19.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 218/1


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1403 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2015

che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,

informando gli Stati membri,

considerando quanto segue:

A.   IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE

(1)

Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»).

(2)

Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa.

(3)

Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le opportune modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio.

(4)

Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in questione»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in questione.

(5)

Successivamente alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori»), unitamente alla CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione di misure definitive. L'allegato di tale decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, compresa la società ZNSHINE PV-TECH CO. LTD unitamente alla sua società collegata nell'Unione europea, congiuntamente contrassegnate dal codice addizionale TARIC B923 («ZNSHINE»).

(6)

Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta del gruppo dei produttori esportatori, unitamente alla CCCME, in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per il prodotto oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC, attualmente designati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al precedente considerando 4, unitamente all'impegno, saranno in seguito congiuntamente designati come «le misure».

(7)

Con il regolamento (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori.

B.   TERMINI DELL'IMPEGNO

(8)

I produttori esportatori hanno tra l'altro accettato di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») fino alla concorrenza del relativo livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») stabilito nell'impegno stesso. I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a garantire che per tutte le vendite fino alla concorrenza del livello annuale il rispettivo produttore esportatore emetta una fattura commerciale e la CCCME emetta un certificato d'impegno all'esportazione contenente le informazioni descritte nell'impegno.

(9)

L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Nell'elenco rientrano tra l'altro:

le dichiarazioni ingannevoli circa l'origine del prodotto in questione,

le modifiche della configurazione degli scambi verso l'Unione non debitamente motivate o non giustificate sotto il profilo economico se non dall'istituzione delle misure.

Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una qualsiasi delle sue parti collegate che sono definite nell'impegno.

(10)

L'impegno obbliga altresì i produttori esportatori a fornire trimestralmente alla Commissione informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali devono essere completi e corretti e che le operazioni indicate devono rispettare pienamente i termini dell'impegno.

(11)

Al fine di assicurare il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori si sono anche impegnati a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione.

C.   MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI

(12)

Nel quadro del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le informazioni presentate in proposito dai produttori esportatori. La Commissione ha chiesto inoltre di usufruire dell'assistenza degli Stati membri in forza delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 9, e dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, e dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base.

(13)

I riscontri di cui ai considerando da 14 a 17 illustrano i problemi rilevati per ZNSHINE che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per questo produttore esportatore.

D.   MOTIVAZIONI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

(14)

Le autorità doganali di due Stati membri hanno chiesto il pagamento di dazi antidumping e compensativi per talune operazioni di importazione di moduli solari. I moduli solari erano stati inizialmente dichiarati come di origine non cinese e quindi non soggetti ai dazi previsti. Le autorità doganali hanno tuttavia accertato che i moduli solari erano stati fabbricati da ZNSHINE ed erano arrivati nell'Unione attraverso un paese terzo.

(15)

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, le società implicate nelle attività di cui sopra erano parti collegate della società ZNSHINE. Quest'ultima ha pertanto violato i termini dell'impegno di cui al considerando 9.

(16)

La Commissione ha inoltre riscontrato nelle relazioni trimestrali di ZNSHINE informazioni fuorvianti circa la data di un numero significativo di fatture commerciali su un arco di tempo piuttosto lungo. La correttezza della data di una fattura è essenziale per stabilire se il PMI è rispettato, in quanto quest'ultimo è assoggettato a un meccanismo di adeguamento periodico. Sulla base delle informazioni presentate da ZNSHINE, la Commissione ha stabilito che la fattura commerciale presentata allo sdoganamento nell'Unione nei casi di cui sopra è stata emessa in una data diversa rispetto a quella utilizzata per ottenere il certificato d'impegno all'esportazione dalla CCCME. Tra le date delle relative fatture intercorreva un notevole lasso di tempo. ZNSHINE ha sostenuto che la mancata coincidenza tra le date delle relative fatture era addebitabile a un errore tecnico commesso da personale inesperto. La Commissione non può accettare una siffatta giustificazione.

(17)

La Commissione ha analizzato le conseguenze di tale incoerenza nelle relazioni trimestrali di ZNSHINE e ha concluso che tale società ha violato l'obbligo di fornire informazioni che le incombeva in virtù dell'impegno.

E.   VALUTAZIONE DELLA REALIZZABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME

(18)

L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporta automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In caso di violazione, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di detta specifica violazione sulla realizzabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

(19)

La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da ZNSHINE sulla realizzabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

(20)

La responsabilità di dette violazioni è da attribuire esclusivamente al produttore esportatore in questione; nel corso del monitoraggio non è stata rilevata alcuna violazione sistematica da parte di più produttori esportatori o della CCCME.

