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15.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 187/18 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1154 DELLA COMMISSIONE
del 14 luglio 2015
che rinnova l'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (1), in particolare l'articolo 20, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron, di cui alla parte A dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (2), scade il 31 dicembre 2015. |
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(2) |
A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione (3) è stata presentata, entro i termini previsti da tale articolo, una domanda di rinnovo dell'iscrizione del sulfosulfuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE (4). |
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(3) |
Il richiedente ha presentato i fascicoli supplementari in conformità all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1141/2010, corredandoli di una nota esplicativa relativa alla pertinenza di ogni nuovo studio presentato. La domanda è stata ritenuta completa dallo Stato membro relatore. |
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(4) |
Lo Stato membro relatore, dopo aver consultato lo Stato membro correlatore, ha redatto una relazione di valutazione del rinnovo e l'ha trasmessa il 31 maggio 2013 all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità») e alla Commissione. |
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(5) |
L'Autorità ha trasmesso la relazione di valutazione del rinnovo al richiedente e agli Stati membri per raccoglierne le osservazioni che ha poi provveduto a inoltrare alla Commissione. L'Autorità ha inoltre messo il fascicolo sommario supplementare a disposizione del pubblico. |
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(6) |
Il 3 luglio 2014 l'Autorità ha trasmesso alla Commissione le sue conclusioni sulla possibilità che il sulfosulfuron soddisfi i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il 12 dicembre 2014 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di riesame per il sulfosulfuron al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. |
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(7) |
È stato stabilito, con riguardo ad uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 sono soddisfatti. Si ritiene quindi che tali criteri di approvazione siano soddisfatti. |
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(8) |
La valutazione dei rischi per il rinnovo dell'approvazione del sulfosulfuron si basa su un numero limitato di impieghi rappresentativi che tuttavia non limitano gli impieghi per i quali i prodotti fitosanitari contenenti sulfosulfuron possono essere autorizzati. È quindi opportuno non mantenere la restrizione agli impieghi come erbicida. |
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(9) |
È pertanto opportuno rinnovare l'approvazione del sulfosulfuron. |
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(10) |
In conformità all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in combinato disposto con l'articolo 13, paragrafo 4, del medesimo, è opportuno modificare di conseguenza l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. |
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(11) |
È opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron, indicata al considerando 1. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva
L'approvazione della sostanza attiva sulfosulfuron, quale specificata nell'allegato I, è rinnovata alle condizioni in esso stabilite.
Articolo 2
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2015
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate (GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1).
(3) Regolamento (UE) n. 1141/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010, che stabilisce la procedura per il rinnovo dell'iscrizione di un secondo gruppo di sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e fissa l'elenco di tali sostanze (GU L 322 dell'8.12.2010, pag. 10).
(4) Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).
ALLEGATO I
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Nome comune, numeri d'identificazione |
Denominazione IUPAC |
Purezza (1) |
Data di approvazione |
Scadenza dell'approvazione |
Disposizioni specifiche |
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Sulfosulfuron N. CAS: 141776-32-1 N. CIPAC: 601 |
1-(4,6-dimetossipirimidin-2-il)-3-(2-etilsolfonil-imidazol[1,2-a]piridin-3-ilsolfonil)urea |
≥ 980 g/kg La seguente impurezza rilevante non deve superare una data soglia nel materiale tecnico: Fenolo: < 2 g/kg |
1o gennaio 2016 |
31 dicembre 2030 |
Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle appendici I e II. In base a tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione:
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(1) Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.
ALLEGATO II
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è così modificato:
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1) |
nella parte A, la voce 32 relativa al sulfosulfuron è soppressa. |
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2) |
Nella parte B è inserita la seguente voce 89:
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(*1) Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche della sostanza attiva sono contenuti nella relazione di riesame.