20.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 303/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2093 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2015

recante modifica del regolamento (CE) n. 718/2007 che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1085/2006 (il regolamento IPA) definisce gli obiettivi e i principi di base dell'assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali. Le modalità di attuazione dell'assistenza preadesione sono stabilite nel regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione (2).

(2)

Pur essendo d'applicazione soltanto fino al 31 dicembre 2013, il regolamento IPA continua a disciplinare l'esecuzione degli impegni di bilancio assunti fino al 31 dicembre 2013. Inoltre, a norma dell'articolo 212 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l'articolo 166, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (4) continua ad applicarsi agli impegni che rimangono disponibili fino al 31 dicembre 2018.

(3)

Il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ha previsto che la Commissione potesse istituire e gestire fondi fiduciari dell'Unione per le azioni esterne. Tali fondi fiduciari dell'Unione potrebbero costituire un modo adeguato per attuare l'assistenza preadesione al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento IPA, in particolare quelli perseguiti nell'ambito delle componenti riguardanti il sostegno alla transizione e lo sviluppo istituzionale, lo sviluppo regionale e lo sviluppo delle risorse umane.

(4)

Il ricorso a un fondo fiduciario dell'Unione per le azioni esterne potrebbe rappresentare pertanto un modo adeguato per attuare l'assistenza nel contesto della crisi siriana. Dall'inizio della crisi, la Turchia si è notevolmente adoperata per accogliere un numero crescente di rifugiati, che nell'ottobre 2015 avevano superato i due milioni. Di conseguenza, il paese è chiamato a rispondere alle esigenze umanitarie a breve termine dei rifugiati, compresi i minori e i soggetti vulnerabili, ma si trova altresì a fronteggiare crescenti difficoltà a medio e lungo termine, soprattutto nelle regioni che ospitano la maggior parte dei rifugiati, in termini di servizi sociali, competitività e infrastrutture, nonché di accesso all'istruzione, anche per i rifugiati.

(5)

Il ricorso al fondo fiduciario regionale in risposta alla crisi siriana permetterebbe di rendere più efficiente l'assistenza prestata dall'Unione nell'ambito delle componenti «sviluppo regionale» e «sviluppo delle risorse umane» dell'IPA in Turchia per affrontare le suddette difficoltà. Il fondo fiduciario regionale è stato istituito con decisione C(2014) 9615 (5) per una durata di 60 mesi. Tutti i contributi finanziari dell'Unione al fondo fiduciario regionale dovrebbero rispettare i pertinenti strumenti finanziari che vi contribuiscono, anche per quanto riguarda l'ambito geografico.

(6)

La componente «sviluppo regionale» dell'IPA può contribuire al finanziamento di interventi analoghi a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). Questo tipo di interventi si prefigge di promuovere tra l'altro: l'innovazione e l'imprenditorialità, gli investimenti connessi all'approvvigionamento idrico e alla gestione delle acque e dei rifiuti, il trattamento delle acque reflue e la qualità dell'aria, gli investimenti a favore dell'istruzione, compresa la formazione professionale, e gli investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale.

(7)

La componente «sviluppo delle risorse umane» dell'IPA può contribuire al finanziamento di interventi analoghi a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Questo tipo di interventi comprende misure volte a intensificare la partecipazione ad attività di studio e formazione permanenti, anche attraverso azioni intese a ridurre l'abbandono scolastico precoce e ad offrire un maggiore accesso all'istruzione iniziale, professionale e universitaria e alla formazione.

(8)

Alla luce di quanto precede, è opportuno prevedere la possibilità di ricorrere ai fondi fiduciari dell'Unione, istituiti a norma dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, per l'attuazione dell'assistenza preadesione.

(9)

Occorre prevedere in particolare le disposizioni in materia di pianificazione, programmazione, comunicazione, controllo ed elaborazione delle domande di pagamento, nonché di gestione del contributo del fondo fiduciario dell'Unione, ai fini degli obiettivi dell'assistenza preadesione nei diversi ambiti del programma, soprattutto per quanto riguarda l'esecuzione del bilancio, la pubblicità e i criteri di ammissibilità.

(10)

Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui al presente regolamento, è opportuno che il medesimo entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato IPA II istituito dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 718/2007,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 718/2007 è così modificato:

1)

all'articolo 65 è aggiunto il paragrafo 4 seguente:

«4.   L'assistenza nell'ambito di questa componente può essere fornita anche attraverso un contributo a un fondo fiduciario dell'Unione per le azioni esterne (contributo a un fondo fiduciario), istituito a norma dell'articolo 187 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), ai fini degli obiettivi stabiliti nei programmi pertinenti nel settore del rispettivo programma.

