17.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2350 DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2015

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

Una persona e due entità non dovrebbero essere più mantenute nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti a misure restrittive figurante nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

C. DIESCHBOURG


(1)   GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1.


ALLEGATO

Sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 la persona e le due entità, così come le relative voci, seguenti:

A.   Persone

N. 205 Samir Hamsho

B.   Entità

N. 68. Syria Steel SA

N. 69. Al Buroj Trading