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8.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 211/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1365 DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2015
relativo al formato di trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il Sistema europeo dei conti definito dal regolamento (UE) n. 549/2013 (SEC 2010) istituisce un sistema di conti nazionali e regionali per rispondere alle esigenze della politica economica, sociale e regionale dell'Unione. |
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(2) |
Data l'importanza della ricerca e dello sviluppo per l'economia, per i relativi dati sono stati messi a punto metodi e formati di trasmissione armonizzati e comparabili aggiuntivi nell'ambito del sistema statistico europeo, il quale costituisce il partenariato tra la Commissione (Eurostat) e gli istituti nazionali di statistica e le altre autorità nazionali preposte negli Stati membri all'elaborazione, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee. |
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(3) |
Nel registrare le spese per ricerca e sviluppo come investimenti fissi lordi, si devono applicare le norme metodologiche di cui all'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013. |
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(4) |
Il programma di trasmissione previsto nel SEC 2010 comprende informazioni annuali sul capitale fisso e sugli investimenti fissi lordi in tali attività. Al fine di garantire un elevato livello di qualità dei conti nazionali è necessario che gli Stati membri trasmettano alla Commissione dati affidabili e comparabili, in un formato specifico, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce il formato in cui i dati relativi alle spese per ricerca e sviluppo ai fini dei conti nazionali sono trasmessi dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), allo scopo di garantire l'affidabilità e la comparabilità di tali dati.
Articolo 2
Formato per la trasmissione dei dati
Quando trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati relativi alle spese per ricerca e sviluppo per il totale dell'economia, gli Stati membri applicano il seguente formato:
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a) |
AN.1171g, attività di ricerca e sviluppo, lorde; |
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b) |
AN.1171n, attività di ricerca e sviluppo, nette; |
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c) |
P.51g, AN.1171, investimenti fissi lordi per ricerca e sviluppo. |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica ai dati trasmessi dal 1o agosto 2015.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER