17.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/7


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2352 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2015

che fissa la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione (1), in particolare l'articolo 6 sexies, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori nazionali non dovrebbero addebitare ai clienti in roaming di qualsiasi Stato membro alcun sovrapprezzo, in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate, entro i limiti consentiti dalla politica di utilizzo corretto. Questa disposizione si applica a decorrere dal 15 giugno 2017, a condizione che l'atto legislativo da adottare a seguito della proposta sul mercato del roaming all'ingrosso di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del suddetto regolamento sia divenuto applicabile entro tale data.

(2)

Conformemente a quanto disposto dal regolamento (UE) n. 531/2012, i fornitori nazionali possono applicare un sovrapprezzo, in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, per l'utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati, durante un periodo di transizione che va dal 30 aprile 2016 fino alla data in cui l'atto legislativo di cui all'articolo 19, paragrafo 2, di detto regolamento diventa applicabile.

(3)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 consente ai fornitori nazionali di applicare, al termine del periodo di transizione e in aggiunta al prezzo al dettaglio nazionale, un sovrapprezzo per un utilizzo dei servizi di roaming al dettaglio regolamentati eccedente gli eventuali limiti definiti nell'ambito di una politica di utilizzo corretto.

(4)

Il regolamento (UE) n. 531/2012 limita l'eventuale sovrapprezzo applicato per la ricezione di chiamate in roaming regolamentate alla media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione.

(5)

L'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche ha fornito alla Commissione informazioni raccolte dalle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri concernenti: i) il livello massimo delle tariffe di terminazione delle chiamate mobili imposte dalle autorità nazionali di regolamentazione, in conformità agli articoli 7 e 16 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) (direttiva quadro) e all'articolo 13 della direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (direttiva accesso), su ciascun mercato nazionale per la terminazione delle chiamate vocali all'ingrosso su singole reti mobili e ii) il numero totale di abbonati negli Stati membri.

(6)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione ha calcolato la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione: i) moltiplicando la tariffa massima di terminazione delle chiamate mobili consentita in un determinato Stato membro per il numero totale di abbonati nello stesso Stato membro, ii) sommando tale prodotto a quelli ottenuti per tutti gli Stati membri e iii) dividendo il totale per il numero complessivo di abbonati in tutti gli Stati membri.

(7)

I dati utilizzati per calcolare la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione risalgono al 1o luglio 2015. Per i paesi non appartenenti alla zona euro, il tasso di cambio applicabile è la media del secondo trimestre del 2015 ottenuta dalla banca dati della Banca centrale europea.

(8)

A norma del regolamento (UE) n. 531/2012, la Commissione è tenuta a riesaminare ogni anno la media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le comunicazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La media ponderata delle tariffe massime di terminazione delle chiamate mobili in tutta l'Unione è fissata a 0,0114 EUR al minuto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 aprile 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 172 del 30.6.2012, pag. 10.

(2)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33).

(3)  Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7).