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19.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 218/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1403 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2015
che revoca l'accettazione dell'impegno per un produttore esportatore a norma della decisione di esecuzione 2013/707/UE relativa alla conferma dell'accettazione di un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle relative componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese per il periodo di applicazione di misure definitive
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato»),
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antidumping di base»), in particolare l'articolo 8,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (2) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare l'articolo 13,
informando gli Stati membri,
considerando quanto segue:
A. IMPEGNO E ALTRE MISURE IN VIGORE
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(1) |
Con il regolamento (UE) n. 513/2013 (3) la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di moduli fotovoltaici in silicio cristallino («moduli») e delle relative componenti essenziali (celle e wafer) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese («la RPC»). |
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(2) |
Su mandato di un gruppo di produttori esportatori, la Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e di prodotti elettronici («CCCME») ha presentato alla Commissione un impegno sui prezzi per loro conto. Risulta chiaramente dai termini di tale impegno sui prezzi che esso costituisce un insieme di impegni individuali sui prezzi per ciascun produttore esportatore, coordinato dalla CCCME per motivi di praticità amministrativa. |
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(3) |
Con la decisione 2013/423/UE (4) la Commissione ha accettato il suddetto impegno sui prezzi per quanto riguarda il dazio antidumping provvisorio. Con il regolamento (UE) n. 748/2013 (5) la Commissione ha modificato il regolamento (UE) n. 513/2013 al fine di apportare le opportune modifiche tecniche rese necessarie dall'accettazione dell'impegno in relazione al dazio antidumping provvisorio. |
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(4) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 (6) il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nell'Unione di moduli e celle originari o provenienti dalla RPC («i prodotti in questione»). Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 (7) il Consiglio ha altresì istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni nell'Unione dei prodotti in questione. |
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(5) |
Successivamente alla notifica di una versione modificata dell'impegno sui prezzi da parte di un gruppo di produttori esportatori («i produttori esportatori»), unitamente alla CCCME, la Commissione ha confermato, con la decisione di esecuzione 2013/707/UE (8), l'accettazione dell'impegno sui prezzi modificato («l'impegno») per il periodo di applicazione di misure definitive. L'allegato di tale decisione elenca i produttori esportatori per i quali è stato accettato l'impegno, compresa la società ZNSHINE PV-TECH CO. LTD unitamente alla sua società collegata nell'Unione europea, congiuntamente contrassegnate dal codice addizionale TARIC B923 («ZNSHINE»). |
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(6) |
Con la decisione di esecuzione 2014/657/UE (9) la Commissione ha accettato una proposta del gruppo dei produttori esportatori, unitamente alla CCCME, in merito ad alcuni chiarimenti riguardanti l'attuazione dell'impegno per il prodotto oggetto dello stesso, ovvero i moduli e le celle originari o provenienti dalla RPC, attualmente designati con i codici NC ex 8541 40 90 (codici TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 e 8541 40 90 39), fabbricati dai produttori esportatori («il prodotto oggetto dell'impegno»). I dazi antidumping e compensativi di cui al precedente considerando 4, unitamente all'impegno, saranno in seguito congiuntamente designati come «le misure». |
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(7) |
Con il regolamento (UE) 2015/866 (10) la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno per tre produttori esportatori. |
B. TERMINI DELL'IMPEGNO
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(8) |
I produttori esportatori hanno tra l'altro accettato di non vendere il prodotto oggetto dell'impegno al primo cliente indipendente dell'Unione al di sotto di un determinato prezzo minimo all'importazione («PMI») fino alla concorrenza del relativo livello annuale di importazioni verso l'Unione («il livello annuale») stabilito nell'impegno stesso. I produttori esportatori si sono inoltre impegnati a garantire che per tutte le vendite fino alla concorrenza del livello annuale il rispettivo produttore esportatore emetta una fattura commerciale e la CCCME emetta un certificato d'impegno all'esportazione contenente le informazioni descritte nell'impegno. |