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).»;"

2)

all'articolo 147, paragrafo 1, la lettera c) è così modificata:

a)

il punto vii) è sostituito dal seguente:

«vii)

investimenti a favore dell'istruzione e della formazione, compresa la formazione professionale»;

b)

è aggiunto il punto viii) seguente:

«viii)

investimenti nella sanità e nelle infrastrutture sociali che contribuiscano allo sviluppo regionale e locale.»

3)

è inserito l'articolo 159 bis seguente:

«Articolo 159 bis

Contributo a un fondo fiduciario dell'Unione per le azioni esterne

1.   Nell'ambito delle componenti “sviluppo regionale” e “sviluppo delle risorse umane”, ai fini degli obiettivi stabiliti nel programma operativo pertinente nel settore del rispettivo programma, le operazioni possono essere attuate attraverso contributi a fondi fiduciari dell'UE.

2.   Per quanto riguarda il contributo al fondo fiduciario, il programma operativo pertinente contiene unicamente le informazioni seguenti:

a)

una valutazione sintetica della coerenza di tale contributo con gli obiettivi del fondo fiduciario;

b)

per la componente “sviluppo regionale”, informazioni sull'asse prioritario della singola operazione, anche in riferimento agli altri assi prioritari riguardo alle spese ammissibili che possono coprire altresì una parte delle spese di gestione del fondo fiduciario, come previsto all'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

c)

per la componente “sviluppo delle risorse umane”, informazioni sulla singola misura operativa nell'ambito di un determinato asse prioritario, anche in riferimento alle altre misure di tale asse prioritario riguardo alle spese ammissibili che possono coprire altresì una parte delle spese di gestione del fondo fiduciario, come previsto all'articolo 187, paragrafo 7, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

d)

l'identificazione del fondo fiduciario quale beneficiario finale;

e)

l'importo del contributo.

3.   Gli articoli 150 e 157 non si applicano ai contributi al fondo fiduciario.

4.   Il contributo a un fondo fiduciario non è soggetto ai controlli ex ante di cui all'articolo 14, alle verifiche del comitato di sorveglianza settoriale a norma degli articoli 59, 167 e 169, alla procedura di selezione delle operazioni di cui all'articolo 158 e alle valutazioni di cui all'articolo 166.

5.   La relativa convenzione di finanziamento fra la Commissione e il paese beneficiario stabilisce le modalità di attuazione relative al contributo al fondo fiduciario. Se del caso, anche il programma operativo pertinente può stabilire tali modalità.

Le modalità di attuazione riguardano in particolare:

a)

gli obblighi delle autorità del paese beneficiario;

b)

relazioni, valutazione e controllo;

c)

disposizioni che prevedano la restituzione del contributo, integralmente o in parte, a seconda del caso, al relativo programma in caso di liquidazione del fondo fiduciario, in conformità dell'articolo 187, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

6.   Le spese relative a un contributo a un fondo fiduciario sono ammissibili a decorrere dalla data di costituzione di detto fondo.

Alla chiusura, la dichiarazione di spesa certificata indica l'importo totale del contributo per il quale il comitato esecutivo del fondo fiduciario ha adottato una decisione relativa all'assegnazione dei fondi alle singole azioni fino al 31 dicembre 2017 ai fini degli obiettivi stabiliti nel programma interessato e nel settore del rispettivo programma.

7.   L'ultima frase dell'articolo 161, paragrafo 1, terzo comma, non si applica nel caso di una domanda di pagamento per un pagamento intermedio a un contributo di un fondo fiduciario proveniente da impegni di bilancio assunti fino al 31 dicembre 2012.

L'ordinatore nazionale certifica, nella dichiarazione di spesa certificata da presentarsi entro il 31 dicembre 2015, che il contributo è stato versato al fondo fiduciario identificato nel programma pertinente.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

(2)  Regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) (GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

(5)  Decisione della Commissione C(2014) 9615, del 10 dicembre 2014, riguardante l'istituzione di un fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi siriana, il «Fondo Madad».

(6)  Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 1).

(7)  Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo (GU L 210 del 31.7.2006, pag. 12).

(8)  Regolamento (UE) n. 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA II) (GU L 77 del 15.3.2014, pag. 11).