14.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 215/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1393 DELLA COMMISSIONE

del 13 agosto 2015

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Καλαμάτα (Kalamata) (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1) e, in particolare, l'articolo 52, paragrafo3, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1151/2012 è entrato in vigore il 3 gennaio 2013. Esso ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio (2).

(2)

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Grecia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta (in appresso: DOP) Καλαμάτα (Kalamata), registrata a norma del regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione (3).

(3)

Trattandosi di modifiche non minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (4), secondo quanto disposto dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006.

(4)

La Commissione ha ricevuto 5 opposizioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 (5). La prima è pervenuta il 14 dicembre 2012 dalla società svizzera NECTRA FOOD SA. La seconda è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società egiziana FAR TRADING CO. La terza è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società norvegese Oluf Lorentzen AS. La quarta è pervenuta il 20 dicembre 2012 dal Regno Unito. La quinta è pervenuta il 17 dicembre 2012 dalla società danese CARL B.FELDTHUSEN.

(5)

L'ultima opposizione è stata considerata inammissibile, poiché, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, le persone giuridiche stabilite in uno Stato membro non possono presentare una dichiarazione di opposizione direttamente alla Commissione. Le altre opposizioni sono state ritenute ammissibili.

(6)

Con lettere datate 15 febbraio 2013 la Commissione ha invitato le parti interessate ad avviare opportune consultazioni al fine di raggiungere un accordo fra di loro entro sei mesi, conformemente alle rispettive procedure interne.

(7)

Tuttavia, non è stato raggiunto alcun accordo entro il limite di tempo previsto.

(8)

Considerato quanto sopra, è opportuno che la Commissione adotti una decisione in conformità alla procedura di cui all'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(9)

Gli opponenti sostengono che la zona geografica risultante dalla modifica non è omogenea, poiché la parte della zona geografica aggiunta dalla domanda di modifica non possiede le stesse caratteristiche microclimatiche specifiche della zona DOP esistente; che le caratteristiche chimiche e organolettiche, e quindi la qualità dell'olio d'oliva prodotto nella nuova zona proposta, sono inferiori a quelle dell'olio d'oliva prodotto nella zona DOP esistente; che tale diminuzione della qualità comporta una perdita in termini di immagine e reputazione del prodotto; che l'estensione della zona potrebbe indurre i consumatori in errore, in quanto l'olio non è più prodotto nella zona della provincia di Kalamata ma nella zona della regione della Messenia e può persino essere imbottigliato al di fuori di tale regione; che la nuova zona geografica non è delimitata in relazione al legame; che l'assenza di un limite geografico relativamente all'imbottigliamento attenua il legame tra il prodotto e il territorio, genera problemi di tracciabilità ed espone il prodotto a possibili frodi, nonché al deterioramento della qualità; che la rilevanza statistica e la rappresentatività dei dati presentati per sostenere la domanda di modifica sono discutibili; che il link Internet al disciplinare modificato che figura nel documento unico pubblicato non funziona correttamente.

(10)

Nonostante le argomentazioni summenzionate presentate dall'opponente, è opportuno approvare la modifica del disciplinare della DOP Καλαμάτα (Kalamata) per i seguenti motivi.

(11)

L'omogeneità dei fattori naturali e umani nella zona della Messenia è descritta in modo esaustivo nella domanda di modifica, nel documento unico e nel disciplinare. L'opponente non ha fornito la prova che le condizioni pedoclimatiche nella parte della zona geografica aggiunta nella domanda di modifica siano sostanzialmente diverse da quelle della zona geografica attuale. Inoltre, la regione della Messenia costituisce attualmente la zona geografica delimitata della DOP «Elia Kalamatas» (oliva di Kalamata). In conclusione, la zona della Messenia, quale definita nella domanda di modifica, può a giusto titolo essere considerata la zona geografica delimitata per l'olio d'oliva DOP Καλαμάτα (Kalamata).

(12)

L'argomentazione relativa allo scadimento della qualità e al danno alla reputazione non è stata corroborata da elementi concreti che dimostrassero una siffatta diminuzione della qualità. L'analisi dei dati sulle caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio d'oliva prodotto nelle due zone, che figura nello studio allegato alle opposizioni, non è sufficiente per dimostrare che le caratteristiche dell'olio di oliva prodotto nella nuova zona proposta siano inferiori a quelle dell'olio d'oliva prodotto nella zona DOP esistente. Al contrario, i dati forniti dalle autorità greche dimostrano che i due oli d'oliva presentano in generale le stesse caratteristiche chimiche e organolettiche, fatta eccezione per alcune differenze trascurabili.

(13)

Inoltre, consentire a un prodotto di raggiungere o mantenere una determinata qualità o immagine non è l'obiettivo del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non contiene alcuna disposizione al riguardo. Purché sia possibile verificare che le caratteristiche del prodotto proveniente dalla zona geografica modificata, simili alle caratteristiche del prodotto proveniente dall'attuale zona DOP, sono dovute essenzialmente ai fattori naturali e antropici della zona geografica modificata, la domanda di modifica è conforme ai requisiti del regolamento (UE) n. 1151/2012.

