16.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 188/34


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1166 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2015

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 22, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico, come indicato nella parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2015.

(2)

È stata presentata una domanda di rinnovo dell'iscrizione del fosfato ferrico nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (3) a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (4), entro i termini previsti da tale articolo.

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e il 30 aprile 2013 l'ha trasmessa all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inviare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo il fascicolo sommario supplementare a disposizione del pubblico.

(6)

Il 17 dicembre 2014 l'Autorità ha trasmesso alla Commissione le proprie conclusioni (5) in cui precisa se sia prevedibile che il fosfato ferrico soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. La Commissione ha presentato il progetto di rapporto di riesame del fosfato ferrico al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 20 marzo 2015.

(7)

È stato stabilito, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

La Commissione ritiene inoltre che il fosfato ferrico sia una sostanza attiva a basso rischio ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il fosfato ferrico non è una sostanza potenzialmente pericolosa e soddisfa le condizioni fissate nell'allegato II, punto 5, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il fosfato ferrico è costituito da composti che sono onnipresenti nell'ambiente e che sono essenziali per le funzioni degli animali e delle piante. Inoltre, il fosfato ferrico è un componente naturale della dieta umana. L'esposizione supplementare dell'uomo, degli animali e dell'ambiente attraverso gli impieghi approvati a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 dovrebbe essere trascurabile rispetto all'esposizione prevista in situazioni naturali realistiche.

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del fosfato ferrico si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi, che tuttavia non limitano gli usi per i quali possono essere autorizzati i prodotti fitosanitari contenenti fosfato ferrico. È pertanto opportuno non mantenere la limitazione all'uso come molluschicida.

(9)

Di conseguenza, è opportuno rinnovare l'approvazione del fosfato ferrico in quanto sostanza a basso rischio.

(10)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)

Il presente regolamento deve applicarsi a partire dal giorno dopo la data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico, come indicato al considerando 1.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva fosfato ferrico di cui all'allegato I è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(5)  EFSA Journal 2015; 13(1):3973. Disponibile online all'indirizzo: www.efsa.europa.eu


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Fosfato ferrico

N. CAS: 10045-86-0

Numero CIPAC: 629

Fosfato ferrico

Fosfato ferrico 703 g/kg equivalente a 260 g/kg di ferro e 144 g/kg di fosforo

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato ferrico, in particolare delle relative appendici I e II.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

Nella parte A la voce 22 sul fosfato ferrico è soppressa;

2)

Nella parte D è aggiunta la seguente voce:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«5

Fosfato ferrico

N. CAS: 10045-86-0

Numero CIPAC: 629

Fosfato ferrico

Fosfato ferrico 703 g/kg equivalente a 260 g/kg di ferro e 144 g/kg di fosforo

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfato ferrico, in particolare delle relative appendici I e II.»


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono contenuti nel rapporto di riesame.