4.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/23


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2244 DELLA COMMISSIONE

del 3 dicembre 2015

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, per quanto riguarda i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 183, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti elencati nell'allegato XVIII. Questa sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 30quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).

(2)

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura (4) concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2012, il 2013 e il 2014, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per alcuni ortofrutticoli a decorrere dal 1o novembre 2015.

(3)

Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 di conseguenza. Per ragioni di leggibilità, è necessario sostituire integralmente l'allegato XVIII del suddetto regolamento.

(4)

Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XVIII del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

(4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


ALLEGATO

«ALLEGATO XVIII

DAZI ADDIZIONALI ALL'IMPORTAZIONE: TITOLO IV, CAPO I, SEZIONE 2

Fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione delle merci ha valore puramente indicativo. L'ambito di applicazione dei dazi addizionali è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Periodo di applicazione

Volumi limite (in tonnellate)

78.0015

0702 00 00

Pomodori

Dal 1o ottobre 2015 al 31 maggio 2016

451 045

78.0020

Dal 1o giugno 2016 al 30 settembre 2016

29 768

78.0065

0707 00 05

Cetrioli

Dal 1o maggio 2016 al 31 ottobre 2016

16 093

78.0075

Dal 1o novembre 2015 al 30 aprile 2016

13 271

78.0085

0709 91 00

Carciofi

Dal 1o novembre 2015 al 30 giugno 2016

16 157

78.0100

0709 93 10

Zucchine

Dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

Dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016

263 359

258 846

78.0110

0805 10 20

Arance

Dal 1o dicembre 2015 al 31 maggio 2016

713 508

78.0120

0805 20 10

Clementine

Dal 1o novembre 2015 alla fine di febbraio 2016

267 618

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

Dal 1o novembre 2015 alla fine di febbraio 2016

105 541

78.0155

0805 50 10

Limoni

Dal 1o giugno 2015 al 31 dicembre 2015

Dal 1o giugno 2016 al 31 dicembre 2016

302 950

293 087

78.0160

Dal 1o gennaio 2016 al 31 maggio 2016

65 269

78.0170

0806 10 10

Uva da tavola

Dal 21 luglio 2015 al 20 novembre 2015

68 450

78.0175

0808 10 80

Mele

Dal 1o gennaio 2016 al 31 agosto 2016

667 666

78.0180

Dal 1o settembre 2015 al 31 dicembre 2015

Dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2016

464 902

54 155

78.0220

0808 30 90

Pere

Dal 1o gennaio 2016 al 30 aprile 2016

170 513

78.0235

Dal 1o luglio 2015 al 31 dicembre 2015

Dal 1o luglio 2016 al 31 dicembre 2016

235 468

118 018

78.0250

0809 10 00

Albicocche

Dal 1o giugno 2016 al 31 luglio 2016

5 422

78.0265

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide

Dal 21 maggio 2016 al 10 agosto 2016

29 831

78.0270

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci

Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016

4 701

78.0280

0809 40 05

Prugne

Dall'11 giugno 2016 al 30 settembre 2016

17 825»