrafo 1, del presente regolamento, ad eccezione delle lettere d) e g) del medesimo articolo. La commissione di apertura comprende un numero minimo di due persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative dell'istituzione interessata, senza rapporto gerarchico tra loro. Al fine di prevenire qualsiasi situazione di conflitto d'interessi, tali persone sono soggette agli obblighi di cui all'articolo 57 del regolamento finanziario. Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all'articolo 72 del presente regolamento o isolate all'interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative. 3. Nelle procedure d'appalto interistituzionali, la commissione incaricata dell'apertura delle offerte è nominata dall'ordinatore responsabile dell'istituzione responsabile della procedura. 4. L'amministrazione aggiudicatrice verifica e garantisce l'integrità dell'offerta originale, compresa l'offerta finanziaria, e dei mezzi di prova della data e dell'ora di ricezione conformemente all'articolo 155, paragrafi 2 e 4, con ogni metodo adeguato. 5. Nelle procedure aperte, in cui l'appalto è aggiudicato secondo il metodo del prezzo più basso o del costo più basso conformemente all'articolo 110, paragrafo 4, del regolamento finanziario, i prezzi proposti nelle offerte conformi sono letti ad alta voce. 6. Il verbale d'apertura delle offerte ricevute è firmato dalla persona o dalle persone incaricate dell'apertura o dai membri della commissione di apertura. Esso riporta le offerte conformi ai requisiti dell'articolo 155 e quelle non conformi, motivandone il rigetto a norma dell'articolo 111, paragrafo 4, del regolamento finanziario. Il verbale può essere firmato mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario. Articolo 158 Valutazione delle offerte e delle domande di partecipazione (Articolo 111, paragrafo 5, del regolamento finanziario) 1. L'ordinatore responsabile nomina un comitato di valutazione incaricato di esprimere un parere consultivo sugli appalti di valore pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In funzione di un'analisi dei rischi l'ordinatore può rinunciare ad applicare tale obbligo alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro e nei casi previsti all'articolo 134, paragrafo 1, lettere c), e), f), punti i) e iii), e h). Tuttavia, l'ordinatore responsabile può decidere che tale comitato valuti e classifichi le offerte soltanto secondo i criteri di aggiudicazione e che i criteri di esclusione e di selezione siano valutati con altri mezzi adeguati che garantiscano l'assenza di conflitti d'interessi. 2. Il comitato di valutazione comprende un numero minimo di tre persone, in rappresentanza di non meno di due entità organizzative delle istituzioni o degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento finanziario, senza rapporto gerarchico tra loro; almeno una delle tre persone non deve dipendere dall'ordinatore responsabile. Presso le rappresentanze e le unità locali di cui all'articolo 72 o isolate all'interno di uno Stato membro, se mancano entità distinte non si applica l'obbligo dell'assenza di rapporto gerarchico tra le entità organizzative. Esperti esterni possono assistere il comitato per decisione dell'ordinatore responsabile. L'ordinatore responsabile si accerta che le persone partecipanti alla valutazione, compresi gli esperti esterni, rispettino gli obblighi di cui all'articolo 57 del regolamento finanziario. 3. Nelle procedure d'appalto interistituzionali, il comitato di valutazione è nominato dall'ordinatore responsabile dell'istituzione responsabile della procedura. La composizione di tale comitato rispecchia, nei limiti del possibile, il carattere interistituzionale della procedura d'appalto. 