27.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 281/1


REGOLAMENTO (UE) 2015/1919 DEL CONSIGLIO

del 26 ottobre 2015

che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (1) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi.

(2)

Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1924 (3) che cancella dagli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC una persona deceduta.

(3)

Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(4)

Il 26 ottobre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1921 (4) che cancella una persona deceduta dall'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004.

(5)

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)

È opportuno inoltre inserire una nuova disposizione al fine di rispettare i requisiti in materia di protezione dei dati personali.

(7)

Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 314/2004 è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 bis

1.   L'allegato III indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

2.   L'allegato III include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»

Articolo 2

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).

(2)  Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).

(3)  Decisione (PESC) 2015/1924 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1921 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).


ALLEGATO

Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, la voce relativa alla seguente persona fisica è cancellata dall'elenco «I. Persone»:

I.   Persone

 

Nomi (ed eventuali pseudonimi)

44.

MIDZI, Amos Bernard (Mugenva)