11.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 326/34


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2303 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2015

che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano le definizioni e coordinano la vigilanza supplementare in tema di concentrazione dei rischi e operazioni infragruppo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 1 bis,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno stabilire norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2002/87/CE e per coordinare adeguatamente le disposizioni sulla vigilanza supplementare adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II della stessa.

(2)

È importante precisare ulteriormente gli elementi di cui tener conto ai fini della segnalazione delle operazioni infragruppo significative e delle concentrazioni significative dei rischi.

(3)

Ai sensi degli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE, gli Stati membri sono tenuti a imporre determinati obblighi di segnalazione alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista. Le informazioni dovrebbero essere segnalate in modo coordinato, così da aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti a individuare gli aspetti pertinenti e da agevolare uno scambio più efficiente delle informazioni. Ai fini di una maggiore coerenza nelle segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative, le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista dovrebbero comunicare ai coordinatori almeno talune informazioni minime standardizzate.

(4)

Gli articoli 7 e 8 della direttiva 2002/87/CE abilitano i coordinatori a monitorare le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni infragruppo significative e a individuare i tipi di rischi e di operazioni che le imprese regolamentate di un conglomerato finanziario sono tenute a segnalare. I coordinatori hanno altresì il potere di fissare soglie. Nell'ottica di un coordinamento delle disposizioni in questione è opportuno stabilire una metodologia per aiutare i coordinatori e le altre autorità competenti rilevanti nell'esercizio delle loro funzioni.

(5)

Nell'Unione vigono misure eterogenee in tema di vigilanza supplementare sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni infragruppo. Nel rispetto dei vigenti quadri giuridici nazionali e dell'Unione, è opportuno prevedere una serie di misure minime di vigilanza in tema di vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi e sulle operazioni infragruppo. Tenendo conto di tali misure minime le autorità competenti garantiranno la parità di condizioni e agevoleranno un coordinamento delle pratiche di vigilanza in tutta l'Unione.

(6)

Gli obblighi imposti riguardo alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista muovono dagli obblighi settoriali vigenti in materia di concentrazione dei rischi e di operazioni infragruppo, dei quali non dovrebbero essere considerati una replica.

(7)

Il presente regolamento è basato sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

(8)

Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti istituito, rispettivamente, in conformità all'articolo 37 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010 (2), (UE) n. 1094/2010 (3) e (UE) n. 1095/2010 (4) del Parlamento europeo e del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme:

a)

per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di «operazioni infragruppo» e «concentrazione dei rischi» di cui all'articolo 2, punti (18) e (19), della direttiva 2002/87/CE, fissando i criteri per appurarne la significatività;

b)

per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell'allegato II della direttiva 2002/87/CE per quanto riguarda:

i)

le informazioni che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista devono trasmettere al coordinatore e alle altre autorità competenti rilevanti ai fini della valutazione complessiva delle concentrazioni dei rischi e delle operazioni infragruppo sotto il profilo della vigilanza;

ii)

la metodologia cui il coordinatore e le autorità competenti rilevanti devono attenersi per individuare i tipi di concentrazioni significative dei rischi e di operazioni infragruppo significative;

iii)

le misure di vigilanza che le autorità competenti devono applicare a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2002/87/CE.

Articolo 2

Operazioni infragruppo significative

1.   Possono rientrare tra le operazioni infragruppo significative le seguenti operazioni condotte all'interno di un conglomerato finanziario:

a)

investimenti e saldi intersocietari, compresi immobili, obbligazioni, azioni, prestiti, strumenti ibridi e subordinati, titoli di debito garantiti, accordi di gestione centralizzata delle attività o dei contanti o di condivisione dei costi, piani pensionistici, erogazione di servizi di gestione, di back-office o di altro tipo, dividendi, pagamenti d'interessi e altri crediti;

b)

garanzie, impegni, lettere di credito e altre operazioni fuori bilancio;

c)

operazioni su derivati;

d)

acquisto, vendita o locazione di attività e passività;

e)

commissioni infragruppo per contratti di distribuzione;

f)

operazioni di trasferimento delle esposizioni al rischio tra soggetti diversi del conglomerato finanziario, comprese le operazioni con società veicolo o con soggetti accessori;

g)

operazione di assicurazione, riassicurazione e retrocessione;

h)

operazioni articolate in varie operazioni collegate in cui attività o passività sono cedute a soggetti esterni al conglomerato finanziario, ma in cui l'esposizione al rischio è in definitiva ricondotta all'interno del conglomerato finanziario.