4. Sono ritenute ammissibili le domande di partecipazione e le offerte che sono appropriate ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 2, e che non sono irregolari o inaccettabili ai sensi dell'articolo 135, paragrafi 2 e 3. Articolo 159 Risultati della valutazione e decisione di aggiudicazione (Articolo 113, paragrafo 1, del regolamento finanziario) 1. La valutazione sfocia in una relazione di valutazione, che contiene la proposta di aggiudicazione dell'appalto. La relazione di valutazione è datata e firmata dalla persona o dalle persone che hanno effettuato la valutazione o dai membri del comitato di valutazione. La relazione può essere firmata mediante un sistema elettronico che consenta un'identificazione sufficiente del firmatario. Se al comitato non è stato conferito il compito di verificare le offerte rispetto ai criteri di esclusione e di selezione, la relazione di valutazione è sottoscritta anche dalle persone cui l'ordinatore responsabile ha conferito tale incarico. 2. La relazione di valutazione riporta le seguenti informazioni:
3. L'amministrazione aggiudicatrice prende quindi la propria decisione, che riporta uno dei seguenti elementi:
4. L'ordinatore può riunire il contenuto della relazione di valutazione e della decisione di aggiudicazione in un unico documento e firmarlo in uno dei seguenti casi:
5. In caso di procedura d'appalto interistituzionale, la decisione di cui al paragrafo 3 compete all'amministrazione aggiudicatrice responsabile della procedura. Articolo 160 Contatti tra amministrazioni aggiudicatrici e candidati od offerenti (Articolo 112 del regolamento finanziario) 1. I contatti tra l'amministrazione aggiudicatrice e i candidati od offerenti durante lo svolgimento della procedura d'appalto sono autorizzati a titolo eccezionale a norma dei paragrafi 2 e 3. 2. Prima della data limite per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice può comunicare le informazioni supplementari conformemente all'articolo 153, paragrafo 2:
3. Tutti i casi in cui hanno avuto luogo contatti e i casi debitamente motivati in cui non sono stati presi contatti di cui all'articolo 96 del regolamento finanziario vengono segnalati nel fascicolo relativo alla gara. Articolo 161 Informazione dei candidati e offerenti (Articolo 113, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice comunica a tutti i candidati od offerenti, simultaneamente e individualmente, per via elettronica, le decisioni prese riguardo all'esito della procedura non appena possibile dopo ciascuna delle seguenti fasi:
In ciascun caso l'amministrazione aggiudicatrice precisa i motivi del rigetto della domanda di partecipazione o dell'offerta e indica i mezzi di ricorso disponibili. Nell'informare l'aggiudicatario l'amministrazione aggiudicatrice precisa che la decisione comunicata non costituisce un impegno da parte sua. 2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica le informazioni previste all'articolo 113, paragrafo 3, del regolamento finanziario non appena possibile e comunque entro 15 giorni dalla ricezione di una richiesta scritta. Quando l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica appalti per proprio conto, essa utilizza mezzi elettronici. Anche l'offerente può inviare la richiesta per via elettronica. 3. Quando l'amministrazione aggiudicatrice comunica per via elettronica, le informazioni si considerano ricevute dai candidati od offerenti se l'amministrazione aggiudicatrice può dimostrare di averle inviate all'indirizzo elettronico indicato nell'offerta o nella domanda di partecipazione. In tal caso le informazioni si considerano pervenute al candidato od offerente alla data di invio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.