(21)

La Commissione conclude pertanto che nel complesso il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME.

F.   OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI

(22)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. ZNSHINE e una parte interessata hanno presentato osservazioni.

i)   Osservazioni della società ZNSHINE

(23)

ZNSHINE ha sostenuto che una delle società implicate nelle attività di cui ai considerando 14 e 15 non è una parte collegata, bensì è semplicemente una cliente di ZNSHINE in un paese terzo. Le informazioni disponibili citate dalla Commissione descrivono le relazioni d'affari di ZNSHINE con tale cliente. Tali relazioni d'affari non sono tuttavia riconosciute giuridicamente in nessun modo. ZNSHINE ha sostenuto inoltre di non poter controllare a chi tale cliente venda i prodotti.

(24)

La Commissione respinge tali argomentazioni in quanto ZNSHINE non ha comprovato in alcun modo le sue asserzioni, ad esempio fornendo informazioni sulla proprietà del suo asserito cliente che possano confutare le informazioni disponibili di cui al considerando 15. Peraltro, anche se l'impresa in questione fosse un acquirente indipendente (ma così non è), ZNSHINE ha omesso di adottare ogni precauzione per evitare la vendita di moduli nell'Unione da parte del cliente in questione e, di conseguenza, violerebbe un'altra clausola dell'impegno.

(25)

ZNSHINE ha sostenuto inoltre che, non avendo ottenuto dalla Commissione informazioni sufficienti circa l'identità dell'importatore dell'Unione, non è stata messa in grado di presentare osservazioni in merito all'accuratezza dei dati. ZNSHINE ha inoltre affermato che l'importatore dell'Unione non può essere considerato sua parte collegata salvo nel caso in cui ZNSHINE e l'importatore dell'Unione facciano parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'altra impresa. Il fatto che un terzo faccia parte della direzione o del consiglio di amministrazione di entrambe le società non può modificare tale situazione.

(26)

La Commissione respinge tale argomentazione. In primo luogo, la Commissione non può rivelare l'identità dell'importatore dell'Unione per motivi di riservatezza. In secondo luogo, in linea con la prassi consolidata della Commissione (11), l'articolo 143, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (12) (IPCCC), sul quale si fonda la definizione delle parti collegate nel quadro di un impegno, è interpretato come comprendente anche i casi in cui due persone giuridiche abbiano in comune direttori o consiglieri di amministrazione. È questo il caso attualmente. Inoltre la presente situazione rientra anche nella fattispecie di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera f), dell'IPCCC. Il termine «controllata» utilizzato nella presente disposizione significa che si considera che la terza persona controlli un'altra parte quando è in grado, sotto il profilo giuridico oppure operativo, di imporre a quest'ultima limitazioni od orientamenti. Tale interpretazione risulta dal testo della nota interpretativa dell'articolo 15 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo sul valore in dogana) che costituisce la base per la definizione di parti collegate di cui all'articolo 143, paragrafo 1, dell'IPCCC. Dato il livello di coinvolgimento del membro comune nella direzione o nel consiglio di amministrazione delle società in questione è evidente che tale persona è in grado, sotto il profilo giuridico oppure operativo, di imporre limitazioni od orientamenti alle due società interessate.

(27)

ZNSHINE ha anche sostenuto di aver agito nel rispetto dei termini dell'impegno allorché ha consultato la Commissione successivamente alla rilevazione di errori nelle informazioni fornite. Tali errori erano dovuti all'inesperienza del personale che ha agito in buona fede, come confermato dalle autorità giudiziarie olandesi. ZNSHINE ha sostenuto inoltre che gli errori in parola non hanno comportato la violazione del PIM.

(28)

La Commissione respinge tali argomentazioni. In primo luogo, ZNSHINE cita una frase di una sentenza senza fornire alla Commissione l'intero testo della sentenza. In secondo luogo, la Commissione ha fornito chiarimenti sugli obblighi di comunicazione di informazioni in varie occasioni, compreso il periodo in cui gli errori sono stati commessi. ZNSHINE non ha contattato la Commissione fino a quando il problema non è stato rilevato dalle autorità doganali nazionali. Infine, l'argomentazione secondo cui l'errore di informazione non ha comportato la violazione del PIM non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione in merito alla violazione dell'obbligo di segnalazione.