2.   Riguardo alle imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di operazioni infragruppo significative, fissare soglie adeguate, stabilire i periodi di riferimento per le segnalazioni e valutare complessivamente le operazioni infragruppo significative, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti tengono conto in particolare dei fattori seguenti:

a)

struttura specifica del conglomerato finanziario, complessità delle operazioni infragruppo, particolare ubicazione geografica della controparte e identità della controparte come impresa regolamentata o no;

b)

possibili effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario;

c)

possibile elusione delle norme settoriali;

d)

possibili conflitti d'interesse;

e)

situazione di solvibilità e di liquidità della controparte;

f)

operazioni tra soggetti appartenenti a settori diversi di uno stesso conglomerato finanziario, se non già segnalate a livello settoriale;

g)

operazioni all'interno di un settore finanziario, se non già segnalate in conformità alle norme settoriali.

3.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti decidono di comune accordo la forma e il contenuto della segnalazione delle operazioni infragruppo significative, compresi lingua, data d'invio e canale di comunicazione.

4.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti impongono alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere almeno le informazioni seguenti:

a)

data e importo dell'operazione significativa, denominazione e numero di registrazione o altro numero di identificazione del soggetto del gruppo e della controparte coinvolti, nel caso anche sotto forma di identificativo della persona giuridica (LEI);

b)

breve descrizione dell'operazione infragruppo significativa in base ai tipi di operazioni elencati al paragrafo 1;

c)

volume totale di tutte le operazioni infragruppo significative effettuate in un dato conglomerato finanziario nell'arco di un dato periodo di riferimento per le segnalazioni;

d)

informazioni sul modo in cui sono gestiti, relativamente alle operazioni infragruppo significative, i conflitti d'interesse e i rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario, in funzione della strategia del conglomerato finanziario sulla combinazione delle attività nel settore bancario, assicurativo e dei servizi d'investimento, ovvero in funzione di un'autovalutazione settoriale dei rischi interni che, relativamente alle operazioni infragruppo significative, tenga conto della gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi di contagio.

5.   Ai fini del calcolo delle soglie a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, è effettuata l'aggregazione delle operazioni condotte nell'ambito di un'operazione economica unica.

Articolo 3

Concentrazioni significative dei rischi

1.   Per le imprese regolamentate e le società di partecipazione finanziaria mista, sorge una concentrazione significativa dei rischi dalle esposizioni al rischio nei confronti di controparti esterne al conglomerato finanziario quando le esposizioni:

a)

sono dirette o indirette;

b)

sono elementi in bilancio e fuori bilancio;

c)

riguardano imprese regolamentate e non regolamentate, lo stesso settore finanziario o diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario;

d)

consistono in una combinazione o in un'interazione delle esposizioni di cui alle lettere a), b) o c).

2.   Il rischio di controparte o il rischio di credito comprende, in particolare, i rischi legati a controparti interconnesse in gruppi, esterne al conglomerato finanziario, ivi compreso l'accumulo di esposizioni verso tali controparti.