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alla parte prima, titolo V, capo 1, la sezione 4 è sostituita dalla seguente:
Articolo 163 Garanzie (Articolo 115 del regolamento finanziario) 1. Se l'amministrazione aggiudicatrice decide di richiedere una garanzia, lo annuncia nei documenti di gara. 2. Quando si esige dai contraenti la costituzione di una garanzia, questa deve coprire un importo e un periodo sufficienti per consentire di farla valere. 3. La garanzia è fornita da una banca o da un istituto finanziario autorizzato che l'amministrazione aggiudicatrice accetta. Tale garanzia può essere sostituita dalla fideiussione con vincolo di solidarietà prestata da un terzo, previa accettazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia è costituita in euro. Essa ha lo scopo di rendere la banca o l'istituto finanziario o il terzo garanti in solido irrevocabilmente o garanti a prima richiesta delle obbligazioni del contraente. Articolo 164 Garanzia per prefinanziamenti (Articolo 115 del regolamento finanziario) 1. Allorché l'amministrazione aggiudicatrice ha stabilito la necessità di prefinanziamento, essa valuta i rischi connessi al versamento di prefinanziamenti, prima di avviare la procedura di appalto, tenendo conto in particolare dei seguenti criteri:
2. La garanzia non è richiesta per gli appalti di valore modesto di cui all'articolo 137, paragrafo 1. La garanzia è svincolata man mano che il prefinanziamento è detratto dai pagamenti intermedi o dai pagamenti a titolo di saldo versati al contraente conformemente alle clausole contrattuali. Articolo 165 Garanzia di esecuzione (Articolo 115 del regolamento finanziario) 1. In base a un esame caso per caso e previa analisi dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere una garanzia di esecuzione per assicurare che il contraente adempia i suoi obblighi contrattuali sostanziali. 2. La garanzia di esecuzione ammonta al massimo al 10 % del valore totale dell'appalto. 3. Essa è integralmente svincolata dopo il collaudo definitivo dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi, entro un termine conforme all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento finanziario che deve essere specificato nel contratto. La garanzia può essere svincolata parzialmente o integralmente dopo il collaudo provvisorio dei lavori, delle forniture o dei servizi complessi. Articolo 165 bis Ritenuta di garanzia (Articolo 115 del regolamento finanziario) 1. In base a un esame caso per caso e previa analisi dei rischi, l'amministrazione aggiudicatrice può esigere una ritenuta di garanzia per assicurare che il contraente ponga rimedio ai difetti durante il periodo di responsabilità contrattuale. Non può essere fatto ricorso alla ritenuta di garanzia in un contratto nell'ambito del quale è stata richiesta una garanzia di esecuzione che non è stata svincolata. 2. La ritenuta di garanzia, corrispondente al massimo al 10 % del valore totale dell'appalto, può essere costituita mediante trattenuta all'atto dei pagamenti intermedi man mano che questi vengono effettuati oppure mediante trattenuta all'atto del pagamento finale. L'amministrazione aggiudicatrice ne stabilisce l'importo, che è proporzionato ai rischi individuati in relazione all'esecuzione dell'appalto, tenuto conto dell'oggetto e delle condizioni commerciali consuete nel settore. 3. Il contraente può presentare richiesta, subordinata all'approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, di sostituire la ritenuta di garanzia con una delle garanzie di cui all'articolo 163. 4. L'amministrazione aggiudicatrice svincola la ritenuta di garanzia dopo la scadenza del periodo di responsabilità contrattuale, entro un termine conforme all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento finanziario che deve essere specificato nel contratto. Articolo 166 Sospensione in caso di errori sostanziali o irregolarità (Articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario) Se dopo aver sospeso l'esecuzione del contratto ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 3, del regolamento finanziario i presunti errori sostanziali, irregolarità o frodi non sono confermati, l'esecuzione dell'appalto riprende non appena possibile.»; |
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11) |
alla parte prima, titolo V, il capo 2 è sostituito dal seguente: «CAPO 2 Disposizioni relative agli appalti aggiudicati dalle istituzioni dell'Unione per proprio conto Articolo 166 bis Centrale di committenza (Articolo 117 del regolamento finanziario) 1. Una centrale di committenza può agire in veste di:
