21.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 305/35 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2106 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2015
che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2016 a norma del regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento Europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime dell'Unione specifico in materia di importazioni (1), in particolare l'articolo 17, paragrafi 3 e 6, e l'articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 2015/936 ha istituito restrizioni quantitative sulle importazioni di determinati prodotti tessili da alcuni paesi terzi da assegnarsi secondo il criterio del «chi arriva primo ha la precedenza». |
(2) |
A norma del regolamento (UE) n. 2015/936 è possibile, in determinate circostanze, avvalersi di metodi di assegnazione diversi, dividere i contingenti in frazioni o riservare una porzione di un particolare limite quantitativo esclusivamente per le domande corredate di elementi di prova relativi all'andamento delle precedenti importazioni. |
(3) |
È opportuno che le modalità di gestione e distribuzione dei contingenti tessili istituiti per il 2016 siano adottate prima che inizi l'anno contingentale, affinché la continuità degli scambi non sia indebitamente perturbata. |
(4) |
Le misure adottate negli anni precedenti, quali quelle del regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2014 della Commissione (2) si sono dimostrate soddisfacenti ed è quindi opportuno adottare regole analoghe per il 2016. |
(5) |
Al fine di soddisfare il maggior numero possibile di operatori è opportuno rendere più flessibile il metodo di assegnazione basato sul criterio del «chi arriva primo ha la precedenza», fissando un massimale per i quantitativi attribuibili a ciascun operatore in base a tale metodo. |
(6) |
A garanzia di una certa continuità degli scambi commerciali e di un'efficace gestione dei contingenti è opportuno consentire agli operatori di inoltrare una prima domanda di autorizzazione all'importazione per il 2016 equivalente ai quantitativi da loro importati nel 2015. |
(7) |
Per un utilizzo ottimale dei contingenti è necessario che gli operatori che abbiano esaurito almeno la metà del quantitativo già autorizzato possano richiedere un quantitativo ulteriore, purché nei contingenti rimangano quantitativi disponibili. |
(8) |
A garanzia di una buona gestione è opportuno che le autorizzazioni all'importazione abbiano una validità di nove mesi dalla data del rilascio, senza che tale validità vada oltre la fine dell'anno. È necessario che gli Stati membri rilascino le autorizzazioni solo previa notifica da parte della Commissione circa la disponibilità dei quantitativi e solo se gli operatori interessati possono dimostrare l'esistenza di un contratto e, in assenza di una disposizione specifica contraria, possono certificare di non avere già beneficiato, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione all'importazione dell'Unione rilasciata a norma del presente regolamento. È tuttavia opportuno che le autorità nazionali competenti siano autorizzate a prorogare di tre mesi e fino al 31 marzo 2017, su richiesta dell'importatore interessato, la validità dell'autorizzazione, a condizione che, alla data della richiesta di proroga, sia stata utilizzata almeno la metà del quantitativo assegnatogli. |
(9) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili istituito dall'articolo 30 del regolamento (UE) n. 2015/936, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il presente regolamento stabilisce regole per la gestione dei contingenti quantitativi sulle importazioni di determinati prodotti tessili di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 2015/936 per l'anno 2016.
Articolo 2
I contingenti di cui all'articolo 1 sono assegnati secondo l'ordine cronologico di ricezione, da parte della Commissione, delle notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori, per quantitativi non superiori ai massimali per operatore di cui all'allegato I.
I massimali non si applicano tuttavia agli operatori che, al momento della loro prima domanda per il 2016, sono in grado di dimostrare alle autorità nazionali competenti di avere importato, per determinate categorie e determinati paesi terzi, quantitativi superiori ai massimali stabiliti per ciascuna categoria sulla base delle autorizzazioni all'importazione loro concesse per il 2015.
Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzare per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 2015 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.
Articolo 3
Gli importatori che abbiano già utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnato loro a norma del presente regolamento possono, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, inoltrare una nuova domanda relativa a quantitativi che non superino i massimali di cui all'allegato I.
