13.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 266/9


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1830 DELLA COMMISSIONE

dell'8 luglio 2015

che modifica il regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 2568/91 (2) della Commissione definisce le caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi e valori limite relativi alle caratteristiche degli oli vengono aggiornati periodicamente sulla base del parere degli esperti chimici e conformemente all'attività svolta in sede di Consiglio oleicolo internazionale (in appresso: «COI»).

(2)

Al fine di garantire l'applicazione a livello dell'Unione delle più recenti norme internazionali stabilite dal COI, occorre adeguare i valori limite inferiori per l'acido linoleico stabiliti in una nota alla seconda tabella dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91. Inoltre, il riferimento al 2015 nel calendario di progressiva riduzione del limite di etil esteri degli acidi grassi per l'olio extra vergine di oliva figurante in tale allegato dovrebbe essere sostituito da un riferimento al 2016.

(3)

Il metodo di rilevazione della presenza di oli vegetali estranei negli oli di oliva di cui all'allegato XX bis del regolamento (CEE) n. 2568/91 non è più utilizzato. Occorre perciò sopprimere una nota alla prima tabella dell'allegato I di tale regolamento che fa riferimento al suddetto metodo.

(4)

È pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2568/91 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento (CEE) n. 2568/91, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti (GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1).


ALLEGATO

«

ALLEGATO I

CARATTERISTICHE DEGLI OLI DI OLIVA

Categoria

Etil esteri degli acidi grassi (EEAG) (*)

Acidità

(%) (*)

Numero dei perossidi

mEq O2/kg (*)

Cere

mg/kg (**)

2 gliceril monopalmitato

(%)

Stigmastadieni

mg/kg (1)

Differenza: ECN42 (HPLC) e ECN42

(calcolo teorico)

K232 (*)

K268 o K270 (*)

Delta-K (*)

Valutazione organolettica

Mediana del difetto (Md) (*)

Valutazione organolettica

Mediana del fruttato (Mf) (*)

1.

Olio extra vergine di oliva

EEAG ≤ 40 mg/kg (campagna 2013-2014) (2)

EEAG ≤ 35 mg/kg (campagna 2014-2016)

EEAG ≤ 30 mg/kg (campagne successive al 2016)

≤ 0,8

≤ 20

C42 + C44 + C46 ≤ 150

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,50

≤ 0,22

≤ 0,01

Md = 0

Mf > 0

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

2.

Olio di oliva vergine

≤ 2,0

≤ 20

C42 + C44 + C46 ≤ 150

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,05

≤ |0,2|

≤ 2,60

≤ 0,25

≤ 0,01

Md ≤ 3,5

Mf > 0

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

3.

Olio di oliva lampante

> 2,0

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 300 (3)

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ 0,50

≤ |0,3|

Md > 3,5 (4)

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %

4.

Olio di oliva raffinato

≤ 0,3

≤ 5

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 1,10

≤ 0,16

≤ 1,1 se % acido palmitico totale > 14 %

5.

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

≤ 1,0

≤ 15

C40 + C42 + C44 + C46 ≤ 350

≤ 0,9 se % acido palmitico totale ≤ 14 %

≤ |0,3|

≤ 0,90

≤ 0,15

≤ 1,0 se % acido palmitico totale > 14 %

6.

Olio di sansa di oliva greggio

C40 + C42 + C44 + C46 > 350 (5)

≤ 1,4

≤ |0,6|

7.

Olio di sansa di oliva raffinato

≤ 0,3

≤ 5

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

≤ 1,4

≤ |0,5|

≤ 2,00

≤ 0,20

8.

Olio di sansa di oliva

≤ 1,0

≤ 15

C40 + C42 + C44 + C46 > 350

≤ 1,2

≤ |0,5|

≤ 1,70

≤ 0,18


Categoria

Composizione in acidi grassi (6)

Somma degli isomeri transoleici

(%)

Somma degli isomeri translinoleici + translinolenici

(%)

Composizione in steroli

Steroli totali

(mg/kg)

Eritrodiolo e uvaolo

(%) (**)

Miristico

(%)

Linolenico

(%)

Arachico

(%)

Eicosenoico

(%)

Beenico

(%)

Lignocerico

(%)

Colesterolo

(%)

Brassicasterolo

(%)

Campesterolo (7)

(%)

Stigmasterolo

(%)

β — sitosterolo apparente (8)

(%) (**)

Delta-7-stigmastenolo (7)

(%)

1.

