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14.7.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 185/1 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1133 DEL CONSIGLIO
del 13 luglio 2015
che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (1), in particolare l'articolo 8 bis, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006. |
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(2) |
Il Consiglio ritiene che debbano essere modificate le voci relative a quattro persone e a tre entità nell'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. |
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(3) |
Il Consiglio ritiene altresì che due persone e quattro entità debbano essere cancellate dall'elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2015
Per il Consiglio
Il presidente
F. ETGEN
ALLEGATO
I.
Le seguenti persone ed entità sono cancellate dall'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006:|
A. |
Persone
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B. |
Entità
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II.
Le voci relative alle persone e alle entità elencate in appresso, riportate nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, sono sostituite dalle seguenti:|
A. |
Persone
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B. |
Entità
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