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12.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/23 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2018 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2015
che revoca l'accettazione dell'impegno per due produttori esportatori a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
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(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
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(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
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(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
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(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in esame»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in esame. |
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(5) |
Successivamente alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori») in collaborazione con la CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione delle misure definitive. L'allegato di detta decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, tra i quali figurano:
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(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta del gruppo dei produttori esportatori in collaborazione con la CCCME in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per il prodotto oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC, attualmente classificati ai codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al considerando 4, unitamente all'impegno, sono in seguito congiuntamente denominati «le misure». |
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(7) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
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(8) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1403 (11) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per un altro produttore esportatore. |
B. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE SONO STATE OGGETTO DI VIOLAZIONE
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(9) |
Ognuna delle società il cui impegno era stato accettato si era impegnata a vendere solo il prodotto oggetto dell'impegno fabbricato dalla stessa società. Non erano consentite vendite di prodotti fabbricati da un'altra società. |
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(10) |
I produttori esportatori avevano tra l'altro accettato di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente nell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») nei limiti del relativo livello annuale di importazioni verso l'Unione stabilito dall'impegno stesso. |
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(11) |
L'impegno chiarisce anche, in un elenco non esaustivo, quali azioni costituiscono una violazione dello stesso. Tale elenco include, in particolare, accordi di compensazione con i clienti e dichiarazioni mendaci circa l'origine del prodotto in esame o l'identità dell'esportatore. Anche la partecipazione a un sistema commerciale che comporta il rischio di elusione costituisce una violazione. L'elenco indica altresì che costituisce una violazione l'emissione di una fattura commerciale, così come definita nell'impegno, il cui valore nominale non è conforme alla transazione finanziaria sottostante. |
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(12) |
I produttori esportatori si erano inoltre impegnati a non vendere agli stessi clienti cui essi vendono il prodotto oggetto dell'impegno prodotti diversi da quelli oggetto dell'impegno, da loro fabbricati o commercializzati, in quantitativi superiori a una determinata piccola percentuale limite del valore complessivo delle vendite del prodotto oggetto dell'impegno («limite di vendite parallele»). |
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(13) |
L'impegno obbliga da ultimo i produttori esportatori a fornire alla Commissione ogni trimestre entro scadenze precise informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali devono essere completi e corretti e che le transazioni indicate devono rispettare pienamente i termini dell'impegno. Devono essere indicate nelle relazioni anche le vendite agli stessi clienti di prodotti diversi dal prodotto oggetto dell'impegno. |
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(14) |
Al fine di garantire il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori hanno altresì accettato di autorizzare visite di verifica nei propri locali, volte a controllare l'accuratezza e la completezza dei dati trasmessi alla Commissione nelle relazioni trimestrali e a raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione. |
C. CONDIZIONI DELL'IMPEGNO CHE CONSENTONO UNA REVOCA DA PARTE DELLA COMMISSIONE IN ASSENZA DI VIOLAZIONE
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(15) |
L'impegno prevede che la Commissione possa revocare la sua accettazione in qualsiasi momento durante il periodo di applicazione qualora il controllo del suo rispetto e la sua esecuzione risultino impraticabili. |
D. CONTROLLO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI
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(16) |
Nel controllare il rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le informazioni rilevanti presentate in proposito dai due produttori esportatori di cui al considerando 5. La Commissione ha effettuato altresì visite di verifica nei locali di tali produttori esportatori. Le conclusioni di cui ai considerando da 17 a 27 illustrano i problemi individuati per Chint Solar e Sunny Energy che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per questi due produttori esportatori. |
E. MOTIVAZIONI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO
i) Chint Solar
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(17) |
