30.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/100


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1952 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2015

che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Misure in vigore

(1)

Nel giugno 2010, in conformità all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»), il Consiglio ha imposto un dazio antidumping definitivo del 64,3 % sulle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese («RPC») mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 (2) («misure in vigore» e «l'inchiesta iniziale»).

(2)

Nel gennaio 2012, a seguito di un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 (3) il Consiglio ha esteso le misure in vigore alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Malaysia, dichiarato o no originario della Malaysia («prima inchiesta antielusione»).

(3)

Nel settembre 2013, a seguito di una seconda indagine antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso le misure in vigore alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, 97 % o più, ma meno di 99,95 %, di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della RPC mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 (4) («la seconda inchiesta antielusione»).

1.2.   Domanda

(4)

Il 26 gennaio 2015 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, una domanda finalizzata all'apertura di un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e a istituire un obbligo di registrazione per le importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale pari o superiore al 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della RPC.

(5)

La domanda è stata presentata da Plansee SE, un produttore dell'Unione di taluni cavi di molibdeno («il richiedente»).

1.3.   Apertura

(6)

Avendo stabilito, dopo aver informato gli Stati membri, che esistevano elementi di prova prima facie sufficienti per l'apertura di un'inchiesta a norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha deciso di aprire un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure in vigore e di disporre la registrazione delle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale pari o superiore al 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della RPC.

(7)

L'inchiesta è stata aperta il 10 marzo 2015 con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/395 della Commissione (5) («il regolamento di apertura»).

1.4.   Inchiesta

(8)

La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura dell'inchiesta alle autorità della RPC, ai produttori esportatori di tale paese, agli importatori dell'Unione notoriamente interessati e all'industria dell'Unione.

(9)

Sono stati inviati moduli di esenzione ai produttori esportatori nella RPC e agli importatori noti dell'Unione.

(10)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l'applicazione dell'articolo 18 del regolamento di base e l'elaborazione delle conclusioni sulla base dei dati disponibili.

(11)

Un produttore esportatore della RPC e il suo importatore collegato nell'Unione hanno inviato alla Commissione una risposta al modulo di esenzione e hanno ottenuto un'audizione.

(12)

Due importatori hanno inviato alla Commissione una risposta al modulo di esenzione. Solo uno di essi ha importato piccoli quantitativi di cavi di molibdeno durante il periodo dell'inchiesta (cfr. il considerando 15).

(13)

Un operatore commerciale ha presentato osservazioni e ha ottenuto un'audizione.

(14)

La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttore esportatore nella RPC:

Luoyang Hi-tech Metals Co., Ltd, West Lichun Road, Jianxi District, Luoyang, RPC;

b)

importatore collegato nell'Unione:

CM Chemiemetall GmbH, Niels-Bohr-Str. 5, 06749 Bitterfeld, Germania;

c)

produttore dell'Unione:

Plansee SE, Metallwerk Plansee Strasse 71, 6600 Reutte, Austria.

1.5.   Periodo dell'inchiesta e periodo di riferimento

(15)

L'inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2010 e il 31 dicembre 2014. Sono stati raccolti dati relativi al periodo dell'inchiesta al fine di analizzare, tra l'altro, la presunta modificazione della configurazione degli scambi in seguito all'istituzione delle misure e alla loro estensione dapprima alla Malaysia nel 2012 (cfr. il considerando 2), e in seguito alle importazioni di un prodotto leggermente modificato nel 2013 (cfr. il considerando 3), nonché l'esistenza di pratiche, processi o lavorazioni senza sufficiente motivazione o giustificazione economica a parte l'istituzione del dazio.

(16)

Per il periodo di riferimento, compreso fra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014, sono stati raccolti dati più dettagliati al fine di verificare se le importazioni pregiudicassero l'effetto riparatore delle misure in vigore in termini di prezzi e/o di quantitativi, nonché l'esistenza di dumping.

2.   RISULTATI DELL'INCHIESTA

2.1.   Osservazioni generali

(17)

La valutazione relativa alla possibile esistenza di pratiche di elusione è stata effettuata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, esaminando nell'ordine:

se si fosse verificata una modificazione della configurazione degli scambi tra la RPC, la Malaysia e l'Unione,

se tale modificazione fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni privi di una sufficiente motivazione o giustificazione economica a parte l'istituzione del dazio,

se vi fossero prove dell'esistenza di un pregiudizio o dell'indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell'inchiesta,

e se vi fossero prove dell'esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati, se necessario conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento di base.

