16.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 330/18


REGOLAMENTO (UE) 2015/2342 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 2015

che modifica la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (1), in particolare l'articolo 78,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 94/800/CE (2) il Consiglio ha concluso l'accordo sugli appalti pubblici (nel seguito «l'accordo») (3). L'accordo dovrebbe essere applicato a qualsiasi appalto pubblico che raggiunge o supera gli importi (nel seguito «soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.

(2)

Uno degli obiettivi della direttiva 2004/18/CE è permettere alle amministrazioni aggiudicatrici che la applicano di adempiere al tempo stesso gli obblighi dell'accordo. A tale scopo, le soglie previste da tale direttiva per gli appalti pubblici e alle quali si applica anche l'accordo dovrebbero essere allineate per garantire che corrispondano al controvalore in euro, arrotondato al migliaio più vicino, delle soglie di cui all'accordo.

(3)

Per motivi di coerenza è opportuno allineare anche le soglie della direttiva 2004/18/CE che non sono oggetto dall'accordo.

(4)

La direttiva 2004/18/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato consultivo per gli appalti pubblici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2004/18/CE è così modificata:

1)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

alla lettera a), l'importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

2)

all'articolo 8, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;

3)

all'articolo 56, l'importo «EUR 5 186 000» è sostituito da «EUR 5 225 000»;

4)

all'articolo 63, paragrafo 1, primo comma, l'importo «5 186 000 EUR» è sostituito da «5 225 000» EUR;

5)

all'articolo 67, il paragrafo 1 è così modificato:

a)

alla lettera a), l'importo «134 000 EUR» è sostituito da «135 000 EUR»;

b)

alla lettera b), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR»;

c)

alla lettera c), l'importo «207 000 EUR» è sostituito da «209 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.

(2)  Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1).

(3)  L'accordo è un accordo plurilaterale nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti tra le parti in causa.