2. La centrale di committenza svolge tutte le procedure di appalto utilizzando mezzi di comunicazione elettronici. Articolo 167 Individuazione del livello adeguato per il calcolo del valore dell'appalto (Articolo 117 del regolamento finanziario) Ciascun ordinatore delegato o sottodelegato nell'ambito di ciascuna istituzione valuta se sono raggiunte le soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario. Articolo 168 Lotti (Articolo 118, paragrafo 4, del regolamento finanziario) 1. Quando risulti opportuno, tecnicamente fattibile ed economico, gli appalti sono aggiudicati per lotti distinti nell'ambito della stessa procedura. 2. Quando l'oggetto di un appalto è ripartito in più lotti, ciascuno dei quali forma oggetto di un appalto, ai fini del calcolo globale della soglia pertinente si deve tener conto del valore totale di tutti i lotti. Se il valore totale di tutti i lotti è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 118, paragrafo 1, del regolamento finanziario, a ciascun lotto si applica il disposto dell'articolo 103, paragrafo 1, e degli articoli 104 e 104 bis del regolamento finanziario. 3. Quando un appalto è aggiudicato per lotti distinti, le offerte sono valutate separatamente per ciascun lotto. Se più lotti sono aggiudicati al medesimo offerente, può essere firmato un contratto unico relativo a tali lotti. Articolo 169 Modalità di stima del valore dell'appalto (Articolo 118, paragrafo 4, del regolamento finanziario) 1. L'amministrazione aggiudicatrice stima il valore di un appalto in base all'importo totale pagabile compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni e rinnovi. Tale stima è effettuata al più tardi nel momento in cui l'amministrazione aggiudicatrice avvia la procedura di appalto. 2. Per i contratti quadro e i sistemi dinamici di acquisizione si prende in considerazione il valore massimo del complesso degli appalti previsti nel corso dell'intera durata del contratto quadro o del sistema dinamico di acquisizione. Per i partenariati per l'innovazione si prende in considerazione il valore massimo stimato delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché dei lavori, delle forniture o dei servizi da acquistare alla fine del partenariato. Quando l'amministrazione aggiudicatrice prevede pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto. 3. Per gli appalti di servizi, si considera quanto segue:
4. Per gli appalti di servizi che non indicano un prezzo totale o per gli appalti di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è il seguente:
5. Per gli appalti di servizi o di forniture che presentano carattere di regolarità o sono destinati a essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell'appalto è uno dei seguenti:
6. Per gli appalti di lavori viene preso in considerazione, oltre al valore dei lavori, il valore totale stimato delle forniture e dei servizi necessari all'esecuzione dei lavori, messi a disposizione dell'imprenditore dall'amministrazione aggiudicatrice. 7. Nel caso dei contratti di concessione il valore è costituito dal fatturato totale stimato del concessionario generato per tutta la durata del contratto. Il valore è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara, tenendo conto in particolare dei seguenti elementi:
Articolo 171 Periodo di status quo prima della firma del contratto (Articolo 118, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario) 1. Il periodo di status quo decorre da una delle date seguenti:
All'occorrenza, l'amministrazione aggiudicatrice può sospendere la firma del contratto per procedere a un esame supplementare se lo giustificano le richieste od osservazioni formulate dai candidati od offerenti respinti o danneggiati, od ogni altra informazione pertinente da essa ricevuta durante il periodo stabilito all'articolo 118, paragrafo 3, del regolamento finanziario. In caso di sospensione, tutti i candidati od offerenti sono informati entro i tre giorni lavorativi successivi alla relativa decisione. Se un contratto d'appalto o contratto quadro non può essere firmato con l'offerente prescelto, l'amministrazione aggiudicatrice può aggiudicarlo al secondo miglior offerente. 2. Il periodo di cui al paragrafo 1 non si applica nei seguenti casi:
Articolo 172 Prove in materia di accesso agli appalti (Articolo 119 del regolamento finanziario) I documenti di gara prescrivono ai candidati od offerenti di indicare lo Stato nel quale sono stabiliti, presentando le prove richieste in materia secondo la legislazione di tale Stato.»; |
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12) |
all'articolo 182, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Quando i controlli a posteriori rivelano che l'evento determinante la sovvenzione non ha avuto luogo e che al beneficiario sono stati erogati indebitamente importi relativi a una sovvenzione sulla base di somme forfettarie, costi unitari o finanziamenti a tasso fisso, la Commissione ha il diritto di recuperare a concorrenza dell'ammontare della sovvenzione.»; |
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13) |
