2.12.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 316/17


Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1953 della Commissione, del 29 ottobre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti «magnetici» a grani orientati originari della Repubblica popolare cinese, del Giappone, della Repubblica di Corea, della Federazione russa e degli Stati Uniti d'America

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 284 del 30 ottobre 2015 )

A pagina 136, considerando 213:

anziché:

«Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,»

leggi:

«Il comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base non ha espresso alcun parere,»;

a pagina 138, articolo 1, paragrafo 8:

anziché:

«Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 2, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.»;

leggi:

«Per tutte le altre società e qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia calcolato proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base del paragrafo 5, è ridotto di una percentuale corrispondente al calcolo proporzionale del prezzo effettivamente pagato o pagabile.»

a pagina 139, allegato II:

anziché:

«Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette il certificato del produttore, redatto secondo il modello seguente, deve figurare sul certificato del produttore valido di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del presente regolamento:

Nome e funzione del responsabile del soggetto che emette la fattura commerciale.

La seguente dichiarazione: “Il sottoscritto certifica che gli acciai detti 'magnetici' a grani orientati, venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto del certificato del produttore, che indica la misurazione della perdita massima in Watt per chilogrammo ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla e le dimensioni in mm, sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Dichiaro che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette.”

Data e firma»

leggi:

«Una dichiarazione firmata da un responsabile del soggetto giuridico che emette il certificato del produttore, redatto secondo il modello seguente, deve figurare sul certificato del produttore valido di cui all'articolo 1, paragrafo 6:

Nome e funzione del responsabile del soggetto che emette il certificato del produttore.

La seguente dichiarazione: “Il sottoscritto certifica che gli acciai detti 'magnetici' a grani orientati, venduti per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto del certificato del produttore, che indica la misurazione della perdita massima in Watt per chilogrammo ad una frequenza di 50 Hz e ad una induzione magnetica di 1,7 Tesla e le dimensioni in mm, sono stati fabbricati da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in (paese interessato). Dichiaro che le informazioni fornite nel presente certificato sono complete e corrette.”

Data e firma»