12.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 295/3


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2011 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2015

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale in conformità della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale conformemente alla direttiva 2009/138/CE sono di pertinenza ai fini del calcolo del modulo del rischio di mercato e del modulo del rischio di inadempimento della controparte della formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

(2)

Se del caso, le amministrazioni regionali e le autorità locali iscritte in tali elenchi dovrebbero essere categorizzate a seconda della tipologia, tenendo conto delle condizioni di cui all'articolo 85 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (2).

(3)

Le autorità di vigilanza hanno fornito le informazioni pertinenti sullo specifico potere di imposizione fiscale e sugli assetti istituzionali vigenti ai sensi della legislazione nazionale in relazione alle amministrazioni regionali e alle autorità locali di rispettiva pertinenza e sulla misura in cui tali amministrazioni e autorità rispettino i requisiti di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE.

(4)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha presentato alla Commissione.

(5)

L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali

Le seguenti amministrazioni regionali e autorità locali sono considerate entità le esposizioni verso le quali debbono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale del paese in cui hanno sede a norma dell'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/138/CE:

1)

in Austria: «Land» o «Gemeinde»;

2)

in Belgio: «communauté» o «gemeenschap», «région» o «gewest», «province» o «provincie», o «commune» o «gemeente»;

3)

in Danimarca: «region» o «kommune»;

4)

in Finlandia: «kaupunki» o «stad», «kunta» o «kommun», o «Ahvenanmaan maakunta» o «Landskapet Åland»;

5)

in Francia: «région», «département» o «commune»;

6)

in Germania: «Land», «Gemeindeverband» o «Gemeinde»;

7)

in Liechtenstein: «Gemeinde»;

8)

in Lituania: «savivaldybė»;

9)

in Lussemburgo: «commune»;

10)

nei Paesi Bassi: «provincie», «waterschap» o «gemeente»;

11)

in Polonia: «województwo», «związek powiatów», «powiat», «związek międzygminny», «gmina», o «miasto stołeczne Warszawa»;

12)

in Portogallo: «Região Autónoma dos Açores» o «Região Autónoma da Madera»;

13)

in Spagna: «comunidad autónoma» o «corporación local»;

14)

in Svezia: «region», «landsting» o «kommun»;

15)

nel Regno Unito: il Parlamento scozzese (Scottish Parliament), l'Assemblea nazionale del Galles (National Assembly for Wales) e l'Assemblea dell'Irlanda del Nord (Northern Ireland Assembly).

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).