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2.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 257/30 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1761 DELLA COMMISSIONE
del 1o ottobre 2015
che modifica il regolamento (CE) n. 378/2005 per quanto riguarda le relazioni del laboratorio comunitario di riferimento, i diritti e i laboratori elencati nell'allegato II di tale regolamento
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma, e l'articolo 21, terzo comma,
previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce la procedura di autorizzazione all'immissione sul mercato e all'utilizzazione degli additivi per mangimi nell'alimentazione degli animali. Esso dispone che chiunque desideri ottenere un'autorizzazione relativa a un additivo per mangimi o a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi presenti una domanda di autorizzazione in conformità a tale regolamento. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 per quanto riguarda le domande di autorizzazione relative a un additivo per mangimi o a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi e i doveri e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento (LCR). |
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(3) |
L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 378/2005 prevede che l'LCR presenti all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») una relazione di valutazione completa per ciascuna domanda di autorizzazione relativa a un additivo per mangimi. Sono consentite eccezioni all'obbligo di presentare una relazione di valutazione per le domande relative a una nuova utilizzazione di un additivo per mangimi o per le domande relative a una modifica delle condizioni di un'autorizzazione esistente, se le condizioni proposte per la nuova utilizzazione o per la modifica delle condizioni di autorizzazione rientrano nel campo di applicazione del metodo di analisi precedentemente presentato a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione (3) e già valutato. L'articolo 4 di tale regolamento dispone inoltre che l'LCR imponga ai richiedenti il versamento di diritti per la presentazione delle domande di autorizzazione. È prevista un'eccezione qualora non siano richiesti campioni e l'LCR non debba presentare una relazione perché il metodo di analisi è già stato valutato. Le domande di rinnovo delle autorizzazioni relative agli additivi per mangimi non beneficiano tuttavia di tali eccezioni. |
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(4) |
L'esperienza ha dimostrato che le eccezioni alle prescrizioni concernenti le relazioni di valutazione ed i diritti per la presentazione delle domande dovrebbero essere estese anche alle domande di rinnovo delle autorizzazioni relative agli additivi per mangimi. È quindi opportuno modificare di conseguenza l'articolo 5 e l'allegato IV del regolamento (CE) n. 378/2005. |
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(5) |
L'allegato II del regolamento (CE) n. 378/2005 contiene un elenco dei laboratori nazionali di riferimento che assistono l'LCR nell'esecuzione dei suoi doveri e delle sue mansioni. Alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che i loro laboratori nazionali di riferimento facenti parte del consorzio sono cambiati, perché sono stati designati a tal fine altri laboratori o perché sono cambiati il nome o l'indirizzo dei laboratori. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 378/2005. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 378/2005 è così modificato:
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1. |
all'articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Non è richiesta una relazione di valutazione per:
In deroga al paragrafo 4, la Commissione, l'LCR o l'Autorità possono, sulla base di fattori legittimi pertinenti per la domanda, ritenere necessaria una nuova valutazione dei metodi di analisi. In tali casi il richiedente ne è informato dall'LCR.» |
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2. |
L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento. |
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3. |
Nell'allegato IV, in corrispondenza del titolo «Tariffe secondo il tipo di domanda di autorizzazione di un additivo per mangimi a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003», il punto 5 è sostituito dal seguente:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.
(2) Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8).
(3) Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).
ALLEGATO
«ALLEGATO II
Laboratorio comunitario di riferimento e consorzio di laboratori nazionali di riferimento, di cui all'articolo 6, paragrafo 2
LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO
Centro comune di ricerca della Commissione europea, Istituto dei materiali e misure di riferimento, Geel, Belgio.
LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEGLI STATI MEMBRI
Belgio
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Federaal Laboratorium voor de Voedselveiligheid Tervuren (FLVVT –FAVV); |
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Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), Mol; |
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Centre wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Gembloux. |
Repubblica ceca
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Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), Praha. |
Danimarca
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Fødevarestyrelsens Laboratorie Aarhus (kemisk); |
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Fødevarestyrelsens Laboratorie Ringsted (kemisk og mikrobiologisk). |
Germania
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Sachgebiet Futtermittel des Bayrischen Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL), Oberschleißheim; |
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Landwirtschaftliche Untersuchungs- und Forschungsanstalt (LUFA), Speyer; |
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Staatliche Betriebsgesellschaft für Umwelt und Landwirtschaft. Geschäftsbereich 6 — Labore Landwirtschaft, Nossen; |
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Thüringer Landesanstalt für Landwirtschaft (TLL). Abteilung Untersuchungswesen. Jena. |
Estonia
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Põllumajandusuuringute Keskus (PMK). Jääkide ja saasteainete labor, Saku, Harjumaa; |
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Põllumajandusuuringute Keskus (PMK), Taimse materjali labor, Saku, Harjumaa. |
Spagna
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Laboratorio Arbitral Agroalimentario. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Madrid; |
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Laboratori Agroalimentari, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya, Cabrils. |
Francia
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Laboratoire de Rennes (SCL L35), Service Commun des Laboratoires DGCCRF et DGDDI, Rennes. |
Irlanda
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The State Laboratory, Kildare. |
Grecia
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Εργαστήριο Ελέγχου Κυκλοφορίας Ζωοτροφών Θεσσαλονίκης. |
Italia
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Istituto Superiore di Sanità. Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare, Roma; |
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Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per gli animali (CReAA), Torino. |
Cipro
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Feedingstuffs Analytical Laboratory, Department of Agriculture, Nicosia. |
Lettonia
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Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR, Rīga. |
Lituania
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Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, Vilnius. |
Lussemburgo
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Laboratoire de Contrôle et d'essais — ASTA, Ettelbruck. |
Ungheria
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Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság, Takarmányvizsgáló Nemzeti Referencia Laboratórium, Budapest. |
Paesi Bassi
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RIKILT Wageningen UR, Wageningen. |
Austria
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Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES), Wien. |
Polonia
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Instytut Zootechniki — Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin; |
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Państwowy Instytut Weterynaryjny, Pulawy. |
Portogallo
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Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária, I.P. (INIAV,IP), Lisboa. |
Slovenia
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Univerza v Ljubljani. Veterinarska fakulteta. Nacionalni veterinarski inštitut. Enota za patologijo prehrane in higieno okolja, Ljubljana; |
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Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana. |
Slovacchia
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Skúšobné laboratórium analýzy krmív, Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, Bratislava. |
Finlandia
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Elintarviketurvallisuusvirasto/Livsmedelssäkerhetsverket (Evira), Helsinki/Helsingfors. |
Svezia
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Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet, Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Uppsala. |
Regno Unito
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LGC Ltd, Teddington. |
LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO DEI PAESI DELL'EFTA
Norvegia
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The National Institute of Nutrition and Seafood Research (NIFES), Bergen.» |