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3.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 317/26 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2233 DELLA COMMISSIONE
del 2 dicembre 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva haloxyfop-P
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare la seconda alternativa di cui all'articolo 21, paragrafo 3, e l'articolo 78, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 2010/86/UE della Commissione (2) ha iscritto la sostanza attiva haloxyfop-P nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) a condizione che gli Stati membri interessati garantiscano che il notificante, su richiesta del quale l'haloxyfop-P è stato iscritto in tale allegato, fornisca informazioni supplementari di conferma sul rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei suoi metaboliti nel suolo. |
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(2) |
Le sostanze attive iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sono elencate nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (4). |
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(3) |
Il notificante ha presentato allo Stato membro relatore, l'Austria, entro i termini previsti, informazioni supplementari sotto forma di studi per confermare la valutazione del rischio per le acque sotterranee. |
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(4) |
L'Austria ha valutato le informazioni supplementari fornite dal notificante e il 15 ottobre 2013 ha presentato la propria valutazione, sotto forma di addendum al progetto di rapporto di valutazione, agli altri Stati membri, alla Commissione e all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»). |
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(5) |
La Commissione ha consultato l'Autorità la quale, in data 28 novembre 2014, ha espresso il suo parere circa la valutazione del rischio dell'haloxyfop-P (5). |
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(6) |
La Commissione ha ritenuto che le informazioni supplementari fornite dal notificante abbiano dimostrato che il metabolita DE-535 piridinone deve essere considerato rilevante sotto il profilo tossicologico e, di conseguenza, non dovrebbe essere presente in concentrazioni superiori al limite prescritto per le acque sotterranee di 0,1 μg/l. |
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(7) |
La Commissione ha invitato il notificante a presentare le sue osservazioni in merito al rapporto di riesame relativo all'haloxyfop-P. |
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(8) |
La Commissione ha concluso che le informazioni supplementari di conferma richieste non siano state fornite nella loro totalità e che non sia possibile escludere un rischio inaccettabile per le acque sotterranee, se non attraverso l'imposizione di ulteriori restrizioni. |
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(9) |
Si conferma che la sostanza attiva haloxyfop-P deve essere considerata approvata a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009. Al fine di evitare la presenza di tale metabolita nelle acque sotterranee in quantità superiori al predetto limite di cui al considerando 6 è comunque opportuno modificare le condizioni di impiego di tale sostanza attiva, in particolare fissando limiti quantitativi e di frequenza di applicazione. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(11) |
È opportuno concedere agli Stati membri il tempo necessario per modificare o revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-P. |
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(12) |
Per quanto concerne i prodotti fitosanitari contenenti haloxyfop-P, laddove gli Stati membri concedano un periodo di tolleranza a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo dovrebbe terminare non oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
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(13) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Misure transitorie
In conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 gli Stati membri modificano o revocano all'occorrenza le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva haloxyfop-P entro il 23 giugno 2016.
Articolo 3
Periodo di tolleranza
L'eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri a norma dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 è il più breve possibile e termina non oltre il 23 giugno 2017.
Articolo 4
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Direttiva 2010/86/UE della Commissione, del 2 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva haloxyfop-P (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 36).
(3) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(5) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance haloxyfop-P. (Conclusioni sulla revisione tra pari della valutazione del rischio sulla base dei dati di conferma forniti per la sostanza attiva haloxyfop-P come antiparassitario. EFSA Journal 2014;12(12):3931, 33 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3931. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm
ALLEGATO
Nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, riga 309, haloxyfop-P, la colonna «Disposizioni specifiche» è sostituita dalla seguente:
«PARTE A
Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida, a dosi non superiori a 0,052 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione, e può essere autorizzata una sola applicazione ogni tre anni.
PARTE B
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'haloxyfop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010.
In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:
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alla protezione delle acque sotterranee dal metabolita rilevante nel suolo DE-535 piridinone, quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; |
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alla sicurezza degli operatori e a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione personale; |
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alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone; |
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alla sicurezza dei consumatori per quanto concerne la presenza nelle acque sotterranee del metabolita DE-535 piridinolo.» |