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(9) |
L'impegno definisce, in un elenco non esaustivo, le violazioni dello stesso. Nell'elenco rientrano tra l'altro:
Il produttore esportatore è responsabile in caso di violazione commessa da una qualsiasi delle sue parti collegate che sono definite nell'impegno. |
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(10) |
L'impegno obbliga altresì i produttori esportatori a fornire trimestralmente alla Commissione informazioni dettagliate su tutte le loro vendite all'esportazione e rivendite nell'Unione («relazioni trimestrali»). Ciò implica che i dati trasmessi in queste relazioni trimestrali devono essere completi e corretti e che le operazioni indicate devono rispettare pienamente i termini dell'impegno. |
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(11) |
Al fine di assicurare il rispetto dell'impegno, i produttori esportatori si sono anche impegnati a fornire tutte le informazioni ritenute necessarie dalla Commissione. |
C. MONITORAGGIO DEI PRODUTTORI ESPORTATORI
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(12) |
Nel quadro del monitoraggio del rispetto dell'impegno la Commissione ha verificato le informazioni presentate in proposito dai produttori esportatori. La Commissione ha chiesto inoltre di usufruire dell'assistenza degli Stati membri in forza delle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 9, e dell'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafo 9, e dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento antisovvenzioni di base. |
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(13) |
I riscontri di cui ai considerando da 14 a 17 illustrano i problemi rilevati per ZNSHINE che obbligano la Commissione a revocare l'accettazione dell'impegno per questo produttore esportatore. |
D. MOTIVAZIONI DELLA REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO
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(14) |
Le autorità doganali di due Stati membri hanno chiesto il pagamento di dazi antidumping e compensativi per talune operazioni di importazione di moduli solari. I moduli solari erano stati inizialmente dichiarati come di origine non cinese e quindi non soggetti ai dazi previsti. Le autorità doganali hanno tuttavia accertato che i moduli solari erano stati fabbricati da ZNSHINE ed erano arrivati nell'Unione attraverso un paese terzo. |
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(15) |
Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, le società implicate nelle attività di cui sopra erano parti collegate della società ZNSHINE. Quest'ultima ha pertanto violato i termini dell'impegno di cui al considerando 9. |
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(16) |
La Commissione ha inoltre riscontrato nelle relazioni trimestrali di ZNSHINE informazioni fuorvianti circa la data di un numero significativo di fatture commerciali su un arco di tempo piuttosto lungo. La correttezza della data di una fattura è essenziale per stabilire se il PMI è rispettato, in quanto quest'ultimo è assoggettato a un meccanismo di adeguamento periodico. Sulla base delle informazioni presentate da ZNSHINE, la Commissione ha stabilito che la fattura commerciale presentata allo sdoganamento nell'Unione nei casi di cui sopra è stata emessa in una data diversa rispetto a quella utilizzata per ottenere il certificato d'impegno all'esportazione dalla CCCME. Tra le date delle relative fatture intercorreva un notevole lasso di tempo. ZNSHINE ha sostenuto che la mancata coincidenza tra le date delle relative fatture era addebitabile a un errore tecnico commesso da personale inesperto. La Commissione non può accettare una siffatta giustificazione. |
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(17) |
La Commissione ha analizzato le conseguenze di tale incoerenza nelle relazioni trimestrali di ZNSHINE e ha concluso che tale società ha violato l'obbligo di fornire informazioni che le incombeva in virtù dell'impegno. |
E. VALUTAZIONE DELLA REALIZZABILITÀ DELL'IMPEGNO NEL SUO INSIEME
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(18) |
L'impegno prevede che una violazione da parte di un singolo produttore esportatore non comporta automaticamente la revoca dell'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori. In caso di violazione, la Commissione è tenuta a valutare l'impatto di detta specifica violazione sulla realizzabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. |
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(19) |
La Commissione ha pertanto valutato l'impatto delle violazioni commesse da ZNSHINE sulla realizzabilità dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. |
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(20) |
