1.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 315/72


REGOLAMENTO (UE) 2015/2192 DEL CONSIGLIO

del 10 novembre 2015

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 30 novembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 1801/2006 relativo alla conclusione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (1) («accordo di partenariato»).

(2)

L'ultimo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato è giunto a scadenza il 16 dicembre 2014.

(3)

Il 10 luglio 2015 l'Unione e la Repubblica islamica di Mauritania hanno siglato un nuovo protocollo (2) dell'accordo di partenariato («protocollo»). Il protocollo conferisce alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle zone di pesca soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica islamica di Mauritania.

(4)

Il 10 novembre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2191 (3) relativa alla firma e all'applicazione provvisoria del protocollo.

(5)

È opportuno definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione del protocollo.

(6)

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (4), se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio è da considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo considerato. Tale termine dovrebbe essere fissato dal Consiglio.

(7)

L'articolo 14 del protocollo prevede la possibilita di applicarlo a titolo provvisorio a decorrere dalla data della sua firma.

(8)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla data della firma del protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le possibilità di pesca sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

a)

categoria 1 — Pescherecci per la pesca di crostacei, eccetto aragoste e granchi:

Spagna:

4 150 tonnellate

Italia:

600 tonnellate

Portogallo:

250 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 25 pescherecci alla volta di questa categoria;

b)

categoria 2 — Pescherecci da traino (non congelatori) e pescherecci con palangari di fondo per la pesca del nasello:

Spagna:

6 000 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria;

c)

categoria 3 — Pescherecci adibiti alla cattura di specie demersali diverse dal nasello con attrezzi diversi dalle reti da traino:

Spagna:

3 000 tonnellate

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 6 pescherecci alla volta di questa categoria;

d)

categoria 4 — Tonniere con reti a circuizione:

Spagna:

17 licenze annuali

Francia:

8 licenze annuali;

e)

categoria 5 — Tonniere con lenze e canne e pescherecci con palangari di superficie:

Spagna:

14 licenze annuali

Francia:

1 licenza annuale;

f)

categoria 6 — Pescherecci da traino congelatori per la pesca pelagica:

Germania:

12 560 tonnellate

Francia:

2 615 tonnellate

Lettonia:

53 913 tonnellate

Lituania:

57 642 tonnellate

Paesi Bassi:

62 592 tonnellate

Polonia:

26 112 tonnellate

Regno Unito:

8 531 tonnellate

Irlanda:

8 535 tonnellate

In ciascun anno di validità del protocollo, agli Stati membri è assegnato il seguente numero di licenze trimestrali:

Germania:

4

Francia:

2

Lettonia:

20

Lituania:

22

Paesi Bassi:

16

Polonia:

8

Regno Unito:

2

Irlanda:

2

Gli Stati membri comunicano alla Commissione se determinate licenze possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

Nelle acque mauritane possono essere impiegati al massimo 19 pescherecci alla volta di questa categoria;

g)

categoria 7 — Pescherecci adibiti alla pesca pelagica fresca:

Irlanda:

15 000 tonnellate

In caso di mancata utilizzazione, tali possibilità di pesca sono trasferite alla categoria 6 secondo il criterio di ripartizione di detta categoria. Entro il 1o luglio di ogni anno di validità del protocollo l'Irlanda comunica alla Commissione se le possibilità di pesca possono essere messe a disposizione di altri Stati membri.

2.   Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo di partenariato.

3.   Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono tutte le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, conformemente all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4.   Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca concesse a titolo dell'accordo di partenariato, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è fissato a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione li informa che le possibilità di pesca non sono esaurite.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

P. GRAMEGNA


(1)  Regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 1).

(2)  Protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo de quattro anni (cfr. la pagina 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(3)  Decisione (UE) 2015/2191 del Consiglio, del 10 novembre 2015, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania per un periodo di quattro anni (cfr. la pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).