Società dell'Unione collegate a Chint Solar di cui al considerando 5, lettera a), hanno venduto il prodotto oggetto dell'impegno a clienti indipendenti nell'Unione nel 2013 e nel 2014. Tali vendite non sono state comunicate alla Commissione entro la scadenza indicata nell'impegno. Solo all'inizio della visita di verifica è stata presentata una relazione incompleta. La Commissione ha pertanto concluso che Chint Solar ha violato i propri obblighi di comunicazione. |
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(18) |
Chint Solar ha inoltre venduto nell'Unione moduli fabbricati da una società collegata che non è inclusa nell'impegno. La Commissione ha esaminato tale pratica e ha concluso che Chint Solar ha violato l'obbligo di vendere solo i moduli fabbricati dalla società inclusa nell'impegno. |
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(19) |
Inoltre un produttore collegato di moduli nell'Unione ha venduto tali prodotti anche ad uno dei clienti di Chint Solar o a clienti collegati ad un cliente di Chint Solar. Una parte rilevante di tali vendite è stata effettuata a prezzi inferiori al PMI. La Commissione ha esaminato tale modello di business. La Commissione ha concluso che mediante la vendita a prezzi inferiori al PMI a un cliente di Chint Solar, o a un cliente collegato ad un cliente di Chint Solar, si è posto in atto un accordo di compensazione e che Chint Solar ha violato l'impegno a non stipulare accordi di compensazione. |
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(20) |
Inoltre Chint Solar fabbrica parte dei propri moduli in forza di contratti per «costruttori di apparecchi originali» (OEM), le cui condizioni stabiliscono che per un certo gruppo di clienti sono previste contrattualmente vendite di prodotti destinati all'Unione e al di fuori dell'Unione. Chint Solar non ha fornito tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie al fine di controllare il rispetto dell'impegno. Per un altro gruppo di clienti coperti da contratti OEM la verifica ha accertato che almeno in un caso vi sono state consegne di moduli a membri di tale gruppo stabiliti sia nell'Unione sia al di fuori dell'Unione. |
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(21) |
Tale modello di business comporta un rischio di elusione sotto forma di compensazione incrociata del PMI. Più specificamente, ciò si verificherebbe se i moduli venissero venduti ai clienti coperti da contratti OEM mediante la società collegata di Chint Solar che non è inclusa nell'impegno. |
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(22) |
La Commissione ha concluso che le modalità di attuazione degli scambi riscontrate rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Chint Solar. |
ii) Sunny Energy
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(23) |
Sunny Energy ha emesso diverse fatture commerciali per moduli solari nelle quali il valore nominale corrispondeva al PMI. Una verifica però delle fatture in questione presentate da Sunny Energy alle autorità cinesi responsabili per l'IVA ha rivelato che tali transazioni comprendevano anche prodotti estranei all'impegno, ovvero inverter e cavi definiti nell'accordo come «altri prodotti», di cui non è stata data notizia alla Commissione. Inoltre la vendita di tali «altri prodotti» agli stessi clienti superava il limite di vendite parallele autorizzato dall'impegno. Tali fatti costituiscono violazioni degli obblighi di comunicazione e del limite della vendita di «altri prodotti» agli stessi clienti. |
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(24) |
La visita di verifica ha per di più accertato che i prezzi di vendita dei moduli solari nelle fatture presentate da Sunny Energy alle autorità cinesi responsabili per l'IVA erano inferiori ai prezzi dichiarati nelle fatture relative all'impegno. La Commissione ha analizzato tale prassi e ha concluso che Sunny Energy ha violato l'impegno emettendo fatture commerciali il cui valore nominale non era conforme alla transazione finanziaria sottostante. |
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(25) |
Sunny Energy esporta inoltre da un periodo di tempo rilevante «altri prodotti» consegnati ad un deposito doganale nell'Unione. Tali prodotti vengono sdoganati solo dopo essere stati ordinati dai clienti. Tali vendite non rientrano nell'ambito del controllo della Commissione. |
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(26) |
La Commissione ha analizzato le conseguenze di tali modalità di attuazione degli scambi e ha concluso che esiste un forte rischio di compensazione incrociata del PMI, per la precisione se il prodotto oggetto dell'impegno e prodotti che ne esulano sono venduti dal deposito doganale agli stessi clienti. La Commissione ha concluso che le modalità di attuazione degli scambi riscontrate rendono impraticabile il controllo del rispetto dell'impegno di Sunny Energy. |
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(27) |
Inoltre l'ispezione locale dei registri delle transazioni ha rivelato che uno dei clienti non aveva pagato l'importo completo della corrispondente transazione di vendita. Un'ulteriore analisi ha accertato che tale pagamento parziale ha reso il prezzo di vendita inferiore al PMI. Le vendite a prezzo inferiore al PMI costituiscono una violazione dell'impegno. |
iii) Conclusioni
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(28) |
Le constatazioni di violazione dell'impegno e della sua impraticabilità accertate per Chint Solar e Sunny Energy giustificano la revoca dell'accettazione dell'impegno per questi due produttori esportatori a norma dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base, in conformità alle condizioni dell'impegno. |
F. VALUTAZIONE IN MERITO ALLA PRATICABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME
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(29) |
L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporta automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In caso di violazione, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di detta specifica violazione sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. |
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(30) |
