5.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 289/6


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1980 DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 2015

che rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2), modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione (3), elenca Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH quale organismo di controllo riconosciuto per la categoria di prodotti D per la Corea del Sud, nonostante tale riconoscimento sia stato revocato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione (4) a seguito dell'inclusione della Repubblica di Corea nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008. Poiché la Repubblica di Corea è elencata come paese terzo riconosciuto nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 per la categoria di prodotti D, compresa la lavorazione di ingredienti importati, Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH non può essere riconosciuto per la Repubblica di Corea per detta categoria di prodotti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento. Il riconoscimento per la categoria di prodotti D dovrebbe pertanto essere soppresso dall'allegato IV. Al fine di garantire la coerenza con la terminologia del regolamento di esecuzione (UE) 2015/131, «Corea del Sud» dovrebbe essere sostituito da «Repubblica di Corea» negli altri riconoscimenti afferenti a Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH.

(2)

Il riconoscimento di Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH per le categorie di prodotti A, D ed F per la Guinea-Bissau concesso in precedenza dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione (5) non appare nella tabella dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, anche se il riconoscimento di tale organismo di controllo per tale paese non è stato revocato. Tale riconoscimento dovrebbe pertanto essere inserito nuovamente nell'allegato IV.

(3)

Poiché l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/931, contiene inoltre alcuni errori nei numeri di codice, si dovrebbero rettificare anche tali errori. Si dovrebbero pertanto rettificare i numeri di codice per la Bosnia-Erzegovina per l'organismo di controllo «Abcert AG», per la Costa d'Avorio per l'organismo di controllo «Istituto Certificazione Etica e Ambientale» e per il Kazakhstan e il Kirghizistan per l'organismo di controllo «Organic Standard». Nel contempo si dovrebbe rettificare un errore relativo al numero di codice per il Kirghizistan per l'organismo di controllo «Bio.inspecta AG», contenuto nel regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione (6).

(4)

Si dovrebbe pertanto correggere di conseguenza l'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.

(5)

Nell'interesse della chiarezza e della certezza del diritto, tali rettifiche dovrebbero essere apportate senza indugi. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, per talune rettifiche contenute nel presente regolamento relativamente agli errori del regolamento di esecuzione (UE) 2015/931, è opportuno che esse siano applicate retroattivamente dalla data di entrata in vigore di detto regolamento.

(6)

Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è rettificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

I punti 1, 3, 4, lettera b) e 5 dell'allegato si applicano a decorrere dall'8 luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/931 della Commissione, del 17 giugno 2015, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 151 del 18.6.2015, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/131 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 23 del 29.1.2015, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1287/2014 della Commissione, del 28 novembre 2014, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 348 del 4.12.2014, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15).


ALLEGATO

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è così modificato:

1)

Nel testo relativo ad «Abcert AG», al punto 3, la riga riguardante la Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«Bosnia-Erzegovina

BA-BIO-137

x

x

—»

2)

Nel testo relativo a «Bio.inspecta AG», al punto 3, la riga riguardante il Kirghizistan è sostituita dalla seguente:

«Kirghizistan

KG-BIO-161

x

x

—»

3)

Nel testo relativo ad «Istituto Certificazione Etica e Ambientale», al punto 3, la riga riguardante la Costa d'Avorio è sostituita dalla seguente:

«Costa d'Avorio

CI-BIO-115

x

x

—»

4)

Nel testo relativo a «Kiwa BCS Öko-Garantie GmbH», il punto 3 è modificato come segue:

a)

la riga riguardante la Corea del Sud è sostituita dalla seguente:

«Repubblica di Corea

KR-BIO-141

x

x

x

—»

b)

è inserita la seguente riga:

«Guinea-Bissau

GW-BIO-141

x

x

5)

Nel testo relativo a «Organic Standard», il punto 3 è così modificato:

a)

la riga riguardante il Kazakhstan è sostituita dalla seguente:

«Kazakhstan

KZ-BIO-108

x

x

—»

b)

la riga riguardante il Kirghizistan è sostituita dalla seguente:

«Kirghizistan

KG-BIO-108

x

x

—»