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18.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 301/14 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2065 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2015
che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 13,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il formato della notifica a norma dell'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014 dovrebbe essere armonizzato, specificando le informazioni essenziali necessarie, per consentire l'autenticazione di un certificato o di un attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti. |
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(2) |
La Commissione ha aggiornato i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco, adottando il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 (2) della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione (3). |
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(3) |
È necessario pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 308/2008 (4) della Commissione. |
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(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 517/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le notifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 517/2014, gli Stati membri utilizzano i seguenti moduli:
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1) |
per le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, il modulo di notifica di cui all'allegato I del presente regolamento; |
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2) |
per gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori, il modulo di notifica di cui all'allegato II del presente regolamento; |
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3) |
per i commutatori elettrici, il modulo di notifica di cui all'allegato III del presente regolamento; |
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4) |
per le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra, il modulo di notifica di cui all'allegato IV del presente regolamento; |
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5) |
per gli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore, il modulo di notifica di cui all'allegato V del presente regolamento. |
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 308/2008 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, e per la certificazione di imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria di e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (cfr. pagina 28 della presente Gazzetta ufficiale).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai commutatori elettrici fissi (cfr. pagina 22 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 28).
ALLEGATO I
APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA E DI POMPE DI CALORE E CELLE FRIGORIFERO DI AUTOCARRI E RIMORCHI FRIGORIFERO
NOTIFICA
PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE FISCHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
INFORMAZIONI GENERALI
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Parte A — Persone fisiche
Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione manutenzione, assistenza, disattivazione o di controllo delle perdite delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché delle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il recupero di questi gas da queste apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 4 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione (1).
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Titolo del certificato |
Categoria (I, II, III e/o IV) |
Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito) |
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[…] |
Parte B — Imprese
Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle imprese che intervengono nelle attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione delle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 6 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067.
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Titolo del certificato |
Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito) |
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[…] |
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore, nonché le celle frigorifero di autocarri e i rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, e per la certificazione di imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 28).
ALLEGATO II
IMPIANTI FISSI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
NOTIFICA
PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
INFORMAZIONI GENERALI
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Parte A — Persone fisiche
Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza, disattivazione o di controllo delle perdite degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra o il recupero di questi gas da questi impianti soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 5 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione (1).
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Titolo del certificato |
Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito) |
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[…] |
Parte B — Imprese
Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle imprese che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione degli impianti fissi di protezione antincendio contenenti gas fluorurati ad effetto serra soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 8 e 13 del regolamento (CE) n. 304/2008.
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Titolo del certificato |
Organismo di certificazione delle imprese (nome e recapito) |
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[…] |
(1) Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 12).
ALLEGATO III
COMMUTATORI ELETTRICI
NOTIFICA
PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA
INFORMAZIONI GENERALI
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Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che svolgono attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori elettrici fissi, soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione (1).
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Titolo del certificato |
Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito) |
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[…] |
(1) Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2015/2066, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati a effetto serra o al recupero di gas fluorurati a effetto serra da commutatori elettrici fissi (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 22).
ALLEGATO IV
APPARECCHIATURE CONTENENTI SOLVENTI A BASE DI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
NOTIFICA
PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA
INFORMAZIONI GENERALI
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Il/I seguente/i sistema/i di certificazione delle persone fisiche che effettuano il recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione (1).
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Titolo del certificato |
Organismo di certificazione per le persone fisiche (nome e recapito) |
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[…] |
(1) Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati a effetto serra dalle apparecchiature (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 21).
ALLEGATO V
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI VEICOLI A MOTORE
NOTIFICA
PER L'ISTITUZIONE O L'ADEGUAMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI DEI REQUISITI RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA QUALIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 1, DEL REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 SUI GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA
INFORMAZIONI GENERALI
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Il/I seguente/i programma/i di formazione delle persone fisiche che effettuano il recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d'aria nei veicoli a motore soddisfa/soddisfano i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione (1).
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Titolo dell'attestato |
Organismo di attestazione per le persone fisiche (nome e recapito) |
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[…] |
(1) Regolamento (CE) n. 307/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d'aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati a effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 25).
ALLEGATO VI
Tavola di concordanza
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Regolamento (CE) n. 308/2008 |
Presente regolamento |
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Articolo 1 |
Articolo 1 |
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— |
Articolo 2 |
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Articolo 2 |
Articolo 3 |
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Allegato I |
Allegato I |
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Allegato II |
Allegato II |
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Allegato III |
Allegato III |
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Allegato IV |
Allegato IV |
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Allegato V |
Allegato V |
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Allegato VI |