5.8.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 208/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1350 DELLA COMMISSIONE
del 3 agosto 2015
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 19,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Misure in vigore
(1) |
Con il regolamento (CE) n. 2603/2000 (2) il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilentereftalato («PET») originario, tra l'altro, dell'India. Con il regolamento (CE) n. 1645/2005 (3) il Consiglio ha modificato il livello delle misure di compensazione in vigore nei confronti delle importazioni di PET dall'India. Le modifiche si basano su un riesame accelerato avviato a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 597/2009. In seguito a un riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 193/2007 (4), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Le misure compensative sono state successivamente modificate dal regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio (5) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 (6) del Consiglio in seguito a riesami intermedi parziali. Un successivo riesame intermedio parziale è stato chiuso senza modifiche delle misure in vigore dal regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio (7). In seguito a un altro riesame in previsione della scadenza, il Consiglio ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 (8), un dazio compensativo definitivo per un periodo di altri cinque anni. Con la decisione 2000/745/CE (9) la Commissione ha accettato gli impegni offerti da tre produttori esportatori dell'India che fissavano un prezzo minimo all'importazione. Con la decisione di esecuzione n. 2014/109/UE (10) la Commissione ha revocato l'accettazione degli impegni, a causa di un mutamento delle circostanze in cui gli impegni erano stati accettati. |
(2) |
Le misure in vigore consistono in un dazio compensativo specifico che varia da 0 a 106,5 EUR/t per i produttori indiani i cui nominativi figurano nell'elenco, con un'aliquota di dazio residuo di 69,4 EUR/t istituita sulle importazioni di tutti gli altri produttori. |
1.2. Apertura di due riesami intermedi parziali
(3) |
Due domande di riesame intermedio parziale in conformità all'articolo 19 del regolamento di base sono state presentate rispettivamente dalla società Dhunseri Petrochem & Tea Limited («Dhunseri») e dalla Reliance Industries Limited («Reliance»), produttori esportatori indiani di PET («i richiedenti»). Le domande erano limitate all'esame delle sovvenzioni per quanto concerne i richiedenti. |
(4) |
I richiedenti hanno fornito elementi di prova del fatto che non era più necessario mantenere le misure al livello attuale per controbilanciare gli effetti delle sovvenzioni. In particolare, hanno fornito elementi di prova atti a dimostrare che l'importo della rispettiva sovvenzione è diminuito ben al di sotto delle aliquote del dazio a loro applicabili attualmente. |
(5) |
Nel caso della Dhunseri tale diminuzione del livello di sovvenzione complessivo sarebbe dovuta alla cessazione del suo status di unità orientata all'esportazione e alla riduzione dei dazi all'importazione applicabili alle materie prime utilizzate per la fabbricazione del prodotto in esame dopo l'inchiesta che ha portato al livello attuale delle misure. |
(6) |
Nel caso della Reliance tale diminuzione del livello di sovvenzione complessivo sarebbe dovuta alla cessazione dell'applicabilità del regime di credito di dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme — DEPBS) e del regime di incentivi per detentori di status (Status Holder Incentive Scrip — SHIS) nonché alla riduzione degli importi di cui il richiedente ha beneficiato nel quadro di altri regimi, come il regime mercato mirato (Focus Market Scheme — FMS), il regime prodotto mirato (Focus Product Scheme — FPS), il regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorisation Scheme — AAS) e il regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS). |
(7) |
Dopo aver accertato che ciascuna domanda contenesse sufficienti elementi di prova, la Commissione ha annunciato con due avvisi, rispettivamente il 6 giugno 2014 (11) e il 1o agosto 2014 (12), l'apertura di riesami intermedi parziali a norma dell'articolo 19 del regolamento di base. I riesami erano limitati all'esame delle sovvenzioni di cui hanno beneficiato i singoli richiedenti. |
1.3. Parti interessate dall'inchiesta
(8) |
La Commissione ha informato ufficialmente i richiedenti, i rappresentanti del paese esportatore e l'associazione dei produttori dell'Unione riguardo all'apertura dei riesami. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato negli avvisi di apertura. |
(9) |
La Reliance ha chiesto e ottenuto un'audizione. |
(10) |
Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione ha inviato questionari ai richiedenti e al governo dell'India («GOI») e ha ricevuto una risposta entro il termine fissato. |
(11) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni. Essa ha effettuato visite di verifica nelle sedi della Dhunseri a Calcutta e della Reliance a Mumbai nonché nelle sedi del GOI a Nuova Delhi (Directorate-General of Foreign Trade and Ministry of Commerce) e a Calcutta (Commerce & Industries Department, Government of West Bengal). |
1.4. Periodo dell'inchiesta di riesame
(12) |
L'inchiesta sulle sovvenzioni ha riguardato il periodo tra il 1o aprile 2013 e il 31 marzo 2014 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). |
1.5. Comunicazione delle conclusioni
(13) |
Il 16 giugno e il 1o luglio 2015 il GOI e le altre parti interessate sono stati informati dei fatti essenziali e delle considerazioni in base ai quali la Commissione intendeva proporre la modifica delle aliquote del dazio applicabili alla Dhunseri e alla Reliance. Il GOI e le altre parti interessate hanno avuto un ragionevole lasso di tempo entro cui presentare osservazioni. Tutte le comunicazioni e osservazioni sono state prese nella dovuta considerazione, come indicato qui di seguito. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
(14) |
Il prodotto oggetto del riesame è costituito da PET con viscosità pari o superiore a 78 ml/g, conformemente alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato con il codice NC 3907 60 20 e originario dell'India («il prodotto in esame»). |
2.2. Prodotto simile
(15) |
Dall'inchiesta è emerso che il prodotto in esame è identico, in termini di caratteristiche fisiche e chimiche e di impieghi, al prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dell'India. È stato quindi concluso che i prodotti venduti sul mercato interno e sui mercati d'esportazione sono prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base. |
3. RISULTATI DELL'INCHIESTA
3.1. Sovvenzioni
(16) |
Sulla base delle informazioni fornite dal GOI e dai richiedenti e delle risposte al questionario della Commissione sono stati esaminati i seguenti regimi, che comporterebbero la concessione di sovvenzioni: Regimi nazionali:
Regimi regionali:
Regimi nazionali presumibilmente aboliti/non applicabili, utilizzati in precedenza dai richiedenti:
Regimi regionali presumibilmente aboliti/non applicabili, utilizzati in precedenza dai richiedenti:
|
(17) |
I regimi di cui al considerando 16, lettere a), da c) a f) e da i) a k) sono basati sul Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (n. 22 del 1992), una legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) entrata in vigore il 7 agosto 1992. Tale legge autorizza il GOI a rilasciare notifiche riguardanti le politiche di esportazione e importazione. Queste sono riassunte in documenti sulla politica del commercio estero (Foreign Trade Policy documents), pubblicati dal ministero del Commercio ogni cinque anni e aggiornati periodicamente. Il documento sulla politica del commercio estero riguardante il periodo dell'inchiesta di riesame è intitolato Foreign Trade Policy 2009-2014 («FTP 09-14»). Il GOI stabilisce inoltre le procedure che disciplinano la politica del commercio estero 2009-2014 in un manuale dal titolo Handbook of Procedures, Volume I («HOP I 09-14»). Questo manuale delle procedure viene aggiornato periodicamente. Il 1o aprile 2015 il governo dell'India ha pubblicato il nuovo documento sulla politica del commercio estero per il periodo 2015-2020 ed ha abolito il regime del mercato mirato FMS e il regime del prodotto mirato FPS. |
(18) |
Il regime di cui al considerando 16, lettera b), è basato sulla sezione 75 della legge doganale (Customs Act) del 1962, sulla sezione 37 della legge sulle accise centrali (Central Excise Act) del 1944, sulle sezioni 93 A e 94 della legge finanziaria (Financial Act) del 1994 e sulle norme relative al rimborso delle imposte doganali, delle accise centrali e delle imposte sui servizi (Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules) del 1995. I tassi di restituzione dei dazi sono pubblicati periodicamente. |
(19) |
Il regime di cui al considerando 16, lettera g), è basato sulla legge relativa all'imposta sul reddito (Income Tax Act — ITA) del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria (Finance Act). |
(20) |
Il regime di cui al considerando 16, lettera h), è gestito dal governo del Bengala occidentale ed è definito nella notifica n. 580-CI/H del 22 giugno 1999 del dipartimento del Commercio e dell'Industria del governo del Bengala occidentale (Government of West Bengal Commerce & Industries Department). |
(21) |
Il regime di cui al considerando 16, lettera l), è gestito dal governo del Gujarat ed è basato sulla politica di incentivi industriali del Gujarat. |
(22) |
Dall'inchiesta è emerso che i regimi di cui al considerando 16, lettere da i) a l), sono stati aboliti o non sono più disponibili per i richiedenti. |
3.2. Regime di autorizzazione preventiva (Advance Authorization Scheme — AAS)
(23) |
