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19.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 302/77 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2080 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione dei prodotti lattiero-caseari originari dell'Ucraina e la soppressione di un contingente tariffario per l'importazione dei prodotti lattiero-caseari originari della Moldova
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 187,
considerando quanto segue:
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(1) |
con decisione 2014/668/UE (2), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Il titolo IV di detto accordo e l'allegato I-A del capitolo I di tale titolo prevedono la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni di prodotti originari dell'Ucraina e l'apertura di contingenti tariffari, di cui tre relativi a prodotti lattiero-caseari. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, in conformità con il regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), i contingenti tariffari di importazione per i prodotti lattiero-caseari per l'Ucraina sono stati inclusi, mediante i regolamenti di esecuzione (UE) n. 415/2014 (4) e n. 1165/2014 (5) della Commissione, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 (6) della Commissione, del 31 dicembre 2015. L'accordo di associazione sarà applicato provvisoriamente a decorrere dal 1o gennaio 2016. |
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(2) |
È pertanto opportuno completare la parte L dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 con i contingenti tariffari di importazione per i prodotti lattiero-caseari per l'Ucraina per i periodi contingentali decorrenti dal 1o gennaio 2016. |
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(3) |
Con decisione 2014/492/UE (7), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra. L'articolo 147 di detto accordo prevede la soppressione dei dazi doganali sulle importazioni nell'Unione europea. Il regolamento (CE) n. 55/2008 del Consiglio (8), che introduce preferenze commerciali autonome per la Repubblica di Moldova e prevede il contingente per l'importazione dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 5, lettera j), del regolamento (CE) n. 2535/2001, si applica fino al 31 dicembre 2015. È pertanto opportuno sopprimere le disposizioni del regolamento (CE) n. 2535/2001 relative al contingente di importazione per i prodotti lattiero-caseari per la Moldova. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2535/2001. |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2535/2001 è così modificato:
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1) |
all'articolo 5, la lettera j) è soppressa; |
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2) |
all'articolo 19, paragrafo 1, la lettera i) è soppressa; |
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3) |
l'allegato I è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica per il periodo contingentale a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.
(2) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 415/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante modifica e deroga al regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Ucraina (GU L 121 del 24.4.2014, pag. 49).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2014 della Commissione, del 31 ottobre 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 2535/2001 per quanto concerne la gestione dei contingenti tariffari per i prodotti lattiero-caseari originari dell'Ucraina (GU L 314 del 31.10.2014, pag. 7).
(6) Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29).
(7) Decisione 2014/492/UE del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).
ALLEGATO
«I. L
CONTINGENTI TARIFFARI DI CUI ALL'ALLEGATO I-A DEL CAPITOLO I DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CON L'UCRAINA
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Numero del contingente |
Codice NC |
Designazione (1) |
Paese di origine |
Periodo di importazione |
Contingenti (quantità) (in tonnellate di prodotto) |
Contingenti (quantità) su base semestrale (in tonnellate di prodotto) |
Dazio all'importa-zione (EUR/100 kg peso netto) |
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09. 4600 |
0401 0402 91 0402 99 0403 10 11 0403 10 13 0403 10 19 0403 10 31 0403 10 33 0403 10 39 0403 90 51 0403 90 53 0403 90 59 0403 90 61 0403 90 63 0403 90 69 |
Latte e crema di latte, non in polvere, in granuli né in altre forme solide; yogurt, non aromatizzati né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao e non in polvere, in granuli né in altre forme solide |
UCRAINA |
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 e successivi |
8 000 8 400 8 800 9 200 9 600 10 000 |
4 000 4 200 4 400 4 600 4 800 5 000 |
0 |
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09. 4601 |
0402 10 0402 21 0402 29 0403 90 11 0403 90 13 0403 90 19 0403 90 31 0403 90 33 0403 90 39 0404 90 21 0404 90 23 0404 90 29 0404 90 81 0404 90 83 0404 90 89 |
Latte e crema di latte, in polvere, in granuli o in altre forme solide; prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati in polvere, in granuli o in altre forme solide, non aromatizzati, né addizionati di frutta, noci o cacao; prodotti costituiti di componenti naturali del latte non nominati né compresi altrove |
UCRAINA |
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 e successivi |
1 500 2 200 2 900 3 600 4 300 5 000 |
750 1 100 1 450 1 800 2 150 2 500 |
0 |
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09. 4602 |
0405 10 0405 20 90 0405 90 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore al 75 % ed inferiore all'80 % |
UCRAINA |
Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Anno 2021 e successivi |
1 500 1 800 2 100 2 400 2 700 3 000 |
750 900 1 050 1 200 1 350 1 500 |
0 |
(1) Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.»