2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

(18)

Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è il prodotto oggetto delle misure in vigore, come descritto al considerando 1, classificato al codice NC ex 8102 96 00. Come stabilito nell'inchiesta iniziale, il prodotto in esame è solitamente impiegato nel settore automobilistico per il rivestimento metallico attraverso la spruzzatura termica delle parti del motore maggiormente soggette ad usura, come anelli dei pistoni, anelli sincronizzatori o componenti di trasmissione, per aumentarne la resistenza all'abrasione.

(19)

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il prodotto definito all'articolo 1 del regolamento di apertura, ossia i) cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960020), e ii) cavi di molibdeno contenenti, in peso, una percentuale pari o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, attualmente classificati al codice NC ex 8102 96 00 (codice TARIC 8102960040). Il prodotto oggetto dell'inchiesta è originario della RPC ed è indicato anche come cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm.

2.3.   Livello di collaborazione

(20)

Un solo produttore esportatore cinese, la società Luoyang Hi-tech Metals Co. Ltd («LTHM»), e l'importatore nell'Unione Chemiemetall («CM») ad essa collegato si sono manifestati e hanno chiesto l'esenzione dall'eventuale estensione delle misure in vigore. Sia LHTM sia CM hanno pienamente collaborato all'inchiesta. Il loro volume delle importazioni ha rappresentato circa il 55 % del totale delle importazioni dalla RPC nell'Unione durante il periodo di riferimento.

(21)

Circa il 40 % del totale delle importazioni cinesi nell'Unione proviene da produttori che non hanno collaborato. In particolare non hanno collaborato i produttori esportatori cinesi che avevano collaborato nella seconda inchiesta antielusione ma che non erano stati esentati dalle misure in vigore.

2.4.   Modificazione della configurazione degli scambi

(22)

La tabella seguente aggrega dati provenienti dalla seconda inchiesta antielusione, dalla domanda, da Comext e dalla base dati di cui al punto 14, paragrafo 6, del regolamento di base, nonché informazioni ricevute da LHTM.

(23)

Poiché un solo produttore esportatore ha collaborato all'inchiesta, tutte le cifre relative ad informazioni sensibili hanno dovuto essere presentate sotto forma di indici o espresse come intervalli di valori per motivi di riservatezza.

(24)

Il totale segnalato di cavi di molibdeno per spruzzatura aggrega:

le importazioni del prodotto in esame,

le importazioni in elusione identificate nella seconda inchiesta antielusione,

le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

Importazioni nell'Unione (in tonnellate)

2010

2011

2012

2013

PR = 2014

Importazioni totali di cavi di molibdeno per spruzzatura (in tonnellate indicizzate)

100

463

365

273

362

Importazioni totali di cavi di molibdeno per spruzzatura (in %)

100

100

100

100

100

Prodotto in esame soggetto alle misure in vigore

8

0

0

1

5

Importazioni in elusione identificate nella seconda inchiesta antielusione

92

100

99

1

0

Prodotto oggetto dell'inchiesta

0

0

1

99

95

di cui, prodotto oggetto dell'inchiesta di LHTM

0

0

1

36

55

di cui, prodotto oggetto dell'inchiesta dei produttori esportatori della RPC che non hanno collaborato

0

0

0

63

40

(25)

In linea con le conclusioni della seconda inchiesta antielusione, le importazioni del prodotto in esame sono quasi cessate dopo l'istituzione delle misure provvisorie previste dall'inchiesta iniziale (6) a partire dal 2010, sono quasi scomparse nel 2011, 2012 e 2013 e hanno rappresentato solo il 5 % circa delle importazioni totali durante il periodo di riferimento (2014). Esse sono state sostituite durante gli anni dal 2010 al 2012 dalle importazioni che eludevano le misure identificate nella seconda inchiesta antielusione. A decorrere dall'apertura della seconda inchiesta antielusione e dalla conseguente registrazione delle importazioni, a partire dal dicembre 2012 (7), tali importazioni che eludevano le misure sono quasi cessate nel 2013 e durante il periodo di riferimento.

