2.4.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 87/35 |
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 343 del 29 dicembre 2015 )
Pagina 565, l'articolo 2, paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema ITV e del sistema Sorveglianza 2, i codici e i formati di cui all'allegato A non si applicano e i codici e i formati rispettivi sono quelli indicati negli allegati da 2 a 5 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (1).
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data del potenziamento del sistema AEO, i codici e i formati di cui all'allegato A non si applicano e i codici e i formati rispettivi sono quelli indicati negli allegati 6 e 7 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.
In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, fino alle date di introduzione o di potenziamento dei sistemi informatici pertinenti di cui all'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, i formati e i codici di cui all'allegato B sono facoltativi per gli Stati membri.
Fino alle date di introduzione o di potenziamento dei sistemi informatici pertinenti di cui all'allegato 1 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi, i formati e i codici richiesti per le dichiarazioni, le notifiche e la prova della posizione doganale sono soggetti ai requisiti in materia di dati di cui all'allegato 9 del regolamento delegato (UE) 2016/341, nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi.
Fino alle date rispettive di introduzione del sistema automatizzato di esportazione nell'ambito del CDU e di potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, di cui all'allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE della Commissione (2), gli Stati membri provvedono affinché i codici e i formati utilizzati per la notifica della presentazione consentano di presentare le merci conformemente all'articolo 139 del codice.»
Pagina 565, la nota 1 è sostituita dalla seguente:
«(1) |
Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).» |