La Commissione ha accertato che la Reliance ha beneficiato dell'AAS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.2.1. Base giuridica
(24) |
Il regime è descritto dettagliatamente ai punti da 4.1.1 a 4.1.14 del documento FTP 09-14 e ai punti da 4.1 a 4.30 del manuale HOP I 09-14. |
3.2.2. Ammissibilità
(25) |
Il regime AAS consiste in sei sottoregimi, descritti più dettagliatamente al considerando 26. Tali sottoregimi differiscono per quanto riguarda, tra l'altro, l'ammissibilità. Al sottoregime AAS per le esportazioni fisiche e al sottoregime AAS per il fabbisogno annuo sono ammessi i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori «collegati» ai produttori. Al sottoregime AAS per le forniture intermedie sono ammessi i produttori esportatori che riforniscono l'esportatore finale. Al sottoregime AAS per le esportazioni presunte sono ammessi i contraenti principali che forniscono «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti indicate al punto 8.2 del documento FTP 09-14, ad esempio i fornitori di un'unità orientata all'esportazione. I fornitori intermedi che riforniscono i produttori esportatori sono invece ammessi a beneficiare dei vantaggi delle «esportazioni presunte» nel quadro del sottoregime per i buoni di approvvigionamento anticipato (Advance Release Order — ARO) e di quello della lettera di credito interna di compensazione (Back to back inland letter of credit). |
3.2.3. Applicazione pratica
(26) |
Il regime di autorizzazione preventiva AAS può essere applicato per a) le esportazioni fisiche: questo è il sottoregime principale, che permette l'importazione in esenzione da dazi di fattori produttivi necessari alla fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. In questo contesto il termine «fisico» indica che il prodotto di esportazione deve lasciare il territorio indiano. Le importazioni ammesse e le esportazioni obbligatorie, compresi i tipi di prodotto di esportazione, sono specificati nella licenza; b) il fabbisogno annuo: tale autorizzazione non è legata a uno specifico prodotto di esportazione, bensì a un gruppo più ampio di prodotti (per esempio prodotti chimici e affini). Il titolare della licenza può importare in esenzione da dazi, fino a un determinato valore limite che dipende dal precedente andamento delle esportazioni, qualsiasi fattore produttivo destinato alla fabbricazione degli articoli compresi in tale gruppo di prodotti. Egli può scegliere di esportare qualsiasi prodotto che rientra nel gruppo di prodotti ed è stato fabbricato utilizzando questi materiali esenti da dazi; c) le forniture intermedie: questo sottoregime riguarda i casi in cui due produttori intendono fabbricare un prodotto per l'esportazione dividendo tra di loro il processo di produzione. Il produttore esportatore che fabbrica il prodotto intermedio può importare fattori produttivi in esenzione da dazi e a tal fine può ottenere un sottoregime AAS per le forniture intermedie. L'esportatore finale mette a punto il prodotto ed è tenuto a esportare il prodotto finito; d) le esportazioni presunte: questo sottoregime permette al contraente principale di importare in esenzione da dazi i fattori produttivi necessari alla fabbricazione di merci che saranno vendute come «esportazioni presunte» alle categorie di acquirenti di cui al punto 8.2, lettere da b) a f) e lettere g), i) e j), del documento FTP 09-14. Secondo il GOI, per esportazioni presunte si intendono le transazioni in cui le merci fornite non lasciano il paese. Sono considerate esportazioni presunte, a condizione che le merci siano fabbricate in India, varie categorie di forniture, come la fornitura di merci a un'unità orientata all'esportazione (EOU) o a una società con sede in una zona economica speciale (SEZ); e) i buoni di approvvigionamento anticipato (advance release order — ARO): il titolare di un'autorizzazione preventiva AAS che intende procurarsi i fattori di produzione da fonti locali, invece di importarli direttamente, ha la possibilità di rifornirsi mediante buoni di approvvigionamento anticipato ARO. In tali casi le autorizzazioni preliminari sono convalidate come ARO e girate al fornitore locale alla consegna dei prodotti specificati nel buono. La girata dell'ARO conferisce al fornitore locale il diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte di cui al punto 8.3 del documento FTP 09-14 (vale a dire il diritto all'AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, alla restituzione e al rimborso del dazio finale per le esportazioni presunte). Il meccanismo degli ARO rimborsa le imposte e i dazi al fornitore invece di rimborsarli all'esportatore finale sotto forma di restituzione/rimborso di dazi. Il rimborso di imposte/dazi è disponibile sia per i fattori produttivi locali sia per quelli importati; f) la lettera di credito interna di compensazione (back to back inland letter of credit): anche questo sottoregime riguarda le forniture locali al titolare di un'autorizzazione preventiva, che può aprire presso una banca una lettera di credito interna a favore di un fornitore locale. L'autorizzazione viene poi convalidata dalla banca per le importazioni dirette, soltanto per il valore e il volume delle merci acquistate a livello locale invece di essere importate. Il fornitore locale avrà diritto ai vantaggi delle esportazioni presunte di cui al punto 8.3 del documento FTP 09-14 (vale a dire il diritto all'AAS per le forniture intermedie/esportazioni presunte, alla restituzione e al rimborso del dazio finale per le esportazioni presunte). |
(27) |
La Commissione ha constatato che durante il periodo dell'inchiesta di riesame la Reliance ha continuato a utilizzare uno solo di questi sottoregimi per il prodotto in esame, cioè l'AAS per le esportazioni fisiche. Non è quindi necessario stabilire la compensabilità degli altri sottoregimi non utilizzati. |
(28) |
Per quanto riguarda l'utilizzo dell'AAS per le esportazioni fisiche di cui al considerando 26, lettera a), il volume e il valore delle importazioni ammesse e delle esportazioni obbligatorie sono fissate dal GOI e sono specificati sull'autorizzazione preventiva. Al momento dell'importazione e dell'esportazione, le operazioni corrispondenti vanno inoltre documentate dai funzionari statali sull'autorizzazione preventiva. Il volume delle importazioni ammesse nell'ambito dell'AAS è fissato dal GOI in base alle norme SION (Standard Input-Output Norms) che esistono per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame. |
(29) |
Per consentire le verifiche delle autorità indiane, il titolare di un'autorizzazione preventiva è tenuto per legge a conservare un registro del consumo effettivo delle merci importate in esenzione da dazio/acquistate sul mercato interno per ciascuna autorizzazione, nel formato richiesto (punti 4.26 e 4.30 nonché appendice 23 del manuale HOP I 09-14). Tale registro deve essere verificato da un revisore dei conti esterno/analista esterno di costi e lavori, che rilascia un certificato attestante che i registri prescritti e le relative registrazioni sono stati esaminati e che le informazioni fornite ai sensi dell'appendice 23 sono esatte e corrette a tutti gli effetti. |
(30) |
I fattori produttivi importati non sono trasferibili e devono essere utilizzati per la fabbricazione di uno specifico prodotto di esportazione. L'obbligo di esportazione deve essere assolto entro il termine prescritto di 24 mesi dal rilascio della licenza, con la possibilità di due proroghe di sei mesi ciascuna. |
(31) |
La Commissione ha constatato che non c'è una stretta connessione tra i fattori produttivi importati e i prodotti finiti esportati. I fattori produttivi ammissibili sono importati e utilizzati anche per prodotti diversi dal prodotto in esame. Inoltre, possono essere e sono unite licenze per vari prodotti. Ciò significa che l'esportazione con una licenza AAS per un dato prodotto può dare diritto all'importazione di fattori produttivi in esenzione da dazi con una licenza AAS per un altro prodotto. Durante la visita di verifica della Commissione, la Reliance ha confermato che a causa di questa mancanza di una chiara connessione, il consumo dei fattori produttivi è registrato in base alle norme SION. Per quanto riguarda gli obblighi di verifica di cui al considerando 29 del presente regolamento, la società non aveva alcuna documentazione che comprovasse l'esecuzione di un audit esterno. In sintesi, la Commissione ha concluso che la Reliance non era in grado di dimostrare il rispetto delle disposizioni FTP pertinenti. |
3.2.4. Conclusioni sul regime AAS
(32) |
L'esenzione dai dazi all'importazione costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, vale a dire un contributo finanziario concesso dal GOI, poiché riduce le entrate provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti e conferisce un vantaggio agli esportatori oggetto dell'inchiesta in quanto ne migliora la liquidità. |
(33) |
Senza un impegno di esportazione una società non può ottenere i vantaggi previsti da questo regime. Il sottoregime utilizzato nel caso in questione è quindi chiaramente condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è pertanto ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. |
(34) |
Il sottoregime utilizzato nel caso in questione non può essere considerato un sistema di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle disposizioni dell'allegato I, punto i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. Il GOI non ha applicato in modo efficace un meccanismo o una procedura di verifica per stabilire se e in quale misura i fattori produttivi siano stati utilizzati nella fabbricazione del prodotto esportato (cfr. l'allegato II, parte II, punto 4, del regolamento di base e, nel caso dei regimi di restituzione sostitutiva, l'allegato III, parte II, punto 2, del regolamento di base). Si ritiene inoltre che le norme SION per il prodotto in esame non siano abbastanza precise e che non possano costituire un sistema di verifica dell'effettivo consumo, perché la loro struttura non permette al GOI di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi utilizzate nella fabbricazione del prodotto esportato. Inoltre, il GOI non ha eseguito ulteriori esami sulla base degli effettivi fattori produttivi consumati, anche se tali esami dovrebbero essere effettuati normalmente in mancanza di un sistema di verifica applicato in modo efficace (allegato II, parte II, punto 5, e allegato III, parte II, punto 3, del regolamento di base). |