La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da Chint Solar e Sunny Energy sulla praticabilità dell'impegno rispetto all'effetto per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. |
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(31) |
La responsabilità di dette violazioni è esclusivamente in capo ai produttori esportatori in questione; nel corso del controllo non sono state rilevate violazioni sistematiche da parte di un gran numero di produttori esportatori o della CCCME. |
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(32) |
La Commissione conclude pertanto che nel complesso il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. |
G. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
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(33) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. Sia Chint Solar sia Sunny Energy hanno presentato osservazioni e hanno ottenuto un'audizione. Anche un'altra parte interessata ha presentato osservazioni. |
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(34) |
Durante le audizioni sia Chint Solar sia Sunny Energy hanno ammesso che vi sono state alcune violazioni, ma si sono impegnate a rispettare l'impegno in futuro e hanno posto in evidenza di ritenere le violazioni poco rilevanti. |
i) Chint Solar
Vendita di moduli all'Unione prodotti da una società collegata non inclusa nell'impegno
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(35) |
China Solar ha sostenuto che, nonostante le risposte presentate durante l'inchiesta originale dal produttore collegato di cui al considerando 18, la Commissione non ha inserito tale produttore nella proposta di campionamento né nell'elenco dei produttori che hanno collaborato soggetti alla decisione finale dell'inchiesta originale. A quanto affermato da Chint Solar, a causa di tali omissioni detta società non era in grado di comprendere le diverse posizioni dei suoi produttori. |
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(36) |
La Commissione respinge tale argomentazione. In primo luogo la proposta di campionamento comprendeva sia produttori individuali sia gruppi di società. È chiaro dalla formulazione e dall'elenco delle società allegato alla proposta di campionamento che l'elenco comprendeva una società per ogni gruppo. Infatti la maggior parte delle società proposte per il campionamento aveva diverse società collegate nella RPC ma nella proposta di campionamento era stata inclusa una sola società per gruppo. |
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(37) |
In secondo luogo, diversamente da quanto avvenuto per la proposta di campionamento, l'elenco dei produttori esportatori che avevano collaborato, riportato nei regolamenti di esecuzione che avevano istituito i dazi antidumping e compensatori provvisori e definitivi sul prodotto in esame, menziona tutte le società comprese in ogni gruppo. La Commissione ritiene che a Chint Solar era stato concesso un lasso di tempo sufficiente per contestare qualsiasi inaccuratezza nell'elenco dei produttori esportatori che avevano collaborato dopo la comunicazione delle conclusioni nelle fasi di decisioni provvisorie e definitive delle inchieste originali. Da Chint Solar non sono pervenute osservazioni. |
Obblighi di comunicazione degli importatori collegati nell'Unione
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(38) |
Chint Solar ha sostenuto altresì di non essere stata al corrente degli obblighi di comunicazione che incombevano alle sue società collegate nell'Unione di cui al considerando 5, lettera a), in quanto a Chint Solar non era stata notificata l'accettazione dell'impegno offerto da tali società collegate. Chint Solar ha inoltre obiettato che non era stato concesso alcun accesso indipendente al sistema di comunicazione alle società collegate nell'Unione, il che ha reso impossibile la presentazione delle relazioni trimestrali. |
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(39) |
La Commissione respinge tali argomentazioni in quanto Chint Solar aveva l'obbligo di comunicare le transazioni di rivendita a clienti indipendenti nell'Unione e ha omesso tali comunicazioni. Ciò è avvenuto per i seguenti motivi:
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Assenza di violazioni sostanziali
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(40) |
Chint Solar ha sostenuto altresì che non vi è stata nessuna violazione sostanziale, in quanto le transazioni non comunicate erano marginali rispetto al totale delle transazioni di vendita. |
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(41) |
La Commissione non può accettare tale argomentazione. Chint Solar non ha presentato nessuna relazione trimestrale sulle transazioni di rivendita della sua società collegata di cui al considerando 5, lettera, a), fin dall'entrata in vigore dell'impegno, e ciò indipendentemente dal numero delle transazioni non comunicate. La Commissione reitera quindi la propria conclusione che Chint Solar abbia violato gli obblighi di comunicazione a norma dell'impegno. |
Vendite del produttore collegato nell'Unione
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(42) |
Chint Solar si è anche opposta alla tesi che essa abbia violato l'obbligo, assunto con l'impegno, di non stipulare accordi di compensazione, per i seguenti motivi:
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(43) |
La Commissione non può accettare tali argomentazioni. In primo luogo la Commissione non contesta a Chint Solar di non aver comunicato l'acquisizione, bensì di aver omesso la comunicazione delle vendite parallele di cui al considerando 19. |
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(44) |
In secondo luogo, Chint Solar cita le risposte dei servizi della Commissione, che sono state definite in ogni caso non vincolanti, fuori contesto. Le risposte citate non sono pertinenti rispetto all'obbligo di non stipulare accordi di compensazione. |
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(45) |
