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12.11.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 295/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2011 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2015
che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
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(1) |
Gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente alla direttiva 2009/138/CE sono di pertinenza ai fini del calcolo del modulo del rischio di mercato e del modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. |
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(2) |
Se del caso, le amministrazioni regionali e le autorità locali iscritte in tali elenchi dovrebbero essere categorizzate a seconda della tipologia, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 85 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2). |
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(3) |
Le autorità di vigilanza hanno fornito le informazioni pertinenti sullo specifico potere di imposizione fiscale e sugli assetti istituzionali vigenti ai sensi della legislazione nazionale in relazione alle amministrazioni regionali e alle autorità locali di rispettiva pertinenza e sulla misura in cui tali amministrazioni e autorità rispettino i requisiti di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE. |
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(4) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione. |
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(5) |
L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali
Le seguenti amministrazioni regionali e autorità locali sono considerate entità le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese in cui hanno sede a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE:
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1) |
in Austria: «Land» o «Gemeinde»; |
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2) |
in Belgio: «communauté» o «gemeenschap», «région» o «gewest», «province» o «provincie», o «commune» o «gemeente»; |
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3) |
in Danimarca: «region» o «kommune»; |
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4) |
in Finlandia: «kaupunki» o «stad», «kunta» o «kommun», o «Ahvenanmaan maakunta» o «Landskapet Åland»; |
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5) |
in Francia: «région», «département» o «commune»; |
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6) |
in Germania: «Land», «Gemeindeverband» o «Gemeinde»; |
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7) |
in Liechtenstein: «Gemeinde»; |
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8) |
in Lituania: «savivaldybė»; |
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9) |
in Lussemburgo: «commune»; |
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10) |
nei Paesi Bassi: «provincie», «waterschap» o «gemeente»; |
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11) |
in Polonia: «województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina», o «miasto stołeczne Warszawa»; |
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12) |
in Portogallo: «Região Autónoma dos Açores» o «Região Autónoma da Madera»; |
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13) |
in Spagna: «comunidad autónoma» o «corporación local»; |
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14) |
in Svezia: «region», «landsting» o «kommun»; |
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15) |
nel Regno Unito: il Parlamento scozzese (Scottish Parliament), l'Assemblea nazionale del Galles (National Assembly for Wales) e l'Assemblea dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland Assembly). |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).