(35) |
Il sottoregime di cui al considerando 26, lettera a), è quindi compensabile. |
3.2.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(36) |
In assenza di regimi consentiti di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva, il vantaggio compensabile consiste nella remissione dell'importo totale dei dazi all'importazione normalmente dovuti al momento dell'importazione dei fattori produttivi. A tale riguardo va notato che il regolamento di base prevede la compensazione non solo per una remissione dei dazi «in eccesso». A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'allegato I, lettera i), del regolamento di base, possono essere compensate solo le remissioni eccessive di dazi, a condizione che siano state soddisfatte le condizioni di cui agli allegati II e III del regolamento di base. Nel caso in questione, tali condizioni non sono tuttavia state soddisfatte. Per questo motivo, se non viene dimostrata una procedura di controllo adeguata, la suddetta eccezione per i regimi di restituzione del dazio non è applicabile e si applica la regola normale della compensazione dell'importo dei dazi non pagati (entrate non riscosse) invece di una presunta remissione eccessiva dei dazi. Come stabilito dall'allegato II, parte II, e dall'allegato III, parte II, del regolamento di base, non spetta all'autorità incaricata dell'inchiesta calcolare tale remissione eccessiva dei dazi. Al contrario, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, è sufficiente che essa individui elementi di prova sufficienti per non riconoscere l'adeguatezza di un presunto sistema di verifica. |
(37) |
Come spiegato nel considerando 31, il diritto acquisito al vantaggio (cioè l'esportazione grazie alla licenza) e il conferimento del vantaggio (cioè l'importazione dei fattori produttivi in esenzione da dazi) non sono connessi strettamente. Non è necessario che avvengano in un ordine particolare o che siano vicini nel tempo. È quindi possibile che il diritto acquisito sia esercitato durante il periodo dell'inchiesta di riesame, mentre il conferimento del vantaggio può avvenire sia prima che dopo tale periodo. Inoltre, tramite l'unione di licenze, il diritto acquisito a un vantaggio grazie a una licenza per un prodotto può essere trasferito in modo da conferire alla fine un vantaggio per un altro prodotto. |
(38) |
Nell'inchiesta che ha portato all'attuale livello dei dazi per la Reliance, stabiliti dal regolamento (UE) n. 906/2011 («il regolamento precedente»), l'importo della sovvenzione derivante dall'AAS è stato calcolato per la Reliance in base ai dazi all'importazione non prelevati su tutti i materiali importati per tutti i prodotti nell'ambito del regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame. L'importo della sovvenzione è stato poi ripartito sul fatturato totale delle esportazioni durante il periodo dell'inchiesta del riesame. |
(39) |
Nel presente riesame la Commissione non ha avuto a disposizione i dati di tutte le importazioni effettuate con licenze AAS nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tali dati sono stati utilizzati nell'inchiesta precedente, quando è stata stabilita per la prima volta l'aliquota della sovvenzione per la Reliance in base all'AAS. La Reliance ha invece fornito dati relativi alle licenze AAS solo per il periodo dell'inchiesta di riesame e per il prodotto in esame. La Commissione ha informato la Reliance che per i motivi indicati nei considerando 31 e 37 del presente regolamento, tali dati sono stati ritenuti insufficienti e le ha chiesto di fornire le informazioni pertinenti richieste nel questionario. La Reliance non ha fornito le informazioni richieste ed ha spiegato che i fattori produttivi importati usufruendo dell'AAS per la produzione di PET sono stati importati usufruendo anche dell'AAS per molti altri prodotti, compresi quelli fabbricati da altri settori commerciali della società. |
(40) |
A causa della mancanza di dati appropriati, la Commissione non è stata in grado di calcolare l'importo della sovvenzione in base ai dazi all'importazione non riscossi su tutti i materiali importati per tutti i prodotti con tale regime durante il periodo dell'inchiesta del riesame, come era avvenuto nell'inchiesta precedente. In tali circostanze, come proposto dalla Reliance, il calcolo è stato effettuato in base al totale delle operazioni di esportazione compensate durante il periodo dell'inchiesta di riesame grazie alle licenze AAS per il prodotto in esame. Il GOI ha confermato che è improbabile che una società non si avvalga di un vantaggio cui ha diritto grazie a una licenza AAS. Su questa base, utilizzando le norme SION, l'importo del dazio non versato sui fattori produttivi importati ha potuto essere calcolato in modo attendibile. |
(41) |
L'aliquota di sovvenzione stabilita per la Reliance in relazione a tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame ammonta al 4,67 %. |
3.2.6. Osservazioni sulle conclusioni definitive
(42) |
La Reliance ha contestato l'utilizzo delle norme SION per il calcolo del vantaggio conferito dall'AAS. La società ha sostenuto che la Commissione è ricorsa a questo metodo perché, ipoteticamente, la Reliance avrebbe potuto utilizzare le licenze AAS concesse per altri prodotti al fine di importare le materie prime per la produzione di PET. La Reliance ha asserito che la Commissione non ha comprovato tale affermazione e che, utilizzando il metodo basato sulle norme SION, essa ha calcolato il massimo importo possibile del vantaggio che la Reliance potrebbe ipoteticamente aver ottenuto. La Reliance ha sostenuto inoltre che nelle inchieste precedenti la Commissione ha preso in considerazione solo il vantaggio effettivo ricevuto per il prodotto in esame e non i vantaggi ipotetici che avrebbero potuto essere ottenuti per altri prodotti. La Reliance ha sostenuto che nel calcolo del vantaggio conferito dall'AAS la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione solo il dazio non riscosso su tutte le importazioni del periodo dell'inchiesta di riesame effettuate con licenze AAS attive concesse per il PET. |
(43) |
La Commissione fa notare in primo luogo che il metodo utilizzato nella presente inchiesta è stato elaborato dalla Reliance. Essa rileva inoltre che non è soltanto un'ipotesi che materie prime importate con licenze AAS per prodotti diversi dal PET vengano utilizzate nella produzione di PET e che materie prime importate con licenze per il PET non siano utilizzate per tale produzione. Per motivi strutturali, i fattori produttivi importati dalla Reliance in esenzione da dazi con licenze AAS per il PET non sono fattori produttivi immediati, bensì materie prime di base come la nafta. Come confermato dalla Reliance nel corso dell'inchiesta e come indicato nel considerando 31, tali materie prime di base sono importate con licenze AAS per (e utilizzate per la produzione di) altri prodotti all'interno e all'esterno del settore petrolchimico. Non esistono singoli sistemi di produzione separati per ciascuno di questi prodotti e quindi i fattori produttivi importati con licenze AAS per il PET sono utilizzati unitamente ad altri fattori produttivi importati con licenze AAS per altri prodotti. Con questo insieme di fattori viene fabbricata una serie di prodotti destinati al mercato interno e all'esportazione con licenze AAS o di altri regimi. Contrariamente a quanto sostiene la Reliance, tale situazione e le considerazioni riportate nel considerando 37 confermano che la valutazione del vantaggio effettivo conferito alle esportazioni di PET durante il periodo dell'inchiesta di riesame non può essere limitata all'esame delle importazioni di fattori produttivi effettuate con licenze AAS per il PET in tale periodo. |
(44) |
Per quanto riguarda la prassi delle inchieste precedenti cui fa riferimento la Reliance, ciò che è rilevante è l'indagine che ha portato al livello attuale del dazio. Come indicato sopra nei considerando da 38 a 40, la Commissione non ha ricevuto dati sufficienti per applicare questa metodologia. Per questo motivo essa ha stabilito che il metodo utilizzato nella presente inchiesta riflette comunque accuratamente il vantaggio effettivo conferito dall'AAS alle esportazioni di PET durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(45) |
La Commissione contesta l'asserzione che il metodo scelto calcoli il massimo importo possibile del vantaggio che la Reliance potesse ottenere per le esportazioni di PET. I calcoli si basano sui prezzi e sui dazi applicabili nel periodo dell'inchiesta di riesame mentre, come spiegato nel considerando 37, le esportazioni in questione possono essere state effettuate prima, durante e dopo tale periodo. Per quanto riguarda l'asserzione che il vantaggio calcolato dalla Commissione sia ipotetico, il GOI ha confermato che è improbabile che una società non si avvalga di un vantaggio cui ha diritto grazie a una licenza AAS, come spiegato al considerando 40. Una società esporta avvalendosi dell'AAS solo se ha già importato i relativi fattori produttivi o se intende farlo in un prossimo futuro. Altrimenti essa opterebbe per il regime DDS, descritto qui di seguito, che non esige che i fattori produttivi siano importati. Dopo la comunicazione delle conclusioni definitive la Reliance non ha presentato alcuna argomentazione che dimostrasse come mai non poteva di avvalersi del vantaggio cui danno diritto le esportazioni effettuate con il regime AAS. |