(29)

La Commissione conferma pertanto la valutazione delle violazioni dell'impegno da parte della società ZNSHINE. Il fatto che i moduli solari in questione fossero stati fabbricati dalla società ZNSHINE non è stato contestato da quest'ultima.

ii)   Osservazioni di un'altra parte interessata

(30)

Una parte interessata ha affermato che, per la società ZNSHINE, la revoca dovrebbe avere effetto retroattivo considerata la gravità delle violazioni dell'impegno da parte di questa. La parte interessata ha inoltre chiesto l'applicazione in casi analoghi in futuro di una siffatta revoca con effetto retroattivo.

(31)

La parte interessata suppone che le autorità doganali nazionali abbiano condotto indagini sulla società ZNSHINE e abbiano sequestrato ingenti quantitativi di prodotti importati sulla base di false dichiarazioni. A suo parere l'importo totale di dazi non pagati da parte dei tre produttori esportatori a cui la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno (13) e della società ZNSHINE dovrebbe ammontare a diverse centinaia di milioni di EUR, un importo che giustifica la revoca con effetto retroattivo.

(32)

La Commissione respinge tale richiesta in quanto non esiste alcuna base giuridica per una revoca con effetto retroattivo. Peraltro, avendo chiesto le autorità doganali nazionali il pagamento di dazi antidumping e compensativi per le operazioni in questione, non si rende necessaria una revoca con effetto retroattivo. La Commissione rileva inoltre che le supposizioni della parte interessata nelle sue osservazioni non risultano comprovate. La Commissione respinge inoltre come ingiustificata l'argomentazione della parte interessata circa il presunto importo dei dazi non pagati.

G.   REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI

(33)

Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché conformemente ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso che va revocata l'accettazione dell'impegno per la società ZNSHINE.

(34)

Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 al suo articolo 1 e il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 al suo articolo 1 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato dalla società ZNSHINE (codice addizionale TARIC: B923) a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(35)

A titolo informativo, la tabella di cui all'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2014/657/UE non è interessata dalla presente revoca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'accettazione dell'impegno relativo alla società ZNSHINE PV-TECH CO. LTD. unitamente alla sua società collegata nell'Unione europea, congiuntamente contrassegnate dal codice addizionale TARIC B923, è revocata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)   GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(3)   GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.

(4)   GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.

(5)   GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.

(6)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.

(7)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.

(8)   GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.

(9)   GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.

(10)   GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.

(11)  Considerando 14 e successivi del regolamento di esecuzione (UE) n. 856/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che chiude il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. (GU L 254 del 29.9.2010, pag. 5).

(12)   GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(13)   GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.


ALLEGATO

Elenco delle società:

Nome della società

Codice addizionale TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd

Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd

B801

Anhui Titan PV Co. Ltd

B803

Xìan SunOasis (Prime) Company Limited

TBEA SOLAR CO. LTD

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT

B804

Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd

Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd

Changzhou Youze Technology Co. Ltd

Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd

Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd

B791

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD

ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD

B812

CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd

B813

CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd

CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd

CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd

China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd

B809

Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd

B810

Delsolar (Wujiang) Ltd

B792

Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd

SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817

Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd

Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd

Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd

Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited

GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd

GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED

B850

Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd

Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd

B825

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd

Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd

B830

Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd

Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd

B835

Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837

Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd

B793

Jiangyin Hareon Power Co. Ltd

Hareon Solar Technology Co. Ltd

Taicang Hareon Solar Co. Ltd

Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd

Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd

B842

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd

Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd

JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd

Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd

B794

Jinko Solar Co. Ltd

Jinko Solar Import and Export Co. Ltd

ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD

B845

Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd

Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd

Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd

B795

Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849

Lightway Green New Energy Co. Ltd

Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd

B851

MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD

B852

Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd

B853

NICE SUN PV CO. LTD

LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

B859

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd

B860

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd

Sumec Hardware & Tools Co. Ltd

B866

RISEN ENERGY CO. LTD

B868

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD

B869

SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD

SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD

B870

Shanghai BYD Co. Ltd

BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd

B871

Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd

B872

Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd

Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd

B873

SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD

Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd

Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875

Shanghai ST Solar Co. Ltd

Jiangsu ST Solar Co. Ltd

B876

Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd

Shanxi Topray Solar Co. Ltd

Leshan Topray Cell Co. Ltd

B880

Sopray Energy Co. Ltd

Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd

B882

SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd

Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd

B885

Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd

Suntech Power Co. Ltd

Wuxi Sunshine Power Co. Ltd

Luoyang Suntech Power Co. Ltd

Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd

Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796

Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd

Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd

B893

Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd

State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd

B896

Xi'an LONGi Silicon Materials Corp.

Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd

B897

Years Solar Co. Ltd

B898

Yingli Energy (China) Co. Ltd

Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd

Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd

B797

Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd

Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd

Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd

Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912

Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company

Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd

B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd

Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd

B917

Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd

WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B918

Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd

B919

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922