In terzo luogo è chiaro che le vendite di un produttore dell'Unione non possono essere soggette all'impegno. Tuttavia gli accordi di compensazione accertati dalla Commissione si sono realizzati mediante le vendite parallele da parte di tale produttore dell'Unione ad un cliente di Chint Solar o a clienti collegati ad un cliente di Chint Solar. La diversità delle specifiche del prodotto non è pertinente all'accertamento dell'esistenza di compensazione. Non ha inoltre alcun rilievo se le vendite siano avvenute a prezzi di mercato, in quanto tali prezzi erano inferiori al PMI. |
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(46) |
La Commissione ha analizzato inoltre gli impegni complementari proposti da Chint Solar e ha concluso che questi riguardano il rischio di accordi di compensazione unicamente in relazione ad un solo determinato cliente; gli impegni imporrebbero poi un onere di controllo aggiuntivo, consistente in ulteriori verifiche di altre relazioni trimestrali. La Commissione ribadisce pertanto la propria valutazione che Chint Solar abbia violato il proprio obbligo di non stipulare accordi di compensazione a norma dell'impegno. |
Vendite OEM
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(47) |
Chint Solar ha sostenuto altresì di non aver venduto moduli destinati al di fuori dell'Unione al cliente OEM di cui al considerando 20, ribadendo inoltre di aver fornito alla Commissione tutte le informazioni relative a tale particolare accordo contrattuale OEM. |
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(48) |
Chint Solar ha anche spiegato di aver effettuato fortuitamente una sola consegna, in circostanze inusuali, a membri del gruppo di clienti OEM di cui al considerando 20 siti sia nell'Unione sia al di fuori dell'Unione. La società ha anche proposto impegni a non consentire la ripetizione di casi simili in futuro. |
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(49) |
La Commissione respinge tali argomentazioni. In primo luogo la Commissione ritiene che l'esistenza di tale modello commerciale comporti un rischio di elusione, sotto forma di compensazione incrociata del PMI. Il fatto che non vi siano state vendite non riduce il rischio di compensazione individuato. Oltre a ciò Chint Solar non ha fornito dettagli sulle modalità per garantire che non si verifichino più vendite fortuite di tale tipo in futuro. |
Trattamento non discriminatorio e cambiamenti del mercato dell'energia solare dell'Unione
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(50) |
Nelle proprie osservazioni Chint Solar ha chiesto inoltre di ricevere tempestivamente istruzioni e che le sia concessa parità di trattamento, permettendole di apportare correzioni durante il periodo di rispetto dell'impegno. Risulta a Chint Solar che la Commissione ha individuato casi di omessa comunicazione e di altre violazioni compiute da altre società vincolate da impegni che non hanno avuto come esito la revoca dell'accettazione dell'impegno. |
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(51) |
La Commissione respinge tale argomentazione in quanto per nessuna società risultano violazioni dell'impegno per le stesse ragioni di Chint Solar. |
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(52) |
La Commissione rigetta pertanto tali affermazioni di chint Solar come infondate. |
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(53) |
Chint Solar ha sostenuto anche che la Commissione dovrebbe valutare i cambiamenti del mercato dell'energia solare dell'Unione, in particolare il presunto impatto negativo delle misure antidumping e compensative sul settore dell'energia solare dell'Unione, al momento di decidere la revoca dell'accettazione dell'impegno di Chint Solar. |
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(54) |
La Commissione rigetta tale argomentazione in quanto irrilevante per la valutazione delle violazioni dell'impegno da parte di Chint Solar. |
ii) Sunny Energy
Omessa comunicazione
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(55) |
Sunny Energy ha contestato di aver violato i propri obblighi di comunicazione in quanto almeno alcune delle vendite di «altri prodotti» erano state comunicate alla Commissione in una delle relazioni trimestrali e almeno un'altra relazione era stata redatta, anche se non presentata alla Commissione. |
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(56) |
La Commissione non può accettare tale argomentazione. È vero che Sunny Energy ha presentato la relazione trimestrale sugli «altri prodotti» nel primo trimestre successivo all'entrata in vigore dell'impegno. La società ha però omesso di presentare le successive relazioni trimestrali sugli «altri prodotti» e di rettificare l'omissione di transazioni nelle relazioni trimestrali successive. |
Limite di vendite
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(57) |
Sunny Energy ha sostenuto altresì che nella maggior parte dei casi non vi sono state violazioni sostanziali dell'impegno e che il valore di vendita degli altri prodotti era superiore al limite di vendite parallele solo in misura marginale. |
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(58) |
La Commissione respinge tale argomentazione. Il superamento del limite di vendite parallele prescinde dagli importi in essere, anche se marginali. La Commissione ribadisce pertanto la propria conclusione che Sunny Energy abbia violato i propri obblighi di comunicazione imposti dall'impegno. |
Sistema di doppia fatturazione
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(59) |
Sunny Energy ha sostenuto che gli importi delle fatture relative all'impegno presentate ai clienti di Sunny Energy sono corretti e sono quelli utilizzati per la registrazione delle transazioni nei libri contabili della società. Anche il pagamento di una data transazione si basa sulla fattura relativa all'impegno. A parere della società, per la verifica del rispetto dell'impegno è significativo solo l'importo totale della fattura con IVA, non la scomposizione del totale nelle voci costitutive. Ne conseguirebbe che le transazioni finanziarie sottostanti erano conformi al valore nominale. Per di più la differenza tra gli importi nelle fatture relative all'impegno e nelle fatture con IVA è marginale. |