(46) |
La Reliance e il GOI hanno sostenuto che il vantaggio calcolato in base all'AAS dovesse essere limitato al vantaggio in eccesso ottenuto dalla Reliance. Tale società e il GOI hanno sostenuto che l'AAS dovesse essere considerato un regime di restituzione dei dazi consentito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, data l'esistenza di un sistema basato sull'appendice 23 in cui sono riportati i valori effettivamente consumati. Secondo la Reliance e il GOI ciò costituisce, insieme alla certificazione dell'appendice 23 da parte di revisori indipendenti ed alla possibilità di un audit da parte del GOI, un adeguato processo di monitoraggio. Infine, ha Reliance ha sostenuto che, data la sua efficienza, finché sono rispettate le norme SION, il GOI può essere certo che non sarà concessa alcuna restituzione di dazi in eccesso. |
(47) |
Come indicato nel considerando 31, a causa delle circostanze della Reliance descritte ulteriormente nel considerando 43, il consumo dei fattori produttivi è registrato in base alle norme SION. Durante la verifica in loco effettuata dalla Commissione, la Reliance non le ha fornito un'appendice 23 per il prodotto in esame. Tale appendice è stata trasmessa alla Commissione attraverso il GOI solo dopo le verifiche in loco eseguite nei sedi della Reliance e del GOI. Come risulta dall'appendice 23, la certificazione di un revisore indipendente contiene una clausola di esclusione della responsabilità secondo la quale «la quantità controllata effettivamente consumata è basata sui costi della contabilità della società». La Commissione non ha trovato alcuna prova di un audit effettuato dal GOI sulle informazioni fornite nell'appendice 23, né per quanto riguarda il PET, né per gli altri prodotti fabbricati dalla Reliance. In tali circostanze la Commissione non concorda sul fatto che sia in atto un adeguato processo di monitoraggio. Infine, come indicato nel considerando 34, le norme SION non possono costituire un sistema di verifica del consumo effettivo, perché la loro struttura non consente al GOI di verificare con sufficiente precisione le quantità di fattori produttivi utilizzate nella fabbricazione del prodotto esportato. Pertanto la Commissione non è d'accordo, per i motivi indicati nel presente considerando, sul fatto che l'AAS debba essere considerato un regime di restituzione dei dazi consentito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. |
(48) |
La Reliance ha inoltre affermato che dal luglio 2014 il dazio all'importazione dei riformati è diminuito dal 10 % al 2,5 %. Dato che il vantaggio conferito dall'AAS è stato calcolato sulla base dei dazi all'importazione non riscossi, la Reliance ha sostenuto che tale cambiamento, essendo di natura permanente, dovesse essere preso in considerazione nel calcolo del vantaggio ottenuto. |
(49) |
La Commissione ricorda che secondo l'articolo 5 del regolamento di base «l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni». In base all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, i cambiamenti avvenuti dopo il periodo dell'inchiesta di riesame possono essere presi in considerazione solo qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. Ciò non è dato nel caso in questione. |
(50) |
Il GOI ha sostenuto che la Commissione ha valutato il vantaggio offerto dai due regimi AAS e DDS nel contesto delle stesse operazioni di esportazione ed ha fatto notare che una società può utilizzare il regime AAS per l'importazione di fattori produttivi del PET e in seguito esportare parte del PET prodotto ricorrendo al regime DDS. In tal caso la società sarebbe tenuta a effettuare alcune altre esportazioni per i dazi non corrisposti per i fattori produttivi. Il GOI ha asserito che se in tale situazione la Commissione avesse calcolato il vantaggio in base al totale dei dazi non riscossi per i fattori produttivi importati con il regime AAS e all'importo totale della restituzione dei dazi per le esportazioni effettuate con il DDS, questo sarebbe equivalso a un doppio conteggio del vantaggio. |
(51) |
Secondo la Commissione l'argomentazione del GOI presuppone che il vantaggio conferito dall'AAS sia stato calcolato solo in base alle importazioni del periodo dell'inchiesta di riesame e il vantaggio conferito dall'DDS in base alle esportazioni. Tuttavia, come spiegato nel considerando 40, il vantaggio conferito dall'AAS è stato calcolato in base alle esportazioni di PET effettuate nel periodo dell'inchiesta di riesame e ai dazi sulle importazioni non riscossi a cui tali esportazioni danno diritto. In tal caso un doppio conteggio è impossibile. La Commissione osserva inoltre che la possibilità offerta da questo sistema di importare i fattori produttivi avvalendosi di un regime e di esportare i prodotti ottenuti avvalendosi di un altro regime, conferma ulteriormente l'adeguatezza del metodo utilizzato dalla Commissione per calcolare in modo accurato il vantaggio conferito dall'AAS. Essa dimostra inoltre la mancanza di tracciabilità dell'utilizzo effettivo dei fattori produttivi e conferma anche che l'AAS non dovrebbe essere considerato un regime di restituzione dei dazi consentito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. |
(52) |
La Reliance ha infine sostenuto che siccome i regimi AAS e DDS si escludono a vicenda, il vantaggio che conferiscono dovrebbe essere calcolato solo per i rispettivi volumi, utilizzando il vantaggio medio che può essere ottenuto grazie all'AAS e al DDS. |
(53) |
Come indicato dalla Reliance nelle sue osservazioni sulle conclusioni definitive, la Commissione ha calcolato il vantaggio conferito da questi due regimi in base al volume totale delle esportazioni del prodotto in esame dall'India. Questo metodo è conforme all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. Inoltre, come spiegato nel considerando 51, i metodi utilizzati dalla Commissione per il calcolo dei vantaggi conferiti dall'AAS e dal DDS tengono conto del fatto che questi due regimi si escludono reciprocamente. L'argomentazione della Reliance è pertanto respinta. |
3.3. Regime di restituzione dei dazi (Duty Drawback Scheme — DDS)
(54) |
La Commissione ha constatato che i richiedenti hanno utilizzato il regime DDS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.3.1. Base giuridica
(55) |
Il regime DDS è descritto dettagliatamente nelle norme sulla restituzione dei dazi doganali e delle accise centrali (Custom & Central Excise Duties Drawback Rules) del 1995, modificate da notifiche successive. |
3.3.2. Ammissibilità
(56) |
Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. |
3.3.3. Applicazione pratica
(57) |
Un esportatore ammissibile può chiedere la restituzione dei dazi, il cui importo è calcolato come percentuale del valore fob dei prodotti esportati nell'ambito di tale regime. Il GOI ha fissato i tassi di restituzione per una serie di prodotti, tra cui il prodotto in esame. I tassi sono calcolati in base alla quantità media o al valore medio dei materiali utilizzati come fattori produttivi per la fabbricazione di un prodotto e all'importo medio dei dazi pagati sui fattori produttivi. Essi si applicano a prescindere dall'effettivo pagamento dei dazi all'importazione. Il tasso DDS per il prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame era pari al 3,9 % del valore fob fino al 21 settembre 2013 e al 3 % successivamente. |
(58) |
Per poter beneficiare di tale regime, una società deve esportare. Al momento in cui i dettagli della spedizione sono inseriti nel server doganale, si indica che l'esportazione avviene nell'ambito del regime DDS e l'importo DDS viene fissato in modo irrevocabile. Una volta che la compagnia di navigazione ha consegnato la nota di carico per l'esportazione (Export General Manifest) e l'ufficio doganale ne ha verificato la corrispondenza con i dati della bolla di spedizione, sono soddisfatte tutte le condizioni richieste per autorizzare la restituzione del dazio tramite pagamento diretto sul conto bancario dell'esportatore oppure tramite tratta. |
(59) |
L'esportatore deve anche dimostrare di aver incassato i proventi dell'esportazione mediante un certificato bancario che attesti l'avvenuto pagamento della fattura di esportazione (Bank Realisation Certificate — BRC). Il certificato bancario può essere fornito dopo il pagamento dell'importo della restituzione, ma il GOI procederà a recuperare l'importo erogato qualora l'esportatore non presenti il BRC entro i termini previsti. |
(60) |
L'importo della restituzione può essere utilizzato per qualsiasi finalità. |
(61) |
È stato rilevato che in base alle norme di contabilità dell'India l'importo della restituzione del dazio può essere registrato secondo il principio della competenza come entrata nei conti commerciali, una volta assolto l'obbligo di esportazione. |
3.3.4. Conclusioni sul regime DDS
(62) |
Il regime DDS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Il cosiddetto importo della restituzione del dazio costituisce un contributo finanziario del GOI, poiché avviene sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del GOI. Non esistono restrizioni per l'impiego di questi fondi. L'importo della restituzione del dazio conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore in quanto ne migliora la liquidità. |
(63) |
Il tasso di restituzione del dazio per le esportazioni è fissato dal GOI prodotto per prodotto. Tuttavia, nonostante la sovvenzione venga definita una restituzione del dazio, il regime non presenta le caratteristiche di un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Il pagamento in contanti all'esportatore non è collegato ai pagamenti effettivi dei dazi all'importazione sulle materie prime, né rappresenta un credito sul dazio volto a compensare dazi all'importazione su importazioni passate o future di materie prime. |