l'articolo 197 è sostituito dal seguente: «Articolo 197 Prova di non esclusione (Articolo 131 del regolamento finanziario) In funzione di un'analisi dei rischi, l'ordinatore responsabile può esigere che i richiedenti prescelti forniscano i mezzi di prova di cui all'articolo 141, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 141, paragrafo 4. Se richiesto dall'ordinatore responsabile, i richiedenti prescelti sono tenuti a produrre le prove di cui all'articolo 141, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 141, paragrafo 4, tranne in caso d'impossibilità materiale riconosciuta dall'ordinatore responsabile.»; |
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14) |
l'articolo 200 è soppresso; |
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15) |
all'articolo 212, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Le regole di concorso dispongono quanto segue:
Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), i beneficiari di sovvenzioni dell'Unione sono ammissibili, se non altrimenti disposto dalle regole del concorso. Ai fini del primo comma, lettera a), punto vi), può essere prevista una deroga in caso di partecipazione di organizzazioni internazionali.»; |
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16) |
all'articolo 221, il paragrafo 3 è soppresso; |
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17) |
alla parte seconda, titolo IV, il capo 3 è sostituito dal seguente: «CAPO 3 Appalti Articolo 260 Locazione d'immobili (Articolo 190 del regolamento finanziario) Possono essere finanziati con gli stanziamenti operativi destinati alle azioni esterne soltanto gli appalti immobiliari relativi alla locazione di immobili già costruiti al momento della firma del contratto di locazione. Questi appalti sono oggetto della pubblicazione di cui all'articolo 124. Articolo 261 Appalti di servizi (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Gli appalti di servizi comprendono:
2. Quando un paese terzo dispone di personale di gestione qualificato nella sua amministrazione o entità a partecipazione pubblica, gli appalti possono essere eseguiti direttamente da tali uffici o entità in economia. Articolo 262 Disposizioni specifiche relative alle soglie e modalità di aggiudicazione degli appalti esterni (Articolo 190 del regolamento finanziario) Gli articoli da 123 a 126, a eccezione delle definizioni, l'articolo 128, l'articolo 134, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 135, paragrafo 1, lettera a) e lettere da c) a f), l'articolo 135, paragrafo 4, gli articoli 137 e 137 bis, l'articolo 139, paragrafi da 3 a 7, l'articolo 148, paragrafo 4, l'articolo 151, paragrafo 3, l'articolo 152, l'articolo 153, paragrafi 2 e 3, gli articoli 154, 155 e 157, l'articolo 158, a eccezione del paragrafo 4, e l'articolo 160 del presente regolamento non si applicano agli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o per loro conto ai sensi dell'articolo 190, paragrafo 2, del regolamento finanziario. L'attuazione delle disposizioni in materia di appalti del presente capo è oggetto di una decisione della Commissione, così come i controlli adeguati che l'ordinatore responsabile deve svolgere quando l'amministrazione aggiudicatrice non è la Commissione. Articolo 263 Prove in materia di accesso agli appalti (Articolo 191 del regolamento finanziario) I documenti di gara prescrivono ai candidati od offerenti di indicare lo Stato nel quale sono effettivamente stabiliti, presentando le prove richieste in materia secondo la legislazione di tale Stato. Articolo 264 Pubblicità (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Se del caso, l'avviso di preinformazione per le gare d'appalto internazionali è inviato all'Ufficio delle pubblicazioni per via elettronica quanto prima possibile. 2. Ai fini del presente capo, il bando di gara è pubblicato:
Qualora il bando di gara sia pubblicato anche localmente, esso deve essere identico a quello pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e deve essere pubblicato simultaneamente. La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è assicurata dalla Commissione. L'eventuale pubblicazione locale può essere a cura delle entità di cui all'articolo 190, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario. 3. L'avviso di aggiudicazione dell'appalto è inviato quando viene firmato il contratto, eccetto quando l'appalto è stato dichiarato segreto, sempre che ciò sia ancora necessario, quando per la sua esecuzione devono applicarsi speciali misure di sicurezza, quando lo esige la tutela degli interessi essenziali dell'Unione o del paese terzo, oppure quando la pubblicazione dell'avviso è considerata inopportuna. 4. Nei casi di cui all'articolo 114 bis, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento finanziario, è pubblicato un avviso di modifica del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea quando il valore della modifica è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 265, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 269, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento. Articolo 265 Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di servizi e dei contratti di concessione di servizi (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di servizi e i contratti di concessione di servizi:
