26.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 309/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2179 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2015

che avvia un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, allo scopo di determinare la possibilità di concedere l'esenzione da tali misure ad un esportatore coreano, che abroga il dazio antidumping sulle importazioni in provenienza da detto esportatore e che dispone la registrazione di tali importazioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 5,

dopo aver informato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1.   DOMANDA DI RIESAME

(1)

La Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una richiesta di esenzione dalle misure antidumping applicabili alle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese, estese alle importazioni di cavi d'acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, in conformità all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(2)

La domanda è stata presentata il 7 settembre 2015 da Daechang Steel Co. Ltd. («il richiedente»), un produttore esportatore di cavi d'acciaio nella Repubblica di Corea («il paese interessato») ed è limitata al richiedente.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME

(3)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d'acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea («prodotto oggetto del riesame»), attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813).

3.   MISURE IN VIGORE

(4)

Con il regolamento (CE) n. 1796/1999 (2) il Consiglio ha istituito misure antidumping sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese («le misure iniziali»). Con il regolamento (CE) n. 1858/2005 (3), il Consiglio ha mantenuto in vigore le misure iniziali in seguito al riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 (4), il Consiglio ha esteso tali misure ai cavi d'acciaio provenienti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea («misure estese»), ad eccezione di quelli prodotti dalle società specificamente menzionate nell'articolo 1 del suddetto regolamento.

(5)

Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio (5) a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 493/2014 della Commissione (6) a norma del quale, tra l'altro, le importazioni nell'Unione europea del prodotto oggetto del riesame proveniente dalla Repubblica di Corea sono state assoggettate a un dazio antidumping definitivo pari al 60,4 %, fatta eccezione per il prodotto fabbricato dalle società esentate.

4.   MOTIVAZIONE DEL RIESAME

(6)

Il richiedente ha fornito elementi di prova prima facie del fatto che:

(7)

non ha esportato il prodotto oggetto del riesame nell'Unione durante il periodo preso in considerazione nell'inchiesta che ha portato all'adozione delle misure estese, vale a dire tra il 1o luglio 2008 e il 30 giugno 2009;

(8)

non è collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto oggetto del riesame soggetti ai dazi antidumping in vigore, e non ha eluso le misure applicabili ai cavi d'acciaio di origine cinese; e

(9)

ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare una quantità rilevante nell'Unione.

5.   PROCEDURA

5.1.   Apertura

(10)

La Commissione ha esaminato le prove disponibili e ha concluso che vi sono elementi di prova sufficienti a motivare l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento di base allo scopo di determinare la possibilità di concedere al richiedente l'esenzione dalle misure estese. I produttori dell'Unione notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni.

5.2.   Abrogazione delle misure in vigore e registrazione delle importazioni

(11)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, il dazio antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto oggetto del riesame, fabbricato ed esportato nell'Unione dal richiedente, dovrebbe essere abrogato. Nel contempo tali importazioni dovrebbero essere sottoposte a registrazione, in conformità all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, al fine di garantire che, qualora il riesame accerti l'esistenza di pratiche di elusione da parte del richiedente, possano essere riscossi i dazi antidumping a decorrere dalla data della registrazione di dette importazioni. In questa fase dell'inchiesta non è possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

5.3.   Inchiesta sul richiedente

(12)

Per raccogliere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta la Commissione invierà al richiedente un questionario. Il richiedente deve far pervenire il questionario compilato entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo diversa indicazione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di base.

5.4.   Altre comunicazioni scritte

(13)

Nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento, le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova. Salvo diverse disposizioni, tali informazioni ed elementi di prova dovranno pervenire alla Commissione entro 37 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

5.5.   Possibilità di audizione presso i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

(14)

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda va presentata per iscritto specificando i motivi della richiesta. Per le audizioni su questioni relative alla fase di apertura dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione vanno presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

5.6.   Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

(15)

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini delle inchieste di difesa commerciale sono esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

(16)

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, i questionari compilati e la corrispondenza, per cui venga chiesto un trattamento riservato dovrebbero recare la dicitura «Limited» (7) («diffusione limitata»).