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(60) |
La Commissione respinge tale argomentazione. In primo luogo, la fattura con IVA comprendeva il prezzo del prodotto in esame e degli «altri prodotti» non comunicati i cui prezzi di vendita erano diversi da quelli indicati nella fattura relativa all'impegno. In secondo luogo Sunny Energy non ha fornito alcuna spiegazione convincente della differenza tra i vari documenti finanziari e amministrativi. |
Pagamento parziale
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(61) |
Sunny Energy ha inoltre sostenuto di aver contattato il cliente di cui al considerando 27 e di aver ricevuto il saldo della fattura. |
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(62) |
La Commissione prende atto di tali passi intrapresi da Sunny Energy, che però si situano dopo che la Commissione aveva rilevato il problema. |
Vendita da un deposito nell'Unione
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(63) |
Sunny Energy ha inoltre affermato di essere pronta a cessare le vendite di «altri prodotti» dal deposito doganale nell'Unione di cui al considerando 25 in modo da evitare il rischio potenziale di compensazione incrociata. |
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(64) |
La Commissione ha concluso che, per quanto tale impegno eliminerebbe il rischio di compensazione incrociata, non vi sono possibilità di verificarne il rispetto. Inoltre tali impegni non risolvono il problema dello schema commerciale individuato, che è stato adottato per un periodo di tempo sostanziale. |
iii) Commenti dell'altra parte interessata
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(65) |
Una parte interessata ha affermato che Chint Solar e Sunny Energy hanno venduto sistematicamente il prodotto in esame a prezzi inferiori al PMI o hanno eluso tale valore in altri modi. Tale parte interessata ha insistito per la revoca dell'accettazione dell'impegno delle due società. |
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(66) |
Essa ha inoltre affermato che il numero di società per le quali è stata decisa la revoca dell'impegno conferma l'esperienza del mercato che l'impegno è stato violato su larga scala. |
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(67) |
La Commissione rileva che la parte interessata ha esposto nelle sue osservazioni supposizioni non suffragate. Il controllo da parte della Commissione non ha rivelato violazioni sistematiche da parte di un gran numero di produttori esportatori o della CCCME. |
iv) Conclusioni
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(68) |
La Commissione ribadisce pertanto di considerare Chint Solar e Sunny Energy in violazione dell'impegno. |
H. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E IMPOSIZIONE DI DAZI DEFINITIVI
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(69) |
Ai sensi pertanto dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché in conformità ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso che va revocata l'accettazione dell'impegno per le società Chint Solar e Sunny Energy. |
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(70) |
Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il dazio compensativo definitivo istituito dall'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato dalle società Chint Solar (codice addizionale TARIC B810) e Sunny Energy (codice addizionale TARIC B825) a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(71) |
A titolo informativo, nella tabella di cui all'allegato del presente regolamento figurano i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2014/657/UE non è interessata dalla presente revoca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
È revocata l'accettazione dell'impegno concessa dalla Commissione con decisione di esecuzione 2013/707/UE per quanto riguarda i) Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd e le società ad essa collegate nell'Unione europea, designate collettivamente dal codice addizionale TARIC B810, e ii) Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd e Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd, designate collettivamente dal codice addizionale TARIC B825.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(4) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(5) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(6) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(7) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(8) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(9) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(10) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(11) GU L 218 del 19.8.2015, pag. 1.
(12) Decisione 2013/423/UE.
(13) Decisione di esecuzione 2013/707/UE.
ALLEGATO
Elenco delle società:
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Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
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Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
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Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
|
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
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Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
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Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
|
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
|
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
|
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
|
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
|
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd |
B791 |
|
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
|
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
|
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
|
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd |
B813 |
|