2. Nella procedura ristretta internazionale di cui al paragrafo 1, lettera a), il bando di gara indica il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Per gli appalti di servizi sono invitati almeno quattro candidati. Il numero di candidati ammessi a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza reale. L'elenco dei candidati prescelti è pubblicato sul sito Internet della Commissione. Se i candidati che soddisfano i criteri di selezione o i livelli minimi di capacità sono in numero inferiore a quello minimo, l'amministrazione aggiudicatrice può invitare a presentare un'offerta soltanto i candidati rispondenti ai criteri per la presentazione delle offerte. 3. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva di cui al paragrafo 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre offerenti, a sua scelta, senza pubblicazione del bando. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva gli offerenti possono essere scelti dall'elenco di potenziali offerenti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, lettera b), pubblicizzato tramite un invito a manifestare interesse. Se, dopo aver consultato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti. 4. Per i servizi legali non rientranti nell'articolo 134, paragrafo 1, lettera h), le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata competitiva, a prescindere dal valore stimato dell'appalto. Articolo 266 Ricorso alla procedura negoziata per gli appalti di servizi, forniture e lavori (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ricorrere alla procedura negoziata in base a un'unica offerta nei seguenti casi:
2. Ai fini dell'articolo 134, paragrafo 1, lettera c), sono assimilati a situazioni di estrema urgenza gli interventi effettuati nell'ambito delle situazioni di crisi di cui all'articolo 190, paragrafo 2. L'ordinatore delegato, se necessario di concerto con gli altri ordinatori delegati interessati, constata la situazione di estrema urgenza e riesamina la sua decisione periodicamente con riferimento al principio della sana gestione finanziaria. 3. Le azioni a carattere istituzionale di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono i servizi direttamente connessi alle funzioni statutarie degli organismi pubblici. Articolo 267 Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti di forniture (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di forniture:
2. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii), l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre fornitori, a sua scelta, senza pubblicazione del bando. Se, dopo aver consultato i fornitori, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti. Articolo 269 Soglie e procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni di lavori (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Le soglie e procedure di cui all'articolo 190 del regolamento finanziario sono stabilite nel modo seguente per gli appalti di lavori e i contratti di concessione di lavori:
2. Nell'ambito della procedura negoziata competitiva di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, l'amministrazione aggiudicatrice stila un elenco di almeno tre imprenditori, a sua scelta, senza pubblicazione del bando. Se, dopo aver consultato gli imprenditori, l'amministrazione aggiudicatrice riceve soltanto un'offerta valida sotto il profilo amministrativo e tecnico, l'appalto può essere aggiudicato, purché i criteri di aggiudicazione siano soddisfatti. Articolo 273 Capitolato d'oneri (Articolo 190 del regolamento finanziario) In deroga all'articolo 138, paragrafo 3, per tutte le procedure che comportano una domanda di partecipazione, il capitolato d'oneri può essere suddiviso secondo le due fasi della procedura e la prima fase può contenere soltanto le informazioni di cui all'articolo 138, paragrafo 3, lettere a) ed f). Articolo 274 Garanzie (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. In deroga all'articolo 163, le garanzie sono costituite in euro o nella valuta dell'appalto al quale sono riferite. 2. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere una garanzia dell'offerta in conformità dell'articolo 156. In deroga all'articolo 156, paragrafo 2, l'amministrazione aggiudicatrice svincola la garanzia dell'offerta al momento della firma del contratto. 3. In deroga all'articolo 165, paragrafo 1, è richiesta una garanzia di esecuzione se il valore dell'appalto è superiore alle seguenti soglie:
4. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere una ritenuta di garanzia in conformità dell'articolo 165 bis. Articolo 275 Termini delle procedure (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Le offerte devono pervenire all'amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo e non oltre la data e l'ora indicati nell'invito a presentare offerte. I termini di ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, fissati dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono sufficientemente lunghi affinché gli interessati dispongano di un termine ragionevole e adeguato per preparare e depositare le loro offerte. Per gli appalti di servizi l'intervallo minimo tra la data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 2. Gli offerenti possono presentare domande per iscritto prima della data limite per la ricezione delle offerte. L'amministrazione aggiudicatrice risponde alle domande prima della data limite per la ricezione delle offerte. 3. Nelle procedure ristrette internazionali il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla pubblicazione del bando di gara. L'intervallo minimo tra la data di spedizione della lettera d'invito e il termine finale fissato per la ricezione delle offerte è di cinquanta giorni. Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 4. Nelle procedure aperte internazionali, i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla data di invio del bando di gara:
Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 5. Nelle procedure aperte locali i termini minimi per la ricezione delle offerte sono i seguenti, a decorrere dalla pubblicazione del bando di gara:
Tuttavia, in taluni casi eccezionali possono essere autorizzati altri termini. 6. Per le procedure negoziate competitive di cui all'articolo 265, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 267, paragrafo 1, lettera b), punto ii), e all'articolo 269, paragrafo 1, lettera c), per la presentazione delle offerte è accordato ai candidati un termine minimo di trenta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito a presentare un'offerta. Articolo 276 Comitato di valutazione (Articolo 190 del regolamento finanziario) 1. Tutte le domande di partecipazione e offerte dichiarate conformi sono valutate e classificate da un comitato di valutazione sulla base dei criteri di esclusione, di selezione e di aggiudicazione precedentemente annunciati. Il comitato è composto da un numero dispari di membri, almeno tre, che vantano la competenza tecnica e amministrativa necessaria per pronunciarsi validamente sulle offerte. I membri di tale comitato firmano una dichiarazione d'imparzialità e di assenza di conflitti d'interessi. 2. Quando non sia l'amministrazione aggiudicatrice, la Commissione può chiedere di ricevere copia dei documenti di gara, delle offerte e della loro valutazione, nonché dei contratti firmati. Essa può inoltre partecipare a titolo d'osservatore all'apertura e alla valutazione delle offerte. 3. Sono eliminate le offerte che non contengono tutti gli elementi essenziali richiesti nei documenti di gara o che non corrispondono agli specifici requisiti che vi sono prescritti. Tuttavia, il comitato di valutazione o l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai candidati od offerenti, nel rispetto del principio della parità di trattamento e indicando una precisa scadenza, di produrre documenti supplementari o di fornire chiarimenti riguardo ai documenti giustificativi presentati in relazione ai criteri di esclusione, di selezione e di aggiudicazione. 4. In caso di offerte anormalmente basse di cui all'articolo 151, il comitato chiede le necessarie precisazioni sulla composizione dell'offerta. 5. Si può derogare all'obbligo di costituire un comitato di valutazione per le procedure relative ad appalti di valore pari o inferiore a 20 000 EUR e in funzione di un'analisi dei rischi alla riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un contratto quadro nonché nel caso delle procedure negoziate di cui all'articolo 134, paragrafo 1, lettere c), e), f), punti i) e iii), e h).»; |
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18) |
all'articolo 287, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Ogni persona fisica interessata può presentare la sua candidatura in qualsiasi momento nel corso del periodo di validità dell'invito a manifestare interesse, a eccezione degli ultimi tre mesi.» |
Articolo 2
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
2. Il termine di cui all'articolo 125, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018.
Fino al 31 dicembre 2017, i termini di cui all'articolo 152, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento non sono inferiori a 42 giorni per la ricezione delle offerte e a 37 giorni per la ricezione delle domande di partecipazione.
3. L'articolo 143, quinto comma, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 quale modificato dal presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (UE, Euratom) 2015/1929 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 2015, che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 286 del 30.10.2015, pag. 1).
(3) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).
(4) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1).