La responsabilità di dette violazioni è da attribuire esclusivamente al produttore esportatore in questione; nel corso del monitoraggio non è stata rilevata alcuna violazione sistematica da parte di più produttori esportatori o della CCCME. |
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(21) |
La Commissione conclude pertanto che nel complesso il funzionamento dell'impegno non risulta inficiato e che non vi sono motivi per revocare l'accettazione dell'impegno per tutti i produttori esportatori e per la CCCME. |
F. OSSERVAZIONI SCRITTE E AUDIZIONI
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(22) |
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di essere sentite e di presentare osservazioni a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base. ZNSHINE e una parte interessata hanno presentato osservazioni. |
i) Osservazioni della società ZNSHINE
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(23) |
ZNSHINE ha sostenuto che una delle società implicate nelle attività di cui ai considerando 14 e 15 non è una parte collegata, bensì è semplicemente una cliente di ZNSHINE in un paese terzo. Le informazioni disponibili citate dalla Commissione descrivono le relazioni d'affari di ZNSHINE con tale cliente. Tali relazioni d'affari non sono tuttavia riconosciute giuridicamente in nessun modo. ZNSHINE ha sostenuto inoltre di non poter controllare a chi tale cliente venda i prodotti. |
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(24) |
La Commissione respinge tali argomentazioni in quanto ZNSHINE non ha comprovato in alcun modo le sue asserzioni, ad esempio fornendo informazioni sulla proprietà del suo asserito cliente che possano confutare le informazioni disponibili di cui al considerando 15. Peraltro, anche se l'impresa in questione fosse un acquirente indipendente (ma così non è), ZNSHINE ha omesso di adottare ogni precauzione per evitare la vendita di moduli nell'Unione da parte del cliente in questione e, di conseguenza, violerebbe un'altra clausola dell'impegno. |
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(25) |
ZNSHINE ha sostenuto inoltre che, non avendo ottenuto dalla Commissione informazioni sufficienti circa l'identità dell'importatore dell'Unione, non è stata messa in grado di presentare osservazioni in merito all'accuratezza dei dati. ZNSHINE ha inoltre affermato che l'importatore dell'Unione non può essere considerato sua parte collegata salvo nel caso in cui ZNSHINE e l'importatore dell'Unione facciano parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell'altra impresa. Il fatto che un terzo faccia parte della direzione o del consiglio di amministrazione di entrambe le società non può modificare tale situazione. |
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(26) |
La Commissione respinge tale argomentazione. In primo luogo, la Commissione non può rivelare l'identità dell'importatore dell'Unione per motivi di riservatezza. In secondo luogo, in linea con la prassi consolidata della Commissione (11), l'articolo 143, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (12) (IPCCC), sul quale si fonda la definizione delle parti collegate nel quadro di un impegno, è interpretato come comprendente anche i casi in cui due persone giuridiche abbiano in comune direttori o consiglieri di amministrazione. È questo il caso attualmente. Inoltre la presente situazione rientra anche nella fattispecie di cui all'articolo 143, paragrafo 1, lettera f), dell'IPCCC. Il termine «controllata» utilizzato nella presente disposizione significa che si considera che la terza persona controlli un'altra parte quando è in grado, sotto il profilo giuridico oppure operativo, di imporre a quest'ultima limitazioni od orientamenti. Tale interpretazione risulta dal testo della nota interpretativa dell'articolo 15 dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo sul valore in dogana) che costituisce la base per la definizione di parti collegate di cui all'articolo 143, paragrafo 1, dell'IPCCC. Dato il livello di coinvolgimento del membro comune nella direzione o nel consiglio di amministrazione delle società in questione è evidente che tale persona è in grado, sotto il profilo giuridico oppure operativo, di imporre limitazioni od orientamenti alle due società interessate. |
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(27) |
ZNSHINE ha anche sostenuto di aver agito nel rispetto dei termini dell'impegno allorché ha consultato la Commissione successivamente alla rilevazione di errori nelle informazioni fornite. Tali errori erano dovuti all'inesperienza del personale che ha agito in buona fede, come confermato dalle autorità giudiziarie olandesi. ZNSHINE ha sostenuto inoltre che gli errori in parola non hanno comportato la violazione del PIM. |
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(28) |