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
|
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
|
Delsolar (Wujiang) Ltd |
B792 |
|
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
|
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
|
Era Solar Co. Ltd |
B818 |
|
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
|
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
|
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
|
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
|
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
|
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
|
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
|
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
|
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
|
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
|
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
|
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
|
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
|
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
|
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
|
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
|
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
|
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
|
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
|
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
|
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
|
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
|
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
|
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
|
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
B794 |
|
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
B845 |
|
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
|
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
|
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
|
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
|
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
|
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
|
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD |
B852 |
|
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
|
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
|
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
|
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
|
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
|
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
B859 |
|
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
B860 |
|
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
|
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
|
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
|
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
|
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
|
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
|
RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
|
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
B869 |
|
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
|
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
|
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd |
B872 |
|
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
|
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
|
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
|
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
|
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd |
B878 |
|
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
|
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
|
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
|
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
|
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
|
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
|
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
|
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
|
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
|
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
|
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
|
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
|
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
|
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd |
B796 |
|
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
|
Xìan Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
|
Xìan LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd |
B897 |
|
Years Solar Co. Ltd |
B898 |
|
Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
|
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
|
Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd |
B900 |
|
Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
|
Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
|
Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
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Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
|
Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
|
Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
|
Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
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Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
|
Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
|
Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
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Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
|
Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
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Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
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Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
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Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
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Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B919 |
|
ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
|
Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |