8.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/1


REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2015/2264 DEL CONSIGLIO

del 3 dicembre 2015

che proroga ed elimina gradualmente le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 342,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio (1) ha conferito all'irlandese lo status di lingua ufficiale e di lingua di lavoro delle istituzioni dell'Unione.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio (2) ha prorogato la deroga di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 920/2005 per un periodo di cinque anni, fino al 31 dicembre 2016.

(3)

Il regolamento (CE) n. 920/2005 prevede che, per motivi pratici e in via transitoria, le istituzioni dell'Unione non siano vincolate dall'obbligo di redigere o tradurre tutti gli atti, incluse le sentenze della Corte di giustizia, in irlandese, eccettuati i regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Spetta al Consiglio decidere, entro quattro anni dalla data di applicazione del regolamento (CE) n. 920/2005 e successivamente ad intervalli quinquennali, se revocare tale deroga.

(4)

Sebbene si consideri necessario prorogare ulteriormente la deroga di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 920/2005 per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, è opportuno che le istituzioni dell'Unione portino avanti il loro approccio proattivo volto ad aumentare la disponibilità di informazioni in irlandese sulle attività dell'Unione. La portata della deroga dovrebbe pertanto essere gradualmente ridotta allo scopo di porre fine alla deroga al termine dell'attuale periodo di cinque anni.

(5)

Al fine di evitare ritardi nel processo legislativo dell'Unione, la riduzione della portata della deroga dovrebbe essere monitorata con attenzione e riesaminata alla luce della capacità di traduzione disponibile. Le autorità irlandesi e la Commissione, in collaborazione con le altre istituzioni dell'Unione, dovrebbero riunirsi periodicamente per monitorare l'evoluzione delle pertinenti assunzioni presso le istituzioni dell'Unione, le capacità dei prestatori di servizi esterni e la collaborazione potenziata sulle risorse linguistiche nonché sulle questioni concernenti la disponibilità dell'acquis,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La deroga di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 920/2005, è prorogata per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente articolo non si applica ai regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Non si applica inoltre alle categorie di atti elencati in allegato a partire dalle rispettive date ivi specificate per ciascuna categoria.

Articolo 2

Le autorità irlandesi e la Commissione, in collaborazione con le altre istituzioni dell'Unione, si riuniscono periodicamente per monitorare l'assunzione, da parte delle istituzioni dell'Unione, di personale di lingua irlandese in numero sufficiente per gestire efficacemente la graduale riduzione della deroga indicata in allegato, nonché per monitorare le capacità e l'impiego di prestatori di servizi esterni ai fini del soddisfacimento delle esigenze delle istituzioni dell'Unione riguardanti la lingua irlandese.

Entro ottobre 2019 la Commissione riferisce al Consiglio sui progressi compiuti dalle istituzioni dell'Unione nell'attuazione della graduale riduzione della deroga indicata in allegato.

Previa considerazione di tale relazione di attuazione, il Consiglio può decidere, conformemente all'articolo 342 del trattato, di rivedere le date indicate in allegato.

Articolo 3

Entro giugno 2021 la Commissione comunica al Consiglio se le istituzioni dell'Unione dispongono di capacità sufficienti, rispetto alle altre lingue ufficiali, per applicare il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (3) e il regolamento n. 1 che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica (4) senza deroga a partire dal 1o gennaio 2022, sulla base dei fattori di cui all'articolo 2.

Articolo 4

In assenza di un regolamento del Consiglio che disponga altrimenti, la deroga di cui all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 920/2005 cessa di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Articolo 5

L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 920/2005 è soppresso.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. BRAZ


(1)  Regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e il regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica e che introduce misure di deroga temporanea a tali regolamenti (GU L 156 del 18.6.2005, pag. 3).

(2)  Regolamento (UE) n. 1257/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, che proroga le misure di deroga temporanea al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea e al regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità europea dell'energia atomica introdotte dal regolamento (CE) n. 920/2005 (GU L 343 del 29.12.2010, pag. 5).

(3)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 385.

(4)  GU 17 del 6.10.1958, pag. 401.


ALLEGATO

Calendario relativo alla graduale riduzione della deroga

Atti

Date

Direttive adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio

Entro il 1o gennaio 2017

Decisioni adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio

Entro il 1o gennaio 2018

Direttive adottate dal Consiglio destinate a tutti gli Stati membri

Entro il 1o gennaio 2020

Regolamenti adottati dal Consiglio

Entro il 1o gennaio 2020

Decisioni adottate dal Consiglio che non designano i destinatari

Entro il 1o gennaio 2020

Regolamenti adottati dalla Commissione

Entro il 1o gennaio 2021

Direttive adottate dalla Commissione destinate a tutti gli Stati membri

Entro il 1o gennaio 2021

Decisioni adottate dalla Commissione che non designano i destinatari

Entro il 1o gennaio 2021