Articolo 4
1. A partire dalle ore 10:00 (ora di Bruxelles) dell'11 gennaio 2016 le autorità nazionali competenti elencate nell'allegato II possono notificare alla Commissione i quantitativi interessati dalle domande di autorizzazione all'importazione.
2. Le autorità nazionali competenti rilasciano le autorizzazioni all'importazione solo previa conferma da parte della Commissione, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/936, che i quantitativi richiesti sono disponibili per l'importazione.
Le autorizzazioni sono rilasciate solo dopo che l'operatore interessato:
a) |
ha dimostrato l'esistenza di un contratto relativo alla fornitura delle merci; e |
b) |
ha certificato per iscritto, per le categorie e per i paesi interessati:
|
3. Le autorizzazioni all'importazione hanno una validità di nove mesi a decorrere dalla data del rilascio e tale validità non può superare la data del 31 dicembre 2016.
Su richiesta dell'importatore le autorità nazionali competenti sono tuttavia autorizzate a prorogare di tre mesi la validità dell'autorizzazione a condizione che, al momento della richiesta di proroga, sia stato utilizzato almeno il 50 % del quantitativo assegnatogli. In nessun caso tale proroga può scadere dopo il 31 marzo 2017.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 160 del 25.6.2015, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1235/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2015 a norma del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio (GU L 332 del 19.11.2014, pag. 18).
ALLEGATO I
Massimali di cui agli articoli 2 e 3
Paese |
Categoria |
Unità |
Massimale |
Repubblica di Bielorussia |
1 |
Chilogrammi |
20 000 |
2 |
Chilogrammi |
80 000 |
|
3 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
4 |
Pezzi |
20 000 |
|
5 |
Pezzi |
15 000 |
|
6 |
Pezzi |
20 000 |
|
7 |
Pezzi |
20 000 |
|
8 |
Pezzi |
20 000 |
|
15 |
Pezzi |
17 000 |
|
20 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
21 |
Pezzi |
5 000 |
|
22 |
Chilogrammi |
6 000 |
|
24 |
Pezzi |
5 000 |
|
26/27 |
Pezzi |
10 000 |
|
29 |
Pezzi |
5 000 |
|
67 |
Chilogrammi |
3 000 |
|
73 |
Pezzi |
6 000 |
|
115 |
Chilogrammi |
20 000 |
|
117 |
Chilogrammi |
30 000 |
|
118 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
Repubblica popolare democratica di Corea |
1 |
Chilogrammi |
10 000 |
2 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
3 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
4 |
Pezzi |
10 000 |
|
5 |
Pezzi |
10 000 |
|
6 |
Pezzi |
10 000 |
|
7 |
Pezzi |
10 000 |
|
8 |
Pezzi |
10 000 |
|
9 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
12 |
Paia |
10 000 |
|
13 |
Pezzi |
10 000 |
|
14 |
Pezzi |
10 000 |
|
15 |
Pezzi |
10 000 |
|
16 |
Pezzi |
10 000 |
|
17 |
Pezzi |
10 000 |
|
18 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
19 |
Pezzi |
10 000 |
|
20 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
21 |
Pezzi |
10 000 |
|
24 |
Pezzi |
10 000 |
|
26 |
Pezzi |
10 000 |
|
27 |
Pezzi |
10 000 |
|
28 |
Pezzi |
10 000 |
|
29 |
Pezzi |
10 000 |
|
31 |
Pezzi |
10 000 |
|
36 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
37 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
39 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
59 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
61 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
68 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
69 |
Pezzi |
10 000 |
|
70 |
Paia |
10 000 |
|
73 |
Pezzi |
10 000 |
|
74 |
Pezzi |
10 000 |
|
75 |
Pezzi |
10 000 |
|
76 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
77 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
78 |
Chilogrammi |
5 000 |
|
83 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
87 |
Chilogrammi |
8 000 |
|
109 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
117 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
118 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
142 |
Chilogrammi |
10 000 |
|
151A |
Chilogrammi |
10 000 |
|
151B |
Chilogrammi |
10 000 |
|
161 |
Chilogrammi |
10 000 |
ALLEGATO II
Elenco delle autorità nazionali competenti di cui all'articolo 4
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