(14)

Vi sono numerosi casi di DOP registrate il cui nome non corrisponde al nome della zona geografica. Di conseguenza, il fatto che, a seguito della domanda di modifica, l'olio DOP sarà prodotto anche nella regione della Messenia non è in contrasto con il regolamento (UE) n. 1151/2012.

(15)

La frase che nel disciplinare precisa che il prodotto può essere imbottigliato al di fuori della zona geografica delimitata non è in contrasto con il regolamento (UE) n. 1151/2012 e non ha alcun effetto sul legame. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012, l'obbligo di effettuare il confezionamento del prodotto all'interno della zona costituisce una deroga alle regole ordinarie e deve essere giustificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, punto e), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ove giustificato, spetta al richiedente inserire questo tipo di restrizioni nel disciplinare. Nel caso di specie, i richiedenti non hanno proposto tale restrizione. Inoltre, gli opponenti non hanno fornito sufficienti motivazioni specifiche per cui il condizionamento debba avvenire obbligatoriamente nella zona geografica delimitata.

(16)

Gli opponenti sostengono che l'analisi dei dati sulle caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio di oliva prodotto nella zona geografica definita e dell'olio d'oliva prodotto nel resto della zona geografica, in base alle modifiche, riportata nello studio allegato alle opposizioni, dimostra chiaramente che la nuova zona geografica non è delimitata in relazione al legame. La Commissione ritiene che tale analisi non consenta di concludere che la zona modificata non è delimitata con riferimento al legame. Essa non è in grado di dimostrare che le caratteristiche chimiche e organolettiche dell'olio di oliva prodotto nella nuova zona proposta e quelle dell'olio d'oliva prodotto nella zona DOP esistente non sono omogenee. Gli opponenti non sono riusciti a spiegare le loro conclusioni in base alle quali la nuova zona non è delimitata il relazione al legame.

(17)

Gli opponenti criticano anche i dati a sostegno della domanda di modifica che dimostrano che l'olio d'oliva prodotto nella regione di Messenia possiede caratteristiche che lo rendono assimilabile all'olio d'oliva prodotto nella zona DOP esistente. Gli opponenti sostengono che tali dati non sono in grado di fornire risultati statisticamente rilevanti dal punto di vista scientifico. Essi giudicano i dati geograficamente non rappresentativi e insufficienti per quanto riguarda il numero di campioni e gli anni di produzione presi in considerazione.

(18)

La Commissione ha verificato l'affidabilità dei dati summenzionati con le autorità greche. Sono stati inoltre fornite cifre supplementari. Queste cifre hanno una solida base statistica per quanto riguarda gli anni di produzione considerati e il numero e la distribuzione geografica dei campioni. Risulta da tali dati che l'olio d'oliva prodotto nella zona geografica della DOP Καλαμάτα (Kalamata) e l'olio d'oliva prodotto nel resto della zona geografica, quale modificata, hanno le stesse caratteristiche chimiche e organolettiche generali, fatta eccezione per alcune differenze trascurabili.

(19)

È stato individuato un errore di battitura nella tabella contenuta al punto 3.2 della domanda di modifica: il valore di acidità media per la zona «resto della Messenia» non è più 0,49 bensì 0,37. Tale errore materiale non pregiudica la valutazione finale sull'omogeneità dell'olio prodotto nelle due zone e non costituisce una modifica sostanziale che richiede di pubblicare nuovamente la domanda di modifica.

(20)

Da ultimo, gli opponenti hanno argomentato che il link all'indirizzo Internet figurante nel documento unico allegato alla domanda di modifica della DOP Καλαμάτα (Kalamata) che ha condotto alla più recente versione del disciplinare non funzionava correttamente. Questo avrebbe impedito ai ricercatori che hanno redatto lo studio per gli opponenti di accedere a qualsiasi riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

(21)

Le autorità greche hanno confermato che il link ha funzionato correttamente durante l'intero periodo di opposizione. Gli opponenti non sono riusciti a fornire informazioni dettagliate in merito alle circostanze (ad esempio, data, numero di tentativi di accedere al sito ecc...) in cui il link è risultato non funzionante. In conclusione, anche alla luce delle quattro opposizioni dettagliate e ben elaborate ricevute che dimostrano una conoscenza approfondita del disciplinare e ne contengono un esame approfondito, la Commissione ritiene che il diritto di opporsi all'approvazione della modifica della DOP Καλαμάτα (Kalamata) non sia stato pregiudicato.

(22)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea relativa alla denominazione Καλαμάτα (Kalamata) (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

(3)  Regolamento (CE) n. 1065/97 della Commissione, del 12 giugno 1997, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 156 del 13.6.1997, pag. 5).

(4)  GU C 186 del 26.6.2012, pag. 18.

(5)  Sostituito dall'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012.