3.   Riguardo alle imprese regolamentate e alle società di partecipazione finanziaria mista, per individuare i tipi di concentrazioni significative dei rischi, fissare soglie adeguate, stabilire i periodi di riferimento per le segnalazioni e valutare complessivamente le concentrazioni significative dei rischi, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti tengono conto in particolare dei fattori seguenti:

a)

situazione di solvibilità e di liquidità a livello di conglomerato finanziario e di singole imprese all'interno del conglomerato finanziario;

b)

dimensione, complessità e struttura specifica del conglomerato finanziario, compresa l'esistenza di società veicolo, imprese accessorie e soggetti di paesi terzi;

c)

specifica struttura di gestione del rischio del conglomerato finanziario e caratteristiche del sistema di governance;

d)

diversificazione delle esposizioni e del portafoglio d'investimenti del conglomerato finanziario;

e)

diversificazione delle attività finanziarie del conglomerato finanziario per aree geografiche e per linee di business;

f)

rapporto, correlazione e interazione tra i fattori di rischio di tutte le imprese del conglomerato finanziario;

g)

possibili effetti di contagio all'interno del conglomerato finanziario;

h)

possibile elusione delle norme settoriali;

i)

possibili conflitti d'interesse;

j)

livello o volume dei rischi;

k)

possibilità di accumulo e d'interazione delle esposizioni assunte da imprese appartenenti a settori finanziari diversi del conglomerato finanziario, se non già segnalate a livello settoriale;

l)

esposizioni all'interno di un settore finanziario del conglomerato finanziario, se non già segnalate in conformità alle norme settoriali.

4.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti decidono di comune accordo la forma e il contenuto della segnalazione delle concentrazioni significative dei rischi, compresi lingua, data d'invio e canale di comunicazione.

5.   Il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti impongono alle imprese regolamentate o alle società di partecipazione finanziaria mista di trasmettere almeno le informazioni seguenti:

a)

descrizione della concentrazione significativa dei rischi in base ai tipi di rischi elencati al paragrafo 1;

b)

ripartizione delle concentrazioni significative dei rischi per controparti e gruppi di controparti interconnesse, aree geografiche, settori economici e valute, indicando denominazione, numero di registrazione o altro numero di identificazione delle società coinvolte appartenenti al conglomerato finanziario e delle rispettive controparti, nel caso indicando anche il LEI;

c)

importo complessivo di ciascuna concentrazione significativa dei rischi al termine di un dato periodo di riferimento per le segnalazioni, valutato in base alle norme settoriali applicabili;

d)

se applicabile, importo della concentrazione significativa dei rischi, tenuto conto delle tecniche di attenuazione del rischio e dei fattori di ponderazione del rischio;

e)

informazioni sul modo in cui sono gestiti, relativamente alle concentrazioni significative dei rischi, i conflitti d'interesse e i rischi di contagio a livello di conglomerato finanziario, in funzione della strategia del conglomerato finanziario sulla combinazione delle attività nel settore bancario, assicurativo e dei servizi d'investimento, ovvero in funzione di un'autovalutazione settoriale dei rischi interni che, relativamente alle concentrazioni significative dei rischi, tenga conto della gestione dei conflitti d'interesse e dei rischi di contagio.

Articolo 4

Misure di vigilanza

Fatti salvi gli eventuali altri poteri di controllo loro conferiti, le autorità competenti

1)

impongono, ove appropriato, alle imprese regolamentate o società di partecipazione finanziaria mista di:

a)

eseguire le operazioni infragruppo del conglomerato finanziario alle normali condizioni di mercato o notificare le operazioni infragruppo non eseguite alle normali condizioni di mercato;

b)

approvare le operazioni infragruppo del conglomerato finanziario seguendo specifiche procedure interne che prevedano la partecipazione dell'organo di amministrazione, ai sensi all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), o dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di cui all'articolo 40 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

c)

aumentare, rispetto a quanto imposto dall'articolo 7, paragrafo 2, e dall'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, la frequenza delle segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative;

d)

prevedere ulteriori segnalazioni delle concentrazioni significative dei rischi e delle operazioni infragruppo significative del conglomerato finanziario;

e)

potenziare i processi di gestione del rischio e i meccanismi di controllo interno del conglomerato finanziario;

f)

presentare o migliorare i piani volti a rimettersi in conformità con i requisiti di vigilanza e fissare un termine per la relativa attuazione;

2)

stabiliscono soglie adeguate per individuare e valutare nel complesso le concentrazioni significative dei rischi e le operazioni infragruppo significative.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(6)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).