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27.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 281/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1919 DEL CONSIGLIO
del 26 ottobre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (1) attua diverse misure previste dalla decisione 2011/101/PESC del Consiglio (2), tra cui il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinate persone fisiche o giuridiche, entità e organismi. |
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(2) |
Il 26 ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/1924 (3) che cancella dagli allegati I e II della decisione 2011/101/PESC una persona deceduta. |
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(3) |
Poiché la misura in questione rientra nell'ambito di applicazione del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
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(4) |
Il 26 ottobre 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1921 (4) che cancella una persona deceduta dall'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004. |
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(5) |
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
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(6) |
È opportuno inoltre inserire una nuova disposizione al fine di rispettare i requisiti in materia di protezione dei dati personali. |
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(7) |
Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nel regolamento (CE) n. 314/2004 è inserito l'articolo seguente:
«Articolo 11 bis
1. L'allegato III indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.
2. L'allegato III include, ove disponibili, le informazioni necessarie a identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il genere, l'indirizzo, se noto, e la funzione o la professione. Riguardo alle persone giuridiche, alle entità e agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.»
Articolo 2
L'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 26 ottobre 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. MOGHERINI
(1) Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1).
(2) Decisione 2011/101/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6).
(3) Decisione (PESC) 2015/1924 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che modifica la decisione 2011/101/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (cfr. pagina 10 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1921 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che modifica il regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe (cfr. pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale).
ALLEGATO
Nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 314/2004, la voce relativa alla seguente persona fisica è cancellata dall'elenco «I. Persone»:
I. Persone
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Nomi (ed eventuali pseudonimi) |
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44. |
MIDZI, Amos Bernard (Mugenva) |