12.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/16 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2015 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2015
che stabilisce norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'analisi dei rating creditizi esterni a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 44, paragrafo 4 bis, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Le analisi supplementari dell'idoneità dei rating creditizi esterni di cui all'articolo 44, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE dovrebbero costituire un'attività essenziale e importante nell'ambito del sistema di gestione dei rischi in quanto attenuano i rischi collegati al calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità. |
(2) |
Dato che le analisi supplementari fanno parte del sistema di gestione dei rischi, i loro aspetti procedurali devono riflettersi nella politica di gestione dei rischi delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE. |
(3) |
La natura, la portata e la complessità delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere tenute presenti quando tali imprese includono gli aspetti procedurali delle analisi supplementari nelle loro politiche di gestione dei rischi e documentano i risultati di tali analisi e il modo in cui sono svolte. |
(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione. |
(5) |
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Politica di gestione dei rischi
Ai fini della verifica dell'idoneità dei rating creditizi esterni utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità tramite le analisi supplementari di cui all'articolo 44, paragrafo 4 bis, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione includono nella loro politica di gestione dei rischi:
a) |
la portata e la frequenza delle analisi supplementari; |
b) |
il modo in cui le analisi supplementari sono realizzate, comprese le ipotesi su cui sono basate; |
c) |
la frequenza del riesame periodico delle analisi supplementari e le condizioni che richiedono un riesame ad hoc di tali analisi. |
Articolo 2
Compiti della funzione di gestione dei rischi
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che la funzione di gestione dei rischi comprenda le analisi supplementari conformemente alla politica di gestione dei rischi di cui all'articolo 1 e tenga debitamente conto dei risultati di tali analisi nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità.
Articolo 3
Informazioni utilizzate per le analisi supplementari
Quando effettuano le analisi supplementari, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano informazioni aggiornate provenienti da fonti attendibili.
Articolo 4
Riesame delle analisi supplementari
1. Conformemente all'articolo 41, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE, le imprese di assicurazione e di riassicurazione riesaminano almeno una volta l'anno le analisi supplementari.
2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione procedono inoltre ad un riesame ad hoc delle analisi supplementari ogniqualvolta si verifichi una delle condizioni di cui all'articolo 1, lettera c), o se le ipotesi sottese a tali analisi non sono più valide.
Articolo 5
Documentazione
Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano:
a) |
in che modo le analisi supplementari sono realizzate e i loro risultati; |
b) |
in che misura è tenuto conto dei risultati delle analisi supplementari nel calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità. |
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).