(64) |
Il pagamento sotto forma di un trasferimento diretto di fondi da parte del GOI in seguito alle esportazioni effettuate dagli esportatori va considerato una sovvenzione diretta del GOI condizionata all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuta specifica e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. |
(65) |
In considerazione di quanto precede, si conclude che il DDS è compensabile. |
3.3.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(66) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in base al vantaggio conferito al beneficiario ed effettivamente accertato durante il periodo dell'inchiesta del riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione viene eseguita nell'ambito di tale regime. Da tale istante il GOI è tenuto al pagamento dell'importo della restituzione, che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione in cui è indicato, tra l'altro, l'importo della restituzione che va erogato per tale operazione di esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione della sovvenzione. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene opportuno considerare il vantaggio conferito nel quadro del regime DDS come corrispondente alla somma degli importi di restituzione dei dazi ottenuti per le operazioni di esportazione eseguite nell'ambito di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(67) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tali importi della sovvenzione sul fatturato totale delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, considerato come denominatore appropriato, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni e non alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(68) |
La Commissione ha quindi stabilito che le aliquote della sovvenzione in base a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono pari al 3,27 % per la Dhunseri e all'1,09 % per la Reliance. |
3.3.6. Osservazioni sulle conclusioni definitive
(69) |
La Reliance ha sostenuto che il vantaggio conferito dal DDS è diminuito dal 3 % al 2,4 % dopo il periodo dell'inchiesta di riesame e che, essendo questo cambiamento di natura permanente, va preso in considerazione nel calcolo di tale vantaggio. La Reliance afferma inoltre che il vantaggio calcolato in base al DDS dovrebbe essere limitato ai vantaggi in eccesso ricevuti dalla Reliance, dato che il DDS dovrebbe essere considerato un regime di restituzione dei dazi consentito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. |
(70) |
Per quanto riguarda la riduzione del vantaggio derivante dal DDS, la Commissione osserva che, secondo l'articolo 5 del regolamento di base, «l'importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta sulle sovvenzioni». In base all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, i cambiamenti avvenuti dopo il periodo dell'inchiesta di riesame possono essere presi in considerazione solo qualora le sovvenzioni siano state revocate o sia stato dimostrato che le sovvenzioni non conferiscono più alcun vantaggio agli esportatori in questione. Ciò non è dato nell'attuale inchiesta e quindi quest'argomentazione dovrebbe essere respinta. |
(71) |
Per quanto riguarda l'asserzione che il DDS dovrebbe essere considerato un regime di restituzione dei dazi consentito a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, non sono state presentate ulteriori argomentazioni a suo sostegno. L'argomentazione è pertanto respinta. |
3.4. Regime di promozione delle esportazioni relativo ai beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme — EPCGS)
(72) |
La Commissione ha stabilito che la Reliance ha ricevuto concessioni nel quadro del regime EPCGS attribuibili al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.4.1. Base giuridica
(73) |
Il regime EPCGS è descritto dettagliatamente nel capitolo 5 del documento FTP 09-14 e nel capitolo 5 del manuale HOP I 09-14. |
3.4.2. Ammissibilità
(74) |
Possono beneficiare di tale regime i produttori esportatori, gli operatori commerciali esportatori «collegati» a produttori e i fornitori di servizi. |
3.4.3. Applicazione pratica
(75) |
A condizione che una società rispetti l'obbligo di esportare i prodotti, essa può importare beni strumentali (nuovi e di seconda mano, aventi fino a 10 anni) versando un'aliquota del dazio ridotta. A tale scopo il GOI rilascia una licenza EPCGS su richiesta e dietro versamento di una tassa. Questo regime accorda una riduzione dell'aliquota del dazio d'importazione su tutti i beni strumentali importati nel quadro del regime, fissandola al 3 %. Per soddisfare l'obbligo di esportazione, i beni strumentali importati devono essere utilizzati per produrre una determinata quantità di merci destinate all'esportazione nel corso di un certo periodo. Secondo il documento FTP 09-14 i beni strumentali possono essere importati con un'aliquota del dazio pari allo 0 % nel quadro del regime EPCGS, ma in tal caso il periodo per assolvere l'obbligo di esportazione è più breve. |
(76) |
Il titolare di una licenza EPCGS può anche rifornirsi di beni strumentali sul mercato interno. In tal caso, il fabbricante locale di beni strumentali può avvalersi del vantaggio di importare in esenzione da dazi le componenti necessarie alla produzione di tali beni. In alternativa, il fabbricante locale può beneficiare dei vantaggi connessi alle esportazioni presunte per la fornitura di beni strumentali a un titolare della licenza EPCGS. |
3.4.4. Conclusioni sul regime EPCGS
(77) |
Il regime EPCGS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. La riduzione dei dazi costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, poiché tale concessione riduce le entrate del GOI provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti. La riduzione dei dazi conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore, poiché i dazi risparmiati all'importazione migliorano la liquidità della società. |
(78) |
L'EPCGS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni, in quanto tali licenze non possono essere ottenute senza un impegno a esportare i beni prodotti. A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base, tale regime è quindi ritenuto specifico e compensabile. |
(79) |
L'EPCGS non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. I regimi ammissibili, descritti all'allegato I, lettera i), del regolamento di base, non coprono i beni strumentali, perché questi non sono utilizzati nella fabbricazione dei prodotti esportati. |
3.4.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(80) |
A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione in base ai dazi doganali non pagati sui beni strumentali importati, ripartiti su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tali beni strumentali nell'industria in questione. L'importo della sovvenzione per il periodo dell'inchiesta di riesame è stato successivamente calcolato dividendo l'importo totale dei dazi doganali non pagati per il periodo di ammortamento. L'importo così calcolato, attribuibile al periodo dell'inchiesta di riesame, è stato adeguato aggiungendo gli interessi relativi a tale periodo per rispecchiare il valore integrale del vantaggio nel tempo. A tal fine è stato ritenuto adeguato il tasso d'interesse commerciale praticato in India durante il periodo dell'inchiesta. Nei casi in cui sono state presentate richieste motivate, le spese sostenute per ottenere la sovvenzione sono state dedotte conformemente dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di base, per calcolare l'importo della sovvenzione da usare come numeratore. |
(81) |
A norma dell'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione sul fatturato dell'esportazione del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame considerato come denominatore, in quanto la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(82) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha stabilito che l'aliquota della sovvenzione in base a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame era pari allo 0,43 % per la Reliance. |
3.5. Regime mercato mirato (Focus Market Scheme — FMS)
(83) |
La Commissione ha constatato che i richiedenti hanno utilizzato il regime FMS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.5.1. Base giuridica
(84) |
Il regime FMS è descritto dettagliatamente al punto 3.14 del documento FTP 09-14 e al punto 3.8 del manuale HOP I 09-14. |
3.5.2. Ammissibilità
(85) |
Possono beneficiare di questo regime tutti i produttori esportatori e gli operatori commerciali esportatori. |
3.5.3. Applicazione pratica
(86) |
In base a questo regime le esportazioni di tutti i prodotti, comprese le esportazioni di PET verso i paesi figuranti nelle tabelle 1 e 2 dell'appendice 37 C del manuale HOP I 09-14, possono ottenere un credito sul dazio pari al 3 % del valore fob. A decorrere dal 1o aprile 2011 le esportazioni di tutti i prodotti verso i paesi figuranti nella tabella 3 dell'appendice 37 C («Special Focus Markets») possono ottenere un credito sul dazio pari al 4 % del valore fob. Sono esclusi dal regime determinati tipi di attività di esportazione, come le esportazioni di merci importate o trasbordate, le esportazioni presunte, l'esportazione di servizi e il fatturato dell'esportazione di unità che operano in zone economiche speciali/unità orientate all'esportazione. |
(87) |
I crediti sul dazio del regime FMS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi dalla data di emissione del relativo certificato di autorizzazione al credito. Essi possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi fattore produttivo o merce, compresi i beni strumentali. |
(88) |
Il certificato di autorizzazione al credito è rilasciato dal porto da cui sono partite le esportazioni e dopo la realizzazione dell'esportazione o la spedizione delle merci. Se il denunciante fornisce alle autorità una copia di tutti i pertinenti documenti di esportazione (ordine di esportazione, fatture, bolle di spedizione, certificati bancari di realizzazione), il GOI non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione dei crediti sul dazio. |
3.5.4. Conclusioni sul regime FMS
(89) |
Il regime FMS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito sul dazio nel regime FMS costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, dato che il credito sarà utilizzato in ultima analisi per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del GOI provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti. Il credito sul dazio nel regime FMS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché ne migliora la liquidità. |
(90) |
Il regime FMS è inoltre condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. |
(91) |
L'FMS non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Esso non è conforme alle rigorose disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. L'esportatore non ha alcun obbligo di utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione da dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati consumati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Un esportatore può beneficiare dei vantaggi del regime FMS a prescindere dal fatto che importi fattori produttivi. Per poter ottenere il vantaggio è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato interno e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono pertanto beneficiare dell'FMS. Un esportatore può inoltre usare i crediti sui dazi dell'FMS per importare beni strumentali, benché questi ultimi non rientrino nel campo di applicazione dei regimi ammissibili di restituzione dei dazi di cui all'allegato I, lettera i) del regolamento di base, poiché non sono utilizzati nella produzione dei prodotti esportati. |
3.5.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(92) |
L'importo delle sovvenzioni compensabili è stato calcolato in base al vantaggio conferito al beneficiario, che è stato rilevato durante il periodo dell'inchiesta di riesame e registrato dai richiedenti secondo il principio della competenza come entrata al momento dell'operazione di esportazione. In conformità all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sul fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata concessa senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(93) |
In base a ciò, la Commissione ha stabilito che le aliquote della sovvenzione in base a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame sono state pari allo 0,41 % per la Dhunseri e all'1,16 % per la Reliance. |
3.5.6. Revoca e sostituzione del regime FMS
(94) |
Il 1o aprile 2015 il governo dell'India ha pubblicato il nuovo documento FTP per il 2015–2020. Nel nuovo documento FTP il regime FMS, insieme ad altri quattro regimi, è sostituito dal regime di incentivazione delle esportazioni di merci (Merchandise Export Incentive Scheme — MEIS). Il regime MEIS non è applicabile alle esportazioni del prodotto in esame, poiché il PET non figura nell'elenco dei prodotti notificati. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, non dovrebbe essere istituita alcuna misura in relazione a questo regime di sovvenzione. |
3.6. Regime prodotto mirato (Focus Product Scheme — FPS)
(95) |
La Commissione ha constatato che i richiedenti hanno utilizzato il regime FPS durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.6.1. Base giuridica
(96) |
Il regime è descritto dettagliatamente ai punti da 3.15 a 3.17 del documento FTP 09-14 e ai punti da 3.9 a 3.11 del manuale HOP I 09-14. |
3.6.2. Ammissibilità
(97) |
Conformemente al punto 3.15.2 del documento FTP 09-14, possono beneficiare di questo regime gli esportatori dei prodotti figuranti nell'appendice 37D del manuale HOP I 09-14. |
3.6.3. Applicazione pratica
(98) |
Un esportatore di prodotti figuranti nell'elenco dell'appendice 37D del manuale HOP I 09-14 può chiedere un buono di credito sul dazio nel quadro del regime FPS pari al 2 % o al 5 % del valore fob delle esportazioni. Il prodotto in esame figura nella tabella 1 dell'appendice 37D e può beneficiare di un credito sul dazio pari al 2 %. |
(99) |
L'FPS è un regime post-esportazione, vale a dire che per poter beneficiare dei vantaggi di questo regime una società è tenuta a esportare. Di conseguenza, la società deve presentare all'autorità competente una domanda online con le copie dell'ordine di esportazione e della fattura, la distinta bancaria attestante il pagamento della tassa di domanda, una copia delle bolle di spedizione e il certificato bancario di realizzazione per la ricevuta di pagamento o il certificato di rimessa in entrata dall'estero in caso di trattazione diretta dei documenti. Qualora l'originale delle bolle di spedizione e/o dei certificati bancari di realizzazione sia stato consegnato ai fini di altri regimi, la società può presentare una copia autocertificata indicando l'autorità competente alla quale sono stati consegnati i documenti originali. La domanda online di un credito dell'FPS può contenere al massimo 50 bolle di spedizione. |
(100) |
La Commissione ha rilevato che in base alle norme di contabilità dell'India i crediti dell'FPS possono essere registrati secondo il principio della competenza come entrate nei conti commerciali, una volta assolto l'obbligo di esportazione. Tali crediti possono essere utilizzati per il pagamento dei dazi doganali sulle importazioni successive di qualsiasi tipo di merce, ad eccezione dei beni strumentali e delle merci soggette a restrizioni di importazione. Le merci importate beneficiando di tali crediti possono essere vendute sul mercato interno (dietro pagamento dell'imposta sulle vendite) o utilizzate in altro modo. I crediti dell'FPS sono liberamente trasferibili e validi per 24 mesi a decorrere dalla data di rilascio. |
3.6.4. Conclusioni sul regime FPS
(101) |
Il regime FPS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito dell'FPS costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, poiché il credito sarà utilizzato in ultima analisi per compensare i dazi all'importazione, riducendo così le entrate del GOI provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti. Il credito dell'FPS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché ne migliora la liquidità. |
(102) |
Inoltre, il regime FPS è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettera a), del regolamento di base. |
(103) |
Questo regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, poiché non è conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, un esportatore non ha alcun obbligo di utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione da dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati utilizzati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, un esportatore può beneficiare dei vantaggi del regime FPS a prescindere dal fatto che importi fattori produttivi. Per poter ottenere il vantaggio è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato locale e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono quindi beneficiare dell'FPS. |
3.6.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(104) |
A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 del regolamento di base, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in base al vantaggio conferito al beneficiario e rilevato durante il periodo dell'inchiesta del riesame. A tale proposito, la Commissione ha stabilito che il vantaggio è conferito al beneficiario nel momento in cui un'operazione di esportazione viene effettuata nell'ambito di questo regime. Da tale istante il GOI deve rinunciare ai dazi doganali, il che costituisce un contributo finanziario ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. Una volta che le autorità doganali hanno rilasciato una bolla di spedizione per l'esportazione, in cui è indicato tra l'altro l'importo del credito dell'FPS che sarà concesso per tale operazione di esportazione, il GOI non ha alcun potere decisionale in merito alla concessione di una sovvenzione. Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene opportuno considerare il vantaggio conferito dall'FPS come corrispondente alla somma dei crediti acquisiti sulle operazioni di esportazione eseguite nell'ambito di tale regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(105) |
In base a ciò, la Commissione ha stabilito che le aliquote della sovvenzione in base a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame erano pari all'1,66 % per la Dhunseri e all'1,27 % per la Reliance. |
3.6.6. Revoca e sostituzione del regime FPS
(106) |
Il 1o aprile 2015 il governo dell'India ha pubblicato il nuovo documento FTP per il 2015–2020. Nel nuovo documento FTP il regime FPS, insieme ad altri quattro regimi, è sostituito dal regime di incentivazione delle esportazioni di merci (Merchandise Export Incentive Scheme — MEIS). Il regime MEIS non è applicabile alle esportazioni del prodotto in esame, poiché il PET non figura nell'elenco dei prodotti notificati. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, non dovrebbe essere istituita alcuna misura in relazione a questo regime di sovvenzione. |
3.7. Regime di promozione delle esportazioni incrementali (Incremental Exports Incentivisation Scheme — IEIS)
(107) |
La Commissione ha accertato che la Dhunseri ha utilizzato il regime IEIS nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.7.1. Base giuridica
(108) |
Il regime IEIS è descritto dettagliatamente nel capitolo 3, punto 3.14.4, del documento FTP 09-14 e nel capitolo 3, punto 3.8.3, del manuale HOP I 09-14. |
3.7.2. Ammissibilità
(109) |
Sono ammessi a beneficiare di questo regime gli esportatori che hanno esportato negli esercizi fiscali 2011-12 e 2012-13. |
3.7.3. Applicazione pratica
