24.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 248/41


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1597 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2015

deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 per quanto riguarda il termine per il pagamento della prima rata dell'anticipo da versare alle organizzazioni beneficiarie in Grecia per i programmi di attività nei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola per l'anno 2015

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 31, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione (2), il primo periodo triennale del programma di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola, di cui all'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è iniziato il 1o aprile 2015.

(2)

A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione (3), gli Stati membri sono tenuti a versare una prima rata dell'anticipo dovuto alle organizzazioni beneficiarie per il primo anno di esecuzione dei programmi di attività approvati entro il 31 maggio 2015. Come stabilito all'articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento, tali anticipi sono subordinati alla costituzione di una cauzione da parte dell'organizzazione beneficiaria.

(3)

In Grecia le attuali condizioni economiche e bancarie hanno posto un freno ad alcuni programmi di attività già approvati, dato che le loro organizzazioni beneficiarie non sono state in grado di costituire in tempo le cauzioni richieste. Di conseguenza, la Grecia non è stata in grado di versare la prima rata entro il 31 maggio 2015.

(4)

Data la situazione e al fine di consentire l'attuazione di tutti i programmi di attività approvati, è necessario garantire una deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 per consentire alla Grecia di versare la prima rata entro il 15 ottobre 2015.

(5)

Al fine di una rapida attuazione, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal giorno successivo alla sua pubblicazione,

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la Grecia e per l'anno 2015, il termine ultimo di cui alla prima frase dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 è il 15 ottobre 2015.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 611/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi a sostegno del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 55).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell'olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).