15.7.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 187/18


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1154 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2015

che rinnova l'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron, di cui alla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2015.

(2)

A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (3) è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'iscrizione del sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (4).

(3)

Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010, corredandoli di una nota esplicativa relativa alla pertinenza di ogni nuovo studio presentato. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore.

(4)

Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e l'ha trasmessa il 31 maggio 2013 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione.

(5)

L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo il fascicolo sommario supplementare a disposizione del pubblico.

(6)

Il 3 luglio 2014 l'Autorità ha trasmesso alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il sulfosulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 12 dicembre 2014 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di riesame per il sulfosulfuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

(7)

È stato stabilito, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti.

(8)

La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del sulfosulfuron si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti sulfosulfuron possono essere autorizzati. È quindi opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida.

(9)

È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del sulfosulfuron.

(10)

In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

(11)

È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron, indicata al considerando 1.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva

L'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.

Articolo 2

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2015

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)   GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).

(4)  Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).


ALLEGATO I

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

Sulfosulfuron

N. CAS: 141776-32-1

N. CIPAC: 601

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-etilsolfonil-imidazol[1,2-a]piridin-3-ilsolfonil)urea

≥ 980 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

Fenolo: < 2 g/kg

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle appendici I e II.

In base a tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

al rischio per i macrorganismi terricoli non bersaglio diversi dai lombrichi, le piante terrestri non bersaglio e gli organismi acquatici.


(1)  Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.


ALLEGATO II

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:

1)

nella parte A, la voce 32 relativa al sulfosulfuron è soppressa.

2)

Nella parte B è inserita la seguente voce 89:

 

Nome comune, numeri d'identificazione

Denominazione IUPAC

Purezza (*1)

Data di approvazione

Scadenza dell'approvazione

Disposizioni specifiche

«89

Sulfosulfuron

N. CAS: 141776-32-1

N. CIPAC: 601

1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-etilsolfonil-imidazol[1,2-a]piridin-3-ilsolfonil)urea

≥ 980 g/kg

La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico:

Fenolo: < 2 g/kg

1o gennaio 2016

31 dicembre 2030

Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle appendici I e II.

In base a tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:

alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche;

al rischio per i macrorganismi terricoli non bersaglio diversi dai lombrichi, le piante terrestri non bersaglio e gli organismi acquatici.»


(*1)  Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.