(17)

Le parti interessate che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile da tutte le parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Le informazioni riservate potranno non essere prese in considerazione se la parte interessata che le ha trasmesse non fornisce un riassunto non riservato nel formato e della qualità richiesti.

(18)

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste per posta elettronica, comprese le deleghe e le certificazioni in forma scannerizzata, a eccezione delle risposte voluminose che devono essere fornite su CD-ROM o DVD, a mano o per posta raccomandata. Utilizzando la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152574.pdf Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo di lavoro ufficiale e funzionante, controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente per posta elettronica, a meno che le parti non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni per posta elettronica, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1040 Bruxelles

BELGIO

E-mail: TRADE-SWR-R636-DUMP@ec.europa.eu

6.   OMESSA COLLABORAZIONE

(19)

Qualora una parte interessata neghi l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, positive o negative, in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 18 del regolamento di base.

(20)

Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o fuorvianti, tali informazioni possono essere ignorate e possono essere utilizzati i dati disponibili.

(21)

Se una parte interessata non collabora o collabora solo parzialmente e le conclusioni si basano quindi sui dati disponibili in conformità all'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta potrà essere per tale parte meno favorevole rispetto alle conclusioni che sarebbero state raggiunte se avesse collaborato.

(22)

L'assenza di una risposta su supporto informatico non sarà considerata omessa collaborazione, a condizione che la parte interessata dimostri che le presentazione della risposta nella forma richiesta comporterebbe oneri supplementari o costi aggiuntivi eccessivi. La parte interessata dovrebbe contattare immediatamente la Commissione.

7.   CONSIGLIERE-AUDITORE

(23)

Per i procedimenti in materia commerciale le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore, che funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e le domande di audizione di terzi. Può organizzare un'audizione con una singola parte interessata e mediare al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa delle parti interessate. Il consigliere-auditore darà inoltre la possibilità di organizzare un'audizione delle parti che consenta di esporre le diverse posizioni e le relative controargomentazioni.

(24)

Le domande di audizione con il consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Per le audizioni su questioni relative alla fase iniziale dell'inchiesta la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Le successive domande di audizione devono essere presentate entro i termini specifici indicati dalla Commissione nelle comunicazioni con le parti.

(25)

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   CALENDARIO DELL'INCHIESTA

(26)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, l'inchiesta si conclude entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(27)

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 493/2014, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, per stabilire se alle importazioni di cavi d'acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, attualmente classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813) spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti e venduti per l'esportazione nell'Unione da Daechang Steel Co. Ltd. debba essere applicato il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012.

Articolo 2

Il dazio antidumping istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) n. 493/2014, è abrogato per quanto riguarda le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Articolo 3

Le autorità doganali prendono gli opportuni provvedimenti per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento (CE) n. 1796/1999 del Consiglio, del 12 agosto 1999, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'Ungheria, dell'India, del Messico, della Polonia, del Sudafrica e dell'Ucraina e chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni originarie della Repubblica di Corea (GU L 217 del 17.8.1999, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1858/2005 del Consiglio, dell'8 novembre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originarie della Repubblica popolare cinese, dell'India, del Sudafrica e dell'Ucraina, a seguito di un riesame in previsione della scadenza avviato a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 299 del 16.11.2005, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 400/2010 del Consiglio, del 26 aprile 2010, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 1858/2005 sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dalla Malaysia (GU L 117 dell'11.5.2010, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio, del 27 gennaio 2012, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari della Repubblica popolare cinese e dell'Ucraina, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti dal Marocco, dalla Moldova e dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari di tali paesi, successivamente ad un riesame in vista della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 e che chiude il procedimento di riesame in vista della scadenza relativo alle importazioni di cavi d'acciaio originari del Sud Africa a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 36 del 9.2.2012, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 493/2014 della commissione, del 13 maggio 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea. GU L 139 del 14.5.2014, pag. 7.

(7)  Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51) e dell'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping). Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).