La Commissione respinge tali argomentazioni. In primo luogo, ZNSHINE cita una frase di una sentenza senza fornire alla Commissione l'intero testo della sentenza. In secondo luogo, la Commissione ha fornito chiarimenti sugli obblighi di comunicazione di informazioni in varie occasioni, compreso il periodo in cui gli errori sono stati commessi. ZNSHINE non ha contattato la Commissione fino a quando il problema non è stato rilevato dalle autorità doganali nazionali. Infine, l'argomentazione secondo cui l'errore di informazione non ha comportato la violazione del PIM non ha alcuna rilevanza ai fini della valutazione in merito alla violazione dell'obbligo di segnalazione. |
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(29) |
La Commissione conferma pertanto la valutazione delle violazioni dell'impegno da parte della società ZNSHINE. Il fatto che i moduli solari in questione fossero stati fabbricati dalla società ZNSHINE non è stato contestato da quest'ultima. |
ii) Osservazioni di un'altra parte interessata
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(30) |
Una parte interessata ha affermato che, per la società ZNSHINE, la revoca dovrebbe avere effetto retroattivo considerata la gravità delle violazioni dell'impegno da parte di questa. La parte interessata ha inoltre chiesto l'applicazione in casi analoghi in futuro di una siffatta revoca con effetto retroattivo. |
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(31) |
La parte interessata suppone che le autorità doganali nazionali abbiano condotto indagini sulla società ZNSHINE e abbiano sequestrato ingenti quantitativi di prodotti importati sulla base di false dichiarazioni. A suo parere l'importo totale di dazi non pagati da parte dei tre produttori esportatori a cui la Commissione ha revocato l'accettazione dell'impegno (13) e della società ZNSHINE dovrebbe ammontare a diverse centinaia di milioni di EUR, un importo che giustifica la revoca con effetto retroattivo. |
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(32) |
La Commissione respinge tale richiesta in quanto non esiste alcuna base giuridica per una revoca con effetto retroattivo. Peraltro, avendo chiesto le autorità doganali nazionali il pagamento di dazi antidumping e compensativi per le operazioni in questione, non si rende necessaria una revoca con effetto retroattivo. La Commissione rileva inoltre che le supposizioni della parte interessata nelle sue osservazioni non risultano comprovate. La Commissione respinge inoltre come ingiustificata l'argomentazione della parte interessata circa il presunto importo dei dazi non pagati. |
G. REVOCA DELL'ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO E ISTITUZIONE DI DAZI DEFINITIVI
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(33) |
Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, paragrafi 7 e 9, del regolamento antidumping di base, e dell'articolo 13, paragrafi 7 e 9, del regolamento antisovvenzioni di base, nonché conformemente ai termini dell'impegno, la Commissione ha concluso che va revocata l'accettazione dell'impegno per la società ZNSHINE. |
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(34) |
Di conseguenza, a norma dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell'articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base, il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 al suo articolo 1 e il dazio compensativo definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 al suo articolo 1 si applicano automaticamente alle importazioni originarie o provenienti dalla RPC del prodotto in questione fabbricato dalla società ZNSHINE (codice addizionale TARIC: B923) a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
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(35) |
A titolo informativo, la tabella di cui all'allegato del presente regolamento elenca i produttori esportatori per i quali l'accettazione dell'impegno a norma della decisione di esecuzione 2014/657/UE non è interessata dalla presente revoca, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'accettazione dell'impegno relativo alla società ZNSHINE PV-TECH CO. LTD. unitamente alla sua società collegata nell'Unione europea, congiuntamente contrassegnate dal codice addizionale TARIC B923, è revocata.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.
(2) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(3) GU L 152 del 5.6.2013, pag. 5.
(4) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 26.
(5) GU L 209 del 3.8.2013, pag. 1.
(6) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 1.
(7) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 66.
(8) GU L 325 del 5.12.2013, pag. 214.
(9) GU L 270 dell'11.9.2014, pag. 6.
(10) GU L 139 del 5.6.2015, pag. 30.
(11) Considerando 14 e successivi del regolamento di esecuzione (UE) n. 856/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che chiude il riesame intermedio parziale del regolamento (CE) n. 661/2008 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. (GU L 254 del 29.9.2010, pag. 5).
