5.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2258 DELLA COMMISSIONE
del 4 dicembre 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le importazioni e il transito di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, l'articolo 25, l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 28, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (2) stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno e uova esenti da organismi patogeni specifici («i prodotti»). Esso stabilisce che i prodotti possono essere importati e possono transitare nell'Unione solo in provenienza dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella figurante nell'allegato I, parte 1. |
(2) |
L'articolo 5, paragrafi 1 e 3, di tale regolamento stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni e il transito di prodotti che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, non si applicano alle partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. |
(3) |
L'articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale regolamento fa riferimento a restrizioni in relazione all'approvazione da parte della Commissione di un programma di lotta alla salmonella a norma del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) per le importazioni di certi prodotti da paesi terzi. La qualifica relativa alla lotta contro la salmonella e le restrizioni collegate sono indicate nella colonna 9 della tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(4) |
L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2160/2003 stabilisce che tale regolamento non si applica alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale. |
(5) |
L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce le condizioni specifiche per le importazioni di alcuni prodotti per quanto riguarda le prescrizioni applicabili dopo l'importazione come specificato negli allegati VIII e IX di tale regolamento. A norma dell'articolo 14, paragrafo 2, tali condizioni non si applicano alle partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova e pulcini di un giorno. |
(6) |
Al fine di garantire un'applicazione uniforme della legislazione dell'Unione alle importazioni di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e loro uova da cova e pulcini di un giorno, è opportuno modificare gli articoli 5 e 14 del regolamento (CE) n. 798/2008 e stabilire in tal modo quali condizioni debbano essere soddisfatte per tali partite di prodotti. |
(7) |
La modifica dell'articolo 5 dovrebbe prevedere che i requisiti di cui agli articoli 6 e 7 per i test di laboratorio e le procedure e di segnalazione delle malattie applicabili per le importazioni di pollame diverso dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno siano rispettati anche per le importazioni e il transito nell'Unione di singole partite di meno di 20 capi di questi prodotti, in quanto tali misure riducono in misura significativa il rischio di introduzione di malattie attraverso tali prodotti. |
(8) |
L'articolo 5 dovrebbe altresì essere modificato per indicare che le condizioni relative all'approvazione di un programma di lotta alla salmonella e relative restrizioni per l'importazione e il transito non si applicano alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale. Tuttavia è opportuno effettuare un test di laboratorio come stabilito nell'allegato III del regolamento (CE) n. 798/2008 prima della spedizione di tali partite. |
(9) |
Per quanto riguarda la qualifica del paese terzo relativa alla lotta contro la salmonella è opportuno inserire una nota a piè di pagina (6) nell'allegato I, parte 1, colonna 9, del regolamento (CE) n. 798/2008, indicante che la conformità ai programmi di lotta alla salmonella non è richiesta a norma delle condizioni di cui sopra. |
(10) |
In considerazione degli sviluppi scientifici delle tecniche di laboratorio e a causa di nuovi requisiti giuridici, è opportuno aggiornare i requisiti in materia di campionatura e test per la «salmonella rilevante per la salute pubblica» di cui all'allegato III, sezione I, punto 7, del regolamento (CE) n. 798/2008 e fare riferimento al protocollo di prelievo dei campioni di cui al punto 2.2 dell'allegato del regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione (4). |
(11) |
I certificati veterinari per l'importazione e il transito di pollame riproduttore e da reddito (BPP), pulcini di un giorno (DOC) e uova da cova (HEP) non prevedono la certificazione per i requisiti specifici che devono essere soddisfatti per le partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. È pertanto opportuno stabilire un modello di certificato veterinario «LT20» che contenga i requisiti sanitari e di polizia sanitaria applicabili a tali partite. |
(12) |
L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe essere modificato in modo da indicare nella colonna 4 da quali paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti, le importazioni di singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno possono essere autorizzate in conformità con le condizioni enunciate nel modello di certificato veterinario «LT20». |
(13) |
È inoltre opportuno aggiornare i riferimenti agli atti dell'Unione riportati negli allegati III, VIII e IX del regolamento (CE) n. 798/2008. |
(14) |
Il regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(15) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 798/2008 è così modificato:
1) |
l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Condizioni per le importazioni e il transito 1. I prodotti importati e in transito nell'Unione sono conformi ai seguenti requisiti:
2. Le seguenti condizioni definite al paragrafo 1 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno:
|
2) |
l'articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Condizioni specifiche per le importazioni di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno 1. Oltre alle condizioni di cui ai capi II e III le seguenti condizioni specifiche si applicano alle importazioni di:
2. Le condizioni specifiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno. Tuttavia le prescrizioni applicabili dopo l'importazione di cui all'allegato VIII, sezione II, si applicano a tali partite.»; |
3) |
gli allegati I, III, VIII e IX sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.
(2) Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione, del 10 marzo 2010, recante attuazione del regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus (GU L 61 dell'11.3.2010, pag. 1).
ALLEGATO
Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CE) n. 798/2008 sono modificati come segue:
1) |
l'allegato I è così modificato:
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2) |
nell'allegato III la sezione I è modificata come segue:
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3) |
l'allegato VIII è così modificato:
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4) |
all'allegato IX, sezione IV, lettera c), il riferimento alla direttiva «90/539/CEE» è sostituito dal riferimento alla direttiva «2009/158/CE». |
(1) I prodotti, compresi quelli trasportati via mare su rotte d'altura, fabbricati prima di questa data possono essere importati nell'Unione per un periodo di 90 giorni a partire da questa data.
(2) Solo i prodotti fabbricati dopo questa data possono essere importati nell'Unione.
(3) Conformemente all'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).
(4) Ex Repubblica jugoslava di Macedonia: la denominazione definitiva del paese verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.
(5) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
(6) Le restrizioni relative a programmi di lotta alla salmonella elencate nella parte 2 non si applicano a singole partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti, loro uova da cova e pulcini di un giorno se destinate alla produzione primaria di pollame destinato all'uso domestico privato o che dà luogo alla fornitura diretta di piccole quantità di prodotti primari, da parte del produttore al consumatore finale o al commercio al dettaglio locale che fornisce direttamente i prodotti primari al consumatore finale e certificate conformemente al modello di certificato veterinario LT20.»;