(26)

Allo stesso tempo, le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta che erano assenti o trascurabili negli anni precedenti sono aumentate notevolmente nel 2013 e nel periodo di riferimento. Nell'ottobre 2013, durante il periodo dell'inchiesta, le autorità doganali italiane hanno emesso un'informazione tariffaria vincolante (ITV) per classificare i cavi di molibdeno con diametro di 4,1 mm e 4,2 mm contenenti una piccola aggiunta di lantanio (tra 0,22 % e 0,28 %) e con una percentuale di molibdeno superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 %. Successivamente, nel gennaio 2014, le autorità doganali tedesche hanno emesso un'ITV per classificare i cavi di molibdeno con un contenuto di molibdeno superiore a 99,95 %, del diametro di circa 4,1 mm. Tali ITV confermano che ha fatto la sua comparsa il prodotto oggetto dell'inchiesta, costituito da variazioni di cavi di molibdeno puro e meno puro, con diametro compreso tra 4,0 mm e 11,0 mm. Le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta hanno rappresentato la quasi totalità delle importazioni di cavi di molibdeno dalla RPC destinati alla spruzzatura nel 2013 (circa il 99 %) e nel periodo di riferimento (circa il 95 %).

(27)

La forte presenza nel 2013 di importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta, precedentemente assenti o trascurabili, che hanno chiaramente sostituito le importazioni in elusione oggetto della seconda inchiesta antielusione, nonché la contemporanea scomparsa delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta, costituiscono una notevole modificazione della configurazione degli scambi, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

2.5.   Esistenza di pratiche di elusione

(28)

Sono state analizzate le attività del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e del suo importatore collegato. Il produttore esportatore che ha collaborato non esporta il prodotto in esame, bensì cavi con un contenuto di molibdeno, in peso, pari almeno al 99,95 %, con sezione trasversale (diametro) superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm. Tali esportazioni sono spedite al suo importatore collegato in Germania. Tali esportazioni non sono attualmente soggette ai dazi antidumping in vigore.

(29)

Successivamente, l'importatore collegato sottopone a ulteriore trafilatura i cavi di molibdeno importati portandoli ad un diametro inferiore a 4,0 mm, e tale operazione di fatto li trasforma precisamente nel prodotto in esame che è soggetto alle misure in vigore. L'importatore collegato nell'Unione vende ai clienti finali, principalmente dell'industria automobilistica. La fase di seconda trafilatura è effettuata dall'importatore collegato con l'utilizzo di attrezzature acquistate dal produttore esportatore che ha collaborato. L'inchiesta ha rivelato che di fatto l'operazione della seconda trafilatura è stata semplicemente spostata dalla RPC in Germania.

(30)

L'importatore collegato ha iniziato a effettuare la seconda trafilatura tra la fine del 2012 e l'inizio del 2013, precisamente nel periodo in cui sono comparse le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. i considerando da 24 a 26). Lo studio di mercato che ha portato a investire in questo tipo di operazione è stato effettuato su richiesta del proprietario del gruppo al quale appartengono il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e il suo importatore collegato, nel 2010, dopo l'istituzione delle misure provvisorie previste dall'inchiesta iniziale.

(31)

Dall'inchiesta non è emersa alcuna differenza tra i processi di produzione del prodotto oggetto dell'inchiesta e del prodotto in esame, ad eccezione del fatto che l'ultima fase della produzione, che consiste nella seconda trafilatura per ottenere un diametro inferiore a 4,0 mm, è effettuata nella RPC per il prodotto in esame e in Germania per il prodotto oggetto dell'inchiesta.

(32)

L'inchiesta ha inoltre dimostrato che il prodotto oggetto dell'inchiesta non poteva essere utilizzato per la spruzzatura dagli utilizzatori dell'Unione nella sua forma originaria, in quanto il diametro è troppo grande per l'uso con gli attuali dispositivi di verniciatura a spruzzo. Esso può essere utilizzato solo dopo una seconda trafilatura che lo riduca a diametri inferiori, vale a dire dopo essere stato trasformato nel prodotto in esame, di modo da essere adatto alle attrezzature di spruzzatura e da poter essere utilizzato per la sua destinazione abituale, cioè per il rivestimento metallico mediante spruzzatura (cfr. il considerando 18).

(33)

Inoltre, i costi di produzione del prodotto in esame e del prodotto oggetto dell'inchiesta sono piuttosto simili. La fase della seconda trafilatura è però più costosa (più del doppio) quando è eseguita in Germania anziché nella RPC. D'altro lato, i costi dell'operazione di seconda trafilatura in Germania ammontano a circa il 15-20 % delle misure in vigore. È quindi più economico provvedere alla trafilatura in Germania che pagare il dazio. Dato che il prodotto finale è identico, la pratica è considerata un'elusione del dazio.