(110) |
Questo regime ha lo scopo di incentivare le esportazioni incrementali. Si tratta di un regime specifico per le regioni che copre le esportazioni verso gli Stati Uniti, l'Europa e l'Asia nonché 53 paesi dell'America latina e dell'Africa. |
(111) |
Un esportatore avrà diritto a un buono di credito sul dazio pari al 2 % della crescita incrementale durante un dato esercizio finanziario rispetto all'esercizio precedente, sul valore fob delle esportazioni. L'esportatore dovrà presentare una apposita richiesta alla fine dell'esercizio finanziario in questione. L'importo dell'agevolazione è calcolato sulla base dei fatturati totali delle esportazioni realizzati dall'esportatore. Il credito sul dazio calcolato e concesso su tale base è liberamente trasferibile. Tali crediti sono ammissibili anche per gli acquisti di provenienza nazionale e per il pagamento dell'imposta sulla prestazione di servizi. |
3.7.4. Conclusione sul regime IEIS
(112) |
Il regime IEIS eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Un credito IEIS costituisce un contributo finanziario accordato dal GOI, dato che il credito sarà utilizzato in ultima analisi per compensare i dazi sull'importazione, riducendo così le entrate del GOI provenienti da dazi che sarebbero altrimenti dovuti. Il credito IEIS conferisce inoltre un vantaggio all'esportatore poiché ne migliora la liquidità. |
(113) |
In aggiunta, il regime IEIS è condizionato di diritto all'andamento delle esportazioni ed è quindi ritenuto specifico e compensabile a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base. |
(114) |
Questo regime non può essere considerato un regime di restituzione del dazio o di restituzione sostitutiva ammissibile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, poiché non è conforme alle disposizioni dell'allegato I, lettera i), dell'allegato II (definizione e disposizioni sulla restituzione del dazio) e dell'allegato III (definizione e disposizioni sulla restituzione sostitutiva) del regolamento di base. In particolare, un esportatore non ha alcun obbligo di utilizzare effettivamente le merci importate in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente utilizzati. Non esistono inoltre sistemi o procedure per verificare quali fattori produttivi siano stati consumati nel processo di produzione del prodotto esportato o se sia stato effettuato un pagamento eccessivo di dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base. Infine, un esportatore può beneficiare dei vantaggi del regime IEIS a prescindere dal fatto che importi fattori produttivi. Per ottenere il vantaggio è sufficiente che un esportatore esporti le merci, senza dover dimostrare di aver importato materiali per la loro produzione. Anche gli esportatori che acquistano tutti i loro fattori produttivi sul mercato interno e non importano merci utilizzabili come fattori produttivi possono pertanto beneficiare dell'IEIS. |
3.7.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(115) |
La Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili in base al vantaggio conferito al beneficiario e rilevato durante il periodo dell'inchiesta di riesame. In conformità all'articolo 7, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha ripartito tale importo della sovvenzione (numeratore) sul fatturato delle esportazioni del prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta di riesame, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata accordata senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(116) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha stabilito che l'aliquota della sovvenzione in base a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame era pari allo 0,74 % per la Dhunseri. |
3.7.6. Osservazioni sulle conclusioni definitive
(117) |
Nelle sue osservazione sulle conclusioni definitive, la Dhunseri ha sostenuto che il regime è scaduto e non è stato reintrodotto nel nuovo documento FTP per il 2015-2020. |
(118) |
La Commissione ha confermato che il regime non è stato reintrodotto con il nuovo documento FTP e che, in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, non dovrebbe essere istituita alcuna misura in relazione all'IEIS. La Commissione ha modificato di conseguenza l'aliquota di sovvenzione complessiva applicabile alla Dhunseri. |
3.8. Incentivo a livello di imposta sul reddito per la ricerca e lo sviluppo (Income Tax Incentive for Research and Development — ITIRAD)
(119) |
La Commissione ha accertato che la Reliance ha beneficiato dell'ITIRAD durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.8.1. Base giuridica
(120) |
L'ITIRAD è descritto dettagliatamente nella sezione 35(2AB) dell'ITA. |
3.8.2. Ammissibilità
(121) |
Possono beneficiare di tale regime le imprese impegnate nel settore biotecnologico o in qualsiasi attività di fabbricazione o produzione di qualsiasi articolo o prodotto, che non figuri nell'elenco dell'undicesimo allegato (Eleventh Schedule). Il regime riguarda le società impegnate nella produzione di PET. |
3.8.3. Applicazione pratica
(122) |
Per tutte le spese (diverse dal costo di terreni o immobili) per strutture interne di ricerca e sviluppo approvate dal dipartimento di ricerca scientifica e industriale del GOI è consentita la detrazione, ai fini dell'imposta sul reddito, di una somma pari al 200 % dei costi effettivamente sostenuti. |
3.8.4. Conclusioni sul regime ITIRAD
(123) |
L'ITIRAD eroga una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. La deduzione fiscale di cui alla sezione 35(2AB) dell'ITA costituisce un contributo finanziario concesso dal GOI, poiché riduce le entrate del GOI provenienti da imposte sul reddito che sarebbero altrimenti dovute. Inoltre, la deduzione dell'imposta sul reddito conferisce un vantaggio alla società, in quanto ne migliora la liquidità. |
(124) |
Il testo della sezione 35(2AB) dell'ITA dimostra che l'ITIRAD, secondo la legge, è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base e quindi compensabile. L'ammissibilità a questo regime non è disciplinata da criteri oggettivi neutri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Solo determinate industrie possono beneficiare di questo regime, dato che il GOI non lo ha reso disponibile per tutti i settori. Tale limitazione costituisce una specificità, dato che la categoria «gruppo di industrie», di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di base, è praticamente sinonimo di restrizioni di settore. Tale restrizione non è di natura economica e di applicazione orizzontale, come lo sarebbe una restrizione basata sul numero di dipendenti e sulle dimensioni dell'impresa. |
3.8.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(125) |
La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione in base alla differenza tra le imposte sul reddito dovute per il periodo dell'inchiesta di riesame con e senza l'applicazione della disposizione dalla sezione 35(2AB) dell'ITA. La sovvenzione si riferisce a tutte le vendite, sul mercato interno e all'esportazione, del prodotto in esame. L'importo della sovvenzione (numeratore) è stato pertanto ripartito sul fatturato dell'impresa relativo al prodotto in esame durante il periodo dell'inchiesta del riesame, usato come denominatore appropriato, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. |
(126) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha stabilito che l'aliquota della sovvenzione in base a questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame era pari allo 0,04 % per la Reliance. |
3.8.6. Osservazioni sulle conclusioni definitive
(127) |
Nelle sue osservazioni sulle conclusioni definitive, la Reliance ha sostenuto che nonostante la Commissione avesse affermato in precedenza che l'ITIRAD riguarda tutte le vendite del prodotto in esame, essa ha utilizzato solo le vendite all'esportazione del prodotto in esame come denominatore nel calcolo dell'aliquota di sovvenzione per tale regime. |
(128) |
Analizzata questa osservazione, la Commissione ha ricalcolato di conseguenza l'aliquota di sovvenzione per detto regime ed ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta di riesame tale aliquota era pari allo 0,01 % per la Reliance. |
3.9. Regime d'incentivi del Bengala occidentale 1999 (West Bengal Incentive Scheme — WBIS 1999)
(129) |
La Commissione ha accertato che la Dhunseri è ricorsa al regime WBIS 1999 nel periodo dell'inchiesta di riesame. |
3.9.1. Base giuridica
(130) |
Tale regime applicato dal governo del Bengala occidentale («GOWB») è descritto dettagliatamente nella notifica n. 580-CI/H del 22 giugno 1999 del dipartimento del Commercio e dell'Industria del GOWB. |
3.9.2. Ammissibilità
(131) |
Possono beneficiare dei vantaggi previsti da questo regime le società che aprono un nuovo impianto industriale o ampliano su larga scala un impianto industriale esistente in aree economicamente arretrate. Esiste tuttavia un elenco completo di industrie non ammesse a beneficiare del regime, che impedisce alle società attive in determinati campi di beneficiare degli incentivi. |
3.9.3. Applicazione pratica
(132) |
Lo Stato del Bengala occidentale concede incentivi alle imprese industriali ammissibili sotto forma di una serie di vantaggi, tra cui l'esenzione dall'imposta centrale sulle vendite (central sales tax — CST) e il rimborso dell'imposta centrale sul valore aggiunto (central value added tax — CENVAT) sulle vendite dei prodotti finiti, al fine di incoraggiare lo sviluppo industriale delle zone economicamente arretrate situate in tale Stato. |
(133) |
Per beneficiare di questo regime, le società devono investire in zone economicamente arretrate. Tali zone, che rappresentano alcune unità territoriali nel Bengala occidentale, sono classificate in diverse categorie a seconda del loro sviluppo economico, mentre le aree sviluppate sono escluse dall'applicazione dei regimi di incentivi. I criteri principali per stabilire l'importo degli incentivi sono l'entità dell'investimento e l'area in cui l'impresa è o sarà situata. |
