24.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 280/2 |
REGOLAMENTO (UE) 2015/1910 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2015
che modifica gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di guazatina in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per la guazatina sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di seguito denominata «l'Autorità», ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti per la guazatina, in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Tutte le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva guazatina sono state revocate. Non sono state comunicate tolleranze all'importazione a livello dell'Unione e non erano neppure disponibili LMR del Codex. In mancanza di informazioni su specifiche buone pratiche agricole che potessero essere utilizzate in una valutazione del rischio per i consumatori, l'Autorità ha concluso che un valore di 0,05 mg/kg presenta un livello soddisfacente di protezione per i consumatori europei. È quindi opportuno fissare gli LMR allo specifico limite di determinazione e modificare la definizione del residuo. |
(3) |
Inoltre, il Belgio ha segnalato che gli LMR vigenti per la guazatina in pompelmi e arance possono destare preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori. In particolare, non poteva essere escluso un grave rischio per i consumatori neanche con un'accurata valutazione dei rischi, che tenesse conto di un fattore di trasformazione per gli agrumi. La Commissione europea e gli Stati membri rappresentati nel comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi hanno ritenuto opportuno adottare una decisione di gestione dei rischi volta a ridurre gli LMR a un livello rivelatosi sicuro per i consumatori europei. |
(4) |
A norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 è stata presentata una domanda per l'impiego della guazatina sugli agrumi. In conformità all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 396/2005, tale domanda è stata valutata dallo Stato membro interessato e la relazione di valutazione è stata trasmessa alla Commissione. L'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, in particolare per quanto riguarda i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti (3). Tale parere è stato trasmesso alla Commissione e agli Stati membri e reso accessibile al pubblico. Nel suo parere l'Autorità ha concluso che non raccomanda la fissazione degli LMR proposti, perché i dati disponibili non sono sufficienti ad escludere un rischio per i consumatori europei. |
(5) |
Il richiedente ha chiesto un riesame amministrativo del parere motivato dell'Autorità, in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 396/2005. Tale riesame è giunto alla conclusione che non sono stati constatati carenze sostanziali ed errori di valutazione da parte dell'Autorità. |
(6) |
Sulla base dei pareri motivati dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(7) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti in conformità della normativa vigente prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori. |
(9) |
Le disposizioni transitorie previste dal presente regolamento dovrebbero tenere conto delle preoccupazioni riguardo alla protezione dei consumatori per quanto concerne gli LMR vigenti per la guazatina in pompelmi e arance. |
(10) |
È opportuno prevedere, prima dell'applicazione degli LMR modificati, un periodo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori dell'industria alimentare di prepararsi ad ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(11) |
I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Per quanto riguarda la guazatina, il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione precedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti ottenuti in conformità alla normativa vigente prima del 13 maggio 2016, ad eccezione dei pompelmi e delle arance.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica tuttavia a decorrere dal 13 maggio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for guazatine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 [Parere motivato sul riesame dei livelli massimi di residui (LMR) vigenti per la guazatina in conformità all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005]. EFSA Journal 2013;11(5):3239. [20 pp.].
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare; Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for guazatine in citrus fruits (Parere motivato sulla modifica degli LMR vigenti per la guazatina negli agrumi). EFSA Journal 2014;12(8):3818. [29 pp.].
ALLEGATO
Gli allegati III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell'allegato III è soppressa la colonna relativa alla guazatina; |
2) |
nell'allegato V è aggiunta la seguente colonna relativa alla guazatina: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
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(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(2) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.
Guazatina (acetato di guazatina, somma dei componenti)
(+) |
Il livello massimo di residui applicabile al barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nel gruppo delle spezie (codice 0840040) è quello fissato per il barbaforte/rafano/cren (Armoracia rusticana) nella categoria degli ortaggi, gruppo degli ortaggi a radice e tubero (codice 0213040), tenendo conto delle variazioni del tenore di residui conseguenti alla trasformazione (essiccatura) a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
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