(34)

Durante l'audizione congiunta, LHTM e CM hanno affermato in sostanza che l'attuale attività di importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta costituisce una fase essenziale del loro modello di attività economica, sviluppato al fine di poter fornire cavi di molibdeno a un prezzo concorrenziale. È stato inoltre osservato che un piano d'investimento per aumentare la capacità di produzione era stato sospeso in attesa dell'esito della presente inchiesta, che, a quanto affermato, potrebbe avere conseguenze gravi sul loro modello di attività economica.

(35)

Per quanto riguarda la giustificazione economica dell'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta per trafilarlo successivamente in modo da ottenere il prodotto in esame, eludendo in tal modo le misure in vigore, il produttore esportatore e l'importatore collegato hanno sostenuto che l'operazione di trafilatura ha consentito la creazione di nuovi posti di lavoro nell'Unione; che i prodotti a costo ridotto aiuterebbero l'industria a valle ad essere più efficiente e a proseguire l'attività nell'Unione; che Plansee, il produttore dell'Unione, è troppo potente sul mercato dell'Unione, con una forte quota di mercato, e che l'operazione di trafilatura potrebbe contribuire a ridurre la posizione dominante di Plansee.

(36)

Nessuno di tali argomenti giustifica l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta e la sua successiva trafilatura con trasformazione nel prodotto in esame qualora il motivo non sia l'elusione del dazio antidumping in vigore.

(37)

Per quanto riguarda l'occupazione, l'inchiesta ha dimostrato che la fase di trafilatura è l'ultima fase del processo di produzione ed è essenzialmente automatizzata. Si ha impiego di manodopera per cambiare la bobina e supervisionare il processo di trafilatura e l'avvolgimento del cavo. Il carico di lavoro è quindi molto limitato. Il numero di posti di lavoro creati nell'Unione per l'operazione di trafilatura è, in ogni caso, troppo modesto per costituire una risposta adeguata alla mancanza di posti di lavoro nel mercato dell'Unione. Peraltro, anche se la creazione di posti di lavoro venisse riconosciuta come una conseguenza intenzionale del trasferimento della trafilatura nell'Unione, non si può sostenere che ciò costituisca una giustificazione economica, in quanto più che controbilanciata dall'elusione delle misure in vigore. L'argomentazione è pertanto respinta.

(38)

Per quanto riguarda le argomentazioni in merito all'interesse degli utilizzatori di avere a disposizione cavi a prezzo ridotto trafilati nell'Unione e alla concorrenza nel mercato dell'Unione, si rammenta che l'inchiesta presente è effettuata in conformità all'articolo 13 del regolamento di base. Lo scopo di un'inchiesta antielusione è assicurare la dovuta protezione delle misure in vigore che sono state imposte dopo aver tenuto in debito conto i diversi interessi nel corso dell'inchiesta iniziale, compresi quelli degli importatori e degli utilizzatori. Pertanto non rientra nell'ambito della presente inchiesta antielusione ripetere l'analisi di tali aspetti. D'altro lato, tali argomenti non possono costituire una sufficiente motivazione o una giustificazione economica valida di tale pratica. Infatti, se i cavi di molibdeno venduti agli utilizzatori previa trafilatura in Germania sono meno costosi, ciò si spiega con il fatto che il dazio antidumping non è riscosso sulle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta (cfr. considerando 36). Le argomentazioni sono pertanto respinte.

(39)

Per questi motivi si conclude che non vi sono sufficienti motivazioni o giustificazioni economiche per l'importazione del prodotto oggetto dell'inchiesta e la sua successiva trafilatura nell'Unione a parte l'esistenza delle misure in vigore. L'operazione di trafilatura realizzata dall'importatore collegato è stata espressamente concepita e messa in atto in seguito all'imposizione del dazio antidumping.

(40)

Inoltre, la seconda inchiesta antielusione ha dimostrato che i cavi di molibdeno contenenti più del 97 % ma meno del 99,95 % di molibdeno, con aggiunta di lantanio e di altri elementi chimici («cavi di molibdeno drogato») e con diametro superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, sono intercambiabili con i cavi di molibdeno di purezza superiore contenenti oltre il 99,95 % di molibdeno e dello stesso diametro, in quanto non presentano differenze fisiche significative e hanno gli stessi usi o applicazioni, in particolare per quanto riguarda la spruzzatura (8).