ALLEGATO
Elenco delle società:
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Nome della società |
Codice addizionale TARIC |
|
Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd |
B798 |
|
Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd |
B799 |
|
Anhui Chaoqun Power Co. Ltd |
B800 |
|
Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd |
B802 |
|
Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd |
B801 |
|
Anhui Titan PV Co. Ltd |
B803 |
|
Xìan SunOasis (Prime) Company Limited TBEA SOLAR CO. LTD XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT |
B804 |
|
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd |
B806 |
|
Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd |
B807 |
|
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd |
B791 |
|
CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD |
B808 |
|
ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B811 |
|
CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD |
B812 |
|
CNPV Dongying Solar Power Co. Ltd |
B813 |
|
CSG PVtech Co. Ltd |
B814 |
|
China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd |
B809 |
|
Chint Solar (Zhejiang) Co. Ltd |
B810 |
|
Delsolar (Wujiang) Ltd |
B792 |
|
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd |
B816 |
|
EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD |
B817 |
|
Era Solar Co. Ltd |
B818 |
|
GD Solar Co. Ltd |
B820 |
|
Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd |
B821 |
|
Konca Solar Cell Co. Ltd Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED |
B850 |
|
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd |
B822 |
|
Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd |
B824 |
|
Hangzhou Zhejiang University Sunny Energy Science and Technology Co. Ltd Zhejiang Jinbest Energy Science and Technology Co. Ltd |
B825 |
|
Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd |
B826 |
|
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd |
B827 |
|
HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD |
B828 |
|
Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd |
B829 |
|
Jetion Solar (China) Co. Ltd Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd |
B830 |
|
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd |
B831 |
|
Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd |
B832 |
|
Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B833 |
|
Jiangsu Runda PV Co. Ltd |
B834 |
|
Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd |
B835 |
|
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd |
B836 |
|
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd |
B837 |
|
Jiangsu Sinski PV Co. Ltd |
B838 |
|
Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd |
B839 |
|
Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd |
B840 |
|
Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd |
B841 |
|
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd |
B793 |
|
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd Hareon Solar Technology Co. Ltd Taicang Hareon Solar Co. Ltd Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd |
B842 |
|
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd |
B843 |
|
JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd |
B794 |
|
Jinko Solar Co. Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD |
B845 |
|
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd |
B795 |
|
Juli New Energy Co. Ltd |
B846 |
|
Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd |
B847 |
|
King-PV Technology Co. Ltd |
B848 |
|
Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan) |
B849 |
|
Lightway Green New Energy Co. Ltd Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd |
B851 |
|
MOTECH (SUZHOU) RENEWABLE ENERGY CO. LTD |
B852 |
|
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd |
B853 |
|
NICE SUN PV CO. LTD LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD |
B854 |
|
Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd |
B856 |
|
Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd |
B857 |
|
Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd |
B858 |
|
Ningbo Osda Solar Co. Ltd |
B859 |
|
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd |
B860 |
|
Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd |
B861 |
|
Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd |
B862 |
|
Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd |
B863 |
|
Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd |
B864 |
|
Perlight Solar Co. Ltd |
B865 |
|
Phono Solar Technology Co. Ltd Sumec Hardware & Tools Co. Ltd |
B866 |
|
RISEN ENERGY CO. LTD |
B868 |
|
SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD |
B869 |
|
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY Science & TECHNOLOGY CO. LTD SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD |
B870 |
|
Shanghai BYD Co. Ltd BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd |
B871 |
|
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd |
B872 |
|
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd |
B873 |
|
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD |
B874 |
|
SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd |
B875 |
|
Shanghai ST Solar Co. Ltd Jiangsu ST Solar Co. Ltd |
B876 |
|
Shenzhen Sacred Industry Co.Ltd |
B878 |
|
Shenzhen Topray Solar Co. Ltd Shanxi Topray Solar Co. Ltd Leshan Topray Cell Co. Ltd |
B880 |
|
Sopray Energy Co. Ltd Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd |
B881 |
|
SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd |
B882 |
|
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD |
B883 |
|
TDG Holding Co. Ltd |
B884 |
|
Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd |
B885 |
|
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd |
B886 |
|
Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd |
B877 |
|
Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd |
B879 |
|
Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd |
B889 |
|
Wuxi Saijing Solar Co. Ltd |
B890 |
|
Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd |
B891 |
|
Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd |
B892 |
|
Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd |
B796 |
|
Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd |
B893 |
|
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B896 |
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Xi'an LONGi Silicon Materials Corp. Wuxi LONGi Silicon Materials Co. Ltd |
B897 |
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Years Solar Co. Ltd |
B898 |
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Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd |
B797 |
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Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd |
B899 |
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Yuhuan Sinosola Science & Technology Co.Ltd |
B900 |
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Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd |
B902 |
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Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd |
B903 |
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Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B904 |
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Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd |
B905 |
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Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd |
B906 |
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Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd |
B907 |
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Zhejiang Koly Energy Co. Ltd |
B908 |
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Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd |
B910 |
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Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B911 |
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Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd |
B912 |
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Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd |
B914 |
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Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd |
B915 |
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Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd |
B916 |
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Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd |
B917 |
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Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD |
B918 |
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Zhejiang Xiongtai Photovoltaic Technology Co. Ltd |
B919 |
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ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD |
B920 |
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Zhongli Talesun Solar Co. Ltd |
B922 |