12.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 328/101


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2324 DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 2015

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione di gruppi di attrezzi in determinate zone geografiche

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2004 (1), in particolare l'articolo 31,

considerando quanto segue:

(1)

Uno degli obiettivi principali della politica comune della pesca è eliminare la dannosa pratica dei rigetti in mare. Per alcuni tipi di pesca demersale, attualmente soggetti al regime di gestione dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1342/2008, l'obbligo di sbarco entrerà in vigore gradualmente a decorrere dal 2016, ma comunque non più tardi del 2019.

(2)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1342/2008, i limiti dello sforzo di pesca sono assegnati a gruppi di sforzo definiti in base ai gruppi di attrezzi e alle zone geografiche di cui all'allegato I di tale regolamento.

(3)

In vista dell'attuazione dell'obbligo di sbarco, è necessario rendere più flessibile l'attuale regime di gestione dello sforzo di pesca per consentire ai pescatori di utilizzare attrezzi più selettivi dotati di una maggiore apertura di maglia. In tale contesto è apparso necessario verificare se l'attuale struttura dei gruppi di sforzo presenta ancora un buon rapporto costi-efficacia in termini di onere di gestione rispetto alle esigenze di conservazione.

(4)

Per tale motivo è stato chiesto al comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) di formulare un parere sulla possibilità di fondere i gruppi di attrezzi TR1 e TR2 utilizzati per definire i gruppi di sforzo. Lo CSTEP è giunto alla conclusione (2) che la fusione dei gruppi di attrezzi TR1 e TR2 rischia di provocare un aumento della mortalità per pesca del merluzzo bianco e che, se applicata soltanto nel Mare del Nord, nello Skagerrak e nella Manica orientale, essa potrebbe dar luogo a incongruenze con altre zone di gestione. Lo CSTEP ha inoltre concluso che, dal punto di vista degli stock biologici catturati, il gruppo di attrezzi risultante dalla fusione risulterebbe più eterogeneo rispetto ai due gruppi distinti TR1 e TR2 e che, a motivo delle misure addizionali che dovrebbero essere adottate per contrastare un possibile aumento della mortalità di pesca del merluzzo bianco, difficilmente si avrà un miglioramento del rapporto costi-efficacia. Tuttavia, il parere dello CSTEP rivela anche che la fusione consentirebbe ai pescatori di pescare in maniera più selettiva.

(5)

Inoltre, in una valutazione del regolamento (CE) n. 1342/2008 effettuata nel 2011 (3), lo CSTEP ha osservato che il tasso di mortalità per pesca del merluzzo bianco del Mare del Nord è risultato inferiore soltanto del 3 per cento nel 2010 rispetto al 2008. Lo CSTEP ha concluso che per lo stock di merluzzo bianco del Mare del Nord la gestione dello sforzo non ha consentito di limitare il prelievo.

(6)

Lo sforzo assegnato ai gruppi di attrezzi TR1 e TR2 è stato ridotto in misura significativa dal 2008, anno in cui è stato introdotto l'attuale regime di gestione dello sforzo di pesca. Pertanto l'impatto negativo che la fusione dei due gruppi potrebbe produrre sulla mortalità per pesca del merluzzo bianco è di gran lunga inferiore a quello che sarebbe stato in passato.

(7)

La fusione consentirebbe di ridurre in misura significativa i costi di gestione. Un minor numero di gruppi di attrezzi permetterebbe di ridurre i costi amministrativi per le autorità nazionali e per i pescatori, molti dei quali operano con più attrezzi e rientrano quindi in diversi gruppi di sforzo, cosa che richiede calcoli complessi per l'assegnazione dello sforzo di pesca. Inoltre, l'attuazione dell'obbligo di sbarcare la totalità delle catture, di recente introduzione, mobiliterà notevoli risorse umane presso le amministrazioni degli Stati membri. D'altronde Commissione ritiene che, in caso di aumento del tasso di mortalità per pesca del merluzzo bianco, l'adozione di misure di protezione supplementari non comporterà necessariamente importanti costi amministrativi.

(8)

Conformemente al parere del CIEM (4), lo stato di conservazione dello stock di merluzzo bianco del Mare del Nord nella sottozona CIEM IV, nella divisione CIEM VIId e nella parte occidentale della divisione CIEM IIIa (Skagerrak) è notevolmente migliorato.

(9)

Alla luce di quanto precede si può concludere che una più rapida introduzione dell'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco risulterebbe più efficace per ridurre la mortalità per pesca di tale specie causata da catture indesiderate rispetto al fatto di mantenere il vigente regime vincolante di gestione dello sforzo.

(10)

Pertanto non è opportuno mantenere separati i gruppi di attrezzi TR1 e TR2 nelle zone seguenti: Skagerrak, la parte della zona CIEM IIIa non appartenente allo Skagerrak e al Kattegat, zona CIEM IV e acque dell'Unione della zona CIEM IIa e zona CIEM VIId. Tenuto conto del cattivo stato degli stock di merluzzo bianco nel Kattegat, nelle zone CIEM VIIa e CIEM VIa e nelle acque dell'Unione della zona CIEM Vb, è opportuno che la fusione dei gruppi di attrezzi non si applichi a tali zone.

(11)

La Commissione monitorerà attentamente gli effetti della fusione dei gruppi di attrezzi TR1 e TR2 sulla mortalità per pesca del merluzzo bianco, al fine di adeguare la struttura dei gruppi di attrezzi di conseguenza in caso di aumento della mortalità per pesca del merluzzo bianco dovuta ai rigetti.

(12)

Per consentire alla Commissione e agli Stati membri di monitorare l'evoluzione della situazione senza ulteriori costi amministrativi è opportuno non modificare l'attuale sistema di notifica.

(13)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1342/2008.

(14)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'allegato I del regolamento (CE) n. 1342/2008 è aggiunto il punto seguente:

«3.

In deroga al punto 1, per la gestione dello sforzo di pesca nella zona di cui al punto 2, lettera b), i gruppi di attrezzi TR2 e TR1 sono considerati un unico gruppo di attrezzi con maglie di dimensione pari o superiore a 70 mm. Gli Stati membri continuano a comunicare separatamente l'utilizzo dello sforzo per i gruppi di attrezzi TR1 e TR2, secondo il disposto degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (5).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 348 del 24.12.2008, pag. 20.

(2)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca — Relazione sulla 49 riunione plenaria (PLEN-15-02).

(3)  Valutazione dei piani pluriennali per il merluzzo bianco nel mare d'Irlanda, nel Kattegat, nel Mare del Nord e ad ovest della Scozia (CSTEP-11-07).

(4)  Parere del CIEM sulle possibilità di pesca, le catture e lo sforzo nelle ecoregioni del grande Mare del Nord e dei Mari Celtici: 6.3.4 merluzzo bianco (Gadus morhua) nella sottozona IV e nelle divisioni CIEM VIId e IIIa ovest (Mare del Nord, Manica orientale, Skagerrak).