22.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 334/5 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2426 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2015
che modifica il regolamento (UE) 2015/1998 per quanto riguarda i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile e che abroga il regolamento (CE) n. 2320/2002 (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione (2) integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008. |
(2) |
Il medesimo regolamento (CE) n. 272/2009 incarica la Commissione del riconoscimento dell'equivalenza delle norme di sicurezza dei paesi terzi conformemente ai criteri indicati nella parte E dell'allegato di detto regolamento. |
(3) |
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione (3) elenca i paesi terzi che si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni. |
(4) |
La Commissione ha accertato che anche il Canada e il Montenegro soddisfano i criteri esposti nella parte E dell'allegato del regolamento (CE) n. 272/2009. |
(5) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998. |
(6) |
È opportuno prevedere un congruo periodo di tempo prima che il presente regolamento sia applicabile in considerazione del fatto che potrebbe essere necessario modificare operazioni e/o infrastrutture presso gli aeroporti. |
(7) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell'aviazione civile, istituito dall'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 300/2008, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 29 febbraio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2015
Per la Commissione,
a nome del presidente
Violeta BULC
Membro della Commissione
(1) GU L 97 del 9.4.2008, pag. 72.
(2) Regolamento (CE) n. 272/2009 della Commissione, del 2 aprile 2009, che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell'aviazione civile stabilite nell'allegato del regolamento (CE) n. 300/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 91 del 3.4.2009, pag. 7).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1998 della Commissione, del 5 novembre 2015, che stabilisce disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni sulla sicurezza aerea (GU L 299 del 14.11.2015, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato è così modificato:
1) |
al capitolo 3, l'appendice 3-B è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 3-B SICUREZZA DEGLI AEROMOBILI PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE Per quanto riguarda la sicurezza degli aeromobili i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione. La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»; |
2) |
al capitolo 4, l'appendice 4-B è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 4-B PASSEGGERI E BAGAGLIO A MANO PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE Per quanto riguarda i passeggeri e il bagaglio a mano i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione. La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»; |
3) |
al capitolo 5, l'appendice 5-A è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 5-A BAGAGLIO DA STIVA PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE Per quanto riguarda il bagaglio da stiva i seguenti paesi terzi nonché gli altri paesi e territori ai quali, in conformità all'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non si applica la parte terza, titolo VI, di tale trattato, si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile:
La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione. La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata.»; |
4) |
al capitolo 6, l'appendice 6-F è sostituita dalla seguente: «APPENDICE 6-F MERCI E POSTA 6-Fi PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E CHE SI CONSIDERA APPLICHINO NORME DI SICUREZZA EQUIVALENTI ALLE NORME FONDAMENTALI COMUNI IN MATERIA DI AVIAZIONE CIVILE Per quanto riguarda le merci e la posta i seguenti paesi terzi si considera applichino norme di sicurezza equivalenti alle norme fondamentali comuni in materia di aviazione civile: Montenegro La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni indicanti che le norme di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato, che hanno un importante impatto sui livelli complessivi di sicurezza aerea nell'Unione, non sono più equivalenti alle norme fondamentali comuni dell'Unione. La Commissione informa immediatamente le autorità competenti degli Stati membri quando dispone di informazioni in merito ad iniziative, tra cui misure di compensazione, attestanti che l'equivalenza delle pertinenti norme in materia di sicurezza applicate dal paese terzo o da altro paese o territorio interessato è ripristinata. 6-Fii I PAESI TERZI NONCHÉ ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO E PER I QUALI NON È RICHIESTA LA DESIGNAZIONE ACC3, SONO ELENCATI NELLA DECISIONE DI ESECUZIONE C(2015)8005 DELLA COMMISSIONE 6-Fiii ATTIVITÀ DI CONVALIDA DI PAESI TERZI NONCHÉ DI ALTRI PAESI E TERRITORI AI QUALI, IN CONFORMITÀ ALL'ARTICOLO 355 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA, NON SI APPLICA LA PARTE TERZA, TITOLO VI, DI TALE TRATTATO, RICONOSCIUTE EQUIVALENTI ALLA CONVALIDA DELLA SICUREZZA AEREA UE Non è stata ancora adottata alcuna disposizione.» |