24.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 196/4


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1206 della Commissione

del 23 luglio 2015

che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 14 e 24,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO

1.1.   Apertura

(1)

Il 14 agosto 2014 la Commissione europea («la Commissione») ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («avviso di apertura»), l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese («il procedimento antisovvenzioni»).

(2)

Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato a seguito di una denuncia presentata il 1o luglio 2014 da Eurofer («il denunciante») per conto di produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo dell'Unione.

(3)

La denuncia conteneva elementi di prova prima facie di sovvenzioni relative al prodotto in esame che, determinando un notevole pregiudizio, erano tali da giustificare l'apertura di un procedimento.

(4)

La Commissione ha ufficialmente informato dell'avvio dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese («la RPC»), le autorità della RPC, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali, nonché le associazioni notoriamente interessate e li ha invitati a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

1.2.   Procedimento antidumping parallelo

(5)

Il 26 giugno 2014 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (3), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (4) («il regolamento antidumping di base»).

(6)

Il 24 marzo 2015 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 (5) che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan. L'inchiesta è tuttora in corso.

1.3.   Registrazione

(7)

Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha adottato, il 15 dicembre 2014, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 (6) che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC e di Taiwan a partire dal 17 dicembre 2014.

(8)

La registrazione delle importazioni ai fini della parallela inchiesta antidumping è stata interrotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/501. La registrazione delle importazioni ai fini dell'inchiesta antisovvenzioni è proseguita.

2.   RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(9)

In data 11 maggio 2015 il denunciante ha formalmente ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione.

(10)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, in caso di ritiro della denuncia il procedimento può essere chiuso a meno che tale chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(11)

La Commissione ha ritenuto che il presente procedimento antisovvenzioni potesse essere chiuso poiché dalla rispettiva inchiesta non erano emerse considerazioni tali da indurre a ritenere che tale chiusura risultasse contraria all'interesse dell'Unione. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.

(12)

La Commissione ha pertanto concluso che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC debba essere chiuso senza istituire misure,

3.   ABROGAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1331/2014

(13)

Alla luce di quanto sopra, dovrebbe cessare la registrazione delle importazioni ai fini dell'inchiesta antisovvenzioni ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base antisovvenzioni. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 dovrebbe pertanto essere abrogato.

(14)

Il presente regolamento è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell'Unione di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della RPC attualmente classificati ai codici NC 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 e 7220 20 89 è chiuso.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

(2)  GU C 267 del 14.8.2014, pag. 17.

(3)  GU C 196 del 26.6.2014, pag. 9.

(4)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/501 della Commissione, del 24 marzo 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 79 del 25.3.2015, pag. 23).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2014 della Commissione, del 15 dicembre 2014, che dispone la registrazione delle importazioni di prodotti piatti di acciaio inossidabile laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e di Taiwan ( GU L 359 del 16.12.2014, pag. 90).