3.9.4. Conclusioni sul regime WBIS 1999
(134) |
Questo regime eroga sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Esso costituisce un contributo finanziario accordato dal GOWB, poiché gli incentivi concessi sotto forma di esenzione dall'imposta CST e di remissione dell'imposta CENVAT sulle vendite dei prodotti finiti, riducono le entrate fiscali che sarebbero altrimenti riscosse. Questi incentivi conferiscono inoltre un vantaggio a una società, in quanto ne migliorano la situazione finanziaria con la rinuncia a imposte altrimenti dovute. |
(135) |
In aggiunta, questo regime è specifico a livello regionale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, del regolamento di base, dato che è disponibile solo per determinate imprese che hanno investito in date aree geografiche designate che rientrano nella giurisdizione dello Stato in questione. Le imprese ubicate al di fuori di tali aree non possono beneficiare di questo regime e inoltre il livello dei vantaggi è diverso a seconda dell'area in questione. |
(136) |
Il WBIS 1999 è pertanto compensabile. |
3.9.5. Calcolo dell'importo della sovvenzione
(137) |
La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione sulla base dell'importo dell'imposta sulle vendite e dell'imposta CENVAT sulle vendite di prodotti finiti che sarebbero state normalmente dovute durante il periodo dell'inchiesta di riesame ma che non sono state riscosse grazie a questo regime. In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, l'importo della sovvenzione (numeratore) è stato ripartito sulle vendite complessive durante periodo dell'inchiesta del riesame, usato come denominatore appropriato, poiché la sovvenzione non è subordinata all'andamento delle esportazioni ed è stata concessa senza riferimento alle quantità fabbricate, prodotte, esportate o trasportate. |
(138) |
Sulla base di quanto sopra, la Commissione ha stabilito che l'aliquota di sovvenzione per questo regime durante il periodo dell'inchiesta di riesame era pari allo 0,09 % per la Dhunseri. |
3.9.6. Scadenza del diritto alle prestazioni del regime WBIS 1999
(139) |
La Dhunseri è stata ammessa a beneficiare del regime per undici anni dopo il prescritto ampliamento su larga scala delle capacità. Tale diritto è scaduto e non è stato rinnovato nel maggio 2014. A partire da tale data, la Dhunseri non ha più beneficiato dei vantaggi previsti dal regime. |
(140) |
A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, non dovrebbe essere istituita alcuna misura in relazione a questo regime di sovvenzione. |
4. IMPORTO DELLE SOVVENZIONI COMPENSABILI
(141) |
La Commissione ricorda che il margine di sovvenzione stabilito dal regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio per la Dhunseri era del 13,9 % e il margine di sovvenzione stabilito dal regolamento (CE) n. 906/2011 del Consiglio per la Reliance era del 10,7 %. |
(142) |
Durante il presente riesame intermedio parziale la Commissione ha rilevato che l'importo delle sovvenzioni compensabili, espresso come percentuale ad valorem, è stato del 3,24 % per la Dhunseri e del 6,2 % per la Reliance. Tabella 1 Aliquote di sovvenzione per i singoli regimi compensati
|
(143) |
La Commissione ricorda che le misure compensative istituite sulle importazioni di PET dall'India ed attualmente in vigore consistono in dazi specifici. Essa ha calcolato i dazi compensativi specifici nella misura di 35,69 EUR/t per la Dhunseri e 69,39 EUR/t per la Reliance. |
5. NATURA PERMANENTE DEL MUTAMENTO DI CIRCOSTANZE RELATIVE ALLE SOVVENZIONI
(144) |
In conformità all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se le circostanze relative alle sovvenzioni siano mutate in misura significativa durante il periodo dell'inchiesta di riesame. |
(145) |
La Commissione ha stabilito che durante il periodo dell'inchiesta di riesame i richiedenti hanno continuato a beneficiare di sovvenzioni compensabili concesse dal GOI. Inoltre, le aliquote della sovvenzione rilevate nel presente riesame sono inferiori a quelle stabilite rispettivamente dal regolamento (CE) n. 1645/2005 e dal regolamento (CE) n. 906/2011. Non è disponibile alcuna prova del fatto che i regimi compensati saranno sospesi o che saranno introdotti nuovi regimi nel prossimo futuro. |
(146) |
Dato che è stato dimostrato che i richiedenti ricevono meno sovvenzioni che in precedenza ed è probabile che continuino a ricevere sovvenzioni di un importo inferiore a quello rilevato nell'ultima inchiesta di riesame, si conclude che continuando ad applicare le misure in vigore si supera il valore della sovvenzione compensabile che causa il pregiudizio e che quindi è opportuno modificare il livello delle misure per tener conto dei nuovi risultati. |
6. MODIFICA DELLA RAGIONE SOCIALE DI UNO DEI RICHIEDENTI
(147) |
La Dhunseri ha informato la Commissione che il 1o aprile 2014, a seguito di una riorganizzazione, la sua ragione sociale è cambiata in Dhunseri Petrochem Limited. |
(148) |
La società ha sostenuto che la riorganizzazione e la modifica della ragione sociale non hanno un'incidenza rilevante sull'attuale riesame, poiché la società gestiva già la divisione del tè e quella petrolchimica come due unità separate all'interno dell'impresa, con due contabilità distinte. |
(149) |
La Commissione ha esaminato le informazioni fornite ed ha concluso che la modifica della ragione sociale non influisce in alcun modo sui risultati attuali. |
7. OFFERTE DI IMPEGNI SUI PREZZI
(150) |
In seguito alla comunicazione delle conclusioni definitive, sia la Dhunseri che la Reliance hanno presentato un'offerta di impegni sui prezzi. Entrambe le offerte sono state respinte, dato che la natura delle sovvenzioni crea una situazione in cui l'applicazione dell'impegno sui prezzi minimi all'importazione avrebbe portato ad un aumento delle sovvenzioni, in quanto il livello di sovvenzione del regime DDS, utilizzato da entrambe le società, dipende dal valore fob dei prodotti esportati in tale regime. Inoltre, la struttura delle due imprese e dei loro gruppi avrebbe reso impossibile un monitoraggio efficace dell'impegno. |
(151) |
Il presente regolamento è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (13), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
La riga della tabella relativa alla Dhunseri Petrochem & Tea Limited nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (CE) n. 461/2013 è sostituita dalla seguente:
Paese |
Impresa |
Dazio compensativo (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
«India |
Dhunseri Petrochem Limited |
35,69 |
A585» |
La riga della tabella relativa alla Reliance Industries Limited nell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (CE) n. 461/2013 è sostituita dalla seguente:
Paese |
Impresa |
Dazio compensativo (EUR/t) |
Codice addizionale TARIC |
«India |
Reliance Industries Ltd |
69,39 |
A181» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) (GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) Regolamento (CE) n. 2603/2000 del Consiglio, del 27 novembre 2000, che istituisce un dazio compensativo definitivo e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'India, della Malaysia e della Thailandia e che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie dell'Indonesia, della Repubblica di Corea e di Taiwan (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1645/2005 del Consiglio, del 6 ottobre 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 2603/2000 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India (GU L 266 dell'11.10.2005, pag. 1).
(4) Regolamento (CE) n. 193/2007 del Consiglio, del 22 febbraio 2007, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2026/97 (GU L 59 del 27.2.2007, pag. 34).
(5) Regolamento (CE) n. 1286/2008 del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 1).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) n. 906/2011 del Consiglio, del 2 settembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 193/2007 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di polietilene tereftalato originarie dell'India e il regolamento (CE) n. 192/2007 che impone un dazio antidumping definitivo alle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originario, tra l'altro, dell'India (GU L 232 del 9.9.2011, pag. 19).
(7) Regolamento di esecuzione (UE) n. 559/2012 del Consiglio, del 26 giugno 2012, che chiude il riesame intermedio parziale delle misure compensative applicate alle importazioni di alcuni tipi di polietilenetereftalato (PET) originari, fra l'altro, dell'India GU L 168 del 28.6.2012, pag. 6.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) n. 461/2013 del Consiglio, del 21 maggio 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 597/2009 (GU L 137 del 23.5.2013, pag. 1).
(9) Decisione 2000/745/CE della Commissione, del 29 novembre 2000, che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni nella Comunità di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie dell'India, dell'Indonesia, della Malaysia, della Repubblica di Corea, di Taiwan e della Thailandia (GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88).
(10) Decisione 2014/109/CE della Commissione, del 4 febbraio 2014, che abroga la decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato (PET) originario, tra l'altro, dell'India (GU L 59 del 28.2.2014, pag. 35).
(11) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di alcuni tipi di polietilene tereftalato (PET) originari dell'India (GU C 171 del 6.6.2014, pag. 11).
(12) Avviso di apertura di un riesame intermedio parziale delle misure compensative applicabili alle importazioni di taluni tipi di polietilentereftalato (PET) originario dell'India (GU C 250 dell'1.8.2014, pag. 11).
(13) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).