Olio extra vergine di oliva

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

2.

Olio di oliva vergine

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,05

≤ 0,05

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

3.

Olio di oliva lampante

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5 (9)

4.

Olio di oliva raffinato

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

5.

Olio di oliva composto di oli di oliva raffinati e di oli di oliva vergini

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,30

≤ 0,5

≤ 0,1

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 000

≤ 4,5

6.

Olio di sansa di oliva greggio

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,20

≤ 0,10

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 2 500

> 4,5 (10)

7.

Olio di sansa di oliva raffinato

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 800

> 4,5

8.

Olio di sansa di oliva

≤ 0,03

≤ 1,00

≤ 0,60

≤ 0,40

≤ 0,30

≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,35

≤ 0,5

≤ 0,2

≤ 4,0

< Camp.

≥ 93,0

≤ 0,5

≥ 1 600

> 4,5

Note:

a)

I risultati delle analisi devono essere espressi con un numero di decimali uguale a quello previsto per ogni caratteristica. L'ultima cifra deve essere aumentata di una unità se la cifra successiva è superiore a 4.

b)

È sufficiente che una sola caratteristica non sia conforme ai valori indicati perché l'olio venga cambiato di categoria o dichiarato non conforme riguardo alla sua purezza ai fini del presente regolamento.

c)

Le caratteristiche contrassegnate con un asterisco (*) e riguardanti le qualità dell'olio implicano che: — per l'olio di oliva lampante, i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente, — per gli oli di oliva vergini, l'inosservanza di almeno uno di questi valori limite comporta il cambiamento di categoria, pur rimanendo classificati in una delle categorie degli oli di oliva vergini.

d)

Le caratteristiche contrassegnate con due asterischi (**) implicano che per tutti gli oli di sansa di oliva i due corrispondenti valori limite possono non essere rispettati simultaneamente.

Appendice

SCHEMA DECISIONALE

Schema decisionale per il campesterolo nell'olio di oliva vergine e nell'olio extra vergine di oliva.

Image

Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento.

Schema decisionale per il delta-7-stigmastenolo.

Nell'olio di oliva vergine e nell'olio extra vergine di oliva

Image

Gli altri parametri devono rispettare i limiti fissati dal presente regolamento.

Negli oli di sansa di oliva (greggio e raffinato)

Image

»

(1)  Somma degli isomeri che potrebbero (o non potrebbero) essere separati mediante colonna capillare.

(2)  Questo limite si applica agli oli di oliva prodotti a decorrere dal 1o marzo 2014.

(3)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %.

(4)  La mediana del difetto può essere pari o inferiore a 3,5 e la mediana del fruttato uguale a 0.

(5)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg e se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5 %.

(6)  Tenore di altri acidi grassi (%): palmitico: 7,50-20,00; palmitoleico: 0,30-3,50; eptadecanoico: ≤ 0,30; eptadecenoico: ≤ 0,30; stearico: 0,50-5,00; oleico: 55,00-83,00; linoleico: 2,50-21,00.

(7)  V. Appendice del presente allegato.

(8)  β-sitosterolo apparente: delta-5,23-stigmastadienolo + clerosterolo + beta-sitosterolo + sitostanolo + delta-5-avenasterolo + delta-5,24-stigmastadienolo.

(9)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di oliva lampante se gli alcoli alifatici totali sono pari o inferiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è pari o inferiore a 3,5 %.

(10)  Gli oli con un tenore di cera compreso tra 300 mg/kg e 350 mg/kg sono considerati olio di sansa di oliva greggio se gli alcoli alifatici totali sono superiori a 350 mg/kg o se la percentuale di eritrodiolo e uvaolo è superiore a 3,5 %.