(41)

Come indicato al considerando 26, l'inchiesta ha inoltre accertato che nell'ottobre 2013, durante il periodo dell'inchiesta, le autorità doganali italiane hanno emesso un'informazione tariffaria vincolante (ITV) per classificare i cavi di molibdeno con diametro di 4,1 mm e 4,2 mm contenenti una piccola aggiunta di lantanio (tra 0,22 % e 0,28 %) e con una percentuale di molibdeno superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 %. Tale ITV conferma che hanno fatto la loro comparsa i cavi di molibdeno drogato con diametro tra 4,0 mm e 11,0 mm.

(42)

Come spiegato al considerando 32, le attrezzature per la spruzzatura possono utilizzare solo cavi di molibdeno (drogati e di purezza superiore) di diametro superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm. Ne consegue che, proprio come i cavi di molibdeno contenenti oltre il 99,95 % di molibdeno e con un diametro compreso tra 4,0 mm e 11,0 mm, i cavi di molibdeno drogato con diametro compreso tra 4,0 mm e 11,0 mm possono essere utilizzati solo dopo essere stati ritrafilati in modo da presentare un diametro superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm.

(43)

Nessuno degli altri produttori esportatori, che rappresentano oltre il 40 % del totale delle importazioni del prodotto in esame nel 2014, si è manifestato e ha collaborato. Su questa base, in conformità all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all'attività di altri produttori esportatori si basano sui dati disponibili. Al riguardo, i dati disponibili sono i seguenti: i) non vi sono indicazioni che i cavi di molibdeno drogato con diametro compreso tra 4,0 mm e 11,0 mm siano apparsi per specifiche finalità o abbiano usi o applicazioni specifici diversi da quelli dei cavi di molibdeno con una sezione trasversale di dimensione (diametro) superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm e con una percentuale di molibdeno, in peso, pari almeno al 99,95 %; ii) al contrario, in base alle conclusioni della seconda inchiesta antielusione (considerando 40) e alle risultanze emerse nel corso della presente inchiesta (considerando 42), si ritiene che i cavi di molibdeno drogato con diametro compreso tra 4,0 mm e 11,0 mm possono essere utilizzati per la spruzzatura solo previa trafilatura che li porti a un diametro superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm; iii) le indagini svolte presso il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e il suo importatore collegato confermano che è indispensabile la trafilatura del prodotto oggetto dell'inchiesta per produrre il prodotto in esame; iv) la trafilatura effettuata dall'importatore che ha cooperato all'inchiesta, il cui costo corrisponde a circa il 15-20 % delle misure in vigore (cfr. il considerando 33), può essere effettuata da qualsiasi operatore nell'Unione che disponga delle attrezzature necessarie.

(44)

Pertanto, sulla base di quanto precede, si rileva che la pratica di importare cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 4,0 mm ma non supera i 11,0 mm, originari della RPC, la cui esistenza non risponde ad alcun motivo commerciale, e sottoporli successivamente a trafilatura nell'Unione, non ha alcuna motivazione o giustificazione economica se non l'elusione delle misure in vigore.

(45)

Sulla base delle conclusioni per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato e sulla base dei dati disponibili per i produttori esportatori che non hanno collaborato, si stabilisce la presenza di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, a livello nazionale per tutte le importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Tale pratica di elusione riguarda una lieve modifica del prodotto in esame al fine di una sua classificazione con codici doganali normalmente non soggetti alle misure, cioè quelli del prodotto oggetto dell'inchiesta, il quale subisce modifiche che non alterano le sue caratteristiche essenziali, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base, e la necessità della trafilatura del prodotto oggetto dell'inchiesta nell'Unione per trasformarlo nel prodotto in esame.

2.6.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile

(46)

L'aumento delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta è stato significativo, come spiegato nel considerando 26, in termini di quantitativi e ha costituito la quasi totalità delle importazioni di cavi di molibdeno per spruzzatura dalla RPC nel 2013 e nel periodo di riferimento.

(47)

Il prezzo all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta, debitamente adeguato per considerare i costi aggiuntivi della trafilatura, è stato confrontato con il livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta iniziale.

(48)

Per quanto riguarda il produttore esportatore che ha collaborato, il prezzo all'esportazione è stato determinato in base alle informazioni verificate durante l'inchiesta. Per i produttori esportatori che non hanno collaborato, il prezzo all'esportazione è stato stabilito sulla base dei dati Eurostat, previa detrazione delle esportazioni effettuate dal produttore esportatore che ha collaborato. Il margine idoneo a coprire i costi di produzione della fase di ritrafilatura è stato basato sulle informazioni ricevute dall'importatore collegato che ha collaborato e verificate.

(49)

Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e dei produttori esportatori che non hanno collaborato, stabilito come sopra, indica una sottoquotazione significativa.

(50)

Si ritiene quindi che gli effetti riparatori delle misure in vigore vengano compromessi in termini sia di quantitativi sia di prezzo.

2.7.   Elementi di prova del dumping rispetto al valore normale precedentemente accertato per il prodotto simile

(51)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, e per stabilire se i prezzi all'esportazione del prodotto oggetto dell'inchiesta sono stati oggetto di dumping, i prezzi all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta e dei produttori esportatori che non hanno collaborato sono stati determinati come descritto nei considerando 47 e 48 e confrontati con il valore normale determinato durante l'inchiesta iniziale.

(52)

Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione indica che il prodotto oggetto dell'inchiesta è stato importato a prezzi di dumping nell'Unione durante il periodo di riferimento sia dal produttore esportatore che ha collaborato sia da quelli che non hanno collaborato.

3.   MISURE

(53)

Alla luce dei risultati di cui sopra si è concluso che il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di cavi di molibdeno originari della RPC è eluso mediante importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della RPC.

(54)

In conformità all'articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, è quindi opportuno estendere le vigenti misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originario della PRC alle importazioni di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della RPC.

(55)

Ai sensi dell'articolo13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, che dispongono che le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell'Unione sotto il regime di registrazione imposto dal regolamento di apertura, dovrebbe essere riscosso il dazio antidumping sulle importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, la cui sezione maggiore trasversale è superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della RPC.

4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(56)

Il produttore esportatore della RPC e l'importatore ad esso collegato hanno chiesto un'esenzione dall'eventuale estensione delle misure a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base e hanno fatto pervenire un modulo di richiesta di esenzione.

(57)

Come enunciato al considerando 39, il produttore esportatore e l'importatore ad esso collegato sono risultati coinvolti in pratiche di elusione. Non è quindi possibile, a norma dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, concedere un'esenzione a tali società.

5.   DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

(58)

Tutte le parti interessate sono state informate dei principali fatti e considerazioni che hanno portato alle conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. Non sono pervenute osservazioni.

(59)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm ma non superiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 4,0 mm ma non superiore a 11,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con il codice NC ex 8102 96 00 (codici TARIC 8102960020 e 8102960040).

2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 è riscosso sulle importazioni nell'Unione di cavi di molibdeno registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 2015/395 e all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in tema di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione H

Ufficio: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

Belgio

2.   Conformemente all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione può autorizzare, mediante decisione, l'esenzione dal dazio esteso a norma dell'articolo 1 del presente regolamento per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni prevista a norma dell'articolo 2 del regolamento (UE) 2015/395.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio, del 14 giugno 2010, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 150 del 16.6.2010, pag. 17).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 14/2012 del Consiglio, del 9 gennaio 2012, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento d'esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati cavi di molibdeno spediti dalla Malaysia, dichiarati o no originari della Malaysia, e che chiude l'inchiesta riguardante le importazioni spedite dalla Svizzera (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 22).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/395 della Commissione, del 10 marzo 2015, che avvia un'inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati, e che dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 66 dell'11.3.2015, pag. 4).

(6)  Regolamento (UE) n. 1247/2009 della Commissione, del 17 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336 del 18.12.2009, pag. 16).

(7)  Regolamento (UE) n. 1236/2012 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che apre un'inchiesta sull'eventuale elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 del Consiglio sulle importazioni di determinati cavi di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati cavi di molibdeno leggermente modificati contenenti, in peso, una percentuale uguale o superiore al 97 % ma inferiore al 99,95 % di molibdeno originari della Repubblica popolare cinese, e che dispone la registrazione di tali importazioni (GU L 350 del 20.12.2012, pag. 51).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 871/2013 del Consiglio, del 2 settembre 2013, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 511/2010 sulle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 99,95 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni di cavi di molibdeno, contenenti, in peso, almeno il 97 % di molibdeno, con una sezione trasversale di dimensione massima superiore a 1,35 mm e uguale o inferiore a 4,0 mm, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 243 del 12.9.2013, pag. 2), considerando 36.